HomeFisco NazionaleImmobili e Società immobiliariCome funziona il contratto di locazione ad uso transitorio?

Come funziona il contratto di locazione ad uso transitorio?

Il contratto di affitto transitorio è un tipo specifico di contratto d'affitto che ha una durata determinata. È pensato per chi ha esigenze temporanee, come gli studenti universitari, i lavoratori stagionali o chi si trasferisce per una formazione.

Il contratto di locazione ad uso transitorio ha durata massima di 18 mesi e può essere stipulato al fine di venire in contro a particolari esigenze del locatore o dell’inquilino derogando alla stipula dei contratti di locazione ordinari (a canone libero o concordato). 


Il contratto di locazione ad uso transitorio è un tipo di contratto di locazione per uso abitativo utilizzato per esigenze temporanee, non turistiche. Con questo tipo di contratto, il locatore (soggetto titolare di diritto reale sull’immobile) concede in locazione per un limitato periodo di tempo e per un’esigenza transitoria ben individuata il godimento di un immobile destinato ad abitazione a un soggetto conduttore, al fronte di un pagamento di un corrispettivo periodico.

Il vantaggio principale del contratto di locazione ad uso transitorio è quello di poter stipulare un contratto avente durata inferiore a quella minima prevista dalla legge, ossia di quattro anni (rinnovabili per altri quattro), per i contratti a canone libero, o tre anni (rinnovabili per altri due anni) peri contratti a canone concordato. In pratica, si tratta di un contratto derogatorio rispetto alle normali forme dei contratti di locazione, utilizzabile esclusivamente nel caso in cui vi sia una particolare esigenza del locatore o dell’inquilino da tutelare, appunto, attraverso la transitorietà del contratto. Non deve essere legato ad esigenze o finalità turistiche, ma piuttosto, di studio, lavoro etc.

Andiamo ad analizzare, quindi, quali sono le principali caratteristiche del contratto di locazione ad uso abitativo transitorio. Andremo ad individuare in quali casi può essere utilizzato e qual è la disciplina fiscale collegata.

Qual’è la normativa di riferimento per il contratto di locazione ad uso transitorio?

Le locazioni ad uso transitorio sono disciplinate dall’articolo 5 della Legge n. 431/1998, il quale a sua volta rinvia al D.M. 5 marzo 1999 e al D.M. 30 dicembre 2002, la definizione delle condizioni e delle modalità per la stipula delle locazioni ad uso transitorio aventi durata inferiore a quella minima prevista dalla Legge. Come anticipato, infatti, questa forma contrattuale ha il vantaggio di poter derogare, a determinate condizioni, all’ordinata durata dei contratti di locazione ad uso abitativo.

Per la redazione di un contratto di locazione di tipo transitorio, occorre, quindi fare riferimento al D.M. 30 dicembre 2002 e agli accordi raggiunti dalle associazioni maggiormente rappresentative di proprietari ed inquilini, valide nel Comune ove è sito l’immobile.

Il contratto di locazione transitorio, pena nullità deve essere redatto in forma scritta e deve essere registrato nei termini presso un ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo che, la registrazione del contratto è obbligatoria in quanto la sua durata è sempre superiore ai 30 giorni. Se hai dubbi sulle modalità di registrazione dei contratti di locazione ti lascio a questo articolo di approfondimento dedicato: “Registrazione dei contratti di locazione immobiliare: come fare?“.

Che cosa sono i contratti di locazione ad uso transitorio?

I contrattitransitori” ovvero i contratti di locazione ad uso transitorio sono contratti di locazione che, in relazione a determinate e documentate esigenze facenti capo al locatore o al locatario, determinano una durata del contratto inferiore a quella prevista per i contratti di locazione ordinari (4+4 anni in genere). Sostanzialmente, il contratto di locazione transitorio è caratterizzato dal fatto che prevede una durata massima di diciotto mesi. Caso classico legato alla stipula di un contratto transitorio è quello legato a comprovate (e documentate) esigenze lavorative del locatario (magari chiamato a spostarsi per la voro per sei, dodici o diciotto mesi).

In questo caso, infatti, redigere un contratto di locazione ordinario vincolerebbe troppo il locatario che, evidentemente sarebbe poi costretto a risolvere anticipatamente il contratto sottoscritto. I contratti ad uso transitorio, infatti, hanno l’obiettivo di permettere alle parti in causa di stipulare un contratto che meglio è in grado di adattarsi alle esigenze che determinano l’attivarsi del contratto di locazione. Altro esempio pratico di applicazione del contratto di locazione ad uso transitorio è quello che riguarda gli studenti universitari. Infatti, il contratto di locazione per studenti universitari è una specifica tipologia di contratto ad uso transitorio.

Quali sono le caratteristiche del contratto di locazione uso transitorio?

Come anticipato, il contratto di locazione transitorio è un contratto di locazione temporaneo, che può essere attivato dalle parti solo in presenza di alcuni specifici requisiti:

  • Le parti del contratto (locatore e locatario) devono essere persone fisiche che operano fuori dall’attività di impresa;
  • Il contratto deve essere destinato all’utilizzo come civile abitazione (non è ammessa tale forma di locazione per finalità turistiche);
  • Durata massima del contratto di locazione di diciotto mesi;
  • Indicazione della ragione che giustifica la transitorietà del contratto.

È opportuno evidenziare che la stipula di un contratto transitorio senza la presenza di questi requisiti comporta la conversione automatica del contratto in un contratto di locazione ordinario. Per questo motivo è consigliabile prestare la dovuta attenzione alla stipulazione di un contratto di locazione ad uso transitorio, proprio per evitare questo tipo di problematica. Per questo motivo, di seguito puoi approfondire gli aspetti principali di questo tipo di contratto.

Scarica una bozza di contratto di locazione ad uso transitorio

Per essere preparto alla stipulazione di un contratto di locazione ad uso transitorio, di seguito puoi trovare una bozza di contratto di locazione ad uso transitorio, da utilizzare come punto di partenza per la redazione del tuo contratto di locazione. Tieni presente che si tratta di una bozza di contratto che deve essere completata secondo le caratteristiche che riguardano le parti in causa.

La forma e il contenuto del contratto di locazione ad uso transitorio

Il contratto di locazione ad uso transitorio deve essere redatto utilizzando un modello predisposto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (DM 30 dicembre 2002, Allegato C o D).  Fra gli elementi che devono essere obbligatoriamente contenuti nel contratto si ricordano in particolare:

  1. Le generalità delle parti;
  2. La descrizione dell’immobile;
  3. L’indicazione dell’importo del canone;
  4. Le modalità di versamento del canone;
  5. La durata della locazione;
  6. L’espresso riferimento all’esigenza transitoria, che deve essere comprovata da idonea documentazione allegata al contratto stesso (ad esempio, dichiarazione del datore di lavoro relativa a un trasferimento temporaneo del dipendente in altra sede, partecipazione ad un master universitario, ecc). In caso di mancata specificazione dell’esigenza temporanea, il contratto è soggetto alla disciplina ordinaria;
  7. Un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione di prestazione energetica (APE). In caso di mancata dichiarazione circa l’APE, locatore e conduttore sono soggetti al pagamento, in solido e in parti uguali, di una sanzione amministrativa. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’APE entro 45 giorni;
  8. Inserimento nel contratto di clausole che prevedano la ripartizione delle stesse fra locatore e conduttore e che stabiliscano il divieto di sublocazione.

Qual è la durata minima e massima del contratto di locazione ad uso transitorio?

La legge, all’articolo 2, comma 1, del Decreto 30 dicembre 2002, stabilisce il periodo minimo e massimo di durata del contratto di locazione ad uso transitorio. In particolare, per questo tipo di contratto sono previsti i seguenti limiti:

  • Periodo minimo: 1 mese;
  • Periodo massimo: 18 mesi.

Se le parti pattuiscono un periodo di durata inferiore a 1 mese, la clausola è nulla e si applica automaticamente la norma sulla durata minima di 1 mese. Similmente, se le parti pattuiscono un periodo superiore a 18 mesi, la clausola è nulla e si applica automaticamente la norma sulla durata massima prevista dalla legge.

La durata del contratto è legata alle esigenze di transitorietà dello stesso. Infatti, nello specifico, il contratto d’affitto transitorio è un tipo di contratto che riguarda la locazione di immobili ad uso abitativo per esigenze temporanee non turistiche.

Il locatore (che è in genere il proprietario dell’abitazione) concede per un periodo di tempo limitato l’immobile ad un soggetto (il conduttore, che altri non è che l’inquilino) a fronte del pagamento di un corrispettivo per determinate esigenze che devono trovare adeguato spazio all’interno del contratto stesso. Può trattarsi, ad esempio, di esigenze comprovate di studio, oppure esigenze lavorative, etc. Insomma, una delle parti del contratto deve trovarsi in una condizione tale da richiedere la locazione per un periodo compreso tra il minimo ed il massimo previsti dalla norma.

Modifica durata contratti transitori

I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a 18 mesi.
Viene eliminato il precedente (e attualmente in vigore, nei comuni in cui non è stato approvato un nuovo accordo ai sensi del nuovo D.M.) il limite minimo di 1 mese (da 1 a 18 mesi).

Avendo durata non superiore a 30 giorni, anche il nuovo transitorio breve non deve essere registrato (ma trattandosi di locazione breve andrà effettuata la comunicazione di cui all’art. 4 D.L. 50/2017). La durata non superiore a 30 giorni comporta anche una maggiore libertà rispetto ad alcune regole previste per i transitori lunghi.

Come di determina il canone nel contratto di locazione transitorio?

Il corrispettivo della locazione ad uso transitorio può essere liberamente determinato dalle parti. Questa è la regola generale. Tuttavia, vi sono alcune zone territoriali in cui l’importo del canone di locazione è determinato applicando specifici accordi territoriali. Si tratta, precisamente di:

  • Alcune città italiane e relativa area metropolitana: Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania;
  • Comuni confinanti con le città sopra elencate;
  • Capoluoghi di provincia.

Questo significa che in queste determinate zone il canone non può essere determinato dalle parti ma deve essere determinato sulla base degli accordi territoriali in vigore (canone concordato).

Il pagamento del canone può avvenire anche in contanti ma solo entro i limiti massimi fissati per legge (il limite massimo per i pagamenti in contanti è di 5.000 euro). In caso di pagamento in contanti diventa obbligatorio il rilascio della ricevuta non fiscale da parte del locatore.

Nessuna disdetta per il contratto ad uso transitorio

Nei contratti di locazione ad uso transitorio, a differenza delle altre tipologie contrattuali, non è necessario dare la disdetta al locatore. Questo, in quanto la cessazione del contratto si verifica automaticamente al termine del periodo prestabilito. Come detto, infatti, tale contratto è legato alla presenza di condizioni ed esigenze temporanee.

Nel caso in cui le ragioni della transitorietà sono state poste dal locatore, è però necessario che quest’ultimo le confermi prima della scadenza, con apposita comunicazione al conduttore: in caso contrario, se il conduttore rimane nel godimento dell’immobile, il contratto diventa soggetto alla disciplina ordinaria (contratto a canone libero), con durata di 4 anni, rinnovabili per ulteriori quattro. Se il locatore comunica il perdurare dell’esigenza transitoria e poi non adibisce l’immobile all’uso dichiarato entro 6 mesi, il locatore può essere condannato al risarcimento del danno a favore del conduttore oppure al ripristino del contratto di locazione secondo la disciplina ordinaria. 

Disciplina fiscale dei contratti di locazione ad uso transitorio

Come per i contratti di locazione convenzionali anche i canoni di locazione ad uso transitorio sono soggetti a tassazione Irpef, e devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi del soggetto locatore. Alternativamente al regime di imponibilità Irpef è possibile optare per la tassazione con cedolare secca, a condizione che le parti siano entrambe persone fisiche (non imprenditori).

Naturalmente in questo caso dovrà essere apposta apposita clausola all’interno del contratto e dovrà essere esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda l’imposta di registro, essa è da dividere metà ciascuno tra locatore e conduttore, salvo la locazione sia soggetta a Iva che rimane a totale carico del conduttore.

Chi deve pagare la tassa sui rifiuti e gli oneri accessori nei contratti transitori?

Nei contratti di locazione ad uso transitorio la tassa sui rifiuti (TARI) può essere imputata direttamente sul conduttore. Questo accade, solitamente, quando si stipula un contratto della durata di almeno sei mesi. In caso di stipula di contratti di durata inferiore, la TARI rimane intestata al locatore, il quale, in ogni caso, ha la possibilità di chiedere il rimborso al locatario. Naturalmente, si tratta di rimborso analitico, dietro il rilascio della documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della tassa. Sul punto, l’art. 1, co. 643 della Legge n. 147/13 prevede che: “In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie“.

Ripartizione degli oneri

Per quanto invece riguarda la ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore, la ripartizione delle spese può seguire i seguenti criteri. Spettano al locatore:

  • Manutenzione straordinaria e installazione degli impianti dell’ascensore, nonché l’adeguamento alle nuove disposizioni di legge;
  • Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari dell’autoclave;
  • Sostituzione e installazione dell’impianto comune di illuminazione, suoneria e allarme, citofoni e videocitofoni, impianti speciali di allarme, sicurezza e simili e impianti di videosorveglianza, nonché degli impianti di riscaldamento, condizionamento, produzione acqua calda, addolcimento acqua, ed il loro adeguamento a leggi e regolamenti;
  • Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico, di marmi, corrimano, ringhiere;
  • Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari, della rete di fognatura.

Spettano invece al locatario:

  • Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni dell’impianto di ascensore ed i relativi costi per i consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione, ispezioni e collaudi, nonché dell’impianto comune di illuminazione, suoneria e allarme, citofoni e videocitofoni, impianti speciali di allarme, sicurezza e simili e impianti di videosorveglianza;
  • Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile;
  • Manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento, condizionamento, produzione acqua calda, addolcimento acqua, compreso il rivestimento refrattario, la pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale, la lettura dei contatori, le spese di acquisto combustibile, i consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua;

È possibile prorogare contratto di locazione ad uso transitorio?

La risposta è affermativa, è possibile effettuare la proroga del contratto di locazione ad uso transitorio. Se una parte intende prolungare il contratto, prima della scadenza deve comunicare all’altra parte con raccomandata il perdurare dell’esigenza transitoria. Pertanto, possiamo dire che è possibile effettuare la procedura di rinnovo per un contratto di locazione ad uso transitorio. Tuttavia, se alla scadenza del primo rinnovo permangono le esigenze di transitorietà il contratto si trasforma automaticamente in contratto a canone libero 4-4. In altre parole il contratto transitorio può essere rinnovato solo una volta.

La proroga deve essere obbligatoriamente comunicata all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, ottemperando al pagamento dell’imposta di registro:

  • Mediante i servizi telematici dell’Agenzia: software RLI o RLI-WEB. In questo caso il pagamento viene fatto contestualmente, mediante addebito sul proprio conto corrente
  • Effettuando il pagamento con il modello F24 elementi identificativi, indicando il codice tributo 1504 e comunicando la proroga all’ufficio presso il quale è stato registrato il contratto entro 20 giorni dal versamento, mediante compilazione del modello RLI, scaricabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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Domande frequenti

Quando si può fare un contratto di locazione transitorio?

I contratti di locazione ad uso transitorio si possono stipulare per periodi che non siano superiori ai 18 mesi e possono farlo tutti i soggetti privati che siano proprietari di un immobile con uso abitativo.

Come registrare un contratto di locazione ad uso transitorio?

Il contratto di locazione transitorio, pena nullità deve essere redatto in forma scritta e deve essere registrato nei termini presso un ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa vuol dire uso transitorio?

Nel contratto di locazione abitativa ad uso transitorio un soggetto (locatore) mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto (conduttore), per finalità non turistiche, un immobile destinato ad abitazione dietro pagamento di un corrispettivo che può essere liberamente determinato dalle parti (canone libero) in virtù di determinate esigenze (es. studio o lavoro).

Come prorogare un contratto di locazione transitorio?

Per i contratti di locazione a natura transitoria, la durata varia da 1 a 18 mesi. Al fine di ottenere la proroga di questo tipo di contratto, il contraente, al quale è riconducibile l’esigenza transitoria che giustifica la stipula di tale tipo di contratto, deve comunicare il persistere della stessa.

Quante volte posso rinnovare un contratto di locazione ad uso transitorio?

Se alla scadenza del primo rinnovo permangono le esigenze di transitorietà il contratto si trasforma automaticamente in contratto a canone libero 4-4. In altre parole il contratto transitorio può essere rinnovato solo una volta.

Posso non rinnovare il contratto di locazione ad uso transitorio al mio inquilino e rimettere in locazione l’immobile con un altro inquilino?

Non ci sono preclusioni su questo aspetto. Una volta terminato il contratto il locatore ha la possibilità di rilocare l’immobile con un nuovo inquilino.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

70 COMMENTI

  1. Salve,il proprietario di casa mi ha stipulato un contratto di locazione temporaneo per una durata di 4 mesi per una stanza singola.
    Non c’è nessun codice identificativo da inserire sul sito dell’Agenzia delle Entrate, come posso verificare se è stato realmente registrato? Grazie.

  2. Salve devo affittare una stanza per 3 mesi. Che cosa deve essere indicato nel contratto transitorio? qualcosa tipo “locazione di parte dell’immobile, nello specifico: 1 stanza e l’utilizzo delle parti comuni quali cucina, …”
    Oppure c’é un contratto specifico?

  3. Serve un contratto ad uso transitorio, compilato correttamente secondo questa disciplina, altrimenti siamo di fronte ad un contratto che non ha i requisiti, e quindi viene trasformato in contratto ordinario. Se le serve aiuto per compilare il contratto siamo a disposizione.

  4. Buonasera, vorrei provare a lavorare in Polonia e quindi vorrei fittare ad uso transitorio la mia casa. So per certo che l’inquilino non ha il diritto di spostare la sua residenza nella casa che vorrei fittare(unica casa che ho di proprietà e nelle quale risiedo con la mia famiglia).
    La mia domanda è : Se l’inquilino non sposta la sua residenza a casa mia, posso lasciare la mia residenza nella casa che andrò a fittare per circa 1 anno? Vorrei spostare solo il domicilio in Polonia. In questo caso potrei mantenere casa mia come abitazione principale e non pagherei l’IMU come seconda casa. In tal caso credo che non pagherei nemmeno la TASI.
    L’agenzia immobiliare non mi sembra molto preparata in merito e mi parla di una tassazione con cedolare secca al 10%(solo se fitto a studenti)oppure di una cedolare secca al 21% se fitto a lavoratori.
    Ovviamente parlo di un massimo di 18 mesi continui.

    Potreste darmi riscontro sul discorso IMU che qualcuno mi ha detto che potrebbe scattarmi come seconda casa(A4) anche se in Polonia andremmo a vivere in affitto.

    Altra cosa, qual’ora dovessero fare i lavori di ristrutturazione al palazzo condominiale, come potrei fare ad usufruire delle detrazione irpef se il mio nuovo reddito sarebbe dichiarato in Polonia? Esiste un escamotage?

    Grazie mille

  5. Se lei si sposta all’estero si deve iscrivere all’AIRE, quindi niente più residenza nell’immobile Italiano. Questo significa pagamento dell’IMU in Italia su quell’immobile e pagamento delle imposte sul reddito da locazione in Italia.

  6. Grazie mille per la tempestiva risposta. Nel mio caso sarebbe un’attività a conduzione familiare in società con un amico. Io farei il pizzaiolo. Mi chiedevo se è indispensabile iscrivermi all’aire subito dopo aver aperto la pizzeria. Anche perché la casa è intestata a me e potrei intestare la mia quota della pizzeria a mia moglie. Io vorrei spostare solo il domicilio e mantenere la residenza nella casa italiana. Questo almeno per 3/4 anni. Grazie ancora per l’aiuto e scusi per l’ignoranza ma già queste cose che mi ha scritto, nemmeno l’operatore dell’agenzia delle entrate me le ha riferite.

  7. L’iscrizione all’AIRE è obbligatoria quando si ha intenzione di restare all’estero in modo stabile e duraturo e comunque per oltre un anno. Per il resto, se vuole ne parliamo in consulenza.

  8. La ringrazio ancora, magari il primo anno lascio la residenza qui in Italia. Poi nel caso, fitterò la casa con un contratto molto più lungo usufruendo della tassazione al 10% e pagando IMU come seconda casa. È stato gentilissimo. Un cordiale saluto.

  9. Buongiorno. Vorrei che mi deste delucidazione in merito a quanto espongo:
    Ho affittato una casa di campagna con cedolare secca ad uso transitorio (18mesi). Purtroppo nel contratto sottoscritto dalle parti e regolarmente registrato, non è stata indicata la motivazione della transitorietà della locazione. L’inquilina, che già in passato ha cercato di fregare il proprietario dell’appartamento dove abitava, cercando di usufruire dello stesso senza pagare, assume un comportamento “strano” non ricevendo mie raccomandate e ritardando il pagamento del canone (adesso temo che si voglia rifiutare di farlo). Come devo comportarmi? Posso sfrattarla? devo attendere la scadenza del contratto (anche se temo che venga dichiarato nullo?).
    Vi ringrazio anticipatamente.

  10. Le consiglio di contattare un legale, perché quel contratto non è transitorio, ma viene riportato ad un normale contratto di 4+4 anni.

  11. Salve in un contratto transitorio (tra proprietario privato e società di capitali che lo utilizza per ragioni di lavoro per un dipendente) cambia il dipendente che lo occupa occorre redigere un nuovo contratto? e quindi fare il recesso anticipato del primo contratto?
    Potrebbe essere sufficiente una raccomandata al proprietario? si tratta di un contratto di locaizone per soli tre mesi.

  12. Salve Giuliana, se il contratto prevede il nome del dipendente che utilizza l’immobile è necessario presentare modello RLI all’Agenzia delle Entrate per modificare il contratto.

  13. Non mi risulta che ad Agenzia delle Entrate si comunichi il nome dell’utilizzatore dell’immobile, ma solo il soggetto fiscale intestatario del contratto che, mi pare di capire, rimane la società..

  14. Buonasera,
    Vorrei sapere se é possibile affittare un appartamento per motivi turistici per 3 mesi. So che la locazione breve deve essere di durata inferiore a 30 giorni, e in questo caso il contratto non necessita di registrazione. Cosa devo fare però se l’inquilino mi chiede di rimanere più di 30 giorni? Posso fare un contratto ad uso transitorio per motivi diversi da studio o lavoro? Altrimenti che tipo di contratto occore stipulare?
    Grazie per la cortese risposta

  15. Può redigere un contratto transitorio (se ci sono i presupposti) o un contratto ad uso turistico sopra i 30 giorni. In entrambi i casi deve registrare il contratto all’AdE.

  16. Salve.. Sto fittando ad una persona titolare di partita Iva come lavoratore autonomo e la durata 1 anno richiede la transitorieta ‘ posso utilizzare il contratto transitorio?

  17. Salve, mi trovo a Roma per esigenze di lavoro per la durata di 6 mesi. Ho sottoscritto un contratto di affitto uso transitorio di un monolocale, oggi alla proprietaria recatasi all’ADE per la registrazione, le viene comunicato che da marzo 2019 non è possibile registrare il contratto in quanto bisogna iscriversi all’UPPI i quali penseranno a tutto loro, e che io conduttore devo pagare la somma di 75 euro per la registrazione. E’ possibile tutto ciò?

  18. Il contratto transitorio a canone concordato deve ottenere la certificazione del canone da parte di organizzazioni di inquilini e proprietari. Questo è obbligatorio per tutti.

  19. Buongiono. È possibile affittare un appartamento con un contratto di tipi transitorio per un anno anche se il locaatario è un lavoratore autonomo? In questo caso, va bene un’auto certificazione da allegare al contratto?

  20. Buongiorno, la cessazione naturale del contratto d’affitto transitorio stipulato per un anno, deve essere registrata? e se no , va in qualche modo comunicata all’agenzia delle entrate? O visto che è “fisiologica” al tipo di contratto non va fatto assolutamente nulla? Grazie

  21. Buongiorno.
    L’agenzia immobiliare mi ha detto che un immobile può godere di contratto di affitto a uso transitorio 18 mesi perché è ammobiliato,a prescindere dell’esigenza lavorativa temporanea. È una informazione corretta?
    Grazie.

  22. Com’è possibile calcolare il canone concordato stabilito dagli accordi territoriali? Si può calcolare da sé o va certificato da uno specifico ente? Quale eventuale iter bisogna seguire per conoscere tale canone? Esso comprende anche la quota spese condominiali o queste ultime sono da considerarsi a parte?

  23. Buonasera

    Complimenti per le informazioni molto utili.

    Il contratto di locazione transitoria prevede o può prevedere una caparra (tramite clausola) ?

    È possibile inserire in contatto una clausola accettata da ambo le parti che preveda un mese di preavviso?

    Grazie e cordiali saluti,
    Andrea

  24. Buonasera,
    si può stipulare un contratto transitorio di 3 mesi, per un immobile di 3500 abitanti in cui ci sono anche accordi territoriali, ma senza usare il modello locale? Chiedo cioè se sia possibile stipulare un transitorio 431/98 senza usare parametri e clausole degli accordi locali e citando invece la normativa nazionale.
    La ringrazio
    Rossella S.A.

  25. Buongiorno.

    Sto cercando di redarre un contratto transitorio come Conduttore
    (NB e il Locatore sarebbe d’accordo) e la MIA motivazione di transitorietà
    è quella che avrò sostegno economico SOLTANTO per pochi mesi
    dopo di che sarò probabilmente in gravi difficoltà economiche:

    ma se ciò non sta nell’elecno di motivazioni approvato, non è motivazione valida ?

    io NON POSSO e NON VOGLIO permettermi l’impegno di un contratto lungo …

    grazie

  26. Buon giorno.
    Stipulo un contratto temporaneo da locatore. Se il locatore mi rappresenta prima della scadenza il perdurare della motivazione temporanea di lavoro, sono tenuta al rinnovo o posso non accogliere, stante la scadenza contrattuale? Grazie

  27. Buongiorno,
    ho un appartamento che affitto per brevi periodi con Booking o Airbnb, ho ricevuto però la richiesta di stipulare un affitto transitorio di 15/18 mesi per una persona che verrebbe a lavorare temporaneamente nella mia zona. L’affitto sarebbe stipulato con la ditta e quindi non potrei applicare la cedolare secca….e qui la mia domanda: dal momento che mi hanno richiesto una quota mensile omnicomprensiva delle spese a forfait, la tassazione si applicherebbe all’intero importo o posso portare le spese (condominio, luce e gas) in detrazione?

  28. Salve,ho stipulato un contratto di locazione transitorio per studenti universitari,la durata è di 12 mesi e si rinnova automaticamente alla scadenza salvo disdetta da comunicare tramite raccomandata almeno 2 mesi prima della scadenza.Lo studente vorrebbe lasciare casa 7 mesi prima della scadenza del contratto, avendone goduto per 5 mesi.Nel contratto non c’è menzionato nulla al riguardo di poter lasciare prima l’immobile prima della scadenza.Quali sono i suoi obblighi? Può lasciare l’immobile senza preavviso?Cosa è tenuto a pagare? Grazie

  29. Salve,
    sto cercando un appartamento in affitto a Milano con un contratto di natura transitoria, per motivi legati alla durata del mio contratto di lavoro. Leggo che il corrispettivo della locazione ad uso transitorio può essere liberamente determinato dalle parti,ma che vi sono alcune zone territoriali – tra cui Milano – in cui l’importo del canone di locazione è determinato applicando specifici accordi territoriali.

    Potrebbe gentilmente fornire qualche indicazione più precisa?

    Grazie anticipatamente, cordiali saluti
    Silvia

  30. Il contratto transitorio può essere a canone libero, oppure se relativo a zone ad alta densità abitativa come Milano, a canone concordato. I canone concordato è stabilito in modo oggettivo in base a determinati parametri.

  31. Buonasera, sono un locatore, ho affitato un immobile ad uso transitorio, per 18 mesi. Il contratto è scaduto il 30 maggio 2021. Ho comunicato un mese prima della scadenza con RR al conduttore la disdetta motivando la ragione della transitorietà del contratto stipulato ( adibire l’immobile a mio figlio tornato dall’estero dove lavorava). Il conduttore non vuole lasciare l’immobile nell’immediato e ha già versato il canone del mese di giugno ( che penso di restituire). Come posso rientrare in possesso della mia proprietà se il conduttore non lascia l’immobile? Quali sono le azioni da attivare, che diritti ho ? Grazie, cordiali saluti
    Stefania

  32. Salve, sono proprietaria di un immobile che nel periodo estivo affitto per finalità turistiche con contratti di durata nn superiore a 30 gg. Posso stipulare un contratto transitorio su una porzione dello stesso immobile per un periodo di 8 mesi giustificato da esigenze di lavoro e dunque non turistiche? Cioè la circostanza che l’immobile sia adibito in estate a finalità turistiche mi preclude la possibilità di stipulare contratti transitori per esigenze di lavoro nella restante parte dell’anno? Grazie

  33. In generale non ci sono preclusioni di questo tipo ma consiglio sempre di verificare la legge regionale sul turismo della sua regione e l’ufficio SUAP del suo Comune per avere conferma del rispetto delle loro disposizioni.

  34. Buongiorno, ho una struttura ricettiva e il cliente ha prenotato per 30 giorni, quindi non avrei l’obbligo della registrazione.
    Ora però mi chiede di prolungare di un ulteriore mese. ( Per.motivi di lavoro)
    Immagino, quindi, che dovrò registrare il contratto.
    Che devo fare? Essendo la prima parte con prenotazione “turistica” devo considerare come Un contratto unico di 60 giorni o dovrò registrare solo la seconda parte considerandolo quindi come contratto da 30 giorni, quindi non registrabile?

  35. Buona sera volevo chiedere per registrare un contratto transitorio oltre al contratto quali sono i documenti da allegare e a quali uffici presentare la documentazione. Grazie

  36. Buongiorno, utilissimo il suo articolo, ma ho subito una domanda da porle, sono a redigere un contratto transitorio per un affitto di tre mesi ad una persona extracomunitaria in quanto deve eseguire un master nella mia città. Tale contratto devo registrarlo cartaceo o è possibile eseguire la registrazione anche telematicamente? Inoltre tale persona non ha codice fiscale italiano come occorre procedere per lei? (mi sembrerebbe assurdo farla andare ad ottenere un codice fiscale provvisorio per tre mesi)

  37. Buongiorno Sig. Migliorini le chiedo per cortesia se può darmi delle indicazioni o suggerimenti.
    Mia zia è in affitto e il contratto di 3 anni gli scade a fine Marzo 2023. Vorrebbe comprare casa in costruzione (la consegna è per fine Aprile 2023 quindi dopo la scadenza del contratto) e soprattutto deve confermare il prima possibile con un assegno la prenotazione!
    Come deve fare per risolvere nel miglior modo possibile l’enpasse?
    6 mesi prima della scadenza del contratto di 3 anni (quindi almeno a Settembre 2022) deve inviare una raccomandata:
    A) Deve rinnovare per forza il contratto per altri 3 anni per poi a Marzo 2023 chiede la disdetta del contratto, pagando però 6 mesi inutilmente quando per il traslocco nella nuova casa gli occorrono 2/3 mesi, oppure
    B) Non lo rinnova e chiede un contratto transitorio di almeno 3 mesi sufficienti per traslocare, e soprattutto ha diritto che gli venga riconosciuto per legge questo contratto?
    Quale delle due soluzioni? La ringrazio per la sua disponibilità.
    Saluti. Matteo

  38. Sicuramente occorre trovare accordo con il locatore per un nuovo contratto (o per il rinnovo di quello esistente, se possibile) e poi effettuare una risoluzione anticipata dello stesso.

  39. Buonasera Sig. Migliorini, avrei bisogno di informazioni in merito ai contratti di tipo transitorio, usufruendo della cedolare secca.
    A luglio 2021 ho preso possesso di un appartamento, firmando un contratto di affitto della durata di 6 mesi (per motivi lavorativi) , con scadenza al 31/12/2021. A fine dicembre ho comunicato la mia intenzione di rimanere nell’appartamento per altri 6 mesi: ho fatto richiesta di proroga ma l’agente immobiliare che ha curato la pratica ha affermato che i contratti transitori non si possono prorogare:
    E’ corretto?

    Al momento del rinnovo, mi è stata richiesta una spesa per il rinnovo di €150, per la registrazione del contratto presso l’agenzia delle entrate. Questo, direi ingente, importo gli è dovuto? Premetto che nel contratto non è scritto da nessuna parte che la spesa di registrazione è a carico mio. Come mi dovrei comportare?

    La ringrazio per qualsiasi chiarimento in merito.

  40. Per la proroga di un contratto transitorio è necessario che vi siano le condizioni di transitorietà che si protraggono ed anche l’accordo con l’altra parte, che può benissimo decidere di non procedere con un nuovo contratto.

  41. La transitorietà è giustificata dal mio contratto di lavoro a tempo determinato (inizialmente 6 mesi, rinnovato di altri 6 mesi). Il locatore è favorevole al rinnovo.
    Sta di fatto che l’agente immobiliare mi chiede questi 150€ ma non so se gli siano dovuti.

  42. Salve, io ho fatto un contratto di affito di 18 mesi e ha finito. Voglio sapere se posso continuare ancora nella casa ovvero se per legge posso farlo cioe continuare?

  43. Il contratto transitorio una volta terminato, solitamente, deve essere rifatto se si vuole restare nell’immobile, con accordo con il proprietario e solo in caso di proseguimento delle condizioni di transitorietà.

  44. Buongiorno, affitto camere singole in un appartamento arredato. I contratti transitori sono regolarmente registrati all’agenzia dell’entrate. Alla scadenza di uno dei contratti effettuo proroga con invio telematico. Le chiedo se nella proroga devo rispettare la durata dei 18 mesi considerando anche la durata del contratto scaduto e prorogato oppure posso prorogare per 18 mesi.
    Grazie

  45. Buongiorno, cedo casa in affitto con contratto transitorio per 18 mesi. Prima dello scadere dei 18 mesi comunico all’inquilino la mia necessità di mantenere la casa in regime transitorio, ma nego allo stesso ‘inquilino il rinnovo.
    Per poi affittare ad altri sempre con contratto transitorio.
    Posso?
    E se si devo rispettare dei tempi?

  46. Salve, devo compilare un contratto di locazione a uso transitorio (da conduttore). Il contratto può essere formulato in base alle proprio necessità o deve seguire per forza il modello fornito dal comune? In particolare è neccessario includere le spese condominiali nel contratto d’affitto, cosa che il modello standard del contratto non permette di fare.
    È possibile quindi integrare il modello eliminandone alcune parte e aggiungendone delle altre.
    Grazie

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