Le provvigioni estere degli agenti residenti sono imponibili solo in Italia (Stato di residenza), in assenza di una stabile organizzazione dell'agente nell'altro Stato (di maturazione della provvigione).

Le provvigioni percepite da un agente residente in Italia per intermediazione, mediazione, procacciamento di affari e servizi di garanzia, se non occasionali, rientrano nella categoria dei redditi di impresa. A stabilire questo il combinato disposto dell'art. 55 del TUIR e dell'art. 2195 c.c. (che disciplina le attività di impresa). Su tali provvigioni è previsto l'obbligo di applicazione di un ritenuta fiscale, a condizione che la prestazione rientri nei canoni del contratto di agenzia (ex art. 25-bis del DPR n. 600/73).

Provvigioni percepite all'estero di un agente residente

A fronte di queste disposizioni, quando si parla di provvigioni percepite all'estero da parte di un agente residente è necessario prestare attenzione al combinato delle disposizioni nazionali e di quelle convenzionali (ove esistenti) per determinare i criteri di collegamento del reddito. In linea generale, andando poi a chiarire meglio di seguito possiamo schematizzare che:

L'art. 23, co. 1 lett. e) del TUIR considera prodotti in Italia i redditi di impresa, tra cui quelli di agenzia, derivanti da attività esercitate nel territorio mediante stabile organizzazione. Allo stesso modo i redditi di impresa prodotti all'estero in assenza di stabile organizzazione sono soggetti a tassazione in Italia;

I redditi occasionali, legati ad attività di agenzia, ai sensi dell'art. 23 co. 1 lett. f) del TUIR, sono considerati prodotti in Italia se derivanti da attività ivi svolte;

Le indennità di cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 23 co. 2 lett. a) del TUIR, sono considerate prodotte nel territorio se corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da S.O. di soggetti non residenti nel territorio stesso.

Le richiamate disposizioni trovano limitazioni e deroghe in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni, secondo il principio per cui le disposizioni vanno interpretate in base al significato che hanno per la legislazione dello Stato che le applica. Vediamo di chiarire in questo articolo tutti gli aspetti relativi ai criteri di tassazione delle provvigioni estere degli agenti.

La normativa nazionale sui redditi derivanti dalle provvigioni non occasionali

Partiamo, preliminarmente ad esaminare la Normativa fiscale Nazionale sulle provvigioni degli agenti. Il combinato disposto degli art. 55 del TUIR e 2195 c.c., qualifica i redditi derivanti dalle provvigioni, se non sono occasionali, come redditi di impresa. Pertanto, tali redditi devono essere classificati come reddito d'impresa, qualora l'attività d'intermediazione commerciale sia esercitata in modo abituale e continuativo nel tempo. È, inoltre, previsto l'obbligo di ritenuta, in base a quanto previsto dall'art. 25-bis del DPR n. 600/73...

Questo articolo è riservato agli abbonati:
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.


Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Login