Il capital gain (in ambito finanziario) non รจ altro che il differenziale positivo (guadagno) che deriva dalla vendita di un’attivitร finanziaria precedentemente acquistata. L’attivitร legata alla compravendita di strumenti finanziari porta con se il problema di andare a determinare la corretta tassazione da applicare al guadagno ottenuto.
In Italia il regime di tassazione delle rendite finanziarie รจ diverso a seconda della tipologia dell’investimento effettuato. Considerato il fatto che ormai i mercati finanziari sono connessi tra loro diventa indispensabile per tutti gli investitori andare ad effettuare scelte di investimento sempre piรน oculate. L’obiettivo รจ di indirizzare al meglio la tassazione dei proventi derivanti dall’impiego del proprio capitale.
Individuare il regime fiscale di tassazione delle rendite finanziarie che piรน si adatta alle proprie caratteristiche puรฒ essere un valido strumento di pianificazione fiscale. Di seguito, ho deciso di riepilogare, senza alcuna pretesa di esaustivitร , tutte le informazioni per determinare il capital gain, ed il suo regime di tassazione in Italia.
Indice degli Argomenti
- Che cos’รจ il capital gain?
- Quali soggetti devono tassare il Capital Gain?
- Come avviene la tassazione del Capital Gain?
- Altre fattispecie reddituali che determinano l’emersione di capital gain
- Tabella riassuntiva: tassazione delle rendite finanziarie in Italia
- Capital gain e gestione delle minusvalenze
- Paesi d’Europa con la migliore tassazione sui proventi finanziari
- Consulenza fiscale online
Che cos’รจ il capital gain?
Il “capital gain” o plusvalenza puรฒ essere definito come:
“la differenza tra prezzo di emissione e prezzo di rimborso, ovvero una plusvalenza costituita dalla differenza tra il prezzo percepito all’atto della cessione della partecipazione e il costo d’acquisto al lordo degli oneri accessori. Ad esclusione degli eventuali interessi passivi, o il valore rideterminato in caso di rivalutazione delle partecipazioni stesse“
Articolo 5 della Legge n 448/2001
Il manifestarsi di una plusvalenza รจ il presupposto impositivo, ai fini delle imposte sui redditi, quando viene ceduta un’attivitร finanziaria. Questa รจ la definizione dettata dall’articolo 5 della Legge n. 448/01, e dall’articolo 2 del D.L. n. 282/02 e successive modificazioni. Affinchรฉ si realizzi capital gain, le cessioni degli strumenti finanziari devono avvenire a titolo oneroso (compravendita, conferimento in societร , datio in solutum, costituzione o cessione di diritto d’usufrutto). Da questo ne consegue che, ad esempio, donazione e successione, non costituendo cessioni a titolo oneroso, non danno origine a plusvalenze.
Con il D.Lgs. n. 461/97 รจ stata effettuata una complessiva riorganizzazione della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria. La normativa sulla tassazione dei guadagni di capitale riguarda le persone fisiche, le societร semplici e soggetti equiparati, gli enti non commerciali. Persone, ed enti, quindi, che non esercitano attivitร di impresa. Per la tassazione del capital gain sono previsti tre distinti regimi di tassazione:
- Il regime della dichiarazione;
- Il regime del risparmio amministrato;
- Oppure il regime del risparmio gestito.
Per approfondire: “Rendite finanziarie: i regimi di tassazione“.
Quali soggetti devono tassare il Capital Gain?
Sono soggetti al regime del proventi di capitale le seguenti categorie di soggetti:
- Le persone fisiche residenti. Questo purchรฉ non conseguano la plusvalenza nell’esercizio di attivitร d’impresa, di lavoro autonomo o in qualitร di lavoratori dipendenti;
- Le societร semplici e i soggetti equiparati;
- Gli enti non commerciali. Questo purchรฉ non conseguano la plusvalenza nell’esercizio di attivitร d’impresa;
- Iย soggetti non residenti (di qualunque natura). Sempre che la cessione si consideri effettuata in Italia ai sensi dell’articolo 23 del DPR n 917/86 (TUIR).
Per i soggetti, che, invece, esercitano attivitร di impresa, non c’รจ tassazione del guadagni di capitale. Questo, in quanto tale reddito rientra direttamente a far parte del reddito di impresa. L’aspetto interessante da evidenziare รจ che i criteri di collegamento per la tassazione del capital gain sono legati alla residenza fiscale del soggetto percettore. Quindi, se il soggetto percettore รจ fiscalmente residente all’estero e la transazione non รจ stata effettuata in Italia, l’eventuale capital gain non deve essere assoggettata a tassazione in Italia (ma nello Stato di residenza fiscale del percettore).
Per approfondire: “La residenza fiscale delle persone fisiche“.
Per approfondire: “La residenza fiscale delle societร “.
Come avviene la tassazione del Capital Gain?
Il capital gainย percepito da persone fisiche (non in regime di impresa) si caratterizza per la tassazione, in sede di dichiarazione dei redditi, a meno che il soggetto non abbia scelto il regime del risparmio gestito o amministrato con un intermediario residente. In particolare, il provento generato viene classificato tra i redditi diversi di natura finanziaria.
La tassazione del capital gain รจ fissata con le seguenti aliquote legate alla ritenuta a titolo di acconto applicata dall’intermediario con cui viene effettuato l’investimento:
- 26% per i guadagni generati dalla vendita di azioni e da partecipazioni;
- 12,5% per le plusvalenze realizzate sui titoli di Stato italiani, comeย BOTย e BTP, consideratiย investimenti a basso rischio.
Nel caso in cui si operi con un intermediario non residente (non sostituto di imposta in Italia) il pagamento dell’imposta deve essere effettuato attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi. Deve essere utilizzato lo specifico codice tributo “1100” con modello F24.
I redditi diversi derivanti dal capital gain si determinano come differenza tra (art. 68 co. 6 del TUIR):
- Corrispettivo percepito e;
- Costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.
La plusvalenza (o la minusvalenza) che rappresenta il presupposto impositivo del capital gain si origina con il trasferimento della proprietร della partecipazione o del titolo. Tuttavia, tale plusvalenza diviene imponibile quando viene percepito il corrispettivo. Quindi, si deve seguire, per le persone fisiche, il criterio di cassa.
La tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie percepite a partire dal primo gennaio 2019 sono soggette ad imposta sostitutiva del 26% a prescindere dalla quota di partecipazione posseduta (partecipazione qualificata e non qualificata).
Partecipazioni qualificate e non: |
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Una partecipazione si considera qualificata quando rappresenta complessivamente (art. 67ย co. 1 lett. c) del TUIR): – una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% ovvero una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20%, per le societร non quotate; – una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% ovvero una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2%, per le societร i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. I due criteri sono tra di loro alternativi: pertanto, affinchรฉ una partecipazione possa definirsi qualificata, รจ sufficiente che sia soddisfatto soltanto uno dei due requisiti sopracitati. Al di sotto di tali limiti, la partecipazione si considera non qualificata. |
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, titoli e strumenti finanziari emessi da societร residenti in paesi o territori a fiscalitร privilegiata qualificate e non qualificate concorrono alla formazione del reddito per il loro ammontare e sono sommate algebricamente alle minusvalenze, computate anch’esse in misura integrale. Resta fermo, l’obbligo di evidenziare separatamente i diversi comparti di plusvalenze e di minusvalenze nella dichiarazione dei redditi.
Nel regime della dichiarazione si considerano ceduti prima gli strumenti finanziari acquisiti in data piรน recente, nella sostanza si applica il metodo del LIFO continuo (art. 67 co. 1-bis del TUIR). In pratica con questo regime la tassazione non รจ anonima, vi รจ obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi annuale, e la tassazione avviene per cassa alla realizzazione del provento.
Questo metodo di tassazione delle plusvalenze, ad esempio, รจ quello che riguarda la tassazione dei proventi che derivano dall’investimento in azioni quotate in borsa. La tassazione dei guadagni di borsa, infatti, qualora derivino da azioni sconta l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 26%. Lo stesso regime di tassazione si applica anche alla tassazione dei guadagni derivanti dalla cessione di obbligazioni e titoli. Il capital gain sui titoli di Stato, ovvero sui BOT, i BTP, i CCT e i CTZ, beneficia di una tassazione diversa, pari al 12,5%, allo stesso modo dei titoli emessi da enti pubblici come le regioni, le province ed i comuni, delle obbligazioni di organismi internazionali come la World Bank e la BEI e dei bond di stati esteri che fanno parte della cosรฌ detta “white list“, vale a dire la lista dei paesi con i quali รจ attuabile uno scambio di informazioni.
Riporto delle eccedenze di minusvalenze
Se le minusvalenze risultano superiori alle relative plusvalenze, l’eccedenza puรฒ essere riportata in deduzione dell’ammontare delle plusvalenze dei quattro periodi d’imposta successivi, purchรฉ ne sia fornita indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
Tassazione delle plusvalenze percepite in regime di impresa
Per i soggetti che percepiscono guadagni di capitale ed operano in regime di impresa, i proventi sono assoggettati al reddito di impresa. Le plusvalenze, quindi, scontando quindi l’IRPEF, o l’IRES, secondo il regime fiscale applicato dall’impresa che li ha percepiti.
La tassazione dei dividendi
I dividendi rappresentano la distribuzione ai soci gli utili aziendali. I soggetti percettori di dividendi scontano una diversa tassazione a seconda dell’annualitร in cui l’utile รจ stato percepito. In particolare, le fattispecie che si possono presentare sono quelle esposte nella tabella seguente.
Utili prodotti | Percentuale |
---|---|
Fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 | 40% |
Dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 | 49,72% |
Dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 | 58,14% |
Per gli utili prodotti, quindi, deliberati dal 2018 รจ applicabile una nuova disciplina con assoggettamento a ritenuta del 26% del dividendo. Questo indipendentemente dalla tipologia di partecipazione posseduta.
Disciplina transitoria di distribuzione degli utili
Il comma 1006 della Legge n. 205 del 2017 contiene un’apposita disciplina transitoria per la tassazione dei dividendi societari. Disciplina ai sensi della quale, alle distribuzioni di dividendi di natura qualificata deliberate tra il 1ยฐ gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e aventi ad oggetto utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi le norme del DM 26.5.2017. Tale previsione intende salvaguardare la piรน favorevole tassazione del socio che deriva dall’adozione delle vecchie regole per i periodi dal 2018 al 2022. Quindi, riepilogando:
- Agli utili prodotti fino al 2017 distribuiti (deliberati) dall’1.1.2018 al 31.12.2022 a soci persone fisiche non in regime dโimpresa, che detengono partecipazioni qualificate, risultano applicabili le percentuali di concorrenza al reddito complessivo esposte nella tabella sopra;
- Dagli utili prodotti dal 2018 รจ applicabile la nuova disposizione con assoggettamento quindi a ritenuta del 26% a prescindere dalla tipologia di partecipazione posseduta.
Altre fattispecie reddituali che determinano l’emersione di capital gain
Vediamo adesso alcune fattispecie che determinano la realizzazione di capital gain in capo al percettore, sempre seguendo il principio di cassa.
Recesso del socio e liquidazione della quota sociale
L’articolo 47, comma 7, del TUIR considera reddito di capitale la differenza tra:
- Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci, e
- Il prezzo pagato per lโacquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
Tra le varie fattispecie in cui puรฒ applicarsi questa disposizione, sicuramente un posto di rilievo deve essere dato alla possibilitร per i soci superstiti di acquisire le quote del socio receduto. A norma dell’articolo 2473 comma 4 c.c., infatti, le quote possono essere acquisite da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni. Oppure puรฒ esserci l’acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In maniera del tutto analoga, le azioni possono essere acquisite dai soci superstiti esercitando il diritto loro concesso dall’articolo 2437-quater c.c. In tali casi, infatti, le somme attribuite al socio receduto, se pur determinate con le modalitร proprie di quelle previste per il recesso, non derivano dall’attribuzione di una parte del patrimonio della societร , ma bensรฌ dal patrimonio dei soci che intervengono per rilevarne la quota.
Sotto questo profilo, sono ricompresi nell’ambito dei redditi di capitale la differenza tra le somme attribuite al socio e “il prezzo pagato per lโacquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate“. La corresponsione delle somme da parte di altri soci, o da un soggetto sinora estraneo alla compagine, non comporta l’annullamento delle quote a suo tempo possedute dal socio uscente, ma solamente un mutamento di carattere soggettivo all’interno della compagine stessa. In questo senso, il recesso opera quale causa dello scioglimento del rapporto sociale, ma i redditi percepiti dal socio sono assoggettati alla normativa sul capital gain (Circolare n. 26/E/2004 dellโAgenzia delle Entrate e Circolare n. 52/E/2004).
Cessione di strumenti finanziari assimilati alle azioni
Il regime tributario degli strumenti finanziari diversi รจ disciplinato dall’articolo 44 comma 2, lettera a) del TUIR. Norma questa che assimila alle azioni gli strumenti le cui remunerazioni siano costituite totalmente dalla partecipazione ai risultati economici dellโemittente, delle altre societร appartenenti al medesimo gruppo, o allโaffare in relazione al quale i titoli sono stati emessi.
L’obiettivo รจ quella di evitare una sostituzione del ricorso al capitale azionario con lโemissione di tali titoli, peraltro destinati alla circolazione, che – qualora non rientranti nella previsione dellโart. 44 comma 2 lett. a) del DPR n. 917/86 – consentirebbero allโemittente una deduzione delle remunerazioni corrisposte ai possessori. Tale assimilazione comporta che i proventi che derivano dal possesso degli strumenti finanziari sono assimilati agli utili che derivano dalle azioni, cosรฌ come le plusvalenze che emergono seguono il regime del capital gain previsto dagli articoli 67 e 68 del DPR n. 917/86.
Qualora gli strumenti finanziari consentano la partecipazione al capitale o al patrimonio dellโemittente, il capital gain che si origina a seguito della cessione degli strumenti finanziari รจ attratto a un regime di tassazione differente a seconda della natura dello strumento stesso. Infatti, le plusvalenze sono assimilate, rispettivamente, a quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o meno a seconda che risultino superate o meno le soglie previste dall’articolo 67 del DPR n. 917/86, vale a dire una quota del patrimonio dellโemittente superiore al 25%, per le societร non quotate, ovvero al 5%, per le societร quotate. Qualora, invece, lo strumento non consenta tale partecipazione al capitale o al patrimonio, stante lโimpossibilitร di provvedere a individuare una soglia che ne distingua il regime fiscale, le relative plusvalenze hanno sempre natura “qualificata“.
Cessione di titoli emessi all’estero
Per le azioni e i titoli emessi all’estero, lโarticolo 44, comma 2, lett. b) del DPR n. 917/86 subordina l’assimilazione alle azioni di societร residenti al regime fiscale delle relative remunerazioni. La disposizione, infatti, prevede tale assimilazione qualora i proventi che si originano dal titolo, se corrisposti da una societร residente, fossero stati totalmente indeducibili a norma dellโarticolo 109, comma 9, del DPR n. 917/86. Pertanto, i titoli esteri sono assimilati a quelli emessi da societร residenti nel solo caso in cui rappresentano partecipazioni al capitale o al patrimonio e la relativa remunerazione รจ totalmente collegata ai risultati economici della societร stessa, di altre societร del gruppo o del singolo affare per il quale sono state emesse.
La remunerazione, in altre parole, non deve essere nemmeno in misura minima commisurata a parametri di natura finanziaria, quali tipicamente i tassi di interesse. Al riguardo, la Circolare n. 52/E/2004 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- Per le azioni estere, le quali rappresentano evidentemente una partecipazione al capitale dellโemittente, si rende applicabile la disciplina delle partecipazioni qualificate o non qualificate. A seconda del superamento o meno delle soglie indicate nellโart. 67 comma 1 lett c) del DPR n. 917/86;
- Gli strumenti finanziari esteri, invece, sono sempre e comunque assimilati alle partecipazioni non qualificate. Posto che lโart. 67 comma 1 lett. c) del DPR n. 917/86 (norma che disciplina le partecipazioni non qualificate) richiama solamente gli strumenti finanziari disciplinati dallโart. 44 comma 2 lett. a) del DPR n. 917/86. Vale a dire quelli emessi da societร residenti.
Tabella riassuntiva: tassazione delle rendite finanziarie in Italia
Tipologia di strumento | Tassazione | Imposta di bollo |
---|---|---|
Conti correnti | 26% | SI (*) |
Conti di deposito | 26% | SI |
BOT | 12,5% | SI |
ETF di liquiditร | 26% | SI |
Azioni | 26% | SI |
Fondi pensione | 20% | NO |
Gestione patrimoniale | 26% | SI |
Capital gain e gestione delle minusvalenze
La compensazione delle minusvalenze nella determinazione del capital gain รจ libera. Infatti, sino al 2018 tale compensazione era vincolata alla distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate. In linea generale, le plusvalenze realizzate dal 1ยฐ gennaio 2019 sono soggette a imposta sostitutiva del 26%. Questo indipendentemente dalla natura qualificata o meno della partecipazione. Fanno eccezione a questo principio le sole plusvalenze relative a partecipazioni (non quotate) in societร a regime fiscale privilegiato. Queste partecipazioni concorrono di regola alla formazione del reddito in misura integrale.
Non cambiano, invece, rispetto al passato, i principi per cui le plusvalenze sono sommate algebricamente alle minusvalenze. Se emerge una minusvalenza netta, questa puรฒ essere portata a deduzione delle plusvalenze realizzate nei periodi dโimposta successivi, ma non oltre il quarto.
Secondo quanto previsto dall’art. 68 comma 5 del TUIR viene, invece, a esistenza una unica โmassaโ, formata da tutte le partecipazioni qualificate e non qualificate (ricomprendendosi tra le seconde anche le attivitร che generano i redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera da c-ter) a c-quinquies) del TUIR).
Rimane separata la โmassaโ delle partecipazioni in societร estere a regime fiscale privilegiato. Le minusvalenze di queste partecipazioni possono solo andare a compensazione delle plusvalenze di analoga natura.
Per effetto delle modifiche in commento รจ, quindi, possibile compensare una plusvalenza realizzata su una partecipazione qualificata con una minusvalenza realizzata su una partecipazione non qualificata (cosรฌ come una perdita su obbligazioni o su titoli di Stato), e viceversa, opzione che, invece, non era praticabile nel previgente regime.
Minusvalenze nel quadro RT del modello Redditi
Le plusvalenze e le minusvalenze trovano collocazione all’interno del quadro RT del modello Redditi P.F. Il quadro รจ immutato, e continua a prevedere la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate (le persone fisiche e le societร semplici, infatti, avendo per definizione periodo dโimposta coincidente con lโanno solare, per il 2018 applicano ancora le vecchie regole). Tuttavia, a pagina 3 delle istruzioni del modello REDDITI SC si evidenzia che nella sezione II del quadro RT (storicamente riservata alle plusvalenze โnon qualificateโ, essendo finalizzata alla liquidazione dellโimposta sostitutiva del 26%) รจ possibile dichiarare anche le plusvalenze โqualificateโ, se realizzate dal 1ยฐ gennaio 2019.
Il quadro RT del modello REDDITI SC รจ riservato alle societร non residenti senza stabile organizzazione, che realizzano plusvalenze determinate secondo il regime dei redditi diversi e che possono avere periodo dโimposta non coincidente con lโanno solare, ma la formulazione delle istruzioni รจ indice chiaro del fatto che, dal 2019, si verifica questa โcommistioneโ (essendo queste plusvalenze qualificate sommate algebricamente ai minori valori delle partecipazioni non qualificate).
Paesi d’Europa con la migliore tassazione sui proventi finanziari
Dopo aver analizzato la disciplina del capital gain in Italia di seguito ho deciso di fornirti un elenco non esaustivo, dei principali Paesi d’Europa con un basso livello di tassazione dei guadagni di capitale.
PAESE | ALIQUOTA TASSAZIONE CAPITAL GAIN | DESCRIZIONE |
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ANDORRA | 10% | L’imposta si riduce sino a zero per chi possiede meno del 25% dellโattivitร finanziaria venduta. Questo significa che se vendi le quote di una societร e hai meno del 25% di questa societร non paghi imposte sul Capital Gain ottenuto. |
MALTA | 12% | Si tratta di un’imposta fissa del 12% sul trasferimento dell’attivitร detenuta. Nel caso in cui l’attivitร finanziaria venga ereditata, invece, l’imposta scende fino al 7%. Ad ogni modo si tratta di livelli accettabili. Considerati gli altri vantaggi fiscali offerti da Malta questo รจ un ottimo compromesso. |
BULGARIA | 10% | L’aliquota corrisponde con lโimposta sul reddito personale. Anche in questo caso รจ tra i piรน bassi dโEuropa. Lโimposta sul capital gain non si paga per le transazioni finanziarie effettuate sui titoli azionari quotati alla borsa bulgara. |
UNGHERIA | 15% | La tassazione scende al 10% se l’asset viene conservato per 3 anni. L’imposta scende a 0% se si conserva l’asset per 5 anni. |
SERBIA | 15% | Aliquota del 15% per i residenti, ma รจ del 20% per i non residenti. Un motivo in piรน per prendere la residenza permanente serba. Le imposte complessivamente sono basse e il Paese รจ in piena crescita. |
Consulenza fiscale online
In questo articolo ho cercato di riassumere i principali elementi che regolano la tassazione dei proventi finanziari in Italia. Come avrai notato la normativa รจ soggetta a varie modifiche nel tempo, e non รจ di semplice e pratica applicazione.
L’individuazione delle fattispecie che determinano l’applicazione della tassazione per i guadagni di capitale devono essere analizzate con attenzione. Per questo motivo ti consiglio sempre di valutare la situazione con l’ausilio di un dottore Commercialista esperto in questo ambito. Se hai dubbi sull’applicazione della tassazione sul capital gain, contattami!
Potrai spiegarmi in dettaglio la tua situazione e riceverai un preventivo per ricevere la mia consulenza e risolvere il tuo problema. Non aspettare, pianificare correttamente la tua fiscalitร ti far risparmiare rispetto a dover intervenire a posteriori per correggere eventuali errori.