Prestazioni di servizi: gli adempimenti in materia di fatturazione nelle operazioni con l’estero. Ecco alcune semplici regole da seguire, e tutte le indicazioni da riportare in fattura. Fattura per prestazione di servizi con controparti estere.

I soggetti, sia imprese che professionisti, operanti in Italia, che eseguono prestazioni di servizi devono rispettare alcune regole di fatturazione in ambito IVA. Si tratta di particolari disposizioni da applicare nelle fattispecie di emissione della fattura nei confronti di un committente estero (UE o Extra-UE). Questo significa che devi prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti, che possono influenza la corretta applicazione dell’IVA in fattura. In particolare sei chiamato a verificare:

  • Luogo di residenza del committente:
    • In uno Stato UE;
    • In uno Stato Extra-UE;
  • Natura del committente:
    • Committente titolare di partita IVA;
    • Commmittente “privato“.

Negli ultimi anni le prestazioni di servizi stanno evolvendo sempre di più verso contesti internazionali. Basti pensare, infatti, alle moltissime piattaforme web (es. Upwork) in grado di mettere in contatto aziende e professionisti di ogni parte del mondo per eseguire prestazioni e collaborazioni varie. Le prestazioni di servizi, negli ultimi anni, si stanno evolvendo e si sta aprendo sempre di più verso l’estero. Questo grazie anche, alle tante piattaforme web in grado di mettere a contatto aziende e professionisti di ogni parte del mondo per commissionare prestazioni e collaborazioni. Per questo motivo, in questo articolo, andiamo ad analizzare la disciplina IVA connessa all’effettuazione di prestazioni di servizi con controparti estere.

IVA nelle prestazioni di servizi in ambito internazionale

Sono sicuro che anche tu stai effettuando (o ti appresti ad effettuare) prestazioni di servizi con controparti estere. Per questo motivo la lettura di questo articolo ti sarà fondamentale per individuare la corretta modalità di applicazione dell’IVA in fattura. Ho deciso di realizzare questo articolo proprio per cercare di fornirti un quadro quanto più chiaro possibile della situazione. La corretta applicazione della disciplina IVA, infatti, si complica nel momento in cui intervengono nell’operazione controparti estere. In questi casi occorre analizzare, la natura dell’operazione svolta (tipologia di servizio), la natura ed il luogo di residenza del committente estero.

In relazione alle diverse combinazioni che si possono creare possono esserci diverse modalità di applicazione dell’IVA in fattura, in quanto diversa diventa la territorialità dell’Imposta sul valore aggiunto. Inoltre, non bisogna dimenticare il fatto che può influire in tutto questa analisi anche la natura del soggetto prestatore italiano. Infatti, vi sono accorgimenti particolari da tenere in considerazione per i soggetti che operano in regime forfettario. Se desideri un approfondimento su questo tema ti lascio a questo articolo dedicato:


Quali sono le prestazioni di servizi valide ai fini IVA?

Il primo aspetto di questa analisi è quello di andare ad indagare quali siano le prestazioni di servizi valide ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto. In particolare, costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo le seguenti attività riepilogate in Tabella.

Tabella: le prestazioni di servizi ai fini IVA

LE PRESTAZIONI DI SERVIZI AI FINI IVA
Le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio, etc (*)
Le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne. Nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti (*)
I prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci. Comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente
Le somministrazioni di alimenti e bevande
Le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto (**)

Annotazioni

(*) Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a € 25 prestazioni di servizi anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Questo, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente.

(**) Le assegnazioni indicate al n. 6) dell’art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1) 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

Quali attività non sono considerate prestazione di servizi?

Al contrario, non sono considerate prestazioni di servizi, le seguenti attività riepilogate nella seguente tabella.

Tabella: attività non considerate prestazione di servizi IVA

ATTIVITA’ NON CONSIDERATE PRESTAZIONE DI SERVIZI IVA
Le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari. Tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell’art. 2 della Legge n. 633/41, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale
I prestiti obbligazionari
Le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 2
I conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell’art. 2
Le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d’autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d’autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi
Le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari
La prestazione dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell’art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo

Le attività spettacolistiche non costituiscono prestazione di servizi IVA

Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l’ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:

  • a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;
  • b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
  • c) dall’Unione nazionale incremento razze equine;
  • d) dall’Automobile club d’Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.

Le prestazioni di autoconsumo

Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell’imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:

  • a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell’imposta e’ stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1;
  • b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione. Qualora sia stata computata in detrazione una quota dell’imposta relativa all’acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all’articolo 19, comma 4, secondo periodo.

Il contratto relativo alla prestazione di servizi

Di seguito puoi trovare una bozza di contratto relativo alla prestazione di servizi. Si tratta di un contratto relativo alla prestazione di servizi professionali, ma può essere adattato e modificato per ogni tipologia di prestazione di servizi IVA.

Prestazioni di servizi estere: le regole ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto

La normativa in materia di Imposta sul valore aggiunto, prevede all’articolo 1 del DPR n. 633/72 che:

l’IVA si applica su tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni

Articolo 1 del DPR n 633/72

Da questa definizione generale si capisce come vi sia una netta distinzione tra:

  • Le operazioni effettuate all’interno del territorio nazionale, rispetto a
  • Le operazioni effettuate fuori da confini del nostro Paese.

In realtà, le consulenze prestate da professionisti residenti in Italia a committenti residenti in un Paese estero seguono precise regole legate all’applicazione dell’IVA. Si tratta di disposizioni diverse a seconda dei rapporti e dalla residenza del committente estero. Le fattispecie in cui un professionista può imbattersi prevedono due variabili da tenere in considerazione:

  1. La residenza UE o extra UE del committente, e
  2. La tipologia di operazione:
    • B2B” (Business to Business), se la stessa avviene tra due soggetti passivi e  
    • B2C” (Business to Consumer), se il committente estero è un soggetto privato, non titolare di partita IVA.

Di seguito voglio andare ad analizzare ognuna di queste variabili. L’obiettivo è quello di capire le modalità di fatturazione che i professionisti sono tenuti ad effettuare in ciascuna di queste situazioni.


Territorialità ai fini IVA delle prestazioni di servizi

Per risolvere ognuna di queste fattispecie è necessario preliminarmente analizzare la normativa disciplinata dal DPR n. 633/72. Ovvero le disposizioni in tema di territorialità delle prestazioni di servizi. In particolare, è necessario prendere a riferimento i seguenti articoli che disciplinano:

  • La regola generale sulla territorialità delle prestazioni di servizi. L’articolo 7-ter disciplina la regola generale, per l’applicazione dell’IVA nelle prestazioni di servizi. Regola secondo cui le prestazioni di servizi sono rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato al verificarsi di due fattispecie:
    • Quando sono rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
    • Quando sono rese a committenti non soggetti passivi d’imposta da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
  • Deroghe alla disciplina generale. Gli articoli da 7-quater a 7-septies contengono delle deroghe rispetto alla regola generale della territorialità per le prestazioni di servizi. Questi articoli prevedendo differenti criteri per stabilire la rilevanza territoriale di alcune tipologie di servizi. Si tratta di criteri diversi in funzione della natura del committente del servizio stesso. Sto parlando, ad esempio, delle seguenti tipologie di prestazioni:
    • Prestazioni di servizi relative a beni immobili;
    • Prestazione di trasporto passeggeri;
    • Prestazioni di ristorazione e catering;
    • Prestazioni di intermediazione, etc.

Andiamo ad analizzare, di seguito, tutte queste casistiche di applicazione dell’IVA.

Territorialità nelle prestazioni di servizi generiche

La disciplina generale, ai fini IVA nelle prestazioni di servizi è quella indicata nell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Questo articolo prevede quanto segue:

le prestazioni di servizi si considerino effettuate nel territorio dello Stato, cioè in Italia, quanto sono rese a soggetti passivi (imprese) aventi partita Iva stabiliti in Italia (operazioni “B2B“). Oppure, quando sono rese a soggetti privati da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni “B2C“)

Articolo 7-ter del DPR n 633/72

Analizziamo meglio la disciplina prevista dall’art. 7-ter del DPR n. 633/72.

Operazioni Business to Business disciplina IVA

Nelle operazioni B2B il principio di territorialità IVA prevede che sia rilevante la sede del committente. Se la sede è territorialmente rilevante in Italia l’operazione è imponibile. Se la sede è all’estero, l’operazione è non imponibile IVA. Questo ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72.

Operazioni Business to Consumer disciplina IVA

Nelle operazioni B2C il principio di territorialità IVA prevede che sia rilevante la sede del professionista esecutore della prestazione. Se la prestazione rivolta a soggetto privato estero è effettuata da professionista con sede in Italia, l’operazione è imponibile.

A questo punto, tenendo sempre presente le regole appena commentate, occorre valutare i vari casi in cui possono trovarsi i soggetti passivi nazionali prestatori di servizi. Trattandosi della disciplina generale ho deciso di trattare i casi prendendo a riferimento i professionisti. Unici soggetti che sono interessati dalla disciplina generale di cui all’articolo 7-ter. Pertanto gli esempi di fatturazione seguenti, prendono a riferimento le prestazioni professionali.


Prestazioni di servizi a committenti UE privi di partita IVA

Siamo di fronte al caso in cui un professionista Italiano effettui una prestazione di servizi nei confronti di un soggetto privato. Ovvero un soggetto non titolare di partita IVA, residente in un Paese UE.

Classico esempio è un avvocato che offre la propria consulenza online ad un soggetto tedesco, privato (non titolare di partita IVA). Dobbiamo analizzare la regola della territorialità prevista dall’articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Quando siamo di fronte ad operazioni B2C, la prestazione è imponibile nello Stato ove il professionista esecutore della prestazione ha la propria sede. Nel nostro esempio, la sede del professionista è in Italia. Quindi, la prestazione professionale si rende imponibile IVA in Italia. Il professionista, quindi, emetterà la fattura con IVA italiana, applicando l’aliquota in vigore per la prestazione professionale effettuata. Naturalmente, nella fattura non dovrà essere applicata alcuna ritenuta d’acconto. Vediamo un esempio di compilazione della parte numerica della fattura:

Prestazione professionale €. 1.000
Iva 22% (su €. 1.000) €. 220
Netto a pagare €. 1.220

Regime IVA OSS nelle prestazioni di servizi verso committenti privati UE

L’articolo 2, Direttiva 2017/2455/UE, come recepito dall’articolo 2, D.Lgs. n. 83/2021, ha superato, con effetto dal 1° luglio 2021, il previgente sistema che prevedeva la realizzazione di una cessione interna nello Stato membro di destinazione al superamento della soglia annua (pari a 100.000 euro, ovvero all’eventuale minore ammontare stabilito dallo Stato membro di destinazione), fissando – nell’articolo 41comma 1lettera b)D.L. n. 331/1993 – un’unica soglia di 10.000 euro complessivial netto dell’Iva, da intendere come comprensiva di tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e di tutte le prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici effettuate in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del fornitore. Se, nel corso dell’anno, il predetto limite viene superato si applica il principio di imposizione a destinazione. In caso contrario, e sempreché il fornitore non opti per l’imposizione nello Stato membro di destinazione, la cessione è interna allo Stato membro di origine, da dove i beni partono a destinazione del cessionario.

La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 83/2021 precisa che, in caso di superamento della soglia in corso d’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore s’intendono effettuate nello Stato membro di origine. L’imposta si applica secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia, in linea con la previsione contenuta nell’articolo 14, Regolamento di esecuzione 2011/282/UE.

Tabella riepilogo: criteri territorialità cessione di beni e prestazione di servizi b2c
SOGLIA ANNUA DI RILEVANZATERRITORIALITA’ IVA
< 10.000 euro, al netto dell’IvaIva nel Paese di origine, salvo opzione per l’imponibilità nel Paese di destinazione
> 10.000 euro, al netto dell’IvaIva nel Paese di destinazione, previa identificazione ai fini Iva o adesione al regime OSS

Per approfondire: “E-commerce: il regime iva oss“.

Prestazioni di servizi intracomunitari UE verso committenti titolari di partita IVA

In questo caso il professionista ha ricevuto l’incarico di effettuare la propria prestazione professionale da un soggetto titolare di partita IVA. Soggetto che può essere persona fisica o società, residente in un altro Paese UE. La cosa importante è che tale soggetto sia iscritto al VIES (banca dati UE degli operatori economici abilitati alle operazioni intracomunitarie).

Prendi l’esempio di un architetto italiano che esegue una prestazione professionale per una società francese. Anche in questo caso, dobbiamo prendere a riferimento quanto indicato nell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Disciplina che per le operazioni B2B, prevede che la prestazione sia imponibile nello Stato di residenza del soggetto committente la prestazione. Nel nostro caso si tratta della società francese. Questo significa che per le prestazioni di servizi rese a committenti UE titolari di Partita IVA, il professionista italiano emetterà a quest’ultimo una fattura per consulenza. Fattura che ai fini IVA risulterà “non soggetta“. Questo ai sensi dell’articolo 7-ter comma 1 lettera a) del DPR n 633/72. In fattura dovrà essere specificatamente indicata la dicitura:

inversione contabile

O “Reverse charge” di cui all’art. 7-ter DPR n 633/72

Si tratta di una nomenclatura prevista dall’articolo 21, comma 6-bis, lettera a) del DPR n. 633/72.

Esempio fattura del professionista non soggetta IVA

Vediamo un esempio di compilazione della parte numerica della fattura:

Prestazione professionale €. 1.000
IVA non soggetta ai sensi dell’articolo 7-ter comma 1 lettera a) del DPR n. 633/72 “inversione contabile
Netto a pagare €. 1.000

Il professionista è tenuto a presentare il modello intrastat trimestralmente e l’esterometro. Dal 2022 l’emissione della fattura elettronica al SdI con indicazione del codice identificativoxxxxxxx” sostituisce l’esterometro. La fattura non deve riportare l’indicazione della ritenuta d’acconto. Questo in quanto il soggetto committente, anche se titolare di partita IVA, non assume la veste di sostituto di imposta. I soggetti aventi sede fuori dai confini nazionali non possono mai assumere veste di sostituto d’imposta, a meno che non siano dotati di stabile organizzazione in Italia.

Momento di emissione della fattura per servizi intracomunitari

Dobbiamo ora stabilire da quale momento decorre l’obbligo per il prestatore italiano di emettere la fattura in quanto per le prestazioni di servizio generiche valgono regole particolari rispetto a quello a cui siamo abituati. Tali prestazioni infatti si considerano effettuate al momento di ultimazione della prestazione, ovvero se di carattere periodico o continuativo alla data di maturazione dei corrispettivi, fermo restando che, se antecedentemente a tali momenti viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo l’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento

Adempimenti in caso di servizi intracomunitari ricevuti

Nel caso di servizi ricevuti da operatori economici aventi sede in altri Stati UE la situazione si ribalta: se si tratta di un servizio generico la regola generale stabilisce che siano assoggettati ad IVA in Italia (Paese del committente). Pertanto il committente italiano dovrà assoggettare ad IVA la prestazione mediante il meccanismo del reverse charge. Ricevuta la fattura da parte dell’operatore UE senza applicazione dell’IVA deve:

  • Numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla indicando l’ammontare dell’IVA, calcolata secondo l’aliquota applicabile in vigore in Italia per quell’operazione. L’integrazione deve essere fatta sulla stessa fattura estera;
  • Annotare (registrare) la fattura, previa integrazione con i dati indicati in precedenza, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura stessa ma con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA delle fatture emesse secondo l’ordine della numerazione. L’operazione va quindi riferita alla liquidazione periodica del mese nel quale la fattura è ricevuta.
  • Annotare (registrare) la fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti per esercitare il diritto alla detrazione eventualmente spettante.

Prestazioni di servizi a committenti extra-UE privi di partita IVA

Questa fattispecie si presenta molto simile a quella prevista per il committente privato UE, ma con delle particolarità non di poco conto. Poniamo di essere di fronte al caso di un avvocato che presta il proprio servizio nei confronti di un privato residente in Paese Extra-UE. In questo caso ci sono due aspetti da tenere in considerazione per quanto riguarda i rapporti B2C. Ovvero:

  •  Da un lato la regola generale dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Regola che prevede che le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato effettua tali prestazioni a soggetti privati;
  • Dall’altro lato vi è una deroga dettata dall’art 7-septies del DPR n. 633/72. Deroga secondo la quale:

in deroga a quanto stabilito dall’art. 7-ter, comma 1, lett. b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato … quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità: …
c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale

Articolo 7-septies DPR n 633/72

In tutti questi casi, previsti dall’articolo 7-septies del DPR n. 633/7, quindi, prestazioni di assistenza tecnica e legale, la prestazione non sarà imponibile Iva in Italia. Seguendo quanto disposto dall’articolo 7-septies, il professionista italiano, dovrà:

  • Emettere fattura con l’annotazione “operazione non soggetta“. Questo secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 6-bis, del DPR n. 633/72. Sempre in applicazione dell’articolo 7-septies, comma 1, lettera i), DPR n. 633/72;
  • Verificare nel paese extra-Ue eventuali obblighi IVA.

Prestazioni di servizi a committenti extra-UE imprese

In questo caso il professionista ha ricevuto l’incarico di effettuare la propria prestazione professionale da un soggetto titolare di partita IVA. Il committente può essere indifferentemente persona fisica o società, residente in un Paese extra-UE. Prendi l’esempio precedente dell’architetto italiano che esegue una prestazione professionale, questa volta per una società degli Stati Uniti. Anche in questo caso, dobbiamo prendere a riferimento quanto indicato nell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Disposizione che per le operazioni B2B, prevede che la prestazione sia imponibile nello Stato di residenza del soggetto committente la prestazione. Lo Stato nel nostro caso è la società americana. Questo significa che per le prestazioni di servizi rese a committenti extra-UE titolari di Partita IVA, il professionista italiano emetterà a quest’ultimo una fattura per consulenza.

La fattura ai fini Iva risulterà “non soggetta” ad IVA. La non applicazione dell’IVA è disciplinata dall’articolo 7-ter comma 1 lettera a) del DPR n. 633/72. In fattura dovrà essere specificatamente indicata la dicitura: “operazione non soggetta“. Questo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 21, comma 6-bis, lettera b) del DPR n. 633/72.

Fattura Extra Ue non soggetta ad IVA

Vediamo un esempio di compilazione della parte numerica della fattura:

Prestazione professionale €. 1.000
IVA non soggetta ai sensi dell’articolo 7-ter comma 1 lettera a) del DPR n 633/72 “operazione non soggetta
Netto a pagare €. 1.000

Anche in questo caso, ricordo che anche in questo caso in fattura non dovrà essere riportata la ritenuta d’acconto. Questo in quanto il soggetto committente, anche se titolare di partita IVA, non assume la veste di sostituto di imposta. Non può essere sostituto d’imposta in quanto avente sede fuori dai confini nazionali.

Per approfondire: “Guida all’emissione della fattura“.

Prestazioni di Servizi Estere: disciplina derogatoria

Come abbiamo visto il punto di partenza per la corretta analisi ai fini IVA della territorialità delle prestazioni di servizi dei professionisti è la regola generale. Regola dettata dall’articolo 7-ter, del DPR n. 633/72. In base a questa normativa la territorialità delle prestazioni di servizi è definita con le seguenti modalità:

  • Per le prestazioni B2B rileva la sede del committente (articolo 7 -ter, comma 1, lettera a), DPR n. 633/1972);
  • Per le prestazioni B2C rileva la sede del prestatore (articolo 7- ter, comma 1, lettera b), DPR n. 633/1972).

In deroga alla regola generale dettata dall’articolo 7-ter, del DPR n. 633/72, vi sono gli articoli da 7-quater a 7- septies. Si tratta di regole che disciplinano la territorialità di alcune categorie di prestazioni di servizi. Categorie per le quali sono previsti criteri di individuazione del luogo di imponibilità IVA.

Articolo 7-quater DPR n 633/72

L’articolo 7-quater contiene alcuni servizi, particolari. Si tratta di servizi per i quali la rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia è individuata con un criterio differente rispetto a quello del luogo di stabilimento del committente. La deroga in esame rientra nell’ambito di quelle “assolute“, e quindi applicabili sia nelle prestazioni “B2B”, sia in quelle “B2C”. Di seguito sono riepilogate le prestazioni di servizi cui si rende applicabile la deroga in esame:

Articolo 7-quater, lettera a)

  • Prestazioni di servizi relative a beni immobili. Comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori aventi analoga funzione. Le concessioni di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione ed al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari. Tali operazioni sono rilevanti, ai fini IVA in Italia, se l’immobile è situato nel territorio dello Stato.

Art. 7-quater, lettera b)

  • Prestazioni di trasporto di passeggeri. Tali operazioni sono rilevanti ai fini Iva in Italia, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato.

Articolo 7-quater, lettera c)

  • Prestazioni di ristorazione e di catering. Prestazioni non rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri effettuato all’interno della Comunità. La prestazione è imponibile in Italia, quando sono materialmente è eseguita all’interno del territorio dello Stato.

Articolo 7-quater, lettera d)

  • Prestazioni di ristorazione e di catering. Prestazioni rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri effettuato all’interno della Comunità. Le prestazioni di servizi sono imponibili in Italia. Questo se il luogo di partenza del trasporto è situato all’interno del territorio dello Stato.

Articolo 7-quater, lettera e)

  • Prestazione di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto. Il criterio è quello del mezzo di trasporto messo a disposizione del destinatario:
    • Nel territorio dello Stato: rilevano se il mezzo è utilizzato all’interno della Ue;
    • Al di fuori del territorio della Ue: rilevano se il mezzo è utilizzato nel territorio dello Stato.

Per approfondire: “Territorialità IVA servizi UE: articolo 7-quater“.

Articolo 7-quinquies DPR n 633/72

L’articolo 7-quinquies contiene la disciplina relativa alla territorialità di alcuni servizi. Si tratta di servizi per i quali la rilevanza ai fini IVA nel territorio dello Stato è ancorata alla materiale esecuzione dell’attività nel territorio stesso. Si tratta dei servizi culturali, artistici, sportivi, educativi, ricreativi, comprese fiere ed esposizioni e relative prestazioni accessorie. Per tali servizi è necessario distinguere tra:

  • Prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esportazioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzazione di tali attività, nonché i servizi accessori, prestati a favore di un committente privato (non soggetto passivo d’imposta) che rilevano territorialmente nel luogo in cui è svolto materialmente il servizio;
  • Prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esportazioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzazione di tali attività, nonché i servizi accessori, prestati a favore di un committente business (soggetto passivo di imposta) che rilevano territorialmente nel luogo in cui è stabilito ai fini IVA il committente. In pratica, per i committenti impresa si rende applicabile la regola generale prevista per i servizi generici di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/72 con conseguente rilevanza territoriale ai fini Iva nel Paese in cui è stabilito il committente.
  • Per quanto riguarda, invece, i servizi accessori (hotel, ristoranti, hostess, intrattenimento, trasporto, servizi tecnici, etc), acquisiti direttamente dall’organizzatore e successivamente addebitati al committente, è determinante verificare se tali servizi possono considerarsi accessori alla prestazione principale (organizzazione dell’evento), con conseguente assorbimento nel medesimo regime di territorialità, ovvero debbano essere considerati autonomi e, come tali, addebitati al committente seguendo la regola territoriale prevista per ciascuno di essi.

Secondo la Corte di Giustizia UE (causa C-327/94/1996) devono essere considerate come prestazioni di servizi accessorie di un’attività artistica o ricreativa tutte le prestazioni che, senza costituire direttamente una siffatta attività, costituiscono un presupposto necessario della realizzazione delle stesse attività.

Articolo 7-sexies DPR n 633/72

L’articolo 7-sexies, del DPR n. 633/72 contiene la disciplina della territorialità IVA in relazione ad alcune tipologie di prestazioni di servizi. In particolare, si tratta di prestazioni che devono essere rese a committenti non soggetti passivi (deroga “relativa“).

Le casistiche sono le seguenti:

Articolo 7-sexies, lettera a)

Prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente. In pratica, l’operazione è rilevante in Italia se le operazioni oggetto dell’intermediazione sono effettuate nel territorio dello Stato.

Articoli 7-sexies, lettera b)

Prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario. In pratica, l’operazione è rilevante in Italia, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato.

Articolo 7-sexies, lettera c)

Prestazioni di trasporto intracomunitario di beni. In pratica, la prestazione è rilevante in Italia se l’esecuzione del trasporto ha inizio nel territorio dello Stato.

Articolo 7-sexies, lettera d)

Prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali, e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili. In buona sostanza l’operazione è rilevante in Italia se l’esecuzione è nel territorio dello Stato.

Articolo 7-sexies, lettera e)

Prestazione di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto. L’operazione è rilevante in Italia se il committente è stabilito nel territorio dello Stato e se il mezzo è utilizzato nel territorio della Comunità. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.

Articolo 7-sexies, lettera f)

Inoltre, prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici. L’operazione è rilevate in Italia se il prestatore è stabilito al di fuori del territorio della Comunità: se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato (o ivi residente senza domicilio all’estero).

Art. 7-sexies, lettera g)

Prestazioni di telecomunicazione e di tele radiodiffusione. L’operazione è rilevante in Italia se:

  • Prestatore è stabilito nel territorio dello Stato: se committente residente o domiciliato nel territorio della Comunità ed ivi utilizzate;
  • Oppure, prestatore stabilito al di fuori del territorio della Comunità: se utilizzate nel territorio dello Stato.

Articolo 7-septies DPR n. 633/72

L’articolo 7-septies, del DPR n. 633/72 contiene la seconda delle deroghe cd. “relative“. Per i servizi elencati in tale deroga, si stabilisce che non si considerano effettuati nel territorio dello Stato (e quindi sono fuori campo IVA). In buona sostanza la regola è valida se i servizi sono resi nei confronti di un soggetto non passivo d’imposta residente in un Paese extra-UE. Tali servizi sono:

Articolo 7-septies, lettera a)

Prestazioni di cui all’art. 3, co. 2, n. 2), DPR n 633/1972. Sono cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore. Quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne. Nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti.

Articolo 7-septies, lettera b)

Prestazioni pubblicitarie.

Art. 7-septies, lettera c)

Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili.

Articolo 7-septies, lettera d)

Operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti.

Articolo 7-septies, lettera e)

Inoltre, la messa a disposizione del personale.

Articolo 7-septies, lettera f)

Prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto.

Articolo 7-septies, lettera g)

Concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati.

Articolo 7-septies, lettera h)

Si tratta di servizi di telecomunicazione e di tele radiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato. Questi ancorché resi da soggetti che non siano vi stabiliti.

Articolo 7-septies), lettera i)

Infine, servizi prestati per via elettronica.

Articolo 7-septies, lett. l)

Prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.

Articolo 7-octies del DPR n. 633/72

L’articolo 7-octies del DPR n. 633/72 riguarda i servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione (c.d. “servizi TTE”) resi a privati consumatori dell’Unione europea. In particolare, l’art. 7-octies del DPR n. 633/72:

  • Conferma, al co. 1, le regole generali di territorialità IVA per le prestazioni TTE rese in ambito B2C;
  • Introduce una semplificazione per i soggetti che prestano servizi TTE a privati di altri Stati membri dell’Unione europea per un ammontare non superiore alla soglia annua di 10.000,00 euro.

Ai sensi dell’art. 7-octies co. 1 del DPR n. 633/72, si considerano effettuati nel territorio dello Stato, se resi a privati committenti ivi domiciliati o ivi residenti senza domicilio all’estero:

  • I servizi resi tramite mezzi elettronici (es. fornitura di siti web, prodotti digitali in genere);
  • I servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione (es. servizi di telefonia fissa e mobile, accesso a Internet, programmi trasmessi su rete radiofonica o televisiva), sempre che siano utilizzati nel territorio dell’Unione europea.

In sostanza, il soggetto passivo che presta servizi elettronici nei confronti di privati committenti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea è tenuto ad assolvere l’imposta nello Stato del committente (identificandosi ai fini IVA in tale Stato o, in alternativa, avvalendosi del regime OSS). Per quanto concerne i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione, tale regola di territorialità IVA si applica a condizione che le prestazioni siano comunque utilizzate all’interno dell’Unione europea.

Per approfondire: “Commercio elettronico diretto: disciplina Iva“.

Conclusioni e consulenza fiscale online

Detto tutto questo, ti consiglio di affidarti ad un professionista esperto. Un soggetto in grado di assisterti continuativamente sulla corretta fatturazione delle operazioni Iva. Mi riferisco ad operazioni intercorse con operatori esteri.

In buona sostanza se non hai un professionista di riferimento contattatami!

Ogni anno opero con un numero limitato di aziende che assisto per quanto riguarda la fatturazione e la gestione della loro pianificazione fiscale internazionale. Tramite la mia consulenza continuativa potrai stare più sereni nel gestire la corretta fatturazione di queste operazioni. In ultima analisi se sei interessato puoi prenotare una prima consulenza nella quale potrai farmi tutte le tue domande ne caso ti potrai candidare per operare con me nel prossimo anno. Infine, ricorda che un professionista esperto può aiutarti a gestire al meglio la tua azienda, e concentrarti solamente sulla crescita del tuo business. Infine, questo è il link dedicato alla prima consulenza dedicata alla pianificazione fiscale internazionale. Non aspettare procedi  con l’acquisto della consulenza.

101 COMMENTI

  1. Certo che parlare di IVA a livello europeo senza mai citare il relativo regolamento ma solo un DPR del 72…Ci salvi chi puo’!

  2. L’Iva è regolamentata in Italia dal DPR n. 633/72 che viene di volta in volta modificato da Direttive europee. Come lei ben saprà la direttiva europea non è direttamente applicabile nei vari Paesi, ma deve essere recepita da Leggi che nel corso degli anni sono andate ad aggiornare quel DPR. Parlare del DPR non significa parlare di una norma di anno fa, ma di un testo unico continuamente aggiornato che contiene tutta la normativa Iva italiana, aggiornata secondo le varie direttive UE.

  3. Salve,
    ho effettuato un trasporto auto nel territorio italiano per conto di una ditta di Tenerife che non ha partita Iva.
    Come dovro’ procedere nella redazione della fattura? Con Iva o senza? A quale testo normativo fare riferimento?
    La ringrazio.

  4. Per quesiti specifici può rivolgersi al nostro servizio di consulenza fiscale online dedicato all’applicazione dell’Iva in ambito internazionale, a questo link: “consulenza quesiti Iva

  5. domanda : un sito internet registrato in italia vende a privato con dropshippinh con estero ed emette fattura articolo 7bis DPR n. 633/72, in quanto operazione non soggetta ad IVA per mancanza del requisito territoriale. La fattura va registrata nella propria contabilità inserendo a costo l’intero importo della stessa.

    Il cliente privato è tenuto a pagare iva ?, l’azienda puo emettere fattura a privato articolo 7bis DPR n. 633/72, in quanto operazione non soggetta ad IVA

  6. Un’Agenzia Viaggi Italiana, vende dei servizi turistici ad altra agenzia viaggi, soggetto passivo IVA, in un paese extra UE.. I servizi venduti dall’ADV italiana consistono in: prenotazione alberghiera in hotel in Italia, transfer da aeroporto ad hotel e viceversa in Italia, a volte anche qualche escursione. In pratica l’agenzia italiana funge da intermediario per il committente Extra UE, e non fornisce poi di fatto i servizi in loco, non essendo né il proprietario dell’Hotel, né del mezzo utilizzato per i transfers; servizi questi forniti dai vari fornitori locali.
    Quale regime fiscale dovrebbe utilizzare l’ADV italiana? il 74TER è escluso, visto che non si tratta di pacchetti viaggio, ma semmai di soggiorni viaggio.

    Vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione.

    Saluti

  7. In linea generale, se la prestazione non è qualificabile come “pacchetto turistico”, bisogna applicare l’Iva in modo ordinario. Tuttavia, è necessario analizzare il tutto in modo più dettagliato, per evitare errori. In questo articolo, abbiamo approfondito l’attività delle Agenzie di viaggio ai fini Iva “Agenzie di viaggio: regime fiscale Iva

  8. Quando si parla di “committente estero […] titolare di partita Iva” cosa si intende? Non si tratta di una partita Iva italiana ma dell’equivalente nell’altro stato extra-UE? In particolare, una società Gmbh in Svizzera possiamo dire che è titolare di partita Iva?

  9. Se il committente è una società è sicuramente un soggetto estero che esercita attività commerciale (che se fosse in Italia sarebbe dotato di partita Iva).

  10. Volevo sapere se la prestazione di servizi (configurazione software, prestati per via elettronica) da un titolare di partita Iva residente in Italia, verso una società Svizzera, è una operazione non soggetta? Il D.P.R. 633/1972 che regola la territorialità all art. 7-ter lascia capire che è soggetta ad applicazione Iva, ma forse è applicabile una delle deroghe 7-quater o 7-septies, per cui è operazione non soggetta?

  11. Tuttavia, l’art. 7-septies, co. 1, lett. i), D.P.R. 633/1972, sancisce, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), “che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità […] i) i servizi prestati per via elettronica”. Quindi non dovrebbe essere operazione non soggetta?

  12. Salve, complimenti per la competenza e la professionalità sia nella scrittura degli articoli, Vorrei sottoporre alla vostra attenzione questo dubbio:
    Premetto di non essere iscritta all’albo degli agenti e rappresentanti commerciali, sono laureata in ingegneria gestionale e sono lavoratore dipendente di una società di consulenza (contratto di apprendistato 30 mesi), ma sto per stipulare con un committente estero (distributore Polacco che vorrebbe estendere il suo business anche in italia avvalendosi per l’appunto di un promotore) un contratto di agenzia internazionale che mi garantirebbe un tot. di provvigioni superiore ai 5000 euro.
    Non riesco però ad avere un idea sul profilo fiscale dell’operazione nel suo complesso.
    Essendo il committente estero la ritenuta d’acconto sull’imposta non dovrebbe essere trattenuta dalla controparte polacca in quanto non avendo alcun rappresentante fiscale in Italia non potrebbe operare come sostituto d’imposta, quindi Una volta corrisposto l’importo lordo delle provvigioni a quali prelievi fiscali andrei incontro?
    Se ricorro al regime dei minimi aprendo la partita iva andrei a pagare solo il 5% di imposta sostitutiva in base alle soglie di reddito, codice ATECO, e redditività?
    E per quanto riguarda i contributi previdenziali? il committente estero pagherebbe i 2/3 del 23% all’INPS o ne sarebbe completamente esonerato?

    La ringrazio anticipatamente per l’attenzione che mi potrebbe riservare.

  13. Salve Paola, lei deve operare con partita Iva come agente, verificando preliminarmente se ha i requisiti per poter esercitare questa attività. Ogni altra alternativa non la renderebbe in regola. Se vuole mi contatti in privato e approfondiamo la situazione con maggiore dettaglio.

  14. Buongiorno. In caso che un prestatore UE effettui, a seguito stipula di un contratto di appalto, lavori su impianti elettrici di un fabbricato in Italia, in un cantiere della società IT, deve fatturare senza iva e il committente italiano deve fare inversione contabile e presentare l’INTRA servizi?
    Grazie

  15. Mi dispiace, ma la disciplina Iva non prevede questo nella sua fattispecie, è necessario verificare quanto indicato nell’articolo 7-quater.

  16. Salve, sono un fisioterapista con partita iva. Le mie fatture sono esenti iva anche in italia. Nel caso in cui io effettuassi una prestazione in territorio Ue ad un cittadino Ue non dotato di partita iva come dovrei comportarmi con la fatturazione? E poi dovrei in ogni caso compilare il modello intrastat? Grazie

  17. La fatturazione sarebbe imponibile Iva in Italia, quindi rientrerebbe nel regime di esenzione soggettiva. Se il committente è privato non si presenta intrastat.

  18. BUONGIORNO
    SIAMO UN’AZIENDA CHE LAVORA IN ITALIA E AVREMMO BISOGNO DI UN’INFORMAZIONE.
    DA UN ANNO CIRCA LAVORIAMO CON UNA AZIENDA CHE DALLA SERBIA PORTA DEL MATERIALE A NOI E CHE NOI FINITI I VARI TRATTAMENTI CONSEGNAMO AD UN ALTRO NOSTRO CLIENTE IN ITALIA.
    QUINDI NOI FATTURIAMO A QUESTA DITTA SERBA
    FINO AD OGGI NON ABBIAMO MESSO IVA PROPRIO SEGUENDO LE NORMATIVE DI QUESTO ARTICOLO, E’ GIUSTO?
    ABBIAMO FATTO BENE A NON METTERE L’IVA?

  19. buongiorno,
    società italiana con partita iva deve effettuare un trasloco di beni dall’italia a madrid ad un soggetto privato residente in italia. La fattura come deve essere emessa? Tutta con iva al 22%? grazie

  20. Il trasporto di beni nei confronti di committenti privati è regolato dall’articolo 7-sexties del DPR n. 633/72, secondo il quale si considerano effettuate in Italia le prestazioni di trasporto intracomunitario quando la relativa esecuzione ha inizio in Italia.

  21. Salve vorrei porvi una domanda: sono un professionista che deve fatturare la propria prestazione artistica ad un soggetto titolare di partita iva (società) residente in Germania. Al di la della ritenuta che non devo esporre in fattura, l’IVA invece la devo considerare o meno? considerando il fatto che la prestazione artistica stessa è stata svolta in Italia. Grazie mille per la risposta che riceverò e complimenti per le informazioni riportate sul sito.

  22. Sono Cittadino Americano residente in America, di recente ho venduto un immobile in Italia lasciatomi dei miei genitori. l’Agenzia immobiliare oltre alla commissione ha fatturato l”Iva del 22percento. Il Notaio, oltre alla sua parcella, ha fatturato l’Iva lo stesso, il nostro avvocato lo stesso, con un pagamento totale di oltre 2000 euro.
    Essendo cittadino Americano sono soggetto al pagamento del’Iva ? Mi riferisco all’articolo 7-ter,del DPR n. 633/7
    Grazie

  23. Salve Veronica, quando si effettuano operazioni con l’estero è importante farsi assistere da un professionista esperto in materia, in quanto la possibilità di commettere errori è elevata. Quello che posso dirle è che bisogna verificare due aspetti, chi è il committente, che tipo di prestazione è stata svolta, qual’è il suo regime fiscale, e dove si è svolta la prestazione. In generale le prestazioni professionali B2C sono rilevanti ai fini Iva nel Paese del committente, attraverso il meccanismo del reverse charge. Potrebbe essere questo il suo caso, ma per averne certezza, servono ulteriori info. Se vuole posso farle un preventivo per la mia consulenza continuativa.

  24. Nel suo caso non è l’articolo 7-ter che deve essere preso a riferimento, ma l’articolo 7-quater.

  25. Salve, rif: intermediazione su affitto di immobili situati nel territorio italiano:
    Siamo una compagnia con sede in UK a dall’Italia riceviamo fattura con IVA 22.
    C’e’ sicuramente qualcosa che non va’.
    Questa IVA, che mi sembra di capire nel caso di immobili sis correttamente applicata, diventa per noi un costo.
    Qual’e’l’alternativa?
    Grazie

  26. Con queste informazioni l’unica alternativa che mi viene in mente è operare tramite identificazione o stabile organizzazione in Italia.

  27. Buonasera, siamo una carrozzeria con sede in italia e dobbiamo effettuare una riparazione su una vettura targata Svizzera intestata ad una Società svizzera. La mia fattura dovrò emetterla con iva al 22% oppure esente iva? Saluti

  28. Se la prestazione di servizi offerta supera i beni ceduti come riparazione, la fattura sarà fuori campo Iva ex articolo 7-ter DPR n. 633/72. Se, invece, i beni ceduti sono rilevanti le cose cambiano e la fattura dovrà essere suddivisa tra beni e servizi con disciplina Iva diversa. Per maggiori info mi contatti in privato.

  29. Buongiorno, nel caso di rilascio fattura da parte di società italiana per prestazione servizi (intermediazione) a carico di una controparte persona giuridica con sede presso le British Virgin Island (paese off -shore nella blackl ist di Bankit) valgono le stesse regole di esenzione?

  30. Con queste informazioni posso rispondele che le regole descritte trovano applicazione. Per una risposta nel merito bisogna analizzare la situazione in dettaglio.

  31. Buongiorno, sono un intermediatore immobiliare con sede legale in germania ed IVA tedesca specializzato in locazioni brevi per fini turistici. Per intenderci affitto case vacanza in italia ad un utenza prevalentemente tedesca e quasi mai italiana (2 casi in 4 anni di attività). Il portale è situato in Germania ed il lavoro da me svolto anche. La commissione d’agenzia viene addebitata al cliente e non al proprietario italiano, in quanto per natura stessa del mio lavoro il servizio di ricerca e prenotazione della casa vacanza è erogato al cliente che, ricordo, è all’80 % tedesco e al 20% di altre nazionalità. Vorrei solo essere sicuro di non aver alcun obbligo IVA/di fatturazione in italia, per il fatto che gli immobili sono situati nello Stato. L’unica cosa che faccio per il proprietario è ricevere dal cliente il pagamento per la lacazione, che poi viene naturalmente trasmesso al locatore. Grazie in anticipo per la cordiale risposta.

  32. L’intermediazione che sta facendo rientra nella territorialità Iva di cui all’articolo 7-quater del DPR n. 633/72, la quale prevede che tale prestazion sia imponibile Iva nel Paese ove è situato l’immobile. Quindi, dovrà operare tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale italiano, ai fini dell’assolvimento corretto dell’Iva.

  33. Sono un designer e devo fatturare un cocept design ad un cliente privato in Arabia Saudita
    uso l’art. 7 septies lettera A per la fatturazione della prestazione

  34. Ho ricevuto da un tour operator specializzato in crociere, una fattura art.7; dovrei fatturare la stessa crociera al mio cliente. Devo usare lo stesso codice IVA? Grazie

  35. La disciplina dei tour operator è particolare. Bisogna vedere cosa è riportato in fattura per prestazione e cosa deve fatturare lei. Comunque, in generale risponderei di rifatturare con lo stesso articolo.

  36. Sono un architetto con partita IVA italiana ed emetto fattura ad una Società di progettazione anche essa con partita IVA italiana. I lavori interessati riguardano la progettazione esecutiva di un immobile localizzato in Inghilterra che la società con la quale collaboro esegue per conto di un cliente “soggetto passivo” con sede UE. Nel mio caso, essendo una sorta di progettista subappaltatore della società italiana per la quale lavoro, posso emettere fattura a una partita IVA italiana ai sensi dell’art. 7-quater, senza indicare l’IVA?
    Grazie

  37. Quello che conta è l’oggetto della prestazione professionale. Riguardanto la stessa un bene immobile la disciplina Iva segue l’articolo 7-quater del DPR n. 633/72.

  38. Salve !
    ho letto con piacere l’articolo e ho trovato molte risposte alle mie domande.

    Mi domando se, nel caso di prestazioni di servizi a committenti UE titolari di partita Iva, si deve citare qualche articolo di legge per escludere la Ritenuta d’Acconto oltre alla menzione:

    Iva non soggetta ai sensi dell’articolo 7-ter comma 1 lettera a) del DPR n. 633/72 “inversione contabile”

  39. Non si deve citare nessun articolo per l’esenzione da ritenuta di acconto, in quanto i soggetti esteri sanno che non devono applicare ritenuta italiana. Eventualmente il committente estero è tenuto ad applicare ritenuta in uscita da versare al proprio Stato di residenza. Ritenuta che però può essere disapplicata. Per maggiori info mi contatti per una consulenza specifica.

  40. Salve, sito molto interessante, vorrei proporre i seguenti quesiti:
    – Un professionista italiano che effettua consulenze/indagini di mercato in Italia ad una ditta polacca, fattura le prestazioni con : “Art. 7-septies, lettera c) – Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica…” , è corretto ?
    – Non fatturando con iva a nessun cliente italiano, l’iva su acquisti è totalmente indetraibile (ovvero: pro rata = zero) ?
    – In dichiarazione iva x esercizio 2017, il fatturato (tutto estero) va in VE34 ?
    – Per esercizio 2017 avendo effettuato esclusivamente operazioni art.7 il professionista potrebbe _non_ presentare la dichiarazione iva ?
    Grazie per l’attenzione.

  41. Buongiorno,
    devo emettere una fattura di prestazioni di servizi generici ad una cliente deceduta italiana, ma l’erede è la figlia che risiede in Svizzera.
    Come emetto la fattura?
    Grazie mille!

  42. Si tratta comunque di fattura territorialmente rilevante in Italia, se il soggetto è un privato.

  43. Ciao! Ho una Partita iva (regime forfettario) con codice di attività traduzione e interpretato. Dovrei svolgere servizi linguistici (lezioni di italiano) a una ragazza tedesca (cioè un privato senza partita iva). Come devo fare la fattura? Devo scrivere qualcosa? L’iva Non la pago comunque e non so proprio come procedere. Inoltre, per questo tipo di servizi (ma anche per le traduzioni verso P. IVA UE) devo iscrivermi al VIES? Grazie mille!

  44. Dovrà emettere fattura con le corrette indicazioni senza applicazione dell’Iva. Può trovare maggiori info a questo articolo: “operazioni estere nel regime forfettario“. Altrimenti mi contatti in privato per una consulenza. Oppure se cerca un commercialsita che possa assisterla in modo continuativo sono a disposizione. Nel caso la ricontatto in privato.

  45. Buongiorno sono residente in UK e possiedo una LTD senza partita iva perchè il mio fatturato è sotto agli 85.000 gbp.
    Devo comprare del materiale dall’Italia( alcune cose da portare in UK e alcune cose da lasciare in Italia).
    Alcuni firnitori italiani mi hanno fatturato senza IVA citando nella fattura: FATTURA NON SOGGETTA ALL’IMPOSTA Articolo 7-TER DPR N°633/1972.
    Ovviamente dietro consiglio del loro commercialista.
    È corretto? Grazie

  46. Assolutamente no, la procedura indicata non è corretta. Se si tratta di beni comunque doveva applicarsi Iva italiana.

  47. Buongiorno, ho un quesito da porvi… Fornitore svizzero, che fattura un corso di formazione avvenuto in italia… devo fare fattura ingrativa esponendo l’iva italiana? grazie

  48. Se la prestazione è B2B si applica l’articolo 7-quinquies del DPR Iva, e la fattura deve essere oggetto di autofattura da parte del committente italiano.

  49. Salve,
    Sono un fighter professionista in contratto con una società americana.
    Ogni volta che mi liquidano la borsa di un match la stessa ottiene una detrazione alla fonte
    che arriva anche alla misura del 30%.
    E’ perche’ mi considerano un soggetto privato e quindi non passibile di imposta operando una detrazione alla fonte?
    Nel caso emettessi un invoice per “prestazione di un servizio” con regolare partita iva a me attribuita
    tutto questo cambierebbe?
    Grazie per la cortese attenzione.

  50. La ritenuta in uscita riguarda tutti i compensi che escono dagli USA, nel tuo caso. Questo indipendentemente dal tipo di prestazione che offri. Quindi non cambierebbe niente. Quello che puoi fare tramite un consulente USA è fare istanza per chiedere il rimborso di questa ritenuta all’IRS USA.

  51. salve, devo seguire una direzione lavori in svizzera per un committente privato residente in svizzera.
    è corretta la seguente procedura:
    emissione fattura senza iva (dell’art. 7-quater, co. 1, lett. a)
    aggiungere l’iva svizzera e versarla in svizzera
    grazie

  52. La risposta esatta è dipende dal tipo di prestazione. Se vuole mi contatti per una consulenza o per l’assistenza fiscale continuativa.

  53. salve, devo emettere una fattura di consulenza a un azienda italiana per intermediazione e pubblicità in un paese Extra UE. Infatti li accompagnamo e li mettiamo in contatto con possibili clienti.
    Siccome il lavoro si svolge all’estero avevo pensato fosse esente ….. ma non ne sono certa in quanto siamo entrambi aziende italiane.

  54. Se la prestazione è tra aziende italiane direi che è imponibile Iva, ma bisogna leggere i contratti per averne certezza.

  55. Salve avrei un quesito da provi.
    Un mio cliente avvocato svolge prestazioni di lavoro a committenti ex ue privati, quindi nelle fatture emesse non applica l’IVA secondo l’art. 7 septies.
    Ora il mio problema è un altro; secondo voi le fatture acquisti come andrebbero registrate? L’IVA è deducibile al 100% o bisogna applicare un pro rata?
    Aggiungo e finisco che il mio cliente fattura anche a committenti italiani con normale applicazione dell’IVA al 22%.

    Spero in una risposta visto che sono un neo laureato che entra nel mondo del lavoro.

    Grazie

  56. Trovo diverse imprecisioni nella sua descrizione. Se vuole posso chiarirle tutti i suoi dubbi tramite consulenza. Mi contatti in privato.

  57. SONO UN ARTIGIANO EDILE SOGGETTO IVA ITALIANO, HO EFFETTUATO PRESTAZIONI PER UN PRIVATO IN SVIZZERA, INTONACO APPARTAMENTO IN COSTRUZIONI, QUINDI PRESTAZIONI DI SERVIZI SU IMMOBILI, DEVO FARE LA FATTURA NON SOGGETTA AD IVA ART. 7 QUATER COMMA 1 LETTERA A,
    MA COME VIENE VERSATA POI IVA IN SVIZZERA ?

  58. Attenzione non è corretto emettere la fattura 7-quater, deve fare attenzione ed affidarsi ad un commercialista esperto. Se vuole sono a disposizione.

  59. molto chiaro l’articolo, grazie

    vediamo se ho ben capito

    dovrei fare fattura a committente UE GRAN BRETAGNA per una prestazione di restauro beni, sono in regime forfettario iscritto al VIES il committente no
    faccio fattura con reverse charge articolo 7-ter, del DPR n. 633/72 e poi intra

  60. Nel articolo manca un pezzo importante di informazione.

    Una delle fattispeci è stata trascurata

    Una società Italiana titolare della partità IVA in Italia che presta un servzi SUL TERRITORIO ITALIANO ad una società residente in Francia con una partita iva francese.

    Esempi: Corsi di formazazione per impiegati della socità francese che si svolgano sul territorio Italiano. iva è da pagarsi in Itlaia per il principio di territorialità. L’Iva si paga la dove il servizio si è consumato.

    la vendita degli stand pubblicitari alle fiere e eventi tenuti in Italia devono essere tassati in Italia anch se l’acqurente è di fatto residente all’astero

    Manutenzioni e riparazione di macchinari che avviene sul territorio Italiano deve indipendentemente dalla natura del cliente, sia un bussines un privato, con o senza partita iva, residente o no in europa.

  61. Buongiorno e complimenti per l’articolo! Una domanda: una societá italiana che opera una pagina web registrata negli Stati Uniti per conto di una societá statunitense, e che vende prodotti digitali intangibili in tutto il mondo B2C, dovrá applicare l’IVA a tali soggetti acquirenti?

  62. Bisogna prima di tutto capire cosa vende la società italiana e a chi. Solo a quel punto si potrà capire se e come dovrà essere applicata Iva italiana. Se vuole ne parliamo in privato con maggiore dettaglio.

  63. sono addetta prenotazioni in un hotel in Italia ed ho acquistato un servizio pubblicitario da un portale di turismo online. L’azienda e’ una multinazionale americana e la fattura viene emessa dalla loro sede situata nel regno unito.
    La fattura non presenta iva e mi e’ stato detto che la fattura e’ esente da iva in quanto servizio online.

    Nel contratto si legge:
    Tutte le somme dovute dal Cliente a (nome portale) in virtù del presente Contratto escludono eventuali imposte sulle vendite, indirette o di altra natura addebitabili a qualsiasi fornitura correlata a tali somme (ad eccezione dell’IVA, che potrà essere inclusa nella fattura del Cliente).

    Non ho ben capito se la fattura deve invece presentare iva perche’ la mia p.iva si trova in italia. Potreste aiutarmi ad inquadrare meglio la situazione?

    Inoltre, devo utilizzare modello intrastat?
    grazie

  64. Prima di tutto occorre capire con precisione il servizio ricevuto e capire se si tratta. Seconda cosa è necessario capire la sede della società che ha erogato il servizio e solo a quel punto si può capire come operare. La fattura da quello che posso capire al momento sicuramente dovrà essere integrata in Italia. Se vuole abbiamo un servizio di consulenza dedicato a questi aspetti, ma ne parliamo in privato.

  65. Buongiorno,
    grazie di questo articolo.
    Io sto per iniziare un percorso di life/executive coach (per mancanza di titolo migliore) e sto cercando di stabilire il prezzo da dare sul sito.

    Tutte le mie sessioni verranno fatti online (tramite Skype), a volte in Italia e a volte dove mi trovo in quel momento, con delle persone – senza partita IVA – negli Stati Uniti.
    Vale Art. 7-septies), lettera i) – Servizi prestati per via elettronica per me?
    Perciò non è da considerare l’IVA nel prezzo?
    Graze in anticipo

  66. Salve Erika, l’applicazione dell’IVA varia di volta in volta a seconda del soggetto a cui effettua la consulenza, se è un privato oppure un operatore economico. Se vuole possiamo aiutarla meglio in consulenza, oppure attraverso il nostro servizio di consulenza continuativa per soggetti con partita IVA.

  67. Buongiorno,
    Vorrei capire la fatturazione tra un soggetto estero ed un albergo italiano.
    Se committente estero un soggetto titolare di Partita IVA UE ed acquista pernottamenti da un Hotel in Italia ; in questo caso Hotel italiano come emette la fattura cioe’ con quale dicitura ? L’IVA italiana non si paga in Italia e si paga paese del committente? Quindi in Italia committente estero UE paga solo imponibile e basta? Grazie

  68. Salve,
    assodato che la prestazione di un avvocato italiano ad un cliente inglese con partita iva è operazione non soggetta ex art.7-ter DPR 633/72 “inversione contabile”, la domanda è: entrambi i soggetti DEVONO essere iscritti al VIES ??

  69. Salve,

    Scrivo da un’azienda Olandese, identificata direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter.
    Per un’operazione B2B, ci chiede un nostro cliente (Azienda con partita IVA Italiana) di emettere la fattura in reverse charge.
    Dall’Agezia delle Entrate ci avevano detto che essendo identificati con partita IVA Italiana, le nostre fatture B2B e B2C si potevano emettere con importo IVA.
    Ci potrebbe chiarire la situazione?

  70. Buongiorno,
    sono architetto con partita iva e regime forfettario. Svolgo delle prestazioni su commesse all’estero per contadi una società italiana (con sede in Italia). La fattura la emetto per questa società: possono obbligarmi a togliere il 4% dalla mia fattura?
    Vale la prestazione all’estero o la sede della società?
    Grazie

  71. sALVE,
    IO HO UNA DITTA EDILE CHE HA UN CANTIERE IN FRANCIA. AVENDO SUB/APPALTI CON DITTE FRANCESI , RICEVO DALLA FRANCIA DELLE FATTURE PER I LAVORI SVOLTI. DEVO REGISTRARe le FATTURE APPLICANDO L’INVERSIONE CONTABILE? ALCUNE FATTURE FRANCESI SONO COMPRESIVI DI TVA E ALTRE NO, C’è DIFFERENZA DI CONTABILIZZAZIONE?

  72. Salve Anna, se l’azienda ha un cantiere in Francia c’è obbligo di avere un rappresentante fiscale o una identificazione diretta in Francia per assolvere correttamente l’IVA. La procedura che descrive non è corretta.

  73. Come devono essere contabilizzate le fatture provenienti dalla Francia riguardanti lavori edili

  74. La fattura deve essere registrata dalla vostra identificazione diretta in Francia. Altrimenti quell’IVA francese per voi resterà un costo, non potete detrarla. Per maggiori info mi contatti per una consulenza.

  75. Buongiorno, una società con partita Iva Italiana addebita ad una società extra UE spese di consulenza da lei sostenute e fatturategli da fornitori italiani. Tale prestazione rientra comunque nell’art. 7 ter comma 1 lett.a, come operazione non soggetta. Tali consulenze riaddebitate sono relative a costi di modelleria sostenuti per sviluppare un determinato prodotto che la società etra ue acquisterà in seguito. Grazie

  76. Egregio dottore, ho chiesto per conto della mia società di diritto inglese, una consulenza ad avvocati italiani, loro mi chiedono se assoggettata al regime dell’inversione, in quanto, essendo una start up non ha ancora una p.iva inglese, che è obbligatoria solo al superamento di un certo volume di affari.
    Grazie

  77. Buongiorno; la marca da bollo va applicata per fatture intra e extreue BtoB?
    Grazie

  78. Buonasera,
    Ottimo articolo! Le stesse dicuture vanno inserite in fattura anche quando il soggetto che è emette fattura aderisce al regime forfettario?
    Grazie

  79. Buongiorno, Il Principato di Monaco è considerato extra UE ai fini dell’IVA? Parlo nel caso in cui il committente (senza partita IVA) sia basato nel Principato.

    Grazie

  80. Buonasera,

    Come si configura una prestazione di servizi (creazione sito web) ad una società inglese, che però non è VAT-registered?

  81. Buongiorno,
    emetto fatture elettroniche in regime forfettario per prestazioni di servizi verso un’azienda Americana.
    Nella fattura elettronica nel “campo iva” metto sempre la dicitura di esenzione per regime forfettario.
    In questo caso specifico però nel campo iva devo mettere la dicitura Non soggetta art. 7-TER Oppure posso riportare la dicitura nel corpo della fattura? grazie

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