Numerose sono le differenze tra le società di capitali e le società di persone. La principale differenza è che nelle società di capitali l’elemento patrimoniale prevale rispetto a quello personale, a differenza delle società di persone. Il socio, nelle società di capitali pesa per la quota di capitale sottoscritta e non per le sue doti personali, come invece accade nelle società di persone.


Le società di capitali hanno il vantaggio di separare nettamente il socio dalla società, la quale è dotata di personalità giuridica, ed i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale del socio.

Altre fondamentali differenze attengono anche al regime della tassazione, circostanza determinante nel momento in cui decidi di aprire la tua società. Dunque, nel presente contributo intendiamo offrirti alcune delucidazioni sul punto.

In particolare, provvederemo ad analizzare il regime delle SAS e SNC, in quanto società di persone, e delle SRL in quanto società di capitali, per darti la misura delle differenze che intercorrono tra le due categorie di società in esame.

SNC: cosa sono?

Le società in nome collettivo, altrimenti note con l’acronimo SNC, sono una particolare tipologia di società di persone. Per le SNC sono dettate specifiche regole di contenuto e di forma dell’atto costitutivo, rinviando poi per il resto alla disciplina delle società semplici di persone.

La particolare disciplina ha come scopo quella di facilitare l’iscrizione nel registro delle imprese, che è condizione di regolarità, avendo efficacia dichiarativa, oltre che costitutiva di un certo grado di autonomia patrimoniale. Tuttavia, non è condizione di esistenza della società

Dunque, il nostro ordinamento conosce le SNC irregolari, che ricorre quando le parti concludono tacitamente il contratto o non lo iscrivono. L’atto costitutivo della società in nome collettivo deve necessariamente contenere i dati anagrafici dei soci e indicare la ragione sociale, la sede della società e le eventuali sedi secondarie, l’oggetto e le prestazioni cui sono obbligati i soci e la durata della società.

Il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale sotto forma di obbligazioni di dare o fare.

Il potere di amministrazione è quello di compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale e spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri, salvo patto contrario che può limitare il potere di amministrazione ad alcuni soli dei soci.

I soci non amministratori, tuttavia, hanno diritto di essere informati sull’andamento della gestione sociale e di consultare i relativi documenti. Essi hanno in oltre il diritto di ricevere un rendiconto che, come quello del mandatario, serve appunto a rendergli conto dell’operato degli amministratori.

Una SNC è una società di persone formata da due o più soci che si ripartiscono in egual modo compiti e responsabilità. Nella SNC ogni socio è lavoratore ed amministratore e percepisce utili in base alla quota di capitale sottoscritto.

Tutti i soci della SNC sono illimitatamente responsabili con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni assunte dalla società, non esiste alcun tipo di protezione riguardante il capitale personale del socio che rischia di tasca propria per un eventuale default della società.

In questo tipo di società, inoltre, non è prevista assembleare. E’ infatti sufficiente l’accordo dei soci, comunque raggiunto, anche perché la decisione finale è un atto collettivo dei soci, più che un atto collegiale.

Alcuni ritengono che sia necessario informare preventivamente tutti i soci, perché l’art. 2479 co. 3 c.c. vieta di prendere decisioni all’insaputa della minoranza.

Tassazione SNC

Una SNC ed i suoi soci pagheranno le seguenti tasse:

  • IRAP calcolato in percentuale (3,9%) sull’utile di impresa a fine anno;
  • IRPEF in base all’utile della società pro quota (aliquote IRPEF);
  • INPS artigiani o commercianti (24%) ogni socio in base all’utile della società pro quota;

La SNC, nonostante preveda un prelievo fiscale piuttosto considerevole, ha come contro altare che è in grado di offrire la copertura dei contributi INPS per tutti i soci. Questi, invero, dovranno obbligatoriamente iscriversi alla sezione artigiani o commercianti e pagare i contributi in percentuale alle loro quote di partecipazioni agli utili.

Esempio di tassazione di una SNC

Di seguito, provvederemo ad illustrare un esempio di tassazione di una SNC con utile di 100.000 € l’anno pagherà, con 4 soci al 25%:

  • INPS artigiani o commercianti: (24% su 100.000) = € 24.000 (€ 6.000 per ogni socio)
  • IRAP: (3,9% su 100.000) = € 3.900
  • IRPEF: (su 25.0o0 € per socio) = (3.450 + 25% di 10.000) x 4 soci = 23.800 €

TOTALE PRELIEVO FISCALE= 51.700 €

SAS: cosa sono?

SAS è una particolare tipologia di società di persone. E’ l’acronimo di Società in Accomandita Semplice si connota per la presenza di di due tipologie di soci e differenti responsabilità. Tale tipologia di società è disciplinata agli articoli 2313 ss., oltre che dalle norme sulle S.N.C. in quanto compatibile

In pratica, la Società in Accomandita Semplice è una forma societaria composta da due o più persone che stabiliscono di mettere a disposizione i propri beni o erogare servizi al fine di esercitare un’attività economica in comune.

La SAS si distingue dagli altri due tipi di società di persone, società semplice e società in nome collettivo, per la presenza di due categorie distinte di soci: accomandatari e accomandati.

Gli accomandatari hanno diritti e obblighi di una società collettiva, possono gestire la società e rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali. I soci accomandatari possono impegnare la società, firmano assegni, sono intestatari dei rapporti bancari della società e sono gli unici ad avere l’obbligo di iscriversi alla gestione artigiani o commercianti dell’INPS.

Mentre gli accomandanti sono esclusi dall’amministrazione e rispondono limitatamente alla quota conferita solo nei confronti della società. Non sono intestatari dei rapporti bancari della società e non possono impegnarla in alcun modo se non delegati dalla maggioranza dei soci accomandatari. Sono solamente dei soci di capitale e pertanto non obbligati a pagare l’INPS artigiani o commercianti.

E’ dunque una forma di società in nome collettivo, modificata dalla presenza di soci a responsabilità limitata, tanto che l’art. 2315 c.c. me rende applicabile la disciplina normativa nei limiti della compatibilità ( ad esempio il divieto di concorrenza sussiste solo per i soci accomandatari e agli stessi è riservata la decisione sull’opposizione ex art. 2257).

Tassazione nelle SAS

La SAS è la forma societaria più comune tra gli imprenditori che decidono di aprire una società di persone. Sicuramente una delle ragioni è che la società in questione contempla due tipologie di soci:

  • quelli responsabili illimitatamente e in solido di tutte le obbligazioni assunte dalla società (come per le SNC);
  • quelli responsabili per la sola quota di capitale sottoscritto (come per le SRL);

Questo tipo di società, invero, risulta particolarmente appetibile anche dal punto di vista fiscale. Infatti, le SAS:

  • da un lato consente di conferire l’intero utile in capo ai soci pro quota, i quali sono illimitatamente responsabili per l’IRPEF;
  • da altro consente di frazionare l’utile su più persone, in tal modo l’IRPEF dovuto è pagato ad aliquote più basse.

Inoltre, per i soci accomandanti, la disciplina della SAS prevede che questi non debbano versare contributi previdenziali, che costituisce un costo piuttosto gravoso per le SNS. In questo secondo caso, infatti, l’INPS prevede che siano addebitati i contributi sul 100% dell’utile.

Imposte pagate

Per quanto riguarda poi le imposte che sono tenuti a versare i soci di una SAS, ricordiamo che esse sono:

  • IRAP calcolato in percentuale (3,9%) sull’utile di impresa a fine anno;
  • IRPEF in base all’utile della società pro quota (aliquote IRPEF);
  • INPS artigiani o commercianti (24%) per i soli soci accomandatari in base all’utile della società pro quota;

Una SAS con utile di 100.000 € l’anno pagherà, con 4 soci al 25% (2 accomandatario e 2 accomandante):

  • INPS artigiani o commercianti: (24% su 25.000) = € 6.000 per il socio accomandatario;
  • IRAP: (3,9% su 100.000) = € 3.900
  • IRPEF: (su 25.0o0 € per socio) = (3.450 + 25% di 10.000) x 4 soci = 23.800 €

TOTALE PRELIEVO FISCALE= 33.700

In questo caso il prelievo fiscale è inferiore, ma avrà la copertura contributiva soltanto il socio accomandatario. Mentre per quanto riguarda il socio accomandante non paga contributi INPS.

SRL: cosa sono?

Le società a responsabilità limitata è una società di capitali che consente alle imprese sociali di ridotte dimensioni di fruire del beneficio della responsabilità limitata.

Società a responsabilità limitata è “la persona giuridica che esercita un’attività col patrimonio conferito dai soci e con gli utili eventualmente accumulati ed in cui le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni”.

La disciplina giuridica delle S.R.L. è stata completamente riscritta dalla riforma societaria che ne ha delineato un tipo del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello previgente.

La società a responsabilità limitata è una delle forme più ricorrenti per svolgere attività d’impresa. E’ dotata di un’autonomia patrimoniale perfetta e i soci non sono responsabili personalmente per le obbligazioni sociali, anche qualora abbiano agito in nome e per conto della società.

La S.R.L. può essere costituita con un contratto o con un atto unilaterale. L’atto costitutivo della s.r.l. deve essere redatto per atto pubblico. L’atto costitutivo deve essere fatto per atto pubblico dal notaio che provvede al deposito presso il Registro delle imprese, a seguito dell’iscrizione presso il competente Registro delle imprese la società a responsabilità limitata può dirsi effettivamente venuta ad esistenza.

Inoltre, il suo capitale sociale non può essere inferiore a 10.000 euro. Tuttavia la L. 99 del 1993 di conversione del D.L. 76 del 2013, ha introdotto la possibilità, per tutte le s.r.l., di determinare l’ammontare di capitale in misura inferiore a 10.000 euro, pari almeno ad un 1 euro, con conferimento esclusivamente in denaro.

Tassazione di SRL

Le società a responsabilità limitata sono sicuramente una forma più articolata di società, trattandosi di una società di capitali.
Essa poi può distinguersi in diverse tipologie. Tuttavia, dal punto di vista fiscale, sia una SRL Ordinaria, una SRLS o una SRL a socio unico, non cambia di una virgola per quel che riguarda le imposte sui redditi.

Laddove la società opterà per il regime di tassazione ordinario sarà soggetta a:

  • IRES calcolato in percentuale (24%) sull’utile di impresa a fine anno;
  • IRAP calcolato in percentuale (3,9%) sull’utile di impresa a fine anno;
  • Si dovrà poi applicare una ritenuta del 26% sui dividendi distribuiti ai soci.

Si ricorda poi che sono dovuti anche i contributi. Ciascun socio deve iscriversi all’INPS artigiani o commercianti, a seconda della tipologia di impresa. In tal modo, questi saranno tenuti pagare un altro 24% di contributi previdenziali calcolati sul reddito di impresa pro quota.

VI sono tuttavia alcune divergenze, rispetto al predetto regime, ove si decida di adottare la forma della SRL Unipersonale. In questo caso, infatti, il trattamento è più svantaggioso rispetto ai contributi previdenziali. Il socio unico infatti, nel 99% dei casi è, sia “socio lavoratore” che “amministratore” e vedrà gravare sul suo groppone l’intero imponibile su cui calcolare il 24% di INPS.

Esempio di tassazione

Per quanto riguarda le SRL Ordinaria o SRLS, è prevista la possibilità di frazionare l’utile abbassando notevolmente la base imponibile sulla quale calcolare l’INPS.

Di seguito ti forniamo un esempio concreto, rispetto ad una SRL con 100.000 euro di utile con 4 soci (uno operativo e uno di capitale) che a fine anno distribuiscono tutti i dividendi disponibili.

Una SRL in regime ordinario con utile di 100.000 € l’anno pagherà, con un socio operativo e uno di capitale al 50%:

  • IRES: (24% su 100.000) = € 24.000
  • IRAP: (3,9% su 100.000) = € 3.600

L’utile effettivo che potrà essere distribuito ai soci si riduce quindi a (100.000 – 24.000 – 3.900) = 72.100 €

Il socio operativo dovrà inoltre pagare l’INPS artigiani o commercianti per la sua quota di utili di impresa:

  • INPS: (24% su 50.000 €) = € 12.000

Dobbiamo ancora inserire la tassazione degli utili distribuiti ai soci sui quali, dal 2018, è prevista una ritenuta fissa del 26% su quanto effettivamente distribuito, sia per le partecipazioni qualificate che non. Nel nostro caso sarà possibile distribuire un utile effettivo di 72.100€, ovvero, 18.025 € a ciascuno dei due soci.

  • Ritenuta sull’utile dei soci (26% di 72.100 €) =  18.746 €, ovvero, 4.686 € a testa

Rispetto alle ipotesi precedenti assistiamo ad una variazione della tassazione, infatti il totale è: 58.346 euro.

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