Una tra le più importanti detrazioni fiscali IRPEF di cui possono beneficiare i contribuenti è quella che riguarda i familiari a carico. Di seguito andiamo ad analizzare tutte le informazioni rilevanti utili per la dichiarazione dei redditi.
Indice degli Argomenti
- Chi sono i familiari a carico?
- I redditi che concorrono alla soglia di familiare a carico
- La detrazione spettante per ogni familiare a carico
- La detrazione per coniuge a carico
- La detrazione per figli a carico con più di 21 anni
- La detrazione per altri familiari a carico
- “Ordine” di l’applicazione delle detrazioni per familiari a carico
- Familiari a carico di cittadini extracomunitari
- Il coniuge a carico è esonerato dall’obbligo di presentazione della sua dichiarazione dei redditi?
- Ripartizione delle detrazioni per familiari a carico in caso di contribuente in regime forfettario
- La compilazione del quadro dei familiari a carico
- Domande frequenti
Chi sono i familiari a carico?
Sono considerati fiscalmente “a carico” del contribuente i familiari conviventi, ovvero:
- Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (o parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso);
- I figli di età uguale o superiore a 21 anni. Questo, in quanto, l’assegno unico per i figli ha sostituito la detrazione per i figli fino ai 21 anni di età;
- Altri familiari conviventi.
Per ottenere la detrazione, ovvero la riduzione del carico fiscale IRPEF è necessario che i familiari abbiamo percepito redditi (imponibili IRPEF) inferiori ad una soglia stabilita dal TUIR. Al verificarsi di queste condizioni, che vedremo in dettaglio di seguito, è possibile fruire in dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF o modello 730) di un vantaggio fiscale.
La detrazione fiscale spetta se i familiari detengono un reddito non superiore ai 2.840,51 euro (compresi gli oneri deducibili). Per i figli di età inferiore ai 24 anni la soglia è di 4.000 euro di reddito annuo. Come detto, al verificarsi di queste condizioni puoi avere diritto ad una detrazione dall’IRPEF forfettaria relativa ai familiari a carico.
Con la Circolare n. 4/E/2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i figli di età inferiore ai 21 anni, fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni di cui all’art. 12 del TUIR, continuano ad essere riconosciute le detrazioni e deduzioni per oneri e spese sostenuti nell’interesse di familiari a carico.
I redditi che concorrono alla soglia di familiare a carico
Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (ex art. 12 del TUIR). Tale limite è elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore ai 24 anni (art. 1, co. 252 -253 Legge n. 205/17). Concorrono alla formazione del limite i redditi che concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF, ad esclusione dei seguenti:
- Esenti o assoggettati ad imposta sostitutiva (tranne i redditi corrisposti da organismi internazionali e quota di reddito esente dei lavoratori frontalieri);
- Assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
- Assoggettati a tassazione separata.
Rientrano nel calcolo i redditi che derivano dallo svolgimento di attività con il regime forfettario. Nel calcolo sono rilevanti i redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca ed anche il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, se non è soggetta ad IMU. Inoltre, il 50% del reddito dell’immobile non locato, assoggettato ad IMU, ma situato nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale.
I redditi esclusi dalla soglia per la verifica dei familiari a carico
Per la determinazione del reddito valevole per l’agevolazione, non devono essere presi in considerazione le seguenti tipologie di reddito:
Redditi esenti IRPEF
Classici esempi di redditi esenti sono:
- Le borse di studio, di dottorato, i corsi di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- Gli assegni di ricerca conferiti dalle università e dagli enti pubblici e dalla istituzioni di ricerca;
- Le borse di studio Erasmus, e le somme corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a €. 7.746,85;
- I compensi erogati ai volontari del servizio civile universale. Tuttavia, se i redditi derivassero da altra tipologia di servizio civile (per esempio, un servizio civile regionale, che non è assimilabile al servizio civile universale) le somme incassate rientrano tra i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative. Pertanto, concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente e si considerano per la soglia dei familiari a carico (Risposta a interpello n. 82/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate);
- Le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- Pensioni di invalidità civile e le eventuali indennità di accompagnamento;
- Pensioni di invalidità civile e le eventuali indennità di accompagnamento;
- Pensione di invalidità per cause di servizio; indennità di mobilità per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- Assegno di maternità per la donna lavoratrice; rendite Inail, etc;
Redditi soggetti a tassazione alla fonte
Classici esempi di redditi soggetti a ritenuta alla fonte sono:
- Redditi da attività sportiva dilettantistica fino a 10.000 euro annue;
- Interessi delle obbligazioni e dei titoli di Stato, gli interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, premi e vincite al gioco in Italia;
- Proventi delle quote dei fondi di investimento mobiliare di tipo aperto italiani e stranieri;
- Riscatto in forma di capitale dei fondi pensione per perdita del posto di lavoro.
La verifica della soglia per familiari a carico
Il suddetto limite di 2.840,51 o 4.000 euro è riferito all’intero periodo d’imposta (anno solare), indipendentemente dalla frazione dell’anno in cui il reddito viene prodotto. Pertanto, se al termine del periodo d’imposta si è superato il limite, non si è fiscalmente a carico, neppure per la parte dell’anno in cui il familiare era privo di redditi (Circolare n. 15/E/2007 Agenzia delle Entrate § 1.4.8).
Variazioni intervenute nell’anno
Gli unici casi in cui la detrazione viene parametrata al periodo dell’anno sono quelli di:
- Nascita;
- Morte, o
- Matrimonio.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste dalla normativa. Qualora nel corso del periodo di imposta sia cambiata la situazione:
- In caso di mutamento di situazioni preesistenti, la variazione decorre dal mese successivo a quello in cui si verifica, prescindendo dal giorno in cui avviene la modifica;
- Viene considerato per intero, indipendentemente dal giorno, il mese in cui si verificano situazioni ex novo, come la nascita di un figlio.
La detrazione spettante per ogni familiare a carico
La detrazione IRPEF per familiari a carico può essere riconosciuta nei confronti delle seguenti categorie di soggetti, rispettando il limite reddituale sopra menzionato:
- Detrazione IRPEF per coniuge a carico;
- Detrazione IRPEF per figli a carico;
- Detrazioni IRPEF per genitori a carico;
- Detrazione IRPEF per fratelli e sorelle a carico;
- Detrazione IRPEF per suoceri nuore e generi;
- Detrazioni IRPEF per figli adottati.
In particolare, per il coniuge e i figli la detrazione spetta se sono fiscalmente a carico anche se non conviventi o residenti all’estero. Al contrario, per gli altri familiari la detrazione è condizionata alla convivenza con il familiare che beneficerebbe della detrazione. Nel caso invece il coniuge sia legalmente ed effettivamente separato si può aver diritto alla detrazione, considerandolo quale “altro familiare a carico“. Questo, a condizione che l’ex coniuge riceva un assegno di mantenimento non risultante da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
La detrazione per coniuge a carico
Nel rispetto del previsto limite di reddito di 2.840,51 euro, è considerato fiscalmente a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente con il contribuente o residente all’estero. Ai sensi dell’art. 12 co. 1 lett. a) e b) e 4 del TUIR, per il coniuge a carico spetta una detrazione dall’IRPEF lorda:
- Variabile da zero a 800 euro;
- Il cui importo è collegato all’ammontare del reddito complessivo dell’altro coniuge;
- Secondo tre diverse modalità di determinazione dell’importo in concreto spettante, corrispondenti a tre classi del suddetto reddito complessivo.
Ai sensi dell’art. 1 co. 20 della Legge n. 76/16, la detrazione per il coniuge a carico si estende anche alla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, sempre nel rispetto del previsto limite di reddito. Il dichiarante, in relazione al proprio reddito ha diritto a una detrazione per il coniuge quando questi non ha conseguito redditi superiori a 2.840,51 euro. Sono previste tre modalità di calcolo corrispondenti a tre fasce di reddito fino ad 80.000 euro, oltre i quali non spetta più alcuna detrazione.
La detrazione è pari a :
- 800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
- 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
- 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.
La detrazione riconosciuta ai contribuenti nel primo scaglione di reddito, fino a 15.000 euro, diminuisce all’aumentare del reddito. L’importo spettante si calcola mediante la seguente operazione:
800 – [110 × (reddito complessivo/15.000)] |
Tra i 15.000 e i 40.000 euro di reddito, la detrazione è pari a 690,00 euro, a cui si aggiungono:
- 10 euro tra 29.000 e 29.199;
- 20 euro tra 29.200 e 34.699;
- 30 euro tra 34.700 e 34.999;
- 20 euro tra 35.000 e 35.099;
- 10 euro tra 35.100 e 35.199.
Tra i 40.000 e gli 80.000 euro di reddito, la detrazione si calcola secondo la seguente formula:
690 × [(80.000 – reddito complessivo)/40.000] |
Se nel corso del periodo di imposta è mutata la situazione (matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio) la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico. Indipendentemente dal giorno in cui è avvenuta la variazione.
La detrazione per figli a carico con più di 21 anni
Per essere considerati fiscalmente a carico, i figli, compresi i figli riconosciuti nati fuori del matrimonio e i figli adottivi, affidati o affiliati, devono solo rispettare il previsto limite di reddito, a prescindere dall’età (fermo restando il maggior limite di reddito previsto per i figli fino a 24 anni) e dalla circostanza che convivano con i genitori (il figlio a carico può anche risiedere all’estero).
Il limite di reddito perché un figlio sia considerato fiscalmente e carico è 2.840,51 euro, cifra che sale a 4.000 euro per i figli con meno di 24 anni. Per i figli non assumono alcuna rilevanza ai fini della detrazione:
- La convivenza con il dichiarante;
- La mancanza di residenza fiscale in Italia;
- La dedizione allo studio;
- Lo stato fisico (inabilità al lavoro).
Misura della detrazione per figli a carico
Secondo quanto previsto dall’art. 12, co. 1 lett. c) e 4 del TUIR, per i figli a carico spettano determinate detrazioni dall’IRPEF lorda, il cui importo è collegato all’ammontare del reddito complessivo dei genitori. In particolare, sono previste le seguenti detrazioni “teoriche“:
- 950 euro, per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni e non portatore di handicap;
- 1.220 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e non portatore di handicap;
- 1.350 euro, per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni e portatore di handicap;
- 1.620 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e portatore di handicap.
Per i contribuenti con almeno quattro figli a carico:
- Le detrazioni “teoriche” sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo;
- È prevista un’ulteriore detrazione di 1.200 euro (art. 12 co. 1-bis del TUIR), che costituisce però un “bonus” complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa.
Assegno unico ed universale per i figli
In questo contesto occorre tenere in considerazione che le modifiche che riguardano la disciplina delle detrazioni per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, a seguito dell’entrata in vigore dell’assegno unico e universale per i figli. Secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 46/2021 l’introduzione dell’assegno unico determina la soppressione di alcune misure a sostegno delle famiglie:
- Assegni per il nucleo familiare;
- Assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori;
- Bonus bebè;
- Premio alla nascita;
- Detrazioni IRPEF di cui all’art. 12 del TUIR.
L’assegno unico e universale per i figli entrato in vigore dal 1° marzo 2022 è erogato dall’INPS dietro presentazione di specifica istanza. Detto questo, in relazione all’introduzione dell’assegno unico per i figli:
- Le detrazioni IRPEF per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, sono applicabili solo con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
- Le detrazioni IRPEF per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, che siano disabili, sono applicabili in aggiunta all’assegno unico per figli di età pari o superiore ai 21 anni. Tuttavia sono abrogate le maggiori detrazioni previste per figli a carico disabili.
Quindi, dal 1° marzo 2022 resta in vigore soltanto la detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio se di età uguale o superiore a 21 anni. La detrazione spetta anche per i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, a partire dal mese in cui compiono 21 anni.
Per maggiori informazioni leggi: “Detrazioni figli a carico: come funzionano?”.
Regole di attribuzione della detrazione per figli a carico
Se entrambi i genitori provvedono al sostenimento dei figli, sono contemplate specifiche casistiche di ripartizione della detrazione. Diversamente, se un coniuge è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione deve essere attribuita al 100% a quest’ultimo.
Genitori coniugati
La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% per ogni genitore (regola generale). Oppure, previo accordo tra i genitori, è possibile attribuire la detrazione al 100% al genitore che presenta il reddito complessivo più elevato. Questo, al fine di evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore. La percentuale di detrazione per figli a carico deve essere considerata in nodo univoco per tutti i figli del nucleo familiare.
Ripartizione della detrazione | Detrazione spettante |
---|---|
Su entrambi i coniugi | 50% ciascuno |
Al solo coniuge con il reddito più elevato (per tutti i figli) | 100% |
Genitori separati, annullamento, scioglimento del matrimonio
Nel caso in cui i genitori siano legalmente ed effettivamente separati o in caso di annullamento o scioglimento del matrimonio, la detrazione spetta al 100% al coniuge affidatario. In caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Questo significa che, in caso di accordo, i genitori separati possono decidere di utilizzare le regole previste per i genitori coniugati. In caso di figlio divenuto maggiorenne, la detrazione spetta al 50% a ciascun coniuge.
Ipotesi di assenza del coniuge
Nel caso in cui il coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non è coniugato, ovvero se coniugato e si è successivamente separato, oppure se vi sono figli adottivi, per il primo figlio si può applicare, se più favorevole, la detrazione spettante per il coniuge a carico. Vedasi la Circolare n. 4/E/22.
La detrazione per altri familiari a carico
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari:
- Il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- I discendenti dei figli;
- I genitori (compresi quelli adottivi);
- Entrambi i generi e le nuore;
- Il suocero e la suocera;
- I fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- I nonni e le nonne.
In relazione a tali soggetti, per poter essere considerati fiscalmente a carico è necessario:
- Rispettare il previsto limite di reddito;
- Essere conviventi con il contribuente oppure percepire assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Come chiarito dalla C.M. 12.5.2000 n. 95/E (§ 3.1.3), la corresponsione di assegni alimentari, non risultanti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, deve essere attestata mediante idonea autocertificazione, oppure avvalendosi di qualsiasi idoneo mezzo di prova, quali, ad esempio, l’intestazione delle utenze o del contratto di affitto dell’immobile, la documentazione bancaria, o altro mezzo.
Per ciascun “altro familiari a carico“, l’art. 12 co. 1 lett. d) e 4 del TUIR prevede una detrazione d’imposta di 750 euro, da:
- Ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione;
- Parametrare al relativo reddito complessivo.
“Ordine” di l’applicazione delle detrazioni per familiari a carico
La Circolare n. 17/E/2015 (§ 4.4) dell’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come le detrazioni d’imposta di cui all’art. 12 del TUIR spettino al contribuente per il quale il familiare a carico sia, nell’ordine:
- Coniuge;
- Figlio;
- Altro familiare.
Tuttavia, poiché tale ordine potrebbe non rappresentare la reale contribuzione al sostegno dei componenti del nucleo familiare, la suddetta circolare ha previsto la possibilità di derogarvi, attribuendo la detrazione ad un contribuente “posto più in basso”, a condizione che:
- Abbia un reddito complessivo più elevato;
- Sostenga effettivamente il carico economico del familiare.
Un figlio disoccupato può essere considerato a carico del fratello convivente, invece che dei genitori, qualora: – anche un genitore non lavori e l’altro lavori saltuariamente con un reddito molto modesto, ancorché superiore al limite di 2.840,51 euro (es. 3.500 euro); – l’altro fratello lavori invece stabilmente, con un reddito molto superiore, provvedendo di fatto al mantenimento della famiglia. |
Familiari a carico di cittadini extracomunitari
Ai sensi dell’art. 1 co. 1325 della L. 27.12.2006 n. 296, i cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare, che può essere alternativamente formata da:
- Documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio;
- Documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5.10.61;
- Infine, documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano del Paese d’origine.
La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui sopra, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il per durare della situazione certificata. Ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.
Documentazione richiesta per i residenti UE
I soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996, attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
- Il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
- Che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a € 2.840,51;
- Di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.
Il coniuge a carico è esonerato dall’obbligo di presentazione della sua dichiarazione dei redditi?
Il soggetto che risulta essere fiscalmente a carico di un familiare non è automaticamente escluso dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Questo in quanto può essere conveniente per lui presentare comunque il modello Redditi PF. La casistica principale si ha quando un familiare ha percepito redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale. Ipotizziamo il coniuge del familiare che ha percepito nell’anno un reddito relativo ad una prestazione occasionale effettuata e soggetta a ritenuta di acconto. Tale reddito, tuttavia, rimane inferiore alla soglia di 2.840,51 euro.
Il coniuge rimane, quindi, a carico dell’altro, che beneficerà della detrazione fiscale spettante. Tuttavia, il coniuge che ha percepito il reddito ha un vantaggio nel presentare autonoma dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF). Presentando la dichiarazione dei redditi il coniuge che ha percepito il reddito riesce a “trasformare” la ritenuta di acconto subita in credito di imposta. Credito che può essere utilizzato in compensazione, oppure chiesto a rimborso.
Ripartizione delle detrazioni per familiari a carico in caso di contribuente in regime forfettario
Ipotizziamo il caso di due coniugi, di cui uno di essi applica il regime forfettario. Tale regime non prevede la tassazione IRPEF, quindi il problema che si pone è come ripartire la detrazione per familiari a carico. Il primo aspetto da tenere presente è che su questa fattispecie non vi sono chiarimenti di prassi ufficiali. Tuttavia, è possibile prendere a riferimento quanto indicato dall’articolo 1, comma 75 della Legge n. 190/14. La norma, in deroga al principio generale, stabilisce che il reddito determinato in Regime Forfettario sia rilevante ai fini:
- Dello status di familiare fiscalmente a carico;
- Delle conseguenti detrazioni per carichi di famiglia a favore del contribuente.
In sostanza la norma fa riferimento esclusivo alle detrazioni per familiari a carico. Quindi il reddito forfettario rileva soltanto per misurare tale condizione, e non appare utilizzabile per parametrare e verificare altre condizioni previste dalla legge. Quindi, il Reddito Forfettario non deve essere tenuto in considerazione per verificare il familiare con reddito più elevato, per la ripartizione della detrazione dei familiari a cario. Infatti, solo al familiare con il reddito più elevato può prendersi la detrazione al 100%. In questo caso con un coniuge in regime forfettario, la detrazione per familiari a carico può essere concessa al 100% all’altro coniuge.
La compilazione del quadro dei familiari a carico
Il quadro dei familiari a carico deve essere compilato anche nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione. Può essere il caso della detrazione per il coniuge, da indicare il codice fiscale, senza barrare la casella “mesi di carico“, ma anche dei figli minori di 21 anni.
Il primo rigo, infatti, è dedicato alla compilazione dei dati relativi al coniuge. Il codice fiscale del coniuge va sempre indicato.
Il secondo rigo deve essere utilizzato per indicare i dati del primo figlio a carico, ovvero quello di età anagrafica maggiore. I righi da 3 a 5 devono essere utilizzati per indicare le informazioni sui figli successivi al primo e per gli altri familiari a carico. Il codice fiscale dei figli deve essere indicato solo se risultano a carico.
Compilazione rigo 1
Casella C | Deve essere barrata |
Codice fiscale | Il codice fiscale del coniuge deve essere sempre indicato |
Mesi a carico | Indicare il numero di mesi nel corso dei quali il coniuge risulta a carico. |
Compilazione righi 2 – 3 – 4 – 5
Casella da barrare | F1 se primo figlio; F se figlio a carico successivo al primo; A se altro familiare a carico; D se figlio con disabilità. |
Codice fiscale | Il codice fiscale di questi soggetti (ad eccezione dei figli in affido preadottivo) deve essere indicato anche se non si fruisce delle relative detrazioni |
Mesi a carico | Indicare il numero di mesi nel corso dei quali il familiare risulta a carico. |
% di carico | Percentuale di spettanza della detrazione |
Detrazione 100% affidamento figli | La casella deve essere barrata nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli al 100%. |
n. mesi detrazione figli 21 anni o più | Si indica “12” se il figlio con 21 anni o più è stato a carico per tutto il periodo di imposta. Se, invece, è stato a carico solo per alcuni di questi mesi si riporta il numero dei mesi. |
Domande frequenti
Le detrazioni IRPEF per figli a carico spettano ai genitori per i figli che hanno compiuto 21 anni. Questo include figli nati all’interno o fuori dal matrimonio, figli riconosciuti, adottivi o affidati.
Un familiare è considerato a carico se ha un reddito complessivo annuo inferiore a 2.840,51 euro. Per i figli fino a 24 anni, questo limite è aumentato a 4.000 euro.
La detrazione base per figli a carico è di 950 euro per ogni figlio. Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, gli importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio.
La detrazione si calcola moltiplicando l’importo riconosciuto (es. 950 euro) per un coefficiente derivato dal rapporto tra 95.000 euro, diminuiti del reddito complessivo del contribuente, e 95.000 euro. In presenza di più figli a carico, l’importo di 95.000 euro viene aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Se un figlio compie 24 anni entro il 31 dicembre di un anno, cesserà di essere considerato a carico a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Tuttavia, se il reddito del figlio non supera i 2.840,51 euro, può continuare ad essere considerato a carico.
Nel modello 730 2024, le detrazioni per figli a carico potranno essere indicate solo per quelli di età pari o superiore a 21 anni.
Salve , sono un pensionato e ho in casa con me mio figlio nato nel 1983 , con invalidita’ riconosciuta del 47% e iscritto nelle liste speciali di collocamento , e senza il minimo reddito per cui totalmente a mio carico. Volevo chiederle se nel mio caso mi spettano le detrazioni fiscali , e cosa fare per ottenerle , grazie e distinti saluti .
La detrazione per figli a carico le spetta e potrà fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi.
Buonasera, sonopensionato inps ed essendo vedovo, al quadro del mod 730 familiari a carico risulta ” figli a carico mia figlia 29enne che vive in una casa datale in comodato gratuito.Abita in una casa datale da me in comodato d’uso, non lavora e convive col suo compagno.Per non pagare eventuali visite mediche, ricette, o avere delle agevolazioni sia comunali etc. conviene toglierla dal carico familiare oppure cio’ non influisce..L’importo per detrazione annuo e’ 748 euro.
Grazie
Sua figlia, non essendo sposata, se non supera i limiti di reddito può essere considerata a suo carico, anche se non convivente.
salve sono un pensionato, nell’anno 2019 , per un errore commesso dal patronato a cui mi rivolgo ho percepito solamente da Gennaio a Maggio le detrazioni spettanti per familiari a carico(moglie e due figli studenti), dal mese di giugno a Dicembre 2019 non ho ricevuto nessuna detrazione, come devo fare per percepire le detrazioni non ricevute?
mi hanno detto che devo inserirle nel mod.730 2020, siccome non vorrei chiedere aiuto al patronato(visto i precedenti) potreste dirmi come compilarlo? grazie.-
FRANCESCO C.
Quello che le possiamo dire è che può recuperare tutto nella dichiarazione dei redditi, ma non possiamo spiegarle in un commento la compilazione. Se vuole ci scriva in privato per una consulenza, la aiuteremo.
Salve,
siamo un nucleo famigliare di due persone: io e mia moglie e lei non lavora.
Vorrei chiederLe se conviene: (1) richiedere la detrazione coniuge a carico in busta paga all’azienda per cui lavoro oppure (2) richiedere la detrazione durante la compilazione del 730?
grazie mille!
Marco
Se le spetta la detrazione le consiglio di chiederla direttamente al datore di lavoro in modo che le adegui la busta paga.
Buon pomeriggio,
avrei una domanda in merito alla compilazione dei righi per figlio a carico.
Nella 4 riga viene specificato di riportare il codice fiscale del figlio in questione. Qualora non si avesse il codice fiscale del figlio come si procede?
Mi spiego: Mio figlio è cittadino italiano ma nato e , attualmente, risiedente in Cina con la madre ( non siamo ancora coniugati). Per la cittadinanza italiana sono stato al consolato di riferimento, dopodiché sono riuscito ad ottenere il certificato di nascita dal mio comune di residenza. Tuttavia sono ancora sprovvisto di codice fiscale di cui sopra.
Avete dei suggerimenti a riguardo? Dovrei prima rivolgermi all’Agenzia delle Entrate?
Grazie
Deve richiedere all’Agenzia delle Entrate il codice fiscale di suo figlio.
Mi sono sposato l’anno scorso mia moglie ha una bambina di 13anni sono tutte 2 ha mio carico ma la bambina non e ne figlia mia posso fare la detrazione fiscale anche per la bambina?
I figli non propri non possono essere considerati “a carico” fiscalmente.
salve, se un figlio per un anno di imposta supera la soglia per essere considerato fiscalmente a carico del genitore pensionato cosa deve fare materialmente?
il genitore pensionato non potrà usufruire delle detrazioni per quell anno e allo stesso tempo deve fare qualche comunicazione all’inps o avviene tutto in automatico con il 730 ?grazie
Il genitore pensionato deve comunicare il cambiamento della propria situazione all’Inps per ottenere le nuove detrazioni corrette.
Scusami e non basta ciò che risulta dalla dichiarazione presentata è necessaria anche la comunicazione all’inps..?
La comunicazione all’Inps serve per ottenere le detrazioni corrette direttamente all’erogazione delle pensione (senza passare da conguaglio in dichiarazione dei redditi).
Salve, mio genero non beneficia della detrazione dei due figli a carico in quanto il suo reddito supera il limite (110.000€). Di conseguenza si pensava di indicare alla Colonna 7 del suo Quadro Familiari a carico e mentre nel 730 della moglie (mia figlia), non a carico, indicare 100%. Con questa ripartizione mia figlia potrebbe beneficiare dell’intera detrazione per i figli a carico, ovviamente parametrata al reddito complessivo, esclusa abitazione principale. Al riguardo, ci si domandava se si tale comportamento fosse corretto. Grazie
Il comportamento descritto non è corretto.
Buonasera, io e mio marito lavoriamo, il mio reddito da lavoro a part time è più basso del suo reddito da lavoro dipendente, quindi abbiamo scelto che fosse lui ad usufruire delle detrazioni per figli a carico al 100% in busta paga. La mia domanda è questa con il 730 visto che abbiamo molte spese sanitarie da portare in deduzione (con fatture e ricevute intestate ai bambini) relative ai figli, possiamo dedurre gli oneri al 100% dall’irpef pagata da mio marito, visto che il suo reddito più alto del mio, e può coprire la cifra mentre il mio rischia di lasciare fuori le deduzioni? se si, la documentazione può essere intestata ai figli o deve recare il nome del genitore che si fa carico della spesa?
Grazie
Erika per la detrazione delle spese sanitarie ci sono regole precise, diverse da quelle per la detrazione dei familiari a carico. La invito a leggere il nostro articolo relativo alla detrazione delle spese sanitarie.
Buondì, mia moglia ha un imponibile irpef 2019 pari proprio a 2843. ha però versato nel 2019 contributi in ritardo del 2018 che vorrei inserire in dichiarazione (totale 3000 euro) . rimane a carico scendendo come reddito? la regola dice “al lordo degli oneri deducibili” ma vedo che per arrivare a 2843 sommano gli imponibili irpef.. che non sono al lordo degli oneri deducibili o sbaglio? può aiutarmi? grazie
La soglia è di € 2.840,52, al lordo degli oneri, quindi sua moglie non può essere considerata a suo carico.
Salve sono un pensionato. Leggendo l’articolo mi sembra di capire che avrei la possibilità di mettere a carico mia figlia (di anni 50 e con nessun reddito), malgrado lei abbia la residenza presso altra abitazione.
Resto in attesa di un riscontro e vi ringrazio
Il figlio non coniugato non convivente se rispetta i requisiti di reddito può essere considerato “a carico”.
Buongiorno, mia figlia ha compiuto 25 anni ad agosto 2019. È residente in Gran Bretagna dal 2014, laureata lo scorso giugno 2019. Da agosto 2019 frequenta un corso di laurea specialistica in professioni sanitarie presso un’università scozzese, e le è stata conferita una borsa di studio pagata dalla preposta agenzia del governo scozzese. Io e il mio ex marito le inviamo ogni mese una somma di denaro per il proprio sostentamento. Vorrei capire se la somma che riceve come borsa di studio pagata dal governo estero è considerata reddito ai fini della detrazione per figlio a carico. Svolge anche un lavoro presso l’università, ma per quello riceve l’alloggio in forma gratuita, e in tutto il 2019 ha ricevuto solo un pagamento di 50 sterline. Grazie mille!
Come indicato nell’articolo non devono essere considerate per la verifica di familiare a carico le borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero. Fuori da queste ipotesi i redditi rientrano nella soglia di verifica.
Dopo il compimento dei 26 anni di mia figlia che avverrà nel 2021, é sempre considerata a carico se continuerà ancora il dottorato di ricerca all’estero che scadrà nel 2022? Oppure al compimento dei 26 anni decade questo diritto in ogni caso?
Grazie
Non ci sono limiti di età per essere considerati “a carico” fiscalmente.
Ho lavorato per 3 mesi nel 2019 con una collaborazione coordinata e continuativa percependo un reddito lordo inferiore a 1000 €. Ho capito che con tale reddito continuerò a essere considerata fiscalmente a carico di mio marito; ciò che non mi è chiaro è se devo dichiarare tale reddito nel 730 facendo una dichiarazione congiunta.
Grazie
Buongiorno,. cosa succede a chi ha figli che percepiscono il Reddito di cittadinanza? Sono da considerare ancora a carico del genitore che li indica nel 730, usufruisce della relativa detrazione e include anche gli oneri da loro sostenuti? In caso contrario, qualora i figli avessero sostenuto delle spese mediche, come possono recuperare la detrazione?
Il reddito di cittadinanza è un reddito esente Irpef e per questo non rileva ai fini della verifica dei familiari a carico.
Il reddito percepito deve essere dichiarato, a meno che non sussistano ipotesi di esonero.
Buongiorno, vorrei porre la seguente questione, che magari sarà banale: sono stato figlio fiscalmente a carico fino all’anno scorso, quando ho superato la soglia prevista… quest’anno dovrò quindi presentare una dichiarazione dei redditi separata da quella dei miei genitori o è possibile presentarla comunque congiunta? Preciso che sono residente nello stesso luogo dei genitori.
Deve presentare una dichiarazione dei redditi separata e personale.
Buongiorno, sono un dipendente settore commercio, vorrei sapere se posso chiedere alla ditta di inserire mia madre a mio carico in quanto è vedova dallo scorso anno e senza reddito e senza pensione, né sua né di mio padre per il quale non ha ancora sbrogliato la situazione. Preciso che ho 35 anni e un reddito netto di circa 28 mila euro annui. È possibile reperire domanda da consegnare alla ditta? Grazie.
I modelli per queste comunicazioni sono interni all’azienda per cui lavora, li forniscono loro.
Mia figlia lavora dal Marzo 2019 a Londra (reddito netto circa 19.000 sterline), ma la residenza è sempre quella familiare.
Deve presentare dichiarazione separata?
Grazie.
Sua figlia non è più a suo carico e deve presentare autonoma dichiarazione dei redditi.
Buon giorno ho 2 cud ,il primo cud e’ quello della scuola, il secondo cud e’ quello dell’impegno,poiché nel primo cud non sono stati percepiti le detrazione figlio e moglie a carico,posso recuperare la somma con il modello 730?
Le detrazioni per famigliari a carico se non fruite in busta paga possono essere fruite in dichiarazione dei redditi.
Buongiorno,mia moglie nel 2019,nella sua CU,ha la liquidazione come unica fonte di reddito percepita,posso metterla a mio carico per le detrazioni relative allo stesso anno ?
Buongiorno, risulto un familiare a carico (figlia), che percepisce una borsa di studio (non valevole come reddito), ma che possiede la partita IVA con regime forfettario, che viene utilizzata per compensi occasionali, senza superare il limite di reddito che non mi renderebbe più figlia a carico; la dichiarazione dei redditi la devo fare anche io o solo il genitore di cui sono a carico?
Avendo una partita Iva aperta deve presentare obbligatoriamente la dichiarazione dei redditi.
Ai fini della verifica della condizione di familiare a carico, non si deve tener conto dei redditi assoggettati a tassazione separata (Circolare n. 55/E/2002). Quindi, il trattamento di fine rapporto, soggetto a tassazione separata fino all’importo di un milione di euro (articolo 17, comma 1, lettera a, del TUIR), non concorre al reddito complessivo; la quota di TFR eccedente quel limite, invece, è tassata in via ordinaria e confluisce nel reddito complessivo.
Mia moglie usufruisce dell’agevolazione lavoratori rimpatriati quindi ha esonero irpef sul 90% del reddito, la mia domanda è, posso metterla a carico visto che con il 10% del reddito sul quale paga irpef non supera 2840 euro? e anche mia figlia la posso mettere a carico al 100%?
Se il reddito imponibile presente nella CU non supera la soglia per i famigliari a carico, può certamente inserirla tra di essi.
Buongiorno,
sono un dipendente pubblico.
Probabilmente mia moglie quest’anno non supererà la soglia di reddito dei 2800€
Sono obbligato a comunicarlo già ora, o posso inserire tutto nel 730 del prossimo anno, per i relativi conguagli?
Grazie
Non è un obbligo, può gestire tutto nel 730, ma consigliabile comunicare che sua moglie non sarà più a carico in modo che possano applicarle da subito le detrazioni corrette.
Buongiorno, mi interessa sapere se un figlio agli arresti domiciliari, senza reddito, può essere considerato a carico del genitore benché abbia superato il limite dei 24 anni.
Il figlio può essere sempre considerato a carico se non supera la soglia di reddito.
Come funziona con le borse di studio di dottorato di ricerca in gestione separata inps? Il mio commercialista sostiene che non sia piu a carico perche supera i 4000€ ma i colleghi di mio figlio, anch’essi con borsa per il dottorato sono ancora a carico. Potrei avere una risposta 100% sicura? Grazie
I redditi esenti Irpef non concorrono nella determinazione della soglia per familiari a carico. Deve verificare se la borsa di studio di suo figlio rientra tra quelle esenti Irpef o meno.
Salve, ho un figlio studente che a giugno ha iniziato a lavorare quindi ho comunicato in ditta dove lavoro questa variazione; nella busta paga di luglio sono state tolte le detrazioni anche dei mesi precedenti. Ma se a fine anno il suddetto figlio non supera il reddito personale di 2800 euro, vengono rimborsate le detrazioni annuali tolte ? Grazie !
Potrà gestire la situazione in dichiarazione dei redditi fruendo delle eventuali detrazioni spettanti non fruite in busta paga.
Buongiorno ,
Sono Figlia di un soggetto con p.iva in regime forfettario. Ho un reddito 2019 inferiore a 2856,00 euro, quindi sarei a carico di mia mamma, mi chiedevo, dato che il forfettario perde le detrazioni ,se mi è possibile presentare una dichiarazione dei redditi autonoma, non farmi indicare come figlia a carico da mia mamma è detrarre io le spese (Università, abbonamento e spese mediche) sostenute nel 2019? Oppure avendo reddito inferiore sono obbligata a farmi indicare a carico di mia mamma perdendo entrambe le detrazioni ecc?
Se sua madre non può fruire della detrazione la stessa viene perduta. Se lei presentasse dichiarazione autonoma con quel reddito non avrebbe imposte da versare e quindi non potrebbe comunque sfruttare personalmente le detrazioni.
Buongiorno,mia figlia Giulia 21 anni è in carico al 100 % di mio marito, come si evince dal CU. Giulia percepisce una borsa di studio di merito e riceve il suo CU. continua ad essere in carico a mio marito al 100 %. ? e quindi mio marito usufruisce delle detrazioni ? Grazie Wilma
La risposta alla sua domanda dipende dalla CU percepita da sua figlia, se comprende redditi esenti rimane a carico altrimenti no.
Salve, ho un figlio a carico(detrazioni) che dai primi di settembre ha cominciato a percepire un reddito che presumibilmente lo porterà a superare(forse) la soglia dei 4000 euro.(20 anni)
Come devo comportarmi?
Devo inviare al mio datore di lavoro immediatamente la variazione o posso modificarla al primo gennaio 2021? considerando che siamo al limite e non sono sicuro riesca a superare i 4000 euro.
Graie in anticipo
Alberto
Se non è sicuro può gestire tutto in dichiarazione dei redditi, altrimenti bisogna operare tramite il datore di lavoro.
Buongiorno,
Domanda forse banale: queste detrazioni richiedibili tramite 730 sono le stesse richiedibili tramite l’azienda in busta paga? A mio marito hanno fatto compilare un modulo in azienda dove ha indicato il 100% come quota a carico per nostro figlio minore di 3 anni.. quindi io se compilo il 730 non posso richiedere nulla corretto? Mio marito non fa il 730.
Se la detrazione è al 100% su suo marito lei non ha diritto alla detrazione per figlia a carico.
Buonasera,
avevo un dubbio in merito alle detrazioni per familiari a carico se vanno rapportate ai mesi di lavoro. Ovvero dipendente licenziato il 30.04.2020 deve indicare che il familiare è stato a carico per 12 mesi. O deve indicare solo 4, quanti sono i mesi in cui ha percepito redditi da lavoro dipendente.
grazie mille
Tranne situazioni particolari il familiare o è carico per tutto l’anno o per niente, ma attenzione alle situazioni particolari.
Salve dott. Migliorini, ad integrazione del 730 congiunto fatto quest’anno con mia moglie, ho presentato il quadro RW del PF per criptovalute. Ho visto che nella parte dei familiari a carico c’è specificato di indicare sempre il CF del coniuge (infatti nei PF integrativi degli anni scorsi il CAF lo indicava sempre, pur non essendo a carico mio). Quest’anno invece ho visto che non l’ha indicato. E’ un errore? Potrebbe comportare qualcosa? Grazie mille
Se si presenta il solo modello Redditi con quadro RW, il quadro dei familiari a carico può non essere compilato. Rileverà nel modello 730.
Dott le chiedevo x una figlia che studia che ha compiuto 26 anni ho diritto alle detrazioni in busta paga ?
Immagino di si, ma consiglio di verificare la situazione con l’ufficio personale della sua azienda.