L’Agenzia delle Entrate ogni anno effettua controlli sulla correttezza dei redditi di fonte estera dichiarati dai contribuenti fiscalmente residente in Italia. Questo tipo di controlli deriva, essenzialmente, dal confronto tra i dati arrivati dalle agenzie fiscali degli stati esteri (UE ed extra UE aderenti al “CRS” – Common Reporting Standard Direttiva 2011/16/UE). Di fatto, quindi, l’Agenzia delle Entrate quando riscontra delle incongruenze tra i dati in suo possesso e quelli dichiarati dal contribuente, opera con due diverse modalità:
- Inviando una lettera di compliance, quando il contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi ed ha omesso o dichiarato in modo errato redditi di fonte estera e/o attività patrimoniali e finanziarie di fonte estera ai fini del rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale (e del versamento di Ivie ed Ivafe);
- Inviando una richiesta di invito a comparire per instaurare un procedimento di accertamento con adesione (ex art. 5-ter del D.Lgs. n. 218/97). Questa procedura si attiva quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia (pur essendone obbligato secondo l’Agenzia delle Entrate) omettendo la dichiarazione dei redditi di fonte estera.
Se desideri approfondire la casistica delle lettere di compliance puoi fare riferimento a questo articolo dedicato: “Lettere di compliance sui redditi esteri: sei pronto?“. In questo articolo, invece, intendo approfondire il procedimento di accertamento utilizzato dall’Agenzia delle Entrate in caso di redditi esteri non dichiarati in caso di dichiarazione dei redditi “omessa” (la dichiarazione omessa è quella che non è stata presentata o che viene presentata oltre i 90 giorni dal termine ordinario di presentazione). Caso classico di questa casistica è il contribuente che nel periodo di imposta ha vissuto all’estero, percependo redditi di fonte estera, non perfezionando la procedura di trasferimento di residenza fiscale all’estero (magari perché non si è iscritto all’AIRE).
Detto questo andiamo ad analizzare, anche attraverso un esempio pratico, come avviene la procedura di accertamento con adesione in caso di redditi di fonte estera non dichiarati in Italia. Andremo ad analizzare il comportamento tenuto dall’Agenzia delle Entrate e le scelte a disposizione del contribuente (in ordine all’acquiescenza o all’eventuale ricorso tributario).
Indice degli Argomenti
- Il problema della residenza fiscale per i soggetti non iscritti AIRE
- La notifica dell’invito a comparire per redditi esteri non dichiarati
- Il procedimento di accertamento con adesione
- L’atto di accertamento con adesione e le scelte a disposizione del contribuente
- Esito del contraddittorio con il contribuente
- Conclusioni e consulenza fiscale online
Il problema della residenza fiscale per i soggetti non iscritti AIRE
La notifica di inviti a comparire connessi a redditi di fonte estera non dichiarati deriva, spesso, da problematiche connesse alla corretta identificazione della residenza fiscale per il contribuente.
Sul punto, senza entrare nel dettaglio della questione, si ricorda che ai sensi dell’art. 3 del TUIR, l’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sul reddito complessivo formato per i soggetti residenti da tutti i redditi posseduti, indipendentemente dallo Stato in cui essi sono percepiti (c.d. “principio di tassazione su base mondiale“).
Ai fini delle imposte sui redditi sono considerati residenti (art. 2, co.2 del TUIR) le persone che per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni nell’anno) sono, alternativamente:
- Iscritte nelle anagrafi comunali della popolazione residente;
- Hanno il domicilio nel territorio dello Stato, inteso come il luogo ove si sviluppano principalmente le relazione personali e familiari;
- Hanno la residenza nel territorio dello Stato, ex art. 43, co. 2 c.c.
- Hanno presenza fisica in Italia, considerando anche le frazioni di giorno come giorno intero.
Questo significa, di fatto, che se un contribuente pur residente all’estero rimane iscritto all’anagrafe della popolazione residente di un comune italiano, questi rimane considerato fiscalmente residente in Italia. Sostanzialmente, l’Agenzia delle Entrate, considera presunzione legale relativa di residenza in Italia (dal 2024) il mantenimento dell’iscrizione anagrafica in Italia del soggetto espatriato all’estero. Per questo motivo, l’iscrizione AIRE pur essendo un adempimento formale, è fondamentale per perfezionare la procedura di trasferimento di residenza all’estero.
Deve essere sottolineato che, ove esistente, deve essere analizzata la residenza fiscale anche guardando a quanto previsto nella Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra l’Italia e lo Stato estero di emigrazione del soggetto espatriato. La Convenzione, se è redatta sulla base del modello OCSE, all’art. 4, paragrafo 1, rimanda la definizione di residenza fiscale alla normativa interna dei due stati coinvolti. Qualora il soggetto espatriato verifichi le condizioni di residenza in entrambi gli Stati, per individuare l’unico Stato di residenza fiscale occorre guardare alle c.d. “tie breaker rules” indicate dal paragrafo 2 dell’art. 4.
Da dire, operativamente, è che questo tipo di analisi è particolarmente complessa e per questo l’iscrizione AIRE rimane oggi fondamentale per evitare di dove entrare nel merito delle “tie breaker rules“. Per i soggetti che mantengono residenza fiscale italiana, quindi, l’Agenzia delle Entrate invia l’invito a comparire per fornire giustificazioni pena la contestazione dei redditi non dichiarati e le relative sanzioni.
La notifica dell’invito a comparire per redditi esteri non dichiarati
Il soggetto che non si trova in regola con le disposizioni sopra indicate è soggetto alla notifica di un invito a comparire da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’invito a comparire è il passo di apertura della procedura di accertamento con adesione ex art. 5-ter del D.Lgs. n. 218/97. Tale procedura può essere attivata, lo ricordiamo, non solo dal contribuente ma anche dalla stessa Agenzia delle Entrate, nei termini di accertamento previsti per le imposte sui redditi. In caso di dichiarazione dei redditi omessa il termine di accertamento si conclude con il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare la dichiarazione dei redditi. Per approfondire: “Termini di accertamento delle imposte sui redditi“.
L’invito a comparire ha come obiettivo quello di instaurare una fase interlocutoria con il contribuente al fine di verificare se i dati in possesso dell’Agenzia sono corretti, oppure se il contribuente può fornire prove della correttezza del suo comportamento. La ratio dell’accertamento con adesione è proprio questo, ovvero permettere alle due parti in gioco di negoziare la pretesa e di ottenere la riduzione delle sanzioni al terzo del minimo, quand’anche nell’accertamento siano irrogate nella misura massima.
Il procedimento di accertamento con adesione
Il contribuente è chiamato a presentarsi all’invito personalmente, oppure tramite la nomina di un procuratore munito di procura speciale, ex art. 63 del DPR n. 600/73. Per ogni incontro deve essere predisposto un verbale in cui devono risultare le motivazioni addotte e la documentazione eventualmente prodotta.
Il contribuente viene messo a conoscenza della posizione dell’ufficio che nel caso in esame è dettata dalla normativa fiscale nazionale in termini di residenza fiscale (art. 2 del TUIR) e sulle disposizioni contenute nell’art. 15 del modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni. Tale disposizione prevede, per i redditi da lavoro dipendente, che: “i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’atro Statto contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato“.
Tale disposizione, ricordiamo, non prevede una tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di percepimento (della fonte), ma una tassazione concorrente con lo Stato di residenza fiscale.
Sulla base di questa disposizione l’Agenzia delle Entrate accerta il maggior reddito non dichiarato dal contribuente, ai fini Irpef ed ai fini delle addizionali regionali e comunali.
Il maggior reddito è poi sottoposto all’applicazione di sanzioni amministrative connesse all’omessa presentazione della dichiarazione. Si tratta della sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% delle imposte dovute e non versate. Tale sanzione viene aumentata di un terzo in quanto si tratta di redditi di fonte estera. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione applicabile è del 120%.
Andiamo a riepilogare, nella tabella seguente, le sanzioni applicabili ai fini delle imposte sui redditi e la riduzione applicabile in caso di accertamento con adesione.
Violazione | Sanzione | Riduzione per accertamento con adesione |
---|---|---|
Omessa presentazione della dichiarazione avente oggetto redditi esteri (art. 1 co. 1 e 8 D.Lgs. n. 471/97) | Dal 160% al 320% del maggior reddito | Riduzione ad 1/3 del minimo applicabile |
Questa è la situazione con cui deve scontrarsi il contribuente a cui viene notificato un invito a comparire per redditi di fonte estera non dichiarati in Italia. Quando oltre al reddito non dichiarato vi sono anche attività finanziarie estere non dichiarate si rendono applicabili anche le sanzioni legate all’omesso monitoraggio fiscale. Si tratta delle sanzioni previste dall’articolo 5 del D.L. n. 167/90, modificato dalla Legge n. 97/2013. Si tratta delle sanzioni indicate nella seguente tabella.
Violazione | Sanzione | Riduzione per accertamento con adesione |
---|---|---|
Omesso monitoraggio fiscale (art. 5 D.L. n. 167/90) | Dal 3% al 15% degli importi non dichiarati Dal 6% al 30% se vi è detenzione in paese Black List | Riduzione ad 1/3 del minimo applicabile (*) |
(*) Le sanzioni da omessa/irregolare compilazione del quadro RW, previste dall’art. 5 del D.L. n. 167/90, necessitano di un discorso particolare, valevole nella misura in cui alla violazione sia associato il recupero di una maggiore imposta. Si pensi alle fattispecie ove, dalla violazione sul monitoraggio fiscale, emergano le presunzioni degli artt. 6 del D.L. n. 167/90 e 12 del D.L. n. 78/2009. Nel caso deve rendersi applicabile anche la riduzione della sanzione.
Per approfondire: “Ravvedimento quadro RW: le sanzioni ridotte“.
Esempio di contestazione di redditi esteri non dichiarati
Per capire meglio la portata delle contestazioni immaginiamo la situazione di un contribuente che non ha perfezionato il proprio trasferimento di residenza all’estero (non avendo effettuato l’iscrizione AIRE). Tale soggetto si vede notificare un invito a comparire ove gli viene notificato di non aver dichiarato redditi da lavoro dipendente di fonte estera per 30.000 euro ed un conto corrente estero con giacenza media annua di 12.000 euro. La contestazione comporta la contestazione dei seguenti importi:
Descrizione | Importo |
---|---|
Reddito estero non dichiarato | 30.000 |
IRPEF | 6.814 |
Addizionali | 1.000 |
Sanzione per omessa dichiarazione di redditi di fonte estera piena | 10.902 |
Sanzione per omessa dichiarazione di redditi di fonte estera con adesione all’accertamento (riduzione a 1/3) | 3.634 |
Sanzione per omessa dichiarazione di redditi di fonte estera piena (addizionali) | 1.600 |
Sanzione per omessa dichiarazione di redditi di fonte estera con adesione all’accertamento (riduzione a 1/3) (addizionali) | 533 |
Di fatto, gli importi richiesti al contribuente (tralasciamo per semplicità gli interessi da calcolare sull’imposta) si traducono in 6.814 euro di Irpef, 1.000 euro di addizionali e sanzioni complessive (ridotte in caso di adesione all’accertamento) per 4.167 euro (3.634 + 533).
Per quanto riguarda le sanzioni per l’omesso monitoraggio fiscale le sanzioni applicabili (ipotizzando la detenzione delle attività finanziarie in paese collaborativo) è del 3% del valore della giacenza media del conto corrente non dichiarato, per 360 euro. A questo importo deve aggiungersi l’imposta (Ivafe) di importo fisso pari a 34,20 euro (anche in questo caso per semplicità si tralascia il calcolo degli interessi).
L’atto di accertamento con adesione e le scelte a disposizione del contribuente
Arrivati a questo punto il contribuente ha la possibilità di far valere le proprie ragioni (nei 90 giorni di instaurazione del contraddittorio), sia per quanto riguarda l’eventuale volontà di avvalersi della normativa convenzionale per la definizione di residenza fiscale, sia per quanto riguarda l’applicazione del credito per imposte estere sul reddito di fonte estera non dichiarato. In questa sede non riprenderemo le considerazioni già affrontate in altri contributi di questo portale in relazione alla possibilità di far valere la residenza fiscale estera in virtù delle disposizioni convenzionali. Si tratta, in poche parole, di procedura complessa e da seguire solo in specifici casi.
Per quanto riguarda il riconoscimento del credito per imposte estere è importante, invece, effettuare qualche precisazione. In particolare, la Corte di Cassazione (ordinanza 9725 depositata il 14 aprile 2021) si è espressa circa la possibilità di scomputare le imposte pagate all’estero anche nel caso in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi qualora con il paese della fonte e l’Italia sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni. In questo caso il principio generale convenzionale che prevede in ogni caso la necessità di evitare la doppia imposizione tra i due Stati contraenti prevale sul dettato normativo interno rappresentato dall’articolo 165 comma 8 del TUIR. Questo dettato normativo è proprio quello applicato dall’Agenzia delle Entrate in sede di accertamento. Per questo motivo è di fondamentale importanza per il contribuente essere in possesso della documentazione in grado di dimostrare il versamento (a titolo definitivo) delle imposte all’estero nel periodo di imposta considerato (o comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di quell’annualità).
Per approfondire: “Credito per imposte estere in caso di omessa dichiarazione“.
Esito del contraddittorio con il contribuente
Il contraddittorio con il contribuente può concludersi con uno dei seguenti provvedimenti:
- Archiviazione per non luogo a procedere, qualora sia emersa l’insussistenza delle condizioni per procedere all’accertamento. In questo caso il contribuente ha prodotto documentazione utile a far cessare la pretesa del fisco;
- Atto di adesione, qualora il contribuente intenda definire la propria posizione, non volendo o non potendo contestare la posizione dell’Agenzia delle Entrate;
- Atto di accertamento, ove il contribuente:
- Non si sia presentato in contraddittorio;
- Non abbia definito l’accertamento con adesione, a seguito del contraddittorio.
Sul punto è opportuno precisare che la definizione dell’accertamento con adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accertamento con adesione, ma, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 218/97, con il pagamento delle intere somme o della prima rata del piano di dilazione.
L’atto di adesione, redatto in duplice esemplare, deve essere sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore generale o speciale e dal direttore dell’ufficio o da un suo delegato. I versamenti delle somme pattuite o della prima rata devono avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di adesione. Entro i 10 giorni successivi, il contribuente deve far pervenire all’ufficio l’attestazione dell’avvenuto pagamento (art. 8 co. 3 del D.Lgs. n. 218/97). L’ufficio, a questo punto, rilascia al contribuente copia dell’accertamento con adesione sottoscritto.
Conclusioni e consulenza fiscale online
In questo articolo ho cercato di riepilogare, in modo schematico e semplificato, la procedura connessa ad un accertamento con adesione proposto dall’Agenzia delle Entrate in caso di redditi di fonte estera non dichiarati. Questo tipo di fattispecie negli ultimi anni sono aumentate notevolmente. Lo sviluppo degli accordi di cooperazione internazionale come il Common Reporting Standard rappresenta la fonte principale di dati per l’emissione di questo tipo di accertamenti. Per questo motivo è importante non sottovalutare la propria situazione soprattutto se ci si accorge di non essere in regola e quindi si rischia la notifica di un accertamento di questo tipo. Se ti trovi all’interno di questa procedura è importante individuare se vi sono rilievi che puoi porre all’Amministrazione finanziaria per quanto riguarda la residenza fiscale o il credito per imposte estere (ipotesi più comuni). In ogni caso è importante comprendere bene gli effetti di qualsiasi azione compiuta sino al termine della procedura di accertamento.
Se desideri analizzare la tua situazione personale ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.