HomeFisco InternazionaleTassazione di redditi esteriPensione integrativa estera nello Stato di residenza

Pensione integrativa estera nello Stato di residenza

Tassazione in Italia della prestazione pensionistica in forma di capitale erogata da un fondo pensione integrativo chiuso estero. Questo è quanto previsto dall'art. 18 del modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni.

Di seguito andiamo ad analizzare, rendendolo generico, un caso affrontato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 150/E/2020 per andare ad individuare il criterio di collegamento da utilizzare per individuare la potestà impositiva in caso di percepimento di una prestazione pensionistica in forma di capitale erogata da un fondo pensione integrativo chiuso estero. L'analisi seguente parte da alcuni assunti di base che devono essere tenuti in considerazione:

Tra l'Italia e lo stato estero di residenza dell'ente pensionistico privato vi sia in essere una Convenzione contro le doppie imposizioni;

L'attività lavorativa del soggetto che ha versato i contributi previdenziali sia stata svolta all'estero;

Il soggetto che percepisce la prestazione pensionistica sia residente in Italia;

Non è prevista la possibilità di trasferire il fondo dall'estero all'Italia.

Come vedremo, tuttavia, il criterio di collegamento del reddito vale anche al contrario, ovvero nel caso in cui un fondo pensione nazionale si trovi ad erogare prestazioni nei confronti di soggetto che al momento della percezione della prestazione è fiscalmente residente all'estero.

Caso pratico: prestazioni pensionistiche in forma di capitale erogata da fondo estero

Prendiamo il caso di un soggetto fiscalmente residente in Italia che percepisce una prestazione pensionistica in forma di capitale erogata da un fondo pensione integrativo chiuso estero. Il soggetto nel periodo di residenza fiscale all'estero ha sottoscritto un fondo pensione integrativo chiuso presso un intermediario finanziario. Questi, nel periodo estero, ha versato un contributo volontario, prelevato dal salario al netto delle imposte, al quale l'impresa datrice di lavoro ha aggiunto un ulteriore 50 per cento.

In relazione ai contributi versati nel fondo pensione localizzato all'estero, per individuare lo Stato al quale compete la potestà impositiva sulle prestazioni erogate dal fondo stesso ad un soggetto residente. Aspetto da evidenziare è che tali contributi sono relativi ad un rapporto di lavoro dipendente svolto all'estero. Pertanto, per individuare il criterio di collegamento per la tassazione della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è necessario prendere a riferimento l'art. 18, par. 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall'Italia e lo stato estero ove è situato il fondo pensione integrativo. Tale disposizione prevede che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe percepite da un soggetto residente in uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego sono imponibili solo nello Stato di residenza del contribuente.

Nel caso prospettato, trattandosi di prestazione pensionistica erogata sotto forma...

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1 COMMENTO

  1. Buonasera. Colgo l’occasione per ringraziarvi per i vostri articoli di fiscalità internazionale, sempre molto puntuali ed interessanti. Per quanto riguarda la prestazione pensionistica integrativa, riterrei che la parte in forma capitale debba essere tassata nel paese in cui si è svolta l’attività lavorativa (art. 15 della Convenzione OCSE), in quanto equiparata a redditi da lavoro, mentre la sola parte in forma di rendita nel paese di residenza della persona (art. 18 della Convenzione OCSE), in quanto equiparata alla pensione. Vi prego di confermarmelo. Grazie. Saluti
    Roberto

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