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Pensioni tedesche in Italia: tassazione e certificato della quota esente

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
9 min di lettura
In sintesi

Tassazione pensioni tedesche in Italia: distinzione pensioni private/sicurezza sociale, certificato di Neubrandenburg e rimborso arretrati

Le pensioni tedesche di sicurezza sociale percepite da cittadini italiani residenti in Italia sono tassate solo in Italia. L’imposta colpisce però la sola quota certificata come imponibile dal Finanzamt Neubrandenburg, secondo il § 14 lett. e) del Protocollo alla Convenzione Italia-Germania.


Le pensioni tedesche di sicurezza sociale percepite da un cittadino italiano residente in Italia, già residente in Germania, sono tassate esclusivamente in Italia. L’imposta italiana, tuttavia, non colpisce l’intero importo lordo: in base al § 14, lettera e), del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Germania (L. 459/1992), la base imponibile è limitata all’ammontare che sarebbe tassabile secondo la legislazione tedesca.

La quota esente viene certificata dal Finanzamt Neubrandenburg, l’ufficio fiscale tedesco competente per i pensionati residenti all’estero, tramite un’attestazione che il contribuente riceve automaticamente, senza doverne fare richiesta. Il meccanismo è stato di recente confermato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 164/2026, che richiama l’accordo amichevole tra Italia e Germania del novembre 2025. Diverso è il trattamento delle pensioni private, sempre tassate nello Stato di residenza, e delle pensioni percepite da cittadini con sola nazionalità tedesca, tassate invece alla fonte.

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Pensioni private e pensioni di sicurezza sociale: la distinzione che determina la tassazione

La Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni (L. 24 novembre 1992, n. 459) disciplina le pensioni in due articoli distinti, con esiti impositivi opposti. L’articolo 18 stabilisce la regola generale: le pensioni e le remunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario. Un pensionato che ha lavorato in Germania nel settore privato e oggi risiede in Italia paga quindi le imposte sulla sua pensione esclusivamente al fisco italiano, senza alcuna trattenuta tedesca. Questa regola si applica indipendentemente dalla nazionalità del beneficiario: conta soltanto la residenza fiscale attuale.

L’articolo 19, paragrafo 4, della Convenzione introduce invece un regime specifico per le pensioni di sicurezza sociale, cioè quelle pagate in base alla legislazione previdenziale pubblica di uno Stato contraente da parte dello Stato stesso, di un Land, di una sua suddivisione o di un ente di diritto pubblico. Per queste prestazioni la Convenzione non applica il criterio della residenza, ma quello della nazionalità: la pensione è imponibile soltanto nello Stato erogatore se il beneficiario ha la nazionalità di quello Stato senza possedere quella dell’altro. Si tratta di un’eccezione esplicita alla regola generale dell’articolo 18, come confermato dal Governo nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03917 del 28 maggio 2025.

La classificazione di una pensione come privata o di sicurezza sociale non dipende dalla natura giuridica dell’ente che la eroga, ma dal tipo di rapporto che ha generato il diritto alla prestazione. Una pensione versata da un ente pubblico tedesco può quindi restare “privata” ai fini convenzionali se deriva da un’attività industriale o commerciale esercitata dallo Stato o da un ente locale, e viceversa. Sul punto si sono espresse più volte le Risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate, che hanno chiarito i confini applicativi delle due discipline in casi di erogatori pubblici con funzioni di natura privatistica.

Cittadinanza e residenza: dove si tassa la pensione di sicurezza sociale

Per le pensioni di sicurezza sociale tedesche, il criterio decisivo non è la residenza ma la nazionalità del beneficiario, incrociata con quella eventualmente posseduta in aggiunta. Quando il pensionato ha esclusivamente la cittadinanza tedesca, senza quella italiana, la pensione è tassata soltanto in Germania, anche se il soggetto risiede stabilmente in Italia. In questo caso l’articolo 19, paragrafo 4, della Convenzione produce il suo effetto naturale: lo Stato della fonte trattiene la potestà impositiva.

La situazione si ribalta per i cittadini italiani residenti in Italia che, prima del trasferimento, sono stati fiscalmente residenti in Germania. Qui la regola di collegamento cambia interamente: l’articolo 19 attribuisce la tassazione esclusiva all’Italia, Stato di residenza e di nazionalità del beneficiario. Interviene però il paragrafo 14, lettera e), del Protocollo aggiuntivo, che introduce un correttivo alla base imponibile italiana, di cui si tratta nella sezione seguente. La Risposta a interpello n. 164/2026 dell’Agenzia delle Entrate conferma questo schema per un caso di cittadino italiano, residente in Italia, già residente in Germania.

Il caso della doppia cittadinanza italo-tedesca merita una precisazione operativa, perché la lettera della Convenzione àncora l’eccezione dell’articolo 19 paragrafo 4 al possesso della sola nazionalità dello Stato erogatore. Un beneficiario con entrambe le cittadinanze non rientra quindi nel presupposto letterale di quella norma, poiché “possiede quella dell’altro Stato contraente”: la conseguenza pratica è che il regime applicabile torna a essere quello ordinario per le pensioni di sicurezza sociale erogate a un residente italiano, con tassazione in Italia secondo il meccanismo del Protocollo, salvo diversa qualificazione da verificare caso per caso con l’ufficio competente.

Nazionalità del beneficiarioResidenza pregressa in GermaniaStato con potestà impositiva
Solo tedescaNon rilevanteGermania (Stato della fonte)
Solo italianaSì, in precedenzaItalia, con base imponibile limitata (§ 14 lett. e Protocollo)
Italiana e tedescaSì, in precedenzaItalia, regola ordinaria art. 19 § 4

Il meccanismo del Protocollo: base imponibile fittizia e quota esente

Il paragrafo 14, lettera e), del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Germania interviene proprio sul caso descritto nella sezione precedente: cittadino italiano, residente in Italia, già fiscalmente residente in Germania, beneficiario di una pensione di sicurezza sociale tedesca. La disposizione stabilisce che l’imposta italiana “è prelevata soltanto” sull’ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca. Non si tratta quindi di un’esenzione totale né di un credito d’imposta per imposte pagate in Germania, ma di una riduzione della base imponibile italiana, calcolata replicando le regole del fisco tedesco.

Il meccanismo richiede un doppio passaggio logico. Anzitutto occorre individuare quale sarebbe la base imponibile della medesima pensione se il beneficiario fosse ancora fiscalmente residente in Germania, applicando quindi la disciplina tedesca sulle esenzioni parziali delle pensioni da sicurezza sociale. Una volta ottenuto questo importo, che la prassi definisce base imponibile fittizia, l’imposta italiana si applica esclusivamente su di esso, e non sull’intero ammontare lordo percepito nell’anno. La quota eccedente, corrispondente alla parte che il fisco tedesco considererebbe esente, resta fuori dal perimetro impositivo italiano.

Il criterio richiama, nella sostanza, la logica del sistema tedesco di tassazione differita delle pensioni, in base al quale la quota imponibile di una prestazione previdenziale cresce progressivamente negli anni secondo la data di prima erogazione, lasciando esente una percentuale fissa e decrescente nel tempo. È un impianto diverso dal sistema italiano, dove le pensioni concorrono di norma per intero al reddito complessivo IRPEF ai sensi dell’articolo 49 del TUIR: il Protocollo introduce quindi un’eccezione mirata, che si applica solo a questa specifica categoria di beneficiari e non ha equivalenti nella disciplina generale delle pensioni estere.

La Risposta a interpello n. 164/2026, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 24 agosto 2026, conferma questa lettura in un caso concreto. Il contribuente, cittadino italiano residente in Italia e beneficiario di una pensione erogata dall’istituto nazionale tedesco di previdenza, aveva ricevuto dal Finanzamt Neubrandenburg la certificazione relativa alla quota annuale esentasse della propria pensione. L’Agenzia ha chiarito che tale quota, certificata come esente in Germania, non concorre alla determinazione del reddito da pensione fiscalmente rilevante in Italia, in base al paragrafo 14, lettera e), del Protocollo, a condizione che il contribuente sia stato fiscalmente residente in Germania prima del trasferimento in Italia.

Il caso esaminato risulta rilevante anche perché disattende una prassi diffusa presso alcuni CAF, richiamata dallo stesso istante nell’interpello: quella di dichiarare per intero l’importo lordo della pensione tedesca, sul presupposto di un’applicazione letterale dell’articolo 25 della Convenzione (che disciplina il metodo di eliminazione della doppia imposizione tramite credito d’imposta, non pertinente al meccanismo specifico del Protocollo). L’Agenzia ha invece confermato che la riduzione della base imponibile secondo il Protocollo opera a monte, sulla determinazione dell’importo da dichiarare, e non a valle tramite un credito d’imposta per imposte pagate all’estero, che in questo caso non risultano dovute in Germania.

Il certificato del Finanzamt Neubrandenburg: cos’è e come funziona

Per rendere applicabile in pratica il meccanismo del Protocollo, l’accordo amichevole tra Italia e Germania, firmato il 15 e 17 novembre 2025 con efficacia dal 1° gennaio 2025, ha introdotto uno strumento operativo: la certificazione “a valenza unica (one time certificate), rilasciata dal Finanzamt Neubrandenburg, l’ufficio fiscale tedesco competente per la gestione delle posizioni previdenziali dei residenti all’estero. Il documento indica la quota della pensione di sicurezza sociale che risulta esente in base alla vigente legislazione tedesca, per lo specifico anno di riferimento, ed è predisposto secondo un modello allegato allo stesso accordo amichevole, che ne autorizza esplicitamente la presentazione alle autorità fiscali italiane.

Un aspetto operativo rilevante riguarda le modalità di rilascio: il certificato non richiede alcuna domanda da parte del pensionato. È il Finanzamt Neubrandenburg a inviarlo automaticamente ai beneficiari che rientrano nel perimetro dell’accordo, cioè ai cittadini italiani residenti in Italia già fiscalmente residenti in Germania. Chi non lo ha ancora ricevuto non deve quindi presentare un’istanza, ma verificare, se il ritardo si protrae, che la propria posizione anagrafica presso l’ente pensionistico tedesco sia aggiornata.

Il certificato viene emesso separatamente per ciascuna pensione percepita dal contribuente: chi riceve più trattamenti pensionistici tedeschi, ad esempio una pensione di anzianità e una di reversibilità, riceve altrettante certificazioni distinte. Una volta ottenuto, il documento ha validità permanente e non necessita di rinnovo annuale, salvo l’eventuale emissione di un certificato integrativo nell’anno successivo al primo pensionamento, quando la quota esente può variare per effetto delle regole tedesche di tassazione differita illustrate nella sezione precedente.

La situazione attuale è l’esito di un blocco procedurale che ha interessato numerosi pensionati italiani. A partire dal 2024 il Finanzamt Neubrandenburg aveva sospeso l’invio delle certificazioni, a causa dell’elevato numero di richieste pervenute dall’Italia rispetto alla capacità amministrativa dell’ufficio. Il problema era stato portato all’attenzione del Governo con l’interrogazione parlamentare n. 5-03917, presentata il 28 maggio 2025 dall’onorevole Guerra, nella quale si segnalava che l’assenza della certificazione costringeva molti contribuenti a dichiarare l’intero importo lordo della pensione, con conseguente doppia imposizione sostanziale sulla quota che il Protocollo prevede invece come esclusa. Nella risposta, la sottosegretaria all’Economia Albano confermava l’esistenza di interlocuzioni in corso con le autorità tedesche, senza tuttavia indicare una tempistica di risoluzione.

Lo sblocco è intervenuto progressivamente a partire da marzo 2026, quando il Finanzamt Neubrandenburg ha ripreso l’invio automatico delle certificazioni, prima ancora della formalizzazione dell’accordo amichevole del novembre 2025 nella sua applicazione operativa compiuta. La Risposta a interpello n. 164/2026 conferma quindi, a livello di prassi dell’Agenzia delle Entrate, un meccanismo che nella prassi amministrativa tedesca aveva già iniziato a funzionare nei mesi precedenti.

Come si usa il certificato in dichiarazione

Sul piano dichiarativo, il certificato serve a determinare l’importo netto da indicare nel quadro RC del Modello Redditi Persone Fisiche, quale reddito di lavoro dipendente assimilato ai sensi dell’articolo 49 del TUIR. Il contribuente sottrae dall’importo lordo della pensione annua percepita la quota certificata come esente dal Finanzamt Neubrandenburg per il medesimo anno d’imposta, dichiarando soltanto la differenza. Non è quindi la pensione lorda a confluire in dichiarazione, né l’importo netto dopo un’ipotetica ritenuta tedesca, che nella generalità dei casi non viene applicata: è l’importo lordo depurato della sola quota esente secondo la legislazione tedesca.

Resta fermo, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 164/2026, che l’accertamento dei presupposti soggettivi, in particolare l’effettiva pregressa residenza fiscale in Germania e la residenza attuale in Italia, costituisce una questione di fatto non oggetto di interpello, sulla quale l’ufficio finanziario competente conserva l’ordinario potere di verifica. La certificazione tedesca attesta la quota esente secondo la legge tedesca, non la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Protocollo, che restano nella responsabilità dichiarativa del contribuente.

Rapporto tra certificato e sostituto d’imposta italiano

Un ultimo aspetto pratico riguarda la gestione del certificato quando la pensione tedesca viene incassata tramite un intermediario italiano che opera come sostituto d’imposta, ipotesi comunque residuale per questa categoria di prestazioni, tipicamente accreditate direttamente dall’ente pensionistico tedesco. In assenza di una ritenuta italiana operata a monte, l’onere di applicare correttamente la riduzione della base imponibile ricade sul contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, che deve conservare il certificato originale del Finanzamt Neubrandenburg, unitamente all’eventuale traduzione, come documentazione a supporto in caso di controllo.

La conservazione della certificazione assume particolare rilievo alla luce della validità permanente del documento descritta in apertura di sezione: trattandosi di un certificato che normalmente non viene riemesso annualmente, la sua perdita può comportare, per gli anni successivi, la necessità di richiederne un duplicato al medesimo ufficio tedesco, con i tempi di attesa propri di un’amministrazione estera.

Il percorso decisionale: quale regime si applica al mio caso

1. Che tipo di pensione percepisci dalla Germania?

→ Se deriva da un cessato impiego nel settore privato: si applica l’art. 18 della Convenzione. Tassazione esclusiva in Italia sull’intero importo, secondo le regole ordinarie IRPEF. Il percorso si ferma qui.

→ Se è una pensione di sicurezza sociale, erogata in base alla legislazione previdenziale pubblica tedesca: prosegui al punto 2.

2. Quale cittadinanza possiedi?

→ Se hai solo la cittadinanza tedesca: tassazione esclusiva in Germania (art. 19 § 4). Nessun obbligo dichiarativo in Italia per questo reddito. Il percorso si ferma qui.

→ Se hai solo la cittadinanza italiana: prosegui al punto 3.

→ Se hai entrambe le cittadinanze: si applica il regime ordinario di tassazione in Italia (art. 19 § 4), con il meccanismo del Protocollo descritto al punto 3, da verificare caso per caso con l’ufficio competente.

3. Sei stato fiscalmente residente in Germania prima di trasferirti in Italia?

→ Se sì: si applica il § 14 lett. e) del Protocollo. La base imponibile italiana è limitata all’importo che sarebbe tassabile secondo la legge tedesca. Prosegui al punto 4.

→ Se no, o se il dato non è verificabile: il regime del Protocollo non trova applicazione in questi termini; valuta la posizione con l’ufficio finanziario competente.

4. Hai ricevuto il certificato del Finanzamt Neubrandenburg?

→ Se sì: sottrai dall’importo lordo annuo la quota certificata come esente e dichiara la differenza nel quadro RC.

→ Se no: verifica se hai già presentato dichiarazioni dichiarando l’intero importo lordo negli anni precedenti. In caso affermativo, prosegui alla sezione sul rimborso degli arretrati. In caso di dichiarazione ancora da presentare, valuta le soluzioni indicate nella sezione dedicata al certificato mancante.

Le criticità operative più frequenti nella tassazione delle pensioni tedesche

Nella pratica professionale, la gestione delle pensioni tedesche di sicurezza sociale espone a errori dichiarativi ricorrenti, spesso non per negligenza ma per la complessità intrinseca del meccanismo convenzionale. Di seguito le criticità più frequenti.

Dichiarazione dell’importo lordo integrale in assenza di certificato

Durante il blocco delle certificazioni 2024-2025, molti contribuenti si sono trovati a dover presentare la dichiarazione senza disporre dell’attestazione tedesca. La soluzione adottata da alcuni intermediari, dichiarare per intero l’importo lordo, evita il rischio di un accertamento per omessa o infedele dichiarazione, ma genera una doppia imposizione sostanziale sulla quota che il Protocollo esclude dalla base imponibile italiana. Il contribuente che ha seguito questa via, e dispone oggi del certificato per gli anni pregressi, può valutare un’istanza di rimborso, come descritto più avanti.

Confusione tra pensione pubblica generica e pensione di sicurezza sociale

Non ogni pensione erogata da un ente pubblico tedesco rientra nell’articolo 19 § 4 della Convenzione. La qualificazione dipende dalla natura del rapporto sottostante, non dalla veste pubblica dell’erogatore: una pensione da impiego pubblico in senso stretto segue le regole dell’articolo 19 §§ 2-3, con criteri di collegamento diversi da quelli della sicurezza sociale. Applicare per analogia il meccanismo del Protocollo a una pensione che non è di sicurezza sociale espone a una determinazione errata della base imponibile, in un senso o nell’altro.

Certificato ricevuto ma non conservato negli anni successivi

Poiché la certificazione ha validità permanente e normalmente non viene riemessa, alcuni contribuenti la smarriscono dopo il primo utilizzo, ritenendola non più necessaria. In sede di controllo su annualità successive, l’assenza del documento originale complica la dimostrazione della quota esente, con il rischio di dover richiedere un duplicato al Finanzamt Neubrandenburg, con tempi di attesa non brevi.

Certificato mancante o tardivo: cosa fare

Nei periodi in cui la certificazione tedesca non è ancora pervenuta, o per le annualità pregresse al blocco 2024-2025, la giurisprudenza di merito ha iniziato a delineare soluzioni alternative alla rigida alternativa tra dichiarare l’intero lordo o attendere indefinitamente il documento tedesco. La Commissione di giustizia tributaria di Pesaro, con la sentenza n. 336/2/24, ha ammesso la possibilità per il contribuente di autocertificare la quota esente della pensione, quando la documentazione ufficiale tedesca non sia reperibile nei tempi della dichiarazione, fermo restando l’onere di fornire elementi a supporto della stima adottata.

Sulla stessa linea si colloca la sentenza della Commissione di giustizia tributaria di Benevento, Sezione II, n. 30/2026, depositata il 14 gennaio 2026, relativa a un caso di dichiarazione omessa per una pensione tedesca dell’anno d’imposta 2020. In assenza di certificazione, la Corte ha ritenuto legittimo applicare la percentuale di decurtazione risultante dalla tabella dell’ente pensionistico tedesco, riconoscendo una quota non imponibile del 26% e annullando parzialmente l’accertamento su questa base.

Entrambi gli orientamenti collocano l’onere della prova in capo al contribuente: in assenza del certificato ufficiale, spetta a chi dichiara dimostrare, con la documentazione disponibile (tabelle dell’ente pensionistico tedesco, comunicazioni ricevute, prospetti di calcolo), quale sarebbe la quota esente secondo la legislazione tedesca. Per una valutazione della posizione dichiarativa e della documentazione idonea a sostenere la riduzione della base imponibile, può essere utile una verifica della corretta applicazione della Convenzione Italia-Germania al proprio caso specifico, soprattutto quando mancano ancora certificazioni per più annualità.

Rimborso delle imposte pagate in eccesso negli anni precedenti

Il contribuente che, in assenza del certificato, ha dichiarato negli anni scorsi l’intero importo lordo della pensione tedesca, e che oggi dispone della certificazione per quelle annualità, può recuperare l’imposta versata in eccesso presentando istanza di rimborso. Il termine per l’istanza è di cinque anni, decorrenti secondo le regole ordinarie applicabili al rimborso delle imposte sui redditi.

L’istanza va indirizzata al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, struttura competente per la gestione delle posizioni fiscali dei contribuenti con elementi di transnazionalità. La richiesta deve ricostruire, per ciascuna annualità interessata, la differenza tra l’imposta effettivamente versata sull’importo lordo dichiarato e l’imposta che sarebbe stata dovuta applicando la riduzione prevista dal Protocollo sulla base della quota esente certificata.

Ai fini dell’istanza, il contribuente deve allegare il certificato del Finanzamt Neubrandenburg relativo alla quota esente per gli anni oggetto di rimborso, le dichiarazioni dei redditi originariamente presentate e il ricalcolo dell’imposta dovuta secondo il meccanismo del Protocollo. Poiché il certificato ha di norma validità permanente e indica la quota esente per l’anno di riferimento, può essere necessario richiedere all’ente tedesco un’attestazione integrativa se le annualità da recuperare precedono quella coperta dal primo certificato ricevuto.

Consulenza fiscalità internazionale

Pensione tedesca dichiarata per intero senza certificato?

Molti contribuenti hanno versato imposte su una base imponibile superiore a quella dovuta per l’assenza della certificazione tedesca. Una verifica puntuale della posizione dichiarativa può quantificare l’importo recuperabile con istanza di rimborso.

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Domande frequenti

Come faccio a sapere se la mia pensione tedesca è privata o di sicurezza sociale?

La qualificazione dipende dalla natura del rapporto che ha originato il diritto alla prestazione, non dall’ente erogatore. Le pensioni da lavoro dipendente privato rientrano nell’art. 18 della Convenzione Italia-Germania; quelle previdenziali pubbliche nell’art. 19 § 4. In caso di dubbio, l’ente pensionistico tedesco può confermare la natura del trattamento.

Devo fare domanda per ricevere il certificato di Neubrandenburg?

No. Il Finanzamt Neubrandenburg invia il certificato automaticamente ai pensionati che rientrano nell’accordo amichevole Italia-Germania del novembre 2025, senza necessità di presentare istanza. Se il documento non arriva, conviene verificare che i dati anagrafici presso l’ente tedesco siano aggiornati.

Il certificato del Finanzamt Neubrandenburg ha una scadenza?

No, ha validità permanente e non richiede rinnovo annuale. Può essere emesso un certificato integrativo nell’anno successivo al primo pensionamento, quando la quota esente tedesca può variare secondo le regole di tassazione differita della Germania.

Posso dichiarare la pensione senza attendere il certificato tedesco?

La giurisprudenza di merito (CGT Pesaro n. 336/2/24, CGT Benevento n. 30/2026) ammette l’autocertificazione o la stima della quota esente sulla base delle tabelle dell’ente pensionistico tedesco, con onere della prova a carico del contribuente in assenza del documento ufficiale.

Come chiedo il rimborso delle imposte pagate in eccesso negli anni passati?

L’istanza va presentata al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate entro cinque anni, allegando il certificato tedesco relativo alla quota esente per le annualità interessate e il ricalcolo dell’imposta dovuta secondo il meccanismo del Protocollo.

Cosa succede se ho sia la cittadinanza italiana che quella tedesca?

L’eccezione dell’art. 19 § 4 della Convenzione si applica solo a chi possiede unicamente la nazionalità dello Stato erogatore. Con doppia cittadinanza si torna al regime ordinario di tassazione in Italia, con applicazione del meccanismo del Protocollo da verificare caso per caso.

Cosa succede se percepisco più pensioni tedesche contemporaneamente?

Il Finanzamt Neubrandenburg emette un certificato separato per ciascuna pensione di sicurezza sociale percepita, ad esempio pensione di anzianità e pensione di reversibilità. Ogni certificato va conservato e utilizzato distintamente in dichiarazione.

La quota esente della pensione tedesca cambia ogni anno?

Di norma la quota certificata resta stabile una volta determinata al momento del pensionamento, secondo le regole tedesche di tassazione differita. Un certificato integrativo nell’anno successivo al primo pensionamento può tuttavia rideterminarla.

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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