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OICR esteri non quotati: valorizzazione Quadro RW e IVAFE

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
5 min di lettura
In sintesi

Come dichiarare correttamente le quote OICR esteri non quotati nel quadro RW: valorizzazione al costo, IVAFE e chiarimenti AdE 2025.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce definitivamente come dichiarare le quote di fondi esteri non negoziati: valorizzazione al costo d’acquisto e indicazione dello Stato di costituzione del fondo.

La gestione degli investimenti in OICR esteri non quotati è oggetto della Risposta n. 11 del 28 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito chiarimenti definitivi su come valorizzare correttamente queste partecipazioni nel quadro RW e per il calcolo dell’IVAFE. La soluzione è chiara: le quote prive di valore nominale e di rimborso devono essere dichiarate al costo di acquisto, indicando lo Stato di costituzione del fondo e non quello della management company.

Il quadro normativo

L’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 stabilisce che le persone fisiche residenti in Italia che detengono nel periodo d’imposta investimenti all’estero, attività estere di natura finanziaria o cripto-attività suscettibili di produrre redditi imponibili devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Questo obbligo si estende naturalmente anche alle quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio costituiti all’estero.

Dal 2012, l’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha istituito l’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero), che si applica al valore dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti. I soggetti passivi dell’IVAFE coincidono con quelli tenuti al monitoraggio fiscale, creando un collegamento diretto tra i due adempimenti.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: risposta n. 11/2025

La recente pronuncia dell’Agenzia delle Entrate nasce da un quesito posto da un ordine professionale riguardante fondi di private equity prevalentemente lussemburghesi, conformi alla direttiva 2009/65/CE (cosiddetti fondi armonizzati). Questi strumenti finanziari presentano caratteristiche peculiari che li rendono particolarmente complessi dal punto di vista dichiarativo:

  • Assenza di negoziazione in mercati regolamentati;
  • Mancanza di valore nominale delle quote;
  • Inesistenza di valore di rimborso predeterminato;
  • Gestione tramite management companies estere.

I fondi oggetto del chiarimento operano secondo un modello specifico: le management companies raccolgono dagli investitori risorse finanziarie che si impegnano a sottoscrivere secondo un piano di investimento massimo concordato (commitment). Questi capitali vengono successivamente investiti nell’acquisizione di partecipazioni in società target localizzate prevalentemente in Europa.

proventi distribuiti dal fondo, sia sotto forma di dividendi durante la detenzione sia come capital gains al termine dell’investimento, costituiscono redditi di capitale per i percettori e sono soggetti all’imposta sostitutiva del 26% secondo l’articolo 10-ter, comma 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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