Disciplina fiscale legata all’identificazione dei criteri di territorialità IVA relativa al commercio elettronico (e-commerce), diretto e indiretto e al regime OSS.


Per commercio elettronico (e-commerce) si intende qualsiasi attività di supporto ad una attività commerciale, che venga svolta utilizzando il canale telematico Internet. Tale attività deve essere in grado di effettuare transazioni come commercializzazione di beni e servizi, distribuzione on-line di prodotti in formato digitale, effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, etc.

Si tratta, in ogni caso, di uno scambio commerciale che viene effettuato attraverso un canale elettronico di acquisto di beni e servizi, in cui il cliente sceglie on-line il prodotto. Volendo schematizzare possiamo dire che le diverse forme di e-commerce possono essere così suddivise:

  • E-commerce indiretto. Si tratta del commercio elettronico indiretto, avente ad oggetto beni materiali. Il venditore mette a disposizione sul sito web il catalogo dei prodotti con le caratteristiche merceologiche, le condizioni di consegna e i prezzi. Il cliente procede ad effettuare l’ordine per via telematica, ma riceve la consegna fisica del bene. Classici esempi di siti di e-commerce indiretto possono essere Amazon, E-bay, ecc;
  • E-commerce diretto. Si tratta del commercio elettronico di beni immateriali o digitalizzati in questo caso si parla di commercio elettronico diretto (on-line), in cui l’intera transazione commerciale, ivi inclusa la consegna del bene avviene per via telematica.

L’obiettivo di questo contributo è quello di andare ad analizzare la disciplina fiscale dell’e-commerce diretto ed indiretto per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA. Nell’e-commerce, infatti, assistiamo a modalità particolari di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto che è importante andare ad approfondire.

Disciplina fiscale dell’e-commerce indiretto

E-COMMERCE INDIRETTO
Si tratta di operazioni di beni materiali per le quali il contratto si perfeziona mediante l’utilizzo di un mezzo elettronico, mentre la consegna o spedizione del bene avvengono con mezzi tradizionali (es. posta o spedizioniere). Il trasporto della merce venduta è effettuato dal fornitore per suo conto.

Il commercio elettronico indiretto (e-commerce indiretto) è costituito dalle transazioni commerciali nelle quali si verificano le seguenti caratteristiche:

  • La cessione giuridica del bene e la conclusione del contratto tra venditore e cliente si perfezionano per via telematica;
  • La consegna fisica del bene avviene attraverso i canali tradizionali.

Tabella: criteri di territorialità IVA dell’e-commerce indiretto

PAESE DEL FORNITOREPAESE DEL CLIENTEREGIME IVANORMATIVA
ItaliaItalia (P.Iva o privato)Operazione
imponibile
Art. 2 DPR n. 633/72
ItaliaPaese Ue (P.Iva)Cessione intracomunitariaArt. 41, co. 1 lett a) D.L. n.331/93
ItaliaPaese Ue (privato)Vendita a distanzaArt. 41 co. 1 lett. b) D.L. n. 331/93 
ItaliaPaese Extra-Ue
(P.Iva o privato)
Cessione
all’esportazione
Art. 8 DPR n. 633/72
Paese UEItalia (P.Iva)Acquisto
intracomunitario
Art. 38 D.L. n. 331/93
Paese UEItalia (privato)Vendita a distanzaArt. 40 co. 3-4 D.L. n. 331/93
Paese Extra UEItalia (P.Iva o privato)ImportazioneArt. 67 DPR n. 633/72

Obblighi di certificazione nell’e-commerce indiretto

Le operazioni di e-commerce indiretto sono assimilate alla vendite per corrispondenza (Risoluzione n. 274/E/2009).

OPERAZIONI B2BOPERAZIONI B2C
Obbligo di emissione della fattura Obbligo di utilizzo del registro dei corrispettivi (esonero da certificazione telematica dei corrispettivi art. 22, co. 1 n. 6-ter del DPR n. 633/72)

Esonero da obblighi di:
– Emissione della fattura, salvo che venga richiesta dal cliente (art. 22, co. 1, n. 6-ter del DPR n. 633/72);
– Emissione del documento commerciale;
– Tenuta, memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici (Risposta ad interpello n. 198/E/2019).

La disciplina IVA delle operazioni di commercio elettronico indiretto tra soggetti residenti in Italia è disciplinata dalle disposizioni contenute dal DPR n. 633/72. Da quanto andremo a vedere rimangono escluse le operazioni effettuate con stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Alle operazioni riconducibili al E-commerce indiretto, se il cliente è un “privato consumatore” si applica la disciplina delle vendite per corrispondenza. Per questa ragione, secondo la Risoluzione n. 274/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate, le corrispondenti operazioni non sono soggette:

  • Né all’obbligo di emissione della fattura (elettronica o meno). Salvo che la stessa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione della cessione. Come previsto dall’articolo 22, comma 1, n. 1), del DPR n. 633/72;
  • Né all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale. Questo poiché opera l’esonero di cui all’articolo 2, del DPR n. 696/1996.

I corrispettivi giornalieri delle vendite, comprensivi dell’Iva, devono essere, tuttavia, annotati nell’apposito registro di cui all’articolo 24 del DPR n. 633/72. L’annotazione deve avvenire entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al giorno di effettuazione. Inoltre, in sede di liquidazione periodica dell’Iva, lo scorporo dell’Iva deve avvenire con il metodo matematico (no ventilazione). Questi aspetti, ricordiamo, riguardano esclusivamente i commercianti al minuto. Tutti gli altri operatori economici che pongono in essere un’attività di E-commerce, per le operazioni verso privati, sono tenuti obbligatoriamente all’emissione della fattura.

Applicazione dell’Iva nelle operazioni intracomunitarie di E-commerce indiretto

Anche le operazioni di commercio elettronico indiretto tra controparti UE sono equiparate alle vendite a distanza. Per questo tali operazioni seguono la disciplina IVA applicabile alle operazioni intracomunitarie. La normativa è dettata dall’articolo 40, commi 3 e 4 lettera b) e 41, comma 1 lettera b) del D.L. n. 331/93. In particolare, è previsto che:

  • Dal lato attivo, si considerano non imponibili in Italia le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa;
  • Dal lato passivo, si considerano imponibili in Italia (come cessioni interne e non come acquisti intracomunitari) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d’imposta, ovvero di cessionari che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell’articolo 38, comma 6, del D.L. n. 331/93.

Rimangono esclusi dalla disciplina della vendita a distanza i seguenti beni (articolo 41, comma 1 lettera b) del D.L. n. 331/93):

Nelle vendite on line di beni soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente, non è applicabile il regime delle vendite a distanza. Per i beni soggetti ad accisa il luogo impositivo non dipende dalla condizione relativa all’ammontare delle vendite effettuate nello Stato membro di destinazione, ma soltanto dal soggetto che organizza il trasporto o spedizione dei beni. Se quest’ultimo è curato dal cedente, l’Iva è dovuta nel Paese di destinazione, mentre se la spedizione (o il trasporto) è curata dal cessionario non residente, l’operazione resta soggetta ad Iva in Italia.

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 39/E/2005, ha precisato che:

le vendite a distanza caratterizzate non solo dalla circostanza che l’acquisto è perfezionato da un soggetto privato, ma soprattutto dal fatto che il trasporto della merce venduta è effettuato direttamente a cura del fornitore o per suo conto. Ne consegue che la cessione è da intendersi non imponibile anche se avviene nello stesso punto di vendita del soggetto fornitore, qualora il trasporto a destino sia effettuato dal fornitore o per suo conto

Territorialità IVA e-commerce indiretto

Il criterio generale di territorialità IVA è quello legato all’imponibilità nel Paese del committente. Nelle operazioni B2B il criterio di territorialità si applica attraverso la non imponibilità IVA nel Paese del prestatore ed una applicazione dell’IVA nel Paese del committente con il meccanismo del committente. Nelle operazioni B2C vige lo stesso criterio di territorialità, ma con l’applicazione di una soglia minima di 10.000 euro, al netto dell’IVA (da verificare in modo complessivo sulle vendite verso tutti i paesi UE). Al di sotto della soglia l’IVA è imponibile nel Paese del prestatore (disciplina derogatoria). Al superamento della soglia, l’imponibilità IVA è quella ordinaria nel Paese del committente, attraverso identificazione diretta o nomina del rappresentante fiscale. In alternativa, i cedenti possono optare per la procedura semplificata OSS (procedura che evita al cedente di identificarsi nel paese dell’acquirente e che gli consente, mediante la trasmissione di specifiche dichiarazioni IVA trimestrali, di effettuare i versamenti dell’imposta del proprio Paese).

E-COMMERCE INDIRETTO B2C
La soglia di 10.000 euro nella operazioni di e-commerce indiretto B2C:
– Fino alla soglia di vendite annue pari a 10.000 (al netto dell’IVA, considerando anche l’e-commerce diretto) si applica l’IVA nel Paese del prestatore;
– Se nel corso dell’anno la soglia è superata, si applica, a partire da tale data, la tassazione a destino;
– E’ possibile optare per la tassazione a destino anche sotto soglia (con vincolo biennale);
– E’ possibile optare per l’applicazione del regime OSS, in modo da applicare le regole di fatturazione/certificazione dei corrispettivi previste dall’Italia e non dal Paese di destinazione dei beni (come avviene in caso di identificazione diretta o nomina del rappresentante fiscale).

Nell’ambito delle operazioni intracomunitarie si possono configurare in generale due ipotesi, in relazione alla disciplina di imponibilità IVA nel Paese del committente della prestazione, ovvero:

  • Acquisto intracomunitario di beni B2C da parte di cessionario italiano con cedente UE;
  • Acquisto intracomunitario di beni B2C da parte di cessionario privato UE, con cedente italiano;
  • Acquisto B2B in cui cedente e cessionario sono entrambi soggetti passivi in ambito UE.

Acquisto intracomunitario B2C da parte di privato italiano

L’applicazione dell’IVA avviene in Italia, se il cedente comunitario ha effettuato vendite nei confronti di privati italiani nell’anno precedente o in corso d’anno, per un ammontare pari o superiore alla soglia di 10.000 euro. In tale caso, il soggetto comunitario è tenuto a nominare un:

Questo ai sensi dell’articolo 35-ter, DPR n. 633/1972, al fine di assolvere gli obblighi ai fini IVA nei confronti dell’erario italiano. In caso di non superamento del predetto limite, il cedente comunitario assoggetta l’operazione ad IVA nel suo Stato di residenza. Questo salvo che, volontariamente, abbia optato per l’applicazione dell’imposta in Italia.

Acquisto intracomunitario B2C da parte di privato UE

In questo caso l’operatore economico italiano che ha effettuato la vendita deve applicare l’IVA italiana. Questo avviene se, nell’anno solare precedente ed in quello in corso non supera la soglia di 10.000 euro. Nel momento in cui il fatturato realizzato dall’impresa cedente italiana supera la soglia, tale impresa:

  • E’ tenuta ad applicare in fattura l’IVA del Paese di residenza del cliente;
  • Deve identificarsi direttamente nel Paese, ovvero nominare un suo rappresentante fiscale.

La procedura da adottare da parte dell’operatore nazionale è la seguente:

  • Acquisire una posizione IVA (mediante identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale) nello Stato di destinazione del bene. Questo per rilevare la cessione intracomunitaria fittizia ed effettuare il corrispondente acquisto intracomunitario;
  • Assoggettare ad imposta la cessione nello Stato di destinazione, ivi territorialmente rilevante. Questo ai sensi dell’articolo 7-bis DPR n. 633/72.

Cessione e acquisto intracomunitario in cui il cedente e l’acquirente sono residenti in differenti Stati comunitari e sono entrambi soggetti passivi IVA

L’applicazione dell’IVA avviene secondo le regole dettate in via generale per gli acquisti intracomunitari. L’applicazione dell’IVA avviene attraverso il meccanismo del reverse charge nel Paese del soggetto acquirente (committente della prestazione).

Calcolo della soglia

La soglia di 10.000 euro deve essere calcolata sommando i valori totali, al netto dell’IVA, delle seguenti operazioni effettuate nell’anno:

  • Vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • Prestazioni di servizi “TTE” verso privati (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettroniche) effettuate in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del fornitore.

Esempio. Ipotizziamo un’impresa in Italia che effettua:

  • Prestazioni di servizi TTE per un importo pari a 3.000 euro verso privati in Germania;
  • Prestazioni di servizi relativi a beni immobili situati in Francia per 2.000 euro;
  • Vendita a distanza di beni dall’Italia alla Germania per un importo pari a 8.000 euro.

Il calcolo della soglia riguarda le prestazioni TTE e le vendite a distanza e quindi il relativo superamento deve essere superato tenendo conto esclusivamente dell’ammontare di queste operazioni. Nell’esempio, tali operazioni superano la soglia di 10.000 euro, e sono rilevanti, dall’operazione successiva (non più in Italia), nello Stato del cliente finale. Da precisare che le prestazioni relative a immobili restano rilevanti nello Stato in cui gli immobili sono situati (7-quater DPR n. 633/72).

Vendite tramite interfacce elettroniche

Le piattaforme digitali, ovvero i soggetti che facilitano le vendite a distanza di beni tramite un’interfaccia elettronica, sono soggetti coinvolti nel processo di riscossione IVA. Ai sensi dell’art. 14-bis della Direttiva 2006/112/UE tali soggetti passivi che hanno ricevuto e venduto beni di cui facilitano la cessione divenendo debitori d’imposta sono soggetti ad ulteriori obblighi IVA. In particolare, la previsione si applica in caso di:

  • Vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi di valore non superiore a 150 euro;
  • Cessioni di beni all’interno della UE (sia cessioni domestiche che vendite a distanza intracomunitarie) effettuate da un soggetto passivo non stabilito nella comunità UE nei confronti di privati UE.

Questa disposizione comporta il fatto di scindere l’operazione di cessione di beni in due operazioni separate, ovvero:

  • La vendita dal fornitore all’interfaccia online (che nel caso sarà esente IVA ex art. 136-bis, Direttiva 112/2006/UE);
  • La vendita dall’interfaccia online al privato consumatorie che sarà assoggettata ad IVA nel Paese del consumatore.

E-commerce indiretto nelle operazioni extra-UE

Per quanto riguarda le operazioni di commercio elettronico indiretto verso controparti residenti in paesi extra-UE si applica la seguente disciplina IVA:

  • Importazioni ex articolo 67 DPR n. 633/72. IVA, applicata in dogana, in bolletta doganale. Dovrà essere assolta congiuntamente alle imposte doganali;
  • Esportazioni ex articolo 8 DPR n. 633/72. Emissione di una fattura senza applicazione dell’imposta.

Spedizioni a mezzo posta

Nella pratica è assai frequente che le spedizioni avvengano a mezzo posta. Per le importazioni di beni a mezzo posta sotto sotto forma di lettere e pacchi si considerano dichiarate in dogana per l’immissione in libera pratica nel momento della loro presentazione. In dogana il destinatario è considerato il dichiarante e quindi il debitore dell’obbligazione doganale all’importazione.

  • Per importazioni < a 1.549,37 l’va e i diritti sono anticipati dall’amministrazione postale.
  • Per importazioni > a €. 1.549,37, è necessario presentare in dogana una dichiarazione su modello conforme DAU.

E-commerce indiretto con modalità dropshipping

Il dropshipping  rappresenta da qualche anno una delle nuove frontiere dell’e-commerce. In pratica, consiste nella possibilità di vendere i propri prodotti online senza avere un magazzino fisico, evitando quindi il problema dell’invenduto.

Il venditore si affida al dropshipper, che spedirà direttamente i prodotti all’acquirente finale, fornendo garanzia e supporto (solitamente). Il venditore online, assume la figura del procacciatore d’affari, procurando nella pratica il cliente e aggiungendo il proprio mark-up al prezzo finale. Per un maggiore approfondimento puoi consultare questo articolo: “Drop Shipping: guida alla normativa fiscale“.

Disciplina fiscale dell’e-commerce diretto?

ART. 7, CO. 1 REGOLAMENTO UE 282/2011
I servizi prestati tramite mezzi elettronici comprendono i servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza di tecnologia dell’informazione.

Il commercio elettronico diretto (e-commerce diretto) è caratterizzato dal fatto che l’intera operazione commerciale (cessione e consegna del bene) avviene unicamente per via telematica, attraverso la fornitura di prodotti virtuali non tangibili. I servizi ed i beni ceduti (software, siti web, immagini, testi, basi di dati, musica, film, ecc.), originariamente dematerializzati, vengono, infatti, concretati all’arrivo dal destinatario (download).

ESEMPI DI E-COMMERCE DIRETTO – ART. 7, CO. 2 REGOLAMENTO UE 282/2011
– La fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
– La fornitura di prodotti digitali in generale, compresi i software ed i relativi aggiornamenti;
– Tutta la fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
– I servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
– La concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito internet che operi come mercato online.

L’art. 7, co. 3 del citato Regolamento UE n. 282/2011, fornisce anche alcuni esempi negati di e-commerce diretto, come ad esempio:

  • Servizi di teleradiodiffusione;
  • Servizi di telecomunicazione;
  • I beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;
  • I CD-ROM, i dischetti ed i supporti fisici analoghi;
  • Il materiale stampato, come i libri, bollettini, i giornali o riviste;
  • I CD e le audiocassette;
  • Le video cassette ed i DVD;
  • I giochi su CD-ROM;
  • I servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;
  • I servizi di insegnamento (es. docenze webinar), per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso internet.

Territorialità Iva nell’e-commerce diretto

I servizi di e-commerce diretto, sono territorialmente rilevanti nel Paese del committente. La norma di riferimento è l’articolo 58 della Direttiva n. 2006/112/CE, ad opera dell’articolo 5 della Direttiva n. 2008/8/CE. La norma di riferimento interna è, invece, l’articolo 7–sexies comma 1 lettera f) e g) del DPR n. 633/72. Si tratta di una disposizione secondo la quale:

Si considerano soggette a IVA in Italia, se rese a committenti non soggetti passivi d’imposta, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici. Questo quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e le prestazioni telecomunicazione e tele-radiodiffusione. Oppure, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione Europea.

Applicazione dell’Iva nel Paese del committente

Quindi, per quanto attiene ai servizi digitali, non vi è distinzione tra rapporti B2B e B2C. Questo, poiché le operazioni in esame sono assoggettate ad IVA nel Paese del committente (soggetto Iva o meno). Il tutto a prescindere dal luogo in cui il prestatore si considera stabilito (Paese Ue o Extra-Ue). A livello procedurale, le modalità di applicazione dell’Iva saranno, invece, differenziate a seconda dello status del committente (soggetto Iva o meno), in quanto:

  • Nei rapporti B2B, l’imposta sarà applicata dal cliente con il meccanismo del reverse charge;
  • Nei rapporti B2C, invece, l’imposta sarà pagata direttamente dal fornitore (comunitario o extracomunitario): previa identificazione ai fini Iva nel Paese Ue del committente, avvalendosi del regime speciale del “Mini Sportello Unico” (OSS).

Soglia di 10.000 per e-commerce diretto UE

A partire dal 1° gennaio 2019 è stata introdotta una soglia annua a livello comunitario, pari ad € 10.000. Si tratta della soglia al di sotto della quale le operazioni di commercio elettronico diretto rese a privati consumatori di altri Paesi della UE rimangono imponibili ai fini dell’IVA nello Stato membro di stabilimento del prestatore. Rimane, comunque, ferma la possibilità di optare per la tassazione a destinazione (vincolo biennale).

È stato inoltre che le operazioni di commercio elettronico diretto, per le quali il prestatore si sia avvalso dell’opzione al sistema OSS, devono seguire le regole di fatturazione previste nello Stato membro di identificazione del prestatore che si sia avvalso di tale opzione. Per meglio dire, si applicano le regole di fatturazione del Paese ove l’operazione si considera territorialmente rilevante ai fini IVA. E’ stato, infine, previsto che i soggetti passivi d’imposta extra-UE potranno avvalersi del MOSS anche se gli stessi risultano identificati ai fini IVA in uno o più paesi della UE. Il tutto, fermo restando il vincolo dell’assenza di stabilimento.

SOGLIA 10.000 EURO E-COMMERCE DIRETTO
Soglia di 10.000 euro da identificare al netto dell’IVA, dei servici elettronici resi verso privati UE (soglia da verificare nell’anno corrente ed in quello precedente). Al di sotto della soglia i servizi sono tassati ai fini IVA nel Paese del prestatore (Italia). Superata la soglia la territoriale è nel Paese del committente. In questo caso è possibile effettuare una identificazione diretta nel Paese del committente per applicare la relativa IVA, oppure utilizzare il regime OSS;
– In caso di superamento della soglia nel corso dell’anno si rendono applicabili, a partire dalla medesima data, le regole di territorialità IVA nel Paese del committente.
– Attraverso il regime OSS è possibile utilizzare, in tema di fatturazione della prestazione, le regole applicabili nello stato membro di identificazione del prestatore. Ad esempio, in caso di applicazione del regime OSS con identificazione in Italia è possibile avere l’esonero da certificazione dei corrispettivi (art. 22, co. 1 n. 6-ter del DPR n. 633/72).

Obblighi di certificazione nell’e-commerce diretto

OPERAZIONI B2BOPERAZIONI B2C
Obbligo di emissione della fatturaObbligo di utilizzo del registro dei corrispettivi (esonero da certificazione telematica dei corrispettivi art. 22, co. 1 n. 6-ter del DPR n. 633/72)

Esonero da obblighi di:
– Emissione della fattura, salvo che venga richiesta dal cliente (art. 22, co. 1, n. 6-ter del DPR n. 633/72);
– Emissione del documento commerciale;
– Tenuta, memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici

Regime speciale ONE STOP SHOP (“OSS“)

Il regime OSS (One Stop Shop) è stato introdotto al fine di ridurre e semplificare gli adempimenti fiscali derivanti dalla modifica della territorialità dei servizi digitali. Si tratta di un regime IVA che consente di dichiarare e versare l’imposta dovuta per le prestazioni verso privati consumatori europei ovunque fornite, nel solo paese di identificazione. Ovviamente l’applicazione del regime prevede il rispetto da parte degli operatori che si iscrivono al regime speciale OSS delle regole di fatturazione e delle aliquote IVA applicate nei vari Paesi UE.

Fatturazione nel regime speciale IVA OSS

Vediamo adesso le singole modalità di fatturazione:

  • Cliente italiano soggetto passivo IVA e fornitore UE. Il fornitore dovrà emettere fattura al momento del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, DPR n. 633/72);
  • Cliente italiano privato consumatore e fornitore UE. In base all’articolo 22, comma 1, n. 6-ter del DPR n. 633/72, la fattura non deve essere emessa se non richiesta dal cliente entro il momento di effettuazione dell’operazione (ovvero il pagamento del corrispettivo);
  • Cliente estero soggetto IVA fornitore italiano. L’operazione è esclusa Iva in Italia (articolo 7-ter del DPR n. 633/72) ed è previsto l’obbligo di fatturazione: entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione dell’operazione, specificando in fattura la dicitura “inversione contabile” se il cliente è debitore d’imposta in altro Stato UE, oppure “operazione non soggetta” se il cliente è stabilito in Paese Extra-UE;
  • Cliente estero privato fornitore Italiano. L’operazione è esclusa da IVA in Italia. Gli obblighi del fornitore italiano sono diversi a seconda che il medesimo sia o meno registrato al OSS:
    • fornitore iscritto al OSS – è esonerato dagli obblighi di fatturazione e registrazione per i servizi digitali resi a clienti di altri Paesi UE;  
    • fornitore non iscritto al OSS – per i clienti di altri Paesi UE, deve identificarsi ai fini Iva nei vari Paesi membri dei clienti.

Per le modalità operative di applicazione del regime speciale IVA del OSS – Mini One Stop Shop puoi consultare questo contributo:

Per approfondire: “OSS: il regime per ecommerce diretto B2C“.

Registrazione all’OSS

Per registrarsi al regime OSS, il soggetto passivo, una volta individuato lo Stato membro di identificazione deve fornire a quest’ultimo una serie di informazioni per via telematica. Dopo aver ricevuto i dati necessari e averne verificato la validità lo Stato membro li trasmette gli altri stati membri.

OSS non UEAl soggetto passivo che aderisce al regime non UE viene attribuito e notificato per via elettronica un numero individuale di identificazione IVA per l’applicazione del regime speciale.
OSS UENell’ambito del regime UE, viene utilizzato ai fini OSS, il numero di identificazione già attribuito in relazione agli obblighi che derivano dal sistema interno.

Ai sensi dell’art. 57-quinquies del Reg. UE 282/2011 la registrazione all’OSS non UE e all’OSS UE è efficace dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello in cui il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione l’intenzione di iniziare ad avvalersi del regime.

Per identificarsi in Italia ai fini del regime speciale i soggetti interessati, in presenza dei requisiti, devono presentare apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate. Per fornire assistenza agli operatori è stato messo a disposizione l’indirizzo email: [email protected] a cui è possibile scrivere per ottenere informazioni sull’applicazione della normativa nazionale e comunitaria del regime speciale.


Consulenza fiscale online

In questo articolo ho cercato di riepilogarti, in modo schematico, quali sono i principali adempimenti ai fini IVA che riguardano l’attività di E-commerce. Naturalmente, si tratta di informazioni del tutto generiche. Se hai intenzione di avviare la tua attività di E-commerce, è necessario che queste informazioni ed il tuo modello di business siano allineate.

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76 COMMENTI

  1. Buon giorno, spero di essere nella sezione giusta per questa domanda. Sono cittadina italiana e americana ma residente negli Stati Uniti. Ho creato una app e conto di vendere spazi pubblicitari in Italia. Fiscalmente il business e’ a nome mio e tutto viene gestito qui. Nel momento in cui ricevo un pagamento dall’Italia emetto ricevuta ma non posso fare fattura perche’ qui la fattura come si intende in Italia non esiste ed io non ho partita IVA essendo basata negli Stati Uniti. In essenza, il servizio di pubblicita’ viene pagato ad un’entita’ americana.

    E’ possibile fare cio’ o potrei incorrere in problemi vari prendendo pagamenti dall’Italia? Qualsiasi consiglio o delucidazione sara’ molto apprezzata. Grazie, Claudia

  2. Salve, un’impresa estera come la sua è soggetta a tassazione in altro Paese quando nello stesso ha una stabile organizzazione. Per le attività legate al web, non esiste una definizione chiara di stabile organizzazione fornita dall’Unione europea. Questo significa che possono esserci due diversi tipi di interpretazione legate alla stabile organizzazione: 1) vi è stabile organizzazione quando il server è ubicato nel Paese estero (in questo caso Italia); 2) il soggetto proprietario del sito web è residente fisicamente in Italia. In attesa di chiarimenti ufficiali, quindi, bisogna attenersi a queste fattispecie per capire quando un sito web deve essere tassato in uno dei Paesi UE. Quindi, se lei ha il server negli Stato Uniti e fisicamente è residente li non deve tassare i suoi redditi in Italia, ma semplicemente dovrà rispettare le regole relative alla fatturazione.

  3. Grazie mille per la chiarificazione. Mi sono resa pero’ conto di non aver formulato bene la domanda. Non potendo fare fattura (ma solo ricevuta) potrei avrei dei problemi in Italia vendendo gli spazi pubblicita? Grazie ancora. Claudia

  4. Gli spazi pubblicitari dovrebbe venderli come operatore professionale, quindi con partita Iva. Le aziende che acquisteranno gli spazi pubblicitari le vorranno ricevere la fattura per dedursi il costo che sostengono.

  5. Essondo noi una ditta extra Europea non possono farsi l’auto certificazione come Lei spiegava in un’altro blog? Grazie, Claudia

  6. L’autofattura che lei richiama può essere fatta solo dopo aver ricevuto una fattura da un soggetto extra-Ue. Le ripeto, lei deve operare come soggetto professionale ed emettere fattura.

  7. Noi emettiamo un INVOICE che e’ il corrispettivo della fattura (non della ricevuta). Forse ero io ad usare il termine sbagliato. Con la nostra invoice , se ho capito bene, i clienti itliani potranno fare l’auto fattura. Grazi e come sempre

  8. MOSS per cliente privato estero (non UE) e fornitore italiano.
    Nel vostro articolo, nell’ultimo paragrafo, si parla di cliente privato estero e poi si limita la modalità di fatturazione ad un cliente di altro paese UE.
    Il MOSS è applicabile a clienti non UE? La fattura è obbligatoria?

    Grazie in anticipo per la cortese risposta.

  9. Il regime del Moss riguarda operazioni effettuate nei confronti di clienti soggetti privati UE da parte di soggetti passivi prestatori Comunitari o extracomunitari.

  10. Salve,
    premetto che prima di porre la seguente domanda ho effettuato svariate – ahimè quanto vane – ricerche online sull’argomento. Collaboro con la mia fidanzata alla gestione di un negozio e-commerce di action figures e model kit giapponesi. Mi occupo anche dell’ incasso, tramite conto corrente a me esclusivamente intestato, delle somme corrispondenti, che però vengono comunque regolarmente fatturate da lei. Infatti la partita iva e tutti i dati di legge che riporteremo sul sito sono i suoi. E’ fattibile come cosa o richiamo sanzioni? Tempo addietro vidi da qualche parte la disgiunzione tra titolare d’impresa e soggetto materialmente percipiente, ma non riesco a trovare informazioni a riguardo…
    Cosa ne pensa? Grazie anticipatamente.

  11. Salve, la cosa non è sicuramente corretta. Può essere la sua fidanzata a fatturare e lei ad incassare le somme, ma lei dovrà giustificare le somme che entrano sul suo conto corrente, fatturando a sua volta alla sua ragazza.

  12. buon pomeriggio,
    ho letto attentamente il vs articolo, lavoro presso uno studio commerciale e credo di trovarmi di fronte ad un errore di emissione di una fattura. Mi spiego un cliente dello studio ha acquistato su amazon un frullatore che gli è stato fatturato da un’azienda con sede nel Regno Unito, ma hanno una partita iva italiana, la fattura ha ben evidenziato nei dati dell’acquirente la partita iva, e la fattura presenta imponibile iva al 22% e totale fattura.
    ora il mio dubbio non doveva essere una fattura UE con applicazione del reverse e emessa quindi senza iva e fare poi l’intrastat? (come ho sempre gestito gli acquisti cee) Come mi comporto in questo caso? sembra come se avessero applicato il moss ma su un b2b… e non so se devo fare intrastat… come mi devo comportare?
    grazie anticipatamente per l’attenzione

  13. Siamo di fronte al caso in cui un soggetto UE ha un rappresentante fiscale in Italia. La fattura non è stata emessa in UK ma in Italia, dal rappresentante fiscale italiano. Quindi, si tratta a tutti gli effetti di un’operazione interna, imponibile Iva.

  14. Buongiorno
    avrei una domanda.
    Possiedo un marketplace dove sono presenti più merchant.
    Quando un cliente acquista un prodotto da un merchant paga il costo del prodotto + il costo della spedizione; i due importi vengono incassati automaticamente (tramite paypal) rispettivamente sul conto dell’eMerchant e sul conto della mia società.

    Al momento dell’ordine il cliente riceve una mail con il riepilogo dei prodotti acquistati e delle spese di spedizione. (è corretto non emettere fattura se non richiesta giusto?)

    In caso il cliente richiedesse una fattura al momento dell’acquisto volevo sapere se è corretto che:
    – venga emessa una fattura dall’eMerchant relativa al prodotto acquistato (se si, può essere cartacea all’interno del pacco?)
    – venga emessa una fattura dalla mia società per le spese di spedizione (io incasso le spese di spedizione con cui pago il corriere) (a volte le spese che paga l’eshopper non corrispondono all’esatto importo che pago al corriere, può essere un pò di più o un pò di meno a seconda delle fasce di peso, quindi devo specificare qualcosa nella fattura, tipo “spese di spedizione e di gestione dell’ordine”)

    Grazie infinitamente e anticipatamente!

    Francesco

  15. Salve Francesco, chi opera in E-commerce è tenuto a gestire il registro corrispettivi, salvo che il cliente non richieda fattura al momento dell’acquisto. La fattura a quel punto può essere spedita con il bene acquistato (non si rende necessario il ddt, in questo caso). Se l’importo che paga il cliente è diviso tra due soggetti entrambi dovranno emettere fattura, per l’importo pagato dal cliente.

  16. La mia azienda ha effettuato una spedizione alla logistica di Amazon in USA di alcuni articoli. Per la spedizione ci siamo affidati alle poste. Amazon ha già fatto alcune vendite e noi ci siamo trovati impreparati dal punto di vista fiscale. Dovremmo emettere una fattura non imponibile ai clienti statunitensi ma Amazon non ci fornisce il “codice fiscale” e neppure gli acquirenti interpellati via mail tramite Amazon ci hanno comunicato il SSN.
    Possiamo registrare corrispettivo come facciamo per le vendite ai Paesi Ue?
    grazie
    Camilla

  17. A mio avviso voi avente venduto ad Amazon e non ai clienti finali del portale. Bisogna vedere i contratti per rispondere concretamente.

  18. Provo a spiegarmi meglio. In Italia Amazon logistica vende nostri prodotti che abbiamo spedito al suo deposito, quando riceviamo da Amazon comunicazione di una vendita provvediamo a registrare il corrispettivo. Amazon ci fattura le sue commissioni e ci accredita quanto pagato dal cliente al netto del suo avere.
    Abbiamo spedito in USA sempre ad un deposito Amazon. Qualche cliente americano ha acquistato ed AMAZON USA ci ha comunicato l’avvenuta vendita. Il consulente fiscale ci dice di emettere la fattura non imponibile al cliente ma Amazon non ci fornisce il codice fiscale/p.iva del compratore. Per il fisco italiano come giustifichiamo queste vendite?
    Grazie per la cortese risposta
    Camilla

  19. La vendita è un esportazione non imponibile, ma i dati del cliente, anche solo nome e cognome dovete averli. Codice fiscale e partita in USA non ci sono.

  20. Una domanda: per chi vende software specifico per disabili (in Italia con IVA al 4%) on line in forma diretta (ossia tramite download) deve attrezzarsi con MOSS, e il sistema prevede le agevolazioni IVA del paese dell’acquirente, per tale fascia di prodotti?
    Grazie.
    Luciana

  21. Salve, se ho una LTD inglese, con la quale vendo ebook in Italia, dovrò aprire una rappresentante fiscale italiana se supero i 35.000 di vendite? Grazie per la risposta

  22. Salve! Le spese di spedizione possono essere fatte pagare direttamente dal cliente al corriere oppure c’è qualche altro sistema per evitare che queste pesino sulla fattura emessa? Nel mio caso spesso queste spese sono piuttosto alte in rapporto al resto della fattura. Grazie, saluti

  23. Le commissioni che PayPal preleva dai pagamenti ricevuti sul mio conto sono da stornare in fase di fatturazione? In “soldoni”: ricevo 820 dai quali mi sottraggono all’istante 36,43. La fattura che emetterò sarà solo coi rimanenti 783,57? Grazie Saluti

  24. Assolutamente no. Lei emetterà fattura per il lordo. Poi riceverà fattura da Paypal per la commissione e si dedurrà il costo.

  25. Salve,
    sto per avviare una attività di e-commerce con vendita di servizi turistici (voli – hotel – trasferimenti – ecc.) B2B e B2C. Credo di non sbagliare a considerare che questo sia un “e-commerce diretto” e vorrei sapere se sono tenuto ad emettere fattura al cliente finale (B2C) anche se non richiesta?
    Grazie

  26. L’attività che vuole svolgere rientra nell’e-commerce diretto, ove non è necessaria l’emissione della fattura nelle vendite C2C, ma attenzione, questo non significa che la vendita non vada certificata.

  27. Buonasera, avrei qualche dubbio sui passi da compiere per poter vendere delle applicazioni per smartphones. Considerando che non prevedo grandi guadagni penso che sia possibile sfruttare il regime forfettario, a tal proposito non mi è chiaro se basta la sola apertura della partita IVA con i codici ATECO dell’articolo ed emettere la fattura (con i dati dello store?) alla ricezione del bonifico o è necessario qualche altro step (iscrizione camera di commercio?). Vorrei agire nella maniera più corretta possibile.

  28. Si affidi alla consulenza di un Commercialista, oltre agli adempimenti deve considerare la corretta fatturazione delle operazioni che andrà a svolgere. Nel suo caso deve presentare “Comunica” per l’iscrizione in Camera di Commercio e la SCIA per il suo Comune. Poi potrà cominciare a fatturare. Dovrà tenere presente le regole dell’E-commerce. Come detto, consiglio di farsi assistere. Se vuole siamo a disposizione.

  29. Salve,
    nel caso di emissione di fattura x servizi verso un cliente cee di malta sprovvisto di partita iva in quanto operatore economico esonrato bisogna addebitare l’iva ? o art.7?
    Grazie

  30. Salve,sto per aprire un sito e-commerce da affiancare all’attivita’ principale sul territorio di commercio all’ingrosso.Posso venedere e di conseguenza emettere fattura ,per quanto riguarda le vendite online,al privato sprovvisto dunque di partita iva?

  31. Certamente, l’emissione della fattura è sempre adempimento corretto, anche per la vendita a privati.

  32. Innanzitutto grazie per la risposta.
    Quindi,se ho capito bene,anche se la mia e’ un attività all’ingrosso ,posso vendere e fatturare a clienti sprovvisti di partita iva,inserendo in fattura solo il codice fiscale dell acquirente privato?E questo vale sia per le vendite effettuate sul territorio sia per quelle online?
    Grazie

  33. Certamente, anche se non obbligatorio, in alcuni casi, nelle vendite online, emettere fattura anche a privati è corretto.

  34. Salve, sono un cittadino italiano iscritto all’AIRE e residente in Thailandia. Sto aprendo una compagnia in America, un LLC, per vendere online in tutto il mondo. Se apro un sito ecommerce in lingua italiana, posso utilizzare la mia compagnia LLC per vendere anche in Italia (in drop shipping dalla Cina)? Se si, dove dovrei pagare le tasse? E come devo organizzarmi con le fatture? Grazie mille in anticipo.

  35. Salve Alberto, prima di tutto bisogna verificare dov’è la sua residenza fiscale e poi come avverrà la vendita. In generale quello che posso dirle in questo momento è che la vendita senza stabile organizzazione non determinerebbe tassazione in Italia.

  36. Salve, avrei un dubbio legato alla presentazione dei prezzi ai consumatori.
    Il mio sito funge da vetrina per pacchetti viaggio inseriti da professionisti per i clienti finali. Il sito permette di effettuare anche prenotazione e pagamento tramite PayPal qualora il professionista lo desideri.
    Un pacchetto può essere acquistato sia da cittadini UE che extra ue.
    La mia domanda è se è possibile a prescindere dal cliente, esporre i prezzi iva esclusa e in fase di prenotazione indicare la dicitura prezzo+IVA ove presente.

    I metodi di pagamento possono essere anche esterni al sito su volere dell’autore del pacchetto. La fatturazione gestita dall’autore.

    Grazie in anticipo

  37. La cosa importante non è l’esposizione del prezzo. La cosa importante è che l’indicazione di prezzo sia chiara. A mio avviso la problematica è legata al monitoraggio del cliente che acquista, per la corretta applicazione dell’Iva (a seconda che il cliente sia un privato o un’azienda). E’ questo a mio avviso l’aspetto su cui concentrare l’attenzione.

  38. Grazie per il parere. Avrei un ulteriore dubbio su b2b. Supponendo di offrire una piattaforma e-commerce diretto con il consumatore dove quest’ultimo può effettuare pagamenti direttamente in app. La piattaforma funge da tramite e il corrispettivo viene inviato al prestatore finale ( che usa la piattaforma per vendere i propri servizi), la fattura b2b da chi deve essere rilasciata dalla piattaforma verso il professionista o vicecersa?

  39. Il dropshipping è una modalità con cui si effettua l’attività di e-commerce. L’e-commerce è un’attività commerciale da svolgere con partita Iva. Se vuole approfondiamo il discorso e la sua situazione personale in privato.

  40. Avrei delle Domande da farle per la vendita online indiretta, sul regime iva da applicare per la vendita in Italia a soggetti privati. Cioè, vendendo elettronica di ricambio, l’iva va calcolata regolarmente come qualsiasi altra vendita normale in qualsiasi altro negozio fisico? Oppure ci sono delle agevolazioni o normative da seguire?

  41. Se ha bisogno di una consulenza dedicata sull’applicazione dell’Iva nell’ecommerce, mi scriva tutte le sue domande a questa mail: [email protected]. Riceverà un preventivo per una consulenza personalizzata in cui risponderò a tutte le sue domande.

  42. Buon giorno,
    Ho letto il suo interessante articolo, ma ancora non mi è chiaro se la mia ditta che vende in e-commerce a PRIVATI in paesi EXTRA EU mediante spedizione postale prioritaria non registrata (quindi non ho bolletta doganale e prova di invio) in che modo debba fatturare. Con iva, senza iva etc ?

    Grazie mille !

  43. Salve Valerio, la fattura deve essere emessa con IVA italiana. L’unico caso di non emissione dell’IVA è quello dell’articolo 38-quater del DPR IVA, ma non riguarda gli E-commerce.

  44. Salve, ho sviluppato un software che analizza un database e all’occorrere di determinate condizioni genera segnali sulle crypto valute in rapida crescita che poi invia su canale Telegram. Ora vorrei vendere l’iscrizione al canale tramite un sito. La vendita sarebbe una tantum ad un prezzo <€100. Non mi aspetto di fare grossi incassi. Che tipi di adempimenti fiscali dovrei fare? Ho bisogno di partita IVA? Devo emettere fattura e applicare IVA?

  45. Salve Fausto, questo tipo di attività richiede l’apertura di una partita IVA. Se interessato mi contatti in privato per una consulenza. Ne parleremo insieme spiegandole tutti gli adempimenti e le modalità di fatturazione con una simulazione reddituale.

  46. Buongiorno,
    il suo articolo è stato molto interessante.
    Non riesco a capire una cosa, per quanto riguarda le novità del 2020 per l’e-commerce indiretto. Solo nella vendita tra azienda e privato si verificano queste soglie/necessità di MOSS?
    Oppure anche nella vendita a distanza tra due aziende (ovvero classico e-commerce B2B)?
    Nell’articolo ha scritto “”Con esclusivo riferimento ai rapporti B2C”, ma non capisco se tutte queste “limitazioni” e/o adempimenti saltano a piè pari il B2B.

    Grazie
    Nicola

  47. Salve, se ho un negozio e voglio aprire un e-commerce, devo pagare qualcosa in piu nell’iva o dichiare qualocsa, perche ho visto dei siti dove basta mettere l’iva e e ovviamente pagare, e poi il tuo sito è online. Secondo voi vado nei guai se apro un e-commerce cosi per conto mia con una partita iva?

  48. Per avviare un e-commerce occorrono autorizzazioni amministrative e l’utilizzo di uno specifico codice attività ai fini IVA. Fatto questo è possibile iniziare ad operare con le vendite online.

  49. Buongiorno.
    Sono un’ artigiana e vendo i miei prodotti anche on line a privati. Sono obbligata a rilasciare fattura essendo un’artigiana o basta uno scontrino? Teoricamente non ci dovrebbe essere obbligo di fattura ma solo per i commercianti forse..Grazie mille

  50. Salve,
    sto per avviare una attività di e-commerce con vendita di Coupon Monouso in formato digitale.
    Credo di non sbagliare a considerare che questo sia un “e-commerce diretto” e vorrei sapere se sono tenuto ad emettere fattura al cliente finale (B2C) anche se non richiesta?
    Grazie

  51. Buongiorno,
    la mia azienda vende all’estero e superando le soglie ho dovuto aprire partita iva in Inghilterra. Le imposte dirette però le dovrei pagare in Italia. Tra la partita iva italiana e quella inglese devo emettere fattura? I ricavi della partita iva Inglese come transitano nel mio conto economico italiano?

  52. Buonasera,
    Sono un consulente alberghiero con P.IVA italiana ma momentaneamente mi trovo in Balgio per lavoro e questioni familiari.
    Sto pensando di avviare un’attività e-commerce qui o meglio vendita di prodotti italiani artigianali e quindi non di produzione di massa che si rivolga soprattutto alle famiglie italiane presenti qui. Non si tratta di attività dropshipping ma di acquisizione merce dai fornitori che spediscono a me in Belgio dove ho il mio magazzino privato annesso alla mia casa e vendita da parte mia della merce tramite la mia piattaforma.
    Ora la mia domanda è “devo aprire partita IVA in Belgio o basta avere la partita IVA italiana con qualche modifica?”
    Grazie per la risposta
    Massimo

  53. Massimo la questione è complicata perché ha già una partita IVA aperta in Italia e deve valutare bene la sua residenza fiscale perché rischia di dover pagare le imposte in due stati diversi. Se vuole ne parliamo in dettaglio in privato.

  54. Buongiorno, da quello che capisco se Amazon sposta la mia merce dal deposito italiano a quello francese io dovrò aprire una posizione fiscale in Francia anche se le mie vendite sono sotto la soglia dei 35000€ previsti per la Francia. Ma, una volta aperta la partita IVa, cosa accade alle vendite che effettuo dall’Italia direttamente (quindi senza passare dai depositi Amazon francesi) ai consumatori finali francesi? Applico iva italiana (perchè sono ancora sotto soglia) o applico iva francese (perchè comunque ho una partita iva in Francia) ?

  55. Buongiorno,
    nel paragrafo “Ecommerce indiretto operazioni interne” viene specificato che, nel caso di cessioni interne a privati, la possibilità di non certificare i corrispettivi con fattura/scontrino e di indicare gli importi nell’apposito registro è ammessa solo per i commercianti al minuto.
    Tale possibilità dovrebbe però riguardare anche soggetti diversi (es. aziende di produzione che vendono i loro prodotti on-line).
    Chiediamo conferma di quanto sopra.
    Grazie,

  56. Buongiorno, ho una piccola casa editrice e dal mio sito vendo i volumi cartacei a clienti privati esclusivamente in Italia, quindi si tratta di commercio elettronico indiretto. Il mio consulente (avendo scelto regime iva sulle copie vendute, con dunque obbligo di emissione fattura) mi ha consigliato di emettere sempre fattura anche per le vendite online ai privati.
    Leggo che l’emissione non è obbligatoria, ma nel mio caso è corretto emetterla sempre? Grazie

  57. Salve, ma se invece lavoro in dropshipping e ho azienda in Italia, il mio fornitore è extra UE (CHINA per esempio) ma spedisco sempre extra UE ( usa, Canada, Australia, ecc…) in tal caso come funziona per il discorso tasse e/o IVA ?

  58. Salve, per avviare un’attività tramite la creazione di un portale e-commerce multivendor, dove il pagamento dei prodotti venduti viene incassato da noi e poi, tolte le commissioni di piattaforma, trasferito al venditore/fornitore della merce, che tipologia di fattura dovrà essere emessa? Come bisognerebbe muoversi a livello fiscale?
    Grazie mille.

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