In questo articolo voglio mostrarti quali sono le conseguenze legate al mancato inserimento in dichiarazione dei redditi delle attività patrimoniali e finanziarie estere. La disciplina sul monitoraggio fiscale (art. 4 D.L. n. 167/90), infatti, obbliga tutti i contribuenti fiscalmente residenti in Italia a dichiarare ogni anno le attività detenute in Paesi esteri. Questo sia ai fini di un mero riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia per l’eventuale pagamento di imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE).
Nella mia esperienza professionale casi di mancata o errata compilazione della dichiarazione in relazione alle attività estere, non sono rari. Classico caso è quello di un soggetto che ha lavorato all’estero per qualche anno, per poi rientrare in Italia. In questi casi, se non si è effettuata una corretta procedura di trasferimento di residenza all’estero, si rimane fiscalmente residenti in Italia, e quindi soggetti a questa disciplina. Solitamente ci si accorge di questo errore soltanto a posteriori, magari nel momento del rientro in Italia. In situazioni come questa, è quindi di fondamentale importanza conoscere le conseguenze di questa mancata comunicazione. Per questo di seguito troverai le conseguenze, in termini sanzionatori della mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.
Indice degli Argomenti
- Quadro RW per le attività patrimoniali e finanziarie estere
- La mancata compilazione del quadro RW: le sanzioni
- Ravvedimento quadro RW: sanzioni legate al monitoraggio fiscale
- Presunzioni legali e sanzioni per attività detenute in paradisi fiscali
- Tabella: sanzioni legate alle violazioni connesse al monitoraggio fiscale ed ai redditi esteri non dichiarati
- Codice Tributo per il versamento di sanzioni derivanti dal monitoraggio fiscale e Quadro RW
- Omessa compilazione del Quadro RW: le casistiche di ravvedimento operoso
- Quadro RW: Dichiarazione tardiva o integrativa entro 90 giorni
- Quadro RW: dichiarazione integrativa entro l’anno successivo
- Quadro RW: dichiarazione integrativa presentata entro i due anni
- Quadro RW: Dichiarazione Integrativa presentata in anni successivi
- Ravvedimento di IVIE e IVAFE
- Dichiarazione dei redditi omessa e ravvedimento operoso
- Esempi di ravvedimento operoso del Quadro RW
- Termini decadenziali di accertamento
- Casi in cui il ravvedimento operoso è inopportuno o impossibile
- Consulenza fiscale online
Quadro RW per le attività patrimoniali e finanziarie estere
Il quadro RW è un quadro non reddituale della dichiarazione dei redditi previsto per le persone fisiche (REDDITI PF), le società semplici ed enti equiparati (REDDITI SP) e gli enti non commerciali (REDDITI ENC) che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Il quadro RW del modello REDDITI, è la sezione dichiarativa in cui i contribuenti fiscalmente residenti in Italia devono adempiere agli obblighi legati al monitoraggio fiscale. Si tratta del monitoraggio legato alla detenzione di attività patrimoniali e finanziarie detenute in Paesi esteri. Tale quadro è stato introdotto ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 167/1990. Esso deve essere compilato da:
- Persone fisiche,
- Enti non commerciali (tra cui i trust)e
- Società semplici, ex articolo 5 del DPR n. 917/86,
residenti in Italia.
L’obbligo è esteso anche nonché dai soggetti titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u) del D.Lgs. n. 231/2007. Questo nel caso in cui tali soggetti detengano investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione. Inoltre, tale quadro assolve anche gli obblighi legati al pagamento delle imposte patrimoniali sugli immobili all’estero (IVIE) e delle imposte sulle attività finanziarie all’estero (IVAFE), di cui al D.L. n. 201/2011. In pratica, attraverso la compilazione del quadro RW l’Amministrazione finanziaria intende andare a monitorare annualmente le attività patrimoniali e finanziarie che le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia detengono in Paesi esteri.
Non sempre, tuttavia, a causa di negligenza e scarsa informazione, i contribuenti effettuano la compilazione di questo particolare e specifico quadro della dichiarazione. Per questo motivo, in virtù delle tantissime domande che ci arrivano su questo argomento ho deciso di andare ad analizzare con particolare dettaglio quali sono le conseguenze legate alla mancata compilazione del quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche. Partendo da questo vedremo anche come sia possibile intervenire, in particolari situazioni, applicando il ravvedimento operoso.
Interposizione di persona e quadro RW
Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda il caso di possesso indiretto di attività estere da parte del contribuente, quando interviene una interposta persona (Circolare n. 38/E/2013 (§ 1.1) dell’Agenzia delle Entrate). Questa si verifica quando dei soggetti hanno l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali che sono formalmente intestate ad un trust (residente o non residente). L’aspetto da ricordare è che ogni qualvolta il trust rappresenti un semplice schermo formale rispetto alla disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio, questo deve essere considerato come soggetto meramente interposto ed il patrimonio (ed i redditi eventualmente prodotti) deve essere dichiarato dai soggetti che ne detengono l’effettiva disponibilità. Allo stesso modo, si deve tenere conto che le stesse considerazioni fatte per il trust, secondo l’Amministrazione Finanziaria, riguardano anche il caso dell’intestazione fiduciaria dei beni.
Titolare effettivo delle attività estere
Sono tenuti a rispettare gli obblighi di compilazione del quadro RW anche i soggetti che, nonostante non siano possessori diretti degli investimenti detenuti all’estero, ne siano titolarli effettivi (ex art. 1, co. 2 lett. pp) e dell’art. 20 D.Lgs. n. 231/07). Il titolare effettivo è la persona fisica nell’interesse della quale il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita. In buona sostanza, il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. Sempre secondo quanto disposto dalla Circolare n. 38/E/2013 devono considerarsi titolari effettivi di un’entità che detiene investimenti all’estero o attività finanziarie estere le persone fisiche, le società semplici ed equiparate e gli enti non commerciali cui in ultima istanza è attribuibile:
- La proprietà diretta o indiretta dell’ente (in caso di partecipazione indiretta, occorre tenere conto degli effetti demoltiplicativi);
- Il controllo dell’ente, tenendo conto, per le persone fisiche, cumulativamente della proprietà o del controllo riferibile al coniuge dai parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.
Investimenti esteri detenuti attraverso società estere white list
Nel caso in cui il soggetto detenga attività estere per il tramite di società estere incorporate in stati white list, il contribuente che detiene una partecipazione definita come rilevante ai fini della normativa antiriciclaggio (quota di capitale sociale superiore al 25%) deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera. In questo caso, il contribuente non deve applicare l’approccio look through, ovvero l’indicazione anche degli investimenti esteri detenuti dalla società. Aspetto, questo, che riguarda invece la detenzione di investimenti esteri detenuti dal contribuente attraverso l’incorporazione di società estere in stati black list.
Chi è esonerato dal monitoraggio fiscale?
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione del quadro RW i seguenti soggetti:
- Le società in nome collettivo e in accomandita semplice e le società alle stesse equiparate ex art. 5 co. 3 lett. a) e b) del TUIR;
- le società di capitali e gli enti commerciali.
La mancata compilazione del quadro RW: le sanzioni
Prendiamo il caso di un contribuente che entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 novembre di ogni anno) non presenti il quadro RW. Sul tema l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 38/E/2013 ha chiarito che le violazioni riguardanti il quadro RW hanno natura tributaria. Per questo motivo, quindi, è quindi possibile provvedere alla regolarizzazione mediante lo strumento del ravvedimento operoso. Tuttavia la mancata compilazione del quadro RW ha un duplice risvolto sanzionatorio, che possiamo così riassumere.
Ravvedimento quadro RW: sanzioni legate al monitoraggio fiscale
La mancata compilazione del quadro RW nel caso in cui la presentazione dello stesso è richiesta ai fini del monitoraggio fiscale costituisce una violazione formale. A tale omissione si ritiene applicabile il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 167/90, modificato dalla Legge n. 97/2013 (“Legge Europea 2013”). Si tratta di un regime che prevede le seguenti sanzioni per le omissioni legate al monitoraggio fiscale:
- Una sanzione fissa di 258 euro in caso di presentazione del quadro RW tardivo, entro 90 giorni dal termine ordinario;
- Dal 3% al 15% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi non black list;
- Dal 6% al 30% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi black list.
Deve essere evidenziato che in relazione alle sanzioni per monitoraggio fiscale opera l’art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 in relazione al cumulo giuridico. Questo significa che, in caso di pluralità di violazioni commesse si applica la sanzione per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio, se si tratta di violazioni su un unico periodo di imposta.
Presunzioni legali e sanzioni per attività detenute in paradisi fiscali
Per quanto riguarda le attività detenute in Paradisi fiscali prevede il raddoppio dei termini di accertamento per:
- L’applicazione della presunzione di cui all’art. 12 del D.L. n. 78/09, legata al fatto che le attività estere non dichiarate e detenute in paradisi fiscali, salvo prova contraria, si considerano prodotti con redditi sottratti a tassazione. Si tratta di una presunzione legale relativa con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente;
- L’irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 del D.L. n. 167/90 per le attività detenute nei paradisi fiscali. Questa presunzione di raddoppio dei termini di accertamento non trova applicazione se il contribuente ha provveduto al ravvedimento del quadro RW.
In ipotesi di investimenti in Paesi black list la sanzione per le violazioni da quadro RW va dal 6% al 30%. Sul punto la Circolare n. 38/E/2013 delle Entrate ha chiarito che il riferimenti ai Paesi BL va effettuato ai Paesi inclusi:
- Nel DM 4.5.1999 in materia di trasferimento di residenza delle persone fisiche e;
- Nel DM 21.11.2001 relativo alla disciplina sulle Controlled Foreign Companies.
Tabella: sanzioni legate alle violazioni connesse al monitoraggio fiscale ed ai redditi esteri non dichiarati
Quali sono le sanzioni legate al quadro RW?
Nella tabelle seguente puoi trovare l’indicazione delle sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione del quadro RW. Le sanzioni riguardano sia il monitoraggi fiscale che le sanzioni reddituali.
Fattispecie | Sanzione ordinaria | Sanzione Paesi Black list | Norma |
---|---|---|---|
Monitoraggio fiscale: irregolare compilazione del quadro RW | Dal 3% al 15% del valore dell’investimento | Dal 6% al 30% del valore dell’investimento | Art. 5 del D.L. n. 167/90 |
Omessa presentazione del quadro RW: se il ritardo non supera i 90 giorni | 258,00 euro | 258,00 euro | Art. 5 del D.L. n. 167/90 |
Fattispecie di infedele presentazione della dichiarazione dei redditi (ravvedibile con ravvedimento) con redditi esteri | Dal 120% al 240% dell’imposta dovuta | Dal 180% al 360% dell’imposta dovuta | Art. 12 del D.L. n. 78/09 |
Fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con redditi di fonte estera | Dal 160% al 320% dell’imposta dovuta | Dal 240% al 480% dell’imposta dovuta (minimo di 500 euro) | Art. 12 del D.L. n. 78/09 |
Codice Tributo per il versamento di sanzioni derivanti dal monitoraggio fiscale e Quadro RW
Per il versamento della sanzione relativa alla dichiarazione tardiva e per quella relativa alla compilazione del quadro RW il versamento deve essere effettuato con modello F24. Per il versamento della sanzione derivante dal monitoraggio fiscale con il quadro RW deve essere utilizzato il seguente codice tributo.
Codice tributo | Descrizione |
---|---|
8911 | Sanzioni per il monitoraggio fiscale IVIE e IVAFE |
Nel modello F24 deve essere riportato l’anno nel quale è avvenuta la violazione (e non l’anno di imposta della dichiarazione). Tale codice tributo si ritiene applicabile anche per il versamento delle sanzioni derivanti dal quadro RW. Questo in quanto non sono stati approvati dall’Agenzia delle Entrate specifici codici tributo.
Omessa compilazione del Quadro RW: le casistiche di ravvedimento operoso
Andiamo ad analizzare, di seguito, tutte le casistiche di ravvedimento legate alla mancata compilazione del quadro RW. Si tratta di situazioni per le quali, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa è possibile intervenire. Naturalmente, le sanzioni applicabili, variano ed aumentano, con l’aumentare del tempo intercorso dal momento di origine della violazione. Di seguito le varie casistiche possibili con una tabella riepilogativa delle sanzioni applicabili.
Quadro RW: Dichiarazione tardiva o integrativa entro 90 giorni
Si tratta del caso in cui si presenti una dichiarazione entro 90 giorni della scadenza del termine ordinario della dichiarazione dei redditi. Vediamo, di seguito, le due casistiche legate alla presentazione di una dichiarazione tardiva, oppure integrativa nei 90 giorni.
Sanzioni Quadro RW in caso di dichiarazione dei Redditi tardiva
La dichiarazione tardiva è una dichiarazione non presentata nel termine, ma comunque considerata emessa. Questo nel caso in cui la stessa venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza. In questo caso le sanzioni applicabili, legate alla mancata compilazione del quadro RW, saranno, alternativamente quelle riportate di seguito:
- Sanzione per dichiarazione tardiva (nel caso in cui non si sia presentato nei termini il modello Redditi):
- Se non sono dovute imposte – Sanzione di €. 25,00 (1/10 di €. 250,00 con ravvedimento operoso, applicando il troncamento). Art. 1, co. 1, secondo periodo D.Lgs. n. 471/97;
- Se sono dovute imposte – Oltre alla sanzione precedente si applica la sanzione del 3,33% (sanzione del 30% ridotto ad 1/10 con ravvedimento operoso) della maggiore imposta dovuta oltre a imposta e agli interessi di mora;
- Sanzione per omessa compilazione quadro RW e modello Redditi presentato: Sanzione di €. 25,00 (1/10 di €. 250,00 – con ravvedimento operoso).
TABELLA SANZIONI PER DICHIARAZIONE TARDIVA
SANZIONE PER REDDITI | SANZIONE PIENA | RIDUZIONE SANZIONE | SANZIONE RIDOTTA |
NON SONO DOVUTE IMPOSTE | € 250,00 | 1/10 | € 25 |
SONO DOVUTE IMPOSTE | 30% dell’imposta | 1/10 | 3,00% |
SANZIONE RW | € 258 | 1/10 | € 25 |
Sanzioni Quadro RW in caso di dichiarazione dei Redditi Integrativa nei 90 giorni
Nel caso in cui si integri la dichiarazione originaria col quadro RW non presentato alla scadenza o presentato incompleto entro 90 giorni le sanzioni sono le seguenti.
Norma | Tipo di violazione | Importo |
---|---|---|
Art. 1 c. 1 secondo periodo D.Lgs. n. 471/97 | Dichiarazione tardiva entro 90 gg | € 250 |
Art. 5 c. 2 D.L. n. 167/90 | Quadro RW tardivo entro 90 gg | € 258 |
In caso di dichiarazione integrativa presentata nei 90 giorni la sanzione cambia a seconda del tipo di errore:
- Errori rilevabili durante il controllo automatizzato. Caso di presentazione della dichiarazione con RW senza pagamento di IVIE ed IVAFE. La sanzione applicabile è quella per omesso versamento di imposte, pari al 30% (articolo 13 D.Lgs. n. 471/97). Sanzione riducibile con Ravvedimento Operoso;
- Errori non rilevabili durante il controllo automatizzato. Si applica la sanzione fissa di € 250 (articolo 8 D.Lgs. n. 471/97). Sanzione su cui applicare la riduzione di 1/9 per Ravvedimento operoso. Solo nel caso in cui la violazione riguardi dividendi o plusvalenze da Paesi BL la sanzione è del 10% del valore non dichiarato con un minimo di € 1.000. Resta ferma la necessità di regolarizzare l’omesso versamento di imposte, a cui è possibile applicare il Ravvedimento operoso.
TABELLA SANZIONI PER DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ENTRO 90 GIORNI
SANZIONI PER REDDITI | SANZIONE PIENA | RIDUZIONE SANZIONE | SANZIONE RIDOTTA |
NON SONO DOVUTE IMPOSTE | € 250,00 | 1/9 | € 27,7 |
SONO DOVUTE IMPOSTE | 30% dell’imposta | 1/9 | 3,33% |
SANZIONE RW | € 258 | 1/9 | € 28,66 |
Quadro RW: dichiarazione integrativa entro l’anno successivo
Si tratta del caso in cui venga presentata una nuova dichiarazione dei redditi (integrativa rispetto a quella già presentata). La fattispecie si applica nel caso in cui la presentazione avvenga nel termine successivo ai 90 giorni dalla scadenza originaria ma entro la data di presentazione della dichiarazione per l’anno successivo rispetto a quello in cui è stata commessa la violazione (30 novembre dell’anno “x+1“). Questo sempre per le violazioni legate alla mancata compilazione del quadro RW. In questo caso le sanzioni saranno le seguenti:
- Sanzione perdichiarazione integrativa:
- Se non sono dovute imposte – Sanzione di €. 31,25 ( 1/8 di €. 250 con ravvedimento operoso);
- Se sono dovute imposte da redditi non Black List – Sanzione del 15% (sanzione base del 90% dell’imposta dovuta aumentata di 1/3 in quanto redditi prodotti all’estero (comma 8, articolo 1, D.Lgs. n. 471/97) ridotta a 1/8) dell’imposta dovuta oltre al pagamento dell’imposta e interessi;
- Se sono dovute imposte da redditi in Paesi Black List – Sanzione del 30% (sanzione base del 180% (sanzione raddoppiata rispetto alla precedente, articolo 12 D.L. n. 78/2009 in quanto reddito derivante da Paese Black List) dell’imposta dovuta, aumentata di 1/3 in quanto redditi prodotti all’estero, ridotta a 1/8 con ravvedimento) se i redditi esteri sono prodotti in un paese Black List oltre al pagamento dell’imposta dovuta e interessi di mora.
- Sanzione per omessa presentazione del quadro RW. Sanzione dello 0,375% o 0,75% (3 o 6 per cento degli importi non indicati nel quadro RW ridotti a 1/8 a seconda che le attività siano situate in paesi non black list o in paesi black list). La sanzione si applica sul valore dell’attività patrimoniale o finanziaria non dichiarata.
TABELLA SANZIONI QUADRO RW PER INTEGRATIVA ENTRO L’ANNO SUCCESSIVO
SANZIONE PER REDDITI
CASISTICA | SANZIONE PIENA | RIDUZIONE SANZIONE | SANZIONE RIDOTTA |
NON SONO DOVUTE IMPOSTE | € 250 | 1/8 | € 31,25 |
SONO DOVUTE IMPOSTE NO BL | Sanzione 90% aum. 1/3 = 120% | 1/8 | 15% |
SONO DOVUTE IMPOSTE BL | Sanzione 180% aum. 1/3 = 240% | 1/8 | 30% |
SANZIONE PER MONITORAGGIO FISCALE
CASISTICA | SANZIONE PIENA | RIDUZIONE SANZIONE | SANZIONE RIDOTTA |
DETENZIONE IN PAESE NO BL | Sanzione dal 3% al 15% | 1/08 | 0,375% |
DETENZIONE IN PAESE BL | Sanzione dal 6% al 30% | 1/08 | 0,75% |
Quadro RW: dichiarazione integrativa presentata entro i due anni
Si tratta del caso in cui venga presentata una nuova dichiarazione dei redditi (integrativa rispetto a quella già presentata), entro la data di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione (30 novembre dell’anno “x+2“), legata alla mancata compilazione del quadro RW. In questo caso le sanzioni saranno le seguenti:
- Sanzione per ladichiarazione integrativa:
- Se non sono dovute imposte – Sanzione di €. 35,71 (1/7 di €. 250 con ravvedimento operoso);
- Se sono dovute imposte da redditi non Black List – Sanzione del 17,14% (sanzione base del 90% dell’imposta dovuta aumentata di 1/3 in quanto redditi prodotti all’estero (comma 8, articolo 1, D.Lgs. n. 471/97) ridotta a 1/7) dell’imposta dovuta oltre al pagamento dell’imposta e interessi;
- Se sono dovute imposte da redditi in Paesi Black List – Sanzione del 34,29% (sanzione base del 180% (sanzione raddoppiata rispetto alla precedente, articolo 12 D.L. n. 78/2009 in quanto reddito derivante da Paese Black List) dell’imposta dovuta, aumentata di 1/3 in quanto redditi prodotti all’estero, ridotta a 1/7 con ravvedimento) se i redditi esteri sono prodotti in un paese Black List oltre al pagamento dell’imposta dovuta e interessi di mora.
- Sanzione per omessa presentazione del quadro RW. Sanzione dello 0,43% o 0,86% (3 o 6 per cento degli importi non indicati nel quadro RW sezione II ridotti a 1/7 a seconda che le attività siano situate in paesi non black list o in paesi black list). La sanzione si applica sul valore dell’attività patrimoniale o finanziaria non dichiarata.
TABELLA SANZIONI QUADRO RW PER INTEGRATIVA ENTRO I DUE ANNI SUCCESSIVI
SANZIONE PER REDDITI
CASISTICA | SANZIONE PIENA | RIDUZIONE SANZIONE | SANZIONE RIDOTTA |
NON SONO DOVUTE IMPOSTE | € 250 | 1/7 | € 35,71 |
SONO DOVUTE IMPOSTE NO BL | Sanzione 90% aum. 1/3 = 120% | 1/7 | 17,14% |
SONO DOVUTE IMPOSTE BL | Sanzione 180% aum. 1/3 = 240% | 1/7 | 34,29% |
SANZIONE PER MONITORAGGIO FISCALE
CASISTICA | SANZIONE PIENA | RIDUZIONE SANZIONE | SANZIONE RIDOTTA |
DETENZIONE IN PAESE NO BL | Sanzione dal 3% al 15% | 1/07 | 0,43% |
DETENZIONE IN PAESE BL | Sanzione dal 6% al 30% | 1/07 | 0,86% |
Quadro RW: Dichiarazione Integrativa presentata in anni successivi
Si tratta del caso in cui venga presentata una nuova dichiarazione dei redditi (integrativa rispetto a quella già presentata), successiva al secondo anno rispetto a quello in cui è stata commessa la violazione. Quindi (30 novembre degli anni “x+3” “+4” “…”), e fino al termine del periodo di accertamento. In questo caso le sanzioni applicabili saranno:
- Sanzione per la dichiarazione integrativa:
- Se non sono dovute imposte – Sanzione di €. 41,66 (1/6 di €. 250 con ravvedimento operoso):
- Se sono dovute imposte da redditi non Black List – Sanzione del 20% (sanzione base del 90% dell’imposta dovuta aumentata di 1/3 in quanto redditi prodotti all’estero (comma 8, articolo 1, D.Lgs. n. 471/97) ridotta a 1/6 con ravvedimento operoso) oltre al pagamento dell’imposta dovuta e interessi di mora;
- Se sono dovute imposte da redditi in Paesi Black List – Sanzione del 40% (sanzione base del 180% (sanzione raddoppiata rispetto alla precedente, articolo 12 D.L. n. 78/2009 in quanto reddito derivante da Paese Black List) dell’imposta dovuta, aumentata di 1/3 in quanto redditi prodotti all’estero, ridotta a 1/6 con ravvedimento) se i redditi esteri sono prodotti in un paese Black List oltre al pagamento dell’imposta dovuta e interessi di mora.
- Sanzione omessa presentazione del quadro RW. Sanzione dello 0,5% o 1% (3 o 6 per cento degli importi non indicati nel quadro RW sezione II ridotti a 1/6 a seconda che le attività siano situate in paesi non black list o in paesi black list). La sanzione si applica sul valore dell’attività patrimoniale o finanziaria non dichiarata.
TABELLA SANZIONI QUADRO RW PER INTEGRATIVA PRESENTATA IN ANNI SUCCESSIVI
SANZIONE PER REDDITI
CASISTICA | SANZIONE PIENA | RIDUZIONE SANZIONE | SANZIONE RIDOTTA |
NON SONO DOVUTE IMPOSTE | € 250 | 1/6 | € 41,67 |
SONO DOVUTE IMPOSTE NO BL | Sanzione 90% aum. 1/3 = 120% | 1/6 | 20% |
SONO DOVUTE IMPOSTE BL | Sanzione 180% aum. 1/3 = 240% | 1/6 | 40% |
SANZIONE PER MONITORAGGIO FISCALE
CASISTICA | SANZIONE PIENA | RIDUZIONE SANZIONE | SANZIONE RIDOTTA |
DETENZIONE IN PAESE NO BL | Sanzione dal 3% al 15% | 1/06 | 0,50% |
DETENZIONE IN PAESE BL | Sanzione dal 6% al 30% | 1/06 | 1,00% |
Ravvedimento di IVIE e IVAFE
Oltre al regime sanzionatorio che abbiamo appena visto deve essere applicato il ravvedimento operoso anche in relazione all’applicazione delle imposte patrimoniali IVIE ed IVAFE, che devono essere liquidate attraverso la compilazione del quadro RW. Su questo specifico aspetto deve essere analizzato quanto disposto dall’art. 19, co. 17 e 22 del D.L. n. 201/11. La norma stabilisce che per accertamento, sanzioni, contenzioso, rimborsi e versamenti di IVIE ed IVAFE applicano le disposizioni applicabili per le imposte sui redditi. Anche in questo caso, quindi, è necessario differenziare i casi di dichiarazione infedele e dichiarazione omessa.
Quando il contribuente omette la liquidazione dell’IVIE e/o dell’IVAFE si applicano le sanzioni previste per l’omessa dichiarazione. Si tratta della sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (ex art. 1, co. 1 del D.Lgs. n. 471/97). Qualora, invece, il contribuente abbia indicato in maniera infedele le attività estere, versando parzialmente l’IVIE o l’IVAFE la violazione è ricompresa nelle sanzione per infedele dichiarazione, che va dal 90% al 180% dell’imposta dovuta e non versata (ex art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 471/97). In questi casi non opera il raddoppio delle sanzioni e nemmeno l’aumento ad 1/3 che riguarda i redditi prodotti all’estero (in quanto si tratta di violazioni riguardanti imposte patrimoniali e non sul reddito).
Ulteriore ipotesi si presenta nel caso in cui il contribuente, dopo aver correttamente liquidato le imposte, abbia poi omesso i versamenti. In questo caso si rende applicabile l’ordinaria sanzione amministrativa del 30% o del 15% ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 relativa al ritardato versamento delle imposte.
Per l’IVIE e l’IVAFE, l’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 prevede che, entro i termini relativi alla presentazione delle dichiarazioni degli anni successivi a quello in cui l’errore è stato commesso, si rende necessario presentare una dichiarazione integrativa, versare l’imposta, le sanzioni ridotte e gli interessi legali. Per il versamento della sanzione ridotta, il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate suggerisce di utilizzare il codice tributo 8908. Gli interessi devono essere sommati all’importo dell’imposta dovuta.
Dichiarazione dei redditi omessa e ravvedimento operoso
Arrivati a questo punto voglio affrontare anche la situazione peggiore in cui potresti trovarti. Mi riferisco alla situazione in cui la dichiarazione dei redditi in Italia non è stata presentata. L’aspetto che devi ricordare, in questa fattispecie, è il seguente:
Questo in quanto la Legge n. 190/14 non è andata a modificare la lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97. Articolo che sana l’omissione della dichiarazione solo nell’ipotesi di presentazione della stessa entro 90 giorni dalla scadenza del termine originario. In tutti i casi di dichiarazione omessa non è possibile beneficiare di sanzioni ridotte rispetto a quelle base.
E’ consigliabile comunque, presentare la dichiarazione, prima dell’arrivo di un possibile accertamento sui redditi da parte dell’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, se la dichiarazione omessa viene inviata entro i termini di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo la sanzione minima applicabile (il 120% è ridotta alla metà) è del 60%.
Esempi di ravvedimento operoso del Quadro RW
Compilazione del quadro RW senza versamento di IVIE
Con controllo automatizzato l’Agenzia invia la comunicazione di irregolarità relativa al mancato versamento. E’ possibile sanare l’irregolarità versando come sanzione solo il 30% dell’imposta non corrisposta, ridotta con ravvedimento partendo da giugno. Mese in cui il tributo doveva essere versato.
Mancata compilazione del quadro RW rettificando la dichiarazione entro i 90 giorni dalla scadenza
Non esiste un controllo automatizzato che rilevi tale errore. E’ possibile inviare una dichiarazione integrativa entro i 90 giorni versando i seguenti importi:
- € 250 ridotto ad 1/9;
- Sanzione del 30% dell’imposta da quadro RW dovuta e non corrisposta con ravvedimento (IVIE e IVAFE);
- € 258 ridotto ad 1/9 per omesso quadro RW.
Mancata compilazione del quadro RW e non invio della dichiarazione
E’ possibile sanare la posizione, dichiarazione e quadro RW entro i 90 giorni, mediante dichiarazione tardiva.
- € 250 diviso 10;
- Sanzione del 30% dell’imposta da quadro RW dovuta e non corrisposta con ravvedimento (IVIE e IVAFE);
- € 258 diviso 10 per omesso quadro RW.
Mancata compilazione del quadro RW inviando la dichiarazione la dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza
E’ possibile sanare la situazione oltre i 90 giorni presentando una dichiarazione integrativa, dichiarando il quadro RW. Su errori rilevabili in sede di controlli automatizzati si deve versare la sanzione per omesso versamento del 30% ridotta con ravvedimento operoso. Su errori non rilevabili in sede di controlli automatizzati, che determinano infedeltà nella dichiarazione la sanzione è pari al 90%. Il 90% di sanzione assorbe quella relativa al 30%.
Termini decadenziali di accertamento
Vediamo adesso i termini a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per notificare un avviso per violazioni sul monitoraggio fiscale e quadro RW. In relazione alla natura giuridica dell’operazione essendoci connessione tra omessa/irregolare compilazione del modulo RW ed evasione, in coerenza con quanto sancito da Cass. 23.10.2013 n. 24009 e Cass. 18.12.2014 n. 26848, opererebbe l’art. 43 del DPR n. 600/73, secondo cui:
Art. 43, comma 1 DPR n. 600/73 |
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Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Oltre tale termine si prescrive la possibilità di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle violazioni concernenti il monitoraggio fiscale. |
In caso di investimento non dichiarato in paesi non collaborativi i termini di decadenza sono raddoppiati, quindi sino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda, invece, l’eventuale termine di accertamento delle imposte sui redditi collegate agli investimenti all’estero l’accertamento segue gli ordinari termini previsti per le imposte sui redditi.
Per approfondire: “Termini di accertamento delle imposte sui redditi“.
Raddoppio dei termini per violazioni penali
L’art. 43 del DPR n. 600/73 stabilisce che l’accertamento può essere notificato entro il termine decadenziale raddoppiato quando la violazione fiscale integra gli estremi dell’obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal DLgs. n. 74/2000. A prescindere dal discorso circa la natura connessa all’evasione delle sanzioni sul modulo RW, a nostro avviso il raddoppio dei termini non può mai essere applicato nel caso dell’art. 5 del D.L. n. 167/90, in quanto le violazioni concernenti il monitoraggio fiscale non hanno rilevanza penale. Lo stesso dicasi per la notifica degli atti relativi all’accertamento dell’IVIE e dell’IVAFE, le cui violazioni non hanno mai rilievo penale.
Attività estere/investimenti detenuti in paradisi fiscali
Ai sensi dell’art. 12 del DL n. 78/2009, se gli investimenti/attività non dichiarati sono detenuti in un paradiso fiscale, i termini di cui agli artt. 43 del DPR n. 600/73 e 20 del D.Lgs. n. 472/97 sono raddoppiati. Il raddoppio dei termini dovrebbe applicarsi a decorrere dalle dichiarazioni relative all’anno 2009, in cui il D.L. n. 194/2009, che ha introdotto il raddoppio modificando il D.L. n. 78/2009, è entrato in vigore. Detto raddoppio non può applicarsi per IVIE ed IVAFE, in quanto imposte patrimoniali e non sul reddito.
Per approfondire: “Raddoppio dei termini per violazioni in paradisi fiscali“.
Ravvedimento operoso
L’art. 1 co. 640 della L. 190/2014 ha stabilito che, se viene presentata una dichiarazione integrativa ai sensi degli artt. 2 co. 8 del DPR n. 322/98 e 13 del D.Lgs. n. 472/97, i termini di decadenza dal potere di accertamento, in merito agli elementi “rigenerati“, sono computati prendendo come riferimento l’integrativa medesima, e non la dichiarazione originaria, per cui, di fatto, vengono postergati.
Istituti deflattivi del contenzioso
Le sanzioni di cui all’art. 5 del D.L. n. 167/90 possono essere oggetto di definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/97, e su ciò non dovrebbero esservi dubbi, visto che tali istituti riguardano tutte le sanzioni. Del pari, dovrebbero essere applicabili senza particolari problemi la mediazione e la conciliazione giudiziale.
Il discorso è più complesso per l’accertamento con adesione, posto che il D.Lgs. n. 218/97 stabilisce, all’art. 1 co. 1, che possono formare oggetto di adesione le imposte sui redditi, e all’art. 2 co. 5 che la riduzione delle sanzioni riguarda quelle “per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo“. La locuzione “violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo“, valorizzando quanto detto dalle sentenze Cass. 23.10.2013 n. 24009 e 18.12.2014 n. 26848, potrebbe essere idonea a comprendere non solo le sanzioni da inesatta dichiarazione ex art. 8 del D.Lgs. n. 471/97, ma anche quelle in oggetto. Le medesime considerazioni effettuate per l’accertamento con adesione valgono per l’adesione al “PVC“, l’adesione agli inviti al contraddittorio e l’acquiescenza.
Casi in cui il ravvedimento operoso è inopportuno o impossibile
Vi sono dei casi in cui il ravvedimento operoso appare impossibile, o comunque, oltremodo sconsigliabile per una serie di ragioni. Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:
- Omessa dichiarazione dei redditi;
- Soggetto delegato sui conti correnti.
Omessa dichiarazione dei redditi
Se la dichiarazione dei redditi è omessa il ravvedimento operoso non risulta la strada percorribile. Tuttavia, se la presentazione della dichiarazione avviene entro un anno dalla scadenza, il ravvedimento operoso appare ancora possibile (si applica la sanzione base del 60%, ovvero la sanzione base del 120% ridotta della metà). Oltre un anno, non vi sono possibilità di usufruire di sconti sulle sanzioni applicabili. Tuttavia, il consiglio che possiamo dare, anche in caso di dichiarazione omessa è quello di presentare comunque la dichiarazione (anche se ti trovi oltre i termini).
Infatti, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente che trasmette la dichiarazione decorsi i 90 giorni dalla scadenza, quindi in un momento in cui il ravvedimento non sarebbe possibile, può beneficiare comunque di sanzioni fisse. Infatti, secondo la Circolare n. 54/E/2002, se le imposte risultano totalmente versate fruendo del ravvedimento operoso per i tardivi pagamenti, la sanzione da omessa dichiarazione viene irrogata nella misura fissa. Tuttavia, non ci sono riduzioni di sanzione per le sanzioni legate all’omesso monitoraggio fiscale ed all’omesso versamento di IVIE e/o IVAFE.
Delegato nei conti correnti
In presenza di delegati nei conti correnti il ravvedimento operoso risulta oltremodo costoso in quanto porta alla moltiplicazione delle sanzioni. Infatti, ciascun delegato deve autonomamente monitorare il conto corrente nel proprio quadro RW. L’unica eccezione all’obbligo di compilazione del quadro RW da parte del delegato è costituita dai delegati nei conti correnti dei frontalieri. Per tali soggetti l’esonero si applica con riferimento dal conto corrente estero per l’accredito degli stipendi derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, anche al coniuge ed ai familiari di primo grado eventualmente cointestatari.
Consulenza fiscale online
Se hai letto questo articolo molto probabilmente è perché ti trovi in una situazione in cui non hai correttamente dichiarato le tue attività estere. Tieni conto che l’Agenzia delle Entrate ogni anno invia lettere di compliance sulle attività estere non dichiarate dai contribuenti.
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