Il regime forfettario è un regime fiscale per le imprese e i professionisti di minori dimensioni. Si tratta della c.d. “flat tax” per le partite Iva che prevede agevolazioni fiscali e contributive, a patto di rispettare i requisiti di accesso e permanenza nel regime. La Legge n. 190/2014, così come modificata dalla Legge n. 208/2015, ha introdotto, il regime fiscale forfettario. Tale regime è stato modificato dalla Legge n. 145/2018, dal D.L. n 124/2019 e dalla Legge n. 197/2022 (per quanto riguarda i requisiti di accesso e di permanenza nel regime). Si tratta, in buona sostanza, di un regime fiscale naturale per imprenditori e liberi professionisti con tassazione sostitutiva degli effetti dell’IRPEF, dell’IRAP per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.
Il regime forfetario è un regime fiscale agevolato, volto ad incentivare l’apertura e la gestione di attività commerciali o professionali di dimensioni minori. Per questo motivo prevede minori adempimenti e oneri da sostenere. Per questi soggetti resta comunque salva la facoltà di adottare i regimi fiscali ordinari con applicazione dell’Iva.
Se stai pensando di avviare una nuova attività professionale o di impresa in forma individuale e devi operare con partita Iva, il regime forfettario è il miglior regime fiscale che tu possa scegliere. |
Vediamo di seguito di riepilogare gli aspetti principali legati all’attuazione del regime forfetario, per professionisti e piccole imprese. Ho pensato di realizzare questa guida in modo semplice e pratico, in modo che possa essere di facile consultazione per tutti. Troverai tutte le informazioni utili se stai pensando di avviare una nuova attività professionale o imprenditoriale nel 2024, senza dimenticare i miei consigli.
Indice degli Argomenti
- Regime forfettario e precedenti regimi agevolati ai fini Iva
- Quali sono i vantaggi del regime forfettario per le nuove partite Iva nel 2024?
- Quali sono i requisiti di accesso al regime forfettario 2024?
- L’adesione al regime
- Tabella codici Ateco regime forfettario 2024 e coefficienti di redditività
- Calcolo Imposte Regime Forfettario
- Quali sono le cause di esclusione dal regime forfettario per le partite Iva?
- Tabella delle cause di esclusione
- Uscita dal regime per superamento del limite di fatturato
- Svolgimento di attività con regimi speciali Iva
- Esclusione per soggetti fiscalmente residenti all’estero
- Svolgimento di attività di cessione di fabbricati
- Partecipazioni in società di persone o di capitali
- Svolgimento di attività di lavoro dipendente
- La fattura in regime forfettario
- Determinazione del reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva
- Certificazione Unica
- Le agevolazioni contributive
- Utilizzo del regime forfettario nei rapporti con la pubblica amministrazione
- Calcolo della valutazione di convenienza del forfettario
- Compensi per trasferte nel limite di fatturato massimo
- Modello di fattura in regime forfettario
- Riaddebito imposta di bollo in fattura come reddito assimilato
- Semplificazioni contabili e fiscali del regime
- Conclusioni e consulenza fiscale
Regime forfettario e precedenti regimi agevolati ai fini Iva
Con l’entrata in vigore del regime delle partite Iva minori, tutti i regimi fiscali agevolati precedentemente in vigore sono stati abrogati. In particolare si tratta dei seguenti regimi fiscali:
- Il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000);
- Il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. C.d. regime dei minimi (art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011);
- Il regime contabile agevolato per gli “ex minimi” (art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011).
Il regime forfetario è divenuto l’unico regime fiscale agevolato utilizzabile per le partite IVA che vogliono intraprendere una nuova attività o per i professionisti e gli imprenditori individuali che ne rispettano i requisiti di permanenza. L’unica eccezione è data dai contribuenti che fino al 2015 si sono avvalsi del regime dei minimi. Questi contribuenti, infatti, possono continuare ad applicare tale regime in via transitoria e fino alla scadenza naturale del regime. Quindi, o fino a completamento del quinquennio, o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, ferma restando la possibilità di applicare comunque il regime a forfait, valutandone la convenienza.
Il regime può essere applicato indistintamente da tutti i contribuenti che operano in regime di impresa o di esercenti arti o professioni. Per questo motivo sono previsti dalla norma una serie di requisiti da rispettare. Requisiti che devono essere verificati con riferimento all’anno di imposta precedente a quello in cui si applicherà questo regime fiscale.
Quali sono i vantaggi del regime forfettario per le nuove partite Iva nel 2024?
Le caratteristiche principali ed i vantaggi del regime possono essere sintetizzate nel modo seguente:
- Applicazione del regime di cassa per la determinazione del reddito;
- Determinazione dei costi dell’attività con metodo a forfait (indipendentemente dai costi sostenuti);
- Esclusione dall’ambito di applicazione di:
- Imposta sul valore aggiunto (Iva);
- Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- Ritenute di acconto.
- Applicazione obbligatoria fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2024 per avere la possibilità di ridurre di un’annualità i tempi di accertamento. Per approfondire: “E-fattura forfettari obbligatoria dal 2024“.
Vediamo adesso in dettaglio questi vantaggi.
Il regime di cassa per il reddito
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo viene determinato esclusivamente in base al criterio di cassa. Ovvero sulla base dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta. A questo reddito è applicato un coefficiente di redditività, che tiene conto delle spese applicate in modo forfetario. Al reddito imponibile così determinato è applicata un imposta sostitutiva del 5% (per i primi cinque anni), che poi a regime passa al 15%. Il pagamento delle imposte avviene con la dichiarazione dei redditi.
Le spese forfettarie
Le spese sostenute per l’esercizio dell’attività non possono essere dedotte analiticamente dal reddito. Ad eccezione dei contributi previdenziali versati in ciascun periodo di imposta. Al posto della deduzione analitica dei costi è prevista una deducibilità forfettaria, con una aliquota in percentuale sul reddito che varia a seconda dell’attività esercitata.
Quali sono i requisiti di accesso al regime forfettario 2024?
I requisiti che la Legge chiede di rispettare per l’accesso a questo regime devono essere verificati da ciascun soggetto. La verifica deve essere effettuata con riferimento all’anno di imposta precedente rispetto a quello per il quale si chiede l’accesso al regime. Il regime forfettario è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione. Possono applicare questo regime anche le imprese familiari, purché in possesso dei relativi requisiti.
I requisiti oggettivi di accesso al regime
L’accesso al regime nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che possiedono determinati requisiti. Requisiti che possono essere così schematizzati.
Tabella requisiti di accesso al regime
Requisito | Descrizione |
---|---|
Limite di ricavi o compensi | – Non superiore a 85.000 euro (ragguagliati ad anno), in caso di superamento esclusione dall’anno successivo – Non superiore a 100.000 euro (senza ragguaglio ad anno), in caso di superamento esclusione dall’anno in corso |
Spese per lavoro accessorio, dipendente o collaboratori | Ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi |
Beni strumentali | Nessuna condizione richiesta |
Questi requisiti devono essere verificati:
- Per coloro che sono già in attività sui dati dell’anno precedente;
- Mentre, per chi intende iniziare una nuova attività, su dati presunti dell’anno in corso.
Limite di ricavi e compensi annuali
Possono accedere al regime i contribuenti che hanno percepito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro. Questo indipendentemente dal Codice Ateco applicato. Per accedere al regime agevolato i ricavi o compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non devono essere superiori a 85.000 euro. Il limite è unico e riguarda tutti i codici ATECO 2007 che contraddistingue l’attività esercitata.
L’adesione al regime
L’applicazione del regime deriva dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12), oppure nell’ultima dichiarazione Iva precedente l’applicazione del regime (rigo VA14). Inoltre, l’applicazione del regime è ritenuta valida anche attraverso il comportamento concludente effettivamente tenuto dal contribuente sin dall’inizio dell’anno.
Sul punto è necessario chiarire che l’erroneo addebito dell’Iva in fattura durante il regime non determina comportamento concludente legato all’applicazione del regime di contabilità semplificata. Tuttavia, in questo caso si rende necessario andare a correggere l’errore attraverso l’emissione di una nota di variazione Iva (nota di credito).
In questo caso è opportuno procedere tempestivamente alla correzione, prima che il committente del documento eserciti il diritto alla detrazione dell’Iva erroneamente indicata in fattura. Il venir meno del regime è legato, invece, all’effettivo esercizio della detrazione Iva, con liquidazione periodica dell’imposta da parte del lavoratore autonomo (risposta a interpello n. 378/E/2021).
Tabella codici Ateco regime forfettario 2024 e coefficienti di redditività
Gruppo di settore | Codice Attività | Soglia ricavi o compensi | Coefficiente di redditività |
---|---|---|---|
Industrie alimentari e delle bevande | (10 – 11) | € 85.000 | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | € 85.000 | 40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | € 85.000 | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | € 85.000 | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | (41 – 42 – 43) – (68) | € 85.000 | 86% |
Intermediari del commercio | 46.1 | € 85.000 | 62% |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55 – 56) | € 85.000 | 40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) | € 85.000 | 78% |
Altre attività economiche | (01 – 02 – 03) –(05 – 06 –07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) | € 85.000 | 67% |
È opportuno precisare che ne primo anno di attività i compensi vanno ragguagliati ad anno. Se si effettuano più attività si deve fare attenzione a non superare il limite massimo di 85.000 euro considerata la somma del fatturato dei singoli codici Ateco.
Per approfondimenti: “Multiattività nel Regime Forfetario“. Per la verifica del limite dei compensi, occorre fare riferimento anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate. Cessioni e prestazioni per le quali, si sono verificati i presupposti dell’articolo 109, comma 2, del DPR n. 917/86.
Calcolo Imposte Regime Forfettario
Spese per lavoro accessorio, dipendente o collaboratori
Per poter operare con questo regime è necessario che siano sostenute spese per lavoro per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per:
- Lavoro accessorio,
- Lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’art. 50 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR,
- Gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e
- Le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Limite beni strumentali
La disciplina del regime in vigore nel 2018 prevedeva che per poter accedere al regime non si dovevano avere beni strumentali per un valore superiore ai 20.000 euro. Per il regime attualmente in vigore questo limite è stato eliminato, non si deve più rispettare alcun vincolo per il valore dei beni strumentali.
Quali sono le cause di esclusione dal regime forfettario per le partite Iva?
Per verificare la possibilità di accedere al regime nel 2024, è necessario fare attenzione a non rientrare in nessuna causa di esclusione. Infatti, anche nel caso in cui si rispetti il requisito dei 85.000 euro di reddito, esistono alcuni casi in cui non si può comunque applicare il regime forfetario. Si tratta delle seguenti fattispecie.
Tabella delle cause di esclusione
Nella tabella seguente sono riepilogate, in forma schematica, tutte le cause di esclusione dal regime. Si tratta di clausole da verificare con attenzione, dove se si verificano si determina la fuoriuscita dal regime da parte del contribuente.
Cause di esclusione |
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Utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito |
Residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo) |
Compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi |
Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR) e controllo, diretto o indiretto, di SRL o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni |
Possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato. |
Esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; |
Uscita dal regime per superamento del limite di fatturato
La normativa prevede la cessazione del regime dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano 100.000 euro. Pertanto, è possibile schematizzare quanto segue:
- Se sono percepiti ricavi e compensi tra 85.000,01 e 100.000 euro, la fuoriuscita si verifica dall’anno successivo;
- Se sono percepiti ricavi e compensi da 100.000,01 euro in su, la fuoriuscita è immediata nell’anno in corso.
In quest’ultimo caso, ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali e, ai fini Iva, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Da quando trova l’applicazione della ritenuta alla fonte?
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi la ritenuta di acconto trova applicazione solo a partire dal superamento della soglia (e non anche retroattivamente). Di fatto, l’art. 25, co. 1, del DPR n. 600/73 prevede che i sostituti di imposta che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.
Le ritenute, di conseguenza, si rendono applicabili al momento della “corresponsione” dei compensi. Pertanto, le stesse non possano essere applicate retroattivamente. Analogamente, per le operazioni passive, il professionista non assumerà retroattivamente il ruolo di sostituto d’imposta, anche in relazione a ritenute diverse da quelle di cui agli articoli 23 e 24, DPR n. 600/73. A chiarire questi aspetti l’Agenzia delle Entrate in incontro con la stampa specializzata del 23 gennaio 2023.
Svolgimento di attività con regimi speciali Iva
Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA. Oppure di regimi forfetari di determinazione del reddito. Faccio riferimento al regime dell’Agricoltura, regime del margine, regime dell’editoria, etc. Per poter accedere al regime questi soggetti devono applicare il regime IVA ordinario, e non quello speciale.
Esclusione per soggetti fiscalmente residenti all’estero
I soggetti non residenti, ovvero fiscalmente residenti all’estero sono esclusi dal regime. Fanno eccezione quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. In questo caso è necessario che tali soggetti producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto. Solo in questo caso è possibile operare in regime forfetario anche da residenti all’estero.
Svolgimento di attività di cessione di fabbricati
Non possono applicare il regime i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, comma 1, numero 8), del DPR n. 633/72. Oppure di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993.
Partecipazioni in società di persone o di capitali
Non possono applicare il regime i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che partecipano contemporaneamente a:
- Società di persone, Associazioni professionali, imprese familiari;
- Controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata (anche in trasparenza) o associazioni in partecipazione. Deve trattarsi di società che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- Associazioni in partecipazione.
La causa di esclusione trova applicazione anche qualora il contribuente sia socio di una società di persone o di capitali con sede all’estero. In questi casi non è possibile aderire al regime.
Aspetto importante è che per “controllo” deve intendersi il concetto di “partecipazione qualificata” ai sensi dell’articolo 67 del DPR n 917/86. Una partecipazione qualificata in una società presenta i seguenti requisiti (articolo 2359 c.c.):
- Società quotata in mercati regolamentati italiani o esteri
- possesso superiore al 2% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
- oppure possesso superiore al 5% del capitale sociale.
- Società non quotata in mercati regolamentati
- possesso superiore al 20% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
- oppure possesso superiore al 25% del capitale sociale o patrimonio
Queste cause di esclusione devono essere verificate nell’anno di applicazione del regime. E non nell’anno precedente.
Analisi delle attività riconducibili a quelle svolte in regime forfettario
Il secondo requisito richiesto dalla norma in esame è quello relativo all’esercizio da parte della SRL di “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni“. Quindi, riepilogando, affinché trovi riscontro l’esclusione dal regime è necessario che si ravvisi sia il controllo, che l’esercizio di attività riconducibile a quella svolta in regime di vantaggio. La finalità perseguita è quella di “evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte“. La norma non richiede, peraltro, che l’attività del socio sia svolta (prevalentemente o meno) nei riguardi della SRL.
Qualora, però, quest’ultima non svolga, ad esempio, delle prestazioni del socio in regime forfetario non sembrerebbe verificarsi l’ipotesi del frazionamento dell’attività. Una prima soluzione, potrebbe essere quella di verificare la presenza di uno stesso codice ATECO della SRL e del socio con partita IVA individuale. Tuttavia, questa soluzione non può trovare riscontro. È necessario, infatti, andare a verificare l’attività concretamente svolta dalla SRL e dal soggetto che intende operare in tale regime. Soltanto qualora si possa riscontrare che le due attività svolte siano in collegamento tra di loro, opera l’esclusione. Si ritiene, comunque, che sia necessario individuare dei criteri oggettivi per identificare quando una attività può definirsi “collegata“.
Per approfondire: “Guida alle cause di esclusione dal regime“.
Svolgimento di attività di lavoro dipendente
Un approfondimento particolare riguarda la possibilità di applicare il regime per chi esercita anche attività di lavoro dipendente. La preclusione al regime è connessa alla percezione, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 del TUIR) eccedenti 30.000 euro (art. 1 comma 57 nuova lett. d-ter) della L. n 190/2014). Tale limite non vale se il rapporto lavorativo è cessato entro il 31/12 dell’anno precedente. Inoltre, non possono applicare il regime i soggetti che hanno percepito:
- Redditi da lavoro dipendente o redditi assimilati e
- Esercitano attività d’impresa
prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti. Oppure in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili. I redditi da lavoro dipendente sono quelli indicati negli articoli 49 e 50 del DPR n. 917/86. La verifica della soglia di lavoro dipendente è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Sul punto occorre tenere presenti i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 10/E/2016 e quelli della risposta ad interpello n. 368/E/2021, secondo i quali il limite dei 30.000 euro di lavoro dipendente non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente a quello di accesso al regime.
Fatturazione svincolata dall’ex datore di lavoro
La norma impedisce al soggetto di operare in regime forfetario se fattura prevalentemente al suo ex datore di lavoro, per il quale era in essere un contratto di lavoro dipendente. Stesso impedimento è in vigore in relazione al datore di lavoro dipendente attuale, nel caso in cui il dipendente decida di aprire una partita Iva. Questa normativa è volta ad evitare che i datori di lavoro trasformino contratti da lavoro dipendente in contratti a partita Iva.
Affinché sia precluso l’esercizio del regime è necessario che almeno il 50% del fatturato di un soggetto derivi dall’ex datore di lavoro. Nel caso in cui l’ex datore di lavoro sia solo uno dei clienti del professionista o dell’imprenditore che opera con partita Iva, il regime non è precluso. Stessa cosa per il soggetto che fattura in mono-committenza. Il fatto di operare per un unico committente non è causa di esclusione dal regime. Tuttavia, possono esserci problematiche legate alle c.d. “false partite Iva“. Questo, tuttavia, è una problematica diversa, ma che non preclude l’esercizio con il regime.
La fattura in regime forfettario
Il principale vantaggio dei contribuenti che applicano il regime è che si trovano in ambito di franchigia Iva. Per questo motivo c’è l’esonero da buona parte degli adempimenti previsti in materia di Iva. La disciplina del regime forfetario ai fini Iva prevede l’espletamento di alcuni adempimenti a seconda del tipo di operazione posta in essere.
Territorialità Iva
Vediamo di seguito, schematicamente, la territorialità Iva per le operazioni nazionali, comunitarie ed estere nel regime in commento.
- Operazioni Nazionali – Il contribuente che si avvale del regime non può esercitare la rivalsa IVA. Articolo 18 del DPR n. 633/72. Sulle fatture emesse, scontrini o ricevute fiscali emessi durante l’applicazione del regime non deve essere addebitata l’IVA a titolo di rivalsa.
- Cessione di beni – La disciplina ricalca quella ordinaria. Trova applicazione l’articolo 41 comma 2-bis del D.L. n. 331/93 per operazioni UE. Trova applicazione l’articolo 8 del DPR n. 633/72 per operazioni Extra-UE.
- Acquisto di beni Extra-UE – Entro la soglia di € 10.000 annui sono considerati non soggetti ad IVA nel Paese di destinazione. Gli acquisti sono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza. Articolo 38 comma 5, lettera c), del D.L. n. 331/93.
- Prestazioni di servizi – Prestazioni di servizi ricevuti da non residenti o rese ai medesimi, rimangono soggette alle ordinarie regole. Articoli 7-ter e seguenti del DPR n. 633/72.
Per approfondire: “Operazioni estere per i forfettari“.
Adempimenti contabili
I contribuenti che applicano il regime sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Tuttavia, i contribuenti che operano nel regime sono tenuti a:
- Numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
- Certificare i corrispettivi.
Devono, anche presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le scadenze previste dal DPR n. 322/98. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. A tal fine è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva.
Indicazioni da riportare in fattura
Il soggetto che adotta tale regime è tenuto a riportare in fattura la seguente dicitura. Questo al fine di informare il cliente che si avvale di questo particolare regime fiscale che non prevede l’applicazione dell’Iva in fattura:
“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e articolo 1, commi da 111 a 113, della Legge n. 208/2015, e s.m. – Regime forfetario“ |
Se desideri approfondire: “Guida all’emissione della fattura in regime forfettario“.
Determinazione del reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva
Il regime prescinde dalla determinazione del reddito in forma analitica. Il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice ATECO. Codice che contraddistingue l’attività svolta. Sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, deve essere applicata un’imposta sostitutiva pari al 15%. Riassumendo, è possibile riepilogare che:
- Ai fini della determinazione del reddito imponibile non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo, siano esse inerenti o meno all’attività svolta dal contribuente. Le uniche spese che possono essere portate in deduzione sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;
- Il computo dei ricavi avviene secondo il principio di cassa: assumono rilevanza i ricavi o compensi effettivamente incassati nel corso del periodo d’imposta;
- L’imposta del 15% è sostitutiva dell’imposta sui redditi (IRPEF), delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Impresa familiare
In caso di applicazione del regime per imprese familiari l’imposta sostitutiva è dovuta dal titolare dell’impresa. Essa è calcolata sul reddito dell’impresa stessa prima dell’imputazione della quota ai familiari. I contributi previdenziali sono deducibili, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico. Ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.
Quali le agevolazioni per il regime start up?
L’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali e dell’IRAP per i contribuenti che adottano il regime forfetario è ridotta dal 15% al 5%. Questa agevolazione per le Start-Up in regime forfetario è utilizzabile limitatamente ai primi 5 periodi d’imposta in cui è esercitata l’attività. Questo sia che si tratti di avvio di una nuova impresa, oppure di nuova attività artistica o professionale. In particolare, è previsto che per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i 4 successivi, l’imposta sostitutiva è pari al 5%, a condizione che:
- Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa. Anche in forma associata o familiare;
- L’attività da esercitare non costituisca in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- Qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti che consentono l’accesso al regime forfetario.
Il reddito determinato secondo i criteri del regime è rilevante, assieme al reddito complessivo IRPEF, ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia. Detrazioni di cui all’articolo 12, comma 2, del DPR n. 917/86.
Certificazione Unica
Proviamo a fare un esempio per capire meglio come effettuare correttamente la compilazione della Certificazione Unica per somme non soggette a ritenuta. Prendiamo ad esempio compensi corrisposti a lavoratori autonomi che applicano il regime forfetario, di cui all’art. 1 Legge n. 190/2014 e ss.mm. Questi soggetti, anche se non ricevono compensi soggetti a ritenuta di acconto devono comunque essere certificati, sempre se relativi a redditi da lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi. Vediamo come compilare la Certificazione Unica in questo caso. Nella Certificazione Unica, per lavoro autonomo è stata introdotta la distinzione tra:
- Le somme che costituiscono reddito da dichiarare, da indicare con codice 12 nel campo 6 del prospetto denominato “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”. Si tratta dei compensi che dovranno poi essere inseriti in dichiarazione dei redditi dal professionista che adotta il regime forfetario (Legge. n. 190/14) che li ha percepiti, e
- Il codice 7, denominato “Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta”, sempre del campo 6 non accoglie più gli importi erogati a favore dei c.d. “contribuenti forfetari”, da indicare con il codice 12, ma continua ad individuare, per esempio, i compensi corrisposti ai soggetti che applicano in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’articolo 27 D.L. n. 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- Le somme riferite a redditi esenti ovvero che non costituiscono reddito imponibile per il percipiente, da indicare con il codice 8. Si tratta delle spese analitiche anticipate dal professionista, che non trovano collocazione all’interno della dichiarazione dei redditi, quali, ad esempio, le somme corrisposte a titolo di imposta di bollo. In questo modo viene superata la problematica relativa al controllo incrociato per forfettari e minimi tra somma delle CU presenti in anagrafe tributaria e il totale dei redditi indicati dal contribuente nella relativa dichiarazione.
Per approfondire: |
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Certificazione unica per redditi da lavoro autonomo |
Certificazione unica per redditi non soggetti a ritenuta |
Le agevolazioni contributive
L’applicazione del regime permette anche l’ottenimento di un’agevolazione contributiva. Si tratta di un’agevolazione valida esclusivamente per i soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione Ivs Artigiani e Commercianti Inps. In particolare, i soggetti beneficiari sono esclusivamente le ditte individuali che esercitano attività commerciale. Quindi, i professionisti, di qualsiasi genere, ne sono esclusi.
Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35%. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. |
L’agevolazione contributiva consiste in una riduzione del 35% dei contributi previdenziali dovuti annualmente.
La procedura per la richiesta di agevolazione per la riduzione dei contributi INPS artigiani e commercianti
Al fine di fruire dell’agevolazione contributiva è necessario effettuare una specifica comunicazione telematica:
- I soggetti che intraprendono l’esercizio di una nuova attività aderendo al regime agevolato dovranno presentare la domanda in via telematica. Tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti tempestivamente dalla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione Inps;
- I soggetti già in attività la dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno la domanda tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti disponibile sul sito dell’Inps.
Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, l’accesso al regime contributivo agevolato potrà avvenire a decorrere dall’anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di accesso al regime.
Utilizzo del regime forfettario nei rapporti con la pubblica amministrazione
Il rapporto tra i soggetti che applicano il regime e le pubbliche amministrazioni “intreccia” lo split payment e gli obblighi di fatturazione elettronica tra privati.
Scissione dei pagamenti
Sul fronte split payment, le Entrate hanno confermato che tali contribuenti hanno il solo onere di indicare nella fattura emessa che l’operazione è soggetta al regime di vantaggio o al regime forfettario. Sul punto la Circolare 6/E/2015, paragrafo n. 8.5, ha chiarito che il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del DPR 633/1972 “non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie“. Ossia, come nel caso prospettato, che esonerano il fornitore dall’addebito dell’IVA in via di rivalsa.
Fattura elettronica PA
Dal lato della fattura elettronica, l’Agenzia ha chiarito che per i forfettari – anche se esclusi dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica – permangono i vincoli dettati dalla Legge n. 244/2007. Questo in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione. Il comma 909 della Legge n. 205/2017, infatti, ha esteso la fatturazione elettronica agli scambi tra soggetti Iva e poi anche nei confronti dei consumatori finali. Norma che esonera da tali disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/ 2011) e quelli che applicano il regime.
Se un soggetto forfettario deve emettere una fattura a una pubblica amministrazione nei cui confronti ha efficacia il meccanismo dello split payment e al contempo sia destinataria degli obblighi di fatturazione elettronica in quanto indicizzata nel sito www.indicepa.gov.it, deve adeguarsi alla modalità elettronica. Utilizzando il formato Xml e facendola transitare dal Sistema di interscambio (Sdi).
Calcolo della valutazione di convenienza del forfettario
Non si fa altro che parlare della convenienza del regime rispetto a quello ordinario. È vero, tale regime presenta degli indubbi elementi di convenienza. Tuttavia, non è detto che sia così in tutti i casi. Non esiste un criterio univoco per stabilire a priori quando, o meno, il regime forfettario è più conveniente rispetto al regime ordinario, la Contabilità Semplificata.
Per questo motivo ho voluto predisporre due esempi in cui, prendendo come riferimento un professionista iscritto alla Gestione Separata INPS, per valutare la convenienza del regime. Partiamo, ipotizzando i seguenti dati:
Fatturato | € 35.000,00 |
Coefficiente di redditività | 78% |
Canone di locazione | € 10.000,00 |
Spese mediche | € 5.000,00 |
Contributi previdenziali | € 3.000,00 |
Contributi previdenza integrativa | € 2.500,00 |
Vediamo, come con questi dati si determina il reddito netto nei due regimi fiscali coinvolti.
Regime forfettario | |
Fatturato | € 35.000,00 |
Coefficiente di redditività | 78% |
Reddito tassabile | € 27.300,00 |
Contributi previdenziali obbligatori | € 3.000,00 |
Reddito imponibile | € 24.300,00 |
Imposta 15% | € 3.645,00 |
Contributi Previdenziali | € 6.249,96 |
Reddito Netto | € 25.105,04 |
Regime ordinario | |
Fatturato | € 35.000,00 |
Costi dell’attività | € 10.000,00 |
Contributi previdenziali | € 3.000,00 |
Oneri deducibili | € 2.500,00 |
Reddito imponibile | € 19.500,00 |
Imposta lorda | € 4.665,00 |
Oneri detraibili | € 950,00 |
Imposta netta | € 3.715,00 |
Contributi previdenziali | € 5.658,40 |
Reddito Netto | € 25.626,60 |
In questa simulazione, anche se per poco ma la contabilità semplificata offre un vantaggio rispetto all’applicazione del regime forfait. Questo è dovuto al fatto che i costi sostenuti dal professionista sono rilevanti. I costi legati all’attività, ovvero i € 10.000 di affitto, e gli oneri personali sostenuti nell’anno (€ 2.500 di contributi previdenziali non obbligatori e € 5.000 di spese sanitarie) hanno finito per pesare in modo determinante sulla valutazione.
Considerazioni in merito alla valutazione di convenienza tra regimi fiscali diversi
Questi oneri, che nel regime vengono perduti, possono essere sfruttati nella contabilità semplificata. Per questo motivo è sempre opportuno effettuare una valutazione di convenienza. Oltre agli aspetti legati ai costi dell’attività la convenienza della contabilità semplificata sul regime dipende anche dalla presenza di oneri deducibili e/o detraibili ai fini IRPEF, che non possono essere sfruttati in caso di applicazione del regime (in assenza di altri redditi imponibili IRPEF).
È opportuno, quindi, affidarsi ad un professionista esperto che sappia indirizzarti verso il corretto regime fiscale adatto a te. Lo sbaglio che commettono in molti è quello di fare una valutazione che tiene conto soltanto dei costi effettivi dell’attività. E’ opportuno, invece, considerare anche gli oneri deducibili e detraibili che si sostengono nell’anno. Sono questi, infatti, che principalmente sono in grado di indirizzare la scelta del corretto regime fiscale per un soggetto che vuole avviare o modificare il proprio regime fiscale. Affidati sempre ad un professionista esperto.
Compensi per trasferte nel limite di fatturato massimo
Un aspetto molto interessante se stai pensando di operare in regime forfettario riguarda i compensi relativi alle trasferte. Infatti, se opti per il regime devi gestire con attenzione le spese di trasferta. I costi sostenuti dal professionista fuori sede per l’esecuzione di un incarico, quando sono versati direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura. Questo è quanto prevede l’articolo 54, comma 5, del DPR n 917/86. Questa disposizione risulta particolarmente utile per i professionisti che applicano il regime. Soprattutto se si raggiungono compensi vicini alla soglia massima di 85.000 euro. Questo limite, infatti, potrebbe non essere superato se le spese di trasferta sono sostenute direttamente da chi ha conferito l’incarico. Al contrario, se il professionista sostiene direttamente i costi per poi riaddebitarli al cliente le somme costituiscono compensi. Fatturato che potrebbe far superare la soglia massima e determinare l’uscita dal regime.
Spese di trasferta ed accordi preventivi con il committente
Tutti i professionisti (indipendentemente dal Regime Fiscale utilizzato), possono scegliere, di trattare con due diversi criteri i rimborsi spese di trasferta. Mi riferisco alle spese di vitto, alloggio e viaggio. Naturalmente, la scelta dipende anche dall’accordo trovato con il cliente. Tuttavia, a seconda del criterio scelto gli adempimenti e i relativi effetti fiscali sono diversi. Vediamo le casistiche a disposizione.
Quota di spese di trasferta a carico del cliente
La formulazione della norma è molto ampia e prevede che: tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura del professionista. Quindi vi rientrano i costi di viaggio, vitto e alloggio.
I documenti di spesa – per esempio, la fattura dell’albergo o del ristorante – devono essere intestati direttamente all’impresa committente. Per i biglietti ferroviari, che non sono nominativi, si deve poter dimostrare che l’impresa committente ha effettuato direttamente il pagamento. Per evitare contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, è opportuno che l’obbligo del committente di sostenere direttamente i costi di trasferta sia indicato nel preventivo rilasciato dal professionista prima del conferimento dell’incarico. Il preventivo, obbligatorio per legge, quindi, può essere utilizzato per formalizzare gli accordi tra committente e professionista. Questo anche con l’intento di scongiurare il rischio di contestazioni di tipo fiscale.
Quota di spese a carico del professionista
Le spese sostenute per le trasferte dai professionisti e addebitate al cliente costituiscono compensi professionali soggetti a tassazione nel periodo di imposta in cui avviene materialmente l’incasso. Se il pagamento (il rimborso) avviene da parte di un sostituto d’imposta, l’importo corrisposto è soggetto a ritenuta d’acconto. Se questi oneri sono indicati analiticamente nella fattura emessa nei confronti del cliente (all’atto dell’addebito), in modo da distinguerli rispetto ai compensi in senso stretto (afferenti alle prestazioni svolte), saranno deducibili integralmente.
In pratica, non si applica il limite del 75% e del 2% dei compensi percepiti riguardante le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Al contrario se il riaddebito nei confronti del cliente viene effettuato in base a criteri forfettari, senza effettuare quella distinzione, l’importo incassato continua a essere integralmente imponibile. Tuttavia, le spese sostenute sono deducibili nella misura limitata del 75% e per un importo annuale che non può comunque superare il limite del 2% dei compensi incassati nell’anno.
Modello di fattura in regime forfettario
Di seguito puoi trovare il link per scaricare gratis il modello di fattura. La fattura è valida sia che tu sia:
- Un impresa (commerciante o artigiano);
- Un professionista (es. medico, biologo, psicologo, avvocato, notaio, etc).
La fattura, in ogni caso, non prevede mai l’applicazione della ritenuta di acconto. Queste le indicazioni da riportare in fattura:
Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014. |
Queste le indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate in fattura in regime di vantaggio:
“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e articolo 1, commi da 111 a 113, della Legge n. 208/2015, e s.m. – Regime forfetario“ |
Scarica la bozza di fattura in regime forfettario:
Riaddebito imposta di bollo in fattura come reddito assimilato
Fermo restando che l’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera, quest’ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell’imposta. In tale ipotesi, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al comma 64 della Legge n. 190/14 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito. In linea con la predetta assimilazione, si osserva che la risposta fornita al quesito formulato nel paragrafo 3.3 della Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, ha esteso ai soggetti che fruiscono del regime forfetario alcune considerazioni valide per i soggetti titolari di contributi a fondo perduto, nell’ambito dell’emergenza sanitaria.
In particolare, l’Amministrazione ha chiarito che assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell’ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo. In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, si ritiene che l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall’art. 4 della Legge n. 190/14 (questo è quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 428/2022).
Semplificazioni contabili e fiscali del regime
L’utilizzo di questo regime di vantaggio prevede l’applicazione di una serie di semplificazioni contabili e fiscali che, di seguito andiamo ad approfondire.
Esclusione dall’applicazione dell’Iva
Le operazioni effettuate dai contribuenti che applicano il regime forfettario sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva (c.d. “operazioni fuori campo Iva“). Tuttavia, occorre prestare attenzione al fatto che l’erronea applicazione dell’Iva può portare alla presunzione di applicazione del regime ordinario.
Vi sono, tuttavia aspetti derogatoria a questo principio generale, come nel caso delle operazioni in reverse charge. Infatti, il forfettario che effettua acquisti intracomunitari deve:
- Iscriversi al Vies al fine di ottenere l’abilitazione all’effettuazione delle operazioni intracomunitarie;
- Integrare la fattura (con indicazione dell’aliquota e dell’imposta);
- Versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- Procedere alla presentazione degli elenchi intrastat.
Deve essere tenuta presente la deroga che riguarda i soggetti che effettuano acquisti di beni intracomunitari per un importo, nell’anno precedente, inferiore a 10.000 euro. In questo caso l’Iva è assolta nello Stato del cedente e pertanto, il cessionario non deve porre in essere alcun adempimento ex art. 38, co. 5, lett. c) D.L. n. 331/93.
“Non costituiscono, pertanto, acquisti intracomunitari gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati da soggetti per i quali l’imposta è totalmente indetraibile (articolo 19, comma 2, D.P.R. 633/1972) se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’Iva“ |
Esonero dall’esterometro
I contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dall’obbligo di comunicazione trimestrale delle operazioni effettuate da e verso soggetti non residenti. Inoltre, l’emissione della fattura elettronica in ogni caso assolve questo tipo di comunicazione.
Conclusioni e consulenza fiscale
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So che credi di potercela fare da solo. Molti dei miei clienti pensavano la stessa cosa, ma poi hanno cambiato idea. Effettuare una corretta fatturazione, specialmente nelle operazioni estere, la conservazione dei documenti, ma soprattutto la valutazione annuale di convenienza possono portarti ad affidare la tua fiscalità ad un esperto. Il rischio di commettere errori è sempre alto. Per questo se credi che fare da solo non sia la scelta migliore per te, non affidarti ad un consulente qualunque. Scegli sempre un dottore Commercialista, ma soprattutto uno esperto. Se non hai un punto di riferimento, non preoccuparti, al termine dell’articolo trovi il link per contattarmi.
Ricorda che ogni errore che commetti, in caso di accertamento, si trasforma in sanzione amministrativa, che poi significa perdita di tempo e denaro. Il consiglio che ti do è di affidarti ad un professionista che possa garantirti di poterti concentrare al 100% sul tuo business. Se vorrai potrai delegarmi tutti i tuoi adempimenti fiscali, quindi non esitare a contattarmi. Sono a tua disposizione per effettuare una consulenza personalizzata e valutare con una simulazione numerica il regime fiscale che ti consente il massimo risparmio fiscale. In questo modo potrai conoscermi e capire come opero, e riceverai un preventivo per la mia consulenza fiscale annuale. Seguo clienti in tutta Italia, quindi non sarà un problema, se la distanza è quella che ti preoccupa.
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