HomeIVA nei rapporti con l'esteroSoftware scaricato da internet: adempimenti Iva

Software scaricato da internet: adempimenti Iva

L’acquisto di software online rientra nella disciplina dell’E-commerce diretto. Ai fini Iva, è necessario fare riferimento all’articolo 7 del DPR n. 633/72 per stabilire la territorialità dell’imposta. Queste le indicazioni generali a cui attenersi in merito alla download di software da internet.

Nell’ipotesi in cui una impresa/professionista acquisti un software scaricato da internet è opportuno porsi la problematica legata alla corretta applicazione della territorialità Iva. Ebbene, l’acquisto di software online, ai fini Iva, segue la disciplina legata al commercio elettronico diretto (E-commerce diretto). Per questo motivo è necessario fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 7 del DPR n. 633/72, riguardante la territorialità dell’imposta.

Sostanzialmente possiamo dire che il trattamento ai fini Iva dell’acquisto di un software da parte di una impresa/professionista dipende dalle seguenti variabili:

  • Nazionalità del fornitore: italiano, soggetto passivo UE, soggetto extra-UE;
  • Iscrizione o meno al Vies da parte dell’acquirente soggetto passivo nazionale.

Quanto alla nazionalità del fornitore, deve essere evidenziato che al momento in cui l’impresa scarica il software non è sempre in condizione di sapere quale è lo stato di stabilimento del prestatore che risulta noto solo al momento in cui è disponibile la fattura. Mentre, per quanto riguarda l’iscrizione al Vies, è opportuno verificarla preliminarmente alla conclusione del processo di acquisto.

Software scaricato da internet
Software scaricato da internet

Applicazione dell’Iva in caso di software scaricato da internet

Al commercio elettronico diretto si applica la disciplina generale prevista per i servizi generici, di cui all’articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Si tratta di una disciplina in base alla quale la territorialità è ancorata alla residenza del soggetto committente, nel caso in cui sia un soggetto passivo Iva.

Pertanto, nel caso in cui l’acquirente (committente) del servizio sia un soggetto titolare di partita Iva, le regole da rispettare per la territorialità ai fini Iva sono riportate nella seguente tabella.

PrestatoreCommittenteIva in ItaliaModello Intrastat
Soggetto Passivo ITASoggetto Passivo ITASINo
Soggetto Passivo UESoggetto Passivo ITASISI
Soggetto Passivo Extra-UESoggetto Passivo ITASINO
Tabella: territorialità Iva e-commerce diretto

Software acquistato in Italia

Dallo schema che abbiamo visto possiamo riassumere che nel caso in cui il software sia fornito/distribuito da parte di un soggetto italiano, la territorialità Iva è in Italia. La fattura emessa dal prestatore, nella quale è esposta l’Iva, deve essere registrata nei termini ordinari per l’esercizio del diritto alla detrazione.

Software acquistato da fornitore UE

Nel caso in cui il software sia acquistato da un operatore comunitario, l’Iva è dovuta in Italia. Questo, in quanto il committente è stabilito in Italia. In questo caso il committente italiano tenuto a:

  • Integrare la fattura ricevuta dall’operatore UE (senza Iva), ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/72;
  • Registrare la fattura nel registro Iva delle fatture emesse (normalmente si utilizza un apposito registro sezionale), in modo da computare a debito l’Iva che è dovuta in Italia. La registrazione e l’integrazione della fattura devono avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, con riferimento al mese di ricevimento (l’Iva è liquidata nel mese di ricevimento);
  • Registrare la fattura nel registro Iva acquisti, per esercitare il diritto alla detrazione;
  • Presentare il modello Intrastat II-quater “prestazioni di servizi ricevute” entro il giorno 25 del mese/trimestre successivo a quello di ricevimento della fattura.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i modelli Intrastat relativi ad acquisti di software devono essere compilati con riferimento al fornitore UE del software stesso, ancorché lo stesso sia fornito da un soggetto extra-UE.

Software acquistato da fornitore extra UE

Nel caso di produttore di software non comunitario, l’Iva è dovuta in Italia in quanto il committente è stabilito in Italia. Pertanto, quest’ultimo è tenuto a:

  • Emettere autofattura, in base all’articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/72:
  • Registrare l’autofattura nel registro delle fatture emesse (normalmente si utilizza un apposito registro sezionale). La registrazione e l’integrazione della fattura devono avvenire entro il giorno 15 giorni dall’effettuazione dell’operazione, con riferimento al mese dell’operazione (generalmente coincidente con la fattura);
  • Registrare l’autofattura nel registro Iva degli acquisti, per esercitare il diritto alla detrazione.

Nel caso in cui il fornitore sia stabilito in un Paese Black List, è necessario effettuare la comunicazione degli acquisti con operatori Black List.

Profili iva nei rapporti di E-commerce diretto “b2b

Ai fini Iva, il commercio elettronico diretto nei rapporti B2B segue, ai fini della territorialità Iva, le regole ordinarie proprie. Ovvero, quelle individuate dall’articolo 7-ter del DPR n. 633/72.

Conseguentemente, le cessioni di beni digitali sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel luogo ove è stabilito ai fini Iva il committente soggetto passivo Iva.

Regole iva soggetti ue

PRESTATORECOMMITTENTEREGIME IVAPROFILI OPERATIVI
Italiano (soggetto
passivo IVA)
Soggetto passivo
IVA stabilito
in altro Paese
della UE diverso
dall’Italia
IVA del Paese
della UE dove è
stabilito il committente
– Sia il prestatore che il committente
UE devono essere iscritti
al VIES;
– emissione della fattura da parte
del soggetto italiano fuori campo
IVA ai sensi dell’art. 7-ter del
DPR n. 633/1972 con l’annotazione
‘‘inversione contabile’’. La
fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello
di effettuazione dell’operazione);
– reverse charge (da parte del
committente UE);
– presentazione degli elenchi Intrastat
servizi (qualora ricorra l’obbligo).
Soggetto passivo
IVA stabilito
in altro Paese
della UE diverso
dall’Italia
Soggetto passivo
IVA stabilito
in Italia
IVA in Italia– Sia il prestatore che il committente
UE devono essere iscritti
al VIES;
– reverse charge da parte del committente
italiano. Il reverse charge
va effettuato entro il 15 del mese
successivo al ricevimento della
fattura, con riferimento al mese
di ricevimento, quindi, l’IVA e` liquidata
nel mese di ricevimento;
– presentazione degli elenchi Intrastat
servizi (qualora ricorra l’obbligo).

Regole iva soggetti extra ue

PRESTATORECOMMITTENTEREGIME IVAPROFILI OPERATIVI
Italiano (soggetto
passivo IVA)
Soggetto passivo
IVA stabilito
in un Paese extra-UE
IVA (o altra imposta)
del Paese
extra-UE
– Emissione della fattura da parte
del soggetto italiano fuori campo
IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR
n. 633/1972 con l’annotazione
‘‘operazione non soggetta’’;
– autofattura da parte del soggetto
extra-UE (se vi e` tale previsione
normativa nel Paese extra-UE);
– non vi e` l’obbligo di presentazione
degli elenchi Intrastat.
Soggetto passivo
stabilito in un
Paese extra-UE
Soggetto passivo
IVA stabilito
in Italia
IVA in Italia– Autofattura da parte del soggetto
italiano con l’indicazione ‘‘autofatturazione’’
(l’autofattura andra`
emessa con riferimento al mese
di ricezione della fattura);
– Registrazione dell’autofattura sia
sul registro IVA acquisti che vendite
al fine di rendere l’operazione
‘‘neutrale’’ ai fini IVA (sempre
che vi sia pieno diritto alla detrazione
IVA sugli acquisti);
– non vi e` l’obbligo di presentazione
degli elenchi Intrastat.
Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

6 COMMENTI

  1. Salve,
    ho acquistato software da produttore extra UE, e la mia P.IVA è registrata in Italia e nel VIES. Il mio commercialista afferma che non posso andare in autofattura poiché manca la bolla doganale. Bisogna avere la bolla doganale anche per software?! E in tal caso, come si richiede?

    Grazie

  2. Se ha acquistato la licenza di un software trattandosi di bene immateriale non ci sarà bolletta doganale. Se invece ha acquistato un software ad esempio su cd, allora è necessaria la bolletta doganale.

  3. Grazie! Il riferimento normativo alla base della sua riposta è sempre l’articolo 7 del DPR n. 633/72?

  4. Buongiorno,
    sono un privato senza P.I. . Ho acquistato un software tramite internet da un produttore USA nel 2016 ed oggi mi viene chiesto di pagare l’IVA perché non inclusa nel prezzo al momento dell’acquisto. Devo pagare l’integrazione richiesta?

  5. Se ha acquistato dagli USA nessuno dovrebbe chiederle l’Iva, al cosa è strana. Senza vedere le carte con queste info, per me non deve fare niente.

  6. L’uso del termine “acquisto di software” non e’ appropriato al contenuto dell’articolo. Il software si acquista mediante immobilizzazione immateriale ex art. 2424 comma AI3 del DLGS 139 2015, ovvero con acquisto dei brevetti e dei copyright che definiscono il software. Una licenza d’uso del software si acquista mediante immobilizzazione immateriale ex art. 2424 comma AI4 del DLGS 139 2015, ed e’ questo il caso comune descritto dall’articolo.

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