HomeIVA nei rapporti con l'esteroOperazioni estere nel regime forfettario: fatturazione

Operazioni estere nel regime forfettario: fatturazione

Le operazioni con controparti estere (UE o extra-UE) per i contribuenti che operano in regime forfettario. Compilazione della fattura per le operazioni estere in regime forfettario.

La gestione della fatturazione e degli adempimenti Iva per le operazioni con l’estero, UE e extra-UE effettuate dai soggetti in regime forfettario.


La fatturazione delle operazioni con l’estero rappresenta da sempre uno degli elementi di maggiore complessità per imprenditori e professionisti. Questo in quanto, è necessario conoscere la normativa Iva, per poter effettuare correttamente la compilazione di una fattura riguardante un’operazione avvenuta con controparte residente in un Paese estero (UE o Extra-UE).

Le operazioni con l’estero per imprenditori e professionisti che operano in regime forfettario presentano delle peculiarità particolari. Queste, derivano dal fatto che una delle semplificazioni del regime forfettario è quella di essere un regime fuori campo Iva. Tuttavia, nelle operazioni con l’estero l’Iva è un elemento da tenere in considerazione e può influenzare, in alcuni casi, la convenienza di questo regime fiscale, rispetto alla più complessa “contabilità semplificata“. Su questo argomento, arrivano moltissime domande e per questo motivo ho deciso di approfondire gli aspetti legati alla fatturazione delle operazioni estere in regime forfettario. Questo contributo, volutamente schematico, mi auguro possa essere uno schema da utilizzare per guidare l’operato dei moltissimi contribuenti che operano in regime forfettario che effettuano prestazioni attive (cessione di beni o prestazione di servizi) o passive (acquisto di beni o acquisizione di servizi) con controparti residenti in paesi UE o extra-UE.

Al termine di questo articolo, avrai le conoscenze per portare a termine la predisposizione della tua fattura attiva, o per capire come trattare le fatture passive ricevute. Altrimenti potrai contattarci, potrai ricevere la mia consulenza per risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Detto questo andiamo ad analizzare le varie fattispecie possibili legate alle operazioni con l’estero.

Cos’è il regime forfettario?

Il regime forfettario è un regime fiscale di vantaggio introdotto dalla Legge n. 190/14, e successivamente modificato dalla Legge n. 208/15, articolo 1, commi da 111 a 113 e dalla Legge n. 197/22. L’applicazione del regime forfettario consente la determinazione del reddito (professionale o di impresa) su base forfettaria. Questo significa che non si tiene conto dei costi effettivamente sostenuti nell’attività nella determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

Il reddito, in questo regime, viene determinato applicando al fatturato generato annualmente, un coefficiente di redditività. La norma, infatti, prevede l’applicazione di coefficienti di redditività diversi a seconda del codice attività utilizzato. Per questo motivo la redditività dipende dal fatturato e dal codice attività utilizzato dal professionista o dall’imprenditore che sta utilizzando questo regime fiscale. Sul reddito così ottenuto deve essere applicata un’imposta del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque periodi di imposta, se si avvia una nuova attività). Si tratta di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP. Per questi motivi il regime forfettario rappresenta, oggi, il regime fiscale migliore per i soggetti dotati di partita Iva (che soddisfano i requisiti di accesso e permanenza nel regime).

L’accesso al regime è subordinato al rispetto di specifici limiti ai ricavi o compensi variabili a seconda della tipologia di attività esercitata (contraddistinta dal relativo codice ATECO 2007). Ai fini Iva è previsto:

  • L’esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
  • L’esonero dai relativi obblighi dichiarativi e di registrazione delle operazioni: annotazione delle fatture di acquisto, di vendita e dei corrispettivi, indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), etc.

Per maggiori informazioni sull’applicazione concreta del regime forfettario ti rimando a questo contributo: “Regime fiscale forfettario: guida pratica“. In questa sede intendo occuparmi, invece, di analizzare l’applicazione delle operazioni estere, per i soggetti che applicano questo particolare regime Iva agevolato.


Regime forfettario ed operazioni estere

Entrando nel dettaglio di questa trattazione occorre sapere che vi sono delle specifiche regole di fatturazione che riguardano i contribuenti in regime forfettario quando effettuano operazioni estere. Con il termine operazioni estere faccio riferimento sia:

Di seguito andrò ad analizzare, singolarmente, tutte le fattispecie in cui può trovarsi il contribuente in regime forfettario. L’aspetto importante è che effettuare una corretta fatturazione di queste operazioni estere è importante. Infatti, l’eventuale mancata o errata annotazione in fattura dei riferimenti riguardanti la disciplina Iva, può farti incorrere in sanzioni. Per questo motivo, attenersi alle indicazioni sottostanti è fondamentale per evitare di commettere errori.

Regime forfettario ed operazioni estere in ambito UE: beni

Di seguito andremo ad analizzare:

  • La cessione di beni in ambito UE in regime forfettario;
  • L’acquisto di beni in ambito UE in regime forfettario.

La cessione di beni in ambito UE in regime forfettario

In questo caso andremo ad analizzare, separatamente, le operazioni verso altri operatori economici (B2B) e le operazioni verso privati (B2C).

Cessione di beni nei confronti di altri operatori economici (B2B)

Le operazioni estere effettuate in regime forfettario, riguardanti le cessioni di beni effettuate nei confronti di altri operatori economici UE, non sono qualificabili come operazioni intracomunitarie. Questo è quanto prevede l’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93. Infatti, qualora il soggetto che aderisce al regime forfettario effettui la cessione di un bene verso un soggetto passivo Iva comunitario, la stessa è considerata alla stregua di una “cessione interna“. Per questo non deve essere applicata l’Iva. La fattura riguardante la cessione di beni in ambito UE tra operatori economici deve contenere la sotto indicata dicitura:

OPERAZIONE IN REGIME FORFETTARIOINDICAZIONE IN FATTURA
Cessione di beni intracomunitaria (B2B)la seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93

Pertanto, trattandosi di operazione interna (e non di una operazione estera), non deve essere applicata Iva, e non deve essere indicata nei modelli Intrastat.

Cessione di beni nei confronti di privati (B2C)

Le operazioni estere effettuate in regime forfettario, riguardanti le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti privati seguono le stesse regole previste per le cessioni effettuate verso gli operatori UE. Pertanto, anche in questo caso dovrà essere riportata la dicitura:

OPERAZIONE IN REGIME FORFETTARIOINDICAZIONE IN FATTURA
Cessione di beni intracomunitaria (B2C)la seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93

Anche in questo caso la fattura, trattandosi di operazione interna (e non di una operazione estera), non deve contenere Iva, e non deve essere riportata nei modelli Intrastat.

L’acquisto di beni in ambito UE in regime forfettario

Per le operazioni estere effettuate in regime forfettario riguardanti gli acquisti di beni si applica l’articolo 38 del D.L. n. 331/93. Per questo tipo di operazioni è necessario tenere in considerazione il seguente limite:

  • Se nel corso dell’anno precedente non è stata superata la soglia di 10.000 euro di acquisti, e
  • Se la stessa soglia di 10.000 euro di acquisti non è superata nell’anno corrente.

Restando al di sotto di queste due condizioni tutti gli acquisti di beni effettuati dai soggetti che applicano il regime forfettario non sono considerati acquisti intracomunitari. Tali acquisti sono equiparati agli acquisti interni, e pertanto risultano assimilati agli acquisti effettuati da privati. Per quanto riguarda l’applicazione dell’Iva, il fornitore estero (UE o extra-UE), emetterà la propria fattura addebitando l’Iva del proprio Paese.

Nel caso in cui, invece, il contribuente superi la soglia di 10.000 euro di acquisti, le successive operazioni di acquisto di beni dall’estero (legate al superamento della soglia) vengono considerate come acquisto intracomunitario. In questo caso è necessario procedere all’integrazione della fattura ricevuta, applicandovi l’Iva con il meccanismo del reverse charge. La fattura ricevuta dal fornitore estero (UE o extra-UE) deve essere registrata entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’operazione. Inoltre, nello stesso termine dovrà essere versata la relativa Iva. Il codice tributo nel modello F24 da utilizzare è il “6099” (con periodo di riferimento quello in cui è avvenuta l’operazione). Non è necessario, in virtù dell’esenzione (articolo 4, comma 4, e dell’articolo 7-quater del D.L. n. 193/2016) la presentazione del modello Intrastat acquisti.

Regime forfettario ed operazioni in ambito extra-UE: beni

Il regime delle importazioni e delle esportazioni di beni in regime forfettario

Per le operazioni estere effettuate in regime forfettario, di importazione e di esportazione di beni il contribuente soggetto passivo deve osservare le regole previste dal DPR n. 633/72. Si tratta delle regole in tema di importazioni, esportazioni, ed operazioni assimilate. Ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza l’applicazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del DPR n. 633/72. In quanto non è possibile portarsi l’Iva in detrazione. In particolare, in caso di operazioni estere in ambito extra-UE si rendono valide le seguenti regole per l’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto:

  • Importazione di beni – Il contribuente in regime forfettario procede al versamento dell’Iva in dogana al momento dell’importazione dei beni dall’estero;
  • Esportazione di beni – Il contribuente in regime forfettario che procede all’esportazione di beni non deve addebitare l’imposta in fattura.

Regime forfettario e prestazioni di servizi in ambito UE ed extra-UE

Per le operazioni estere effettuate in regime forfettario riguardanti le prestazioni di servizi attive e passive operanti sia in ambito UE, che verso Paesi extra-UE, si rendono applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Articolo che disciplina la “territorialità” delle prestazioni di servizi generici resi dai contribuenti. In base a queste disposizioni possiamo avere le seguenti fattispecie:

La cessione di servizi in ambito UE e extra-UE

Nel caso in cui un contribuente in regime forfettario effettui una prestazione di servizi nei confronti di un committente avente sede in uno dei Paesi dell’unione europea questi è tenuto a rilasciare una fattura senza addebito di Iva. Nella fattura deve essere riportata la dicitura “reverse charge“, o “inversione contabile“. In questo caso deve essere presentato l’elenco Intrastat relativo alla prestazione di servizi effettuata. La stessa regola si rende applicabile anche nel caso in cui il committente sia un soggetto extracomunitario. Sempre ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Questa volta, però, l’annotazione corretta da riportare in fattura è: “operazione non soggetta“.

PRESTAZIONE DI SERVIZI ESTERA IN REGIME FORFETTARIOANNOTAZIONE IN FATTURA
Prestazione di servizi verso controparte UEreverse charge” o “inversione contabile
Prestazione di servizi verso controparte extra-UEoperazione non soggetta

L’acquisto di servizi in ambito UE ed extra-UE

Nel caso in cui un contribuente in regime forfettario riceva una prestazione di servizi da parte di un soggetto prestatore avente sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea, deve necessariamente procedere ad integrare la fattura ricevuta. Questo, qualora il prestatore sia un soggetto passivo dell’unione europea. Oppure, in caso di prestatore residente in paese extra-UE, la procedura di annotazione è quella di “autofatturazione“. In ogni caso il contribuente è chiamato a versare la relativa IVA derivante dall’integrazione della fattura. Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con modello F24. Il codice tributo da utilizzare è il 6099, indicando il mese nel quale si è conclusa l’operazione.

Classico esempio, in questo caso, è dato dalle fatture che possono arrivare da Google o da Facebook, legate all’attività pubblicitaria acquistata. In questo caso, è necessario presentare i modelli Intrastat acquisti e versare la relativa Iva all’Erario. Dopo aver correttamente integrato la fattura ricevuta. Ricordo che, se la prestazione di servizi viene effettuata verso consumatori privati UE o extra-UE, l’operazione si considera assimilata ad una prestazione interna. Operazione per la quale non vi è applicazione dell’IVA.

Tabella riepilogativa: operazioni estere in regime forfettario

TIPOLOGIA DI OPERAZIONEAPPLICAZIONE IVAINTRASTATVERSAMENTO IVA
Cessioni di beniOperazione interna – NO IVANONO
Acquisto di beni < €. 10.000Operazione come privato – IVA nel Paese del cedenteNONO
Acquisto di beni > €. 10.000Operazione intracomunitaria in Reverse ChargeNOSI
Servizi resiOperazione intracomunitaria in Reverse ChargeSINO
Servizi ricevutiOperazione intracomunitaria in Reverse ChargeSI (*)SI

(*) – Solo al superamento di 100.000 di acquisti nei 4 trimestri precedenti

Per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi trova applicazione la disciplina ordinaria stabilita dagli artt. 7-ter ss. del DPR n. 633/72 (art. 1 comma 58 della Legge n. 190/14).

Regime OSS compatibile con il regime forfettario

Il regime OSS (One Stop Shop) è un sistema introdotto nell’Unione Europea per semplificare gli adempimenti Iva per le imprese che vendono beni o forniscono servizi a consumatori finali in altri Stati membri dell’UE. Questo regime consente ai soggetti passivi, come le aziende, di registrarsi elettronicamente per l’Iva in un unico Stato membro, di dichiarare l’Iva tramite una sola dichiarazione elettronica e di effettuare un unico pagamento dell’Iva dovuta su tutte le cessioni di beni

L’Agenzia delle Entrate, in merito alla compatibilità tra Regime OSS e regime forfettario ha chiarito, con la Circolare n 22/E/2016 che “l’adesione al regime UE del OSS è possibile anche per i soggetti che beneficiano di regimi fiscali di vantaggio”. Alla stessa conclusione era arrivata anche la Risoluzione n. 75/E del 28 agosto 2015, della stessa Agenzia delle Entrate. Questa disposizione afferma due importanti principi:

  • Servizi resi verso l’estero, al regime fiscale di vantaggio si applicano le regole ordinarie sulla territorialità, così come espressamente previsto per il nuovo regime forfetario;
  • Le regole procedurali semplificate possono coesistere, ai fini Iva, per il regime fiscale di vantaggio e quelle proprie del sistema OSS.

I regimi fiscali di vantaggio cui fa riferimento l’Agenzia delle Entrate sono:

  • Il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98), fino ad esaurimento, e
  • Il Regime Forfettario, Legge n. 190/2014 e successive modificazioni.

In pratica, l’esercizio di attività di vendita online nei confronti di soggetti privati UE, il prestatore aderente al regime di vantaggio ha la possibilità, di:

  • Identificarsi in ciascuno Stato UE in cui ha l’obbligo di vendere con relativa territorialità IVA;
  • Avvalersi, del Regime OSS, da effettuarsi ai sensi dell’art. 74-sexies del DPR n. 633/72.

Consulenza fiscale online

L’effettuazione di operazioni con l’estero in regime forfettario è una fattispecie che si verifica con molta frequenza. Soprattutto i professionisti, ma anche molti imprenditori (es. gli e-commerce) hanno di frequente interscambi con controparti estere. Per questo motivo, non è sufficiente conoscere come compilare la fattura o come effettuare le integrazioni previste ai fini Iva. Il vero problema che si pone in questi casi, ovvero quando ci si trova di fronte a dover versare l’Iva sugli acquisti di beni o sulle prestazioni di servizi ricevute è la convenienza a restare nel regime forfettario. Infatti, l’impossibilità di detrarsi l’Iva ed il successivo versamento rappresentano un costo, spesso non indifferente, per il contribuente in regime forfettario. In questi casi è utile effettuare una valutazione di convenienza per verificare se un diverso regime (la contabilità semplificata) possa essere più conveniente.

Detto questo, se sei un contribuente che opera in regime forfettario e devi emettere una fattura per una operazione con l’estero che hai effettuato, puoi contattarci per ricevere una consulenza personalizzata. Possiamo aiutarti nella compilazione della fattura e valutare la convenienza a restare in regime forfettario. Se vuoi avere maggiori informazioni riguardanti le operazioni estere che hai intrapreso, contattami pure attraverso l’apposito servizio di consulenza fiscale online.

Riceverai la consulenza di un professionista preparato che risolverà i tuoi dubbi.

Domande frequenti

Come vengono trattate le prestazioni di servizio all’estero nel regime forfettario?

Nel caso di prestazioni di servizio rese a un committente, sia esso soggetto passivo d’imposta in un altro Paese UE o extra-UE, va emessa una fattura senza addebito di imposta. È necessario anche compilare l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese per le operazioni UE.

Come vengono gestiti i servizi ricevuti da soggetti UE o extra-UE?

Per i servizi ricevuti da soggetti UE, sarà necessario procedere con il reverse charge, integrando l’IVA e versandola entro il 16 del mese successivo. Nel caso di servizi ricevuti da soggetti extra-UE, occorre procedere con l’autofatturazione.

Cosa accade con l’esportazione di beni nel regime forfettario?

L’esportazione di beni non preclude più l’accesso o la permanenza nel regime forfettario. Queste operazioni seguono le disposizioni degli articoli 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti del D.P.R. 633/1972.

Come si gestiscono gli acquisti di beni intracomunitari nel regime forfettario?

Se l’ammontare degli acquisti da Paesi comunitari è inferiore a € 10.000, l’IVA è assolta dal venditore nel Paese di origine dei beni. Se si supera questa soglia, il cessionario forfettario deve iscriversi al VIES, integrare la fattura del fornitore con l’IVA dovuta in Italia e compilare l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.

Quali sono le regole per le cessioni di beni nell’UE nel regime forfettario?

Le cessioni di beni a soggetti UE non sono considerate operazioni intracomunitarie. Sono trattate come operazioni interne, senza applicazione di IVA. È importante indicare nella fattura che l’operazione non costituisce una cessione intracomunitaria.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

34 COMMENTI

  1. Anzitutto complimenti a FiscoMania per i suo preziosi articoli. Per quanto riguarda questo articolo sopra indicato rimango un po’ perplesso quando leggo il paragrafo “Cessione di servizi in ambito UE ed extra-UE”. Si legge infatti:

    “Nel caso in cui un contribuente in Regime Forfettario effettui una prestazione di servizi nei confronti di un committente avente sede in uno dei Paesi dell’unione europea dovrà rilasciare una fattura senza addebito di Iva.

    Nella fattura riporterà al dicitura “Reverse charge“, o “inversione contabile“. In questo caso deve essere presentato l’elenco Intrastat relativo alla prestazione di servizi effettuata.” e fin qui ci siamo.

    Ma successivamente il paragrafo recita: “La stessa regola si rende applicabile anche nel caso in cui il committente sia un soggetto extracomunitario, sempre ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72.”
    Io pensavo che per le prestazioni di servizi extra-UE non si dovesse apporre la dicitura del Reverse Charge…Rimango perplesso…

  2. Salve Domenico, ha ragione, se l’operazione è verso soggetto extracomunitario l’annotazione corretta è “operazione non soggetta”. Grazie per la segnalazione, refuso corretto.

  3. Complimenti per l’articolo qui sopra, il quale risulta essere molto interessante!
    Avrei una domanda, però, visto che non viene trattata la questione.
    Nel caso di regime fofettario e nel caso di prestazioni di servizi da parte mia verso aziende extra UE (aziende di traduzione giapponesi), mi stavo chiedendo come funziona la fatturazione con Paypal: il pagamento lordo che ricevo è, ovviamente, soggetto a commissioni da parte di Paypal. Ma le commissioni che Paypal addebita sul pagamento fanno parte del pagamento su cui devo fare fattura, o la fattura è relativa a quanto effettivamente incasso, escluse quindi le commissioni di Paypal?

  4. Salve Francesca, le commissioni paypal sono un costo della sua attività, che il regime forfettario non può dedursi analiticamente (la deduzione per tutti i costi è forfettaria). Lei deve fatturare il compenso al lordo delle commissioni, anche se le arriva il netto. Il costo lo deduce forfettariamente, secondo le regole del regime forfettario.

  5. Salve,
    Per gli acquisti di servizi extra ue il codice tributo da usare per l’integrazione dell’IVA è sempre il 6099 in base al periodo?
    Grazie.

  6. Buongiorno,
    un architetto in regime forfettario deve emettere fattura per un lavoro di consulenza su un progetto urbanistico in Vietnam ad una società cliente Vietnamita. Leggendo il vostro articolo dovrei fatturare senza applicazione dell’iva ai sensi dell’art. 7 DPR 633/72 operazione non soggetta.
    La società Vietnamita in applicazione dell’accordo contro le doppie imposizioni invece richiede che in fattura venga sommato al compenso la quota di profit tax (vietnam) e la quota VAT (Vietnam).
    Cosa ne pensate?
    Saluti
    Paolo

  7. Buondì
    La “TABELLA RIEPILOGATIVA OPERAZIONI ESTERE IN REGIME FORFETTARIO”
    indica per acquisto di servizi INTRASTAT SI
    credo necessario citare le semplificazioni Intrastat operative dal 2018 che vedono l’intrastat sugli acquisti di servizi FACOLTATIVO se in nessuno dei 4 trimestri precedenti si è raggiunto il limite di euro 100.000,00
    (provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017)
    Grazie e cordiali saluti

  8. Buongiorno e complimenti per l’esauriente articolo.
    Avrei una domanda: considerato che gli acquisti intracomunitari hanno il limite dei 10000 al di sotto del quale il fornitore UE dovrebbe addebitare l’IVA in fattura, come si può spiegare ciò al fornitore stesso? La ditta è iscritta al Vies perché svolge altre attività intracomunitarie di servizi, si dovrebbe forse omettere di comunicare la partita iva in modo che il fornitore ci consideri privati? Con gli acquisti online è complicato spiegare la normativa.. grazie.

  9. Luisa, forse non ha compreso bene quanto indicato nell’articolo. Il forfettario che acquista beni al di sotto della soglia (10.000 di acquisti nell’anno precedente, senza superare la soglia nell’anno in corso) è considerato privato. Questo significa che non deve dare la propria partita Iva al fornitore UE e far applicare l’Iva del Paese del cedente. Se si supera la soglia il forfettario è considerato soggetto passivo Iva e deve fornire partita Iva comunitaria al cedente integrando la fattura in reverse charge. Questo significa avere l’obbligo di versare quell’Iva. Se desidera approfondire siamo a disposizione per una consulenza.

  10. Buongiorno, se presto un servizio ad un soggetto privato ue sono tenuto alla compilazione dei modelli intrastat tenendo conto che sono in regime forfettario?. Ho emesso una fattura nel luglio 2019. Non ho fatto nessuna segnalazione e mj chiedevo nel caso cosa fare. Grazie e complimenti per gli articoli molto interessanti. Giuliano

  11. Buongiorno e complimenti per l’articolo.
    Io avrei però ancora un dubbio. Ho capito bene che il forfettario che acquista in ambito UE fino a 10000 Euro è equiparato al privato mentre superata la soglia deve integrare la fattura diventando soggetto passivo IVA. Ma invece il forfettario che acquista in ambito extra UE? Considerando che io parlo di una attività Print on Demand, quindi non importo nulla, semplicemente acquisto (negli USA), il produttore mi emette fattura e spedisce lui la merce al cliente finale.

  12. Salve e complimenti per l’articolo. Non mi è ancora chiara una cosa: In caso di regime forfettario e cessioni di beni all’interno dell UE, non sono soggetto alle soglie di protezione (Esempio 35000 euro verso la Spagna)? Grazie mille

  13. Buonasera e complimenti per l’articolo. Vorrei avere una conferma: nel caso di prestazione di servizi da un professionista in Italia in regime forfettario ad una società Lussemburghese che per limiti di attività non è obbligata al numero di partita IVA, devo comunque emettere fattura ai sensi dell’art 7 ter DPR 633/72? E poi non occorre fare altri adempimenti?

    Grazie
    Gianmaria

  14. Salve Federico complimenti per l’articolo! Vorrei una precisazione riguardo l’esonero IVA se si acquistano beni per valore netto inferiore a 10.000 euro.
    Vanno sommati i valori netti dell’anno precedente e dell’anno in corso oppure basta che nell’anno precedente siano stati effettuati acquisti minori di 10.000 euro e che nell’anno in corso siano effettuati acquisti minori di 10.000 euro?
    In pratica si possono fare massimo 20.000 euro in due anni oppure 10.000 euro in due anni?
    Grazie

  15. Affinché gli acquisti di beni non vengano considerati come acquisti intracomunitari è necessario restare sotto la soglia di 10.000 euro sia per l’anno precedente sia per l’anno in corso. Altrimenti, gli acquisti si considerano operazioni intracomunitarie.

  16. Buon giorno e complimenti per l’articolo. Volevo chiedere un ulteriore chiarimento. Un piccolo artista classificato fiscalmente come autonomo forfettario che confeziona opere singole quali dipinti e/o oggetti di ceramica, pezzi unici, di modico valore e li vende via piattaforma internet quali ad esempio ebay sia intra UE sia EX stra UE a privati deve emettere fattura senza IVA e senza reverse change in entrambi i casi?

  17. Buondì, la ringrazio per l’articolo, vorrei chiederle un chiarimento. Se il committente estero con P.IVA non risulta iscritto al VIES (ditta spagnola in attesa di inserimento nei registri), la fattura in regime forfettario dovrà contenere comunque la dicitura ‘reverse charge’ oppure va trattata come operazione interna, fermo restando la non applicazione dell’IVA per effetto del regime forfettario? E di conseguenza, bisogna inserire queste operazioni nei modelli Intrastat?
    Grazie mille

  18. Salve, su questo argomento c’e un po di confusione, prima di tutto ho acquistato dei beni per la mia azienda dall’olanda e quando ho detto loro che dovevano addebitarmi l’Iva del proprio Paese han riso fragorosamente, mi han spiegato che loro per legge NON POSSONO farlo, che sono obbligati quando la p iva è estera ad emettere fatture SENZA IVA; mi han spiegato che l’ordinamento italiano non ha alcun valore nel loro paese e che loro sottostanno alle ordinanze europee sul commercio che non fa menzione al forfettario e/o all’inserire l’iva del proprio paese, infatti mi hanno fatto la fattura senza iva senza possibilità di appellarsi. Seconda cosa, questa è un ordinanza del 2016, se cerca bene ce ne una del 2019 che dice che il forfettario non versa l’iva ne in italia ne nel paese dove acquista fino ai 10 mila euro, dopo questa soglia è soggetto all’iva Italiana. Come mi ha fatto notare un commercialista tedesco, l’articolo 38 del D.L. n. 331/93 in europa nn ha valore alcuno, nessuno emettera mai una fattura ad una p iva estera includendo l’iva, sono anni che acquisto all’estero in forfettaria ed è cosi anche se diciamo il contrario.

  19. Salve e complimenti!!
    Nel regime forfettario se si superano i 10.000 euro l iva si paga su quello che si supera o su tutto l importo? Nel senso se a fine anno anno ho acquistato per 12.000 si pagherebbe l iva sui 2000 o su l intero importo? Grazie

  20. Buongiorno vorrei capire se posso accedere al regime forfettario.
    Mi è stato proposto un contratto per hostess di volo, come lavoratore autonomo, premetto che attualmente non ho partita IVS, da una società di recruitment con sede in Malta per conto di una società con sede in Estonia.
    Quindi, se ho capito bene, dovrei aprire partita IVA in regime forfettario e segnarmi all’INPS come gestione separata.
    Le fatture le farei alla società maltese con l’indicazione “reverse charge” e poi dovrei compilare intrastat.
    Ma ho cercato di trovare il codice ATECO per hostess di volo che non esiste, forse perché è solo negli ultimi tempi che non si fanno contratti come dipendenti?
    Grazie

  21. Quello che le posso dire è che per l’analisi di situazioni personali è opportuno contattarci in privato per una consulenza. Il regime forfettario ha requisiti che devono essere verificati per potervi accedere e poi ci sono le particolarità legate all’attività che svolge.

  22. Una domanda: forfetario che decide di passare a fattura elettronica, nelle fatture per servizi resi a clienti ue ed extraue dovrà utilizzare il codice n.2.2 del forfetario oppure dovrà dare priorità al n2.1 delle operazioni “estere” con poi la necessità, in registrazione, di integrare con iva? Grazie e complimenti.

  23. Buongiorno, in caso di acquisto di servizi presso paesi extra-UE, il termine ultimo previsto per l’emissione della fattura integrativa è sempre di 12 giorni?
    Grazie.

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