La tassazione è del 26%, si possono detrarre le perdite fino a quattro anni, la dichiarazione si fa con il modello unico nel quadro RT e il pagamento con l’F24 con codice tributo 1100.
Uno dei metodi di guadagno che si sta maggiormente diffondendo negli ultimi anni è sicuramente quello derivante dalla speculazione legata allo scambio di valute estere. Si tratta di il c.d. “mercato del Forex” o Forex Trading. Questo mercato si basa su piattaforme Factory che permettono a vari trader di effettuare operazioni di compravendita simultanea di valute. In pratica, il trader compra una valuta e contemporaneamente (nello stesso giorno) ne vende un’altra.
Il guadagno (o la perdita) per il trader avviene attraverso le variazioni del tasso di cambio tra le due valute. Naturalmente, un po’ come il mercato azionario, anche il trading delle valute presenta un certo grado di rischio. Infatti, il prezzo di ogni valuta tende a riflettere le opinioni e gli andamenti dell’economia di quel dato Paese. In ogni caso, qualora si riesca ad ottenere un guadagno è bene conoscere le modalità attraverso le quali lo si deve dichiarare all’Amministrazione finanziaria. Ed in questo caso si deve anche identificare il regime di tassazione, ai fini delle imposte dirette, da applicarvi. In questo report ho deciso di fornirti una breve e pratica guida per individuare come funziona il pagamento delle imposte sul forex trading. Scoprirai le esenzioni e le modalità di dichiarazione delle plusvalenze derivanti da conti correnti in valuta.
Indice degli Argomenti
- Come funziona il trading di valute estere
- Trading Forex per persone fisiche vs soggetti con partita IVA: differenze
- Calcolo della base imponibile per la tassazione delle plusvalenze
- La gestione delle minusvalenze
- L’importanza delle certificazioni rilasciate dagli intermediari finanziari
- Il regime del risparmio amministrato
- Versamento dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze
- Monitoraggio fiscale degli investimenti esteri
- In quali Paesi non si pagano imposte sul capital gain?
- Che cosa accade se non riesco a pagare le imposte sulle plusvalenze?
- Controlli dell’Agenzia delle Entrate e difesa del contribuente
- Consulenza fiscale online
- Domande frequenti
Come funziona il trading di valute estere
Il mercato delle valute, noto anche come mercato delle valute o FX (dall’inglese “Foreign Exchange“), è il mercato finanziario più grande e più liquido del mondo, dove vengono scambiate valute nazionali. Ecco una panoramica delle principali caratteristiche di questo mercato:
- Scambio di valute: Le valute vengono scambiate in coppie, ad esempio EUR/USD (Euro/Dollaro USA). Quando si effettua una transazione, si compra una valuta e si vende un’altra;
- Apertura 24 ore su 24: A differenza delle borse valori, il mercato è aperto 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana, a causa delle diverse zone orarie dei principali centri finanziari mondiali come Londra, New York, Tokyo e Sydney;
- Elevata liquidità: Grazie al suo enorme volume di scambi giornalieri, il mercato è estremamente liquido. Questo significa che, sotto condizioni normali di mercato, gli ordini vengono eseguiti immediatamente;
- Leva finanziaria: Il mercato offre una leva elevata, il che significa che gli investitori possono controllare posizioni di grande valore con un investimento iniziale relativamente piccolo. Tuttavia, ciò aumenta sia le potenziali perdite che i potenziali profitti;
- Finalità: Mentre alcune transazioni sono guidate da esigenze commerciali reali (ad esempio, una società che ha bisogno di convertire i proventi delle vendite internazionali nella propria valuta nazionale), molte operazioni sono speculative. Gli operatori cercano di trarre profitto dalle fluttuazioni dei tassi di cambio.
Le operazioni di compravendita di valuta vengono effettuate direttamente online attraverso una piattaforma dedicata. Generalmente per l’effettuazione di queste operazioni gli intermediari finanziari (solitamente portali online non residenti), richiedono l’apertura di un conto corrente dedicato. Si tratta di un conto corrente sul quale viene depositata una somma di denaro vincolata a favore dell’intermediario che sarà sfruttata per il trading giornaliero.
Le somme in giacenza sono a cauzione delle operazioni che l’intermediario svolge per conto del cliente, o che il trader stesso effettua autonomamente. Le operazioni sono effettuate nel termine giornaliero (c.d. “contratti spot“). Ne consegue che al termine della giornata lavorativa il trader non potrà mai avere sul conto una giacenza di valuta estera. Tutti gli importi investiti in valuta al termine della giornata sono tornati nella valuta di partenza.
Trading Forex per persone fisiche vs soggetti con partita IVA: differenze
Un aspetto cruciale spesso trascurato riguarda le differenze di trattamento fiscale tra trader privati e soggetti con partita IVA. Questa distinzione ha implicazioni significative sulla tassazione applicabile.
Per le persone fisiche che operano nel Forex, i guadagni sono sempre qualificati come redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-quater) del TUIR. La tassazione avviene con imposta sostitutiva del 26% indipendentemente dalla frequenza o dall’ammontare delle operazioni. I guadagni devono essere riportati nel modello Redditi Persone Fisiche. Più precisamente, la sezione dedicata è quella del quadro RT, sezione II-B.
Per i soggetti con partita IVA, invece, occorre valutare se l’attività di trading costituisca attività commerciale abituale. In tal caso, secondo l’orientamento consolidato dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 88/E/2010), i guadagni confluiscono nel reddito d’impresa e sono soggetti a tassazione ordinaria IRPEF o IRES, con aliquote progressive che possono raggiungere il 43%. La qualificazione come attività commerciale dipende dall’abitualità, professionalità e organizzazione dell’attività svolta.
È fondamentale che ogni trader valuti attentamente la propria posizione per evitare contenziosi con l’Amministrazione finanziaria. La Cassazione, con la sentenza n. 26950/2017, ha precisato che la mera molteplicità delle operazioni non è sufficiente per configurare attività commerciale, ma occorre una valutazione complessiva delle modalità operative.
La soglia di esenzione da verificare per le persone fisiche
La normativa fiscale che riguarda le plusvalenze da compravendita di valute è contenuta nell’articolo 67 del DPR n. 917/86. Questa è la norma di riferimento per la determinazione delle imposte sui redditi. In particolare, questa norma, al fine di non attrarre a tassazione fattispecie di guadano non significative, al comma 1, prevede quanto segue:
“la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valute provenienti da depositi e conti correnti si ha solo nel caso in cui la giacenza in valuta nei depositi e conti correnti complessivamente sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata”
Articolo 67, comma 1, DPR n 917/86
In pratica, ogni trader deve tenere bene a mente questa soglia. Questo in quanto restando al di sotto nel corso dell’anno, non è necessario dichiarare alcunché in dichiarazione dei redditi. Questo significa che tutti i piccoli trader che non gestiscono somme superiori alla soglia non hanno obblighi fiscali ai dini della tassazione delle plusvalenze generate dalla compravendita di valute virtuali.
Per il calcolo della giacenza complessiva devono essere sommati tutti i controvalori dei depositi e conti correnti intrattenuti anche di valute diverse e su diversi intermediari. Tieni presente che devi considerare tutte le valute estere che detieni, tra cui anche le valute virtuali, che per l’Amministrazione finanziaria sono considerate valute virtuali. Tieni presente che effettuare questo calcolo relativo alla giacenza media delle valute estere deve essere richiede tempo per recuperare tutte le informazioni utili (dai vari intermediari) per poterlo effettuare.
Questo aspetto è di fondamentale importanza. Ogni anno mi contattano moltissimi trader che magari convinti di non dover dichiarare niente, si sono visti recapitare una lettera di compliance da parte delle Entrate. Quello che devi monitorare, quindi, sono tutti i conti correnti intrattenuti nel corso dell’anno con tutti gli intermediari.
Cosa fare se invece superi la soglia di esenzione?
Qualora, invece, il trader superi la soglia della giacenza superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi nel periodo d’imposta, è soggetto alla tassazione dei guadagni. Come detto, solo in questo caso, la plusvalenza generata nel corso del periodo di imposta deve essere assoggettata a tassazione. Andiamo ad analizzare, di seguito, come si applicano le tasse sul forex trading.
Calcolo pratico della giacenza media
Il calcolo della giacenza media per verificare il superamento della soglia di 51.645,69 euro richiede particolare attenzione tecnica. La prassi dell’Agenzia delle Entrate, consolidata con la Circolare n. 28/E/2012, chiarisce che il calcolo deve essere effettuato giorno per giorno considerando il controvalore in euro di tutte le valute detenute.
Metodologia di calcolo: per ogni giorno lavorativo, si converte il saldo di ogni valuta estera al tasso di cambio ufficiale BCE (o, in mancanza, al tasso pubblicato dal Ministero dell’Economia). La giacenza complessiva è data dalla somma dei controvalori di tutte le valute. Il superamento della soglia si verifica quando questa somma supera 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui.
Esempio pratico: un trader detiene 50.000 USD su un broker A e 20.000 GBP su un broker B. Con tasso EUR/USD a 1,10 e EUR/GBP a 1,15, la giacenza è di (50.000/1,10) + (20.000/1,15) = 45.454 + 17.391 = 62.845 euro. Se questa situazione persiste per 7 giorni lavorativi, scatta l’obbligo dichiarativo.
La documentazione richiesta comprende gli estratti conto di tutti i broker utilizzati, con evidenza dei saldi giornalieri e dei tassi di cambio applicati. È consigliabile mantenere un foglio Excel con il calcolo giornaliero per facilitare eventuali controlli dell’Amministrazione finanziaria.
Plusvalenze con imposta sostitutiva al 26%
Le plusvalenze realizzate non confluiscono nel reddito imponibile ai fini IRPEF. Tali plusvalenze sono soggette ad imposta sostitutiva del 26% (ex D.L. n. 44/14). La non assoggettabilità ad IRPEF delle plusvalenze è confermata dalla Circolare n. 102/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate.
La ritenuta del 26% a titolo di imposta si applica genericamente ai redditi di natura finanziaria. Dunque anche alle plusvalenze derivanti dal trading, riguardanti compravendite di valuta estera. Vediamo adesso come avviene l’applicazione della ritenuta e quindi. In particolare, occorre distinguere se l’attività di compravendita di valute è effettuata attraverso un intermediario finanziario italiano o estero.
Tassazione con intermediario finanziario italiano
Qualora il trader operi con l’utilizzo di un intermediario finanziario italiano l’imposta sostitutiva è direttamente applicata da questi. L’intermediario trattiene il 26% delle plusvalenze incassate nell’anno dal trader in qualità di sostituto d’imposta. Avviene, quindi, una tassazione alla fonte delle plusvalenze (in caso di superamento della soglia di esenzione). Questo determina l’esonero dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. L’esonero, naturalmente, riguarda questo specifico reddito finanziario.
Tassazione con intermediario finanziario non residente
La presenza di un intermediario finanziario estero è sicuramente quella più diffusa sul mercato. In questo caso non vi può essere l’applicazione di alcuna imposta alla fonte sulle plusvalenze. L’intermediario finanziario estero non è sostituto di imposta in Italia. Questo significa che se il trader supera la soglia di esenzione di cui all’articolo 67 del TUIR, ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione il trader deve individuare il risultato annuo della gestione ed inserirlo nel quadro RT del modello Redditi P.F. per la determinazione della tassazione.
Calcolo della base imponibile per la tassazione delle plusvalenze
L’aspetto su cui prestare la maggiore attenzione è sicuramente quello legato alla determinazione della base imponibile su cui applicare la tassazione. L’imposta sostitutiva del 26%, infatti, deve colpire le plusvalenze maturate nell’anno oggetto di dichiarazione.
La determinazione della base imponibile è data dall’applicazione dell’articolo 68, comma 8, del DPR n 917/86. Questo è stato chiarito anche dalla Risoluzione n 71/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate. Articolo secondo il quale:
“i redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67 (sui quali applicare l’imposta sostitutiva sopra citata), sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati”
Articolo 68, comma 8, DPR n 917/86
Da un punto di vista pratico, per prima cosa, al termine di ogni periodo d’imposta il trader è chiamato sommare algebricamente tutte le vendite e tutti gli acquisti effettuati di valuta estera. La somma algebrica di vendite e acquisti deve essere effettuata al cambio di ogni valuta nel giorno nel quale ogni singola operazione è stata effettuata. In presenza di più movimenti di acquisto e di vendita, si deve applicare il criterio del “LIFO” (Last In First Out). Con questo metodo si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente.
È su questo valore che si applica l’imposta sul reddito, ovvero, l’imposta sostitutiva del 26%. Questo calcolo deve poi essere riportato correttamente nella sezione II-B del quadro RT del modello Redditi Persone Fisiche. Questa modalità dichiarativa è quella prevista dall’articolo 5, del D.Lgs. n. 461/97 (Regime dichiarativo). Si tratta di un regime fiscale che prevede l’autoliquidazione dell’imposta eventualmente dovuta. Sarà il trader, quindi, a dover calcolare e versare l’imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze generate.
La gestione delle minusvalenze
La gestione delle minusvalenze rappresenta un aspetto strategico fondamentale per l’ottimizzazione fiscale. L’articolo 68, comma 5, del TUIR stabilisce che le minusvalenze sono compensabili con le plusvalenze dello stesso periodo d’imposta e, se eccedenti, riportabili nei quattro periodi successivi.
Strategia di compensazione: è opportuno realizzare le minusvalenze entro il 31 dicembre per compensare le plusvalenze dell’anno in corso. Tuttavia, occorre prestare attenzione alla wash sale rule non codificata ma applicata dalla prassi: la vendita e il riacquisto immediato dello stesso asset per realizzare artificialmente una minusvalenza può essere contestata dall’Amministrazione finanziaria.
Esempio operativo: un trader realizza plusvalenze per 10.000 euro nei primi 11 mesi dell’anno. A dicembre, presenta minusvalenze potenziali per 3.000 euro. Realizzando queste perdite entro il 31 dicembre, la base imponibile si riduce a 7.000 euro, con un risparmio fiscale di 780 euro (26% di 3.000 euro).
La documentazione delle minusvalenze deve essere altrettanto rigorosa. È necessario conservare gli estratti conto che evidenziano le operazioni in perdita e calcolare correttamente l’ammontare compensabile. Le minusvalenze non utilizzate devono essere riportate nel quadro RT degli anni successivi fino al quarto anno.
Per approfondire la gestione delle minusvalenze in questo articolo: Minusvalenze dal mercato del Forex: come dichiararle?.
L’importanza delle certificazioni rilasciate dagli intermediari finanziari
Ai fini del calcolo delle pusvalenze/minusvalenze, il trader si deve avvalere delle certificazioni rilasciate dai broker non residenti. Senza certificazione da parte degli intermediari è molto difficile effettuare i calcoli per determinare i valori di plusvalenze/minusvalenze generate. Per questo motivo, anche se i broker sono restii nell’offrire questi report cerca di ottenerli. Ricorda poi che questi documenti devono essere conservate dal contribuente ai fini di un eventuale riscontro richiesto dagli organi dell’Amministrazione Finanziaria. In ogni caso ricorda che tutti i conteggi effettuati devono trovare un riscontro documentale, ed il responsabile di tutto è proprio il trader.
Valore di costo e valore di cambio
Altro aspetto importante che spesso è fonte di dubbi riguarda i tassi di cambio da applicare nei conteggi. In prima battuta si deve sempre fare riferimento al tasso di cambio giornaliero. Tuttavia, quando questo non sia rintracciabile per il calcolo si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con decreto del Ministero delle Finanze. Decreto pubblicato mensilmente e relativo al periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.
Il regime del risparmio amministrato
Quando si effettuano operazioni sul mercato del forex, l’opzione per il regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 461/97 può essere vantaggiosa. Si tratta di una opzione che può essere esercitata soltanto in presenza di uno stabile rapporto di mandato, di deposito, custodia o amministrazione presso banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie e società di gestione del risparmio residenti in Italia.
Nonché presso stabili organizzazioni in Italia dei medesimi soggetti non residenti, Poste Italiane S.p.A. e agenti di cambio. Tale opzione può essere esercitata anche in relazione ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del DPR n. 917/86. Questo con l’ulteriore condizione che i predetti soggetti intervengano in tali rapporti come intermediari professionali o come controparti.
Questo regime comporta l’applicazione e il versamento dell’imposta sostitutiva del 26% sui predetti redditi da parte dei suddetti intermediari abilitati. Conseguentemente, solleva i contribuenti dall’obbligo di includere i redditi diversi di natura finanziaria nella propria dichiarazione dei redditi (Circolare n. 165/E/1998). Nel caso di specie, tenuto conto che i broker esteri non sono uno dei soggetti previsti dalla norma che possono agire come sostituti d’imposta in Italia, il contribuente è chiamato indicare i redditi diversi derivanti dai rapporti in oggetto nel quadro RT. Quadro denominato “Plusvalenze di natura finanziaria“, sezione II, rigo 41, alla voce “altri redditi diversi di natura finanziaria” del modello Redditi Persone Fisiche per la cui compilazione si rinvia alle relative istruzioni (Regime dichiarativo).
Regime amministrato vs dichiarativo: analisi comparativa
La scelta del regime fiscale ha implicazioni significative sulla gestione amministrativa e sui costi complessivi dell’attività di trading. Il regime amministrato è applicabile solo con intermediari italiani che agiscono come sostituti d’imposta.
Vantaggi del regime amministrato: l’imposta del 26% è applicata automaticamente dall’intermediario, eliminando l’onere dichiarativo. La compensazione tra plusvalenze e minusvalenze avviene in tempo reale, ottimizzando la liquidità del trader. Non è necessario presentare il quadro RT nella dichiarazione dei redditi.
Svantaggi: i broker italiani spesso applicano commissioni superiori rispetto ai concorrenti internazionali. Inoltre, la gamma di valute e strumenti disponibili può essere limitata rispetto alle piattaforme estere più specializzate.
Regime dichiarativo con broker esteri: maggiore flessibilità operativa e costi generalmente inferiori, ma richiede competenze fiscali specifiche. Il trader deve calcolare autonomamente plusvalenze e minusvalenze, applicando il criterio LIFO per le cessioni multiple della stessa valuta.
Considerazioni pratiche: per trader con volumi significativi (oltre 100.000 euro annui), il regime dichiarativo con broker esteri può risultare più conveniente nonostante la maggiore complessità amministrativa. È tuttavia fondamentale affidarsi a un commercialista specializzato per evitare errori che potrebbero comportare sanzioni.
Versamento dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze
Una volta determinata l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate dal mercato del Forex è necessario provvedere al versamento della stessa. Per farlo è necessario compilare il modello F24 dell’Agenzia delle Entrate, inserendo i propri dati personali e indicando il codice tributo relativo al trading on-line:
Codice tributo | Descrizione |
---|---|
1100 | Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate |
Deve essere indicato come anno di imposta quello di riferimento delle operazioni. Il versamento deve essere effettuato con la stessa scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi. Ovvero entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui le plusvalenze si sono realizzate. Il versamento può essere comunque posticipato di 30 giorni, aggiungendo all’importo dovuto la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.
Quando si effettua il pagamento
Il versamento deve essere effettuato con la scadenza per il pagamento delle imposte sui redditi, ovvero il 30 giugno, con riferimento all’anno precedente in cui le plusvalenze sono state realizzate. Il pagamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 1100 con l’indicazione dell’anno di imposta in cui le plusvalenze sono state realizzate.
Monitoraggio fiscale degli investimenti esteri
I rapporti finanziari che il trader italiano detiene con i broker esteri rientrano tra i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato. Pertanto tali rapporti devono essere:
- Indicati, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Legge, n. 167/90, convertito con modificazioni dalla Legge, n. 227/90, nel quadro RW della propria dichiarazione annuale dei redditi. Questo in quanto tali rapporti sono suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (Circolare n. 38/E/2013);
- Assoggettati all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero IVAFE (Circolare n. 28/E/2012).
Adempimenti IVAFE e sanzioni
Il monitoraggio fiscale degli investimenti esteri comporta due adempimenti distinti ma complementari: la compilazione del quadro RW e il versamento dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere).
Quadro RW: deve essere compilato per tutti i rapporti con broker non residenti, indipendentemente dal superamento della soglia di 51.645,69 euro. La valorizzazione avviene al cambio del 31 dicembre dell’anno di riferimento. Per i conti Forex, va indicato il controvalore massimo raggiunto durante l’anno, anche se la giacenza media non supera la soglia di esenzione.
IVAFE: l’imposta è dovuta nella misura dello 0,2% del valore medio delle attività detenute, con un minimo di 34,20 euro per ciascun rapporto. La base imponibile è determinata dalla giacenza media annua, calcolata come media aritmetica dei saldi di fine mese.
Sanzioni per omessa dichiarazione: la mancata compilazione del quadro RW comporta sanzioni dal 3% al 15% dell’ammontare non dichiarato, con un minimo di 258 euro per ciascun rapporto (articolo 5 del D.Lgs. n. 471/1997). Per l’IVAFE, si applica una sanzione del 120% dell’imposta dovuta. In passato, la procedura più importante che ha permesso di regolarizzare posizioni irregolari è stata la c.d. voluntary disclosure. Si trattava di una procedura di collaborazione volontaria, che consentiva di beneficiare di una riduzione delle sanzioni. La Legge n. 186/2014 ha introdotto questa possibilità, successivamente prorogata con vari interventi normativi. Attualmente, tale procedura non è disponibile, in attesa di possibili future nuove aperture temporali di applicazione.
In quali Paesi non si pagano imposte sul capital gain?
Un certo numero di paesi europei non riscuote tasse sulle plusvalenze. Questi includono Belgio, Lussemburgo, Slovacchia, Svizzera e Turchia. Tra i paesi che impongono un’imposta sulle plusvalenze, Repubblica Ceca, Grecia e Ungheria hanno le aliquote più basse, al 15%. Oltre a questi paesi vi sono anche i c.d. “paradisi fiscali” che non prevedono alcun tipo di tassazione sui redditi percepiti dai soggetti ivi residenti. L’unica modalità utile per usufruire di questi regimi fiscali di favore è quello di effettuare un trasferimento di residenza all’estero. Solo dopo aver ottenuto la residenza fiscale nel Paese prescelto si potrà usufruire della tassazione ridotta.
Per approfondire:
Che cosa accade se non riesco a pagare le imposte sulle plusvalenze?
Il contribuente che non paga le imposte sui redditi rischia di subire un accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza. L’obiettivo è quello di individuare le imposte dovute ed assoggettarle a tassazione, rendendo automaticamente il contribuente debitore dello Stato. Le sanzioni che possono essere applicate sono quelle di infedele dichiarazione o di omessa dichiarazione, a seconda dei casi. L’evasione può portare anche all’emersione di reato nel momento in cui l’imposta evasa supera la soglia di 50.000 euro (per ciascuna annualità). Inoltre, devono essere considerate anche le sanzioni legate al mancato rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie estere.
Controlli dell’Agenzia delle Entrate e difesa del contribuente
L’intensificazione dei controlli automatizzati ha reso più frequenti le lettere di compliance per i trader Forex. L’Agenzia delle Entrate, attraverso l’incrocio delle banche dati e lo scambio automatico di informazioni (CRS), individua facilmente i rapporti con broker esteri.
Generalmente inizia con una richiesta di chiarimenti ex articolo 6-bis del D.Lgs. n. 218/1997. Il contribuente ha 60 giorni per fornire documentazione e spiegazioni. È fondamentale rispondere in modo completo e documentato, fornendo tutti gli estratti conto e i calcoli delle plusvalenze/minusvalenze.
Oltre agli estratti conto, è utile produrre una relazione tecnica che illustri le modalità di calcolo adottate, i tassi di cambio utilizzati e le motivazioni delle scelte interpretative. La giurisprudenza di legittimità (Cassazione SS.UU. n. 30055/2019) ha chiarito che l’onere della prova spetta all’Amministrazione finanziaria, ma una documentazione accurata riduce significativamente i rischi di contenzioso.
In caso di accertamento, è possibile presentare istanza di accertamento con adesione per ridurre le sanzioni del 35%. L’istituto della definizione agevolata (articolo 6 del D.Lgs. n. 218/1997) consente di chiudere il contenzioso pagando solo le imposte dovute e una sanzione ridotta. Naturalmente, ogni situazione deve essere attentamente valutata preventivamente con l’ausilio di un commercialista e di un legale esperti della materia.
Consulenza fiscale online
La tassazione delle plusvalenze in Italia rappresenta un argomento di fondamentale importanza per tutti gli investitori che operano in questo settore. In Italia, come in molti altri paesi, le plusvalenze realizzate attraverso il trading sono soggette a tassazione. Tuttavia, la complessità delle normative fiscali e le continue modifiche possono rendere difficile per gli investitori mantenere una chiara comprensione delle loro obbligazioni fiscali. È essenziale, quindi, tenersi costantemente aggiornati e, se necessario, consultare un esperto in materia fiscale per garantire la corretta dichiarazione e il pagamento delle tasse. La chiarezza in materia di tassazione non solo garantisce la conformità alle leggi, ma permette anche agli investitori di pianificare meglio le loro strategie di investimento, tenendo conto dell’impatto fiscale.
In questo articolo ho cercato di riassumere tutte le informazioni utili riguardanti la tassazione delle plusvalenze. Stai investendo nel mercato delle valute e vuoi sapere come devi procedere per sapere se devi o meno pagare le imposte in Italia? Operi con un broker estero e vuoi conoscere se sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia?
Se hai dei dubbi riguardanti la tua situazione personale o vuoi sapere come devi compilare la tua dichiarazione dei redditi, contattami! Segui il link seguente per metterti direttamente in contatto con me e programmare una consulenza.
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Domande frequenti
Le plusvalenze sono generalmente considerate reddito diverso di natura finanziaria sono tassate con imposta sostitutiva con aliquota 26%.
La tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valute provenienti da depositi e conti correnti si ha solo nel caso in cui la giacenza in valuta nei depositi e conti correnti complessivamente sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata.
Sì, le minusvalenze possono essere detratte dalle plusvalenze nello stesso anno fiscale. Se le minusvalenze superano le plusvalenze, possono essere portate avanti negli anni successivi.
No, l’IVA non si applica alle plusvalenze.
Deve essere conservata la documentazione rilasciata dall’intermediario (broker) con cui si opera. È consigliabile mantenere un registro dettagliato di tutte le operazioni, compresi i dettagli di acquisto, vendita, date, profitti e perdite.
Non dichiarare le plusvalenze può portare a sanzioni e penalità. È sempre consigliabile essere trasparenti e dichiarare tutte le entrate.
L’Agenzia delle Entrate fornisce linee guida e informazioni dettagliate sulla tassazione delle plusvalenze. In alternativa, è possibile consultare un commercialista.