L’ATI, o associazione temporanea di impresa, è un raggruppamento di imprese che si riuniscono per un obiettivo comune, che può essere quello di partecipare ad una gara di appalto con risorse maggiori rispetto a quelle offerte da una sola società. Le ATI possono essere organizzate in modo omogeneo (orizzontali) o eterogeneo (verticali) oppure costituire gruppi misti.

Un’ATI si costituisce a partire da una impresa che propone la partecipazione ad un progetto alle altre, stabilendone programma e limiti di collaborazione. Successivamente, si dispone un atto costitutivo, con durata temporanea. Viene definito un regolamento interno specifico, oltre alle responsabilità di ciascuna impresa.

Con l’obiettivo di cooperare tra di loro, vengono messe a disposizione le varie risorse, come attrezzature, impianti, personale specializzato ecc.. al fine di soddisfare i requisiti tecnici e professionali richiesti nel bando di gara del committente o ente appaltante.

Cos’è l’associazione temporanea di impresa?

Con questo termine si intende una particolare eventualità, consentita dal diritto societario, per cui diverse imprese collaborano insieme per raggiungere un determinato scopo, ovvero realizzare uno specifico progetto in cui sono necessarie le competenze e gli strumenti di più imprese.

L’associazione temporanea di impresa la si può riscontrare per un periodo limitato di tempo, ed è formata da diverse imprese che lavorano insieme per un progetto. In particolare, questo sistema organizzativo è utilizzato soprattutto per le gare di appalto, per cui sono richiesti particolari requisiti di accesso che non possono essere soddisfatti da un’unica azienda.

L’acronimo ATI indica queste specifiche organizzazioni, che prendono anche il nome di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI). I presupposti per questa associazione riguardano la collaborazione limitata ad un certo periodo di tempo per raggiungere uno scopo preciso.

Le imprese suddividono tra loro in questo modo sia l’impegno finanziario sia strumentale e di competenze operative. Una organizzazione di questo tipo può facilmente partecipare e vincere gare di appalto pubbliche, offrendo maggiori risorse rispetto ad un’unica impresa.

ATI orizzontale o verticale

Per costituire una associazione temporanea di impresa (ATI) bisogna prima di tutto decidere come sarà organizzata, quali saranno i suoi membri, quali i progetti e i programmi da sviluppare. Una ATI di questo tipo si può costituire per la partecipazione di un bando, ma si può anche successivamente riformare per un altro bando similare, se le competenze e le risorse rientrano tra quelle richieste.

Tuttavia si possono delineare tre tipologie principali di ATI nella forma organizzativa:

  • ATI orizzontale: in questo caso le imprese hanno tutte caratteristiche simili e svolgono attività omogenee tra loro. Una associazione di questo tipo garantisce una conoscenza comune e successivamente la suddivisione proporzionale del lavoro da svolgere. In questo caso la responsabilità è solidale in tutto e per tutto tra le diverse imprese partecipanti;
  • ATI verticale: in questo caso le società sono disomogenee, ovvero hanno caratteristiche e obiettivi diversi, ma si riuniscono per un unico progetto. La società a capo del gruppo generalmente è specializzata in quella che è definita come attività principale, mentre le altre imprese svolgono attività secondarie. In questo caso la responsabilità complessiva è dell’impresa capo gruppo, mentre le altre hanno responsabilità solo su ciò che gli compete;
  • Raggruppamenti misti: è anche possibile organizzare l’associazione in modo verticale, ma suddivisa in varie categorie orizzontali.

Una volta che è stato definito il tipo di gruppo, si deve redigere un programma dettagliato per la partecipazione al progetto, che contenga una copia della gara di appalto scelta, e i diversi ruoli di ciascuna impresa, per poi consegnarlo alle società con cui si vuole creare l’ATI.

Tieni presente che è consigliato contattare imprese già conosciute e di cui ci si fida, prima di incominciare un progetto comune in cui la responsabilità è suddivisa tra tutte le imprese. Questo passaggio può essere rilevante per il successo o meno del progetto. Inoltre le imprese devono rispettare tutti i requisiti, che possono essere professionali o tecnici, dettati dal bando di gara specifico.

Come si costituisce?

Per costituire una associazione di imprese di questo tipo, è necessario rispettare alcune caratteristiche della stessa, e fare attenzione allo scopo per cui si costituisce, definire una durata, definire quali sono i ruoli a livello giuridico.

Tieni presente che è importante conoscere la durata di questo tipo di associazione, che non può essere illimitata. Queste associazioni infatti terminano con la fine dei lavori e di tutte le opere previste dal progetto, o per partecipare ad un determinato bando. Successivamente avviene lo scioglimento in modo automatico, ovvero non è possibile continuare in associazione tra imprese.

Ma come viene costituita, nella pratica, una associazione di imprese? Per procedere, le imprese devono nominare una società mandataria, a capo dell’intero gruppo. Questa società può di fatto rappresentare, per mandato, tutte le altre imprese, in associazione. Una volta nominata la società mandataria, essa può procedere con la presentazione al committente dell’offerta proposta da tutto il gruppo.

Va evidenziato che anche se è una sola la società che comunica l’offerta al committente, tuttavia lo fa in rappresentanza di tutte, per cui la responsabilità è solidale tra tutte le società del gruppo. Va ricordato inoltre che per poter avviare una associazione di imprese è necessario un atto costitutivo, anche se si tratta di un gruppo che sarà attivo per un periodo di tempo limitato.

Per l’atto costitutivo è possibile rivolgersi ad un avvocato o un commercialista, e successivamente è necessario validare il documento presso un notaio. In questo caso i costi per procedere sono ripartiti da tutti i partecipanti al gruppo.

Cosa dice la legge sull’impresa capo gruppo

La legge è intervenuta a delineare la possibilità delle imprese di unirsi in associazione per raggiungere determinati scopi. In quest’ottica, la legge dispone alcune specifiche che riguardano le caratteristiche essenziali delle associazioni temporanee di impresa e dei rapporti con il capo gruppo:

  • La responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione di tutte le imprese raggruppate;
  • Il mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo designata, risultante da scrittura privata autenticata;
  • La gratuità del mandato;
  • L’irrevocabilità del mandato (salvo giusta causa e, in tal caso, la sua revoca non ha in ogni caso effetto nei riguardi dell’amministrazione);
  • La rappresentanza anche processuale in capo al mandatario verso l’amministrazione perdurante fino all’estinzione del rapporto;
  • Il permanere della responsabilità nei confronti dell’amministrazione a carico delle imprese mandanti.

Il mandatario rappresenta in modo esclusivo l’associazione, anche processuale, nonostante le diverse imprese mantengano una certa autonomia. Va ricordato che le ATI possono costituirsi in modo diverso in base all’oggetto obiettivo dell’associazione. Nel caso di ATI con rilevanza meramente interna, non viene stipulato un contratto associativo, e la collaborazione ha solo valenza interna, per cui ogni impresa può concludere in modo autonomo un progetto per un bando pubblico.

L’ATI con rilevanza esterna invece costituisce un mandato collettivo ad una impresa, che è l’unica che può presentare l’offerta al committente, parlando per tutto il gruppo. Esistono infine ATI complesse.

Regolamento interno dell’ATI

Oltre a redigere un atto costitutivo, è indispensabile per poter procedere con l’associazione di imprese stabilire un regolamento interno, tramite contratti con cui vengono definiti nel dettaglio i rapporti tra le diverse imprese. Questi contratti specificano i doveri, le responsabilità e i compiti dettagliati di ogni impresa o membro del gruppo.

In questi contratti vanno anche inserite eventualità rischiose o svantaggiose per l’intero gruppo, stabilendo quali sono le conseguenze nel caso in cui un’impresa perda i requisiti tecnici per far parte del gruppo, oppure in caso di insolvenza o fallimento.

Vanno inoltre aggiunte tutte le informazioni operative specifiche per ogni impresa, e delineati i confini per ciò che riguarda la proprietà di licenze d’uso dei marchi, brevetti o conoscenze specifiche. Stabilire i limiti in questo senso prima di iniziare a collaborare tra imprese è fondamentale per limitare episodi di perdita di brevetti e conoscenze tecniche specifiche all’esterno.

Allo stesso modo è utile disciplinare cosa accadrà al seguito dello scioglimento dell’associazione, specialmente su quei progetti o brevetti che sono stati sviluppati in comune tra più imprese.

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Valeria Oggero
Classe 1992, laureata in Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Torino, da sempre sono appassionata di scrittura. Dopo alcune esperienze all'estero, ho deciso di approfondire tematiche inerenti la fiscalità nazionale relativa alle persone fisiche ed alle partite Iva. Collaboro con Fiscomania.com per la pubblicazione di articoli di news a carattere fiscale. Un settore complesso quello fiscale ma dove non si finisce mai di imparare.

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