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Che cosa sono gli aiuti “de minimis” della UE?

I contributi de minimis sono aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare i 300.000 euro in tre anni.

Gli aiuti “de minimis” sono un tipo di sostegno finanziario fornito dall’Unione Europea a imprese o organizzazioni. Questi aiuti sono progettati per fornire un piccolo livello di sostegno finanziario che non distorce la concorrenza nel mercato unico dell’UE.


Gli aiuti definiti “de minimis” sono aiuti, concessi a un’impresa unica in un determinato arco di tempo. Si tratta di aiuti di piccola entità che non superano un importo prestabilito e che sono esentati dall’obbligo di notifica alla Commissione Europea di cui all’art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (Trattato UE 26.10.2012, G.U. UE 26.10.2012 n. C 326). L’esenzione viene concessa in quanto si tratta di aiuti che non vanno ad alterare la concorrenza sul mercato.

Sostanzialmente, l’Amministrazione finanziaria (M.I.S.E., regioni, Camere di Commercio, etc) ha la possibilità di erogare, in caso di necessità, aiuti alle imprese. Possono essere aiuti legati al sostenimento della crescita di start-up o di PMI, oppure aiuti legati a periodi di crisi (non vi sono differenze).

Queste erogazioni, nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti devono essere autorizzati dalla Commissione europea. Il regime “de minimis” degli aiuti fa eccezione a questa regola. Come detto si tratta di aiuti di piccola entità che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Sono esempi di aiuti “de minimis” i prestiti a fondo perduti, i finanziamenti agevolati, i crediti di imposta ed altre forme di agevolazione fiscale.

Che cosa sono gli aiuti “de minimis”?

Gli aiutide minimis” sono un tipo di sostegno finanziario fornito dall’Unione Europea a imprese o organizzazioni. Questi aiuti sono progettati per fornire un piccolo livello di sostegno finanziario che non distorce la concorrenza nel mercato unico dell’UE.

La regola “de minimis” stabilisce che gli aiuti pubblici fino a 300.000 euro su un periodo di tre anni fiscali non sono considerati aiuti di Stato e quindi non richiedono l’approvazione della Commissione Europea. Questo limite è di 100.000 euro per le imprese che operano nel settore del trasporto su strada. Questi aiuti possono essere utilizzati per una varietà di scopi, tra cui la ricerca e sviluppo, la formazione, l’investimento in nuove attrezzature o infrastrutture, o per aiutare le imprese a superare difficoltà finanziarie temporanee.

Tuttavia, è importante notare che la regola “de minimis” si applica al totale di tutti gli aiuti pubblici ricevuti da un’impresa, quindi se un’impresa riceve aiuti di questa categori da più fonti, il totale di tutti questi aiuti deve rimanere al di sotto della soglia “de minimis“.

Perché è stato introdotto il regime degli aiuti “de minimis”?

Gli aiuti concessi dall’Amministrazione finanziaria alle imprese italiane (in generale) o verso alcuni settori specifici non sono, generalmente, ammessi da parte dell’Unione Europea, a meno che non sia lei stessa a validare l’applicabilità del aiuto economico.

Il regime degli aiuti “de minimis” rappresenta una deroga a questa disposizione, in quanto trattasi di un regime che nasce per regolare le agevolazioni fiscali o i finanziamenti statali di piccole entità (erogati in modo rapido ed in modesta entità), in modo da non dover aspettare ogni volta l’autorizzazione della Commissione europea. Questo è il caso, ad esempio, delle sovvenzioni, dei contributi in conto interessi che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato.

All’interno della nozione di aiuto sono compresi tutti i tipi di trasferimento di risorse statali e vantaggi economici, che possono essere di tipo diretto o indiretto, come ad esempio:

  • Sussidi diretti;
  • Esenzioni fiscali;
  • Prestiti a tasso agevolato;
  • Garanzie o indennità a condizioni favorevoli;
  • Disponibilità di immobili ad un valore inferiore a quello di mercato;
  • Cancellazione, storno o conversione di debiti;
  • Rinuncia a profitti o altri rendimenti su fondi pubblici;
  • Sostegno all’esportazione;
  • Agevolazioni per attirare investimenti in una regione.

Grazie all’utilizzo di questi strumenti è possibile consentire al beneficiario di migliorare la propria posizione finanziaria netta (o non deteriorarla), attraverso un trasferimento di risorse statali.

Quali imprese possono accedere ai contributi “de minimis”?

È opportuno sicuramente precisare che possono accedere ad aiuti economici in regime “de minimis” tutte le aziende residenti in Italia, senza distinzione, sia per dimensione, che per forma giuridica. Sono previste, però, delle eccezioni in relazione al quantitativo massimo di contributi ottenibili (come vedremo di seguito). Sonno escluse da questa tipologia di aiuti le imprese che operano nei seguenti settori:

  • Pesca e acquacoltura;
  • Produzione primaria di prodotti agricoli;
  • Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli qualora:
    • L’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
    • L’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o integralmente trasferito a produttori primari;
  • Attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati UE, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rede di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;
  • Iniziative che subordinino l’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

Queste esclusioni non hanno carattere soggettivo ma oggettivo in quanto connesso alle attività e alle caratteristiche dell’aiuto.

Quali sono i massimali degli aiuti “de minimis”?

Il Regolamento UE 18.12.2013 n. 1407 prevede un massimale agli aiuti “de minimis“, al di sotto del quale l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato si può considerare inapplicabile. Secondo il citato Regolamento:

  • L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 300.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;
  • L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;
  • L’importo complessivo di 15.000 euro per il settore agricolo.

Tabella – Massimali aiuti de minimis per settore

ATTIVITA’MASSIMALE DI AIUTO
Limite ordinario300.000 euro
Trasporto merci su strada per conto terzi100.000 euro
Agricoltura15.000 euro
Servizi economici di interesse generale (Sgei)750.000 euro
Massimali de minimis

Per individuare se un’impresa può ottenere un aiuto di Stato in regime “de minimis” occorre sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, etc.), in regime “de minimis“, nell’arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in cui l’aiuto è concesso più i due precedenti).

E’ compito degli Stati membri UE controllare che gli aiuti concessi non superino il massimale e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro deve ottenere dall’impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti “de minimis” ricevuti durante l’esercizio finanziario interessato e nei due precedenti.

Sono in ogni caso esclusi dall’applicazione degli aiuti “de minimis” quelli destinati al settore della produzione agricola, della pesca, dell’acquacoltura e dell’industria carboniera.

Come funziona il “rolling basis”?

Il periodo di tre esercizi finanziari da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile (c.d. “rolling basis“). In caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis” si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due precedenti. Naturalmente, per esercizio finanziario in questi termini si intende il periodo di imposta.

Il finanziamento si considera concesso nel momento in cui viene accordato, non facendo riferimento un criterio di tipo finanziario. Ai fini del calcolo dei massimali gli aiuti concessi sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro, al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Laddove gli aiuti accordati siano rappresentati da strumenti diversi dal contributo diretto l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lorda.

Esempio di calcolo degli aiuti “de minimis

Proviamo a fare un esempio per capire bene come individuare quanti aiuti “de minimis” sono stati fruiti. Se ad esempio un’impresa ha ottenuto lo scorso anno un incentivo economico pari a 50.000 euro tramite un bando concesso in regime “de minimis“, vuol dire che per i due anni successivi potrà ottenere finanziamenti da parte dello Stato o da altre amministrazioni pubbliche (o ulteriori deduzioni detrazioni o crediti fiscali) per un importo massimo di 150.000 euro.

Sul punto occorre sempre ricordare che quando si risponde a bandi ministeriali o regionali le imprese devono sempre calcolare e determinare i finanziamenti e le agevolazioni ottenute in regime “de minimisautocertificando l’importo. Spetta poi all’ente erogatore verificare la bontà delle informazioni indicate dall’impresa. Qualora l’impresa sfori il tetto stabilito dal legislatore per gli aiuti di Stato, ovvero i 300.000 euro negli ultimi tre esercizi finanziari, corre il rischio di vedere vanificata per intero la richiesta di contributo.

Come verificare l’utilizzo dei contributi di Stato “de minimis”?

Per facilitare la possibilità di tenere traccia dell’utilizzo annuale dei contributi “de minimis” esiste uno strumento importante. Per verificare l’importode minimis” è possibile consultare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, dove è possibile calcolare l’entità degli aiuti ricevuti nel triennio di monitoraggio. Di seguito il link per accedervi ed inserire il codice fiscale dell’impresa per ottenere la lista degli aiuti statali ricevuti dalla società nell’ultimo triennio (non solo quelli in regime de minimis):

Che cosa significa impresa unica?

Come detto gli aiuti vengono quantificati per “impresa unica” ed è su tale entità che devono essere verificati i massimali richiesti. Ai fini del citato regolamento UE, s’intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

  1. Un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  2. Un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  3. Un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  4. Un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Cumulabilità delle agevolazioni

Il cumulo di un’agevolazione “de minimis” con altri aiuti di Stato esentati o autorizzati, sullo stesso investimento, è consentito solo se non si superano le intensità di aiuto previste per quell’intervento dalle regole comunitarie pertinenti.

Quali conseguenze in caso di superamento della soglia consentita di agevolazioni?

Se un’impresa supera la soglia degli aiuti “de minimis, può trovarsi in una situazione di violazione delle regole sugli aiuti di Stato dell’Unione Europea. Gli aiuti di Stato, infatti, sono generalmente proibiti nell’UE perché possono distorcere la concorrenza e influenzare gli scambi tra gli Stati membri.

Se un’impresa riceve un aiuto di Stato che non è stato approvato dalla Commissione Europea, o che supera i limiti stabiliti per gli aiuti “de minimis”, può essere obbligata a restituire l’importo dell’aiuto ricevuto, più gli interessi. Questo può avere un impatto significativo sulla situazione finanziaria dell’impresa.

Inoltre, la Commissione Europea può avviare un’indagine formale sugli aiuti di Stato, che può comportare un processo lungo e costoso. Se l’indagine conclude che l’impresa ha ricevuto un aiuto di Stato illegale, l’impresa sarà obbligata a restituire l’intero importo dell’aiuto.

Pertanto, è molto importante per le imprese assicurarsi di rispettare le regole sugli aiuti “de minimis” e sugli aiuti di Stato in generale. Se un’impresa non è sicura se un determinato aiuto rientra nell’ambito di queste disposizioni, dovrebbe cercare un consulto legale.

Conclusioni

Gli aiuti “de minimis” rappresentano una forma di sostegno finanziario fornito dall’Unione Europea a imprese o organizzazioni. Questi aiuti, limitati a 300.000 euro su un periodo di tre anni (o 100.000 euro per le imprese nel settore del trasporto su strada), sono progettati per fornire un piccolo livello di sostegno che non distorce la concorrenza nel mercato unico dell’UE.

Questi aiuti possono essere utilizzati per una varietà di scopi, tra cui la ricerca e sviluppo, la formazione, l’investimento in nuove attrezzature o infrastrutture, o per aiutare le imprese a superare difficoltà finanziarie temporanee. Tuttavia, è importante notare che queste disposizioni si applicano al totale di tutti gli aiuti pubblici ricevuti da un’impresa. Pertanto, se un’impresa riceve aiuti “de minimis” da più fonti, il totale di tutti questi aiuti deve rimanere al di sotto della soglia consentita.

Se un’impresa supera la soglia consentita degli aiuti, può trovarsi in una situazione di violazione delle regole sugli aiuti di Stato dell’Unione Europea, con possibili conseguenze significative, tra cui l’obbligo di restituire l’importo dell’aiuto ricevuto, più gli interessi, e la possibilità di un’indagine formale da parte della Commissione Europea.

In conclusione, gli aiuti “de minimis” rappresentano un importante strumento di sostegno per le imprese nell’UE, ma è fondamentale che le imprese siano consapevoli delle regole e delle limitazioni associate a questi aiuti, per evitare possibili conseguenze negative.

Domande frequenti

Cos’è un aiuto “de minimis”?

Un aiuto “de minimis” è un tipo di sostegno finanziario fornito dall’Unione Europea a imprese o organizzazioni. Questi aiuti sono progettati per fornire un piccolo livello di sostegno che non distorce la concorrenza nel mercato unico dell’UE.

Qual è la soglia per gli aiuti “de minimis”?

La soglia per gli aiuti “de minimis” è di 300.000 euro su un periodo di tre anni. Per le imprese nel settore del trasporto su strada, la soglia è di 100.000 euro.

Per cosa possono essere utilizzati gli aiuti “de minimis”?

Gli aiuti “de minimis” possono essere utilizzati per una varietà di scopi, tra cui la ricerca e sviluppo, la formazione, l’investimento in nuove attrezzature o infrastrutture, o per aiutare le imprese a superare difficoltà finanziarie temporanee.

Cosa succede se un’impresa supera la soglia degli aiuti “de minimis”?

Se un’impresa supera la soglia degli aiuti “de minimis”, può trovarsi in una situazione di violazione delle regole sugli aiuti di Stato dell’Unione Europea. Questo può comportare l’obbligo di restituire l’importo dell’aiuto ricevuto, più gli interessi, e la possibilità di un’indagine formale da parte della Commissione Europea.

La soglia “de minimis” si applica al totale di tutti gli aiuti pubblici ricevuti da un’impresa?

Sì, la regola “de minimis” si applica al totale di tutti gli aiuti pubblici ricevuti da un’impresa. Se un’impresa riceve aiuti “de minimis” da più fonti, il totale di tutti questi aiuti deve rimanere al di sotto della soglia “de minimis”.

Chi stabilisce le regole sugli aiuti “de minimis”?

Le regole sugli aiuti “de minimis” sono stabilite dalla Commissione Europea.

Gli aiuti “de minimis” devono essere approvati dalla Commissione Europea?

No, gli aiuti “de minimis” non richiedono l’approvazione della Commissione Europea, a condizione che rimangano al di sotto della soglia “de minimis”.

Cosa succede se un’impresa riceve un aiuto di Stato che non è stato approvato dalla Commissione Europea?

Se un’impresa riceve un aiuto di Stato che non è stato approvato dalla Commissione Europea, può essere obbligata a restituire l’importo dell’aiuto ricevuto, più gli interessi.

Cosa dovrebbe fare un’impresa se non è sicura se un determinato aiuto rientra nelle regole “de minimis”?

Se un’impresa non è sicura se un determinato aiuto rientra nelle regole “de minimis”, dovrebbe cercare un consulto legale.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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