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Proroga del contratto di locazione: la procedura

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Il contratto di locazione a canone libero ed a canone agevolato non possono avere durata inferiore, rispettivamente a 4 anni e 3 anni. Periodo al termine del quale il contratto si rinnova automaticamente, alle stesse condizioni, per ulteriori 4 anni, nel primo caso, e per altri 2 anni, nel secondo. La proroga, quindi, avviene in modo automatico, a meno che non vi sia comunicazione di disdetta, consentita nei casi previsti dalla legge.

Un contratto di locazione è oggetto di proroga dei termini nel momento in cui si verifica la scadenza dei termini previsti dal contratto. Classico caso è quello del contratto di locazione a canone libero di 4 anni + 4 anni, il quale al momento della scadenza dei primi quattro anni può essere prorogato. Sostanzialmente, con il rinnovo del contratto di locazione si ampliano gli effetti del contratto su richiesta del locatario.

Con il rinnovo del contratto, qualora prevista nel contratto stesso, si verifica il rinnovo, anche tacito, degli effetti giuridici del contratto per un successivo periodo. Con l’esercizio del rinnovo si verifica un prolungamento dei termini, degli effetti giuridici ed anche fiscali previsti dal contratto stesso.

Ad esempio, un contratto di locazione abitativo a canone libero ha una durata di quattro anni, che può essere rinnovato di ulteriori quattro. Il passaggio dal primo periodo al secondo avviene attraverso la comunicazione di prolungamento del contratto di locazione.

In questo contributo voglio andare ad analizzare, da prima la disciplina civilistica e fiscale riguardante il rinnovo dei contratti di locazione. Affronteremo gli aspetti legati al versamento dell’imposta di registro, o all’applicazione della cedolare secca. Infine, vedremo anche le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato versamento dell’imposta di registro e le possibilità di ravvedimento operoso.

Cos’è la proroga di un contratto di locazione?

La proroga del contratto di locazione rappresenta l’estensione temporale di un accordo esistente tra locatore e conduttore oltre la sua scadenza originaria. Questo meccanismo giuridico consente alle parti di continuare il rapporto locativo senza la necessità di stipulare un nuovo contratto, mantenendo invariate le condizioni precedentemente stabilite. La proroga può essere:

  • Automatica: si verifica quando, in assenza di comunicazioni contrarie da entrambe le parti, il contratto si rinnova tacitamente per un periodo determinato dalla legge. Questo tipo di accordo è particolarmente comune nei contratti residenziali standard, come quelli a canone libero (4+4) o a canone agevolato o concordato (3+2);
  • Concordata: richiede un’azione attiva da parte dei contraenti. In questo caso, locatore e conduttore negoziano esplicitamente i termini del prolungamento, che possono includere modifiche alla durata, al canone o ad altre condizioni contrattuali. Questa forma di prolungamento offre maggiore flessibilità, consentendo di adattare l’accordo alle mutate esigenze delle parti o alle nuove condizioni di mercato.

Contratti di locazione a canone libero e a canone concordato

Per quanto concerne il contratto di locazione a canone libero e il contratto di locazione a canone agevolato, questi non possono avere una durata inferiore, rispettivamente, a 4 anni ed a 3 anni. Periodo al termine del quale il contratto di locazione si rinnova automaticamente, alle stesse condizioni, per ulteriori 4 anni, nel primo caso, e per altri 2 anni, nel secondo caso. Il rinnovo, quindi, avviene civilisticamente in modo automatico. Questo a meno che non vi sia una comunicazione di disdetta, che è consentita nei casi stabiliti dalla legge.

Nel caso, ad esempio, in cui l’immobile serva al locatore, ai suoi familiari o debba essere venduto. Per entrambe le tipologie di contratto, una volta trascorso il secondo quadriennio e il successivo biennio, le parti possono decidere di rinnovare il contratto a nuove condizioni. Oppure di interromperlo, comunicando la decisione all’altra parte mediante lettera raccomandata da inviare almeno 6 mesi prima della scadenza. Diversamente, in caso di mancata comunicazione, il contratto verrà rinnovato automaticamente alle medesime condizioni.

Contratti di locazione di natura transitoria

Per i contratti di locazione a natura transitoria, la durata varia da 1 a 18 mesi. Al fine di ottenere il rinnovo di questo tipo di contratto, il contraente, al quale è riconducibile l’esigenza transitoria che giustifica la stipula di tale tipo di contratto, deve comunicare il persistere della stessa. Tale comunicazione deve essere effettuata tramite lettera raccomandata da inviare prima della scadenza del termine stabilito nel contratto. Nel caso in cui la parte non adempia a tale comunicazione, il contratto a natura transitoria si trasformerà in un contratto a canone libero (durata 4+4 anni).

Contratto di locazione per studenti universitari

Per quanto concerne i contratti stipulati per esigenze abitative di studenti universitari, le parti possono pattuire una durata che non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a 36 mesi. Al termine di tale periodo il contratto si rinnova automaticamente per uguale durata. Questo, salvo il caso in cui il conduttore non comunichi al locatore la disdetta almeno 3 mesi prima della scadenza.

La disciplina fiscale

Da un punto di vista tributario e quindi impositivo la proroga del contratto di locazione comporta:

  • L’obbligo di comunicare il rinnovo del contratto (articolo 17 DPR n. 131/86) all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto;
  • L’obbligo di corrispondere l’imposta di registro sul prolungamento del contratto. A meno che non sia stata espressa l’opzione per l’applicazione della cedolare secca;
  • La necessità di esprimere l’opzione per la cedolare secca, qualora si voglia esprimere la volontà di accedere a tale regime.

Tali adempimenti sono a carico di una delle due parti del contratto. Per effettuare il prolungamento del contratto di locazione abitativo è necessario utilizzare l’apposito modello RLI, da compilare nell’apposita sezione dedicata agli adempimenti successivi.

Termine per il pagamento dell’imposta di registro

Il rinnovo del contratto di locazione è evento contemplato dal Testo unico dell’imposta di registro, all’articolo 36 del DPR n. 131/86. Tuttavia, una disciplina specifica è dettata, dall’articolo 17 del DPR n. 131/86, per la cessione, la risoluzione e il rinnovo (anche tacito) del contratto di locazione immobiliare che, pertanto, presentano talune peculiarità rispetto alla disciplina generale. L’articolo 17 del DPR n. 131/86, è stata modificata dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 158/15, prevedendo che:

  • Entro il termine di 30 giorni dal giorno in cui si verifica il prolungamento del contratto di locazione, deve essere presentata all’ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione;
  • Il mancato versamento dell’imposta di registro dovuta per le proroghe anche tacite dei contratti di locazione immobiliare è sanzionato a norma dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97.

Il rinnovo del contratto di locazione ne comporta il “prolungamento” degli effetti per un determinato periodo di tempo.

La proroga tacita del contratto di locazione

Come previsto dall’articolo 36, comma 3, del DPR n. 131/86, per i contratti con patto di rinnovo tacito, l’imposta è applicata:

in relazione alla durata pattuita, salvo l’obbligo delle parti di denunciare a norma dell’articolo 19 l’ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo

Pertanto, al momento della registrazione viene corrisposta l’imposta calcolata sulla durata iniziale del contratto (senza tenere conto del prolungamento). Mentre, poi, al momento del prolungamento, viene corrisposta l’ulteriore imposta di registro.

Calcolo dell’imposta di registro

Per quanto riguarda la misura dell’imposta dovuta in caso di prolugamento, trovano applicazione le ordinarie aliquote applicabili al contratto di locazione (ai sensi dell’articolo 5 DPR n. 131/86, Tariffa, Parte I:

  • 0,50% quando il contratto ha ad oggetto fondi rustici;
  • 1% quando ha ad oggetto immobili strumentali soggetti all’IVA;
  • 2% negli altri casi.

La base imponibile dell’imposta di registro è costituita dal canone di locazione dovuto relativamente al periodo per cui opera il rinnovo (ovvero sulle singole annualità in caso di pagamento annuale). L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 12/E/98, ha chiarito che l’imposta di registro dovuta sulle proroghe (come sulle cessioni e sulle risoluzioni) del contratto di locazione, avendo natura di imposta principale ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 131/86, deve essere corrisposta nella misura minima di 67,00 euro.

Deve essere, tuttavia, rilevato che nel caso in cui il contribuente opti per il pagamento annuale, l’imposta dovuta sulle annualità successive alla prima, invece, non deve rispettare la misura minima di 67,00 euro, trattandosi di imposta complementare. Pertanto, ove corrisposta integralmente, l’imposta di registro deve rispettare il limite di 67,00 euro. Tuttavia, ove invece corrisposta annualmente, l’imposta sulle annualità successive alla prima può essere pagata anche in misura inferiore a quella di 67,00 euro.

Aggiornamento annuale ISTAT del canone di locazione

Ai sensi dell’articolo 35 del DPR n. 131/86, gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone di locazione di cui alla Legge n. 392/78 non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell’annualità del contratto nel corso della quale si verificano. Questo significa che l’aggiornamento del canone influirà sulla base imponibile dell’imposta di registro applicabile dall’anno successivo a quello in cui si è verificato. Invece, qualora l’imposta sia stata corrisposta per l’intera durata del contratto di locazione, l’articolo 35, comma 2, del DPR n. 131/86 dispone che gli aggiornamenti e gli adeguamenti del canone pattuiti in contratto hanno rilevanza per la determinazione della base imponibile dell’imposta di registro applicata.

Esempio di calcolo dell’imposta di registro

Per un contratto di locazione di fabbricato abitativo c.d. “4+4” che preveda un canone annuale di 10.000 euro al momento della registrazione iniziale è dovuta un’imposta di registro pari al 2% di 40.000 euro (2% × 10.000,00 × 4 annualità), se non si opta per il versamento annuale dell’imposta di registro. Successivamente, allo scadere del quarto anno, è necessario corrispondere l’imposta di registro sulle ulteriori 4 annualità. Facendo applicazione della disciplina vigente al momento della proroga. In breve, al momento della registrazione iniziale, non viene corrisposta l’imposta su 8 annualità, ma solo sulle prime 4. Successivamente, al momento del prolungamento, è dovuta l’ulteriore imposta sulle successive annualità di durata del contratto.

Imposta di registro sulle locazioni abitative: pagamento integrale o parziale?

A norma dell’articolo 17 del DPR n. 131/86, ove il contratto di locazione abbia ad oggetto immobili urbani ed abbia durata pluriannuale, è possibile scegliere se corrispondere l’imposta di registro sull’intera durata del contratto o sulle singole annualità contrattuali. In ipotesi di pagamento integrale:

  • Si applica una riduzione dell’imposta pari ad una percentuale determinata moltiplicando la metà del tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 c.c. per il numero di annualità di durata del contratto;
  • L’imposta calcolata applicando la riduzione di cui sopra deve essere comunque superiore all’imposta minima di 67,00 euro.

In caso di pagamento annuale, entro il termine di 30 giorni dallo scadere dell’annualità, deve essere corrisposta l’imposta di registro sull’annualità in corso. Anche al momento del prolungamento del contratto di locazione (come al momento della prima registrazione), ove il contratto abbia ad oggetto immobili urbani è possibile scegliere se corrispondere l’imposta di registro sull’intera durata del prolungamento, ovvero di anno in anno.

Contratto di affitto a cedolare secca

Atteso che la cedolare secca per le locazioni abitative sostituisce l’imposta di registro sul contratto, in presenza di valida opzione per il regime sostitutivo di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2011, l’imposta sulla prolungamento del contratto di locazione non è dovuta, in quanto è sostituita dalla cedolare secca. Tuttavia, è bene precisare che, in tutti i casi in cui il contratto di locazione viene prolungato (anche tacitamente):

  • È necessario esprimere nuovamente l’opzione per la cedolare secca, anche ove essa fosse già stata espressa per le annualità precedenti;
  • Può essere espressa per la prima volta in sede di rinnovo, ove non fosse già stata espressa per le annualità precedenti.

Pertanto, sebbene non sia dovuta imposta, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui il prolungamento ha avuto effetto è necessario presentare il modello RLI per esprimere l’opzione e comunicare la propria scelta. In tal senso, la norma introdotta dal D.Lgs. n. 158/2015, che ha introdotto l’obbligo di comunicazione del prolungamento, ha risolto i dubbi sulla necessità di effettuare un adempimento presso l’Agenzia delle Entrate al momento del rinnovo (sia esso il rinnovo dell’opzione, oppure la comunicazione stessa).

Cosa fare in caso di mancata comunicazione della proroga in un contratto a cedolare secca?

La mancata comunicazione della proroga del contratto a cedolare secca non determina automaticamente la cessazione dell’opzione per l’imposizione sostitutiva. Questo a condizione che il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per la cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi (art. 3–bis del D.L. n. 34/2019 che ha modificato il co. 3, ultimo periodo dell’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011).

D’altro canto, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa al prolungamento, anche tacito, del contratto di locazione per il quale fosse stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, entro 30 giorni dalla medesima, si è soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa. In particolare, la sanzione per la mancata comunicazione è prevista in misura fissa pari a 100,00 euro (50,00 euro nel caso in cui la comunicazione sia presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni).

Il rinnovo del contratto di locazione con riduzione del canone di locazione

L’articolo 19 del D.L. n. 133/14 dispone l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo per la registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere. Più precisamente, la pattuizione relativa alla riduzione del canone deve fare riferimento ad un contratto ancora in corso e non ad un contratto già scaduto. Inoltre, perché possa applicarsi l’esenzione, la pattuizione deve contenere solo l’accordo sulla riduzione del canone e non altre modifiche del regolamento contrattuale.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l’esenzione spetta anche nel caso in cui le parti concordino la riduzione del canone solo per un limitato periodo di durata del contratto (ad esempio 1 anno). L’agevolazione, invece, non spetta nell’ipotesi in cui, successivamente alla registrazione dell’accordo che prevede la riduzione del canone per l’intera durata contrattuale, il canone venga riportato al valore inizialmente pattuito, poiché la citata norma agevolativa trova applicazione limitatamente all’accordo di riduzione.

L’utilità di registrare, pur non essendo obbligatorio, tale accordo, è palese: ciò consente di comunicare all’Agenzia la modifica, al fine di ottenere la riduzione della base imponibile dell’imposta di registro dovuta sul contratto di locazione, che è commisurata al canone. Pertanto, ove le parti, al fine di vedersi riconoscere agilmente la riduzione della base imponibile dell’imposta di registro, optino per la registrazione dell’accordo con il quale hanno disposto la riduzione del canone, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 133/14, tale registrazione avverrà in esenzione da imposta di registro e di bollo.

Per approfondire: “Riduzione del canone di locazione: non è necessaria la registrazione“.

Gli adempimenti per la proroga del contratto di affitto ad uso abitativo

L’articolo 17, comma 1, del DPR n. 131/86 prevede la proroga del contratto di locazione e di affitto di beni immobili debba essere assoggettata a imposta di registro, la quale è liquidata dalle parti contraenti entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. Inoltre, l’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 158/2015 ha introdotto, al comma 1, dell’articolo 17, del DPR n. 131/86, una disposizione secondo cui, entro il termine di 30 giorni, deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso cui è stato registrato il contratto di locazione, la comunicazione relativa al prolungamento, anche tacito, dello stesso.

Contestualmente a tale introduzione, il legislatore ha eliminato l’adempimento, a carico del contribuente, di presentare l’attestato di pagamento dell’imposta di registro relativa alle proroghe del contratto di locazione e di affitto di immobili. Infine, l’articolo 17, del DPR n. 131/86 prevede una sanzione per omesso versamento (ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97), in capo a chi non esegue, in tutto in parte, il versamento relativo alle proroghe anche tacite dei contratti di locazione.

Adempimenti delle parti

Come anticipato, entro 30 giorni dal verificarsi dal prolungamento del contratto di locazione, il contribuente deve:

  • Autoliquidare l’imposta di registro e versarla con F24 Elide o mediante addebito automatico sul conto corrente;
  • Comunicare all’Agenzia delle Entrate l’evento mediante modello RLI.

Il modello RLI consente all’Agenzia delle Entrate di conoscere l’esatta data di efficacia della variazione e, per il caso di cessione del contratto, i dati anagrafici del nuovo conduttore, mentre il modello F24 Elide permette solo all’Amministrazione di verificare l’avvenuto versamento dell’imposta di registro.

Le imposte di registro relative agli adempimenti successivi relativi a contratti di locazione comunicati mediante i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web) sono versate tramite richiesta di addebito su conto corrente.

Versamento dell’imposta di registro con modello F24 Elide

Negli altri casi, il versamento avviene tramite F24 Elide. L’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo e le relative sanzioni ed interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, si pagano obbligatoriamente con il modello F24 Elide.

I codici tributo da utilizzare sono stati istituiti dalla Risoluzione n. 1455 del 2014 dell’Agenzia delle Entrate, che ha, inoltre, istituito il codice identificativo “63”, denominato “Controparte”, per consentire la corretta identificazione dell’altro contraente. Più precisamente, il codice tributo relativo all’imposta di registro da utilizzare nel caso di prolungamento del contratto è 1504.

Per approfondire: “Modello F24 Elide: modalità di compilazione“.

Compilazione del modello RLI

Nel caso in cui il modello RLI debba essere utilizzato al fine di comunicare il rinnovo del contratto di locazione, è opportuno effettuare la compilazione nella modalità seguente:

  • Nella casella relativa agli “adempimenti successivi“, il codice 2;
  • Nel campo “data fine proroga o cessione o risoluzione“, la data di cessazione.
  • L’esercizio dell’opzione per la cedolare secca o la sua revoca, barrando la casella “cedolare secca“;
  • In corrispondenza dell’area “riferimento del contratto“, i dati di registrazione del contratto.

Nel caso in cui il contratto di locazione preveda l’applicazione della cedolare secca, in caso di prolungamento, entro 30 giorni dal suo decorso è necessario comunicare l’effetto mediante RLI. Ove si intenda applicare ancora la cedolare secca per l’ulteriore durata del contratto, è necessario esercitare l’opzione barrando la casella “cedolare secca“, nella sezione II “Adempimento successivo“. Ove, invece, non si volesse rinnovare l’opzione per la cedolare, sarebbe dovuta l’imposta di registro sul canone.

Cosa fare in caso di mancato versamento dell’imposta di registro?

L’articolo 17, comma 1-bis del DPR n. 131/86 sancisce che l’omesso versamento dell’imposta di registro dovuta sulla cessione, risoluzione o proroga del contratto di locazione comporta l’applicazione della sanzione del 30% dell’imposta non versata. Ove il versamento sia effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione applicabile è pari al 15%. L’applicazione della sanzione del 30% sull’imposta non versata, in ipotesi di cessione, risoluzione o prolungamento del contratto di locazione, comporta effetti diversi a seconda che fosse dovuta l’imposta fissa (nella misura di 67,00 euro) o proporzionale (0,50%, 1% o 2%).

Imposta di registro fissa

Ove l’imposta di registro non versata fosse dovuta in misura fissa (come avviene in ipotesi di risoluzione del contratto o di cessione senza corrispettivo di contratti di locazione pluriennale di immobili urbani), il mancato versamento comporta l’applicazione di una sanzione pari a:

  • 20,10 euro (30% di 67,00 euro) se il pagamento avviene con ritardo superiore a 90 giorni;
  • 10,05 euro (15% di 67,00 euro) se il ritardo nel pagamento è compreso tra i 15 ed i 90 giorni;
  • 10,05 euro ridotti a 1/15 per ogni giorno di ritardo se questo non supera i 14 giorni.

Calcolo dei giorni di ritardo nel pagamento

A proposito del computo dei giorni di ritardo nel pagamento, si ricorda che il pagamento dell’imposta di registro sulla cessione, prolungamento o risoluzione del contratto deve essere operato entro 30 giorni dalla data:

  • Del verificarsi della risoluzione o della cessione del contratto;
  • Della decorrenza della proroga.

Da tali date vanno calcolati, quindi, i giorni di “ritardo” nel pagamento. Si rileva, infine, che la sanzione (pari a 67,00 euro o 35,00 euro) prevista dall’articolo 3 comma 3 del D.Lgs. n.23/2011, in caso di omessa comunicazione della risoluzione del contratto con opzione per la cedolare secca, risulta essere più gravosa, per il contribuente, della sanzione (pari a 20,10 euro o 10,05 euro) applicabile in caso di mancato versamento dell’imposta di registro in caso di risoluzione del contratto che non presenti l’opzione per la cedolare secca.

Ravvedimento operoso dell’imposta di registro

Nel caso di pagamento tardivo dell’imposta di registro dovuta per il prolungamento del contratto di locazione è possibile sanare la situazione versando l’imposta dovute e le relative sanzioni. Sanzioni che in caso di tardivo pagamento possono essere regolarizzate, utilizzando il ravvedimento operoso. Pertanto, in caso di ravvedimento, la sanzione per omesso versamento dell’imposta sulle cessioni, risoluzioni o proroghe del contratto di locazione sarà pari a:

  • 0,1% dell’imposta non versata, per ogni giorno se questo non è superiore a 14 giorni;
  • 1,5% dell’imposta non versata, se il ritardo è compreso tra i quindici e i 30 giorni;
  • 1,67% dell’imposta non versata, se il ritardo è superiore a 30 giorni ma non a 90 giorni dalla commissione della violazione;
  • 3,75%, se il ritardo nel versamento è superiore a 90 giorni ma non a un anno dalla data di commissione della violazione;
  • 4,29%, se il ritardo nel versamento è superiore ad un anno ma non a due dalla data di commissione della violazione;
  • 5%, se il ritardo nel versamento supera i 2 anni dalla violazione;
  • 6%, se la violazione è constatata mediante verbale ex art. 24 della L. 4/29, a prescindere da quando avviene il ravvedimento.

Nel caso, invece, di atto di cessione da registrare, si applicheranno le sanzioni dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta (articolo 69 del Testo unico, approvato con DPR n. 131/1986) così ridotte. Sanzione del:

  • 12%(1/10) se il ritardo non supera i 90 giorni;
  • 15% (1/8) se il ritardo supera i 90 giorni ma non l’anno;
  • 17,14% (1/7) se il ritardo supera l’anno ma non i due anni;
  • 20% (1/6) se il ritardo supera i due anni.

Elenco codici tributo per pagamento dell’imposta di registro con modello F24 Elide

Gli interessi dovuti, calcolati al tasso legale annuo, vanno versati o a parte, di seguito si riportano tutti i codici tributo da utilizzare con l’F24 Elide:

  • 1500” – Imposta di registro per prima registrazione.
  • 1501” – Imposta di registro per annualità successive.
  • 1502” – Imposte di registro per cessioni del contratto.
  • 1503” – Imposta di registro per risoluzioni del contratto.
  • 1504” – Imposta di registro per proroghe del contratto.
  • 1505” – Imposte di bollo.
  • 1506” – Tributi speciali e compensi.
  • 1507” – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione.
  • 1508” – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione.
  • 1509” – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
  • 1510” – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

Errori comuni e come evitarli

La gestione della proroga di un contratto di locazione può essere un processo delicato, in cui è facile commettere errori che possono avere conseguenze significative. Conoscere i più frequenti e sapere come evitarli è essenziale per una corretta amministrazione del rapporto locativo.

Mancata comunicazione

Uno degli errori più comuni è la mancata comunicazione della proroga all’Agenzia delle Entrate. Molti proprietari e inquilini sottovalutano l’importanza di questo adempimento, ritenendo sufficiente l’accordo verbale o scritto tra le parti. Tuttavia, la legge richiede esplicitamente che ogni prolungamento sia comunicato all’autorità competente entro 30 giorni dalla sua decorrenza.

Per evitare questo errore, è fondamentale annotare la data di scadenza del contratto e pianificare in anticipo la comunicazione. Utilizzare promemoria digitali o affidarsi a un professionista del settore può essere utile per non dimenticare questa importante scadenza. Inoltre, è consigliabile conservare una copia della comunicazione inviata e della ricevuta di presentazione come prova dell’adempimento effettuato.

Errori nel calcolo dell’Imposta

Il calcolo errato dell’imposta di registro è un altro errore frequente. La complessità delle norme fiscali e le possibili variazioni del canone possono portare a sottostimare o sovrastimare l’importo dovuto.

Per prevenire questo problema, è consigliabile utilizzare software aggiornati o consultare un commercialista o un esperto del settore immobiliare. È importante considerare attentamente tutti gli elementi che influenzano il calcolo, come la durata del prolungamento, l’eventuale opzione per la cedolare secca e le possibili agevolazioni fiscali. In caso di dubbi, è sempre meglio chiedere una verifica a un professionista prima di procedere al pagamento.

Infine, è importante ricordare che questi errori non sono isolati, ma spesso interconnessi. Una mancata comunicazione può portare a ritardi nella registrazione, così come errori nel calcolo dell’imposta possono causare problemi durante la fase di registrazione. Pertanto, un approccio sistematico e attento a tutti gli aspetti del contratto di locazione è la migliore strategia per evitare complicazioni e garantire una gestione corretta e conforme alle normative vigenti.

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Domande frequenti

Quando devo iniziare a pensare al rinnovo del mio contratto d’affitto?

È consigliabile iniziare a considerare il rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza del contratto attuale. Questo vi darà il tempo sufficiente per valutare le opzioni e comunicare con il proprietario o l’inquilino.

Il canone può essere modificato durante l’estensione del periodo di locazione?

Sì, è possibile modificare il canone durante l’estensione, ma solo se entrambe le parti sono d’accordo. In caso di rinnovo automatico, il canone rimane generalmente invariato, salvo adeguamenti ISTAT.

Cosa succede se non comunico all’Agenzia delle Entrate l’estensione del periodo di affitto?

La mancata comunicazione può comportare sanzioni. È importante registrare l’estensione entro 30 giorni dalla sua decorrenza per evitare penalità.

Devo pagare l’imposta di registro per l’estensione di un contratto a canone concordato?

Sì, l’imposta di registro è dovuta anche per l’estensione dei contratti a canone concordato, a meno che non si opti per la cedolare secca.

Quali documenti sono necessari per registrare il prolungamento dell’affitto?

Per registrare il prolungamento, è necessario compilare il modello RLI e, se dovuta, pagare l’imposta di registro tramite il modello F24 Elide.

Cosa succede se il proprietario vuole vendere l’immobile alla scadenza del contratto?

Il proprietario può rifiutare il rinnovo se intende vendere l’immobile, ma deve darne comunicazione motivata all’inquilino con almeno 6 mesi di anticipo.

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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