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Certificazione Unica 2024 redditi di lavoro autonomo

Certificazione Unica lavoratori autonomi 2024. Le modalità di compilazione del modello CU per professionisti per redditi, ritenute, contributi previdenziali ed agevolazioni fiscali legate al rientro dei lavoratori in Italia.

La Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo comprende prestazioni occasionali, provvigioni e compensi  a professionisti e i contribuenti in regime forfettario. Istruzioni, compilazione e ritenute su redditi da lavoro autonomo da indicare nella Certificazione unica.


La Certificazione unica (c.d. “modello Cu“) è il documento con il quale i sostituti d’imposta (committenti) sono chiamati a certificare le ritenute di acconto. Si tratta delle ritenute operate sui redditi erogati a lavoratori dipendenti ed autonomi, per ciascun anno solare. La Certificazione unica deve essere rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate entro il 18 marzo 2024.

Si tratta, in generale, con la certificazione unica lavoratori autonomi di dover certificare i  redditi soggetti a ritenuta d’acconto, erogati nell’anno di imposta precedente.

Indice degli Argomenti

Tipologia di compensi della Certificazione unica

La Certificazione unica per redditi da lavoro autonomo riguarda le seguenti tipologie reddituali:

Tipologia di compenso
Corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative ai contratti di appalto
Redditi da lavoro autonomo ex art. 53 TUIR
Redditi diversi (es. lavoro autonomo occasionale) ex art. 67, co. 1 TUIR
Provvigioni, anche occasionali, compresa la vendita a domicilio
Indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, di funzioni notarili e dell’attività sportiva autonoma

Deve essere evidenziato che i compensi corrisposti a contribuenti che godono di regimi fiscali agevolati, come i contribuenti in regime forfettario, devono comunque essere indicati nella comunicazione anche se non sono assoggettati a ritenute. L’ultimo invio sarà quello del 18 marzo, in quanto per il 2024, l’obbligo è venuto meno.

La Certificazione unica

Il modello di Certificazione unica delle ritenute di acconto è suddiviso in due sezioni distinte. Una per ciascuna delle due diverse classi di reddito. Mi riferisco ai redditi da lavoro dipendente ed ai redditi da lavoro autonomo.

Ogni sostituto di imposta ha la facoltà di inviare separatamente o in modo cumulativo le due sezioni. Questo in modo tale che Consulenti del lavoro (per la parte relativa ai dipendenti), e Commercialisti (per la parte relativa agli autonomi), potranno adempiere separatamente alla trasmissione telematica. Ognuno per il modello di sua competenza. In questo contributo voglio soffermarmi sulla gestione della sezione dedicata alla Certificazione Unica per redditi di lavoro autonomo. Sezione del modello che richiede una particolare attenzione nel reperimento dei documenti utili. Questo anche e soprattutto per il controllo che tutte le ritenute d’acconto siano state operate nei termini da parte del sostituto d’imposta. Dopodiché bisogna tenere conto di alcune peculiarità legate alla tipologia di prestazione oggetto di certificazione. Di seguito riporto brevemente i principali aspetti su cui porre attenzione per la compilazione del nodello di Certificazione Unica per  redditi di lavoro autonomo.

La compilazione della Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo

Il lavoro autonomo riguarda l’esercizio di attività artistiche, intellettuali e di servizi diverse dalle attività di impresa elencate nell’art. 2195 c.c. Tale categoria di redditi è caratterizzata da:

  • Assenza di vincoli nei confronti del beneficiario delle prestazioni;
  • Prevalenza della componente lavoro sulla componente organizzazione. Il capitale investito dal lavoratore autonomo non è rilevante rispetto all’apporto dell’attività intellettuale.

Si riepilogano le regole di compilazione delle certificazioni relative alle ritenute d’acconto operate nell’anno 2023 sui compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Si tratta delle ritenute operate sui compensi pagati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 e versate dal 16 febbraio 2023 al 16 gennaio 2024.

Quadro relativo alla Certificazione per redditi di lavoro autonomo

In questo riquadro devono essere indicati sia i redditi che verranno dichiarati dal percettore nel modello 730 sia gli altri redditi che verranno dichiarati con il modello Redditi. Venendo allora alla compilazione della Certificazione unica, da subito si deve dire che il campo 1, relativo alla causale del rapporto, deve essere indicata la causale che individua la tipologia di reddito erogato. In particolare, occorre tenere in considerazione due distinti elenchi:

  • Il primo è quello che riguarda le tipologie reddituali che possono essere indicate nel modello 730 ed eventualmente nel modello Redditi PF;
  • Il secondo riguarda soltanto le tipologie reddituali che possono essere indicate nel modello Redditi PF.

Codici causale utilizzabili nel modello 730 o nel modello Redditi

CAUSALETIPOLOGIA REDDITUALE
BUtilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore di opere di ingegno, brevetti industriali, processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale commerciale o scientifico
CUtili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
DUtili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
ELevata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali
FIndennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari
LRedditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali o di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale commerciale o scientifico che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (es. eredi e legatari dell’autore, inventore)
L1 Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti della loro utilizzazione
MPrestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
M1Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere
M2Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
NIndennità di trasferta, rimborso forfettario di spese, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e/o in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestione di natura non professionale rese a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del dirette e dei collaboratori tecnici
N1Indennità di trasferta, rimborso forfettario di spese, premi e compensi erogati fino al 30 giugno 2023:
– nell’attività sportiva dilettantistica;
– rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura professionale resi a favore di associazioni sportive dilettantistiche
N2Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa (art. 53, co. 2, lett. a) del TUIR)
N3Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative (art. 53, co. 2, lett. a) del TUIR)
OPrestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001). Soggetti che hanno compiuto 65 anni nel quinquennio 1996/2001 e hanno esercitato la facoltà di cancellazione dalla gestione separata. Tali soggetti anche percependo redditi da prestazione occasionale sopra la soglia di 5.000 euro a seguito di questa opzione non sono tenuti a versare contributi
O1Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001 Nota 1)
V1Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d’affari)

Codici causale utilizzabili esclusivamente nel modello Redditi

CAUSALETIPOLOGIA REDDITUALE
APrestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale
FIndennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari
GIndennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale
HIndennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003 già imputate per competenza e tassate come reddito di impresa
IIndennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili
JCompensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini IVA in relazione alla cessione di tartufi
K Assegni di servizio civile universale di cui all’art. 16 D.Lgs. n. 40/17
PCompensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all’art. 15, co. 2 Accordo 26 ottobre 2004 tra UE e Confederazione Svizzera
QProvvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario
RProvvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario
SProvvigioni corrisposte a commissionario
TProvvigioni corrisposte a mediatore
UProvvigioni corrisposte a procacciatore d’affari
VProvvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio, porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici
V2Redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretti a domicilio
WCorrispettivi erogati nel 2021 dal condominio per prestazioni relativi a contratti di appalto di cui sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 25-ter DPR n. 600/73
XCanoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, co. 1 lett. a) e b) DPR n. 600/73 a società o stabili organizzazioni di società situate in altro Stato membro UE in presenza dei requisiti dell’art. 26-quater (citato), per i quali è stato effettuato nel 2006 il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 143/2005
YCanoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, co. 1 lett. a) e b) DPR n. 600/73 a società o stabili organizzazioni di società situate in altro Stato membro UE in presenza dei requisiti dell’art. 26-quater (citato), per i quali è stato effettuato nel 2006 il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 143/2005
ZOTitolo diverso dai precedenti

La compilazione dei successivi campi discenderà dalla causale utilizzata.

Certificazione unica per redditi di lavoro auitonomo

Causale A – Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di professione abituale

Al campo 4 deve essere indicato il compenso corrisposto al netto di Iva e della maggiorazione previdenziale. Salvo che non si tratti di maggiorazione riferita alla quota di rivalsa dei lavoratori autonomi iscritti alla sola gestione separata.

Nella normalità dei casi sarà poi riportato detto valore al campo 8 ed al campo 9 sarà indicata la ritenuta di acconto operata.

Il campo 5 deve essere compilato solo in presenza di lavoratori esteri che hanno chiesto (fornendo la necessaria documentazione) di non essere assoggettati a ritenuta di acconto per convenzione con il loro Paese.

In tale ipotesi il valore indicato al campo 5 sarà pari al campo 4 e la certificazione sarà conclusa indicando zero al campo  8. Se invece il lavoratore straniero non ha chiesto l’applicazione della esenzione da ritenuta per regime convenzionale, allora la certificazione sarà rilasciata come a qualunque professionista.

Il tutto con la sola variante che la ritenuta, operata a titolo di imposta, sarà indicata al campo 10, anziché, ovviamente, al campo 9. Nella ipotesi in cui il soggetto percettore (qualunque sia la causale utilizzata) goda di esenzione dalla ritenuta di acconto o di una quota (come i percettori di diritti di autore) del reddito, si dovrà utilizzare:

  • Il campo 7, per indicare la quota di reddito esente, ed
  • Il campo 6 nel quale deve essere annotato il codice 22,
  • Nel campo 8 deve essere indicato l’imponibile, che deve essere pari a zero nella ipotesi dei contribuenti in regime forfettario, per i quali non devono essere compilati ulteriori campi. In tutte le altre casistiche deve essere indicato il 75% del compenso (60% per i percettori di età inferiore ai 35 anni).

Causale M – Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente

La causale M deve essere utilizzata per indicare i compensi percepiti tramite prestazione occasionale. Questo, indipendentemente dal superamento della soglia di 5.000 euro lordi annui. Soglia al superamento della quale scatta l’obbligo dei versamenti contributivi alla Gestione Separata INPS. Oltre ai campi sopracitati, secondo le diverse ipotesi possibili, saranno da compilare i campi 34 e 35. Questo per l’indicazione dei contributi dovuti alla gestione separata, rispettivamente, a carico del committente e del lavoratore. I dati previdenziali richiesti per il lavoro autonomo occasionale sono quelli posti di seguito.

Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo

Nei punti 34 e 35 del modello CU si deve indicare l’importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi annui superiori a € 5.000. Redditi derivanti dalle attività contrassegnate al punto 1 dai codici “M” e “M1”.

Sempre sotto il profilo previdenziale deve essere compilata anche la sezione 3 “INPS gestione separata parasubordinati”.

Causale O E O1 – Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo occasionale in situazioni particolari

La causale O (e O1) deve essere utilizzata per la certificazione dei redditi derivanti dal lavoro autonomo occasionale in situazioni particolari. Si tratta delle fattispecie indicate nella nota 1 della Circolare INPS n. 204/2001. Le ipotesi di applicazione sono le seguenti:

  1. Soggetti ultrasessantacinquenni che inizino a svolgere l’attività hanno l’obbligo d’iscriversi alla Gestione;
  2. Gli iscritti che, avendo compiuto il sessantacinquesimo anno d’età, non hanno chiesto la cancellazione, non possono più esercitare tale facoltà;
  3. I medesimi soggetti non hanno titolo al rimborso dei contributi versati ancorchè cessino, a qualunque età, l’attività lavorativa senza aver conseguito il diritto ai trattamenti pensionistici.

Certificazione unica per redditi da lavoro autonomo senza ritenuta di acconto

Alcuni redditi di lavoro autonomo, pur non prevedendo l’applicazione della ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta devono comunque essere indicati nel modello CU. Si tratta, in particolare, dei compensi erogati ai lavoratori autonomi che applicano uno dei regimi fiscali agevolati:

  • Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, di cui all’articolo 27, del D.L. n. 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi“), e
  • Regime forfettario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni.

Per questi soggetti il modello Cu dovrà essere compilato indicando la causaleA” per redditi derivanti dall’esercizio di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione. Il tutto avendo cura di indicare l’ammontare del compenso indicato in fattura sia nella colonna 4 del modello, “ammontare lordo corrisposto“, sia nella colonna 7, “altre somme non soggette a ritenuta“. Inoltre, è importante non dimenticare che in colonna 6 dovrà essere indicato il codice 24 da applicare nel caso di compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto corrisposti a soggetti in regime forfettario (nel modello dello scorso anno la fattispecie era ricompresa nel codice 12 quest’anno soppresso).

Esempio – Prestazioni di lavoro autonomo di contribuente in regime forfettario

Ipotizziamo che un contribuente abbia percepito compensi per l’importo di 102 euro per prestazioni professionali, comprensivi dell’imposta di bollo di 2 euro addebitata in fattura. La compilazione è la seguente:

  • Causale: A;
  • Ammontare lordo corrisposto (col. 4): 102 euro;
  • Codice (col. 6): codice 24;
  • Altre somme non soggette a ritenuta (col. 7): 102 euro.

Per approfondire: “Certificazione delle somme non soggette a ritenuta“.

Certificazione unica per lavoratore autonomo estero

In caso di erogazione di compensi a lavoratore autonomo (percipiente) non residente in Italia, il sostituto di imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta nel punto 5 della Certificazione unica.

Questo in quanto è stato applicato quanto previsto dal regime indicato nelle convenzioni contro le doppie imposizioni. Il sostituto di imposta deve conservare il certificato di residenza fiscale estera del percipiente rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, nonché la documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale quest’ultimo debitamente compilato sostituisce la predetta documentazione.

Ritenute su lavoro autonomo estero

L’art. 25 del DPR n. 600/73 prevede l’applicazione di una ritenuta sui redditi di lavoro autonomo:

  • Del 20%, a titolo di acconto, per il professionista residente in Italia;
  • Del 30%, a titolo di imposta, per il professionista non residente per il lavoro svolto in Italia.

Naturalmente, è fatta salva l’applicazione delle convenzioni internazionali. In particolare, l’art. 14 del modello di convenzione OCSE, il quale prevede:

  • Tassazione esclusiva nel paese di residenza, a meno che il lavoratore non disponga abitualmente nell’altro paese di una base fissa per l’esercizio della sua attività;
  • Se c’è una base fissa, tassazione concorrente dei due paesi, nella misura in cui i redditi sono imputabili alla predetta base fissa.

L’applicazione delle disposizioni convenzionali è una facoltà (non un obbligo) per il sostituto di imposta italiano. Il prelievo alla fonte è operato nella misura determinata dalla legislazione interna e, su richiesta del soggetto non residente, si procede in applicazione delle disposizioni convenzionali, al rimborso delle imposte trattenute.

Tuttavia, il sostituto di imposta può, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente il beneficio convenzionale, e quindi non effettuare la ritenuta a titolo di imposta. In tale caso, il sostituto ha l’obbligo di acquisire dai beneficiari del reddito la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni richiesta dalla Convenzione ai fini dell’esonero.

Cosa accade in caso di prelievo eccedente rispetto a quello convenzionale?

In caso di prelievo alla fonte effettuato dal sostituto di imposta residente in misura eccedente rispetto all’aliquota prevista dalla convenzione, è necessario intervenire. Pensa al caso in cui è stata applicata la ritenuta italiana pur spettando la tassazione in via esclusiva al Paese di residenza del beneficiario del reddito. In questo caso il percipiente non residente può chiedere a rimborso la maggiore imposta trattenuta.

Per approfondire: “Lavoro autonomo estero: tassazione“.

Certificazione unica per compensi ad amministratori non residenti

Per quanto riguarda la certificazione unica dei compensi corrisposti ad amministratori non residenti è necessario fare riferimento ai criteri dell’art. 23, co. 2 lett. b) del TUIR. I redditi si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. Di fatto, non rileva il luogo di esercizio dell’attività, ma la residenza del soggetto che eroga il compenso.

La norma interna, art. 24, co. 1-ter del DPR n. 600/73 sui redditi derivanti da rapporti di collaborazione (assimilati al reddito da lavoro dipendente) corrisposti a non residenti, si opera una ritenuta a titolo di imposta del 30%. Quanto indicato vale naturalmente se non esiste una convenzione contro le doppie imposizioni che disciplina diversamente la casistica.

In particolare, il riferimento è l’art. 16 del modello di convenzione OCSE. Questi prevede che: “i gettoni di presenza e le altre retribuzioni ricevuti da un residente di uno Stato che esercita funzioni di direzione o di gestione in una società residente dell’altro Stato, o che è membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale sono imponibili in detto altro Stato“. Di fatto, la convenzione conferma la tassazione concorrente del reddito.

Per approfondire: “Amministratore non residente: la tassazione in Italia“.


Certificazione delle somme erogate a seguito di pignoramento presso terzi

La sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi. Nell’ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica l’indicazione delle somme erogate deve essere riportata nel prospetto SY del modello 770 nella sezione II – riservata al soggetto erogatore delle somme.

Nell’ipotesi di pignoramento presso terzi dell’assegno periodico di mantenimento del coniuge qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (ad esempio in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato), quest’ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito. In tal caso non dovrà essere riportato nella presente sezione alcun importo in quanto tutti i dati riferiti alla suddetta tassazione sono indicati all’interno della certificazione lavoro dipendente, assimilati intestata al coniuge.


Certificazione unica delle spese anticipate dei professionisti

Capita assai sovente che il professionista in Fattura addebiti al cliente anche spese sostenute in nome e per conto del cliente, e che niente hanno a che vedere con il reddito del professionista. Classico caso è quello dell’avvocato che ha anticipato spese sostenute in nome e per conto del cliente.

Le spese sostenute per il cliente devono essere riepilogate in fattura come oneri fuori campo Iva. Questo ai sensi dell’articolo 15, comma 1 n 3, del DPR n. 633/72. Tali spese devono essere riportate nella certificazione unica nella colonna 7altre somme non soggette a ritenuta“, mentre in colonna 6 deve essere indicato il codice 8erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito“.

Ricordo che per rientrare nella disciplina di cui al citato articolo 15 la spesa deve essere anticipata dal professionista in nome e per conto del cliente. Questo in virtù di un mandato con rappresentanza del committente, o comunque in virtù di un accordo che giustifichi il rimborso delle somme anticipate dal soggetto passivo. In pratica, il soggetto che materialmente sopporta il costo deve agire in sostituzione della controparte che, originariamente, vi sarebbe tenuta e che provvederà successivamente al relativo rimborso.

Per approfondire: “Rimborsi spese del lavoratore autonomo nelle trasferte“.

Spese di vitto e alloggio nella CU

Per quanto riguarda le spese anticipate, ricordiamo che le spese di vitto e alloggio anticipate dal committente per conto del professionista e recepite come onorario da parte di questi assoggettate a ritenuta ed Iva, devono essere considerate come ordinari compensi del professionista. Infine, ricordiamo anche che il contributo integrativo alle casse professionali che il professionista addebita in fattura è escluso dalla certificazione. Tale importo non deve essere indicato in nessun campo del modello CU.

Le istruzioni affermano, infatti, che questa componente non deve essere indicata tra i compensi percepiti. Di cui alla colonna 4 del modello. Mentre per quanto riguarda la rivalsa Inps del 4% applicata dai professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps, trattandosi di compenso professionale, deve essere indicato nella colonna relativa all’ammontare lordo corrisposto al professionista.


Certificazione unica dei redditi corrisposti agli agenti di commercio

La Certificazione unica degli agenti di commercio riserva sempre qualche perplessità. Una questione che si presenta ogni anno riguarda il fisiologico disallineamento tra:

  • Il contenuto della Certificazione unica inviata dal sostituto d’imposta, e
  • I dati della dichiarazione dei redditi del agente sostituito.

Gli agenti di commercio, infatti, tassando il reddito per competenza, possono avvalersi della disciplina prevista dal comma 3 dell’articolo 25-bis del DPR n 600/73. Disciplina che prevede che la ritenuta sia scomputata dall’imposta di competenza purché già operata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 novembre per il modello Redditi P.F.).

Dato che il soggetto committente, sostituto d’imposta, certifica nel modello CU le ritenute sui compensi “corrisposti” mentre l’agente di commercio indica in dichiarazione dei redditi le ritenute subite sul reddito tassato (quindi anche se operate nell’anno successivo), la differenza che si crea in questi casi è fisiologica.

In ogni caso l’agente di commercio prima di indicare le ritenute subite sul reddito maturato, dovrà acquisire una certificazione straordinaria da parte del sostituto delle ritenute operate a integrazione di quella annuale. In caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate sarà così in grado di poter spiegare i motivi della differenza riscontrata nella sua dichiarazione dei redditi.

La Certificazione unica Enasarco

Il documento, relativo ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi per il periodo d’imposta in oggetto, può essere consultato direttamente nell’area riservata in Enasarco nella sezione “Richieste” alla voce “Archivio Documenti”. In alternativa, è possibile chiedere un duplicato scrivendo a [email protected], allegando un documento di identità valido, oppure recandosi presso una sede Enasarco.

In dettaglio, si tratta dell’attestazione di tutti i compensi che gli iscritti hanno percepito dalla Fondazione Enasarco nel corso dell’anno solare, come, ad esempio, pensioni, liquidazioni Firr, borse di studio. È utile ai fini degli adempimenti fiscali e svolge il ruolo di sostituto d’imposta.

Sito Enasarco per scaricare la Certificazione Unica: “Enasarco“.


Certificazione unica dei redditi erogati agli sportivi dilettanti

A decorrere dal 1° luglio 2023, ad opera dell’art. 52, co. 2-bis D.Lgs. n. 36/21 i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra i redditi di lavoro dipendente / assimilato o tra i redditi di lavoro autonomo.

In particolare, l’art. 53 del TUIR prevede quanto segue: “2. Sono, inoltre, redditi da lavoro autonomo: a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.Lgs. n. 36/21“.

I compensi di lavoro sportivo dilettantistico corrisposti in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato o autonomo non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo di 15.000 euro. Se l’ammontare corrisposto supera tale limite la sola parte eccedente l’importo concorre a formare il reddito dello sportivo.


Compilazione dei dati fiscali della Certificazione unica lavoratori autonomi

La sezione relativa ai dati fiscali della Certificazione unica deve essere così compilata.

PUNTO CUDESCRIZIONEINDICAZIONI DI COMPILAZIONE
2ANNOIn relazione alle indennità di cessazione di cui al punto 1, dai codici G, H, ed I nel presente campo va indicato l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione.
3ANTICIPAZIONENel caso in cui nel punto 2 è stato indicato l’anno precedente a quello dichiarativo, quindi anticipazioni, deve essere barrata la seguente casella. Nei punti 18 e 19 deve essere indicato l’eventuale ammontare delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e le relative ritenute.
4AMMONTARE LORDO CORRISPOSTODeve essere indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell’IVA eventualmente dovuta. Il contributo integrativo del 2% o 4% destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non va indicato né in questo punto né nel successivo punto 7.
Devono essere indicati anche i compensi erogati ai soggetti che godono di regimi agevolati:
– Regime forfettario;
– Lavoratori impatriati (*).
5SOMME NON SOGGETTE A RITENUTA PER REGIME CONVENZIONALEDevono essere indicate le somme erogate a soggetto non residente e non assoggettate a ritenuta in virtù delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione. Nel caso il sostituto di imposta deve conservare, ed esibire a richiesta, il certificato di residenza fiscale del percipiente rilasciato dalla competente autorità fiscale estera. Se esiste un modello convenzionale quest’ultimo sostituisce la predetta documentazione. Gli importi indicati in questo punto sono sempre ricompresi anche nel precedente punto 4.
6CODICEIl campo è legato alla corretta individuazione dei redditi essenti certificati nel modello. È necessario indicare uno dei seguenti codici:
– Codice 2: somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90%) relativo ai compensi percepiti da docenti e ricercatori in base al D.L. n. 185/2008;
– Codice 4: somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50%) relative ai compensi percepiti da lavoratori impatriati rientrati in Italia fino a 29 aprile 2019, art. 16 D.Lgs. n. 147/15;
– Codice 6: somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70%) relative ai compensi percepiti da lavoratori impatriati rientrati in Italia dal 30 aprile 2019, art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 147/15;
– Codice 8: somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90%) relative ai compensi percepiti da lavoratori impatriati rientrati in Italia in specifiche regioni dal 30 aprile 2019, art. 16, co. 5-bis, D.Lgs. n. 147/15;
– Codice 9: somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50%) relative a compensi percepiti da sportivi professionisti rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 in base all’art. 16, co. 5-quater, D.Lgs. n. 147/15.
Per ciascun codice indicato nel presente punto è necessario indicare il corrispondente ammontare nel successivo punto 7.
– Codice 13: somme che non hanno concorso a formare reddito imponibile (50%) relative a compensi percepiti da lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 e che hanno esercitato l’opzione;
– Codice 14: somme che non hanno concorso a formare reddito imponibile (90%) relative a compensi percepiti da lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 e che hanno esercitato l’opzione;
– Codice 15: somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare) relative a compensi percepiti da docenti e ricercatori che sono rientrati prima del 2020, al 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime D.L. n. 78/10, hanno esercitato l’opzione di cui al provvedimento 31 marzo 2022;
– Codice 20: prestazioni di lavoro autonomo di cui all’art. 53, co. 1 TUIR (compensi a sportivi dilettanti) per i quali l’art. 36, co. 6 D.Lgs. n. 36/21 non prevede la concorrenza alla formazione dell’imponibile (15.000 euro);
– Codice 21: erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta. Da utilizzare per i contribuenti minimi (da utilizzare per i redditi non soggetti a ritenuta ma imponibili);
– Codice 22: nel caso di erogazione di redditi esenti o somme che non costituiscono reddito (es. rimborso imposta di bollo); 
– Codice 23: assegni di servizio civile per i quali è prevista l’esenzione
– Codice 24: da utilizzare per i contribuenti che operano in regime forfettario.
7ALTRE SOMME NON SOGGETTE A RITENUTAVanno riportate le somme non soggette a ritenuta, diverse da quelle di cui al punto 5, che per disposizione normativa non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e quindi non sono soggette a ritenuta. Rientrano in questa categoria:
– il 25% della quota di redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore di marchi di fabbrica, opere dell’ingegno, dove la ritenuta a titolo di acconto del 20% è calcolata sulla base imponibile ridotta del 75% se l’autore ha età inferiore ai 35 anni, al 60%;
– somme non imponibili per attività sportive dilettantistiche (fino a 10.000 euro);
– rimborsi ottenuti per le spese anticipate dai percipienti per conto dei preponenti, mandanti o committenti;
– quote di provvigioni non soggette a ritenuta;
– ammontare dei compensi dei soggetti operanti in regime forfettario.
Le somme indicate in questo punto sono sempre ricomprese nel precedente punto 4.
8IMPONIBILEL’imponibile è dato dalla differenza tra l’ammontare di punto 4 e la somma degli importi riportati nei punti 5 e 7.
9RITENUTE A TITOLO DI ACCONTODeve essere indicato l’importo delle ritenute a titolo di acconto operate nell’anno. Ad esempio si tratta delle ritenute operate con i seguenti codici tributo:
– 1919: ritenuta del 4% operata dal condominio quale sostituto di imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente;
– 1020: ritenuta del 4% operata all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto di imposta a titolo di acconto dell’IRES, dovuta dal percipiente;
– 1040: ritenute su redditi da lavoro autonomo per l’esercizio di arti e professioni;
– 104E: ritenute su redditi da lavoro autonomo da utilizzare sul modello F24 EP.
10RITENUTE A TITOLO DI IMPOSTADeve essere indicato l’importo delle ritenute a titolo di imposta operate, quali ad esempio quelle corrisposte da associazioni sportive dilettantistiche per importi superiori a 10.000 euro e fino a 30.658,28.
11RITENUTE SOSPESEDeve essere indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto di disposizioni emanate in seguenti ad eventi di carattere eccezionale. Tale importo è già ricompreso negli importi di cui ai punti 9 e 10.
12 – 13ADD.LE REG.LE ACC.TODeve essere indicato l’importo dell’addizionale regionale trattenuta a titolo di acconto o di imposta per compensi, rimborsi ed indennità relativi all’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Tali punti devono essere compilati solo in presenza del codice N nel punto 1. Si tratta delle ritenute operate con codici tributo 3802.
14ADD.LE REG.LE SOSPESAAmmontare dell’addizionale regionale non trattenuta per effetto di disposizioni emanate in seguito ad eventi eccezionali. Importo ricompreso nei punti 12 e 13.
15 – 16ADD.LE COM.LE ACC.TODeve essere indicato l’importo dell’addizionale comunale trattenuta a titolo di acconto o di imposta. Si tratte delle ritenute operate con codice tributo 3847 e 3848.
17ADD.LE. COM.LE SOSPESAAmmontare dell’addizionale comunale non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate in seguito ad eventi eccezionali. Importo ricompreso nei punti 15 e 16.
18 – 19IMPONIBILE E RITENUTE OPERATE IN ANNI PRECEDENTI In caso di anticipazioni devono essere indicati l’eventuale ammontare delle somme corrisposte negli anni precedenti (punto 18) e le relative ritenute (punto 19).
20SPESE RIMBORSATEDevono essere indicate le spese sostenute da soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale rimborsate dal committente ai fini previdenziali la contribuzione è calcolata sul compenso lordo dedotte le spese poste a carico del committente.
21RITENUTE RIMBORSATEDeve essere compilato esclusivamente se nel punto 1 sono riportati i codici X o Y indicando l’importo delle ritenute rimborsate.
22SOMME RESTITUITE AL NETTO DELLA RITENUTA SUBITADevono essere ripotate le somme restituite al soggetto erogatore se assoggettate a tassazione in anni precedente (ex art. 10, co. 1 lett. d-bis) del TUIR).
Le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a ritenute, devono essere restituite al netto della stessa, e non costituiscono oneri deducibili.

(*) Per i lavoratori autonomi impatriati deve essere indicato al punto 4 le somme che sono imponibili (30% o 10% a seconda della Regione di residenza) e nel punto 7 anche le somme che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile.

Per approfondire il regime dei lavoratori impatriati: “Regime dei lavoratori impatriati in Italia“.

Compilazione dei dati previdenziali della Certificazione unica lavoratori autonomi

La sezione dedicata ai dati previdenziali della Certificazione unica deve essere così compilata, in relazione ai percipienti iscritti:

  • All’Enpam (Ente di previdenza ed assistenza dei medici e odontoiatri);
  • All’Enpapi (Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica);
  • All’INPS gestione ex Enpals (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per lavoratori dello spettacolo);
  • All’INPS per i contributi dei lavoratori autonomi occasionali.
PUNTODESCRIZIONEINDICAZIONI DI COMPILAZIONE
29 – 30CODICE FISCALE DENOMINAZIONECodice fiscale e denominazione dell’Ente previdenziale.
32CODICE AZIENDACodice azienda se attribuito dall’Ente previdenziale.
33CATEGORIADeve essere indicata la categoria di appartenenza dell’iscritto all’Ente con uno dei seguenti codici:
– Per l’Enpam: O – medico di assistenza primaria; P – pediatra di libera scelta; Q – medico specialista esterno;
– Per gli infermieri prestatori d’opera occasionali iscritti all’Enpapi codice U;
– Per INPS gestione ex Enpals codice V:
– Medico fiscale INPS codice T
– Medico operante presso struttura accreditata SSN codice U
34 -35CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTIDeve essere indicato l’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dovuti sui redditi annui superiori a 5.000 euro derivanti dallo svolgimento di attività di cui ai codici M, M1 e V del punto 1 non ché quelli relativi ai redditi del punto 1, con codice C.
Per gli iscritti Enpam si indica l’importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi indicati al punto 1, codice A.
Per l’Enpapi deve essere indicato l’importo dei contributi di cui ai redditi indicati nel punto 1, codice M2.
Deve essere indicato anche l’importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione al fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche nei confronti del SSN da parte di società professionali mediche ed odontoiatriche e società di capitali.
36ALTRI CONTRIBUTICampo da barrare nel caso di versamento di altri contributi obbligatori.
37IMPORTO ALTRI CONTRIBUTITotale dei contributi versati relativi al punto precedente
38 – 39CONTRIBUTI DOVUTI E VERSATIIndicare il totale dei contributi dovuti ed effettivamente versati dal sostituto d’imposta all’ente previdenziale.

Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo: esempi di compilazione

Vediamo adesso alcuni esempi di compilazione della Certificazione unica aventi ad oggetto i compensi percepiti da diverse categorie di lavoratori autonomi.

Esempio: prestazioni di lavoro autonomo

Ipotizziamo compensi versati ad un professionista per 1.000 euro. Contributo cassa di previdenza per 40 euro. Spese anticipate in nome e per conto per 350 euro. Ritenuta d’acconto per 200 euro. Nella sezione tipologia reddituale del modello Cu va indicato il codice A, per la causale “prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte e professione abituale“.

COLONNAIMPORTO / DESCRIZIONE
4 – AMMONTARE LORDO CORRISPOSTODeve essere indicato l’importo dei compensi, compreso l’importo delle spese anticipate in nome e per conto dei clienti, per 1.350 euro. Restano escluse IVA e contributo integrativo alla cassa professionale.
7 – ALTRE SOMME NON SOGGETTE A RITENUTADeve essere indicato l’importo delle spese anticipate in nome e per conto del cliente.
8 – IMPONIBILEVa indicato l’importo di colonna 4 al netto degli importi di colonna 7
9 – RITENUTA A TITOLO DI ACCONTODeve essere indicato l’importo della ritenuta di acconto di 200 euro.

Esempio: prestazioni di lavoro autonomo soggetto forfettario

Ipotizziamo che un professionista in regime forfettario abbia ricevuto compensi per 602 euro per prestazioni professionali (al netto del contributo integrativo) comprensivi di imposta di bollo di 2 euro addebitata in fattura. Nella sezione tipologia reddituale del modello Cu va indicato il codice A, per la causale “prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte e professione abituale“.

COLONNAIMPORTO / DESCRIZIONE
4 – AMMONTARE LORDO CORRISPOSTODeve essere indicato l’importo dei compensi, per 602 euro. Resta escluso il contributo integrativo alla cassa professionale.
6 – CODICEIndicare il codice 24 dedicato al regime forfettario.
7 – ALTRE SOMME NON SOGGETTE A RITENUTADeve essere indicato l’importo delle spese anticipate in nome e per conto del cliente.

Esempio: provvigioni per gli agenti

Ipotizziamo provvigioni versate ad un agente plurimandatario per 2.000 euro. Contributi Enasarco per 146,50 euro e ritenuta per 230 euro (23% sul 50% delle provvigioni). Nella sezione tipologia reddituale del modello CU deve essere indicato il codice R, per la causale: “provvigioni ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario“.

COLONNAIMPORTO / DESCRIZIONE
4 – AMMONTARE LORDO CORRISPOSTODeve essere indicato l’importo delle provvigioni, esclusa sia l’IVA che il contributo Enasarco, per 2.000 euro.
7 – ALTRE SOMME NON SOGGETTE A RITENUTADeve essere a indicato il 50% delle provvigioni non soggette a prelievo.
8 – IMPONIBILEDeve essere indicata la provvigione imponibile 1.000 euro.
9 – RITENUTA A TITOLO DI ACCONTODeve essere indicata la ritenuta a titolo d’acconto operata per 230 euro.

Esempio: diritto di autore

Ipotizziamo che un soggetto (di 40 anni di età) abbia percepito un importo pari a 1.000 euro per sfruttamento economico del diritto di autore.

Nella sezione tipologia reddituale del modello CU deve essere indicato il codice B, per la causale: “Utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore di opere di ingegno, brevetti industriali, processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale commerciale o scientifico“.

COLONNAIMPORTO / DESCRIZIONE
4 – AMMONTARE LORDO CORRISPOSTODeve essere indicato l’importo percepito per 1.000 euro.
6 – CODICEIndicare il codice 22.
7 – ALTRE SOMME NON SOGGETTE A RITENUTADeve essere a indicato l’importo della deduzione forfettaria del 25%, per 250 euro.
8 – IMPONIBILEDeve essere indicata la quota imponibile di 750 euro.
9 – RITENUTA A TITOLO DI ACCONTODeve essere indicata la ritenuta a titolo d’acconto operata per 150 euro.

Esempio: prestazioni di lavoro autonomo occasionale

Ipotizziamo il percepimento di un compenso pari a 1.000 euro a titolo di prestazione di lavoro autonomo occasionale. Nella sezione tipologia reddituale del modello CU deve essere indicato il codice M, per la causale: “Prestazioni di lavoro autonomo occasionale“.

COLONNAIMPORTO / DESCRIZIONE
4 – AMMONTARE LORDO CORRISPOSTODeve essere indicato l’importo percepito per 1.000 euro.
8 – IMPONIBILEDeve essere indicata la quota imponibile di 1.000 euro.
9 – RITENUTA A TITOLO DI ACCONTODeve essere indicata la ritenuta a titolo d’acconto operata per 200 euro.

Qualora vi fossero anche spese rimborsate rimaste a carico del prestatore, che costituiscono compenso, devono trovare spazio sia in colonna 4 e che in colonna 8 e poi riepilogate in colonna 20 (spese rimborsate).


La correzione o integrazione di CU inviate

Un aspetto da tenere in considerazione è la possibilità di dover inviare Certificazioni Uniche correttive o Integrative, quando ci sono omissioni o errori nell’invio. A riguardo occorre tenere presente che per integrare o correggere una Certificazione unica già inviata entro il 18 marzo occorre tenere in considerazione l’impianto sanzionatorio di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 158/15. Vediamo, quindi, di seguito il regime sanzionatorio e le possibilità di integrare o correggere il modello CU per i lavoratori autonomi.

La correzione della certificazione

Laddove si debba procedere alla correzione della Certificazione unica inviata si rende necessario inviare direttamente un nuovo modello sostitutivo e/o di annullamento. In questo modo è possibile effettuare l’elaborazione di una nuova attestazione (modello CU) che sostituisce in tutto o in parte quella inviata precedentemente.

Vediamo, di seguito il corretto procedimento per una CU correttiva in sostituzione di un modello precedentemente inviato.

Certificazione unica correttiva: il procedimento per la sostituzione

Per poter procedere alla sostituzione di una Certificazione Unica errata, si deve seguire i sottostanti passaggi operativi:

  • Barrare la casella “Sostituzione posta nel frontespizio del modello CU lavoratori autonomi;
  • Compilare il nuovo modello di Certificazione Unica per redditi di lavoro autonomo comprensivo delle modifiche dei dati fiscali;
  • Impostare con il valore “S” il campo 9 della parte fissa del record D della Certificazione Unica per redditi di lavoro autonomo che si intende sostituire;
  • Riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record D il protocollo telematico attribuito dai Servizi telematici alla singola CU che si intende sostituire.

È opportuno ribadire che la nuova certificazione sostituisce integralmente la precedente.

Certificazione unica correttiva: la procedura per l’annullamento

Vediamo adesso le istruzioni operative per arrivare ad effettuare l’annullamento di una Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo inviata erroneamente. Le istruzioni da seguire sono:

  • Barrare la casella Annullamento posta in alto nel frontespizio del modello CU lavoro autonomo;
  • Compilare una nuova certificazione unica riportando solo la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente;
  • Impostare con il valore “A” il campo 9 della parte fissa del record D della Certificazione Unica che si intende annullare;
  • Riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record D il protocollo telematico attribuito dai servizi telematici alla singola certificazione che si intende annullare. In quest’ultimo caso, i record G e H non devono essere riportati.

A seguito dell’annullamento è possibile inviare nuovamente la Certificazione Unica corretta o integrata nel suo contenuto.


Certificazione unica lavoratori autonomi: il regime sanzionatorio

Come anticipato, la scadenza per l’invio telematico della Certificazione Unica è fissato al 18 marzo di ogni anno. Tuttavia, per le certificazioni uniche contenente redditi non interessati dal 730 precompilato, l’invio telematico può essere effettuato entro il 31 ottobre, termine di invio del modello 770.

Per chi non ha inviato la certificazione unica entro la scadenza o ha commesso errori di compilazione la sanzione prevista è pari a 100 euro per ciascuna delle certificazioni uniche oggetto di errore o ritardo.

Nel caso di correzione delle CU già inviate entro la scadenza ordinaria è possibile, tuttavia, beneficiare della riduzione ad 1/3 della sanzione prevista. Non si applica il ravvedimento operoso sulle sanzioni nel caso di regolarizzazione successiva. Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio della Certificazione Unica occorre tenere presenti i seguenti riferimenti:

  • Il Decreto Legislativo n 158/2015 ed
  • Il Decreto Legislativo n 151/2015.

Si tratta di disposizioni che hanno riformato il sistema delle sanzioni previste a carico del committente in caso di ritardo, omissione ed errori nella redazione ed invio telematico della certificazione unica (modello CU).

Tabella sanzioni per omessa tardiva o errata Certificazione unica sul lavoro autonomo

Di seguito la tabella riassuntiva con le sanzioni previste in caso di ritardo, errori ed omissioni in materia di certificazione unica (modello CU).

FATTISPECIESANZIONI PREVISTE
Certificazione Unica omessa, tardiva o errata100 euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta
Certificazione unica errata trasmessa entro il 18 marzo 2024, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorninessuna sanzione
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 18 marzo 2024, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta

Il versamento delle sanzioni con modello F24

Le sanzioni conseguenti all’omesso invio della certificazione unica, ovvero al suo invio incompleto e/o con dati errati, devono essere versate con modello F24, utilizzando il codice tributo 8906 e compilando la sezione Erario. Sul termine dei 5 giorni occorre fare due precisazioni:

  • In caso di certificazioni uniche re-inviate dopo scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate, i cinque giorni decorrono dalla data contenuta nella comunicazione di scarto ricevuta (così come precisato dalle istruzioni ministeriali che rimandano alla circolare numero 195/1999 del Ministero delle Finanze);
  • In caso di certificazioni uniche di cui ci si accorge di aver omesso o inviato dati incompleti, allora i cinque giorni vanno considerati a partire dalla data di scadenza del 7 marzo.

Correzione entro 60 giorni e riduzione delle sanzioni

Come anticipato nella tabella, l’unica modalità attualmente prevista per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni certificazione unica è effettuare un nuovo invio entro 60 giorni dalla scadenza ordinaria. In caso di correzione della certificazione unica la sanzione sarà ridotta ad 1/3 e quindi sarà pari a 33,33 euro per ogni CU corretta e nuovamente inviata. Nel caso, è ridotto anche l’importo massimo di sanzione applicata al sostituto d’imposta, che passa da 50.000 a 20.000 euro.

Riepilogo su ravvedimento e sanzioni

Vediamo adesso di riepilogare la situazione del sistema sanzionatorio. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro per singolo adempimento con il limite massimo di 50.000 euro e sostituto d’imposta per il periodo d’imposta 2020. Qualora, invece, venga trasmessa una certificazione unica errata, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni non si incorre in nessuna sanzione.

Nel caso in cui, infine, si trasmetta una certificazione unica errata, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni si incorrerà nelle sanzioni ridotte di 1/3 e quindi pari ad euro 33,33. In quest’ultimo caso cambiano anche i limiti massimi di applicazione delle sanzioni, che scendono a 20.000 euro per periodo d’imposta e sostituto.


Conclusioni

In questo articolo ho cercato di fornirti le principali indicazioni operative utili per affrontare correttamente la Certificazione Unica per i Redditi di Lavoro Autonomo. Si tratta di un adempimento molto importante per tutti i lavoratori autonomi. Entro il 16 marzo, infatti, il committente è tenuto a rilasciare la certificazione a tutti i lavoratori autonomi a cui ha erogato compensi. La scadenza è tassativa, e molto spesso, nella pratica, non viene rispettata. Per questo motivo se sei un lavoratore autonomo il consiglio che posso darti è quello di richiedere sempre il modello CU ad ogni tuo committente con adeguato anticipo rispetto al momento in cui presenti la dichiarazione dei redditi.

La Certificazione Unica, infatti, è fondamentale per individuare il tuo reddito imponibile e per certificare le ritenute di acconto subite.


Normativa e prassi

Provvedimento n. 8253 – 2024 – Approvazione della Certificazione UnicaCU 2024”, relativa all’anno 2023, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.


Certificazione unica 2024: modelli e istruzioni

Di seguito i modelli di Certificazione unica 2024 e le relative istruzioni di compilazione da scaricare: “Modello Certificazione Unica 2024 ed istruzioni di compilazione Agenzia delle Entrate“.

Certificazione unica: approfondimenti

Se desideri approfondire la tematica legata alla Certificazione Unica puoi visionare i seguenti articoli collegati:

Certificazione unica non consegnata: cosa fare?

Certificazione unica per locazioni brevi

La certificazione unica INPS

Sanzioni per omesso o ritardato invio della Certificazione unica“.

104 COMMENTI

  1. Salve,
    sappiamo che il 4% di cassa previdenza non è incluso nella CU tranne se trattasi di rivalsa inps gestione separata.
    Caso di contribuente minimo o forfettario con 4% di cassa forense: le istruzioni dicono di indicare al punto 4 “l’intero importo corrisposto”. Detto così sembrerebbe importo totale pagato comprensivo del 4% della cassa. Mi sbaglio o comunque escludo il 4% a prescindere anche per i contrbuenti minimi/forfettari?

  2. Salve,
    il 4% relativo alla cassa di previdenza dei professionisti, come nel caso degli avvocati, non deve essere indicato nella certificazione, anche se questi appartengono al regime dei minimi. Nella colonna 4 va indicato quello che corrisponde al reddito corrisposto.

  3. Grazie per la risposta. Il tenore letterale delle istruzioni della CU mi ha tratto allora in inganno..
    Con queste sanzioni di 100 euro per ogni Certificazione Unica errata o tardiva hanno creato secondo me molte apprensioni per noi addetti ai lavori.
    Saluti

  4. Ciao Federico, complimenti per il sito sul quale ricado continuamente al realizzare delle ricerche sul web. in questo caso mi permetto di esporre una situazione per la quale, credo, dovrei richiedere al datore di lavoro la correzione della CU 2015.

    Tra la fine del 2014 e gli inizi del 2015 ho lavorato per all’incirca quattro mesi presso una ONLUS in Africa con un co.co.pro. per la gestione di un programma di sviluppo. Sebbene il lavoro si sia svolto a cavallo di due annualità ho ricevuto gli stipendi solo nel 2015 per questo devo dichiarare il tutto nella dichiarazione 2015. Il fatto é che al CAF al quale ho presentato i documenti mi dicono che non sono in misura di presentare la dichiarazione per il fatto che il datore di lavoro ha indicato come tipologia reddituale la causale P, ovvero “… compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato…”.

    Immagino che la persona responsabile della ONLUS ha scelto la causale P per il fatto che risiedo al’estero e sono iscritto al’AIRE perché essendo stato un lavoro di gestione, non ho ne facilitato l’uso de concesso l’uso di nessuna attrezzatura di nessun tipo. Ho spiegato quindi al CAF che per le condizioni non rientro nella causale il quale, per tutta risposta, mi suggerisce di rivolgermi ad un commercialista.

    In questo caso sarà quindi necessario un commercialista o dovrei chiedere al datore di lavoro la correzione della certificazione unica 2015?

    Ringrazio anticipatamente per l’attenzione,

  5. Salve Diego e grazie per i complimenti, nel suo caso quello che ha fatto il datore di lavoro è evitarle di dover dichiarare questo reddito in Italia. Mi spiego: essendo lei residente all’estero (iscritto all’AIRE), lei è tenuto a dichiarare in Italia soltanto i redditi ivi prodotti. Per evitarle il fatto di dover presentare il modello Unico il suo committente le ha applicato la lettera “P” relativa a redditi percepiti da non residenti, soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta del 30%. In questo modo, avendo subito la ritenuta lei non è tenuto a dichiarare questi redditi in Italia. Fare cambiare la CU mi sembra difficile, il committente non sarà disposto a farlo, ed inoltre a mio avviso in questo modo la sua situazione reddituale è sicuramente più semplice.

  6. Grazie mille Federico per la risposta, come sempre molto gentile. Effettivamente durante tutto il 2015 sono sempre risultato iscritto all’AIRE anche se sono rientrato in Italia, rimanendovi per circa 4 mesi durante i quali ho lavorato con contratto di lavoro determinato. Il “favore” che il datore di lavoro (della ONLUS) mi ha fatto avrebbe quindi ancora senso o perderebbe di valore visto che dovrei poi dichiarare il reddito percepito da datore di lavoro italiano durante il tempo che sono rimasto in italia? Mi scuso poi se il filo del discorso si sta distanziando dall’argomento principale del post.

  7. Il favore sta proprio nel fatto che in questo modo lei non deve dichiarare quel reddito in Italia.

  8. Salve, sono a chiedere se un contribuente che riceve una CU con reddito di lavoro automo con causale “A”, ma non é titolare di partita iva può utilizzare il modello 730 per dichiarare questo tipo di reddito oppure deve necessariamente utilizzare il modello Unico. Grazie

  9. Se lei non è titolare di partita Iva non deve ricevere una CU con causale “A”, deve chiedere che la stessa venga riemessa correttamente.

  10. Grazie per la rapidità nel rispondere, ma nel caso non riuscissi ad ottenere la correzione entro la scadenza del 730, come dovrei comportarmi? Sarebbe così grave si può incorrere in sanzioni? Grazie ancora

  11. Lei presenti la sua dichiarazione normalmente, e chieda la correzione della CU, non importa se la correzione avviene prima o dopo la presentazione della dichiarazione, ma visto l’errore deve chiedere la correzione.

  12. Salve,
    per quanto riguarda i redditi senza ritenuta, l’articolo afferma “tali importi dovranno poi essere riportati nel modello 770 semplificato”. Esattamente dove dovrei riportare tali importi ora che è stato eliminato il quadro SS?

  13. Ha ragione, è un refuso che provvedo a correggere. Da quest’anno non c’è più il quadro SS. Grazie per la segnalazione.

  14. Salve, ho una questione da sottoporre. Un contribuente ha ricevuto due CU con causale N codice 3 la cui somma supera i 7.500 € (la somma in questione si aggira intorno alle 8.000 €). Nessuno dei due importi è stato assoggettato a ritenuta. Mi chiedevo se il contribuente fosse obbligato a presentare il Modello UNICO e se eventualmente possa essere considerato a carico dei genitori (ferme restando tutte le ipotesi di spettanza della detrazione). Grazie.

  15. Per l’attività sportiva dilettantistica fino a €. 7.500 il compenso è esente da imposizione fiscale. La differenza tra gli 8.000 percepiti e i 7.500 doveva essere soggetta a ritenuta a titolo di imposta. Quindi il contribuente non è tenuto a presentare il modello Unico, e rimane a carico dei genitori.

  16. Buongiorno,
    ho ricevuta una fattura di un geometra con il solo addebito delle spese anticipate (art. 15 DPR 633/72)

    devo presentare la certificazione unica?

    Grazie e cordiali saluti

  17. Le somme non soggette non sono tra quelle da certificare, ma per sicurezza presenterei la certificazione.

  18. Buongiorno, nel caso di compenso occasionale che riporta la voce rimborso delle spese di viaggio, queste devono essere certificate?

  19. Se non sono documentate, si certificano come compenso, altrimenti come somme non soggette a ritenuta.

  20. Buongiorno, un informazione se devo fare la certificazione di un contribuente minimo che addebita al cliente la marca da bollo, esempio compenso € 100 + marca €2 = totale € 102 nella CU dovrò indicare solamente 100€ o 102€?’ anche perché se non sbaglio quando vado a calcolare il reddito annuale se la marca da bollo è stata addebitata al cliente, entra a far parte del reddito, quindi per logica secondo me va inserita anche nella Cu.

    Grazie

  21. Buongiorno,
    se per errore vengono ricomprese nella colonna del totale corrisposto anche la cassa al 4%, ferma restando la corretta indicazione della ritenuta certificata, si incorre in sanzioni o può essere considerato un errore meramente formale?
    grazie

  22. Non è un errore formale, a mio avviso è consigliabile fare un invio sostitutivo della Cu.

  23. Buongiorno,
    per un contribuente del vecchio regime dei minimi (5%) che abbia ad esempio fatto una fattura di 100 euro + 2 euro di bollo= 102 deve riportare 102 o può riportare 100 evitando di detrarre il conseguente bollo?
    Nel caso vada riportato 102, per quei CU che sono arrivati con il valore 100 invece che 102 va riportato 102 e chiesto la sostituzione?

    Grazie per l’attenzione

  24. Per il professionista quei due euro in più che riceve per il bollo sono reddito da certificare. Poi il professionista si deduce il costo della marca acquistata, quindi sostanzialmente diventa un rimborso. La certificazione deve riportare 102, se non è stato fatto bisogna fare una CU sostitutiva della precedente.

  25. Buongiorno, il commercialista di un ASD con cui collaboro ha inserito nella Certificazione Unica la somma che la stessa ASD mi ha pagato a titolo di rimborsi chilometrici per piccole trasferte fuori della mia provincia di residenza. Intendo rimborsi legati ai chilometri effettivamente
    percorsi, non indennità di trasferta o casi simili. E’ corretto?

  26. E’ corretto, è comunque un compenso corrisposto che deve essere certificato, anche se trattasi di rimborso spese.

  27. Buongiorno,
    Le chiedo una ulteriore precisazione.
    A suo tempo non ho certificato dal tabaccaio l’acquisto delle marche da bollo ma (su suggerimento di un commercialista) ho esplicitato nella fattura il costo del bollo (per cui ho chiesto 100+2=102).
    Sulla certificazione devo trovare 102 ma sulla dichiarazione dei redditi posso far inserire 100 o devo in ogni caso far inserire 102?
    Grazie per l’attenzione

  28. Deve inserire 102 in dichiarazione, il rimborso del bollo per lei è un reddito, da tassare. Se avesse avuto il costo, il ricavo avrebbe coperto il costo e non avrebbe tassato il rimborso del bollo.

  29. Buongiorno, è stata inserita nella Certificazione Unica la tipologia reddituale errata (A invece di M in quanto prestazione di lavoro occasionale senza partita iva) e naturalmente è già stato effettuato l’invio telematico all’agenzia delle entrate. Il datore di lavoro dice di non poter apportare la correzione. Cosa posso fare? Grazie

  30. Il datore di lavoro è obbligato a fare la variazione. Invii lui una raccomandata intimandolo ad effettuare la variazione, pena la denuncia alle autorità competenti.

  31. Buongiorno,
    Le chiedo una precisione sulle spese anticipate su richiesta del committente. Queste dovrebbero essere inserite nei compensi ricevuti, ma non dovrebbero essere riportate nella dichiarazione dei redditi (cioè compenso 100, spese 50 sul CU 150 ma in dichiarazione 150).
    Se queste spese riguardano biglietti di ingressi a monumenti anticipati e poi allegati alla fattura su richiesta del committente. Questo per effettuare una guida turistica a dei clienti del committente. Possono essere considerati all’interno del art. 15 DPR 633/72 o ci possono dei problemi con il fatto che dei biglietti non hanno ovviamente una intestazione diretta al committente ?
    Grazie

  32. Non si tratta di spese in nome e per conto quindi non sono spese escluse art. 15. Si tratta di redditi, che se ha la documentazione relativa al costo, vengono considerati rimborsi in sede di dichiarazione.

  33. SALVE SONO CARMELA , HO RICEVUTO UNA CU 2017 DALL’INPS CON CAUSALE A E CON CODICE 6, I RIGHI COMPILATI SONO IL 4, L’ 8 E IL 9 .SONO OBBLIGATA AD INSERIRE TALE REDDITO NEL MIO 730? GRAZIE

  34. Buongiorno, nella certificazione unica inviatami da alcuni miei clienti vengono riportate correttamente le spese che ho anticipato in nome e per conto loro (art 15). Dal momento che sono nel regime forfettario , non c’è indicazione di ritenuta d’acconto. Quindi gli importi sembrano tutti redditi da dichiarare
    Quando andrò a dichiarare i miei redditi dovrò scorporare le spese sostenute x i clienti. Così facendo però, non c’è il rischio che l’agenzia delle entrate, ricevendo sulla certificazione unica importi maggiori di quelli che dichiarerò io , mi sottoponga a controlli? L’alternativa è dichiarare tutto pagando tasse anche sui costi sostenuti per i clienti?

  35. Quegli importi per lei sono reddito, da dichiarare. In regime forfettario non si possono dedurre costi. Sostenere spese in nome e per conto del cliente non è conveniente in regime forfettario.

  36. Buonasera,

    lavoro da qualche anno presso un villaggio turistico con rapporto di lavoro occasionale.
    ogni anno ho presentato 730 congiunto con mio marito e ho dichiarato i redditi lordi indicati nelle ricevute
    rilasciate dal datore di lavoro…..recuperando così la ritenuta d’acconto…. non ho mai ricevuto la certificazione unica…. mi chiedo se gli importi da me dichiarati coincidono con gli importi della certificazione unica …..

    Inoltre non so cosa comporta il superamento del limite per i familiari a carico…..cioè se io con il mio reddito lordo supero i 2840.5 perdo il diritto di essere fiscalmente a carico di mio marito? Grazie

  37. Il suo datore di lavoro è obbligato a rilasciarle la certificazione relativa a redditi e ritenute con quella dovrebbe compilare la dichiarazione dei redditi. Per essere considerata a carico di suo marito non deve superare quella soglia di reddito annua, altrimenti lui perderà le detrazioni.

  38. Buongiorno. Sono un collaboratore di un quotidiano. Ho un piccolo compenso a pezzo pubblicato, ovviamente poi il dovere (morale) di stare attento a quello che accade nella zona dove abito.
    Ricevo la certificazione unica annuale del compenso ricevuto. La mia domanda è la seguente: per la tipologia reddituale, qual è la causale che l’azienda dovrebbe mettere nella casella del punto 1 della CU (anche per permettere una deduzione forfettaria a titolo di rimporso spese…)?
    E’ corretto mettere O? Tre anni fa mettevano Z, poi corretto in O. Non sarebbe più logico e corretto mettere B?. Grazie

  39. La certificazione unica riporta il codice legato alla prestazione occasionale. Non hanno inquadrato la sua prestazione come diritto di autore.

  40. buongiorno
    vorrei una precisazione sulle spese anticipate. nel caso di soggetti minimi o forfettari le spese anticipate vanno sommate al compenso e quindi rientrano nel punto 4 (e successivamente punto 7)? grazie

  41. Le spese anticipate sono considerate compenso, a meno che non si tratti di spese anticipate in nome e per conto.

  42. buongiorno,
    nella fattura di lavoratori autonomi o forfettari c’è l’imposta di bollo ma non c’è scritto che sono spese esenti art 15. devo inserirle in cu come spese esenti?

  43. Salve, a tal proposito appartengo alla categoria dei regime forfettario e in sede di compilazione della CU2018 non mi è ancora ben chiaro se la marca da bollo fatta pagare al cliente sia da esporre al punto 7 o meno.
    In pratica, totale Fattura pagata dal cliente €. 102,00 di cui €.2,00 di marca da bollo apposta sull’originale consegnato al cliente. Al punto 4 dovrei scrivere 100 quale compenso e al punto 7 102? Il codice da indicare al punto 6 non è il 7? Il 3 non esiste quest’anno… Grazie per la cortese risposta

  44. Buongiorno,
    Nella cu che sarà da inviare entro oggi, devo indicare solo i compensi pagati nel 2017 vero? Se io ho fatture emesse nel 2017 e pagate nel 2018, queste andranno nella dichiarazione dell’anno prossimo…o sbaglio?
    Grazie.

  45. Considerazione corretta. Si deve guardare ai pagamenti delle fatture relative all’anno oggetto di certificazione.

  46. Buona sera mia moglie è avvocato iscritta regolarmente alla cassa forense ma priva di partita Iva in quanto ancora non esercita la professione, nell’anno 2017 a seguito della nascita di nostra figlia ha ricevuto dalla cassa forense una indennità di maternità pari a 4900 lordi con relativa ritenuta d’acconto alla fonte, ora nel cu per i lavoratori autonomi questa somma viene riportata come reddito , ora mi chiedo se è considerato reddito lei non può essere considerata fiscalmente a mio carico, è così? Grazie

  47. L’indennità di maternità è reddito, e come tale deve essere tassato. Quel reddito è già stato sottoposto a ritenuta del 20% e dovrà poi essere inserito in dichiarazione dei redditi. Naturalmente sua moglie sua moglie non sarà a suo carico.

  48. Mi trovate in disaccordo totale con la vostra risposta a Mirko del 31/05/17: “Quegli importi per lei sono reddito, da dichiarare. In regime forfettario non si possono dedurre costi. Sostenere spese in nome e per conto del cliente non è conveniente in regime forfettario.” Nel regime forfetario è proprio l’opposto, in quanto risulta conveniente effettuare spese anticipate in nome del cliente perché altrimenti questi costi sostenuti non verrebbero riconosciuti. Esempio: compenso 1.000 €, spese ex art.15 500 €. Nel regime forfetario il reddito è 1.000 * 78%= 780 €, nonostante io abbia incassato 1.500 € (oltre al contributo integrativo). Invece se si trattassero le spese anticipate come puri costi (e quindi come ricavi) si avrebbe un reddito di 1500 * 78%= 1.170 €, incassando sempre 1.500 €. Naturalmente così si andrebbero a pagare più tasse, quando è logico che le spese anticipate in nome del cliente (vedi depositi bilanci, marche da bollo ecc) non fanno parte del compenso (nel regime ordinario non sono soggette a contributo integrativo né tanto meno a IVA).
    Aspetto un vostro commento in merito.
    Ne approfitto per chiedervi un parere: nelle c.u. di un professionista in regime forfetario, i contributi della cassa di previdenza (es. 4% cassa commercialisti) deve essere indicato insieme ai compensi e spese ex art.15 oppure come per i professionisti in regime ordinario non deve essere indicato? Nelle istruzioni ministeriali al punto 4 della c.u. per i minimi e forfetari è indicato un generico: “vanno indicate tutte le somme corrisposte”, andando in contrasto con quanto spiegato nel paragrafo precedente per i regimi ordinari.
    Grazie.

  49. Michele, se trattasi di spesa anticipata in nome e per conto come previsto dalla normativa sono d’accordo con lei. Il contributo integrativo alla cassa dei professionisti non deve essere indicato in CU.

  50. Lo scorso anno ho effettuato due prestazioni occasionali , entrambi di € 1875,00 lordi con ritenuta d’accordo di € 375,00. Come faccio a denunciare queste due prestazioni visto che ho ricevuto due CU? E non avendo altro?
    Grazie

  51. Buongiorno, l’anno scorso ho effettuato un lavoro occasionale in ritenuta, percependo 1500 euro netti.
    Il committente mi ha fatto una CU e me la sono ritrovata nella dichiarazione precompilata, ma era sbagliata in quanto ha specificato la lettera A nella tipologia (da quel che leggo doveva essere O).
    Ho già segnalato il problema, ma ho dei dubbi:
    – possono loro modificare la CU dell’anno scorso e ritrasmetterla?
    – in tal caso c’è qualche speranza che la dichiarazione precompilata si sistemi automaticamente in modo che io possa inviarla senza modificarla?
    – in caso contrario cosa devo fare?
    Grazie.

  52. Deve chiedere la modifica della CU, ma la precompilata si modificherà da sola, dovrà provvedere lei o un suo consulente a predisporre correttamente la sua dichiarazione dei redditi.

  53. Buongiorno,nel 2014 ho ricevuto il pagamento di due prestazioni occasionali effettuate una nel 2012-13 e l’altra nel 2013-14,non ho partita iva, la certificazione avveniva con n.2 cud causale A – punto 4 ammontare lordo corrisposto – punto 8 imponibile- punto 10 ritenuta a titolo d’imposta. il commercialista non ha ritenuto inserire detti importi nel 770, adesso l’ufficio entrate mi ha detto di inserire importi in redditi diversi e fare ravvedimento.
    cosa devo fare.grazie

  54. A questo punto deve fare la dichiarazione integrativa per correggere l’omissione. Le servirà un commercialista che la segua per questa operazione per predisporre ed inviare telematicamente le dichiarazioni.

  55. Vorrei se possibile un aiuto.
    Ho lavorato come collaboratore presso un’azienda di montaggio video.
    Questa azienda su mia richiesta mi ha finalmente dato il CU, credo che pero’ ci sia un errore nella cu nella tipologia reddituale c’è scitto A ma io non ho partita IVA… Sbaglio o hanno sbagliato la CU… Grazie in anticipo per il cortese riscontro.

  56. Per capire se è sbagliata la CU, o se ha sbagliato lei a non aver aperto partita Iva, dipende dal contratto firmato e dall’attività in concreto esercitata.

  57. Ho una partita iva in regime forfettario. Mi pare di capire che, nella CU che riceverò, troverò l’importo “ammontare lordo corrisposto” (colonna 4) uguale a quello “altre somme non soggette a ritenuta” (colonna 7). Questo importo comprenderà anche le spese da me addebitate in fattura come oneri esclusi art.15, che però so di non dover dichiarare nel modello Redditi.
    Quindi è normale che ci sia questa discrepanza di cifre tra la CU e il quadro LM nella colonna dei “componenti positivi”?
    Grazie e cordiali saluti.

  58. Salve Gabriele, se si tratta di rimborso spese analitico, nella CU c’è una voce apposita per questo, che esclude tale importo e lo separa dal reddito. Se si tratta di rimborso spese forfettario quanto ha indicato è corretto, ma dovrà tassare quel compenso perché per lei è reddito. Dipende tutto dal tipo di rimborso.

  59. Buongiorno! sono capitata sul suo sito e ho ancora tanti dubbi.
    Ho aperto la partita iva nel settembre 2018 quindi sono professionista nel regime forfettario, fatturo ai miei clienti (no azienda) essendo biologa, prima di questo percepivo la Naspi, la mia domanda è, bisogna mandare un certificato unico all’agenzia delle entrate entro il 7 Marzo?
    Ringrazio per la risposta

  60. Buongiorno,
    mi ritrovo alcune ricevute emesse da una persona fisica in regime forfettario (L 190/2014) così compilate:
    Prestazioni mediche…€ 1000
    Rimborso spese km € 50
    Rimborso telepass € 20

    In fase di compilazione CU 2019, sia i rimborsi spese km che quelli del telepass vanno inseriti tutti insieme alle prestazioni nell’ammontare lordo corrisposto (quadro 4 e anche 7), corretto?
    Vi ringrazio molto
    Un saluto

  61. Buongiorno, chiedo se un committente in regime ordinario e sostituto d’imposta è obbligato a rilasciare CU a una ditta individuale artigiana che emette regolare fattura per il lavoro svolto (di pulizie) in regime forfettario.
    Cordiali saluti

  62. salve.sto lavorando per una azienda ma ancora non ho aperto p iva e mi ha mandato la dichiarazione da lavoro autonomo,provvigioni ..e’ una certificazione.
    io con questa certificazione cosa devo farne?se a breve apro partita iva devo consegnarla al mio commercialista?

  63. Buongiorno.
    Sono un medico in pensione dall’aprile 2015. Ad ottobre 2015 ho chiuso la partita Iva.
    Nel 2018 l’Enpam mi accredita una tantum un importo lordo di circa 1.800 euro (non so a cosa si riferisca esattamente: riconteggio arretrati???). Oggi ricevo la Certificazione Unica 2019 relativa a questo reddito con indicazione della ritenuta a titolo d’acconto, indicato nel quadro “CERTIFICAZIONE DI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI”, con tipologia reddituale causale A.
    CHIEDO:nella compilazione dell’UNICO PF 2019, in quale quadro devo riportare questi dati?
    Preciso che l’Enpam mi ha rilasciato anche la certificazione relativa ai redditi di pensione.
    Grazie

  64. Salve Flavia, la situazione è particolare perché l’Enpam le ha certificato redditi da lavoro autonomo anche se la partita IVA è chiusa. Opterei per l’indicazione di questi redditi nel quadro dei redditi diversi.

  65. buona sera, durante la compilazione del 730 online, trovo nel precompilato, solo i dati cud di un lavoro da dipendente. Ho pero’ ricevuto il cud di un secondo lavoro, come lavoro diverso o autonomo(lavoro con contratto coni sportivo per una palestra), questo cud non risulta nei redditi percepiti sul 730 precompilato. Puo’ centrare con il fatto di aver percepito meno di 1000 euro lordo nell’anno da considerare? Oppure devo ricorrere aggiungendo le informazioni al modulo?
    grazie mille

  66. Buonasera,
    ho ricevuto la CU 2019 con due sezioni CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE in quanto sono stata a progetto per un tot di mesi e poi sono passata a P.IVA e mi ritrovo ulteriori somme con causale V codice 7 nel quadro CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI. Ho scaricato i dati della precompilata ed il software RedditiOnline PF 2019 per effettuare la dichiarazione, caricando i dati della precompilata non vi è alcun cenno ai redditi presenti nella sezione CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI è normale ciò o per meglio dire bisogna dichiarare solo i redditi del contratto cocopro? Grazie.

  67. Salve Giusy, la precompilata non inserisce i redditi da lavoro autonomo, dovrà farlo autonomamente o meglio con un Commercialista che sappia come compilare la dichiarazione, ma soprattutto mi chiedo quale sia il tuo regime fiscale e se hai adempiuto a tutti gli altri obblighi che ti riguardano con la partita IVA. Se ti occorre aiuto e consulenza siamo a disposizione. Nel caso scrivimi a questa email: [email protected].

  68. Salve, in presenza di regime fiscale forfettario 2018 (massimo fatturato 30.000 euro), ho notato che dato che ho fatturato anche le anticipazioni (e per anticipazioni intendo spese per trasferte e missioni sostenute per l’unico committente, esposte in fattura esenti ex art. 15), esse sono state comprese nella CU 2019, con il risultato che ora mi risultano 30.800 euro di fatturato anzichè i 30.000 che mi servivano per rientrare nel regime forfettario 2018.
    Come posso far correggere la CU? Io quelle spese le ho anticipate come mera anticipazione finanziaria, non come spese per l’esercizio della mia attività professionale. Il committente semplicemente mi ha chiesto di anticipare io le spese che avrebbe dovuto sostenere (è un Ministero, e l’erogazione di queste somme segue tempi lunghissimi), e per riaverle ero costretto a rimetterle in fattura, dove le ho indicate come spese esenti. Cosa devo fare?

  69. Salve Fabrizio, le spese anticipate sono considerate reddito, in quanto non sono oneri rimborsati al momento dell’emissione della fattura. Per questo il comportamento tenuto dal committente è corretto. Se ha superato la soglia prevista dovrà uscire dal regime forfettario. La cosa migliore era valutare prima questo tipo di fatturazione.

  70. Salve, una domanda come azienda che emette le CU, quest’ultime dove le posso trovare?

    Mi spiego meglio io azienda che emetto le certificazioni uniche ho modo di vedere quelle da me emesse ? vi è un elenco ?

    grazie mille

  71. Salve, sono un medico in scuola di specializzazione; essendo entrato praticamente subito in scuola, non ho avuto bisogno di aprire la partita IVA in quanto i pochi lavori extra da me compiuti (guardie mediche, sostituzioni di medico di base), che in totale ammontano a poco più di 1500 euro, sono stati eseguiti in ritenuta d’acconto.
    La scelta di non aprire la partita IVA è avvenuta in seguito alla consultazione di varie associazioni di medici che ci hanno sempre rassicurato sul fatto che pur essendo iscritti ad un ordine professionale, la totale occasionalità delle prestazioni, con maturazione di redditi al di sotto dei 5000 euro annui, ci permetteva di lavorare in ritenuta d’acconto senza problemi.
    Ora, in sede di dichiarazione dei redditi, mi ritrovo una CU emessa dalla asl per alcune guardie mediche da me svolte, dove compare la causale A relativa a redditi da lavoro autonomo; il commercialista dell’azienda sanitaria si è rifiutato di apporre la causale M nella stessa in ottemperanza, a suo dire, alla legge Biagi.
    Ora, secondo lei, io come mi dovrei comportare? Perchè ho la possibilità di dimostrare che i lavori compiuti per l’azienda sanitaria fossero del tutto saltuari (circa 4 o 5 guardie in un anno solare), ma posso fidarmi ad inserire comunque tali redditi in dichiarazione come prestazioni occasionali, pur risultando una causale A?

    La ringrazio!

  72. Salve Claudio, la certificazione unica che ha ricevuto è corretto, l’errore è suo perché non ha aperto partita IVA, come invece avrebbe dovuto fare. Le prestazioni fatte come guardia medica non possono essere considerate prestazione occasionale.

  73. Come già le ho indicato, diverse associazioni di categoria ci hanno sempre fatto presente come fosse una pratica possibile, oltre al fatto che nel momento in cui l’azienda sanitaria accetta di farci lavorare in ritenuta d’acconto, è palese che noi stiamo lavorando in assenza di partita IVA. In ogni caso, in una situazione come quella indicata, lei cosa mi consiglia di fare arrivati a questo punto? Grazie mille

  74. La situazione è difficile dovrebbe chiedere di modificare la CU, ma non credo che lo faranno. Dovrà indicare il reddito tra i “redditi diversi” e poi riceverà un controllo dell’Agenzia. Sull’errore commesso diventa difficile rimediare per il passato, ma può farlo per il futuro.

  75. Buongiorno, nell’articolo c’è scritto che la causale O deve essere utilizzata per la certificazione dei redditi derivanti dal lavoro autonomo occasionale che non raggiungono la soglia di euro 5.000,00 lordi all’anno, penso non sia corretto. La causale O si usa solo in alcuni casi particolari, vedi circ.inps 104/2001, che fanno riferimento all’età del lavoratore autonomo. La ditta mandante deve indicare questi lavoratori (quelli che in teoria non superano i 5.000,00 all’anno) con la lettera M perchè non può sapere se questi lavoratori durante l’anno superino o meno i 5.000,00 euro. Attendo riscontro Grazie mille

  76. I codici O e O1 sono applicabili esclusivamente nelle ipotesi indicate dalla Circolare INPS n 104/2011. L’articolo non lo evidenziava correttamente e lo abbiamo modificato.

  77. Buongiorno, nella parte iniziale dell’articolo, dove esplica la causale A, è riportata l’indicazione di utilizzo dei codici per i contribuenti forfettari ovvero che nel campo 7 si indicherà il reddito esente e nel campo 6 il codice 3.
    Successivamente nella sezione dell’articolo dedicata ai forfettari è riportato che nel campo 6 è stato introdotto il codice 12 proprio per i professionisti che adottano il regime forfettario suddividendoli così dai minimi.
    Il codice corretto mi conferma essere il 12 quindi?
    Grazie mille

  78. Nell’articolo c’è scritto che le spese anticipate dal professionista vanno indicati con il codice 7. Sbagliato, vanno indicate con il codice 8

  79. Buongiorno, nell’articolo si parla per le somme non soggette dei diritti d’autore di inserire il codice 3 nel campo 6. Mi risulta da istruzioni che il codice 3 non esista più pertanto presumo vada utilizzato il codice 7. Cosa ne pensa?

  80. Buonasera scusate nel caso non si riceva la fattura del compenso pagato nel 2021 cosa bisogna fare?abbiamo due casi in un caso ritenuta non pagata nell’altro ritenuta già pagata grazie saluti Alessia

  81. Buongiorno, nel caso di professionista che ha emesso fattura ad un condominio applicando lo sconto in fattura ai sensi della legge n°160/2019 ed in applicazioni delle previsioni di cui all art.121 Dl 34/2020, come deve essere compilata la certificazione? Il condominio è considerato sostituto d imposta per la quota effettivamente pagata al professionista o si deve considerare l intero importo fatturato?

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