Il crowdfunding rappresenta un metodo innovativo di finanziamento, generalmente utilizzato per il lancio di nuove iniziative imprenditoriali o per progetti legati al mondo no-profit. In questo contributo andremo ad analizzare la normativa fiscale e le peculiarità di questo particolare ed innovativo strumento di finanziamento per le imprese. Consigli e contabilizzazione delle operazioni di crowdfunding.


Il crowdfunding indica un metodo innovativo di finanziamento di progetti da parte di un ampio numero di investitori (“crowd“), tramite elargizioni in denaro (“funding“) effettuate attraverso internet. Si tratta di una realtà in profonda espansione nel mondo del Web, costituita da gruppi di investitori non professionali che si impegnano a sostenere un progetto o molto spesso un’azienda, dotate di un progetto creativo ed innovativo, ma che non hanno a disposizione i fondi necessari alla sua realizzazione.

In Italia il crowdfunding ha avuto successo per la scarsità di canali di raccolta fondi da parte di soggetti imprenditoriali di nuova costituzione (“Start-up“), caratterizzati da un alto rischio di chiusura, ma anche dalla possibilità di generare rendimenti elevati in caso di successo. Soprattutto ed in relazione ad iniziative su prodotti e tecnologie innovativi.

Un particolare tipo di start-up, c.d. “innovative” è stato introdotto dal D.L. n. 179/12 (convertito con la Legge n. 221/12) recante agli articoli da 25 a 32, ove è stato disciplinato:

  • La c.d. “start-up innovativa“;
  • Nel Testo Unico della Finanza:
    • L’articolo 50-quinquies gestione di portali per la raccolta di capitale per le start-up innovative“;
    • L’articolo 100-terofferte attraverso portali per la raccolta di capitali“;
  • Consob la regolamentazione applicabile alla gestione dei portali ed alle offerte per la raccolta di capitale.

Che cos’è il crowdfunding?

Il termine crowdfunding deriva dall’unione di due parole “crowd” (folla) e “funding” (finanziamento). Si tratta, in buona sostanza, di un processo in cui più soggetti conferiscono determinate somme di denaro utilizzando una piattaforma online, senza l’utilizzo di intermediari. L’obiettivo è quello di finanziare un progetto imprenditoriale in uno dei settori economici che utilizzano questa forma di finanziamento.

L’aspetto innovativo che caratterizza il crowdfunding risiede sia nella presenza prevalentemente di investitori non professionali, sia per lo strumento utilizzato, ovvero il Web all’interno di alcune piattaforme specializzate (online), per l’incontro tra domanda e offerta. Tanto per fare un’esempio: se stai avviando un attività artigianale, commerciale o industriale e hai bisogno di finanziamenti che i normali canali bancari non sono in grado di garantirti, il crowdfunding può essere uno strumento utile da utilizzare. Mentre se sei un privato diventa difficile poter utilizzare questo strumento di finanziamento. Si tratta, quindi, di una forma di democratizzazione della finanza, in quanto non presenta barriere all’ingresso.

Di seguito andremo ad analizzare con maggiore dettaglio il meccanismo di funzionamento del crowdfunding e la relativa disciplina fiscale.

Tipologie di crowdfunding

Le operazioni si svolgono interamente online su piattaforme specializzate. L’ideatore del progetto da sponsorizzare pubblica sul sito Web della piattaforma il progetto. Indicando la somma che ritiene necessaria per la realizzazione e l’eventuale remunerazione (anche non monetaria), che intende riconoscere ai sottoscrittori. Entrando più in dettaglio, questa logica di funzionamento può essere utilizzata all’interno delle varie tipologie di crowdfunding. Ovvero le seguenti:

  • Equity based crowdfunding;
  • Donation based crowdfunding;
  • Lending based crowdfunding;
  • Reward based crowdfunding.

Vediamo, adesso, in dettaglio queste tipologie con maggiore dettaglio.

Equity based

Gli investitori non professionali, in cambio dell’apporto finanziario ricevono quote di partecipazione nel capitale dell’impresa. Si tratta di una tipologia di crowdfunding ben radicata in quanto consente all’investitore di diventare socio (anche se minoritario) della società che sponsorizza il progetto. In questo modo la remunerazione dell’investitore è data dai possibili guadagni sia derivanti dall’aumento del valore economico delle quote societarie in suo possesso (in caso di rivendita), oppure da eventuali guadagni, sotto forma di utili distribuiti, nel caso in cui il progetto venga realizzato e commercializzato. Si tratta sicuramente della forma più interessante di crowdfunding.

Naturalmente, in questa forma di finanziamento è necessario stabilire i termini dell’operazione, definendo la quota di capitale che si intende versare e le modalità di ricompensa degli investitori. Per l’azienda il vantaggio di questo tipo di finanziamento è legato ai minori oneri che sostiene rispetto ad una quotazione azionaria in Borsa. Tuttavia, per attrarre gli investitori è comunque opportuna la redazione di un business plan del progetto. Per l’investitore persona fisica i proventi percepiti hanno natura di redditi di capitale, tassati ai sensi dell’art. 44 del TUIR attraverso l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 26% (ex art. 27, co. 1 del DPR n. 600/73).

Donation based

I sostenitori del progetto, in questo caso, effettuano finanziamenti sotto forma di donazioni liberali, al fine di consentire all’ideatore del progetto di portare avanti una causa meritevole di tutela. La caratteristica di questo tipo di finanziamento è che l’investitore in cambio del proprio denaro non riceve alcuna ricompensa o premio. Si tratta di una modalità di finanziamento tipica degli enti non profit e del terzo settore (Onlus, associazioni, fondazioni e comitati). Questo modello, quindi, non prevede alcuna forma di remunerazione per i crowdfunder, ma si basa sul desiderio del finanziatore di rendersi utile alla causa senza interessi secondari. Sotto il profilo giuridico tale operazione è assimilabile ad un contratto di donazione (art. 769-809 c.c.). Per gli investitori persone fisiche è possibile identificare le somme corrisposte come “erogazioni liberali“. Pertanto, sulle somme erogate è possibile ottenere, ricorrendone le condizioni, la deducibilità dal proprio reddito imponibile delle somme corrisposte.

Lending based

Gli investitori sono ripagati del loro investimento nel tempo, con un margine di redditività rappresentato dagli interessi, concordati al momento dell’accordo. Questa forma di finanziamento è alternativa al credito bancario con la differenza fondamentale che l’impresa può farsi finanziare non da un singolo ente (istituto bancario), ma da una moltitudine di soggetti disposti a finanziare il progetto, in cambio di un interesse periodico e al rimborso del capitale prestato. Si tratta, in pratica di una forma di “peer to peer lending

Per l’impresa si tratta di una potenzialità da sfruttare in quanto è possibile negoziare diversi tassi di interesse per ciascun sottoscrittore ed è possibile accedere immediatamente al credito (cosa non sempre possibile con i normali canali bancari). Inoltre, solitamente le soglie minime di finanziamento sono basse, quindi viene invogliata al finanziamento una platea molto grande di soggetti. Naturalmente, si tratta di investimenti privi di garanzie da cui derivano richieste di interessi, generalmente più elevati rispetto a quelli di mercato. Sotto il profilo fiscale, qualora il finanziatore sia una persona fisica soggetto privato, gli interessi percepiti si qualificano come redditi di capitale, ai sensi dell’art. 44, lett. a) del TUIR. Nell’ipotesi in cui il gestore della piattaforma sia un intermediario finanziario iscritto all’albo, questi è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo di imposta del 26% (art. 27, co. 1 del DPR n. 600/73).

Reward based

Si tratta di particolare tipologia di finanziamento connessa ad una specifica ricompensa, che nella maggior parte dei casi è costituita da un prodotto o servizio innovativo che l’impresa intende lanciare sul mercato. Consente alle start-up di lanciare il prodotto prima ancora che lo stesso sia stato effettivamente realizzato e quindi di partire con ordinativi già consistenti prima della realizzazione del prodotto. Il vantaggio è quello di ottenere per le imprese un flusso di cassa assicurato prima dell’entrata sul mercato del prodotto, oltre a poter creare un pubblico ed un mercato al prodotto che si intende lanciare. In questa forma i finanziamenti ricevuti non devono essere restituiti in quanto in cambio del finanziamento si ottiene un prodotto. Si tratta di una modalità molto applicata dalle start-up in quanto stimola la curiosità dei consumatori. Tale modello ha avuto una recente evoluzione verso un “Pre-purchase model” dove al posto del prodotto da offrire in cambio del finanziamento l’impresa consentirà al finanziatore l’opzione per l’acquisto di quote o azioni della società, in un momento successivo.

È possibile individuare due ipotesi di applicazione del rewarded-based crowdfunding, ovvero:

  • La ricompensa legata al finanziamento è legata ad un prodotto da realizzare. Caso classico è quello del lancio di una campagna per la realizzazione di uno specifico prodotto/servizio offrendo in cambio del denaro versato, una ricompensa non finanziaria (beni e/o servizi). Sotto il profilo giuridico l’operazione è assimilabile alla vendita di cosa futura (art. 1472 c.c.);
  • La ricompensa è un guadagno economico proporzionato ai ricavi o profitti del progetto. Sotto il profilo giuridico questo tipo di operazione è assimilabile ad una associazione in partecipazione (art. 2549-2554 c.c.).

Caratteristiche delle operazioni di crowdfunding

Le offerte on-line di strumenti finanziari da parte di start-up innovative e Pmi sono assoggettate alle regole stabilite dalla Legge e dalla Consob: è necessario che sul sito Web della società sia pubblicata una scheda informativa redatta secondo il modello stabilito dall’Autorità. Tale documento può essere pubblicato anche sotto forma di “pitch” (presentazioni che descrivono la società, la sua idea di business, i soci, e i piani di sviluppo). Alcuni importanti elementi relativi alle campagne di crowdfunding sono definiti dal combinato disposto della disciplina contenuta nel Tuf e nel Regolamento adottato ai sensi degli articoli 50-quinques e 100-ter, in base ai quali queste operazioni:

  • Possono essere effettuate solo da portali gestiti da soggetti iscritti o annotati nel Registro tenuto dalla Consob;
  • Non possono superare l’importo di 5 milioni di euro;
  • possono avere ad oggetto solo strumenti finanziari rappresentativi di capitale di rischio;
  • Devono essere sottoscritte per almeno il 5% del loro ammontare da parte di un investitore professionale, una fondazione bancaria o un incubatore di start-up innovative. Tali operatori fungono da garanzia per tutti gli operatori retail non professionali;
  • Devono riconoscere il diritto di revoca agli investitori per i casi in cui intervengono cambiamenti significativi nella situazione della start up o delle condizioni dell’offerta.

Offerta immessa sul portale

Inoltre, affinché l’offerta sia ammessa sul portale, in base all’articolo 24 del Regolamento, il gestore è tenuto a verificare anche che lo statuto della società preveda:

  • Nel caso in cui, una volta chiusa l’offerta sul portale, i soci di maggioranza trasferiscano la propria partecipazione a terzi, la possibilità per gli altri soci di recedere dalla società (diritto di recesso a seguito del quale si ha diritto alla liquidazione della propria partecipazione), ovvero il diritto di vendere anche le proprie partecipazioni al soggetto che acquista il “pacchetto di controllo” alle stesse condizioni applicate ai soci di controllo (diritto di co-vendita);
  • La comunicazione alla start-up nonché la pubblicazione sul sito della stessa dei patti parasociali.

Da un punto di vista prettamente operativo, una volta recepita la volontà dell’investitore di aderire all’offerta, il gestore del portale deve trasmettere l’ordine di adesione ad una banca o ad una impresa di investimento, che provvederà a perfezionare la sottoscrizione degli strumenti finanziari (e a raccogliere le somme corrispondenti).

Esenzione dalla disciplina dei servizi di investimento

 Al fine di favorire lo sviluppo del crowdfunding e agevolare l’accesso ai finanziamenti per Pmi e Start-up , l’articolo 17 del Regolamento Consob stabilisce un’esenzione dall’applicazione della disciplina sui servizi di investimento qualora ricorrano le seguenti fattispecie:

  • Nel caso in cui gli ordini siano impartiti da investitori persone fisiche, il relativo controvalore sia inferiore a €. 500 per singolo ordine e €. 1.000 considerando gli ordini complessivi annuali;
  • Per gli ordini impartiti da investitori persone giuridiche, il relativo controvalore sia inferiore a €. 5.000 per singolo ordine e €. 10.000 in relazione agli ordini annuali.

Ai fini dell’applicazione dell’esenzione è necessario che gli investitori rilascino una dichiarazione in cui affermano di non avere superato le predette soglie.

Le modalità dell’offerta

Dal punto di vista della gestione operativa, le campagne di crowdfunding, possono essere strutturate in base a diversi modelli, ognuno dei quali presenta caratteristiche peculiari:

  • Modello “All or nothing” – la somma target deve essere raggiunta entro un periodo di tempo prefissato prima che venga effettuata alcuna transazione finanziaria. Se l’obiettivo non viene raggiunto il finanziamento si considera fallito, le transazioni non avverranno e il denaro resterà o verrà restituito sul conto dei sostenitori;
  • Modello “Keep il all” – prevede che le risorse finanziarie ottenute rimangano nella società emittente a prescindere dall’importo raccolto e dal raggiungimento del target prestabilito entro la scadenza prefissata;
  • Modello “All and more” – modello simile a “All or nothing” se l’obiettivo non viene raggiunto, ma se si raggiunge, o eccede il proprio target, il progetto è esentato dal pagamento di parte delle tariffe (es. contributo di iscrizione alla piattaforma, fee da riconoscere al finanziamento raccolto, etc).

Profili fiscali del crowdfunding

I profili fiscali del crowdfunding dipendono essenzialmente dalla categoria di soggetto proponente del progetto da finanziare. Infatti a seconda del tipo di soggetto il reddito eventualmente derivante sarà sottoposto a diverse discipline fiscali. Vediamo di riassumere di seguito le potenziali fattispecie che si possono verificare:

Persona fisica

La qualificazione del soggetto proponente come persona fisica non dovrebbe produrre effetti rilevanti dal punto di vista fiscale. Quando gli effetti dell’iniziativa si esauriscono in un dato momento e si traducono una operazione di modico valore l’attività è considerata non professionale, e non determina effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini reddituali, tali proventi possono essere classificati, ai fini Irpef o tra i redditi da lavoro autonomo, derivanti dall’esercizio abituale (anche se non esclusivo) di arti e professioni e dall’utilizzazione economica di opere di ingegno e di brevetti industriali. Altrimenti, se il progetto riguarda un attività di tipo commerciale, i proventi si considerano conseguiti nell’esercizio d’impresa.

Start-up e Pmi

In questo caso i proventi derivanti dal progetto sono configurabili tra i redditi di impresa e saranno soggetti ad Irpef o ad Ires, a seconda della tipologia societaria adottata, o dal regime fiscale prescelto. Da precisare che, nel caso di un aumento di capitale sociale tramite Equity Crowdfunding, quindi non gratuito ma a pagamento, è previsto il pagamento dell’imposta di registro fissa nella misura di 200 euro. Questo per ogni aumento di capitale sottoscritto (si configura come operazione esente dall’applicazione dellIva). Per l’investitore la tassazione varia a seconda che questi sia una persona fisica o giuridica:

  • Nel primo caso la società trattiene il 26% dal guadagno complessivo come ritenuta a titolo d’imposta sui redditi di capitale generati;
  • Nel secondo caso, i redditi sono configurati come finanziari e concorreranno in misura parziale al reddito d’impresa imponibile, con un’ulteriore distinzione da fare a seconda che dall’altra parte ci sia una società di capitali o di persone o un imprenditore individuale.

Per la partecipazione al capitale delle PMI innovative alle persone fisiche spetta, sugli investimenti fino a 100.000 euro in startup innovative una detrazione pari al 50% dell’investimento con il vincolo di detenzione delle quote per almeno 3 anni (per le PMI innovative, con la soglia di 300.000 euro). Oltre alle soglie citate c’è la detrazione del 30% fino al milione di euro, e per le persone giuridiche c’è una deduzione dall’imponibile del 30% fino a 1,8 milioni di euro.

In caso di applicazione del modello Reward o il Donation crowdfunding, è opportuno ricordare che le sopravvenienze attive straordinarie concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui siano state incassate. Ai fini delle imposte sul reddito delle società (Ires) esse produrranno quindi una variazione in aumento, e quindi, di conseguenza una maggiore tassazione. Inoltre, ai fini della determinazione del reddito fiscale, essendo le sopravvenienze riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 88 del DPR n. 917/86, dovrebbe essere consentita la loro rateizzazione ai fini fiscali per il criterio di cassa nell’esercizio in cui sono state incassate e nei successivi, non oltre il quarto. La rateizzazione delle sopravvenienze in un arco temporale massimo di 5 esercizi permette di suddividere l’incidenza del carico fiscale su cinque anni. Comportando la registrazione di imposte differite. Nel caso del donation crowdfunding rientra nella disciplina delle donazioni ed è quindi a sua volta esente dall’applicazione dell’Iva.

Infine, qualora l’impresa abbia raccolto risorse finanziarie con il meccanismo del Pre-purchase, dovrà essere considerata anche l’incidenza dell’Iva. Ai sensi del DPR n. 633/72. In questo caso dovrà considerarsi sussistente il requisito della professionalità. Con la conseguente soggezione al regime dell’imposta sul valore aggiunto nella cessione di beni o servizi.

Emissione della fattura

L’impresa sarà tenuta ad emettere fattura per la produzione dei beni o la cessione dei servizi nei confronti dei finanziatori, versando la corrispondente Iva, con periodicità mensile o trimestrale. Naturalmente, l’Iva che andrà a versare sarà stata anticipata nell’importo sottoscritto dai finanziatori. In questi casi, ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633/72 la cessione rientra nella fattispecie della “vendita di cosa futura“: anche per questa fattispecie, le cessioni di beni o servizi si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione del bene se riguardano beni mobili, nel caso dei servizi l’operazione diviene effettiva, e quindi imponibile, all’atto del pagamento del corrispettivo. La fatturazione per i beni mobili dovrà dunque avvenire al momento di effettiva cessione della proprietà del bene, cioè alla sua spedizione o consegna.

Imprese no-profit

Gli enti del terzo settore che appartengono alla categoria del no-profit, sotto un profilo fiscale possono assumere sia la qualifica di enti commerciali o non commerciali, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, del DPR n. 917/86. L’elemento distintivo in questi casi è dato dalla commercialità dell’attività svolta: qualora l’ente non lucrativo svolga prevalentemente un’attività commerciale rientrante tra quelle definite dall’articolo 2195 del c.c., così come stabilito dall’articolo 55 del DPR n. 917/86, l’ente è considerato commerciale benché dichiari finalità non lucrative.

La prevalenza dell’attività commerciale rispetto a quella istituzionale deve essere rilevata dall’atto costitutivo o dallo Statuto se esistenti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza di tali documenti deve essere verificata l’effettiva attività svolta.

Inoltre, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente no-profit che per un intero periodo d’imposta esercita prevalentemente attività commerciale, perde la qualifica di ente non commerciale.

Enti commerciali e non

In particolare, quindi, potremmo avere le seguenti fattispecie:

  • Enti commerciali – Il reddito, qualsiasi sia la sua provenienza, dovrà essere considerato reddito di impresa (articoli 81 e seguenti del DPR n. 917/86). Le sovvenzioni ottenute dalla campagna di crowdfunding subiranno lo stesso trattamento previsto per le imprese. Simmetricamente sarà considerata l’imponibilità ai fini Iva delle operazioni di cessioni di beni e/o servizi effettuate dall’ente;
  • Enti non commerciali – Ai sensi dell’articolo 143 del DPR n. 917/86, non sono tassabili ai fini delle imposte sui redditi i “fondi pervenuti a enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente. anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione“. La raccolta di fondi costituisce una delle principali fonti di finanziamento dell’attività degli enti non commerciali. La disposizione del comma 3 dell’art. 143 mira quindi ad incentivare tale forma di finanziamento. Sottraendola all’imposizione ai fini delle imposte sui redditi e da qualsiasi altro tributo erariale o locale, purché siano concomitanti le seguenti circostanze:
    • Dovrà trattarsi di iniziative occasionali;
    • La raccolta fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
    • I beni ceduti eventualmente nell’ambito della raccolta devono essere di modico valore.

Gli enti non commerciali non sono considerati soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto per l’esercizio delle attività istituzionali. Essi sono considerati soggetti passivi solamente per le attività commerciali eventualmente esercitate in via secondaria. Questo in base all’articolo 4, comma 4, DPR n. 633/72.

Piattaforme di Crowdfunding in Italia

In Italia le principali piattaforme di crowdfunding sono nate negli ultimi anni. La più famosa è sicuramente Kickstarter, gigante del crowdfunding mondiale, con oltre due miliardi di dollari raccolti nei primi sei anni di attività.

Altre piattaforme in Italia attive sono:

  • Eppela,
  • Kapipal,
  • Starteed e
  • Wedo.

Se invece volete semplicemente informarvi, vi segnalo questo portale: “italiancrowdfunding.it

Crowdfuding: consigli di lettura

Se sei davvero interessato ad approfondire il tema del crowdfunding per finanziarie la tua start-up, allora voglio consigliarti qualche lettura aggiuntiva sull’argomento. Ci sono due libri che ultimamente mi hanno lsciato qualcosa, su questo argomento. Te ne voglio parlare.

Il primo libro è questo: “Gli squali nella rete – 70 storie di business. Come vincere con idee innovative la sfida del web“. Mi ha compito perché cerca di fornire una risposta concreta a quanti cercano oggi di avere successo. Si tratta di un racconto fatto di storie di persone che hanno avuto successo nel web. Partendo da un’idea innovativa, “gli squali”. Il libro insegna che se hai un progetto in mente, non aspettare nel realizzarlo, perché qualcuno potrebbe farlo prima di te.

Se sei all’inizio della tua avvenura imprenditoriale e hai bisogno di un’iniezione di fiducia questo libro è quello che fa per te.

Il secondo libro, invece, è dedicato a chi ha già un idea di business, e sta cercando di finanziarla. “Come finanziare l’impresa. Oltre la banca: minibond, private equity, venture capital, crowfunding e altri strumenti” è un libro che vuole indirizzarvi verso la giusta strada da seguire se avete un progetto da  finanziare. Come avrete capito, le modalità di finanziamento di un impresa sono molte.

Con questo libro riuscirete ad approfondire i vari strumenti, dai più comuni, come i finanziamenti bancari, fino ad arrivare alle società di venture capital. Particolarmente interessante anche l’ultima parte, che vi permette di avviare le basi per la costruzione di un business plan.

Crowdfunding in Italia: consulenza fiscale

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento.

Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

Domande frequenti

Che cos’è il crowdfunding?

Il crowdfunding è un metodo innovativo di finanziamento, utilizzato per il lancio di nuove iniziative imprenditoriali o per progetti legati al mondo no-profit. Gli investitori, chiamati “crowd”, forniscono finanziamenti, chiamati “funding”, attraverso internet.

Quali sono le diverse tipologie di crowdfunding?

Le principali tipologie di crowdfunding sono: Equity based (gli investitori ricevono quote di partecipazione nel capitale dell’impresa), Donation based (i sostenitori del progetto effettuano finanziamenti sotto forma di donazioni liberali), Lending based (gli investitori sono ripagati del loro investimento nel tempo, con un margine di redditività rappresentato dagli interessi), Reward based (finanziamento connesso ad una specifica ricompensa, spesso un prodotto o servizio innovativo).

Come viene tassato il crowdfunding in Italia?

I profili fiscali del crowdfunding dipendono essenzialmente dalla categoria di soggetto proponente del progetto. Ad esempio, se il proponente è una persona fisica, i proventi possono essere classificati tra i redditi da lavoro autonomo o d’impresa. Se il proponente è una start-up o una PMI, i proventi sono configurabili tra i redditi di impresa e saranno soggetti ad Irpef o ad Ires, a seconda della tipologia societaria adottata.

Quali sono le implicazioni fiscali per gli investitori nel crowdfunding?

Per gli investitori, la tassazione varia a seconda che questi siano una persona fisica o giuridica. Nel caso di una persona fisica, la società trattiene il 26% dal guadagno complessivo come ritenuta a titolo d’imposta sui redditi di capitale generati. Nel caso di una persona giuridica, i redditi sono configurati come finanziari e concorreranno in misura parziale al reddito d’impresa imponibile.

Esistono agevolazioni fiscali per gli investimenti in start-up attraverso il crowdfunding?

Sì, per la partecipazione al capitale delle PMI innovative alle persone fisiche spetta, sugli investimenti fino a 100.000 euro in startup innovative una detrazione pari al 50% dell’investimento con il vincolo di detenzione delle quote per almeno 3 anni. Per le persone giuridiche c’è una deduzione dall’imponibile del 30% fino a 1,8 milioni di euro.

Come viene tassato il crowdfunding basato su donazioni?

Nel caso del donation crowdfunding, l’operazione rientra nella disciplina delle donazioni ed è quindi esente dall’applicazione dell’Iva. Per gli investitori persone fisiche è possibile identificare le somme corrisposte come “erogazioni liberali“, pertanto, sulle somme erogate è possibile ottenere, ricorrendone le condizioni, la deducibilità dal proprio reddito imponibile delle somme corrisposte.

Come viene tassato il crowdfunding basato su prestiti (lending based)?

Nel lending based crowdfunding, gli interessi percepiti si qualificano come redditi di capitale. Nell’ipotesi in cui il gestore della piattaforma sia un intermediario finanziario iscritto all’albo, questi è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Come viene tassato il crowdfunding basato su ricompense (reward based)?

Nel reward based crowdfunding, le sopravvenienze attive straordinarie concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui siano state incassate. Ai fini delle imposte sul reddito delle società (Ires) esse produrranno quindi una variazione in aumento, e quindi, di conseguenza una maggiore tassazione.

Esistono limiti all’ammontare che può essere raccolto attraverso il crowdfunding?

Sì, le offerte online di strumenti finanziari da parte di start-up innovative e PMI non possono superare l’importo di 5 milioni di euro.

Quali sono le implicazioni fiscali del crowdfunding per le imprese non-profit?

Nel caso di enti non profit e del terzo settore (Onlus, associazioni, fondazioni e comitati), il modello di donation based crowdfunding non prevede alcuna forma di remunerazione per i crowdfunder, ma si basa su donazioni. Le donazioni sono esenti da Iva e possono beneficiare di agevolazioni fiscali per il donatore.

38 COMMENTI

  1. Nel caso di Reward crowdfunding, a fine campagna devo emettere una fattura per ogni singolo finanziamento o posso pagare l’IVA in una volta sola? Grazie.

  2. Sono una fotografa e ho regime forfetario.

    I regimi forfetari non hanno la possibilità di scaricare le spese. Quindi se io effettuo un crowdfunding per finanziare la produzione di una mostra fotografica, reward based dovrò emettere fattura per ogni singolo finanziamento anche se quei soldi sono destinati a delle spese?

    Quindi sostanzialmente il crowdfunding nel mio caso non conviene, giusto?

  3. Il crowfunding per lei significa fatturare ogni entrata, ma non avere un corrispondente costo da dedurre dal reddito.

  4. Se il finanziamento è visto come utile tassabile, l’importo è apparente…Oltre ai costi di gestione della campagna, bisogna sottrarre l’iva, le tasse, l’inps…Di diecimila euro, capace che me ne restano la metà. Ma secondo me non dovrebbe essere considerato un vero e proprio introito. E’ un aiuto finanziario, che SE darà dei frutti, saranno frutti tassabili. Nel frattempo no. Con quei soldi mi dovrei affittare un laboratorio, comprare dei macchinari, dei materiali ecc. Perchè pagarci le tasse a priori? Così pensavo di proporre la mia campagna come finanziamento personale, e non aziendale, offrendo ai finanziatori non una prevendita ma un buono sconto da spendere nei prodotti che saranno realizzati. Ritiene che sia un discorso sensato e una strada percorribile? Grazie.

  5. Prima di tutto bisogna vedere quale tipo di crowfunding è meglio utilizzare nel suo caso, e poi se ne potranno analizzare gli aspetti fiscali. In generale trattasi di finanziamenti oppure di apporti di capitale, che di per se non sono soggetti a tassazione. E’ il reddito generato dall’attività che sarà poi tassato.

  6. Buongiorno. La ringrazio per il suo tempo. Io sono iscritto all’ IVA come “altre creazioni artistiche” e all’Inps alla gestione separata, niente camera di commercio, (allo scopo di sottrarmi ai versamenti minimi , che minimi,per me, non lo sono affatto), e opero in regime forfettario (2016), come start-up.
    Nella sua sezione dedicata alle start up, lei dice che “in questo caso i proventi derivanti dal progetto sono configurabili tra i redditi di impresa e saranno soggetti ad Irpef o ad Ires”, e nel mio caso anche a Inps…
    Mi sento un po’ a disagio…
    Il 5 % se lo prende il portale di raccolta.
    3,7% lo prende l’ente che gestisce i soldi materialmente
    5% irpef
    25-30 % Inps…
    Non aggiungo altro!
    O mi sono perso per strada ?

  7. Se la raccolta fondi, è legata alla vendita di un bene o servizio quei compensi sono reddito da assoggettare a tassazione, secondo le regole del suo regime fiscale. Non ci sono altenrative, e mi rendo ben conto delle difficoltà, soprattutto per le realtà più piccole.

  8. Dipende a chi è effettuata la cessione e dove vengono spediti i beni. Bisogna vedere caso per caso. Se le serve una consulenza più approfondita le scrivo in privato per una consulenza.

  9. Da privato senza partita iva,ne società in caso facessi una campagna kickstarter reward based,che tasse dovrei pagare?.

  10. Questo tipo di campagna è legata alla vendita di un prodotto. Non può essere fatta da un “privato”.

  11. Buonasera,

    non mi è chiara la differenza tra il “Modello All or Nothing” il “Modello All and More”, perchè si dovrebbe scegliere il primo? Se ho ben capito nei due casi se non si raggiunge il target previsto il denaro resta o viene restituito ai sostenitori, ma se l’obiettivo viene raggiunto o superato nel secondo caso si viene esonerati da alcuni costi come quello di iscrizione, perchè quindi scegliere il primo?
    Grazie
    Daniela

  12. Il modello all or nothing permette all’impresa di non dover sostenere ulteriori costi, che invece ci sono nel modello all and more, perché se il progetto raggiunge gli obiettivi l’azienda deve sostere costi ulteriori per le agevolazioni nei confronti dei sottoscrittori. Deve vedere questi modelli dalla parte dell’impresa che vuole il finanziamento.

  13. Buongiorno mio figlio ancora a carico mio e del mio ex marito appassionato di modellismo vorrebbe lanciare su Kickstarter
    Una raccolta fondi per iniziare a creare dei modellini
    Non e’ ancora iscritto da nessuna parte in quanto appena finito di studiare
    Come viene considerato un privato?
    Deve prima iscriversi ?
    Se e’ un finanziamento perché viene considerato reddito ?
    Molto probabilmente alla fine di tutto lui non guadagnerà nulla perché gli basterà per creare i progetti pagare i vari fornitori
    Cosa deve fare per essere sicuro di non avere problemi con il fisco?

  14. Avere finanziamenti da privato non è una cosa regolare a meno che non venga effettuata una raccolta fondi, tipo una donazione. Solo in quel caso, se l’importo raggiunto è modico non si va incontro a conseguenze.

  15. Buongiorno,
    Avrei intenzione di provare a finanziare un progetto personale su Kickstarter e avrei bisogno di una delucidazione. Il progetto sarebbe di tipologia software e tutti i reward sarebbero pertanto virtuali, sotto forma di accesso diretto al prodotto completo una volta terminato ed eventuali funzionalità aggiuntive all’interno dello stesso. Attualmente sono impiegato presso una azienda e non posseggo pertanto partita Iva o società/startup. La mia idea sarebbe quella di proporre il finanziamento su Kickstarter e, solo nel caso l’obiettivo venisse raggiunto, aprire partita Iva per fatturazione. È possibile fare una operazione di questo tipo o è necessario avere già tutto pronto prima ancora di aprire la campagna online?

  16. Se non crede lei nel suo progetto tanto da non essere sicuro di operare in regola, vedo difficile che altri credano nel progetto tanto da finanziarlo. Se crede in questa cosa, per prima cosa si affidi ad un Commercialista in grado di assisterla al meglio, per valutare la cosa migliore da fare. Essere in regola significa dare credibilità al proprio progetto anche nei confronti di chi poi eventualmente andrà ad investirci.

  17. Buonasera,

    a campagna (nella forma di pre-vendita e tramite società, quindi non persona fisica) conclusa si può fare una fattura unica a Kickstarter? Si pagherebbe l’IVA in quel caso?
    E sui prodotti singoli venduti in America si paga l’IVA?

    Grazie mille

  18. La fattura va emessa nei confronti dei sottoscrittori, secondo le regole Iva. Stessa cosa per la vendita dei singoli prodotti. Se ha bisogno di consulenza sull’applicazione dell’Iva per la sua attività la ricontatto in privato, per analizzare la situazione.

  19. Salve, gli investimenti effettuati da privati su startup che hanno effettuato la raccolta su piattaforme estere (in particolare CrowdCube con valuta in sterline) sono da dichiarare in dichiarazione dei redditi nel quadro RW? Se si, con che valuta?

  20. La risposta dipende da una serie di variabili. Se vuole mi contatti in privato per una consulenza, risolverò i suoi dubbi.

  21. Buonasera,
    volevo farvi una domanda molto importante riguardante la tassazione delle donazioni sulle piattaforme crowdfunding. Vorrei capire una cosa. Chi crea una raccolta fondi totalmente personale (esempio una campagna crowdfunding banale come può essere questa (kickstarter.com/projects/zackdangerbrownpotato-salad) deve pagare delle tasse allo stato italiano? Se si, in che maniera?
    Mi spiego meglio. Creare una campagna per la creazione di una stampante, oppure per la vendita di una giacca rivoluzionaria, o una bicicletta ecc…. deve essere sicuramente regolamentata in qualche maniera credo. Cioè, io propongo un prodotto fisico, serio, esistente, ma chiedo prima dei fondi dato che non ne ho per metterlo in commercio. I donatori mi finanziano, e io con quei soldi realizzo il mio prodotto che poi spedirò loro. Credo ci sia da pagare delle tasse allo stato italiano. Alla fine è una vendita a tutti gli effetti di un articolo.
    Ma una campagna banale come quella sopra (insalata di patate, o chissà quante altre ancora così) dove io in realtà non “vendo” nulla ai miei donatori a parte due risate, perchè di questo stiamo parlando, come viene regolamentata dal fisco italiano?
    Devo pagare qualcosa allo stato? Se si, in quale dei due casi?
    Chiedo ulteriormente una cosa. Chi crea una raccolta fondi per un suo bisogno personale (manutenzione automobile, matrimonio di un amico, soldi per iscrivermi all’università, familiare ammalato ecc…..) deve pagare delle tasse allo stato italiano? Se si, in che maniera? Prima di aprire la campagna fondi, oppure dopo aver ricevuto le prime donazioni?
    Restando in attesa di una vostra cortese risposta porgo
    Cordiali saluti
    Alberto

  22. L’utilizzo del crowdfunding serve per reperire risorse finanziarie per realizzare attività commerciali. Attività sulle quali si deve obbligatoriamente operare in regola con la normativa fiscale. Per le campagne ove si richiedono soldi senza offrire niente in cambio, la cosa si complica, perché comunque quello offerto è un servizio, a cui un soggetto in cambio corrisponde denaro. Denaro che per chi lo riceve è reddito, e quindi tenuto a tassarlo. Se, invece, si chiede soldi per un bisogno personale, quella che si riceve è una donazione, quindi non soggetta a tassazione. Tutto dipende dallo scopo per il quale si richiede il denaro. Consiglio però prima di avviare qualsiasi attività di questo tipo di consultarvi con un commercialista esperto.

  23. Buongiorno.
    Una domanda sul CrowdFunding.
    Non sono imprenditore e non ho partita iva. Sono dipendente di un’azienda con un’idea che vorrei realizzare.
    Se volessi avviare un progetto partendo da una campagna di Reward-based CrowdFunding (All or nothing), devo già aver fondato la mia società e/o essere già in possesso di partita iva?
    O posso pensare di effettuare una campagna che abbia anche una funzione, diciamo, di ricerca di mercato e fondare, quindi, la società solo al raggiungimento del target necessario per l’avvio del progetto?
    Grazie per l’attenzione.
    Lorenzo [BS]

  24. In questo caso può pensare di fondare la società quando avrà certezza di aver raggiunto il suo obiettivo con la campagna. A meno che non debba iniziare prima ad esercitare attività di tipo commerciale. E’ opportuno comunque che si affianchi ad un commercialista per far si che qualcuno la segua correttamente su cosa fare.

  25. Buongiorno
    Il mio desiderio sarebbe quello di usare i fondi ottenuti con il crowdfunding per far partire una società a scopo di lucro con interesse sociale, una S.r.l. per una “Start-up Innovativa” secondo la definizione della Consob, in modo da poter avere il permesso di fare “equity crowdfunding”, cioè raccogliere fondi col crowdfunding in cambio di quote sociali. Mi sembra di capire, però, che la Consob, per riconoscere lo stato di “Start-up Innovativa” richieda non solo che la start-up abbia un chiaro impatto sociale, nonché un brevetto o un software proprietario, ma anche che non distribuisca utili. Siccome io invece voglio essere libero di poter elargire utili in futuro, a me stesso e ad altri, volevo chiedere se posso, rinunciando all'”equity crowdfunding”, mettere su una campagna di “donation crowdfunding”, chiedendo solo delle donazioni, o a favore della start-up o a favore di me stesso come individuo ma con un utilizzo dichiarato, fondare un progetto descritto e definito. Questo è consentito? E’ consentito, cioè, ricevere con il crowdfunding denaro in donazione, che in seguito però sarà utilizzato anche a scopo di lucro? Questa è la domanda principale. Grazie!
    Che forma societaria mi consiglia, SRL o SRLS? L’altra mia possibilità sarebbe il finanziamento con il programma Horizon 2020 della UE, che però è molto selettivo. In quel caso che forma societaria mi consiglia, SRL o SRLS?
    Grazie!
    -Lorenzo

  26. Salve Lorenzo, prima di tutto occorre capire quel’è l’attività che vuole avviare, ovvero il suo business. Da questo ed insieme ad una serie di elementi è possibile stabilire quale sia la migliore forma societaria da avviare. A quel punto si analizzerà quali sono le forme di crowdfunding che potrà utilizzare. Se vuole tutto questo possiamo analizzarlo insieme in consulenza e potremo seguirla per tutti gli adempimenti fiscali legati alla sua attività.

  27. Per soggetto PRIVATO, il valore di MODICO qual è?
    “OPERAZIONE di modico valore”….ovvero? meno di 2000 € è modico valore?

  28. Buongiorno,
    è possibile secondo Lei utilizzare il registro dei corrispettivi in luogo dell’emissione delle fatture per ogni singola operazione? Grazie

  29. Buongiorno, per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi in merito a ‘equiity crowdfunding su una piattaforma inglese (persona fisica, investimento nel progetto in sterlin, ), dovrò aprire partita iva o rientrerà nel possesso di valuta estera?

    Grazie
    Saluti

  30. Buongiorno,
    per la mia attività, già in essere, vorrei fare un progetto di crowfunding (probabilmente indiegogo) in modalità reward.
    Non mi è però chiara l’applicazione dell’iva sulle somme ricevute.
    I prodotti che proporrò saranno venduti sia in Italia che all’estero. Quindi per quelli che vendo in Italia, da backer italiani dovrò versare l’iva (credo). Mentre per quanto riguarda i backer stranieri pagheranno lo stesso “prezzo di listino” e io non dovrò versare l’iva inerente a costoro, corretto?

    grazie

  31. Le problematiche di Iva sono indipendenti dal crowdfunding e dipendono dalla tipologie di beni venditi ed alla tipologia di soggetti acquirenti. Per analizzare la sua situazione in dettaglio se vuole ci contatti in privato per una consulenza.

  32. Buonasera .
    Vorrei sapere gentilmente se il crowdfunding lending immobiliare va dichiarato ai fini ISEE .

  33. Se attraverso il crowdfunding possiede quote di proprietà immobiliari, queste devono essere dichiarate. Allo stesso modo se ha il possesso di quote societarie queste devono essere indicate.

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