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Ritenuta d’acconto: cos’è, calcolo e versamento

Fisco NazionaleRitenuta d'acconto: cos'è, calcolo e versamento

La ritenuta d’acconto è un metodo di riscossione dei tributi e consiste in una trattenuta effettuata da alcuni soggetti, i sostituti d’imposta, al momento del pagamento del corrispettivo di altri contribuenti, ovvero i sostituiti d’imposta. Le ritenute d’acconto vengono effettuate sulle somme di denaro percepite dai datori di lavoro o dai clienti, dalle banche o dagli istituti finanziari.

La ritenuta di acconto è una trattenuta fiscale che viene operata dal sostituto d’imposta (ad esempio un datore di lavoro o un committente) sulle somme di denaro che vengono corrisposte a un soggetto (ad esempio un dipendente o un professionista) per conto di un’autorità fiscale. Il sostituto d’imposta è tenuto a trattenere una parte dell’importo del pagamento e ad anticipare al fisco l’importo trattenuto.

Il sostituto d’imposta è cioè tenuto al pagamento di imposte in relazione a manifestazioni di capacità contributiva riferibili ad un altro soggetto, il sostituito. Sulla base di questo meccanismo, il sostituto di imposta, quando corrisponde compensi a prestatori (di lavoro dipendente o autonomo) è tenuto a trattenere una somma da versare all’Erario. Si tratta della ritenuta di acconto. L’applicazione della trattenuta manifesta quella che in gergo viene definita sostituzione di imposta, che si può manifestare:

  • A titolo d’imposta. Trova applicazione quando il sostituto assolve totalmente l’obbligo fiscale gravante su un determinato provento, in modo da estinguere l’obbligazione tributaria del sostituito, estromettendolo dall’attuazione del prelievo;
  • A titolo d’acconto. Trova applicazione quando il sostituto trattiene dai proventi che eroga al sostituito un mero acconto sulla complessiva imposta da questi dovuta, non esaurendo, in tal modo, il prelievo e non estromettendo il percettore delle somme dalla definitiva attuazione dell’obbligazione tributaria.

La normativa di riferimento è dettata dagli articoli 23 e 25 del DPR n. 600/1973. Attraverso questo meccanismo una parte delle imposte dovute da parte del soggetto percettore di alcune categorie reddituali viene trattenuta e versata all’Erario da parte del soggetto che eroga il reddito. Come puoi immaginare l’obbligo di ritenuta di acconto è stato introdotto per ridurre il rischio di frode soprattutto nel mondo dei lavoratori autonomi.

Qual è lo scopo della ritenuta d’acconto?

Nella maggior parte delle giurisdizioni, la ritenuta avviene nel contesto del reddito salariale. Piuttosto che costringere un contribuente o un’azienda a pagare l’intero debito fiscale al governo in un unico momento e in un unico momento, le aziende trattengono una piccola parte del reddito da dare al governo per tutto il tempo l’anno. Il più delle volte, questo riduce la responsabilità fiscale sia delle imprese che degli individui quando presentano le loro tasse. Idealmente, la trattenuta corrisponde alla responsabilità dell’imposta sul reddito al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

La ritenuta di acconto viene utilizzata per diversi scopi, tra cui:

  • Garantire il pagamento delle imposte dovute: la trattenuta viene versata direttamente al fisco, assicurando che il soggetto ricevente abbia già pagato una parte dell’imposta dovuta.
  • Semplificare gli adempimenti fiscali: permette di semplificare la procedura di calcolo e di pagamento delle imposte, in quanto il sostituto d’imposta si occupa di effettuare la trattenuta e di versarla direttamente al fisco.
  • Ridurre il rischio di evasione fiscale: aiuta a limitare il rischio di evasione fiscale, in quanto il fisco riceve direttamente una parte dell’imposta dovuta.

La ritenuta di acconto può essere applicata in diversi contesti, ad esempio:

  • In ambito lavorativo, per i dipendenti che ricevono un reddito da lavoro dipendente.
  • In ambito professionale, per i liberi professionisti o le imprese che prestano servizi a terzi.
  • In ambito finanziario, per i redditi da capitali come gli interessi sulle obbligazioni.

La percentuale di ritenuta di acconto varia a seconda del tipo di reddito e della normativa fiscale vigente. È importante tenere presente che tale trattenuta non rappresenta l’imposta finale dovuta, ma solo una parte di essa.

In sintesi, si tratta di uno strumento fiscale che viene utilizzato per garantire il pagamento delle imposte dovute, semplificare gli adempimenti fiscali e ridurre il rischio di evasione fiscale. La sua applicazione riguarda diversi contesti e la percentuale di trattenuta varia a seconda del tipo di reddito e della normativa fiscale in vigore.


Chi è tenuto ad applicare la ritenuta?

L’applicazione della ritenuta di acconto spetta al sostituto di imposta che si trova ad erogare compensi a singoli prestatori. Ai sensi dell’art. 64 del DPR n. 600/73 si definisce sostituto di imposta “chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili e anche a titolo di acconto deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso”. Rientrano in questa definizione le seguenti categorie di soggetti:

  • Gli enti e le società indicati all’art. 73 del TUIR:
    • a) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
    • b) enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, aventi come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
    • c) enti pubblici e privati diversi dalle società, trust non aventi come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, nonché organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato;
    • d) società ed enti di ogni tipo, compresi i trust con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • Società e associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR:
    • Società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato;
  • Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole;
  • Persone fisiche che esercitano arti o professioni;
  • Curatore fallimentare e il commissario liquidatore;
  • Condominio.

Coloro che, non rientrano in nessuna delle categorie di cui sopra, non rivestono il ruolo di sostituti d’imposta. Il privato cittadino che eroghi un compenso per una prestazione di lavoro autonomo eseguita in suo favore da un professionista non sarà tenuto ad effettuare alcuna trattenuta su quanto corrisposto.

Per quali compensi si applica la sostituzione di imposta?

La ritenuta d’acconto trova applicazione per i compensi di lavoro corrisposti, rientranti:

  • Redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati;
  • Compensi per prestazioni di lavoro autonomo;
  • Provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari;
  • Corrispettivi dovuti dal condominio nei confronti dell’appaltatore per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o di servizi;
  • Interessi e altri proventi spettanti ai possessori di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie;
  • Compensi per perdita dell’avviamento commerciale in conseguenza della cessazione di rapporti di locazione di immobili adibiti all’esercizio di un’attività commerciale o artigiana diretta agli utenti o ai consumatori finali, nonché contributi alle imprese corrisposti da enti pubblici;
  • Premi e vincite di vario genere corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dagli altri soggetti indicati dall’art. 23 D.P.R. 600/1973;
  • Compensi erogati in favore di sportivi non professionisti da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche.

Quando la sostituzione non si applica?

Il meccanismo della sostituzione di imposta non trova applicazione per tutti i compensi inferiori a 25,82 euro, purché non si tratti di acconti relativi a prestazioni lavorative il cui corrispettivo e superiore a tale limite. Restano esclusi anche i compensi corrisposti da enti pubblici ed enti privati, che non hanno come oggetto principale l’esercizio di attività commerciali.

Quali le aliquote delle ritenute di acconto?

Per i redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti, la ritenuta, effettuata a titolo d’acconto, è pari al 20%. Se, invece, i compensi sono corrisposti a soggetti non residenti, si applica una ritenuta a titolo di imposta in misura del 30% dell’ammontare corrisposto. L’aliquota del 30% a titolo d’imposta si applica sui compensi e le somme corrisposti a non residenti per l’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, brevetti, invenzioni industriali e simili. Se i compensi, per prestazioni di lavoro autonomo e assimilati, sono corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, si applica la trattenuta a titolo di acconto in misura del 20%.

Tabella riepilogativa: aliquote ritenute di acconto

TIPO DI REDDITOALIQUOTABASE IMPONIBILE
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale20% a titolo di acconto100%
Compensi per cessione diritti di autore da parte dello stesso autore:
– soggetti età superiore a 35 anni
– soggetti età inferiore a 35 anni

20% a titolo di acconto
20% a titolo di acconto

75%
60%
Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere20% a titolo di acconto100%
Compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro20% a titolo di acconto100%
Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori20% a titolo di acconto100%
Compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale corrisposti a soggetti nono residenti30% a titolo di imposta100%
Compensi per cessione di opere di ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, formule, etc corrisposti a soggetti non residenti30% a titolo di imposta100%

La base imponibile

Nella base imponibile, per il calcolo della ritenuta d’acconto, rientrano:

  • I compensi professionali;
  • I rimborsi a piè di lista (effettivamente sostenute) per le spese di viaggio, vitto e alloggio;
  • Le spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente;

Non concorrono alla base imponibile:

  • I contributi previdenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
  • I compensi ricevuti a titolo di rimborso spese anticipate, in nome e per conto del cliente, a patto che non rappresentino spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano analiticamente documentate.

Chi trattiene le ritenute d’acconto?

La ritenuta d’acconto viene applicata su tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro autonomo oltre che sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dipendenti. Le ritenute vengono, appunto, trattenute dal sostituto di imposta rispetto al compenso erogato per essere poi versate all’Erario. Il versamento delle ritenute avviene generalmente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso al lavoratore.

Quando si versano le ritenute?

Il versamento della ritenuta d’acconto deve essere eseguito dal sostituto d’imposta entro il 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento. Nel caso in cui il 16 sia sabato oppure un giorno festivo, il versamento è posticipato al primo giorno successivo utile. Il versamento è effettuato mediante modello F24 utilizzando il codice tributo 1040 nella sezione erario.

Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui ha corrisposto i redditi, deve provvedere a consegnare la Certificazione Unica al prestatore di lavoro, con la quale sono attestate le ritenute operate, a prescindere dal loro effettivo versamento.

La ritenuta sui redditi da lavoro dipendente

Le società, gli enti e le persone fisiche di cui agli art. 23 e 24 D.P.R. 600/1973 che corrispondono redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati devono operare, in veste di sostituti di imposta, una trattenuta a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai dipendenti, con obbligo di rivalsa. Sono soggetti a ritenute tutti i valori percepiti dal dipendente nel periodo di paga dal datore di lavoro, inoltre rientrano anche le somme percepite entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro.

I datori di lavoro che hanno provveduto ad eseguire le ritenute di acconto sulle somme versate a titolo di stipendio devono, entro il 28 febbraio dell’anno successivo o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se precedente, effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti al netto delle detrazioni spettanti al lavoratore.

La ritenuta sui redditi da lavoro autonomo

Le società, gli enti e le persone fisiche indicate dall’art. 25 D.P.R. 600/1973 che corrispondono a soggetti residenti compensi anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo devono operare una trattenuta del 20% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con obbligo di rivalsa.

Per quanto riguarda i compensi erogati a soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano la ritenuta è effettuata a titolo d’imposta, attraverso cioè un prelievo definitivo in misura pari al 30%.

Sono soggetti a ritenuta i compensi corrisposti per:

  • prestazioni di lavoro autonomo;
  • assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
  • proventi derivanti da partecipazione agli utili;
  • utili spettanti a promotori e soci fondatori di società di capitali;
  • redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore, di opere dell’ingegno, brevetti industriali e altre privative industriali.

Rientrano nel calcolo della base imponibile:

  • i compensi professionali;
  • i rimborsi spese inerenti alla produzione del reddito, salvo che non si tratti di spese analiticamente documentate, anticipate in nome e per conto del cliente;
  • contributo previdenziale addebitato al committente nella misura del 4% da parte dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata I.N.P.S. .

Non rientrano nel calcolo della base imponibile:

  • i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
  • l’eventuale addebito in via di rivalsa del contributo integrativo per la cassa nazionale dell’ordine professionale di appartenenza:
  • le spese relative all’esecuzione dell’incarico conferito, sostenute direttamente dal committente.

La ritenuta sulle prestazioni occasionali

La trattenuta si applica anche alle prestazioni di lavoro autonomo aventi carattere occasionale, le quali devono caratterizzarsi sia per la mancanza di continuità e abitualità sul piano temporale, sia per l’assenza di coordinamento della prestazione con l’attività aziendale o il ciclo produttivo del committente.

Il committente, sostituto d’imposta effettuerà la trattenuta d’acconto secondo le stesse modalità previste previste per le prestazioni di lavoro autonomo.

Il prestatore di lavoro occasionale emette una ricevuta e non una fattura con indicate le generalità proprie e del committente, la data di emissione della ricevuta stessa, la descrizione della prestazione lavorativa, l’importo lordo corrisposto e quello netto, derivante dalla sottrazione della ritenuta.

Ritenuta e regime forfettario

Il regime forfettario permette l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti e su quelli corrisposti.

i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.
i contribuenti [in regime forfettario] non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato D.P.R. 600/1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi”.

Pertanto, i committenti non dovranno quindi operare alcuna trattenuta sui compensi erogati ai forfettari.

La ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari

Le società, gli enti e le persone fisiche indicate dall’art. 25-bis D.P.R. 600/1973, che corrispondono provvigioni comunque denominate per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare una ritenuta a titolo d’acconto, con obbligo di rivalsa, con aliquota del 23%.

La base imponibile è ridotta al 50% dell’ammontare delle provvigioni percepite ed è ulteriormente ridotta al 20% nel caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in via continuativa nell’esercizio della propria attività dell’opera di dipendenti o di terzi.

La ritenuta su interessi e redditi di capitale

I soggetti di cui all’art. 23 D.P.R. 600/1973 che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie devono operare una ritenuta del 20%, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori di tali titoli. Gli istituti bancari e postali sono tenuti ad effettuare una trattenuta del 26%, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e depositi.

Le ritenute di cui sopra sono effettuate a titolo d’acconto quando i relativi redditi di capitale sono erogati in favore di:

  • imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e i conti correnti ineriscono all’attività di impresa;
  • società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate;
  • società di capitali ed enti commerciali, nonché stabili organizzazioni nel territorio italiano di società ed enti di qualsiasi genere, non residenti.

In tutti gli altri casi le suddette ritenute sono effettuate a titolo d’imposta.

Come si paga la ritenuta d’acconto?

Il sostituto d’imposta deve versare le somme oggetto di ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato corrisposto il compenso sul quale egli ha effettuato il prelievo. Nel caso in cui il termine coincida con il sabato o con un giorno festivo, il versamento si considera comunque tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Le ritenute di acconto devono essere versate mediante modello F24, indicando nella sezione ERARIO:

  • il codice tributo, solitamente il codice tributo è 1040, codici diversi sono utilizzati per il versamento di alcune particolari tipologie di ritenute, come ad esempio quelle effettuate dal condominio nei confronti di soggetto appaltatore);
  • il mese in cui è avvenuto il pagamento (in formato numerico: es. 01, 02, 03…);
  • l’anno in cui è avvenuto il pagamento;
  • l’importo a debito versato.

I sostituti d’imposta che non siano titolari di partita Iva potranno procedere al pagamento in via telematica oppure presentando il modello F24 in forma cartacea presso gli sportelli degli agenti della riscossione o presso banche ed uffici postali. I sostituti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di inviare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o i servizi di internet banking predisposti da agenti della riscossione, istituti bancari, Poste italiane, oppure avvalendosi di un intermediario abilitato

Dichiarazione e certificazione delle ritenute d’acconto

I sostituti d’imposta sono tenuti a presentare annualmente una dichiarazione unica relativa a tutti i soggetti in favore dei quali hanno erogato compensi nell’anno precedente. Ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 322/98, il sostituto d’imposta è tenuto entro il 31.10 di ogni anno a trasmettere il modello 770, salvo proroghe.

I sostituti d’imposta devono anche rilasciare ai soggetti sostituiti un’apposita certificazione unica, attestante l’ammontare complessivo delle somme erogate e delle ritenute su di esse operate, nonché le eventuali detrazioni effettuate ed i contributi previdenziali e assistenziali versati. Se desideri approfondire gli aspetti legati alla ritenuta di acconto dei professionisti ti lascio il link a questo articolo dedicato.

Per il modello 770 valgono le norme generali, sia sul piano sostanziale che sanzionatorio, previste per la dichiarazione dei redditi. Può essere infatti presentata una dichiarazione integrativa, e sono contemplate sanzioni sia per l’omessa dichiarazione che per la dichiarazione infedele.


L’applicazione delle ritenute di acconto per i professionisti

– Focus di seguito

Ritenuta su professionisti esteri

La ritenuta di acconto è un prelievo che viene operato dal committente di una prestazione professionale, sull’importo dovuto dal soggetto che ha effettuato la prestazione professionale. Il committente è chiamato a trattenere l’importo della ritenuta di acconto per versarlo all’Amministrazione finanziaria mediante modello F24. Affinché possa trovare applicazione questo meccanismo, che viene definito come “sostituzione di imposta“, è necessario che il committente rientri tra i soggetti indicati dal comma 1 dell’articolo 23 del DPR n. 600/73. Questi soggetti sono definiti con il termine di “sostituti di imposta“.

La figura del sostituto di imposta è molto importante nella normativa fiscale in quanto è stata introdotta per ridurre le possibili frodi da parte dei professionisti. In particolare, per rendere maggiormente certo il versamento delle imposte dei professionisti, il sostituto di imposta è chiamato a trattenere e versare all’Erario una quota del compenso del professionista. Tale importo, che non viene quindi erogato al professionista, ma trattenuto e versato all’Amministrazione finanziaria, costituisce una sorta di anticipo delle imposte del professionista. In pratica, parte dell’obbligazione fiscale del professionista viene assolta dal proprio sostituto di imposta. Si tratta di una procedura simile a quella che avviene per i lavoratori dipendenti.

Chi Può Svolgere La Funzione Di Sostituto Di Imposta?

Possono assolvere la funzione di sostituto di imposta le seguenti categorie di soggetti:

  • Le società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
  • I Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE);
  • Gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. Ma anche i consorzi, le associazioni non riconosciute e le altre organizzazioni senza personalità giuridica non appartenenti ad altri soggetti nei cui confronti si verifica il presupposto di imposta, residenti nel territorio dello Stato;
  • Le società e gli enti di qualsiasi tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;
  • Le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice;
  • Le società di fatto e le società di armamento;
  • Le associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • Le persone fisiche che esercitano per professione abituale, ancorché non in via esclusiva, attività di natura commerciale;
  • Le imprese agricole;
  • Le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • Il condominio;
  • Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore (D.L. n. 233/2006).

Nel caso in cui il committente la prestazione professionale non rientri tra questi soggetti la trattenuta di acconto non si applica.

Applicazione della ritenuta di Acconto

Tutti questi soggetti quando ricevono una prestazione da parte di un professionista o di un agente sono tenuti a trattenere parte del suo compenso, al fine di versarlo all’Erario. Questo a titolo di acconto sulle imposte che successivamente dovrà versare a titolo definitivo il professionista presentando la dichiarazione dei redditi. In pratica, la ritenuta di acconto è una somma che il sostituto è obbligato ad operare e versare periodicamente all’Amministrazione finanziaria a titolo di IRPEF. Si calcola sul reddito spettante al percipiente come controprestazione del servizio reso. Attraverso il meccanismo della sostituzione d’imposta l’Amministrazione finanziaria riesce a spostare l’obbligo di versamento di un onere tributario:

  • Dal soggetto che ha effettuato la prestazione professionale
  • Verso un soggetto terzo.

In questo modo si rende meno probabile una frode nei confronti dell’Erario.


Le prestazioni professionali soggette a ritenuta

La ritenuta a titolo di acconto si applica nel caso in cui vengano effettuate da parte del soggetto prestatore, le seguenti prestazioni professionali, da cui derivano:

  • Compensi per prestazioni occasionali;
  • Compensi per prestazioni derivanti da rapporti di agenzia mediazione rappresentanza sia di carattere occasionale che non;
  • I compensi derivanti anche dalle indennità di cessazione di rapporti di agenzia limitatamente al caso in cui siano erogate a persone fisiche o società di persone;
  • Indennità per la cessazione di funzioni notarili;
  • Compensi erogati cambia agenti ho venditori a domicilio;
  • Proventi derivanti la partecipazione di associati per il solo lavoro;
  • Prestazioni derivanti dall’utilizzazione di marchi brevetti opere dell’ingegno (20% anche se percettore non residente);
  • Compensi erogati a sportivi professionisti sempre nell’ambito di attività non caratterizzati dall’imprenditorialità ho anche compensi erogati sotto forma di indennità oppure rimborsi (23%);
  • Compensi percepiti dagli eredi di un lavoratore autonomo che subentreranno nel rapporto richiedendo l’applicazione sempre nella misura del 20%.

Ad esempio, la prestazione eseguita da un impresa, non rientra nell’ambito di questa disciplina.


La base imponibile per i professionisti

La ritenuta di acconto è deve essere esposta nel documento che certifica l’avvenuta prestazione professionalefattura o ricevuta, a seconda dei casi. L’elemento su cui è necessario prestare maggiore attenzione è l’imponibile. La prima voce che rientra nella base imponibile ed è, quindi, soggetta a ritenuta di acconto è l’onorario o compenso professionale. Una seconda voce da prendere in considerazione riguarda il contributo previdenziale integrativo addebitato al committente. Stiamo parlando del contributo solitamente del 2% o 4% che i professionisti iscritti ad autonome casse professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri, Commercialisti, Avvocati) sono tenuti ad applicare in fattura.

Attenzione! Questa voce non rientra nella base imponibile, in quanto non è considerata reddito per il professionista, ma soltanto un anticipazione contributiva. La rivalsa che, invece, applicano in fattura i professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS. La rivalsa, infatti, è considerata a tutti gli effetti reddito. Per questo motivo essa rientra nella base imponibile per il calcolo della ritenuta. Infine, dovranno essere prese in considerazione anche il riaddebito delle spese anticipate dal professionista e riaddebitate in fattura in modo forfettario (l’addebito forfettario è considerato reddito per il professionista, quindi soggetto a ritenuta di acconto). Allo stesso modo dovranno essere trattate le diverse indennità che spettano al professionista e che riaddebita in fattura al committente. Una volta quantificata la base imponibile su cui applicare la ritenuta di acconto deve essere individuata la corretta aliquota da applicare.


Le aliquote per i professionisti

Per i redditi di lavoro autonomo è prevista l’applicazione di una ritenuta di acconto IRPEF sui compensi erogati a fronte di prestazioni professionali, con una aliquota del 20% sul 100% del reddito incassato (individuando la base imponibile come sopra evidenziato), per i professionisti residenti nel territorio dello Stato. Oppure, una ritenuta del 30% sempre sul 100% del reddito, nel caso in cui il professionista sia un soggetto non residente. In questo caso la ritenuta non è a titolo di acconto ma a titolo di imposta. La stessa ritenuta si applica anche in caso di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Sui redditi corrisposti per prestazione di lavoro autonomo riguardanti l’utilizzo economico delle opere d’ingegno da parte di soggetti residenti, sulla parte imponibile (compenso percepito al netto della deduzione forfettaria spettante: del 25% in caso di età superiore ai 35 anni, o del 40% se il professionista è di età inferiore) all’atto del pagamento deve essere effettuata una ritenuta di acconto IRPEF del 20% o, nel caso di reddito assimilato, con l’aliquota Irpef secondo lo scaglione di reddito. Nel caso in cui i compensi per prestazione di lavoro autonomo riguardanti l’utilizzo economico delle opere d’ingegno siano corrisposti a soggetti non residenti deve essere effettuata un a ritenuta a titolo di imposta pari al 30%. Questo anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese (applicata al 100% dei compensi) ad eccezione dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Per quanto riguarda, invece, i compensi spettanti agli sportivi dilettanti, sui redditi annui percepiti superiori alla soglia di  20.658,28 euro deve essere operata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai fini IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale.

Tabella: Aliquota delle ritenute per il lavoro autonomo

Prestazione professionaleAliquota ritenuta di acconto
Professionista residente20%
Professionista non residente30%*
Sfruttamento opere d’ingegno20%
Sfruttamento opere d’ingegno non residente30%*
Sportivi dilettanti compensi sopra € 20.658,2823% oltre addizionali
Agenti di commercio23% sul 50% del compenso

(*) Salva l’applicazione della ritenuta convenzionale più conveniente (se presente).

Esempi di calcolo della ritenuta dei professionisti

Passiamo adesso alla parte pratica di questa guida. Di seguito ti propongo alcuni esempi di calcolo di fattura e ricevuta per prestazioni professionali. In tutti gli esempi scoprirai come applicare la ritenuta di acconto.

Fattura del professionista iscritto a cassa professionale

Il classico esempio dei professionisti iscritti cassa previdenziale di categoria è quello degli:

  • Avvocati;
  • Medici;
  • Architetti
  • Geometri;
  • Biologi;
  • Ingegneri;
  • Commercialisti;
  • Etc…

In questo caso il professionista deve addebitare il 2% o il 4% (a seconda di quanto è previsto dalla propria cassa professionale) del compenso al cliente come contributo integrativo alla casa professionale. Il contributo previdenziale integrativo deve essere incluso nella base imponibile IVA della fattura. Andiamo adesso a chiarire meglio la situazione con un esempio pratico. Ipotizziamo i seguenti dati di partenza:

  • Prestazione professionale: 1.000 euro;
  • Contributo integrativo alla cassa di previdenza del 2%;
  • Applicazione dell’IVA 22%;
  • Ritenuta di acconto del 20% da applicare in fattura.

Il primo passo per la predisposizione della parte numerica della fattura è quello di individuare il valore della prestazione di 1.000 euro. A questo valore deve essere aggiunto il contributo integrativo alla cassa di previdenza pari a 20,00 euro (2% di 1.000 euro). Dal calcolo si ottiene il valore imponibile ai fini IVA per 1.020 euro. Su questo valore deve essere applicata l’imposta del 22%, per un valore di 224,40 euro. A questo punto si calcola la trattenuta di acconto del 20% sull’imponibile della prestazione. Rimane escluso il contributo alla cassa previdenziale. La ritenuta di acconto è pari a 200 euro (20% di 1.000 euro). Come evidenziato dalla tabella sotto il calcolo del netto a pagare, pari a 1.024,00 euro, è presto fatto:

DESCRIZIONEIMPORTO
Imponibile prestazione professionale€ 1.000,00
Contributo Integrativo Cassa di Previdenza 2%€ 20,00
IVA 22% (calcolata su € 1.020)€ 224,40
Ritenuta acconto 20% su imponibile prestazione€ 200,00
Netto a pagare (*)€ 1.044,40

(*) Il valore del netto a pagare è dato dal seguente calcolo: (imponibile prestazione + contributo cassa previdenziale + IVA – ritenuta di acconto).

Fattura del professionista iscritto alla gestione separata INPS

I professionisti che non hanno una cassa professionale di appartenenza, devono obbligatoriamente iscriversi alla gestione separata dell’INPS. Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli amministratori di condominio, i consulenti del settore informatico, e così via. In questo caso il professionista ha facoltà di applicare in fattura la rivalsa Inps del 4%. Si tratta di un contributo integrativo addebitato al committente. Questo importo, se applicato, rientra sia nel calcolo dell’imponibile IVA che ai fini della determinazione della ritenuta di acconto. In pratica, la rivalsa INPS costituisce reddito aggiuntivo per il professionista. Andiamo ad analizzare, adesso, un esempio pratico di compilazione della fattura anche in questo caso. Ipotizziamo i seguenti dati di partenza:

  • Prestazione professionale: 1.000 euro;
  • Rivalsa INPS 4%;
  • Applicazione dell’IVA 22%;
  • Ritenuta di acconto del 20% da applicare in fattura.

Anche in questo caso il primo passo è quello di individuare il valore della prestazione di 1.000 euro. Su tale valore deve essere applicata la rivalsa INPS del 4%. Si arriva così ad un valore di 1.040 euro. Come nel caso precedente questo valore costituisce l’imponibile ai fini IVA. A questo punto si calcola l’IVA, che è pari a 228,80 euro. Infine, si calcola al ritenuta di acconto del 20% sul totale imponibile (rivalsa INPS inclusa). Questa è pari a 208,00 euro (20% di 1.040,00 euro). La tabella qui sotto ci aiuta a determinare il netto a pagare, pari a 1.040,00 euro:

DESCRIZIONEIMPORTO
Imponibile prestazione€ 1.000,00
Rivalsa INPS 4%€ 40,00
IVA 22%€ 228,80
Ritenuta acconto 20% (inclusa rivalsa INPS)€ 208,00
Netto a pagare (*)€ 1.060,80

(*) Il netto a pagare è così calcolato: (imponibile prestazione + contributo cassa di previdenza + IVA – ritenuta di acconto).


Fattura di agenti di commercio iscritti all’ENASARCO

Gli agenti di commercio non sono considerati professionisti, piuttosto imprenditori. Tuttavia, a questi fini, può essere utile vedere come si applica la ritenuta di acconto nella loro fattura. Gli agenti di commercio devono versare i contributi previdenziali all’Enasarco. Si tratta di una cassa di previdenza che applica una gestione diversa da quanto visto sinora. Ipotizziamo i seguenti dati di partenza:

  • Provvigione di vendita maturata dall’agente 1.000 euro;
  • Applicazione dell’IVA 22%;
  • Ritenuta Enasarco;
  • Applicazione della ritenuta di acconto del 23%.

Nella fattura di un agente di commercio la provvigione maturata è direttamente l’imponibile IVA (in assenza di altri oneri aggiuntivi). L’IVA, è calcolata su 1.000 euro ed è pari a 220 euro. A questo punto si calcola la ritenuta Enasarco, pari al 50% del contributo previsto. L’aliquota è del 16,50% complessivamente. Il 50% dell’aliquota è, quindi, pari all’8,25%. Infine, calcoliamo la ritenuta di acconto, pari al 23% del 50% dell’imponibile, quindi 115 euro (23% di 500 euro). Il netto a pagare risulta pari a 2.035,00 euro.

DESCRIZIONEIMPORTO
Imponibile prestazione€ 1.000,00
IVA 22%€ 220,00
Ritenuta ENASARCO al 8,25%€ 82,50
Ritenuta di acconto (23% su 50% dell’imponibile)€ 115,00
Netto a pagare (*)€ 1.022,50

(*) Il netto a pagare risulta essere così calcolato: (imponibile prestazione + IVA – contributo ENASARCO – ritenuta di acconto)

Ricevuta per lavoro autonomo occasionale

Il soggetto che effettua una prestazione di lavoro autonomo occasionale è tenuto a rilasciare una ricevuta non fiscale al committente. La ricevuta si emette al momento del pagamento del corrispettivo. Questa, infatti, rappresenta la quietanza del pagamento avvenuto. Ipotizziamo i seguenti dati:

  • Compenso lordo del professionista 1.000 euro (il professionista non ha svolto altre prestazioni nell’anno);
  • Applicazione della ritenuta di acconto del 20%.

Sul valore del compenso lordo di 1.000 euro deve essere applicata la ritenuta di acconto. In questo modo si determina il corrispettivo netto, pari a 800 euro. Gli eventuali rimborsi spese, se forfettari, rientrano nella base imponibile della ritenuta di acconto. Al contrario, se i rimborsi spese sono analitici, ovvero documentati da ricevute o fatture, non devono essere considerati per il calcolo della trattenuta. Questo aspetto è molto importante e spesso frutto di errori. Vediamo la tabella seguente.

DESCRIZIONEIMPORTO
Compenso lordo della prestazione€ 1.000
Rimborsi forfettari (non documentati)€ 200
Ritenuta di acconto 20% (su compenso e rimborsi)€ 240
Netto a pagare (Compenso + rimborsi – ritenuta)€ 960

Fattura per professionista in regime forfettario

I contribuenti che aderiscono al regime di forfettario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014, e articolo 1, commi da 111 a 113, della Legge n. 208/2015, possono usufruire di alcuni vantaggi fiscali. Questi vantaggi si riflettono anche nella compilazione della fattura. Infatti, i professionisti in regime forfettario sono esonerati:

  • Sia dagli obblighi IVA;
  • Dall’applicazione della ritenuta di acconto sui compensi.

L’unico aspetto da sottolineare riguarda il contributo alla Cassa Professionale di appartenenza. Oppure alla gestione separata INPS. Questo significa che l’importo lordo della fattura corrisponde direttamente al netto a pagare, come possiamo vedere dalla tabella sottostante:

DESCRIZIONEIMPORTO
Imponibile prestazione€ 1.000,00
Contributo Cassa di Previdenza 2%€ 20,00
IVA
Ritenuta acconto 20%
Netto a pagare€ 1.020,00

(*) Il netto a pagare è così calcolato: (imponibile prestazione + contributo cassa di previdenza )


Il versamento delle ritenute dei professionisti

Le ritenute di acconto devono essere versate dal sostituto di imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di avvenuto pagamento del professionista. Quindi per una fattura pagata a gennaio, la ritenuta di acconto deve essere versata entro il giorno 16 di febbraio. Il versamento della ritenuta di acconto deve essere effettuato con modello F24. Se stai cercando un modello F24 editabile da scaricare puoi trovarlo a questo articolo:

Adesso che hai a disposizione il modello F24 di seguito ti offro le indicazioni di compilazione che ho preso direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Nella sezione Erario deve essere utilizzato il:

  • Codice tributo “1040” . Questo se riguarda i lavoratori autonomi relativamente a compensi per l’esercizio di arti o professioni, anche in forma non abituale.

Nel campo “rateazione/regione/prov/mese” deve essere indicato il mese nel quale è avvenuto il pagamento della fattura. Nella sezione “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di avvenuto pagamento del corrispettivo. Ed infine nel campo importi a debito deve essere inserito l’importo della ritenuta di acconto. L’F24 così compilato deve essere versato utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Oppure, il pagamento può avvenire anche tramite home banking.

Il sistema sanzionatorio in caso di mancato versamento del sostituto di imposta

Per individuare il corretto trattamento sanzionatorio a carico del sostituto di imposta in caso di mancata applicazione della ritenuta e/o mancato versamento è necessario analizzare alcune disposizioni. Il riferimento è all’art. 14 del D.Lgs. n. 471/97 il quale prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative del 20% (per mancata applicazione) o del 30% (o 15%) in caso di mancato versamento. Nella tabella seguente le casistiche che si possono presentare nella pratica:

Casistica ritenutaSanzione del 20%Sanzione del 30% (o 15%)
Operata e non versataNOSI
Non operata e versataSINO
Non operata e non versataSINO

Ravvedimento operoso

Le sanzioni relative alle violazioni commesse dai sostituti d’imposta possono essere oggetto di ravvedimento operoso. Questo è quanto prevede l’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97.Per i tributi fiscali, il ravvedimento non è più inibito dall’inizio di un controllo fiscale, ma soltanto dalla notifica dell’accertamento o della comunicazione bonaria scaturente da liquidazione della dichiarazione. Inoltre, sono stati postergati termini entro cui esso può avvenire, contemplando che la riduzione delle sanzioni decresce con l’aumentare del tempo in cui interviene. Entro i termini indicati, dunque, è possibile rimuovere la violazione (presentando, ad esempio, il modello 770 emendato delle infedeltà dichiarative) e/o versare le ritenute, gli interessi legali e le sanzioni ridotte. Per quanto riguarda le ritenute di acconto, nella tabella seguente si riepilogano le sanzioni da omesso versamento della ritenuta operanti in sede di ravvedimento operoso.

Tabella: sanzioni da ravvedimento operoso per omesso versamento di ritenute di acconto

TERMINE DI REGOLARIZZAZIONESANZIONE RIDOTTA
entro 14 giorni dalla violazionedallo 0,1% all’1,4%
da 15 a 30 giorni dalla violazione1,5%
da 31 a 90 giorni dalla violazione1,67%
dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione3,75%
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione4,29%
oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione5%
se la sanatoria avviene dopo il “PVC”6%

Per quanto riguarda la compilazione del modello F24 in caso di ravvedimento operoso di ritenute di acconto deve essere utilizzato il codice tributo “8929” per le sanzioni. Mentre gli interessi di mora dovuti, dovranno essere sommati all’imposta ed inseriti nel codice tributo “1040” o “1038“.

La fattispecie di reato

L’omesso versamento delle ritenute è un reato disciplinato dall’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000 il quale così dispone:

“E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta”.

La condotta omissiva deve essere accompagnata dal dolo generico, come consapevolezza e volontà dell’omissione, essendo invece irrilevante il concreto fine perseguito dall’agente con il mancato versamento. Per quanto riguarda le conseguenze di carattere fiscale, sono disciplinate dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo numero 471/1997. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20% dell’ammontare non trattenuto, mentre chi, pur avendo eseguito la ritenuta, non procede ai versamenti è soggetto alla sanzione amministrativa del 30% di ogni importo non versato. Per approfondire: “Reati tributari e sanzioni penali“.


Consulenza fiscale online

In questo articolo ho cercato di fornirti tutte le indicazioni utili per applicare correttamente la ritenuta di acconto in fattura. Per quella che è la mia esperienza l’applicazione non è sempre così semplice, se non si padroneggia bene la fattura. Le possibilità di commettere errori sono molte. Per questo ti consiglio sempre di farti assistere da un dottore Commercialista. Se vuoi avere maggiori informazioni sulla disciplina fiscale legata al calcolo o al versamento delle ritenute di acconto, sarò lieto di offrirti la mia consulenza. Sarai ricontattato nel più breve tempo e potrai interagire con un professionista preparato. Non aspettare!

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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