Il capital gain non è altro che il differenziale positivo (guadagno) che deriva dalla vendita di un’attività finanziaria precedentemente acquistata. L’attività legata alla compravendita di strumenti finanziari porta con se il problema di andare a determinare la corretta tassazione da applicare al guadagno ottenuto.

In Italia il regime di tassazione delle rendite finanziarie è diverso a seconda della tipologia dell’investimento effettuato. Considerato il fatto che ormai i mercati finanziari sono connessi tra loro diventa indispensabile per tutti gli investitori andare ad effettuare scelte di investimento sempre più oculate. L’obiettivo è di indirizzare al meglio la tassazione dei proventi derivanti dall’impiego del proprio capitale.

Individuare il regime fiscale di tassazione delle rendite finanziarie che più si adatta alle proprie caratteristiche può essere un valido strumento di pianificazione fiscale. Di seguito, ho deciso di riepilogare, senza alcuna pretesa di esaustività, tutte le informazioni per determinare il capital gain, ed il suo regime di tassazione in Italia. Inoltre, cercherò di fornirti un piccolo sguardo sui Paesi d’Europa con una tassazione più mite sui guadagni di capitale.

Che cos’è il capital gain?

In maniera molto semplice possiamo dire che “capital gain” può essere definito come:

la differenza tra prezzo di emissione e prezzo di rimborso, ovvero una plusvalenza costituita dalla differenza tra il prezzo percepito all’atto della cessione della partecipazione e il costo d’acquisto al lordo degli oneri accessori. Ad esclusione degli eventuali interessi passivi, o il valore rideterminato in caso di rivalutazione delle partecipazioni stesse

Articolo 5 della Legge n 448/2001

In maniera molto semplice possiamo dire che il manifestarsi di una plusvalenza è il presupposto impositivo del capital gain. Questa è la definizione dettata dall’articolo 5 della Legge n. 448/01, e dall’articolo 2 del D.L. n. 282/02 e successive modificazioni. Affinché si realizzi capital gain, le cessioni degli strumenti finanziari devono avvenire a titolo oneroso (compravendita, conferimento in società, datio in solutum, costituzione o cessione di diritto d’usufrutto). Da questo ne consegue che, ad esempio, donazione e successione, non costituendo cessioni a titolo oneroso, non danno origine a capital gain.

Con il D.Lgs. n. 461/97 è stata effettuata una complessiva riorganizzazione della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria. La normativa sulla tassazione dei guadagni di capitale riguarda le persone fisiche, le società semplici e soggetti equiparati, gli enti non commerciali. Persone, ed enti, quindi, che non esercitano attività di impresa. Per la tassazione del capital gain sono previsti tre distinti regimi di tassazione:

  1. Il regime della dichiarazione;
  2. Il regime del risparmio amministrato;
  3. Oppure il regime del risparmio gestito.

Per approfondire: “Rendite finanziarie: i regimi di tassazione“.


Quali soggetti devono tassare il Capital Gain?

Sono soggetti al regime del proventi di capitale le seguenti categorie di soggetti:

  • Le persone fisiche residenti. Questo purché non conseguano la plusvalenza nell’esercizio di attività d’impresa, di lavoro autonomo o in qualità di lavoratori dipendenti;
  • Le società semplici e i soggetti equiparati;
  • Gli enti non commerciali. Questo purché non conseguano la plusvalenza nell’esercizio di attività d’impresa;
  • soggetti non residenti (di qualunque natura). Sempre che la cessione si consideri effettuata in Italia ai sensi dell’articolo 23 del DPR n 917/86 (TUIR).

Per i soggetti, che, invece, esercitano attività di impresa, non c’è tassazione del guadagni di capitale. Questo, in quanto tale reddito rientra direttamente a far parte del reddito di impresa. L’aspetto interessante da evidenziare è che i criteri di collegamento per la tassazione del capital gain sono legati alla residenza fiscale del soggetto percettore. Quindi, se il soggetto percettore è fiscalmente residente all’estero e la transazione non è stata effettuata in Italia, l’eventuale capital gain non deve essere assoggettata a tassazione in Italia (ma nello Stato di residenza fiscale del percettore).

Per approfondire: “La residenza fiscale delle persone fisiche“.

Per approfondire: “La residenza fiscale delle società“.


Come avviene la tassazione del Capital Gain?

Il capital gain percepito da persone fisiche (non in regime di impresa) si caratterizza per la tassazione, in sede di dichiarazione dei redditi, a meno che il soggetto non abbia scelto il regime del risparmio gestito o amministrato con un intermediario residente. In particolare, il provento generato viene classificato tra i redditi diversi di natura finanziaria. La tassazione avviene con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 26%. Ai fini del pagamento di questa imposta deve essere utilizzato il codice tributo1100” con modello F24.

I redditi diversi derivanti dal capital gain si determinano come differenza tra (art. 68 co. 6 del TUIR):

  • Corrispettivo percepito e;
  • Costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.

La plusvalenza (o la minusvalenza) che rappresenta il presupposto impositivo del capital gain si origina con il trasferimento della proprietà della partecipazione o del titolo. Tuttavia, tale plusvalenza diviene imponibile quando viene percepito il corrispettivo. Quindi, si deve seguire, per le persone fisiche, il criterio di cassa.

La tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie percepite a partire dal primo gennaio 2019 sono soggette ad imposta sostitutiva del 26% a prescindere dalla quota di partecipazione posseduta (partecipazione qualificata e non qualificata).

Partecipazioni qualificate e non:
Una partecipazione si considera qualificata quando rappresenta complessivamente (art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR):
– una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% ovvero una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20%, per le società non quotate;
– una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% ovvero una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2%, per le società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.
I due criteri sono tra di loro alternativi: pertanto, affinché una partecipazione possa definirsi qualificata, è sufficiente che sia soddisfatto soltanto uno dei due requisiti sopracitati. Al di sotto di tali limiti, la partecipazione si considera non qualificata.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, titoli e strumenti finanziari emessi da società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata qualificate e non qualificate concorrono alla formazione del reddito per il loro ammontare e sono sommate algebricamente alle minusvalenze, computate anch’esse in misura integrale. Resta fermo, l’obbligo di evidenziare separatamente i diversi comparti di plusvalenze e di minusvalenze nella dichiarazione dei redditi.

Nel regime della dichiarazione si considerano ceduti prima gli strumenti finanziari acquisiti in data più recente, nella sostanza si applica il metodo del LIFO continuo (art. 67 co. 1-bis del TUIR). In pratica con questo regime la tassazione non è anonima, vi è obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi annuale, e la tassazione avviene per cassa alla realizzazione del provento.

Questo metodo di tassazione delle plusvalenze, ad esempio, è quello che riguarda la tassazione dei proventi che derivano dall’investimento in azioni quotate in borsa. La tassazione dei guadagni di borsa, infatti, qualora derivino da azioni sconta l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 26%. Lo stesso regime di tassazione si applica anche alla tassazione dei guadagni derivanti dalla cessione di obbligazioni e titoli. Il capital gain sui titoli di Stato, ovvero sui BOT, i BTP, i CCT e i CTZ, beneficia di una tassazione diversa, pari al 12,5%, allo stesso modo dei titoli emessi da enti pubblici come le regioni, le province ed i comuni, delle obbligazioni di organismi internazionali come la World Bank e la BEI e dei bond di stati esteri che fanno parte della così detta “white list“, vale a dire la lista dei paesi con i quali è attuabile uno scambio di informazioni.

Riporto delle eccedenze di minusvalenze

Se le minusvalenze risultano superiori alle relative plusvalenze, l’eccedenza può essere riportata in deduzione dell’ammontare delle plusvalenze dei quattro periodi d’imposta successivi, purché ne sia fornita indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Tassazione delle plusvalenze percepite in regime di impresa

Per i soggetti che percepiscono guadagni di capitale ed operano in regime di impresa, i proventi sono assoggettati al reddito di impresa. Le plusvalenze, quindi, scontando quindi l’IRPEF, o l’IRES, secondo il regime fiscale applicato dall’impresa che li ha percepiti.

La tassazione dei dividendi

I dividendi rappresentano la distribuzione ai soci gli utili aziendali. I soggetti percettori di dividendi scontano una diversa tassazione a seconda dell’annualità in cui l’utile è stato percepito. In particolare, le fattispecie che si possono presentare sono quelle esposte nella tabella seguente.

UTILI PRODOTTIPERCENTUALE
FINO ESERCIZIO IN CORSO AL 31 DICEMBRE  200740%
DALL’ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2007 FINO ESERCIZIO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 201649,72%
DALL’ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 201658,14%

Per gli utili prodotti, quindi, deliberati dal 2018 è applicabile una nuova disciplina con assoggettamento a ritenuta del 26% del dividendo. Questo indipendentemente dalla tipologia di partecipazione posseduta.

Disciplina transitoria di distribuzione degli utili

Il comma 1006 della Legge n. 205 del 2017 contiene un’apposita disciplina transitoria per la tassazione dei dividendi societari. Disciplina ai sensi della quale, alle distribuzioni di dividendi di natura qualificata deliberate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e aventi ad oggetto utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi le norme del DM 26.5.2017. Tale previsione intende salvaguardare la più favorevole tassazione del socio che deriva dall’adozione delle vecchie regole per i periodi dal 2018 al 2022. Quindi, riepilogando:

  • Agli utili prodotti fino al 2017 distribuiti (deliberati) dall’1.1.2018 al 31.12.2022 a soci persone fisiche non in regime d’impresa, che detengono partecipazioni qualificate, risultano applicabili le percentuali di concorrenza al reddito complessivo esposte nella tabella sopra;
  • Dagli utili prodotti dal 2018 è applicabile la nuova disposizione con assoggettamento quindi a ritenuta del 26% a prescindere dalla tipologia di partecipazione posseduta.

Altre fattispecie reddituali che determinano l’emersione di capital gain

Vediamo adesso alcune fattispecie che determinano la realizzazione di capital gain in capo al percettore, sempre seguendo il principio di cassa.

Recesso del socio e liquidazione della quota sociale

L’articolo 47, comma 7, del TUIR considera reddito di capitale la differenza tra:

  • Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci, e
  • Il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

Tra le varie fattispecie in cui può applicarsi questa disposizione, sicuramente un posto di rilievo deve essere dato alla possibilità per i soci superstiti di acquisire le quote del socio receduto. A norma dell’articolo 2473 comma 4 c.c., infatti, le quote possono essere acquisite da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni. Oppure può esserci l’acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In maniera del tutto analoga, le azioni possono essere acquisite dai soci superstiti esercitando il diritto loro concesso dall’articolo 2437-quater c.c. In tali casi, infatti, le somme attribuite al socio receduto, se pur determinate con le modalità proprie di quelle previste per il recesso, non derivano dall’attribuzione di una parte del patrimonio della società, ma bensì dal patrimonio dei soci che intervengono per rilevarne la quota.

Sotto questo profilo, sono ricompresi nell’ambito dei redditi di capitale la differenza tra le somme attribuite al socio e “il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate“. La corresponsione delle somme da parte di altri soci, o da un soggetto sinora estraneo alla compagine, non comporta l’annullamento delle quote a suo tempo possedute dal socio uscente, ma solamente un mutamento di carattere soggettivo all’interno della compagine stessa. In questo senso, il recesso opera quale causa dello scioglimento del rapporto sociale, ma i redditi percepiti dal socio sono assoggettati alla normativa sul capital gain (Circolare n. 26/E/2004 dell’Agenzia delle Entrate e Circolare n. 52/E/2004).

Cessione di strumenti finanziari assimilati alle azioni

Il regime tributario degli strumenti finanziari diversi è disciplinato dall’articolo 44 comma 2, lettera a) del TUIR. Norma questa che assimila alle azioni gli strumenti le cui remunerazioni siano costituite totalmente dalla partecipazione ai risultati economici dell’emittente, delle altre società appartenenti al medesimo gruppo, o all’affare in relazione al quale i titoli sono stati emessi.

L’obiettivo è quella di evitare una sostituzione del ricorso al capitale azionario con l’emissione di tali titoli, peraltro destinati alla circolazione, che – qualora non rientranti nella previsione dell’art. 44 comma 2 lett. a) del DPR n. 917/86 – consentirebbero all’emittente una deduzione delle remunerazioni corrisposte ai possessori. Tale assimilazione comporta che i proventi che derivano dal possesso degli strumenti finanziari sono assimilati agli utili che derivano dalle azioni, così come le plusvalenze che emergono seguono il regime del capital gain previsto dagli articoli 67 e 68 del DPR n. 917/86.

Qualora gli strumenti finanziari consentano la partecipazione al capitale o al patrimonio dell’emittente, il capital gain che si origina a seguito della cessione degli strumenti finanziari è attratto a un regime di tassazione differente a seconda della natura dello strumento stesso. Infatti, le plusvalenze sono assimilate, rispettivamente, a quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o meno a seconda che risultino superate o meno le soglie previste dall’articolo 67 del DPR n. 917/86, vale a dire una quota del patrimonio dell’emittente superiore al 25%, per le società non quotate, ovvero al 5%, per le società quotate. Qualora, invece, lo strumento non consenta tale partecipazione al capitale o al patrimonio, stante l’impossibilità di provvedere a individuare una soglia che ne distingua il regime fiscale, le relative plusvalenze hanno sempre natura qualificata“.

Cessione di titoli emessi all’estero

Per le azioni e i titoli emessi all’estero, l’articolo 44, comma 2, lett. b) del DPR n. 917/86 subordina l’assimilazione alle azioni di società residenti al regime fiscale delle relative remunerazioni. La disposizione, infatti, prevede tale assimilazione qualora i proventi che si originano dal titolo, se corrisposti da una società residente, fossero stati totalmente indeducibili a norma dell’articolo 109, comma 9, del DPR n. 917/86. Pertanto, i titoli esteri sono assimilati a quelli emessi da società residenti nel solo caso in cui rappresentano partecipazioni al capitale o al patrimonio e la relativa remunerazione è totalmente collegata ai risultati economici della società stessa, di altre società del gruppo o del singolo affare per il quale sono state emesse.

La remunerazione, in altre parole, non deve essere nemmeno in misura minima commisurata a parametri di natura finanziaria, quali tipicamente i tassi di interesse. Al riguardo, la Circolare n. 52/E/2004 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • Per le azioni estere, le quali rappresentano evidentemente una partecipazione al capitale dell’emittente, si rende applicabile la disciplina delle partecipazioni qualificate o non qualificate. A seconda del superamento o meno delle soglie indicate nell’art. 67 comma 1 lett c) del DPR n. 917/86;
  • Gli strumenti finanziari esteri, invece, sono sempre e comunque assimilati alle partecipazioni non qualificate. Posto che l’art. 67 comma 1 lett. c) del DPR n. 917/86 (norma che disciplina le partecipazioni non qualificate) richiama solamente gli strumenti finanziari disciplinati dall’art. 44 comma 2 lett. a) del DPR n. 917/86. Vale a dire quelli emessi da società residenti.

Tabella riassuntiva: tassazione delle rendite finanziarie in Italia

Tipologia di strumentoTassazioneImposta di bollo
Conti correnti26%SI (*)
Conti di deposito26%SI
BOT12,5%SI
ETF di liquidità26%SI
Azioni26%SI
Fondi pensione20%NO
Gestione patrimoniale26%SI
(*) 34,20 euro con giacenza media superiore a 5.000 euro

Capital gain e gestione delle minusvalenze

La compensazione delle minusvalenze nella determinazione del capital gain è libera. Infatti, sino al 2018 tale compensazione era vincolata alla distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate. In linea generale, le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019 sono soggette a imposta sostitutiva del 26%. Questo indipendentemente dalla natura qualificata o meno della partecipazione. Fanno eccezione a questo principio le sole plusvalenze relative a partecipazioni (non quotate) in società a regime fiscale privilegiato. Queste partecipazioni concorrono di regola alla formazione del reddito in misura integrale.

Non cambiano, invece, rispetto al passato, i principi per cui le plusvalenze sono sommate algebricamente alle minusvalenze. Se emerge una minusvalenza netta, questa può essere portata a deduzione delle plusvalenze realizzate nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto.

Secondo quanto previsto dall’art. 68 comma 5 del TUIR viene, invece, a esistenza una unica “massa, formata da tutte le partecipazioni qualificate e non qualificate (ricomprendendosi tra le seconde anche le attività che generano i redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera da c-ter) a c-quinquies) del TUIR).

Rimane separata la “massa” delle partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato. Le minusvalenze di queste partecipazioni possono solo andare a compensazione delle plusvalenze di analoga natura.

Per effetto delle modifiche in commento è, quindi, possibile compensare una plusvalenza realizzata su una partecipazione qualificata con una minusvalenza realizzata su una partecipazione non qualificata (così come una perdita su obbligazioni o su titoli di Stato), e viceversa, opzione che, invece, non era praticabile nel previgente regime.

Minusvalenze nel quadro RT del modello Redditi

Le plusvalenze e le minusvalenze trovano collocazione all’interno del quadro RT del modello Redditi P.F. Il quadro è immutato, e continua a prevedere la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate (le persone fisiche e le società semplici, infatti, avendo per definizione periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per il 2018 applicano ancora le vecchie regole). Tuttavia, a pagina 3 delle istruzioni del modello REDDITI SC si evidenzia che nella sezione II del quadro RT (storicamente riservata alle plusvalenze “non qualificate”, essendo finalizzata alla liquidazione dell’imposta sostitutiva del 26%) è possibile dichiarare anche le plusvalenze “qualificate”, se realizzate dal 1° gennaio 2019.

Il quadro RT del modello REDDITI SC è riservato alle società non residenti senza stabile organizzazione, che realizzano plusvalenze determinate secondo il regime dei redditi diversi e che possono avere periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ma la formulazione delle istruzioni è indice chiaro del fatto che, dal 2019, si verifica questa “commistione” (essendo queste plusvalenze qualificate sommate algebricamente ai minori valori delle partecipazioni non qualificate).

Paesi d’Europa con la migliore tassazione sui proventi finanziari

Dopo aver analizzato la disciplina del capital gain in Italia di seguito ho deciso di fornirti un elenco non esaustivo, dei principali Paesi d’Europa con un basso livello di tassazione dei guadagni di capitale.

PAESEALIQUOTA TASSAZIONE CAPITAL GAINDESCRIZIONE
ANDORRA10%L’imposta si riduce sino a zero per chi possiede meno del 25% dell’attività finanziaria venduta. Questo significa che se vendi le quote di una società e hai meno del 25% di questa società non paghi imposte sul Capital Gain ottenuto.
MALTA12%Si tratta di un’imposta fissa del 12% sul trasferimento dell’attività detenuta. Nel caso in cui l’attività finanziaria venga ereditata, invece, l’imposta scende fino al 7%. Ad ogni modo si tratta di livelli accettabili. Considerati gli altri vantaggi fiscali offerti da Malta questo è un ottimo compromesso.
BULGARIA10%L’aliquota corrisponde con l’imposta sul reddito personale. Anche in questo caso è tra i più bassi d’Europa. L’imposta sul capital gain non si paga per le transazioni finanziarie effettuate sui titoli azionari quotati alla borsa bulgara.
UNGHERIA15%La tassazione scende al 10% se l’asset viene conservato per 3 anni. L’imposta scende a 0% se si conserva l’asset per 5 anni.
SERBIA15%Aliquota del 15% per i residenti, ma è del 20% per i non residenti. Un motivo in più per prendere la residenza permanente serba. Le imposte complessivamente sono basse e il Paese è in piena crescita.

Consulenza fiscale online

In questo articolo ho cercato di riassumere i principali elementi che regolano la tassazione dei proventi finanziari in Italia. Come avrai notato la normativa è soggetta a varie modifiche nel tempo, e non è di semplice e pratica applicazione.

L’individuazione delle fattispecie che determinano l’applicazione della tassazione per i guadagni di capitale devono essere analizzate con attenzione. Per questo motivo ti consiglio sempre di valutare la situazione con l’ausilio di un dottore Commercialista esperto in questo ambito. Se hai dubbi sull’applicazione della tassazione sul capital gain, contattami!

Potrai spiegarmi in dettaglio la tua situazione e riceverai un preventivo per ricevere la mia consulenza e risolvere il tuo problema. Non aspettare, pianificare correttamente la tua fiscalità ti far risparmiare rispetto a dover intervenire a posteriori per correggere eventuali errori.

38 COMMENTI

  1. Qualcuno che chiami il proprio sito “FiscoMANIA” a mio modo di vedere non è sano di mente…..
    Hey!!
    Stavo scherzando….
    Siete davvero bravi: pur operando in un settore così ostico riuscite a fornire nozioni tecniche in un linguaggio comprensibile….
    COMPLIMENTI!!! da parte di un vecchio commercialista, così vecchio che è ancora fissato con la BeatlesMania 🙂

  2. Grazie dei complimenti Maurizio. Detti da un collega valgono doppio. L’obiettivo è fornire informazioni utili e comprensibili, differenziandosi dagli altri.

  3. vorrei sapere se la donazione di azioni italiane con prezzo di carico ad organizzazioni no profit certificate provoca il pagamento di capital gain

  4. La donazione di azioni non genera l’emersione di plusvalenze tassabili, ma eventualmente è dovuta l’imposta di successione.

  5. Grazie della sollecita risposta. Tuttavia mi pare divergentre rispetto al paragrafo “……Affinchè si relaizzi captal gain la cessione degli strumenti finanziari deve avvenire a titolo oneroso…..”Forse non ho spiegato bene il quesito: se io dono es. 1000 azioni eni, con prezzo di carico a 10 euro, ad una associazione tipo Aism, Ail, Telethon ecc, e al momento della donazione il prezzo è 12, detta associazione per accettare il dono deve pagare, o scalare dal lascito, il 26% su 2 euro?
    Io sostengo che nulla deve; l’associazione iscriverà il prezzo di carico confacente al momento dell’accettazione del lascito e pagherà il cg se e quando venderà autonomamente detti titoli generando plusvalenze. Ciò detto poichè pagare un cg virtuale al trasferimento, quando magari nel lascito vi è la servitù di non vendere il medesimo in perpetuo ma trattenerlo a reddito con i dividendi, risulterebbe ingrato per il ricevente.
    Cosa sbaglio in questo mio ragionamento? Grazie.

  6. Domanda: se per la tassazione dei capital gain si sceglie il regime della dichiarazione, e siamo nel caso di persone fisiche (non in regime di impresa) la imposta del 26% può essere compensata con deduzioni/detrazioni per oneri come quelli delle spese sanitarie oppure solo con minusvalenze di redditi da capitale?

  7. Assolutamente no. Trattasi di imposta sostitutiva, e non di Irpef. Non ci sono detrazioni di imposta.

  8. Buongiorno, i proventi derivanti da peer to peer lending percepiti tramite la piattaforma spagnola Housers come devono essere dichiarati e tassati?per il 2017 Housers non fa da sostituto di imposta per il 2018 si con ritenuta spagnola al 19%.grazie

  9. Si tratta di elementi che devono essere tenuti in considerazione sia per la tassazione che per il monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere.

  10. Quale è la tassazione applicabile su una plusvalenza derivante dalla cessione di quote qualificate di società lussemburghese da parte di una srl italiana avvenuta a dicembre 2017 e in quale quadro dell’Unico 2018 va inserita. Grazie

  11. In regime di reddito di impresa la plusvalenza concorre a formare reddito imponibile ai fini IRES e IRAP.

  12. Ma non c’è l’abbattimento del 95% dell’imponibilità per le società di capitali?
    Grazie

  13. scusi potrei avere un informazione se uno fa un investimento su un trading on line in GRAND BRETAGNA
    questa societa non possiede un banca in italia lavora con i bitcoin e valuta, se risce ad avere una plus valenza le tasse deve pagarle prima a loro

  14. Buongiorno,
    sono amministratore unico di una srl che nel corso del 2018 ha conseguito degli interessi attivi sull’investimento/disinvestimento di titoli negoziati sui mercati azionari.
    Premesso che abbiamo regolarmente subito la ritenuta al 26%, devo assoggettare questo ricavo finanziario all’IRES ed all’IRAP defalcando le ritenute subite?
    Se no, devo estrapolare gli interessi attivi dal reddito di bilancio?

  15. Salve Giorgio, il reddito generato dall’attività finanziaria confluisce nel reddito di impresa e sarà assoggettato a relativa imposizione, scontando la ritenuta subita.

  16. Grazie per il sito informativo. Domanda:
    Nel 2018 ho avuto una minusvalenza di 3.000 con una cessione di azioni in borsa. Nel 2019 ho avuto una plusvalenza di 5.000 con una cessione di quote (non qualificate) in una srl. Posso compensare la plusvalenza con la minusvalenza dell’anno precedente pagando solo 26% sulla differnza di 2.000 o devo pagare 26% sull’intera plusavelnza?

  17. Buongiorno se effettuo un cambio valuta su piattaforma estera quando chiudo il conto e riscuoto gli utili ( esigui) posso fare applicare alla mia banca o poste la tassazione alla fonte senza doverla dichiarare nel 730 tassata al 26% o al quadro rw redditi persone fisiche ? oppure la devo per forza dichiarare nella dichiarazione dei redditi ? è possibile agevolare in modo da dover pagare direttamente da piattaforma o sul conto corrente bancario o postale senza doverla inserire sul 730 dato che già assolta alla fonte?

  18. Non ho visto la trattazione delle plusvalenze sui titoli di Stato. segue la tassazione degli interessi del 12.5 o quella generale del 26

  19. Buonasera, se ho redditi esteri oltre a dichiarare il quadro RW come faccio per dichiarare e pagare effettivamente il 26% di tasse..devo aggiungerli nel 730? o è sufficiente compilare il quadro RW con i relativi calcoli apportati dal mio commercialista

  20. Come mi devo comportare se il mio broker mi chiede di versare il 26%su 30kguadagnati con il petrolio… In pratica sarebbero 7,800 euri da mandare prima a loro e poi ricevere i restanti 22,200 00. Io sento puza di truffa… Cosa devo fare? Grazie xie

  21. Buongiorno, vorrei avere informazioni in merito alla tassazione sui dividendi e sul capital gain in Svizzera. Mi spiego meglio, vorrei sapere cosa succederà se io volessi comprare azioni di società svizzere a livello fiscale. Ti ringrazio

  22. Gent sign chi vi scrive ha un conto dichiarato con relativi investimenti in Lussemburgo , mi trovo la withholding tax calcolata nei dividendi ogni anno e detratta direttamente dalla Banca tramite mio conto Lussemburghese . Al momento della mia dichiarazione dei redditi Italiana il mio commercialista quell’importo non lo calcola nemmmeno in nessuna natura, ma guarda il rendimento al netto dei Capital Game e applica l’aliquota del 26% come da legge Italiana, a me sorge un dubbio che questo modo di fare sia una doppia imposizione perché già vendono trattenuti dei soldi in Lussemburgo tramite questa Withholding Tax per poi aggiungerne x intero la percentuale Italiana del 26%.

  23. E LE PLUSVALENZE SUL CONTO DEPOSITATO ALL’ESTERO INERENTE STRUMENTI FINANZIARI QUALI FUTURES SU COMMODITIES O FOREX ?
    GRAZIE

  24. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  25. Egregio sig. Federico Migliorini, i primi giorni di gennaio 2021 , mio malgrado sono entrato in rapporti con un broker UK , mi hanno quasi costretto a fare investimento in trading piuttosto corposo. Dopo qualche giorno mi hanno fatto vedere sulla piattaforma un notevole guadagno. Ma da quì sono iniziati i problemi. Mi hanno costretto a versare ulteriori somme , per primo contatto da valere unasemper, e per noleggio piattaforma. Somme che io ho inviato con la speranza di avere , come mi dicevano l’invio del mio capitale e guadagno. Sembrava tutto a posto, ma c’era ancora un problema, pagare il 15% sul guadagno prima di avere il rimborso. Io ho proposto di decurtare l’utile della somma corrispondente al 15%, ma mi negano la possibilità
    A questo punto mi chiedo se le richieste che subisco sono valide oppure no. Mi chiedo pure se è possibile pagare imposte prima di avere in mano i quattrini. Mi sarebbe gradito un Suo commento e La ringrazio anticipatamente se vorrà chiarirmi le idee. Tenga presente che sono nuovissimo a queste esperienze e che non ho mai fatto trading prima di questo fatto. Mi avevano anche dato inizialmente un nominativo dell’azienda per poi cambiarlo successivamente. Qui di seguito lascio il mio nominativo con relativo indirizzo di posta elettronica.

  26. Fabio il consiglio è quello di fare attenzione, con i broker esteri vige sempre il regime dichiarativo, ovvero l’investitore deve dichiarare i proventi in dichiarazione dei redditi.

  27. COME DA CONSUETUDINE IN QUESTO PAESE IL CITTADINO PAGA MA NON HA IL DIRITTO DI SAPERE PER QUALE MOTIVO. FIUMI DI PAROLE OVE CHI NON E’ ESPERTO IN MATERIA NON E’ MESSO NELLA CONDIZIONE DI SAPERE I MOTIVI DI QUESTO NUOVO DECRETO CHE PENALIZZA IL CONTRIBUENTE.
    L’INFORMAZIONE DOVERVA ESSERE DATA PRIMA DELLA CONTRATTAZIONE. E’ COMODO FARE LE LEGGI DOPO. VERGOGNA

  28. Salve, da poco sto utilizzando una piattaforma di trading (etoro) per fare piccole operazioni di trading, vorrei sapere se anche per piccole plusvalenze (meno di 100 euro) devono essere dichiarate sul 730 con il regime dichiarativo e se ci sono dei margini di minimi da cui iniziare a pagare.

    Cordiali Saluti.

  29. Ci sono obblighi sia per il monitoraggio fiscale che per l’eventuale tassazione delle plusvalenze, dividendi o interessi. Il punto di partenza è sempre la documentazione che deve rilasciarle l’intermediario con cui opera.

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