Una disciplina particolare che riguarda la cessione di quote nelle società di persone riguarda le quote detenute da soci di Società in Accomandita Semplice (SAS). Nella società in accomandita semplice, il trasferimento di quote è disciplinato da regole che in parte sono diverse rispetto a quelle previste per la cessione di quote di società semplici e di società in nome collettivo.
Nella SAS, infatti, la diversa posizione rivestita dai soci accomandatari e dai soci accomandanti si riflette sulla disciplina del trasferimento delle partecipazioni sociali, regolata dall’art. 2322 c.c. Vediamo, quindi, di seguito le peculiarità che caratterizzano le SAS nella cessione di quote sociali.
Il trasferimento delle quote dei soci accomandatari di SAS
La posizione dei soci accomandatari di SAS è, sostanzialmente, il linea con quella dei soci di società in nome collettivo (SNC). Questo sia sotto il profilo della responsabilità per le obbligazioni sociali (che è illimitata e solidale, ex co. 1, art. 2313 c.c.), sia sotto il profilo dei diritti e degli obblighi (ex art. 2318 c.c.). Pertanto, le disposizioni che regolano la cessione di quote di pertinenza dei soci accomandatari di SAS è disciplinata dagli art. 2252 e 2284 c.c. Questo significa che, a meno che non vi siano diverse disposizioni nell’atto costitutivo, si devono osservare le seguenti disposizioni.
- Il trasferimento per atto tra vivi della quota dei soci accomandatari può avvenire solo con il consenso di tutti gli altri soci (accomandatari e accomandanti);
- Ai fini del subingresso degli eredi nella posizione sociale del socio defunto è necessario anche il consenso degli eredi stessi.
L’atto di cessione, che resta pur sempre una modificazione dei patti sociali deve essere stipulata per atto pubblico tramite un notaio. L’atto deve essere iscritto nel registro delle imprese per essere noto ai terzi.
Il trasferimento delle quote dei soci accomandanti di SAS
Per quanto riguarda i trasferimenti di quote dei soci accomandanti, le cose cambino. In questo senso l’art. 2322, co. 2 c.c. prevede che, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, le stesse possono essere cedute, con efficacia verso la società con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale. Questa deroga rispetto alla disciplina generale prevista per i soci accomandatari è legata alla particolare posizione che i soci accomandanti rivestono all’interno di una SAS. Infatti, i soci accomandanti sono caratterizzati da:
- Una responsabilità limitata alla quota conferita, per quanto riguarda le obbligazioni sociali (ex art. 2313 c.c.);
- La possibilità di essere esclusi dal fallimento, proprio per la responsabilità limitata;
- L’esclusione dall’amministrazione della società (ex art. 2318 co. 2 c.c.).
Tutti questi elementi privano la partecipazione dell’accomandante del carattere personalistico che in genere contraddistingue la partecipazione del socio di società di persone. Tutto questo ha come conseguenza che il subingresso di una persona ad un’altra nella posizione di socio accomandante non determina una modifica del contratto sociale e non richiede l’applicazione dell’art. 2252 c.c. Per questo motivo la previsione legata al consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale.
Deve essere evidenziato che la disciplina di cui al co. 2 dell’art. 2322 c.c. rende salva una diversa disposizione stipulata dai soci nell’atto costitutivo. Questo significa che i soci di SAS hanno la possibilità di derogare volontariamente al regime legale della maggioranza dei soci. Pertanto, i soci di SAS possono prevedere l’applicazione delle seguenti disposizioni nell’atto costitutivo:
- L’intrasmissibilità della quota di partecipazione del socio accomandante, in mancanza del consenso unanime degli altri soci;
- L’efficacia verso la società del trasferimento in questione previo consenso dei soli soci accomandatari;
- La libera trasferibilità della quota, con effetto verso la società, sulla base del mero consenso del socio accomandante cedente e del cessionario;
- Il diritto di prelazione degli altri soci sull’acquisto della quota dell’accomandante.
L’atto di cessione, che resta pur sempre una modificazione dei patti sociali deve essere stipulata per atto pubblico tramite un notaio. L’atto deve essere iscritto nel registro delle imprese per essere noto ai terzi.
Casi di applicazione del consenso maggioritario dei soci di SAS: art. 2322, co. 2 c.c.
Il citato art. 2322 co. 2 c.c. può trovare applicazione unicamente nel caso di subingresso di un nuovo soggetto nella medesima posizione contrattuale di un preesistente socio accomandante, senza che si determini un aumento del numero dei soci. Nel caso in cui, invece, vi sia l’aggiunta di un nuovo socio accomandatario o accomandante a fianco di quelli originari, questo determina una modifica del contratto sociale. Questo elemento determina l’applicazione dell’art. 2252 (consenso di tutti i soci) e non dell’art. 2322 c.c.
Calcolo della quota di maggioranza del capitale
È rilevante individuare come determinare la maggioranza del capitale sociale della società per l’applicazione dell’art. 2322, co. 2, c.c. In particolare, deve essere tenuta in considerazione la maggioranza del capitale sociale sottoscritto e si calcola tenendo conto delle quote di pertinenza di tutti i soci, senza distinzione tra soci accomandanti e accomandatari, ivi compreso il socio cedente. In questo calcolo non dovrebbe essere tenuta in considerazione la quota di capitale detenuta dal socio d’opera.
Il trasferimento mortis causa della quota del socio accomandante di SAS
In caso di morte del socio accomandante trova applicazione l’art. 2322 co. 1 c.c. Tale disposizione prevede quanto segue: “la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte“. Questo significa che, se l’atto costitutivo non prevede diversamente, l’erede dell’accomandante, una volta accettata l’eredità, subentra automaticamente nella compagine sociale nella stessa posizione del socio defunto, a prescindere dal consenso proprio e dei soci superstiti.
Nel caso in cui vi siano più coeredi (o legatari) la quota del socio accomandante defunto (al pari di ogni diritto o bene che cade in successione) non si divide automaticamente, ma entra in regime di comunione, per la quale si rende necessaria la nomina di un rappresentante comune, che provveda all’amministrazione della quota; ai fini della divisione della quota in comunione, quindi, deve procedersi ad una modificazione del contratto sociale realizzata con il consenso di tutti i soci. Resta ferma la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’indivisibilità della quota e l’esercizio dei poteri sociali a mezzo di un rappresentante comune.
Anche l’art. 2322 co. 1 c.c. è da considerarsi una norma di natura dispositiva, che fa salva una diversa previsione del contratto sociale. In deroga al regime legale, quindi, nel contratto sociale potrebbe essere prevista, ad esempio:
- La facoltà per gli eredi di optare per la liquidazione della quota;
- L’intrasmissibilità delle quote agli eredi in caso di morte del socio accomandante.
Effetti dell’iscrizione nel Registro delle imprese
Per quanto riguarda gli effetti giuridici prodotti dall’iscrizione nel Registro delle imprese questo ha valore di pubblicità legale con efficacia dichiarativa (art. 2193 c.c.). Gli atti per i quali sia prescritta ed attuata tale forma pubblicitaria diventano opponibili ai terzi dal momento dell’iscrizione e non è ammessa la prova, da parte di questi ultimi, della loro ignoranza incolpevole. In altre parole, si crea una presunzione assoluta di conoscenza da parte dei terzi, i quali, una volta intervenuta l’iscrizione, non possono più eccepire l’ignoranza dell’atto iscritto.
Finché non sia avvenuta l’iscrizione, per contro, gli atti per i quali sia prescritta non sono opponibili ai terzi, a meno che non si dimostri la loro effettiva conoscenza: ci crea, cioè, una presunzione relativa di non conoscenza, superabile a mezzo di prova contraria.
Domande frequenti