Gli sportivi impatriati in Italia hanno la possibilità di applicare un regime fiscale di favore con tassazione ridotta al 50% del reddito percepito ex art. 16 del D.Lgs. n. 147/15, per un periodo di cinque anni.


L’agevolazione impatriati descritta in questo articolo riguarda i soggetti rientrati in Italia e con residenza fiscale in Italia sino al 2023. A partire dal 1° gennaio 2024 è in vigore una nuova agevolazione i dettagli sono stati riportati in questo articolo dedicato al quale ti rimandiamo: “Nuovi impatriati solo con elevata qualificazione e specializzazione“.

Le agevolazioni per il rientro in Italia dei lavoratori comprendono anche gli sportivi che impatriano in Italia per svolgere la loro attività sportiva nei confronti di una società sportiva residente in Italia. Questo significa che calciatori, golfisti, ciclisti e molti altri sportivi, professionisti e non, possono godere di un particolare regime di favore. Si tratta, della c.d. “agevolazione impatriati” di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 (come modificata dal “Decretto Crescita“, D.L. n. 34/19). Questa normativa rappresenta uno dei regimi fiscali più attraenti al mondo per gli sportivi.

L’agevolazione per gli sportivi è suddivisa in due rami, a seconda che l’attività sportiva sia considerata “professionistica” o “dilettantistica“. Per gli sportivi professionisti impatriati in Italia (le federazioni sportive professionistiche in Italia sono: calcio, ciclismo, basket, golf) è prevista una detassazione del reddito imponibile del 50%, valida per cinque anni, in favore degli sportivi professionisti che decidono di trasferirsi in Italia dopo aver trascorso almeno due anni all’estero (e che abbiano in mente di mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno due anni). L’importo dell’agevolazione, segue le regole ordinarie, in caso di sportivi impatriati in Italia non professionisti (dilettanti). La detassazione è del 70% del reddito per i trasferimenti in Regioni del Nord o del Centro Italia, mentre sale al 90% nel caso in cui lo sportivo decida di prendere residenza in una delle Regioni del Mezzogiorno. Inoltre, tutti gli sportivi impatriati possono, per i redditi prodotti all’estero, decidere di pagare un’imposta forfettaria di 100 mila euro (sfruttando anche il regime dei c.d. “neo residenti” in Italia di cui all’art. 24-bis del TUIR).

Questa particolare agevolazione fiscale riguarda tutti gli sportivi che acquisiranno residenza fiscale italiana. Andiamo ad analizzare, quindi, con maggiore dettaglio l’agevolazione fiscale per gli sportivi impatriati in Italia.

I regimi di favore negli altri Stati

Nel 2004, la Spagna è stata uno dei primi paesi europei a offrire sgravi fiscali (anche) per gli sportivo attraverso la cosiddetta “Legge Beckham“, poiché la superstar David Beckham è stata la prima a beneficiare di questa legge. In pratica, Spagna offre un regime fiscale speciale per i non residenti il ​​cui reddito spagnolo è tassato con un’aliquota generale del 24% e del 19% nel caso dei residenti nell’Unione Europea. Questa aliquota dell’imposta sul reddito è particolarmente bassa rispetto all’aliquota massima dell’imposta sul reddito in Spagna, che varia tra il 45,5% a Madrid e il 54% nella Comunità Valenciana. Tuttavia, dal 2015, il regime fiscale dei non residenti non è più applicabile ai calciatori professionisti mentre può ancora essere applicato agli altri non residenti. La Spagna non è la sola a escludere i calciatori. Il Portogallo offre anche sgravi fiscali per i non residenti (regime NHR) tuttavia, gli sportivi professionisti non possono trarne beneficio.

D’altra parte, Francia, Italia e Paesi Bassi sono gli unici paesi che consentono agli sportivi professionisti, tra gli altri contribuenti, di godere di un regime fiscale favorevole. In questi paesi una parte dello stipendio è esentasse. Francia e Paesi Bassi consentono un’esenzione del 30% del reddito imponibile. Fino al 2007 il Belgio aveva anche un regime fiscale favorevole per gli espatriati applicabile ai giocatori d’élite. 

Agevolazione fiscale per gli sportivi professionisti impatriati in Italia

A partire dall’anno 2016 l’Italia può contare su un particolare regime fiscale volto ad incentivare il rientro in Italia di cittadini italiani emigrati all’estero, oppure l’impatrio di cittadini stranieri. Mi riferisco al regime fiscale introdotto dai commi 1 e 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 (e successive modificazioni). Questo regime riguarda, indistintamente, tutti i soggetti, indipendentemente dalla professione effettuata (per docenti e ricercatori vedasi l’agevolazione sul “rientro dei cervelli“). A partire da questo schema di agevolazione il “Decreto crescita“, D.L .n. 34/19 è intervenuto andando a creare una particolare sezione di questa agevolazione dedicata agli sportivi.

Si tratta di una disposizione che è in grado di aumentare in modo consistente la capacità di attrarre sportivi di talento in Italia, permettendo alle società sportive di ottenere un “costo fiscale” inferiore per lo stipendio dello sportivo impatriato nel nostro Paese. Sostanzialmente, in modo diverso nel professionistico rispetto a quello dilettantistico, una società sportiva ha la possibilità di sfruttare questa agevolazione per far impatriare in Italia sportivi di talento facendo gravare un “costo fiscale” inferiore sul pagamento dello stipendio.

Qualcuno potrebbe dire che si tratta di un’agevolazione che porta uno squilibrio sul mercato, in quanto lo stipendio di uno sportivo residente diventa più oneroso dello stesso stipendio di uno sportivo appena impatriato dall’estero in Italia. Questo è palese, infatti, la ratio della disposizione è quella di rendere maggiormente attraente il nostro Paese a sportivi di sicuro talento. Tanto per fare un esempio eclatante l’arrivo in Italia del famoso calciatore Cristiano Ronaldo è dovuto proprio all’utilizzo dell’agevolazione in commento (prima ancora dell’introduzione delle modifiche del Decreto crescita). Con l’introduzione poi, delle modifiche di maggior favore, del D.L. n. 34/19, che andremo a vedere, questa agevolazione pone l’Italia tra i Paesi a fiscalità privilegiata per i compensi agli sportivi (assieme a Spagna e Regno Unito).

Sportivi impatriati e calcio professionistico

L’agevolazione in commento appare particolarmente interessante per tutto il mondo dello sport professionistico. In particolare, per il mondo del calcio, in quanto potrà permettere a clubs italiani di attrarre calciatori ed allenatori con un notevole beneficio. Tutti soggetti che fino ad adesso non potevano fruire di questa agevolazione. Indirettamente, con questa agevolazione, è in grado di attrarre tecnici ed atleti attualmente militanti in campionati esteri. Indirettamente l’appeal dei clubs professionisti italiani potrebbe crescere valutando ingaggi altrimenti difficilmente sostenibili. Il tutto potendo migliorare la propria competitività internazionale. Detto questo andiamo ad analizzare come funziona l’agevolazione impatriati per gli sportivi.

I requisiti per l’agevolazione legata agli sportivi impatriati in Italia

Possono godere dell’agevolazione di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 i cittadini italiani o stranieri che rispettano i seguenti requisiti:

  • Gli sportivi non devono essere stati residenti fiscalmente (ex art. 2 del TUIR) in Italia nei 2 periodi di imposta precedenti il trasferimento (anche senza iscrizione AIRE ma con provenienza da paesi che hanno siglato una Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia;
  • Gli sportivi devono impegnarsi a risiedere in Italia per almeno 2 anni (intesi come due annualità di residenza fiscale italiana, come indicato dalla Circolare n. 17/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate);
  • L’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Possono accedere al regime fiscale degli sportivi impatriati anche i cittadini italiani espatriati all’estero non iscritti AIRE. Questo, a condizione che abbiano avuto residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. La residenza estera convenzionale deve essere mantenuta per il periodo minimo di due anni previsto dalla norma.

Questa disposizione è stata introdotta al fine di evitare che possano essere esclusi dall’agevolazione i soggetti a cui manca un requisito formale per il loro trasferimento. In questo caso la mancata iscrizione AIRE deve essere compensata con una certificazione di residenza fiscale estera rilasciata dall’autorità fiscale dello Stato estero di residenza.

Secondo quanto previsto dall’art. art. 16 commi 5-quater e 5-quinquies del D.Lgs. n. 147/15, con decorrenza dal periodo di imposta 2022, sono previste delle limitazioni all’utilizzo della disciplina. In particolare, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15, l’agevolazione per gli sportivi trovi applicazione solo nei casi in cui:

  • I redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l’anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore1.000.000 di euro (calcio, ciclismo, golf e pallacanestro);
  • I redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a 500.000 euro.

L’agevolazione in commento, quindi, viene dunque limitata agli sportivi “professionisti” che abbiano compiuto il ventesimo anno di età e conseguano un “reddito complessivo” superiore alla soglia di 500.000 euro o 1.000.000 a seconda della disciplina sportiva. 

Versamento di un contributo

L’accesso al regime speciale è subordinato al versamento di un contributo, ex co. 5-quinquies dell’art. 16, pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta di riferimento. Per questo versamento non è prevista la possibilità di avvalersi della compensazione. Con la risoluzione n. 17/E/2021 è stato istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24 Elide del contributo in questione.

Detassazione al 50% o al 70% per gli sportivi impatriati

Gli sportivi di nazionalità italiana o estera (UE o extra-UE) che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del DPR n. 917/86 (TUIR) possono beneficiare:

  • Di un concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente nella misura del:
    • 50% del reddito imponibile ai fini IRPEF per gli sportiviprofessionisti“. Tuttavia è previsto un contributo di solidarietà dello 0,5% del reddito percepito. Le federazioni sportive professionistiche in Italia sono quattro: calcio, basket, ciclismo e golf;
    • 70% del reddito imponibile ai fini IRPEF per gli sportividilettanti“. Nel caso in cui la residenza venga spostata in una delle Regioni del Mezzogiorno il concorso alla formazione del reddito è solo del 10%;
  • Della possibilità di applicare un’imposta forfettaria fissa di 100 mila euro annui per tutti i redditi di fonte estera percepiti. Inoltre, nessuna imposta di successione prevista e nessun obbligo di adempiere agli obblighi legati al monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero.

Durata dell’agevolazione fiscale per gli sportivi impatriati

L’agevolazione, la cui misura è stata indicata sopra, prevede due diverse durate. In particolare:

  • Un periodo di agevolazione della durata di cinque periodi di imposta, a partire da quello di acquisto della residenza fiscale italiana, per la detassazione ai fini IRPEF. Vi è poi la possibilità di estendere l’agevolazione per ulteriori cinque anni se nel periodo agevolato:
    • Si acquista un bene immobile residenziale in Italia, oppure se lo si acquista nei 12 mesi precedenti il trasferimento in Italia;
    • La presenza di uno o più figli minorenni o a carico (anche in affido pre-adottivo);
  • Un periodo di 15 anni legato all’applicazione dell’imposta forfettaria sul percepimento di redditi esteri (es. sponsorizzazioni), per l’esonero dalle imposte di successione e per l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale.

Tabella: le agevolazioni per gli sportivi in Italia

CATEGORIAAGEVOLAZIONE
Redditi EsteriImposta forfettaria di 100 mila euro annui per tutti i redditi di fonte estera. Niente imposta di successione ed esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale. Validità per 15 anni.
Sportivi professionistiBase imponibile calcolata sul 50% dei redditi prodotti. Contributo di solidarietà dello 0,5%. Validità per 5 anni (fino a 10 per chi ha figli minorenni o proprietari di un immobile di tipo residenziale).
Sportivi non professionistiBase imponibile calcolata sul 30% dei redditi prodotti. Se la residenza viene trasferita al Sud si arriva al 10% dei redditi. Validità per 5 anni (fino a 10 per chi ha figli minorenni o proprietari di un immobile di tipo residenziale).

Il reddito degli sportivi impatriati

L’ambito ordinario dell’agevolazione riguarda il reddito da lavoro dipendente o autonomo percepito dagli sportivi impatriati. Andiamo ad analizzare come si applica l’agevolazione in queste due casistiche.

Tassazione del reddito da lavoro dipendente degli sportivi impatriati

Per quanto riguarda il lavoro, se la prestazione è svolta sotto la direzione di una società sportiva (vedi il caso del calcio, del volley, della pallacanestro, del nuoto, basket, etc) il rapporto di lavoro è assimilabile al reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR. Tale reddito è regolato per la sua determinazione dall’articolo 51, comma 1 del TUIR, secondo il quale il reddito da lavoro dipendente è composto da:

“tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”

art. 51 del TUIR

Tuttavia, è necessario fare riferimento al requisito di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/15. La norma richiede che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano. Questo requisito deve essere verificato in relazione a ciascun periodo di imposta e risulta soddisfatto se l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni annui. Su questo aspetto deve essere tenuto in considerazione che l’attività di trasferta, in quanto resa nell’interesse e a beneficio esclusivo del datore di lavoro comporta che i redditi agevolabili possono comprendere anche le somme corrisposte per l’attività prestata all’estero.

Agevolazione anche per i fringe benefit

Di frequente gli sportivi godono di vantaggi ulteriori rispetto al compenso monetario, oppure, possono godere di beni e prestazioni ricollegabili al rapporto di lavoro. Per questi benefit (abitazione, auto, etc) si pone il dubbio se possano o meno essere ricondotti nell’alveo dei fringe benefit di cui all’articolo 51 del TUIR. È il caso, ad esempio, delle spese di vitto e alloggio a titolo di prima sistemazione per gli sportivi non ancora in possesso di una propria abitazione. Oppure ancora i biglietti omaggio per i familiari, i beni come capi di abbigliamento, veicoli, orologi, etc, assegnati in virtù di contratti dagli sponsor. Ebbene, laddove, tali benefici rappresentino un fringe benefit per lo sportivo, questi ultimi sono imponibili nella misura ridotta prevista dalla norma.

Agevolati anche i compensi per lo sfruttamento economico del diritto di immagine

Altro aspetto di particolare interesse è quello che riguarda i compensi che gli sportivi percepiscono come sfruttamento economico della loro immagine. Questi diritti sono oggetto di varie forme, configurabili, ad esempio:

  • Nelle sponsorizzazioni;
  • Nel merchandising o
  • Nell’endorsement.

In caso di cessione diretta dello sfruttamento economico al proprio club di appartenenza il reddito da diritto di autore percepito dallo sportivo deve essere ricondotto al rapporto di lavoro instaurato con il club medesimo. Quindi, tali compensi risultano agevolabili in relazione al regime degli impatriati. In buona sostanza il reddito è agevolabile tutte le volte in cui rientra nell’ambito del reddito da lavoro dipendente.

Tuttavia, nel momento in cui i compensi legati a questi proventi, alle sponsorizzazioni e alla loro immagine derivi da contratti con enti non residenti, è possibile sfruttare la tassazione forfettaria sui redditi esteri, che consente la tassazione forfettaria di 100 mila euro, di cui all’art. 24-bis del TUIR (legate al regime fiscale dei c.d. “neo residenti“). Il tutto, indipendentemente dal volume dei redditi esteri percepiti. Non si deve dimenticare, tuttavia, come indicato dalla Circolare n. 17/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate, che i due regimi fiscali (impatriati e neo residenti) sono esclusivi e tra loro non cumulabili in capo allo stesso soggetto per uno stesso periodo di imposta.

Tassazione del reddito da lavoratore autonomo

Accanto alla possibilità di rientrare come sportivo sotto contratto di lavoro dipendente è agevolabile dalla normativa anche il rientro come sportivo lavoratore autonomo. E’ il caso, ad esempio, dei tennisti, che operano prevalentemente in proprio partecipando a vari tornei. Per queste categorie di sportivi sportivi l’unica modalità di incasso dei relativi compensi è legata ad una attività di lavoro autonomo professionale con partita IVA. Ebbene, anche in questo caso è possibile beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa, allo stesso modo dei redditi da lavoro dipendente.

In questo caso i redditi sono attratti nell’alveo dei redditi da lavoro autonomo, di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR. In questo caso l’agevolazione impatriati trova applicazione soltanto al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma. Mi riferisco alla necessità che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Esempio pratico di applicazione dell’agevolazione per gli sportivi impatriati

Proviamo a questo punto a fare un esempio. Ad esempio, un giocatore di pallavolo (la Fipav la federazione di riferimento non è professionistica) vedrà applicata l’aliquota IRPEF solo sul 30% dei redditi prodotti. La percentuale scende al 10% in caso di trasferimento della residenza in una delle regioni del Sud (Abruzzo; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sardegna; Sicilia).

Per quanto riguarda l’imposta forfettaria sui redditi prodotti all’estero, particolarmente importante per gli sportivi, considerate le ingenti sponsorizzazioni che ricevono è previsto il versamento di 100 mila euro all’anno con la possibilità di fruire dell’incentivo per 15 anni (norma introdotta con la Legge di Bilancio 2017).

Le società sportive italiane, quindi, possono beneficiare di un sostanziale sconto nel caso in cui decidano di fruire delle prestazioni di un atleta che opera in un campionato estero.

Agevolazione impatriati anche per dirigenti sportivi, procuratori e direttori sportivi

Il regime dei lavoratori impatriati, nella sua forma ordinaria (non legata all’attività sportiva) può essere fruito da una platea molto ampia di soggetti. In questo senso il regime è fruibile anche da tutti quei soggetti che non sono sportivi ma che ruotano intorno al mondo dello sport. Si tratta, quindi, di sfruttare l’agevolazione di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 che consente a cittadini italiani o stranieri, che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (impegnandosi a mantenerla per 2 anni e a svolgere sul territorio nazionale la propria attività lavorativa), di godere di una esenzione fiscale IRPEF pari al:

  • 70% dei redditi di lavoro autonomo, di impresa o di lavoro dipendente;
  • 90% dei redditi di lavoro autonomo, di impresa o di lavoro dipendente per chi trasferisce la propria residenza in una delle Regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).

L’agevolazione è fruibile per cinque periodi di imposta consecutivi, estendibili per ulteriori cinque anni a condizione di:

  • Acquisire un immobile residenziale in Italia (anche nei 12 mesi antecedenti al rientro) o
  • Avere figli minorenni a carico. In questo caso l’esenzione, nei secondi 5 anni è sempre al 50% del reddito.

Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido pre-adottivo, i redditi negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare. Questa formula di agevolazione, ovvero quella ordinaria, è quella che si applica anche agli sportivi non professionisti, e che trova applicazione anche per dirigenti, direttori sportivi e procuratori sportivi.

Sportivi impatriati: come si richiede l’agevolazione?

Ai fini dell’applicazione del regime dei lavoratori impatriati lo sportivo deve effettuare una domanda di applicazione dell’agevolazione al club di appartenenza. Infatti, ai fini dell’applicazione del regime agevolativo, i clubs, nella loro veste di sostituti d’imposta devono ricevere una specifica richiesta scritta da parte dell’atleta. Si tratta della dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda deve contenere l’attestazione della sussistenza di tutte le condizioni per beneficiare della disposizione in esame e l’impegno a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno due anni.

Nel caso in cui, invece, lo sportivo operi con partita IVA, quindi, con redditi da lavoro autonomo l’agevolazione viene fruita direttamente con la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale. In questa sede lo sportivo dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento dell’agevolazione.

Sanzioni in caso di decadenza dell’agevolazione impatriati

In ultima analisi è importante verificare quali sono le conseguenze a cui lo sportivo può andare incontro nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per l’applicazione dell’agevolazione. In particolare, la decadenza dell’agevolazione può essere contestata quando:

  • Non vi è documentazione sufficiente a dimostrare i due anni precedenti all’impatrio in Italia di residenza fiscale estera;
  • Non vi sia il mantenimento della residenza fiscale italiana per almeno due anni dall’impatrio.

In questo caso, quando vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ottenimento dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di procedere per il recupero dei benefici già fruiti, con l’applicazione delle relative sanzioni ed interessi. Per fare questo l’Amministrazione finanziaria emette un documento (avviso di accertamento) in cui, per ogni annualità fruita si recupera l’imposta non versata e si applicano le relative sanzioni amministrative. Si tratta, ordinariamente delle sanzioni amministrative dovute per infedele dichiarazione. La sanzione va dal 90% al 180% delle maggiori imposte dovute e non versate.

Attenzione però, perché in alcuni casi è possibile arrivare anche all’applicazione di sanzioni penali, sempre per infedele dichiarazione. Si tratta del reato tributario disciplinato dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 74/00. La fattispecie di reato penale si realizza al superamento congiunto di due soglie di punibilità:

  • Evasione d’imposta di 100.000,00 euro per ogni singola imposta, quindi ad esempio IRES/IRPEF o IVA;
  • Elementi attivi sottratti all’imposizione (ricavi o costi) di almeno 3.000.000 euro. Tuttavia, se gli elementi fittizi indicati in dichiarazione (ricavi omessi o costi falsi) supera il 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione il reato è consumato anche se gli elementi sottratti ad imposizione sono inferiori a 3.000.000,00 euro.

Il reato è punito con la reclusione da 2 a 4 anni e mezzo.


Consulenza fiscale

In questo articolo ho cercato di riepilogarti le principali informazioni che possono esserti utili per applicare l’agevolazione impatriati se sei uno sportivo. Questa agevolazione è di particolare interesse in quanto non prevede particolari requisiti da rispettare. L’applicazione allo sport professionistico ed in particolare al mondo del calcio è una conseguenza inevitabile.

Moltissimi clubs della massima serie italiana con questa agevolazione hanno la possibilità di ingaggiare calciatori, allenatori e tecnici con ingaggi impossibili da sostenere senza l’agevolazione. In pratica, il club a parità di reddito lordo permette di far ottenere allo sportivo di ottiene un netto più elevato. Tuttavia, anche il mondo dello sport dilettantistico può fruire di questa agevolazione, permettendo anche alle società sportive di più piccole dimensioni di sfruttare alcuni vantaggi. Per questo motivo se hai dei dubbi o vuoi approfondire la tua situazione sono a disposizione per una consulenza sull’argomento.

Che tu sia un club professionistico o uno sportivo che desidera rientrare in Italia, contattami per approfondire gli aspetti di questa agevolazione. Come segnalato già anche in altri articoli questa agevolazione è molto importante ma porta con se anche molti aspetti ancora non chiari. Per questo motivo è importante conoscere bene opportunità e rischi di ogni situazione.

Se lo desideri posso esserti di aiuto per approfondire i chiarimenti di prassi esistenti e la normativa in vigore. Tieni presente che la consulenza non può verificare la presenza dei requisiti richiesti per l’agevolazione. Quello che posso fare è esclusivamente aiutarti a comprendere rischi e problematiche insite in questa agevolazione in modo che tu possa prendere poi, in totale autonomia, le decisioni che riterrai maggiormente opportune.

Domande frequenti

Di seguito le principali domande che mi arrivano sull’agevolazione impatriati per gli sportivi

  1. A quanto si riduce il reddito imponibile con l’agevolazione?

    Il reddito imponibile IRPEF, legato a lavoro dipendente, autonomo o di impresa, è ridotto al 30% per gli sportivi non professionisti (il reddito imponibile si riduce al 10% se ci si trasferisce in una delle Regioni del Sud d’Italia), o al 50% per gli sportivi professionisti. Vi è poi la tassazione forfettaria dei redditi di fonte estera di 100 mila euro, l’esenzione da imposte di successione e dal monitoraggio fiscale.

  2. Quanti anni dura l’agevolazione dei lavoratori impatriati per gli sportivi?

    L’agevolazione impatriati ha una durata di 5 anni a partire dall’annualità di acquisizione della residenza fiscale italiana. L’agevolazione si estende per ulteriori 5 anni se si acquista un immobile in Italia o se avviene la nascita di un figlio. La tassazione forfettaria dei redditi esteri, l’esenzione da imposta di successione e dal monitoraggio fiscale hanno durata di 15 anni.

  3. Quali sono i requisiti per ottenere l’agevolazione impatriati per gli sportivi?

    – Lo sportivo non deve essere stato residente fiscalmente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il rimpatrio;
    – Lo sportivo si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno due anni;
    – L’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

  4. Se non sono iscritto AIRE posso godere dell’agevolazione?

    L’agevolazione impatriati per gli sportivi è fruibile anche senza iscrizione AIRE per i rimpatrii che avvengono dal 2020. I soggetti rientrati in Italia in precedenza devono continuare ad applicare l’agevolazione di cui al Dlgs n 147/15 (ante le modifiche del DL n 34/19).

  5. Posso applicare l’agevolazione degli sportivi impatriati se in Italia apro partita IVA in regime forfettario?

    L’agevolazione impatriati si applica solo ai redditi imponibili IRPEF. Il regime forfettario essendo imposta sostitutiva non rende applicabile l’agevolazione impatriati. Devi, quindi, effettuare una valutazione di convenienza tra i due regimi.

  6. Che cosa succede se rimano in Italia per meno di 24 mesi dall’impatrio?

    In questo caso si perde l’agevolazione. Oltre alla restituzione delle maggiori imposte non pagate, anche sanzioni per infedele dichiarazione dei redditi. Le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell’imposta dovuta e non versata. Questo per ogni annualità di agevolazione goduta.

  7. Durante il periodo di impatrio in Italia posso godere dell’agevolazione anche se cambio datore di lavoro?

    Si, l’agevolazione è fruibile anche in caso di cambiamento del datore di lavoro.

  8. L’agevolazione è fruibile anche se sono un dirigente, un direttore sportivo o un procuratore sportivo?

    Si, l’agevolazione è applicabile anche a direttori sportivi, procuratori o dirigenti nel mondo dello sport.


2 COMMENTI

  1. Buongiorno,
    volevo avere delucidazioni circa la documentazione necessaria per avere l’agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati. Dopo 5 anni passati in UK a fine mese rientriamo in Italia. Iscritto all’AIRE dal 2015 e in possesso di laurea. Saro’ un lavoratore dipendente. Ora , leggendo il decreto sembra che basti una autocertificazione da consegnare al datore di lavoro. Mentre l’ambasciata in UK chiede diversa documentazione per accedere alle agevolazioni. Inoltre volevo sapere se possibile , cosa succede se una persona non resiste piu’ di 24 mesi in Italia. Deve restituire tutto cio’ che ha avuto come agevolazione?
    Grazie
    Saluti

  2. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

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