Le start up innovative sono società di capitali che hanno come oggetto sociale  lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Investire in start up innovative comporta delle agevolazioni fiscali per gli investitori: sia persone fisiche che società. La guida alla costituzione di una start up innovativa e le agevolazioni spettanti.

La disciplina delle imprese che operano nel settore dell’innovazione tecnologica (c.d. start up innovative) è contenuta nell’articolo 25 del D.L. n. 179/2012  e con la  Legge n. 221/2012. In particolare, per incentivare lo sviluppo di questo tipo di società il legislatore ha previsto una serie di agevolazioni fiscali e amministrative. Si tratta delle seguenti:

  • Articolo 27 del D.L. n. 179/2012. Prevede alcune agevolazioni fiscali per quanto riguarda gli strumenti finanziari attribuiti ad amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi delle start up innovative;
  • Articolo 27-bis del D.L. n. 179/2012. Dispone invece la concessione di un contributo sotto forma di credito di imposta per le assunzioni di lavoratori dipendenti nelle start up innovative;
  • Infine, l’articolo 29 del D.L. n. 179/2012. Prevede un incentivo fiscale per gli investimenti effettuati in favore delle start up innovative.

Di seguito, in questo contributo andremo a vedere chi sono le start up innovative e come possono essere costituite. Vedremo i requisiti che le stesse devono avere e tutte le agevolazioni fiscali per gli investitori.

Start up innovativa: definizione

L’articolo 25 del D.L. n. 179/2012 definisce la Start Up Innovativa come:

una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Società Europea. Società le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Società che ha come  oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico” 

In questa definizione vi rientrano diverse forme societarie. Ovvero:

Queste società, possono godere di particolari agevolazioni fiscali. Agevolazioni che possono essere sfruttate grazie alla presenza di alcuni requisiti che andremo ad analizzare di seguito.

Quali sono i requisiti per essere una start up innovativa?

L’articolo 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012 prevede che la società per essere definita start up innovativa debba possedere i seguenti requisiti:

  1. Costituzione. La società deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi (cinque anni). Questo significa che una società può, al massimo, essere considerata come start up innovativa per cinque anni dalla data di costituzione (circolare n. 3696/C/2017);
  2. Residenza. Deve trattarsi di ente residente fiscalmente in Italia (ai sensi dell’art. 73, del DPR n. 917/86) o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Oppure, in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo. Purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  3. Fatturato. Il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro. A tal fine i dati vengono presi dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  4. Assenza di distribuzione di utili. La società non deve aver mai distribuito utili e questo divieto si applica non solo per gli utili prodotti in costanza di qualifica, ma anche per quelli precedenti;
  5. Oggetto sociale. Deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Il MISE con parere n. 141363/2016 ha chiarito che i requisiti devono sussistere entrambi;
  6. Operazioni straordinarie. Non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
  7. Verificare una delle seguenti condizioni:
    1. Sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
    2. Impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro. Ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale (art. 4 del decreto n. 270/2004);
    3. Essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale. Ovvero essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario, registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Tra le spese di ricerca e sviluppo rientrano le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese devono risultare dall’ultimo bilancio approvato e devono essere descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione viene assunta mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società.

Iscrizione in Camera di Commercio con costituzione digitale

Per poter accedere al regime delle agevolazioni previste le start up innovative la società è tenuta registrarsi nelle sezione speciale del Registro delle Imprese. Si tratta di una sezione creata ad hoc presso la Camera di Commercio. L’iscrizione avviene trasmettendo in via telematica una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti descritti.

Sarà la stessa Camera di Commercio competente per territorio a controllare l’effettivo possesso dei requisiti. Inoltre è previsto l’obbligo di aggiornare su base semestrale (30 giugno e 31 dicembre) i dati forniti al momento dell’iscrizione nella sezione speciale, e di confermare una volta l’anno, contestualmente a uno dei due adempimenti semestrali, il possesso dei requisiti. Pena la perdita dello status speciale e delle agevolazioni correlate.

La start up innovativa, dal momento della sua iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, è esonerata dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese. Nonché dal pagamento del diritto annuale. L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start up innovativa. Tale esenzione può essere conservata, non oltre il quinto anno di iscrizione.

Quali agevolazioni per le start up innovative?

Il rispetto dei requisiti sopra indicati permette la possibilità di beneficiare di alcune agevolazioni per l’impresa. In particolare, le start up innovative possono godere delle seguenti agevolazioni.

Costituzione digitale gratuita

Attraverso la pubblicazione del D.M. 17.02.2016 vio è la possibilità per le Start UP Innovative di redigere l’atto costitutivo mediante un modello standard tipizzato. Stessa cosa, per eventuali successive modifiche dello stesso.

Attraverso l’utilizzo della firma digitale è possibile, quindi, evitare la costituzione della società dal notaio. Questa nuova modalità di costituzione presenta numerosi aspetti innovativi:

  • Il suo utilizzo, oltre ad essere volontario, è gratuito in quanto non sono previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa;
  • Il processo è caratterizzato da una forte semplificazione. In quanto l’intera procedura si svolge online, su una piattaforma dedicata e il riconoscimento dell’identità dei sottoscrittori dell’atto è garantito dall’utilizzo della firma digitale.

Per maggiori info vi lascio in link alla guida della Camera di commercio: “Guida alla costituzione della Start Up Innovativa“.

Esonero da bollo e diritti

L’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio, consente l’esonero dall’applicazione dall’imposta di bollo. La start up innovativa, ha diritto anche all’esonero dal pagamento dei diritti camerali dovuti annualmente, per un periodo di cinque anni dalla costituzione.

Deroghe alla gestione ordinaria

Alle start up innovative costituite sotto forma di Srl è consentita la creazione di categorie particolari di azioni. Ad esempio quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione. Oppure, è possibile ad esempio effettuare operazioni sulle proprie quote. Infine, è consentita l’emissione di strumenti finanziari partecipativi o quote di capitale. Tutti aspetti che una ordinaria Srl non può effettuare.

Riporto delle perdite con disciplina derogatoria

In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo.

Disciplina sulle società di comodo

Alle start up innovative non può essere applicata la disciplina sulle società di comodo. In particolare, la disciplina sulle società in perdita sistematica è quella relativa alla redditività del capitale investito.

Soglia maggiore per le compensazioni Iva

Le società sono esonerate dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti Iva fino a 50.000 euro. Soltanto al superamento di questa soglia è dovuta l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione Iva.

Disciplina del lavoro ad hoc

La Start Up Innovativa può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dal Jobs Act.

Al termine dei 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi. Portando la durata complessiva del rapporto di lavoro a 48 mesi.

Fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile.

Strumenti di partecipazione al capitale

La PMI innovativa può remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale. Come ad esempio il rilascio di stock option.

Allo stesso modo è possibile remunerare i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. A questi strumenti fa capo un regime fiscale e contributivo di estremo favore. Cioè non rientrano nel reddito imponibile ma sono soggetti soltanto alla tassazione sul capital gain.

Start up innovative: agevolazioni per gli investitori

L’art. 29 del D.L. n. 179/2012 prevede una serie di misure fiscali finalizzate a rafforzare la crescita e la propensione all’investimento nelle imprese start up innovative. Con l’emanazione del D.M. 30 gennaio 2014, il nostro legislatore ha successivamente dato attuazione alle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 29 del D.L. n. 179/2012 per la start-up innovativa.

L’articolo 4 del D.M. 30 giugno 2014 permette di beneficiare di detrazioni e deduzioni d’imposta, così riepilogate:

  • Per le persone fisiche, una detrazione IRPEF del 50% della somma investita nel capitale sociale, fino ad un investimento annui massimo di 100.000 euro (per la parte eccedente fino a 1.800.000 euro all’anno è prevista una detrazione IRPEF del 30%);
  • Per le società, una deduzione IRES del 30% della somma investita nel capitale sociale fino ad un investimento massimo di 1.800.000 euro.

L’agevolazione è condizionata al mantenimento dell’importo dell’investimento per un periodo di almeno 3 anni.

Incubatore certificato cos’è e come funziona?

L’incubatore certificato è una società di capitali, anche cooperativa, residente in Italia che segue e accompagna il processo di avvio e di sviluppo della start up innovativa, dall’idea imprenditoriale fino alla sua concreta realizzazione. L’incubatore certificato, per assolvere a tali funzioni e usufruire delle agevolazioni fiscali e incentivi allo sviluppo tecnologico e occupazionale, deve:

  • Disporre di strutture adatte anche immobiliari, ad accogliere la start up innovativa, con spazi adeguati all’istallazione di attrezzature per effettuare test, ricerca e verifica;
  • Disporre di attrezzature adeguate all’attività della start up innovativa, come per esempio l’accesso alla rete internet, macchinari per la realizzazione di test e prototipi ecc.;
  • Amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione che disponga di un team di consulenza manageriale permanente;
  • Regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati alla start up innovativa;
  • Esperienza certificata nell’attività di sostegno.

Esso, deve dichiarare, mediante autocertificazione firmata dal legale rappresentante, di possedere i suddetti requisiti che va allegata al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese.

I documenti necessari

Il Modello S5 avvio start up innovativa, deve essere compilato il riquadro relativo all’attività prevalente dell’impresa, in cui deve risultare la dicitura “Avvio start-up innovativa” oltre alle seguenti informazioni:

  • Attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo;
  • Indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
  • L’indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
  • Elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
  • Autocertificazione del legale rappresentante: in formato .pdf/A, attestante il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’identificazione della start-up modello autocertificazione avvio start up innovativa Italia, sottoscritta dallo stesso legale rappresentante, digitalmente o con firma autografa. In questo secondo caso, dovrà essere sottoscritta anche dall’intermediario che ha inviato la domanda ed alla stessa dovrà anche essere allegata la copia semplice del documento di identità del legale rappresentante che ha sottoscritto l’autocertificazione.

Iscrizione al registro imprese

La start up innovativa e gli Incubatori Certificatori in Italia per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, i vantaggi, devono essere iscritti obbligatoriamente nella sezione speciale del Registro Imprese riservata alle start up innovative.

Venture capital e le business angel

Le venture capital le business angel, sono le società che investono sulle start up innovative in Italia e all’estero.

Le Venture Capital sono società finanziarie specializzate che valutata l’idea di start up, presentata, solitamente, con un business plan e decidono di investire nella neo impresa con il capitale diventando socio temporaneo. In questo modo, le società di venture capital offrono denaro ed in cambio assumono una quota in percentuale della stessa azienda. Ciò consente loro, di di ottenere guadagno attraverso la vendita della partecipazione a raggiungimento degli obiettivi.

L’obiettivo di queste società è di finanziare l’idea di impresa e rientrare dei capitali investiti una volta realizzato il progetto.

Il business angel invece è un investitore non istituzionale che sceglie autonomamente le aziende start up in cui investire. Il loro apporto, si traduce in un capitale investito in cambio di azioni dell’azienda.

Start up innovativa: consigli e consulenza

La possibilità di costituire o di avvalersi dei vantaggi legati ad una PMI innovativa non riguarda soltanto nuove idee imprenditoriali. Anche imprese già costituite, se in possesso dei requisiti possono godere della disciplina sulle Start Up Innovative. Per farlo è necessario verificare di essere in possesso dei requisiti che vi abbiamo elencato nell’articolo.

A questo proposito vi segnalo un sito veramente interessante sull’argomento, che vi permetterà di verificare se la vostra società ha i requisiti per diventare un PMI innovativa. Il link è questo “PMI innovative registro imprese“.

Per qualsiasi approfondimento o dubbio in merito alla possibilità di costituire una start up innovativa contattateci. Saremo a vostra disposizione per aiutarvi nel vostro progetto imprenditoriale.

2 COMMENTI

  1. Facendo riferimento alla vs. disponibilità a contatti, indicata in merito alla possibilità di costituire una Start Up Innovativa, pongo il seguente quesito:
    ho visto più volte far riferimento, in guide sulle modalità di costituzione delle Società, al fatto che le quote spettanti ai soci, di utili e perdite, possono essere diverse dalla proporzione dei conferimenti.
    Questo, se confermato, includerebbe il caso di nessun conferimento da parte di soci che, invece, hanno quote societarie in base al contributo che danno alla Società?
    Nel caso di una costituenda startup, ovviamente, tali contributi sono solo ipotetici in base alla professionalità ed al conseguente apporto che potenzialmente potranno dare, prescindendo quindi, da un contributo economico in fase di costituzione?
    Concludendo, è possibile che un solo socio (il fondatore) si faccia carico del versamento dell’intero capitale sociale, mentre gli altri soci hanno quote societarie, sicuramente di minoranza, ma diverse da zero, perchè il loro contributo è lavorativo (non quantificabile preventivamente) e non economico?

    grazie

  2. Nelle SRL (anche innovative) è ammessa la figura del socio d’opera. Naturalmente occorre stipulare l’atto costitutivo prevedendo tale fattispecie. Nel caso di prestazione d’opera, il conferimento è rappresentato dalla prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società. Il socio d’opera può anche sostituire la polizza o la fideiussione con un versamento di denaro a titolo di cauzione.

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