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Split Payment: guida alla disciplina IVA

IVA nei rapporti con l'esteroSplit Payment: guida alla disciplina IVA

Applicazione dello split payment in dichiarazione IVA nel quadro VE e nel quadro VJ.

Lo split payment è il meccanismo della scissione dei pagamenti, il quale prevede che l’IVA gravante sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.

Che cos’è lo split payment?

Lo split payment o scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR n. 633/72) è un particolare meccanismo di applicazione dell’IVA. Tale disciplina è stata introdotta dall’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge n. 190/2014. Si tratta di un meccanismo di applicazione dell’IVA su cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali è richiesta l’emissione della fattura (perché non soggette a reverse charge), effettuate nei confronti di specifici enti.

Lo split payment prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di determinati soggetti, espressamente previsti dalla  norma, l’imposta sia addebitata dal fornitore, ma versata all’Amministrazione finanziaria dal cliente (cessionario o committente). In buon sostanza, chi riceve la fattura in scissione dei pagamenti deve effettuare il pagamento dell’IVA indicata in fattura direttamente all’Amministrazione finanziaria, anziché al fornitore, scindendo, quindi, il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.

Come funziona lo split payment?

La scissione dei pagamenti è un meccanismo di applicazione dell’IVA che trova applicazione nei rapporti tra imprese private e Pubblica Amministrazione. Il soggetto privato incassa l’ammontare dovuto dell’operazione al netto dell’IVA dell’ente della Pubblica Amministrazione. A sua volta, la Pubblica Amministrazione deve versare l’IVA a debito dovuta sull’operazione considerata. L’applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti determina continui riflessi sulla concreta operatività delle imprese, tra cui ad esempio:

Insorgenza di crediti di impostaI soggetti che effettuano prevalentemente operazioni soggette ad IVA con il meccanismo della scissione maturano costantemente crediti IVA che possono essere chiesti a rimborso con cadenza sia trimestrale che annuale, istruiti ed erogati in via prioritaria.
Complicazioni operative e normativeI soggetti che devono applicare la scissione dei pagamenti possono, infatti, anche effettuare operazioni rientranti nel regime ordinario IVA, con la conseguenza che gli stessi devono adottare differenti sistemi contabili di gestione e liquidazione del tributo.

L’introduzione di questo meccanismo di riscossione all’interno della normativa IVA è volto sia a innovare il sistema di riscossione, che a contrastare i fenomeni di evasione e frode. Tale meccanismo, infatti, deroga l’ordinario sistema di applicazione dell’IVA, con l’obiettivo di garantire, un minore rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l’imposta. Il tutto, andando contemporaneamente ridurre il rischio di frode  che potrebbe essere commessa dai propri fornitori.

Ambito temporale di applicazione

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea di ieri (L 188), la decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023 che autorizza l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72) sino al 30 giugno 2026. La decisione si applica con effetto dal 1° luglio 2023, dunque, è stata garantita la continuità giuridica della misura.

Quali soggetti applicano lo split payment?

Il D.L. n. 148/17, convertito dalla Legge n 172/17, con effetto dal 1º gennaio 2018, e quindi per le operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dalla medesima data, ha modificato l’articolo 17-ter del DPR n 633/72. Questa norma ha previsto l’estensione dello split payment a tutte le società controllate, in misura non inferiore al 70%, dalla Pubblica Amministrazione.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 gennaio 2018 sono state definite le modalità di attuazione della disciplina. Il 19 dicembre 2017 sul sito del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi dei soggetti in Split payment dal 2018 (D.M. 9 gennaio 2018).

Tipologia di enteElenco enti interessati
Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (articolo 2359, primo comma, n. 2 del codice civile) aggiornato al 17/5/2022Scarica in formato excel
Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali aggiornato al 4/4/2022Scarica in formato excel
Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali aggiornato al 17/3/2022Scarica in formato excel
Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza aggiornato al 20/10/2021Scarica in formato excel
Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche aggiornato al 15/6/2022Scarica in formato excel
Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana aggiornato al 20/10/2021Scarica in formato excel

Quali operazioni devono essere fatturate in split payment?

Il meccanismo dello split payment si applica alle:

  • Cessioni di beni
  • Prestazioni di servizi

soggette ad IVA effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli altri enti interessati.

Operazioni escluse dal regime

Non sono interessate dalla disciplina le cessioni di beni e le prestazioni di servizi:

  • Non imponibili, quali, ad esempio, le cessioni all’esportazione, le cessioni intracomunitarie, le prestazioni di servizi internazionali di cui all’art. 9 del DPR n. 633/72;
  • Esenti, quali, ad esempio, le prestazioni sanitarie, le prestazioni educative;
  • Non assoggettabili al tributo, operazioni fuori campo, come le cessioni di beni e le prestazioni di servizi prive del requisito oggettivo o territoriale. Non sono, inoltre, interessate dalla norma le fattispecie per le quali la Pubblica Amministrazione non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del prestatore.

Inoltre, restano escluse anche le operazioni certificate mediante il rilascio di:

Sono escluse, inoltre, le operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione fiscale ed i cui corrispettivi sono annotati nel registro di cui all’art. 24 del DPR n. 633/72. Sono escluse dal regime anche le operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’esposizione dell’IVA in fattura, quali ad esempio:

  • Il regime IVA monofase;
  • Il regime del margine;
  • Il regime speciale delle agenzie di viaggio;
  • Il meccanismo del revese charge.

Non sono interessati al regime nemmeno i soggetti che applicano regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura, come ad esempio gli aderenti al regime forfettario. La disciplina in commento, inoltre, non si applica ai compensi soggetti a ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600/73 come, ad esempio, gli onorari corrisposti a soggetti che esercitano in modo professionale ed abituale la propria professione (es. notai, avvocati, commercialisti, medici, etc).

Da evidenziare, inoltre, che alle operazioni rientranti nelle previsioni di cui all’art. 17-ter del DPR n. 633/72 non si applicano le disposizioni concernenti la liquidazione dell’IVA per cassa di cui all’art. 32-bis del D.L. n. 83/12.

Fattura per lo split payment

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate soggette a split payment, i cedenti/prestatori sono tenuti ad emettere la fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” ovvero “split payment”, ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/72. Per la fattura elettronica l’obbligo di riportare sul documento l’annotazione scissione dei pagamenti è assolto riportando nel campo “esigibilità dell’IVA” il valore “S” (scissione dei pagamenti). La fattura deve essere registrata nel registro delle fatture emesse secondo le disposizioni si cui all’art. 23 e 24 del DPR n. 633/72. L’annotazione deve avvenire in modo distinto, in un’apposita colonna del registro o mediante appositi codici, riportando altresì l’aliquota IVA applicata e l’ammontare dell’imposta. Quest’ultima, tuttavia, non deve concorrere alla liquidazione periodica.

Applicazione dello split payment in dichiarazione IVA

Nella Dichiarazione IVA sono presenti due righi al fine di tener conto delle modifiche apportate all’articolo 17-ter del DPR n. 633/72 in tema di split payment. Nel dettaglio:

  • Rigo VE38 in ‘‘Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17-ter’’. Il rigo va ad accogliere con riferimento al regime di split payment non solo le operazioni effettuate nei confronti della P.A., ma anche quelle effettuate nei confronti delle società elencate nel comma 1-bis dell’art. 17-ter DPR n. 633/72 (modificato dall’art. 1 del D.L. n. 50/17, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/17);
  • Rigo VJ18 nominato ‘‘Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter’’. In tale rigo devono essere esposti gli acquisti effettuati, oltre che dalle pubbliche amministrazioni, anche dalle società elencate nel comma 1-bis dell’articolo 17-ter del DPR n. 633/72.

Split payment in dichiarazione IVA: schema

QuadroIndicazione
VECessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle PA e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter del DPR n. 633/72 e per le quali l’imposta deve essere versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni contenute nel art. 17-ter (split payment)
VJAcquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni titolari di partita IVA e dagli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter del DPR n. 633/72 tenuti al versamento dell’imposta, per i quali la relativa imposta ha partecipato alle liquidazioni periodiche IVA (ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del DM 23 gennaio 2015, come modificato dal DM 27 giugno 2017).

Split payment in dichiarazione IVA: procedura

Andiamo ad analizzare, di seguito, le modalità di applicazione dello split payment al fine di poter arrivare correttamente all’indicazione delle operazioni in dichiarazione IVA.

Adempimenti dei fornitori

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, i fornitori sono tenuti ad emettere la fattura con l’annotazione:

Indicazione dello split payment in fattura:
I fornitori, quindi, che hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono tenuti ad emettere la fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” ovvero “split payment”, ai sensi dell’articolo 17-ter del DPR n. 633/72.

Attenzione

Qualora la fattura non contenga tale dizione torna applicabile la sanzione amministrativa di cui all’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97 Si tratta della sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro. La sanzione non torna applicabile, così come chiarito dalla C.M. n. 27/E/2017 per le fatture emesse prima del 7 novembre 2017 data di pubblicazione della citata circolare.

Da un punto di vista operativo, il fornitore (stante i chiarimenti forniti con la C.M. n. 27/E/2017 che richiama la precedente C.M. n. 15/E/2015):

  • Non deve computare nella liquidazione di periodo l’IVA a debito indicata in fattura;
  • Deve registrare nel registro ‘‘IVA vendite’’ le operazioni effettuate e la relativa Iva non incassata dai fornitori;
  • Inoltre, deve annotare in modo distinto (anche con l’istituzione di appositi codici IVA) la fattura emessa in regime di split payment, indicando l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta.

Adempimenti dei soggetti acquirenti

Le Pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti in ambito istituzionale versano l’IVA mediante il modello F24 enti pubblici. In dettaglio, devono utilizzare apposito codice tributo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’IVA è divenuta esigibile. Il Decreto attuativo (D.M. del 27 giugno 2017, successivamente modificato ad opera del D.M. del 13 luglio 2017) con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni e le società, identificate ai fini IVA, che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali ha chiarito che le stesse possono procedere al versamento dell’IVA mediante due modalità tra loro alternative.

Modalità 1) versamento entro il 16 del mese successivo

La prima modalità prevede che per il versamento dell’IVA avvenga mediante presentazione del modello F24. La presentazione deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile. Questa modalità riguarda le Pubbliche Amministrazioni che esercitano attività commerciale e le altre società. Il versamento deve essere effettuato senza possibilità di compensazioni ed utilizzando lo specifico codice tributo.

Metodo 2) annotazione entro il 15 del mese successivo

In alternativa, le Pubbliche amministrazioni che agiscono in ambito commerciale e le società, per le fatture oggetto di split payment possono:

  • Annotare le fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del DPR n. 633/72, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente;
  • Imputare l’IVA dovuta alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità (o del relativo trimestre in caso di liquidazioni trimestrali);
  • Infine, registrare le fatture nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del DPR n. 633/72, ai fini di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta.

Codici tributo versamento IVA in Split payment

Con la Risoluzione n 139/E/17 sono stati istituiti i codici tributo per l’IVA dovuta da Pubblica Amministrazioni e società. Al fine di consentire il versamento, mediante i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società, sono stati istituiti i seguenti codici tributo e si forniscono le relative istruzioni di compilazione.

Codice tributo versamento IVA Split Payment con modello F24

Per il modello F24, è stato istituito il codice tributo:

  • 6041”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Devono trovare indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Codice tributo versamento IVA Split Payment con modello F24 EP

Per il modello F24 EP, è stato istituito il codice tributo:

  •  “621E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”.

In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”:

  • Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della pubblica amministrazione che effettua il versamento;
  • Nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” sono indicati:
    • Campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
    • Nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo;
    • Nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il pagamento, nel formato “00MM”;
    • Campo “riferimento B”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento,m nel formato “AAAA”.

I soggetti diversi da quelli sopra citati effettuano il versamento dell’IVA dovuta in esito alla scissione dei pagamenti utilizzano i codici tributo “620E” e “6040”, istituiti con la Risoluzione n. 15/E/15, oppure direttamente all’entrata del bilancio dello Stato.


Esigibilità dell’IVA

In linea generale, l’IVA relativa alle cessioni di beni nonché alle prestazioni di servizi relativa alle operazioni in split payment, è esigibile al momento del pagamento del corrispettivo ai fornitori. In alternativa, i soggetti in split payment, invece che liquidare l’imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo, possono optare per anticipare tale momento a quello di ricezione o registrazione della fattura. La scelta per l’esigibilità anticipata potrà essere fatta con riguardo a ciascuna fattura ricevuta/registrata.

Note di variazione IVA

In tema di note di variazione in aumento ovvero in diminuzione (art. 26 del DPR n 633/72) la C.M. n. 27/E/2017 ha chiarito che nei casi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti di cui dell’art. 26, emetta una nota di variazione in aumento, torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti. Pertanto, la nota di variazione deve essere numerata, ed indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria emessa.

Note di variazione in diminuzione

Invece, con riferimento alle note di variazione in diminuzione è stato precisato che:

  • Quando la nota di variazione è in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in sede di scissione dei pagamenti o Split payment, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla suddetta fattura. In forza di ciò e trattandosi di una rettifica apportata ad un’IVA che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, lo stesso non avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi dell’art. 19 del DPR n 633/72, l’imposta corrispondente alla variazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro. Senza che si determini, quindi, alcun effetto nella relativa liquidazione IVA;
  • Quando la nota di variazione in diminuzione si riferisce a fatture originarie emesse prima dell’entrata in vigore dello Split payment alla stessa si applicheranno le regole ordinarie. Sicché il fornitore avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 633/72, l’imposta corrispondente alla variazione;
  • Infine, per le note di variazione in diminuzione ricevute dopo il 1º luglio 2017, che si riferiscono ad una fattura originaria emessa dal fornitore anteriormente al 1º luglio 2017, il fornitore per esigenze di semplificazione potrà comunque applicare la disciplina della scissione dei pagamenti. Di fatto il fornitore dovrebbe poter sceglie se emettere in regime di scissione dei pagamenti la nota credito indicando o meno la specifica annotazione.

I rimborsi IVA prioritari

I contribuenti che effettuano operazioni in regime di Split payment e che rispettano i presupposti di cui all’articolo 30, comma 2, lettera a), del DPR n 633/72 possono richiedere il rimborso dell’eccedenza di Iva detraibile:

  • Sia in sede di dichiarazione annuale, ai sensi dell’articolo 38 bis, comma 1, del DPR n 633/72;
  • Sia presentando apposita istanza di rimborso trimestrale, ai sensi dell’articolo 38 bis, comma 2, del DPR n 633/72.

I contribuenti che effettuano operazioni in split payment e che si trovano in situazione di credito chiesto a rimborso, possono avvalersi della procedura di rimborso prioritario.

L’articolo 30, comma 2, lettera a) del DPR n 633/72 individua i contribuenti che possono chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile. In particolare, l’ipotesi dei soggetti passivi che effettuano operazioni soggette ad aliquote IVA inferiori a quelle relative agli acquisti ed importazioni, relativa ad operazioni in reverse charge (articolo 17, commi 5 e 6 DPR n. 633/72), è stata estesa anche alle operazioni in split payment (articolo 17-ter DPR n. 633/72). La ratio è tesa a consentire ai fornitori della P.A., in sede di richiesta di rimborso in dichiarazione annuale (o nell’istanza trimestrale), di computare nel calcolo dell’aliquota media, tra le c.d. operazioni ad aliquota zero, le cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette alla disciplina della “scissione dei pagamenti”. L’effettuazione di tali operazioni non costituisce, quindi, un presupposto autonomo ai fini della richiesta di rimborso, ma concorre, unitamente alle altre fattispecie del periodo di riferimento, alla verifica del requisito dell’aliquota media.

Non applicabili le ulteriori condizioni per il rimborso prioritario

Secondo le previsioni del D.M. 20.02.2015 (applicabile ai rimborsi prioritari chiesti da contribuenti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni), non è necessario, ai fini del rimborso prioritario, che siano rispettate le seguenti condizioni:

  • Esercizio dell’attività da almeno tre anni;
  • Eccedenza detraibile richiesta a rimborso pari o superiore ad euro 10.000,00 in caso di rimborso annuale (oppure ad euro 3.000,00 in caso di rimborso trimestrale);
  • Eccedenza detraibile chiesta a rimborso pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nell’anno (o nel trimestre di riferimento).

Quota di rimborso IVA prioritario

L’articolo 8, comma 2, del D.M. 23.01.2015 ha stabilito che i predetti rimborsi di cui al precedente comma 1 sono erogatiin via prioritariaper un ammontare non superiore a quello complessivo dell’imposta applicata alle operazioni di cui all’articolo 17-ter del DPR n. 633/1972“effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza d’imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso”. Peraltro, a dispetto di quanto previsto per le altre tipologie di rimborso prioritario, è dunque possibile che il rimborso da split payment sia prioritario esclusivamente per una sola quota dell’importo, mentre la restante parte rimane soggetta all’esecuzione ordinaria (Circolare n 15/E/2015).


Acconto

Per le Pubbliche Amministrazioni che operano in ambito commerciale e per le società che versano l’IVA in split payment separatamente al di fuori delle liquidazioni periodiche, il Decreto 27 giugno 2017 ha introdotto l’obbligo di tenere conto, nella determinazione del versamento dell’acconto IVA di dicembre, anche dell’imposta dovuta all’Erario in relazione agli acquisti sottoposti allo Split payment (C.M. n. 28/E/2017).


Disciplina sanzionatoria

Al fine di individuare il corretto trattamento sanzionatorio applicare per la scissione dei pagamenti è necessario distinguere tra le violazioni commesse dall’acquirente e quelle commesse dal prestatore.

Violazioni commesse dall’acquirente

In caso di omesso o tardivo versamento, la Pubblica Amministrazione e gli altri enti interessati sono soggetti ad una sanzione amministrativa del 30% di ogni importo non versato o versato tardivamente (art. 13 del D.Lgs. n. 471-97). Qualora tali enti ricevano una fattura con applicazione dell’IVA in misura inferiore a quella dovuta, sono tenute a regolarizzare l’operazione ai sensi dell’art. 6, co. 8 del D.Lgs. n. 471/97. Tale adempimento avviene attraverso la predisposizione di un documento integrativo da emettere entro 30 giorni alla registrazione della fattura ricevuta.

Violazioni commesse dal prestatore

In caso di mancata indicazione in fattura del riferimento scissione dei pagamenti è applicabile la sanzione amministrativa che va da 1.000 euro a 8.000 ex art. 9, co. 1 del D.Lgs. n. 471/97.


Conclusioni

Tutte le informazioni che ti ho indicato sulla procedura di applicazione dello split payment sono fondamentali per poter effettuare correttamente questo particolare regime di applicazione dell’IVA. Di conseguenza sono di fondamentale importanza per la corretta indicazione dello split payment in dichiarazione IVA. Ricordo, in conclusione, che tutti i soggetti passivi IVA che operano come “professionisti” sono esclusi dalla disciplina dello split payment per le operazioni concluse con gli enti sopra indicati.

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