Il contribuente fiscalmente residente in Italia ha l’obbligo di indicare i conti correnti esteri detenuti ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale e per l’eventuale pagamento dell’IVAFE. Tale indicazione deve essere effettuata nel quadro RW del modello Redditi. Si tratta di un quadro non reddituale previsto per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura patrimoniale e finanziaria. L’obbligo dichiarativo sorge quando le attività sono di proprietà o detenute per mezzo di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità di acquisizione.
Mi sono già soffermato sulle problematiche legate ad un conto corrente estero non dichiarato ed alle relative sanzioni che possono essere applicate. Mi riferisco al seguente contributo: “Conto estero non dichiarato: accertamento e sanzioni“. In questo articolo, invece, intendo andare ad approfondire la corretta modalità di compilazione del quadro RW in caso di detenzione di un conto corrente estero, in caso di detenzione diretta, come cointestatario o come delega al prelievo su conti correnti di terzi. Naturalmente, si tratta di casistiche base non esaustive di tutte le peculiarità che si possono manifestare nella realtà, ma che fungono da punto di partenza per l’analisi di fattispecie più complesse.
Indice degli Argomenti
Quando si presenta il quadro RW?
Il quadro RW è un quadro non reddituale del modello Redditi. Tale modello pertanto deve essere predisposto ed inviato telematicamente con la dichiarazione dei redditi, entro il 15 ottobre di ogni anno. Qualora il soggetto non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto:
- Esonerato dall’obbligo di presentazione; oppure
- Utilizzi per la dichiarazione dei redditi il modello 730
il quadro RW deve essere presentato entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi, presentando il solo frontespizio con il quadro RW.
Per approfondire: “Casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi“.
Conto corrente estero nel quadro RW
All’interno del quadro RW devono trovare indicazione le consistenze esistenti nel periodo di imposta:
- Degli investimenti all’estero suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia;
- Delle attività estere di natura finanziaria anch’esse suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.
In particolare, i conti correnti esteri rientrano tra le attività finanziarie da indicare nel quadro RW (Circolare n. 38/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate). In particolare, i conti correnti esteri devono essere valorizzati al valore nominale assunto dal saldo (Circolare n. 38/E/2013 e Provvedimento n. 151663 2013 dell’Agenzia delle Entrate).
La segnalazione delle attività finanziarie è obbligatoria a prescindere dall’ammontare. Tuttavia, l’obbligo non sussiste per i depositi e conti correnti bancari il cui valore massimo raggiunto nel periodo di imposta non sia superiore a 15.000 euro. Si tratta di un esonero non correlato al momento di chiusura del periodo di imposta, ma ad un picco giornaliero di disponibilità nel corso dell’anno.
Per fare un esempio, in caso di detenzione di due conti correnti, uno in Svizzera per 8.000 euro ed uno in Francia per 10.000 euro, entrambi devono essere indicati nel quadro RW. In tale quadro devono essere riportate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate:
- All’inizio di ciascun periodo di imposta, ovvero al primo giorno di detenzione;
- Al termine di ciascun periodo di imposta, ovvero al termine del periodo di detenzione.
In presenza di conto corrente estero si deve indicare il controvalore in euro, utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili. Per i saldi iniziali si deve utilizzare il cambio medo del mese di dicembre dell’anno precedente.
Per approfondire: “Conversione di valute estere al cambio medio nel quadro RW“.
Valore massimo del conto corrente estero per i paesi non collaborativi
Per i conti correnti ed i depositi detenuti in Paesi o territori diversi da quelli collaborativi (c.d. “paesi black list“) occorre indicare, oltre al valore iniziale ed al valore finale, anche l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo di imposta. Trattasi di adempimento molto importante al quale prestare attenzione. Il riferimento è sempre quello collegato al D.M. 4 maggio 1999, che contiene i Paesi non collaborativi per il trasferimento di residenza delle persone fisiche.
Per approfondire: “Elenco Paesi black list per il trasferimento di residenza delle persone fisiche“.
Percepimento di interessi attivi sul conto corrente estero
Il conto corrente estero è suscettibile di produrre reddito imponibile in Italia in quanto i soggetti residenti vengono tassati sui redditi ovunque prodotti (art. 3 del TUIR). Pertanto, gli interessi percepiti sul conto corrente estero devono essere dichiarati nel quadro RM del modello Redditi. Le istruzioni chiariscono che nel rigo RM12 è necessario indicare:
- Nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione riportata in Appendice alla voce “Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva“. Nel caso di specie si dovrà usare il codice G, per gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero;
- Nella colonna 2, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in Appendice al Fascicolo 1 delle istruzioni, la tabella “Elenco dei Paesi e dei territori esteri“;
- Nella colonna 3, l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- Nella colonna 4, l’aliquota applicabile;
- Nella colonna 5, l’imposta dovuta.
Compilazione del quadro RW in caso di possesso di conto corrente estero
Si propone un esempio per indicare le modalità di compilazione del quadro RW in caso di conto corrente estero. Ipotizziamo che il sig. Bianchi detenga un conto corrente in Austria il cui saldo 01/01/n è di 120.000 e al 31/12/n è pari a 150.000 euro. Gli interessi sono direttamente accreditati nel conto. La compilazione del quadro RW è la seguente:
Colonna | Descrizione | Valore da indicare |
---|---|---|
1 | Codice titolo possesso | Codice 1 relativo alla proprietà |
2 | Tipo contribuente | Viene lasciata in bianco in quanto il codice 1 relativo al delegato non riguarda il caso in oggetto |
3 | Codice indiv. bene | Codice 1 relativo ai conti correnti |
4 | Codice Stato | Si indica il codice dell’Austria “008” |
5 | Quota | Si indica la quota di possesso del conto corrente |
6 | Criterio valore | Il criterio di determinazione del valore è quello nominale, che coincide con quello di mercato e di rimborso |
7 | Val. iniziale | Si indica il valore del conto al 1° gennaio dell’anno “120.000” |
8 | Val. finale | Si indica il valore al 31 dicembre dell’anno “150.000”. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate fanno riferimento al valore medio ma l’informazione potrebbe non essere agevole da recuperare. Per questo motivo si può indicare un valore non inferiore alla giacenza media. |
9 | Valore massimo c/c paesi non collaborativi | Non viene compilata in quanto l’Austria non rientra tra i paesi black list |
10 | Giorni IVAFE | Si indica il numero di giorni di possesso del conto corrente “365” |
12 | Credito d’imposta | Non sono scomputabili convenzionalmente crediti di imposta |
14 | Codice | Si barra in relazione al quadro reddituale collegato al percepimento degli interessi (quadro RM), codice 2 |
16 | Solo monitoraggio | Da barrare se non si supera la giacenza media annua di 5.000 euro ed il conto deve essere indicato per il solo monitoraggio (soglia giornaliera > 15.000 euro) |
18 – 19 – 20 | Codice fiscale altri cointestatari | Indicare eventuale cointestatario del conto |
29 | IVAFE | L’importo dell’IVAFE è di 34 euro |
30 | IVAFE dovuta | L’importo dell’IVAFE è di 34 euro |
Disponibilità e movimentazione del conto estero
Sono tenuti alla compilazione del quadro RW anche i soggetti che possiedono una delega al prelievo su tali conti. Infatti, il conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente, anche il delegato è tenuto alla compilazione del quadro RW. Questo per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una delega ad operare per conto dell’intestatario.
Conversione per i conti in valuta estera
Per quanto riguarda il cambio valutario da applicare, si dovrebbe usare quello della valuta del rendiconto periodico. Questo facendo riferimento, per:
- Il valore iniziale, è il cambio medio del mese di dicembre dell’anno precedente, o del mese di inizio del rapporto in corso d’anno e,
- Il valore finale, il cambio medio del mese di dicembre dell’anno in corso o del mese di chiusura del rapporto.
Infatti, in caso di investimenti detenuti per l’intero anno si devono utilizzare i cambi di dicembre dell’anno precedente e di dicembre dell’anno di riferimento come indicato nella Circolare n. 10/E/2014 (§ 13.4). Invece, se l’investimento cessa durante l’anno si deve utilizzare il cambio medio del mese di disinvestimento.
Per approfondire: “Cambi medi per le conversioni nel quadro RW“.
La cointestazione del conto corrente estero
La Circolare n. 45/E/2010 ha affrontato il caso delle attività finanziarie estere cointestate. In questo caso l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto cointestatario del conto corrente, con riferimento al valore relativo alla propria quota di possesso. In questo caso la segnalazione riguarda esclusivamente la propria quota di possesso. La Circolare precisa, infatti, che in caso di attività finanziarie cointestate il quadro RW deve essere compilato da ogni cointestatario con riferimento all’intero valore delle attività (e non limitatamente alla propria quota di competenza), indicando la propria percentuale di proprietà.
Sul punto occorre prestare attenzione alla casella 24 del quadro che deve essere barrata qualora vi siano più di due cointestatari.
Detto questo, vediamo di seguito un esempio di compilazione del quadro RW in caso di conto corrente cointestato. Ipotizziamo il sig. Bianchi che è titolare di un conto corrente in Austria, con la moglie per la quota di 50.000 euro. Ipotizziamo interessi attivi percepiti per 1.000 euro. Di seguito la modalità di compilazione del quadro:
Colonna | Descrizione | Valore da indicare |
---|---|---|
1 | Codice titolo possesso | Codice 1 relativo alla proprietà |
2 | Tipo contribuente | Viene lasciata in bianco in quanto il codice 1 relativo al delegato non riguarda il caso in oggetto |
3 | Codice indiv. bene | Codice 1 relativo ai conti correnti |
4 | Codice Stato | Si indica il codice dell’Austria “008” |
5 | Quota | Si indica la quota di possesso del conto corrente, nel caso 50% |
6 | Criterio valore | Il criterio di determinazione del valore è quello nominale, che coincide con quello di mercato e di rimborso |
7 | Val. iniziale | Si indica il valore del conto al 1° gennaio dell’anno “50.000” |
8 | Val. finale | Si indica il valore al 31 dicembre dell’anno “51.000”. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate fanno riferimento al valore medio ma l’informazione potrebbe non essere agevole da recuperare. Per questo motivo si può indicare un valore non inferiore alla giacenza media. |
9 | Valore massimo c/c paesi non collaborativi | Non viene compilata in quanto l’Austria non rientra tra i paesi black list |
10 | Giorni IVAFE | Si indica il numero di giorni di possesso del conto corrente “365” |
12 | Credito d’imposta | Non sono scomputabili convenzionalmente crediti di imposta |
14 | Codice | Si barra in relazione al quadro reddituale collegato al percepimento degli interessi (quadro RM), codice 2 |
16 | Solo monitoraggio | Da barrare se non si supera la giacenza media annua di 5.000 euro ed il conto deve essere indicato per il solo monitoraggio (soglia giornaliera > 15.000 euro) |
18 – 19 – 20 | Codice fiscale altri cointestatari | Indicare eventuale cointestatario del conto |
29 | IVAFE | L’importo dell’IVAFE è di 17 euro |
30 | IVAFE dovuta | L’importo dell’IVAFE è di 17 euro |
La delega al prelievo
La Circolare n. 38/E/2013 ha chiarito che il soggetto delegato al prelievo di un conto corrente è tenuto a segnalarlo nel quadro RW pur non essendo il proprietario. La prima indicazione in tal senso deriva dalla Circolare n. 45/E/2010, la quale afferma che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari di attività detenute all’estero ma anche coloro che ne hanno possibilità di movimentazione. Ulteriori chiarimenti in tal senso derivano dalla Circolare n. 28/E/2011 (§ 5.2).
Secondo la Corte di Cassazione, inoltre, gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale non sussistono solo per l’intestatario degli investimenti, ma anche per colui che ne ha detenzione e/o la disponibilità o la possibilità di movimentazione. In tal caso il conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente, anche il delegato è tenuto alla compilazione del quadro RW per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario.
Ipotizziamo che il sig. Bianchi abbia previsto la delega al prelievo sul conto corrente da parte del figlio. I dati sono quelli dell’esempio precedente. In questo caso la compilazione del quadro RW è la seguente:
Colonna | Descrizione | Valore da indicare |
---|---|---|
1 | Codice titolo possesso | Codice 4 relativo alla delega al prelievo |
2 | Tipo contribuente | Codice 1 relativo al delegato |
3 | Codice indiv. bene | Codice 1 relativo ai conti correnti |
4 | Codice Stato | Si indica il codice dell’Austria “008” |
5 | Quota | Si indica la quota di possesso del conto corrente, nel caso 100% |
6 | Criterio valore | Il criterio di determinazione del valore è quello nominale, che coincide con quello di mercato e di rimborso |
7 | Val. iniziale | Si indica il valore del conto al 1° gennaio dell’anno “50.000” |
8 | Val. finale | Si indica il valore al 31 dicembre dell’anno “51.000”. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate fanno riferimento al valore medio ma l’informazione potrebbe non essere agevole da recuperare. Per questo motivo si può indicare un valore non inferiore alla giacenza media. |
9 | Valore massimo c/c paesi non collaborativi | Non viene compilata in quanto l’Austria non rientra tra i paesi black list |
10 | Giorni IVAFE | – |
12 | Credito d’imposta | – |
14 | Codice | Si barra il codice residuale 5 |
16 | Solo monitoraggio | Da barrare se non si supera la giacenza media annua di 5.000 euro ed il conto deve essere indicato per il solo monitoraggio (soglia giornaliera > 15.000 euro) |
18 – 19 – 20 | Codice fiscale altri cointestatari | Indicare eventuale cointestatario del conto |
29 | IVAFE | Non viene compilato non c’è IVAFE |
30 | IVAFE dovuta | Non viene compilato non c’è IVAFE |
IVAFE per i conti correnti
Per i conti correnti ed i depositi di risparmio, l’imposta è stata prevista in misura fissa per un ammontare pari a quella prevista dall’art. 13, co. 2-bis lett. a) della Tariffa allegata al DPR n. 642/72. L’IVAFE è dovuta per 34,20 euro per i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero da parte di persone fisiche residenti. L’IVAFE si applica con riferimento a ciascun conto corrente detenuto all’estero dal contribuente. L’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo del conto non è superiore a 5.000 euro.
A tal fine occorre tenere in considerazione tutti i conti correnti esteri del contribuente detenuti presso uno stesso intermediario (istituto di credito). Questo significa, ad esempio, che qualora il contribuente detenga presso uno stesso istituto estero due conti correnti aventi giacenza media rispettivamente di 2.000 euro e 4.000 euro, il soggetto è tenuto alla compilazione del quadro RW per la determinazione ed il versamento dell’IVAFE. In questo caso dovranno essere compilati due righi del quadro RW (uno per ciascun conto) riportando nella riga del valore finale la giacenza media complessiva dei due conti, che dovranno essere assoggettati ad IVAFE.
Credito di imposta
Dall’IVAFE si può dedurre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività. Il credito di imposta non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.
Qualora con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tali attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito di imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero. In questo caso, per queste ultime può essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.
Per approfondire: “IVAFE – imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere“.
Attenzione al coordinamento tra obblighi di monitoraggio ed IVAFE
Un aspetto da tenere in considerazione riguarda il coordinamento tra disciplina sul monitoraggio fiscale e disciplina IVAFE nel quadro RW. Infatti, nella compilazione del quadro RW è necessario tenere presente che gli esoneri dal monitoraggio fiscale non corrispondono con gli esoneri dal versamento dell’IVAFE.
Per i conti correnti detenuti all’estero l’obbligo di monitoraggio sussiste se complessivamente il saldo giornaliero supera i 15.000 euro, mentre per l’IVAFE si deve guardare alla giacenza media annua superiore a 5.000 euro per istituto bancario. Di fatto, quindi, potrebbe accadere che un soggetto sia esonerato dal monitoraggio fiscale, ma debba comunque versare l’IVAFE, dovendo comunque procedere alla predisposizione del quadro RW.
Per approfondire: “Casi di esonero dal monitoraggio fiscale e dal quadro RW“.
Le sanzioni amministrative
La mancata compilazione del quadro RW nel caso in cui la presentazione dello stesso è richiesta ai fini del monitoraggio fiscale costituisce una violazione formale. Questo anche nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una mancata o infedele dichiarazione del conto estero. A tale omissione è applicabile il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 167/90, modificato dalla Legge n. 97/2013 (“Legge Europea 2013”), che ha così differenziato le sanzioni:
- Sanzione fissa di 250,00 euro in caso di presentazione del quadro RW tardivo, entro 90 giorni dal termine ordinario;
- Sanzione variabile dal 3% al 15% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi non Black List;
- Sanzione variabile dal 6% al 30% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi Black List.
Le sanzioni si applicano anche nel caso in cui ci si trovi in una situazione di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, in questo caso opera anche la presunzione relativa, salvo prova contraria, che le somme detenute sul conto estero non dichiarato siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia. In questo caso l’Amministrazione finanziaria potrà recuperare anche le imposte che si presumono evase. Questo in base all’articolo 12 del D.L. n. 78/09.
Sanzioni in caso di conto cointestato
Ogni cointestatario risulta potenzialmente soggetto alla sanzione ex art. 5 del D.L. n. 167/90 sul 100% delle attività estere di cui ha la disponibilità, senza dividere tale importo con gli altri cointestatari. Di fatto, se una persona fisiche ha la cointestazione di un conto estero la sanzione, per entrambi, è pari al valore della giacenza media annua del conto, per l’aliquota di sanzione prevista, senza che assuma rilievo la titolarità (al 50%) del conto.
Per approfondire: “Raddoppio dei termini di accertamento per attività detenute in paradisi fiscali e non dichiarate“.
Consulenza fiscale online
Se hai letto questo articolo ti sarai accorto che la compilazione del quadro RW non è mai semplice. Le casistiche che si possono presentare nella pratica sono molte e spesso c’è bisogno dell’aiuto di un esperto per approfondire la propria situazione e chiarire i propri dubbi. Inoltre, il quadro RW si intreccia spesso con i quadri reddituali collegati, come nel caso in cui debba essere compilato il quadro RM per l’incasso di interessi sul conto corrente estero.
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