L’acquisto di software online rientra nella disciplina dell’E-commerce diretto. Ai fini Iva, è necessario fare riferimento all’articolo 7 del DPR n. 633/72 per stabilire la territorialità dell’imposta. Queste le indicazioni generali a cui attenersi in merito alla download di software da internet.
Nell’ipotesi in cui una impresa/professionista acquisti un software scaricato da internet è opportuno porsi la problematica legata alla corretta applicazione della territorialità Iva. Ebbene, l’acquisto di software online, ai fini Iva, segue la disciplina legata al commercio elettronico diretto (E-commerce diretto). Per questo motivo è necessario fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 7 del DPR n. 633/72, riguardante la territorialità dell’imposta.
Sostanzialmente possiamo dire che il trattamento ai fini Iva dell’acquisto di un software da parte di una impresa/professionista dipende dalle seguenti variabili:
- Nazionalità del fornitore: italiano, soggetto passivo UE, soggetto extra-UE;
- Iscrizione o meno al Vies da parte dell’acquirente soggetto passivo nazionale.
Quanto alla nazionalità del fornitore, deve essere evidenziato che al momento in cui l’impresa scarica il software non è sempre in condizione di sapere quale è lo stato di stabilimento del prestatore che risulta noto solo al momento in cui è disponibile la fattura. Mentre, per quanto riguarda l’iscrizione al Vies, è opportuno verificarla preliminarmente alla conclusione del processo di acquisto.
Indice degli argomenti
Applicazione dell’Iva in caso di software scaricato da internet
Al commercio elettronico diretto si applica la disciplina generale prevista per i servizi generici, di cui all’articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Si tratta di una disciplina in base alla quale la territorialità è ancorata alla residenza del soggetto committente, nel caso in cui sia un soggetto passivo Iva.
Pertanto, nel caso in cui l’acquirente (committente) del servizio sia un soggetto titolare di partita Iva, le regole da rispettare per la territorialità ai fini Iva sono riportate nella seguente tabella.
| Prestatore | Committente | Iva in Italia | Modello Intrastat |
|---|---|---|---|
| Soggetto Passivo ITA | Soggetto Passivo ITA | SI | No |
| Soggetto Passivo UE | Soggetto Passivo ITA | SI | SI |
| Soggetto Passivo Extra-UE | Soggetto Passivo ITA | SI | NO |
Software acquistato in Italia
Dallo schema che abbiamo visto possiamo riassumere che nel caso in cui il software sia fornito/distribuito da parte di un soggetto italiano, la territorialità Iva è in Italia. La fattura emessa dal prestatore, nella quale è esposta l’Iva, deve essere registrata nei termini ordinari per l’esercizio del diritto alla detrazione.
Software acquistato da fornitore UE
Nel caso in cui il software sia acquistato da un operatore comunitario, l’Iva è dovuta in Italia. Questo, in quanto il committente è stabilito in Italia. In questo caso il committente italiano tenuto a:
- Integrare la fattura ricevuta dall’operatore UE (senza Iva), ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/72;
- Registrare la fattura nel registro Iva delle fatture emesse (normalmente si utilizza un apposito registro sezionale), in modo da computare a debito l’Iva che è dovuta in Italia. La registrazione e l’integrazione della fattura devono avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, con riferimento al mese di ricevimento (l’Iva è liquidata nel mese di ricevimento);
- Registrare la fattura nel registro Iva acquisti, per esercitare il diritto alla detrazione;
- Presentare il modello Intrastat II-quater “prestazioni di servizi ricevute” entro il giorno 25 del mese/trimestre successivo a quello di ricevimento della fattura.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i modelli Intrastat relativi ad acquisti di software devono essere compilati con riferimento al fornitore UE del software stesso, ancorché lo stesso sia fornito da un soggetto extra-UE.
Software acquistato da fornitore extra UE
Nel caso di produttore di software non comunitario, l’Iva è dovuta in Italia in quanto il committente è stabilito in Italia. Pertanto, quest’ultimo è tenuto a:
- Emettere autofattura, in base all’articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/72:
- Registrare l’autofattura nel registro delle fatture emesse (normalmente si utilizza un apposito registro sezionale). La registrazione e l’integrazione della fattura devono avvenire entro il giorno 15 giorni dall’effettuazione dell’operazione, con riferimento al mese dell’operazione (generalmente coincidente con la fattura);
- Registrare l’autofattura nel registro Iva degli acquisti, per esercitare il diritto alla detrazione.
Nel caso in cui il fornitore sia stabilito in un Paese Black List, è necessario effettuare la comunicazione degli acquisti con operatori Black List.
Profili iva nei rapporti di E-commerce diretto “b2b“
Ai fini Iva, il commercio elettronico diretto nei rapporti B2B segue, ai fini della territorialità Iva, le regole ordinarie proprie. Ovvero, quelle individuate dall’articolo 7-ter del DPR n. 633/72.
Conseguentemente, le cessioni di beni digitali sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel luogo ove è stabilito ai fini Iva il committente soggetto passivo Iva.
Regole Iva soggetti UE
| Prestatore | Committente | Regime IVA | Aspetti operativi |
|---|---|---|---|
| Italiano (soggetto passivo IVA) | Soggetto passivo IVA stabilito in altro Paese della UE diverso dall’Italia | IVA del Paese della UE dove è stabilito il committente | – Sia il prestatore che il committente UE devono essere iscritti al VIES; – emissione della fattura da parte del soggetto italiano fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/72 con l’annotazione “inversione contabile“. La fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione); – reverse charge (da parte del committente UE); – presentazione degli elenchi Intrastat servizi (qualora ricorra l’obbligo). |
| Soggetto passivo IVA stabilito in altro Paese della UE diverso dall’Italia | Soggetto passivo IVA stabilito in Italia | IVA in Italia | – Sia il prestatore che il committente UE devono essere iscritti al VIES; – reverse charge da parte del committente italiano. Il reverse charge va effettuato entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura, con riferimento al mese di ricevimento, quindi, l’IVA è liquidata nel mese di ricevimento; – presentazione degli elenchi Intrastat servizi (qualora ricorra l’obbligo). |
Regole Iva soggetti extra-UE
| Prestatore | Committente | Regime IVA | Aspetti operativi |
|---|---|---|---|
| Italiano (soggetto passivo IVA) | Soggetto passivo IVA stabilito in un Paese extra-UE | IVA (o altra imposta) del Paese extra-UE | – Emissione della fattura da parte del soggetto italiano fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/72 con l’annotazione “operazione non soggetta”; – autofattura da parte del soggetto extra-UE (se vi è tale previsione normativa nel Paese extra-UE); – non vi è l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat. |
| Soggetto passivo stabilito in un Paese extra-UE | Soggetto passivo IVA stabilito in Italia | IVA in Italia | – Autofattura da parte del soggetto italiano con l’indicazione “autofatturazione” (l’autofattura andrà emessa con riferimento al mese di ricezione della fattura); – Registrazione dell’autofattura sia sul registro IVA acquisti che vendite al fine di rendere l’operazione ‘‘neutrale’’ ai fini IVA (sempre che vi sia pieno diritto alla detrazione IVA sugli acquisti); – non vi è l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat. |