Il mondo delle applicazioni per mobile (“app mobile“), smartphone e Ipad è uno dei mercati con maggiore sviluppo e con la maggiore redditività sul mondo del Web. Negli ultimi anni, a livello nazionale, è entrata prepotentemente la figura dello “sviluppatore di app“. Per meglio dire, si tratta di quei soggetti che sviluppano applicazioni per PC, mobile, tablet, e via dicendo.
Il mercato non è ancora saturo, la domanda è forte, ma altrettanto lo è la concorrenza. Entrare nel mercato di vendita di applicazioni online è relativamente semplice. Considera che ci sono molti portali dedicati, i più famosi sicuramente quelli di Google e Apple. Tuttavia, quando ci si muove nel mondo online non è possibile trascurare la disciplina fiscale legata alla vendita delle applicazioni. Per questo motivo ho deciso di dedicare questo articolo per sciogliere tutti i tuoi dubbi riguardanti la fiscalità per le revenue da app mobile.
Le categorie di sviluppatori di “Applicazioni Mobile“
Gli sviluppatori di App mobile si possono suddividere in tre categorie:
- Soggetti che sviluppano su commissione App per uno o più committenti. In tal caso lo sviluppatore non commercializza l’App sviluppata/creata, bensì presta la propria attività professionale al committente per la creazione di un App ad hoc. Si pensi ad esempio ad un ingegnere informatico che sviluppa un’App su richiesta di una società;
- Soggetti che sviluppano App e le commercializzano su stores on-line (tipo App store, ecc.) stipulando con i siti web contratti di ‘‘mandato senza rappresentanza’’ (art. 1705 c.c.) per la vendita delle App. In tal caso lo sviluppatore commercializzando le App dallo stesso sviluppate/create svolge attività commerciale così come definita dall’art. 2195 C.C.;
- Soggetti che svolgono contemporaneamente entrambe le attività di cui ai punti precedenti. Quindi, sviluppano App per dei committenti nonché commercializzano delle App su degli stores on-line. In tal caso si dovrà verificare l’attività principale ancorché, nella generalità, operativamente prevale l’attività di vendita delle App sugli stores. Conseguentemente, in tal caso, si dovrà applicare il trattamento riservato, ai fini amministrativi/fiscali, per l’attività commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c., di cui al punto precedente.
In questo contributo andremo ad analizzare la disciplina fiscale sottesa alla vendita di applicazioni e il regime di tassazione ai fini Iva e ai fini delle imposte dirette.
Vendita di applicazioni online: il regime fiscale e la partita IVA
Il soggetto che svolge abitualmente come attività lo sviluppo e la vendita di applicazioni Web, ai fini fiscali è considerato un impresa commerciale, che svolge, nel dettaglio una attività di e-commerce diretto. Questo significa che è necessaria l’apertura della partita Iva, l’iscrizione in Camera di Commercio e il versamento dei contributi previdenziali.
Quando è necessario aprire la partita Iva?
Occorre aprire partita IVA quando si effettua attività abituale e continuativa di vendita. Ad esempio quando si vende sul proprio sito web o quando si dispone di un acconto su store tipo Apple o Google. Questo, a prescindere dal numero di app vendute. Se ti trovi in questa casistica devi necessariamente inquadrarti con partita Iva per lo svolgimento della tua attività di impresa.
Attività di e-commerce diretto
L’attività di sviluppo e vendita di applicazioni per mobile è considerata attività imprenditoriale che solitamente viene svolta attraverso il canale dell’E-commerce diretto. Questo significa che la transazione economica riguarda un bene immateriale ove il passaggio del bene (da venditore ad acquirente), ed il relativo regolamento monetario, avvengono online.
Questo tipo di attività, tuttavia, può essere esercitata anche da professionisti, che oltre alla loro attività professionale si trovano a sviluppare e vendere app. Pensa al caso dell’ingegnere informatico che ha sviluppato un’applicazione per mobile. Naturalmente, tutto questo si riflette nella necessità di inquadrare correttamente i codici attività da utilizzare.
Il mio consiglio, se sei uno sviluppatori Web e stai avviando la tua attività, è chiedere un consulto al tuo dottore Commercialista di fiducia per avere un’analisi della tua situazione personale e per consigliarti la strada migliore per scegliere il regime fiscale per più conveniente. Se non hai un commercialista di riferimento al termine dell’articolo puoi trovare il link metterti in contatto con me e ricevere il preventivo per una consulenza insieme. Sarò lieto di conoscerti per pianificare assieme tutti gli adempimenti necessari all’avvio dell’attività, alla tua pianificazione fiscale e al business plan per aiutarti a renderti conto della situazione finanziaria prospettica dell’attività.
La partita Iva come sviluppatore di app sul web
Il primo passo legato all’avvio di un’attività di impresa in forma individuale riguarda l’apertura della partita Iva. Questo adempimento è legato all’individuazione di alcuni aspetti fondamentali. Mi riferisco alla sede di svolgimento dell’attività, all’individuazione del codice attività, ed alla scelta del regime fiscale da applicare.
Codice attività per lo sviluppo di App mobile
Nel momento in cui lo sviluppatore di App, come sopra definito, va ad aprire la partita Iva nel modello AA9 dell’Agenzia delle Entrate deve prestare attenzione ad inserire il corretto codice attività (ATECO 2007). Per lo sviluppo e la vendita di App per mobile i codici ATECO tra cui scegliere quello più appropriato, siano i seguenti:
Codice ATECO | Descrizione |
---|---|
62.01.00 | Produzione di software non connesso all’edizione |
62.02.00 | Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica |
62.09.09 | Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica nca |
Quello che si deve tenere in considerazione è che si sta avviando un’attività imprenditoriale, con tutte le conseguenze che vedremo di seguito in termini di adempimenti. Nel caso in cui, invece, come dicevamo in precedenza, tu sia già un professionista, dovrai fare attenzione al fatto che dovrai aprire un secondo codice attività per comunicare lo svolgimento di questa attività, come “secondaria“.
Il regime fiscale per la vendita di app
In via preliminare, il primo consiglio che posso darti se sei all’inizio di questa attività è di inquadrarti subito con partita Iva (anche perché la prestazione occasionale per questo tipo di attività è difficilmente applicabile). Con la partita IVA la prima cosa da fare è verificare, nella tua situazione, il miglior regime fiscale da applicare. Devi sapere, infatti, che dalla scelta del regime fiscale dipendono adempimenti contabili e fiscali, nonché le imposte ed i contributi da pagare.
Per questo è fondamentale individuare se si è in possesso dei requisiti per accedere al c.d. “Regime forfettario“, di cui alla Legge n. 190/2014 (così come modificata dalla Legge n. 208/2015). Si tratta di un regime semplificato, naturale per le partite Iva individuali con un fatturato annuo massimo di 85.000 euro.
Il funzionamento di questo regime fiscale è legato all’applicazione di specifici coefficienti di redditività al fatturato annuo raggiunto. Per lo sviluppatore di app il coefficiente di redditività è del 67%. Questo significa che ogni 100 euro di fatturato 67 sono reddito ed i restanti 33 sono costi “forfettizzati“. L’utilizzo di questo regime poi, consente, di applicare alcune semplificazioni, come la non applicazione dell’Iva, l’inapplicabilità degli ISA, etc.
Qualora, questo regime fiscale non possa essere applicato si rende necessaria l’applicazione della c.d. “contabilità semplificata“, un regime fiscale legato all’applicazione dell’IRPEF, il cui reddito imponibile è dato dalla differenza tra ricavi imponibili e costi deducibili dall’attività esercitata.
Gestione previdenziale per la vendita di app mobile
Dopo aver parlato degli adempimenti fiscali, collegato alla partita Iva c’è anche l’aspetto previdenziale. Infatti, è necessario iscriversi alla gestione IVS artigiani e commercianti INPS. Questa gestione previdenziale prevede, anche in caso di fatturato zero, il versamento di contributi fissi annui per circa 4.000 euro, che coprono un minimale di reddito che si aggira attorno ai quindicimila euro. Di fatto, quindi, l’aspetto previdenziale deve essere tenuto presente sin da subito, in quanto in grado di influenzare la gestione dell’attività.
Se hai la possibilità di applicare il regime forfettario devi tenere presente che è prevista la possibilità di chiedere la riduzione del 35% dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti INPS. Per effetto di tale riduzione l’importo dei contributi dovuti annualmente, sempre nei limiti del minimale di reddito, è di circa 2.600 euro.
Applicazione dell’IVA per la vendita di app Mobile attraverso E-commerce
Da un punto di vista Iva l’E-commerce diretto prevede due diverse modalità di applicazione dell’Iva a seconda che il rapporto che si instaura tra venditore e acquirente sia:
B2B (business to business)
Venditore e acquirente sono due soggetti passivi Iva. In questo caso l’Iva è territorialmente rilevante nel Paese del soggetto committente, ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72.
Questo significa che lo sviluppatore italiano (dotato di partita Iva) dovrà emettere fattura senza applicazione dell’Iva, indicando “inversione contabile“, se il committente soggetto passivo è residenze in Paese UE, oppure “operazione non soggetta“, se il committente soggetto passivo è residente in Paese extra-UE. In entrambi i casi il riferimento normativo da inserire in fattura è l’articolo 7-ter del DPR n. 633/72.
B2C (business to consumer)
In questo caso il venditore è soggetto passivo Iva e l’acquirente è un privato consumatore. Nei rapporti B2C l’Iva è territorialmente rilevante nel paese del committente (Direttiva n. 112/2006/CE come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE).
Questo significa che il venditore è tenuto ad identificarsi in ogni Paese di residenza del soggetto che acquista l’applicazione. In alternativa, per rendere più agevole questo regime è possibile utilizzare il c.d. “Oss – One Stop Shop“, un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione connessa alla modifica del luogo di tassazione Iva applicabile ai servizi elettronici B2C. Il OSS, dunque, evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro UE di Consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).
In pratica, optando per il OSS, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di Consumo.
Le dichiarazioni trimestrali e l’Iva versata acquisite dallo Stato membro di identificazione sono trasmesse ai rispettivi Stati Membri di Consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.
Per maggiori informazioni sul regime: “OSS: il regime per l’e-commerce diretto“.
Aspetti operativi di gestione dell’IVA per gli sviluppatori che operano su Store online: Apple e Google
La vendita di applicazioni web è un mercato ove i principali portali di vendita sono gestiti da Google e Apple. In virtù di questa particolare disciplina ai fini Iva in vigore in ambito UE, tutti i principali App store si sono organizzati per consentire agli sviluppatori di applicazioni di non dover effettuare tutti gli adempimenti Iva previsti dal regime B2C che abbiamo appena visto.
Come indicato nei vari contratti che questi portali fanno firmare agli sviluppatori, i vari gestori (Google e Apple) si sostituiscono agli utenti finali, fornendo attività di intermediazione, conservano e gestiscono direttamente loro tutta la documentazione necessaria all’individuazione del luogo di consumo per 10 anni e rendono in sostanza il rapporto con lo sviluppatore di B2B anziché B2C. Questo effetto di sostituzione è fondamentale per lo sviluppatore che non si trova gravato dal dover applicare il regime B2C, più complicato in termini di adempimenti, rispetto al regime B2B. Vediamo, di seguito come operano questi gestori di App store online.
APPLE STORE
La vendita di applicazioni effettuata da Apple in Europa è effettuata dalla società Apple Distribution International Ltd, avente sede legale in Irlanda. In virtù di quanto appena detto, il rapporto che si instaura tra lo sviluppatore e iTunes è di tipo B2B. Questo significa che lo sviluppatore al momento della vendita è chiamato ad emettere fattura direttamente alla società Irlandese, senza applicazione di Iva italiana, ai sensi del citato articolo 7-ter del DPR n. 633/72.
Apple Distribution International Ltd riceverà la fattura ed applicherà il meccanismo del “reverse charge“, integrando l’Iva sia in accredito che in addebito. Lo sviluppatore sarà chiamato ad effettuare periodicamente la comunicazione Intrastat per i servizi resi.
A sua volta Apple Distribution International Ltd fatturerà agli utenti finali europei l’acquisto dell’applicazione indicando non l’Iva dell’Irlanda, ma l’Iva in vigore in ciascuno stato UE dell’acquirente, attraverso il meccanismo sopra indicato del OSS.
Nel caso di applicazioni per iPhone, se in un mese lo sviluppatore vende le proprie applicazioni non solo in Italia o in altri paesi europei, ma per esempio anche in USA, egli dovrà emettere due fatture diverse. Su una vi sarà l’importo guadagnato con le applicazioni vendute nei paesi europei e questa fattura sarà intestata a Apple Distribution International Ltd, mentre sull’altra vi sarà l’importo guadagnato con le applicazioni vendute in USA e questa fattura sarà intestata a Apple Inc USA. In pratica, è necessario guardare in quale mercato si vendono le proprie applicazioni per emettere fatture diverse nel caso in cui i vari mercati facciano riferimento a società diverse di Apple.
GOOGLE PLAY
Lo schema appena visto per Apple, viene sostanzialmente ricopiato anche per quanto riguarda le vendite di applicazioni sui portali Google Play. Dal 2015 Google si è dichiarato responsabile nella determinazione, addebito e versamento dell’Iva relativa agli utenti europei, senza azioni richieste da parte degli sviluppatori. Anche in questo caso, quindi, vi è un primo rapporto B2B tra sviluppatore e App store, e un secondo rapporto B2C tra App store e utente finale. Per capire come funziona più operativamente Google Play sul proprio sito (raggiungibile a questo link) ci fa un esempio di come funziona operativamente il calcolo del compenso per la vendita di applicazione su Google Play, che di seguito di riepiloghiamo.
Ipotizzando la vendita dell’applicazione ad €. 1,00, Google riconosce allo sviluppatore il 70% del valore di vendita al netto dell’Iva versata. Quindi, ipotizzando €. 1,00 di vendita dell’applicazione, e aliquota Iva del Paese del soggetto acquirente UE del 20% possiamo trovare con le seguenti formule il valore corrisposto allo sviluppatore:
Prezzo dell’app – (prezzo dell’app – 1/(1+aliquota fiscale)) = valore al lordo dell’Iva per lo sviluppatore
1 – (1-1/1,20) =0,83
valore al lordo dell’Iva per lo sviluppatore*70% (quota di compenso di pertinenza dello sviluppatore) = compenso dello sviluppatore
0,83*70% = 0,58
Google afferma di versare l’Iva per conto degli sviluppatori e riconosce agli sviluppatori il margine del 70% al netto dell’Iva versata (nell’esempio €. 0,58). Quindi, Google versa l’Iva in vigore nei singoli stati europei sostituendosi agli sviluppatori rendendo in sostanza il rapporto tra sviluppatore e Google di tipo B2B.
Incasso del compenso e problematiche IVA nella vendita di App sul web
Lo sviluppatore riceve mensilmente un bonifico sul proprio conto corrente con il totale degli importi guadagnati con la vendita delle sue applicazioni in un mese. Il guadagno mensile che lo sviluppatore ottiene con la vendita di applicazioni sull’Apple Store o sull’Android Market, la si può considerare, ai fini Iva, una prestazione di servizi specifici immateriali. Si tratta di una prestazione assimilabile a quelle del tipo di commercio elettronico diretto, con transazione e pagamento interamente per via telematica. Lo sviluppatore dovrà emettere quindi una fattura ai soli fini interni italiani in cui si specifichi “inversione contabile” ex articolo 7-ter del DPR n. 633/72.
Problema del credito Iva cronico
Dal momento che lo sviluppatore non paga Iva italiana, in virtù dell’applicazione del rapporto B2B, egli si trova nella situazione di conseguire un cronico credito Iva annuale. Credito dovuto al fatto che può scaricare Iva in acquisto, ma non può addebitare Iva in vendita. Tale credito Iva può essere utilizzato per compensare altri versamenti di imposte o ritenute, o essere chiesto a rimborso per prevalenza di operazioni non soggette ad Iva per mancanza di presupposto di territorialità. Tuttavia, la soluzione solitamente più applicata o esser evitato con lettere di intento ai fornitori in quanto esportatori abituali.
Consulenza fiscale online
Se questo articolo ti è sembrato interessante allora sicuramente stai pensando di avviare questo tipo di attività in modo serio e professionale. Se desideri avere ulteriori delucidazioni sugli adempimenti fiscali per gli sviluppatori di applicazioni mobile, puoi contattarci attraverso l’apposito servizio di consulenza fiscale online. Sarai ricontattato nel più breve tempo da un professionista preparato in grado di assisterti nelle tue esigenze.
Non affidarti a consulenti improvvisati che non gestiscono quotidianamente attività che operano online. Eviterai di commettere errori e potrai dedicarti con serenità alla tua attività.