La SNC è irregolare quando l’atto costitutivo non viene iscritto nel Registro delle imprese. Questa omessa iscrizione, come detto, non pregiudica la nascita della società ma, piuttosto, prevede l’applicazione di una disciplina giuridica diversa per la tipologia societaria adottata.


La costituzione di una società rappresenta un passo importante per coloro che decidono di intraprendere un’attività economica. Tuttavia, non sempre l’avvio di un’impresa avviene nel rispetto delle norme che regolano la materia. In particolare, la creazione di una società irregolare rappresenta una pratica illecita, che può comportare conseguenze anche gravi.

Una società si costituisce mediante atto avente forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che deve prevede le attività imprenditoriali che possono essere svolte, e deve essere registrato presso il registro delle imprese. Quando questo tipo di procedura non viene completata si parla di società irregolare. Questa fattispecie comporta l’inopponibilità a terzi dell’esistenza della società, con relative conseguenze in punto di responsabilità.

La situazione cambia, evidentemente, quando la società di persone si “regolarizza”, completando il proprio iter di “nascita” mediante l’iscrizione al registro delle imprese. La caratteristica principale delle società irregolare deriva dalla circostanza che non è possibile che la società risponda delle obbligazioni assunte in assenza della registrazione, o almeno non solo il patrimonio della società è aggredibile dai creditori. Dunque, si connota per una limitata responsabilità, ciò comporta alcune significative differenze. In questo articolo, si analizzeranno le principali caratteristiche della società irregolare, le differenze con la società di fatto, le responsabilità degli organi societari, i profili sanzionatori amministrativi e le possibili responsabilità penali.

Cos’è una società irregolare?

La società irregolare è una forma di società che viene costituita senza rispettare le norme previste dalla legge. In particolare, per poter costituire una società regolare, è necessario rispettare una serie di obblighi previsti dalla normativa vigente. Tra questi, vi sono l’adozione di uno statuto, la registrazione presso il Registro delle Imprese, la pubblicazione dell’avviso di costituzione su un quotidiano di diffusione nazionale, l’apertura di un conto corrente bancario intestato alla società, l’emissione delle azioni o delle quote e il versamento del capitale sociale.

Il nostro sistema giuridico non disciplina l’ambito di applicazione della società irregolare. Tuttavia, nella pratica, possiamo affermare che possono assumere tale fattispecie esclusivamente le società in nome collettivo (SNC) e in accomandita semplice (SAS) non iscritte nel registro delle imprese. Devono ritenersi escluse da questa casistica le società di capitali. Queste ultime, infatti, vengono a giuridica esistenza e acquistano la personalità giuridica al momento dell’iscrizione nel Registro delle imprese (si tratta della c.d. pubblicità costitutiva). Prima di quel momento per le operazioni compiute in nome della società sono responsabili coloro che hanno agito per conto della società.

Le società irregolari devono avere come oggetto sociale l’esercizio di un’attività economica che può essere commerciale o non commerciale. Tuttavia, la distinzione tra società di fatto commerciale e non commerciale è priva di rilievo concreto per la ragione che la società di fatto non commerciale è la società semplice.

Pubblicità e inscrizione

Sinteticamente, allora, affermare che:

  • Una società si costituisce mediante atto avente forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che deve prevede le attività imprenditoriali che possono essere svolte e devono esser registrati nel registro delle imprese;
  • Tuttavia, possono iniziare ad esercitare l’attività, però fin quando non saranno iscritte saranno “irregolare”, ciò comporta l’inopponibilità a terzi dell’esistenza della società, con relative conseguenze in punto di responsabilità

La situazione cambia, evidentemente, quando la società di persone si “regolarizza”, completando il proprio iter di “nascita” mediante l’iscrizione al registro delle imprese.

La disciplina della società irregolare

l codice civile non disciplina espressamente la figura della società irregolare. Questa, infatti, si limita a richiamare le norme che possono essere applicate anche se la società non è iscritta. Tuttavia, dobbiamo evidenziare che l’irregolarità comporta alcune significative modifiche alla disciplina ordinaria.

Le società irregolari e di fatto, come affermato poc’anzi, infatti, si caratterizzano per la mancata iscrizione nel registro delle imprese. Tale elemento, che si sostanzia in un onere di pubblicità detta dichiarativa, non escludere il sorgere della società, ma ha significative ripercussioni nel rapporto con i terzi. Ciò comporta delle conseguenze in punto di capitale sociale, ma anche in ambito processuale possono esservi rilevanti ripercussioni.

Ad esempio, la legge prevede che i soci della società irregolare dovranno provvedere a conferire parte del capitale per il conseguimento dell’oggetto sociale. Ciascuno partecipa in parti uguali e rispondono solidalmente, come previsto ai sensi dell’art. 2253 co. 2 c.c.

Inoltre, dal punto di vista processuale, giacché non è possibile provare l’esistenza della società mediante l’sicrizione, è previsto che si possa offrire la prova dell’esistenza della struttura in questione mediante ogni mezzo previsto dall’ordinamento, anche mediante presunzioni o prova testimoniale, ai sensi degli artt. 2721 e 2724 c.c. (Cass. 08/10/1973, n. 2511).

SNC irregolare

La SNC è irregolare quando l’atto costitutivo non viene iscritto nel Registro delle imprese. Questa omessa iscrizione, come detto, non pregiudica la nascita della società ma, piuttosto, prevede l’applicazione di una disciplina giuridica diversa per la tipologia societaria adottata. In particolare, l’art. 2297 c.c., prevede che fino al momento in cui la società non viene iscritta al registro delle imprese si applichi:

  • La disciplina delle disposizioni relative alla società semplice per i rapporti tra la società ed i soci;
  • La responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci e si presume che ciascun socio che agisca per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. Di fatto, i patti volti a limitare la rappresentanza di alcuni soci sono inopponibili ai terzi, salvo che questi ne fossero a conoscenza.

La disciplina della società semplice e responsabilità dei soci

Come abbiamo visto la SNC irregolare applica la disciplina della società semplice nel rapporto tra società e soci. In particolare, le disposizioni applicabili sono le seguenti:

  • Non può trovare applicazione il beneficio di preventiva escussione “automaticadi cui all’art. 2304 c.c., bensì quello più attenuato di cui all’art. 2268 c.c., con la conseguenza che il creditore sociale può agire direttamente nei confronti del socio illimitatamente e solidalmente responsabile, spettando a quest’ultimo domandare che venga preventivamente escusso il patrimonio sociale, mediante indicazione dei beni della società sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi;
  • Il creditore particolare del socio può chiedere “in ogni tempo“, anche durante la vita della società, la liquidazione della quota del socio suo debitore, previa allegazione e dimostrazione dell’insufficienza degli altri beni di quest’ultimo a soddisfare i suoi crediti ex art. 2270 co. 2 c.c.;
  • Si presume che ciascun socio che agisca per la SNC irregolare abbia la rappresentanza della società, anche in giudizio.

Per quanto riguarda la responsabilità dei soci viene previsto che:

  • Tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali (in via sussidiaria rispetto al patrimonio sociale, nei termini sopra considerati);
  • Gli eventuali patti tesi a limitare la responsabilità di uno o alcuni dei soci non assumono efficacia esterna, ma producono effetti solo all’interno della società.

Regolarizzazione

La condizione di irregolarità della SNC può essere sempre sanata dai soggetti che esercitano l’amministrazione (o dal notaio) mediante un’iscrizione tardiva nel Registro delle imprese. Qualora tali soggetti non provvedano, ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori a eseguire tale adempimento (art. 2296 co. 2 c.c.).

Differenza tra società irregolare, occulta e di fatto

Possiamo anche svolgere ulteriori considerazioni sulla differenza che esiste tra società irregolare, occulta e di fatto.

In primo luogo, possiamo distinguere tra società irregolari e di fatto, che sebbene possano sembrare simili, è possibile effettuare una nette distinzione tra queste due categorie. Infatti, queste due figure giuridiche tendono spesso ad essere confuse, nonostante le società di fatto sono del tutto distinguibili dalle società irregolari.

In particolare, le società di fatto, come per le irregolari, non sono iscritte nel Registro delle Imprese. Tuttavia, a differenza di queste, non sono costituite mediante atti formali che ne sanciscono la costituzione. Quindi, possiamo affermare che le società di fatto, a differenza delle società irregolari, non sono costituite mediante atto costitutivo. La loro nascita viene dunque fatta discendere dal semplice consenso espresso tra soggetti che intendono svolgere un’attività imprenditoriale in comune.

Per quanto riguarda invece la seconda distinzione, facciamo riferimento alle società occulte. Queste ultime si caratterizzano per la circostanza per cui i soci pattuiscono che la società debba rimanere, appunto, segreta. Ciò significa che nei rapporti esterni, la società occulta si caratterizza per essere un imprenditore individuale, che si assume il compito di intrattenere rapporti con i terzi.

La società occulta si caratterizza per l’assenza di solidarietà esterna, quindi formalmente i creditori potranno rivalersi solo nei confronti dell’imprenditore individuale. La solidarietà, infatti, connota solo i rapporti tra i soci formali di una società. Quindi la società occulta ha come principale effetto quella di limitare la responsabilità dei soci. Occultando la società, l’unico patrimonio aggredibile dai creditori è quello dell’imprenditore individuale, cioè del socio che è l’unico ad apparire formalmente quale titolare dell’attività imprenditoriale.

SAS irregolare

La SAS allo stesso modo della SNC è soggetta all’identico regime di pubblicità dichiarativa, pertanto, la mancata iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo ne determina il suo status di irregolare. In particolare, l’art. 2297 c.c., prevede che fino al momento in cui la società non viene iscritta al registro delle imprese si applichi:

  • La disciplina delle disposizioni relative alla società semplice per i rapporti tra la società ed i soci;
  • La responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci e si presume che ciascun socio che agisca per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. Di fatto, i patti volti a limitare la rappresentanza di alcuni soci sono inopponibili ai terzi, salvo che questi ne fossero a conoscenza. I soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.

Come detto per la SNC irregolare, anche per la SAS si applicano le stesse disposizioni viste sopra legate all’applicazione della disciplina connessa alla società semplice. L’effetto è che per i rapporti tra la società ed i terzi si applicano le disposizioni indicate nei paragrafi precedenti (relativi alla società semplice), la responsabilità illimitata e solidale graverà a carico di tutti i soci, ed non assumono valenza i patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuni dei soci. Nell’atto costitutivo della sas irregolare, però, devono essere regolarmente indicate le posizioni giuridiche delle due categorie di soci ex art. 2313 c.c. La validità della distinzione tra soci accomandatari e accomandanti, infatti, non necessita di alcuna forma di pubblicità.

La condizione di SAS irregolare non comporta modifiche per quanto riguarda la distinzione di responsabilità tra soci accomandatari e accomandanti. Ai sensi dell’art. 2317 co. 2 c.c. che limita la responsabilità del socio accomandante, anche in assenza degli effetti del regime pubblicitario conseguenti all’iscrizione nel Registro delle imprese, è sufficiente l’enunciazione nell’atto costitutivo del tipo sociale e della qualifica rivestita, per rendere conoscibile ai terzi la presenza di soci accomandanti, limitatamente responsabili.

Regolarizzazione

La condizione di irregolarità della sas può essere sempre sanata dagli amministratori (o dal notaio) mediante un’iscrizione tardiva nel Registro delle imprese. Qualora tali soggetti non provvedano, ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori a eseguire tale adempimento (art. 2296 co. 2 c.c.).

Come evitare la costituzione di una società irregolare

Per evitare la costituzione di una società irregolare è necessario rispettare scrupolosamente le norme previste dalla legge. In particolare, è importante seguire i seguenti passi:

  1. Adottare uno statuto che rispetti i requisiti previsti dalla legge;
  2. Registrare la società presso il Registro delle Imprese;
  3. Pubblicare l’avviso di costituzione su un quotidiano di diffusione nazionale;
  4. Aprire un conto corrente bancario intestato alla società;
  5. Emettere le azioni o le quote e versare il capitale sociale.

Conclusioni

La costituzione di una società irregolare rappresenta una pratica illecita che può comportare conseguenze anche gravi. La società irregolare può essere di due tipi: di persone o di capitali. La differenza principale tra la società irregolare e la società di fatto riguarda la personalità giuridica. Gli organi societari (amministratori, sindaci, revisori) sono responsabili di garantire il rispetto delle norme che regolano la costituzione e la gestione della società. La costituzione di una società irregolare comporta l’applicazione di diverse sanzioni amministrative e possibili responsabilità penali per gli amministratori. Per evitare la costituzione di una società irregolare è necessario rispettare scrupolosamente le norme previste dalla legge.

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