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Differenza tra socio accomandante e socio accomandatario

Scopri le differenze tra socio accomandante e socio accomandatario, le loro responsabilità e come costituire una società in accomandita semplice (SAS). In questa guida completa troverai anche consigli pratici e approfondimenti per gestire al meglio la tua SAS.

La società in accomandita semplice (s.a.s.) è una società di persone, caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: accomandanti e accomandatari.

Il codice civile distingue tra soci accomandatari, che sono illimitatamente e solidalmente responsabili, ai quali spetta l’amministrazione della società, ed i soci accomandanti, che sono limitatamente responsabili al capitale conferito, al contempo non possono amministrare la società, né trattare e concludere affari in nome della società, ad eccezione di procura speciale.

La responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali (autonomia patrimoniale imperfetta) è uno dei segni distintivi delle società di persone. Per quanto riguarda la s.a.s., è tuttavia, prevista un eccezione, in quanto la responsabilità dei soci varia a seconda che si tratti di socio accomandatario o socio accomandante.

Per maggiori informazioni ti invitiamo a leggere:


Soci accomandatari e soci accomandanti

La società in accomandita semplice è una società di persone caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:

  • Soci accomandanti;
  • Soci accomandatari.

Socio accomandante: caratteristiche

Il socio accomandante è un socio “dormiente” che investe nella società con un rischio limitato e non partecipa alla gestione della stessa.

Ecco alcuni esempi di attività che un socio accomandante non può svolgere:

  • Firmare contratti in nome della società;
  • Assumere personale;
  • Gestire le finanze della società.

Socio accomandatario: caratteristiche

Il socio accomandatario è un socio “attivo” che investe nella società e ne assume la gestione con responsabilità illimitata.

Ecco alcuni esempi di attività che un socio accomandatario può svolgere:

  • Firmare contratti in nome della società;
  • Assumere personale;
  • Gestire le finanze della società.

Differenze tra soci accomandatari e accomandanti

La presenza di queste due categorie è richiesta dalla costituzione della stessa società e deve sussistere sempre, se viene meno una categoria, la società deve sciogliersi, trascorsi sei mesi.

Nel caso in cui vengano meno tutti i soci accomandatari, i soci accomandanti hanno sempre il termine di sei mesi per ripristinare la categoria e devono nominare un amministratore provvisorio (anche accomandante) che avrà poteri limitati per legge al compimento di atti di ordinaria amministrazione. Esso non sarà illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, salvi i casi in cui compia atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Se nel termine di sei mesi non si riesca a ricostituire le due categorie di soci, e senza iniziare un procedimento di liquidazione, la società si trasforma in una società collettiva irregolare, se sono rimasti almeno due soci.

La ragione sociale della società deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari. Secondo quanto disposto dall’art. 2314 c.c. se il nome dell’accomandante è inserito nella ragione sociale risponde illimitatamente e solidamente per le obbligazioni sociali di fronte e terzi.

L’indicazione di almeno uno degli accomandatari nella ragione sociale è una garanzia verso terzi creditori, in quanto, nel caso di insolvenza potrà risponde anche l’accomandatario anche con il proprio patrimonio personale.

La disciplina è rinvenibile nell’art. 2313 c.c. che dispone:

  • Il socio accomandatario risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e partecipa all’amministrazione della società previa escussione del patrimonio sociale. Il creditore sociale non può agire sul patrimonio dei soci accomandatari senza aver prima escusso quello della società. Essi sono gli unici soci che possono amministrare la società, trattare e concludere affari per conto di essa;
  • Il socio accomandante risponde limitatamente alla quota conferita e non può partecipare all’amministrazione della società salvo conferimento di una procura speciale.

Questi ultimi non hanno il potere di gestire la società né attraverso attività di amministrazione né di contrattazione con terzi (salvo i casi di conferimento di procura speciale).

La distinzione tra le due categorie di soci deve essere indicata nell’atto costitutivo, secondo quanto disposto dall’art. 2316 c.c. e la società deve essere iscritta nel registro delle imprese. In caso di mancata iscrizione ai rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, si applicano le norme della società semplice. In caso di società irregolare per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, a meno che essi non abbiano partecipato alle operazioni sociali.

Responsabilità socio accomandatario e accomandante

La disciplina prevista dal codice civile per quanto riguarda la società in accomandita semplice diverge a seconda che si tratti di soci accomandanti o accomandatari. La principale differenza riguarda il regime della responsabilità, che nel primo caso è limitata, mentre nel secondo è illimitata. I creditori, dunque, potranno rivalrsi su:

  • Patrimonio sociale;
  • I soci che hanno agito in nome e per conto della società, illimitatamente e solidalmente;
  • Gli altri soci anche accomandanti, laddove abbiano svolto atti di gestione.

Il socio accomandatario ha il potere di gestione e di amministrazione della società. A lui viene affidata la responsabilità della società. Secondo quanto disposto dall’art. 2318 co.2 c.c. soltanto ai soci accomandatari può essere conferita l’amministrazione della società.

La responsabilità dei soci accomandatari ha carattere sussidiario, in quanto rileva nei soli casi in cui non risulti agevole per il creditore sociale agire sul patrimonio della società.

Inoltre, il socio richiesto del pagamento dei debiti sociali può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Trattasi di un limitato beneficium excussionis, ovvero rileva soltanto in via di eccezione e nel caso in cui il socio provi che nel patrimonio sociale esistono beni non solo sufficienti, ma prontamente ed agevolmente aggredibili dal creditore istante.

Il ruolo del socio accomandante è esclusivamente quello di finanziatore dell’attività, apportando il capitale necessario per il perseguimento del fine societario. Esso risponde dei debiti societari nei limiti della propria quota. Essi, hanno anche il dovere di controllare i bilanci della società e tutti gli altri documenti contabili.

Secondo quanto disposto dal codice civile, il socio accomandante ha il divieto di:

  • Includere il proprio nome nella ragione sociale:
  • Di immistione nell’amministrazione della società, salvo il conferimento di una procura speciale per i singoli affari.

L’accomandante perde il beneficio della responsabilità limitata e risponde delle obbligazioni sociali illimitatamente e solidalmente con gli accomandatari qualora compia atti di amministrazione, tratti o concluda affari in nome della società. Essi sono tenuti, inoltre a:

  • Prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori;
  • Alla comunicazione e al controllo del bilancio e del conto profitti e perdite;
  • Non dover restituire gli utili accertati successivamente inesistenti, ma riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.

Diritto di controllo

Secondo quanto disposto dall’art. 2318 c.c., l’amministrazione della società è riservata soltanto ai soci accomandatari. Tuttavia, ai soci accomandanti hanno i seguenti diritti e poteri:

  • Diritto di concorrere con i soci accomandatari alla nomina e alla revoca degli amministratori della società, se l’atto costitutivo prevede la loro designazione con atto separato occorre il consenso di tutti i soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentano la maggioranza del capitale da essi sottoscritto;
  • In caso di revoca degli amministratori nominati nell’atto costitutivo, è necessario il consenso di tutti i soci accomandatari e di tutti i soci accomandanti;
  • I soci accomandanti possono chiedere giudizialmente la revoca per giusta causa degli amministratori;
  • Se previsto dall’atto costitutivo possono dare autorizzazioni e pareri in relazione a determinate operazioni, e compiere atti di ispezione e di controllo nel rispetto del divieto di ingerenza.

Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 2320 c.c., i soci accomandanti hanno il diritto avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.  

Conclusioni

In questo articolo abbiamo analizzato le figure del socio accomandante e del socio accomandatario, due soci con caratteristiche e responsabilità differenti all’interno della società in accomandita semplice (SAS).

La scelta tra le due figure dipende da diversi fattori:

  • Livello di rischio: il socio accomandante ha un rischio limitato, mentre il socio accomandatario ha un rischio illimitato.
  • Grado di coinvolgimento: il socio accomandante non partecipa all’amministrazione, mentre il socio accomandatario ha il potere e l’obbligo di amministrare la società.
  • Competenze e professionalità: il socio accomandatario dovrebbe avere competenze e professionalità specifiche per gestire la società.

In conclusione, la società in accomandita semplice può essere una soluzione interessante per chi desidera:

  • Avviare un’impresa con un rischio limitato (socio accomandante)
  • Investire in un’impresa con un potenziale di crescita elevato (socio accomandatario)
  • Unire le competenze e professionalità di soci con diverse caratteristiche (socio accomandante e socio accomandatario)

È importante valutare attentamente le proprie esigenze e caratteristiche prima di scegliere di diventare socio accomandante o socio accomandatario. Inoltre, è consigliabile consultare un commercialista per ricevere una consulenza specifica in merito alla scelta della forma societaria più adatta alle proprie esigenze.

Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.

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