Le società in accomandita semplice sono società di persone, caratterizzate dalla presenza di due categorie di soci: accomandanti (che conferiscono soltanto e non partecipano alla gestione sociale) ed i accomandatari (partecipano attivamente all'esercizio della gestione e direzione della società).

La società in accomandita semplice (s.a.s.) è una società di persone, caratterizzata dalla prevalenza dell'elemento personale su quello patrimoniale. Una delle caratteristiche principali delle s.a.s. è la presenza di due categorie di soci:

i soci accomandanti, cioè coloro che conferiscono soltanto e non partecipano alla gestione sociale;

i soci accomandatari, che sono coloro che partecipano attivamente all'esercizio della gestione e direzione della società.

Anche queste tipologie di società si caratterizzano per il rapporto di fiducia verso gli accomandatari.

La disciplina sella società in accomandati semplice viene modellata sulla base di quella predisposta per la società in nome collettivo, e di conseguenza per la stessa società semplice. Sono fatte integrazioni e modifiche dettate dalla contemporanea presenza delle due diverse categorie di soci. Ad esempio, l'atto costitutivo è soggetto alla normativa dettata in materia di s.n.c., ai sensi dell'art. 2316 c.c., tuttavia, nell'atto vanno altresì indicati e distinti i soci accomandatari e quelli accomandanti.

Vediamo cosa c'è da sapere sulle società in accomandita semplice.

Cosa sono le società in accomandati semplice

La società in accomandita semplice è una società di persone, caratterizzata dal fatto che di essa fanno parte due categorie di soci ben distinte.

Alla prima categoria di soci appartengono i c.d. accomandanti, cioè coloro che conferiscono soltanto e non partecipano alla gestione sociale, non assume responsabilità vero i terzi creditori sociali. Il socio ha solo l'obbligo di versare alla società il proprio apporto, quindi una responsabilità limitata.

La seconda categoria di soci, invece, è costituita dagli accomandatari, che sono coloro che partecipano all'attività di gestione e direzione della società. Questi assumono una responsabilità illimitata, dunque, rispondono con il proprio patrimonio alle obbligazioni assunte in favore della società. Essi sono obbligati in solido, in via sussidiaria, cioè il creditore può rivalersi nei suoi confronti solo dopo aver agito nei confronti della società.

Anche le società in accomandita semplice è fondata sull'intuitus personae, ossia sulla fiducia verso gli accomandatari. La presenza, inoltre, delle due categorie di soci, richiesta dalla costituzione della stessa società, deve sussistere sempre, se viene meno una categoria, la società deve sciogliersi, trascorsi sei mesi.

Non è prevista un'assemblea societaria, ma nulla vieta che sia formata.

In forza del richiamo operato dall'art. 2315 c.c., la disciplina sella società in accomandati semplice viene modellata sulla base di quella predisposta per la soc...

Questo articolo è riservato agli abbonati:
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.


Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Login