Clausole statutarie che pongono limiti alla circolazione delle azioni in Spa non quotate tra statuti societari e patti parasociali.
In linea di principio, le azioni di una Società per Azioni (SPA) non quotata sono liberamente trasferibili. Tuttavia, esistono dei limiti a questa libera circolazione, che possono essere di natura legale o statutaria (convenzionale).
La possibilità di porre dei limiti alla circolazione delle azioni detenute in Società per azioni non quotate è esigenza diffusa. La caratteristica delle PMI italiane, infatti, è quella di essere per lo più aziende a compagine familiare.
Per questo motivo, molto spesso, diventa importante riuscire ad inserire clausole e patti parasociali che possano limitare al massimo la circolazione delle azioni. Questo con l’obiettivo di mantenere la compagine sociale esistente.
Capita sovente di dover consigliare a queste aziende come potersi tutelare al massimo sotto questo punto di vista. Per questo motivo ho deciso di dedicare questo contributo per affrontare la problematica da un punto di vista civilistico. Vediamo insieme, quindi, come porre limiti alla circolazione delle azioni detenute in Società per azioni non quotate.
Quadro normativo di riferimento
Il Codice civile (c.c.) enuncia quale regola generale per le società di capitali quella della libera trasferibilità delle azioni e delle partecipazioni. Questo sia per atto tra vivi che a causa di morte.
Lo stesso codice, tuttavia, tempera detto principio prevedendo, all’articolo 2355-bis c.c., che si possa convenire di circoscriverne o comunque graduarne l’incidenza, sino a giungere all’estremo opposto di escluderne l’operatività. Includendo tali vincoli all’interno dello statuto sociale.
Le clausole limitative del trasferimento di partecipazioni, ove inserite nello statuto di una società di capitali, hanno efficacia reale. In caso di violazione, sono opponibili anche al terzo acquirente. Questo sebbene a determinate condizioni contenute nell’art. 2355-bis c.c.
L’articolo 2355-bis c.c., rubricato “Limiti alla circolazione delle azioni”, prevede che:
“1 Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a
cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.
2 Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell’alienante. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 2357. Il corrispettivo dell’acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione
sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall’articolo 2437 ter.
3 La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il
gradimento e questo sia concesso.
4 Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo“.
Limitazioni statutarie alla trasferibilità delle azioni
Questa normativa realizza un contemperamento fra gli interessi dei soci e della società. Interessi dei soci, volti a controllare la circolazione delle partecipazioni sociali, ed anche l’interesse di colui che intenda disinvestire realizzando il valore delle proprie partecipazioni.
Come si evince dalla lettura del primo comma dell’articolo 2355-bis c.c., la portata della facoltà della società di porre limiti alla circolazione delle azioni è prevista in due ipotesi:
- Nel caso in cui esse siano rappresentate da azioni nominative e
- Ove sia stata esclusa l’emissione di titoli.
Tale facoltà rimane, dunque, esclusa solo per le azioni al portatore poiché queste ultime, data la loro struttura, sono funzionali al rapido trasferimento della partecipazione.
Categorie di vincoli al trasferimento delle azioni
L’articolo in esame prevede due macro categorie di vincoli rispetto al trasferimento delle azioni:
- Il divieto di trasferimento e
- L’apposizione di limiti alla circolazione delle azioni.
L’articolo 2355-bis c.c. consente un’ampia autonomia statutaria nella limitazione della libera circolazione delle azioni, sia inter vivos che mortis causa. Purché nel rispetto di tre principi:
- La temporaneità di limiti che comprimono notevolmente o eliminano la possibilità di cedere le azioni per atto inter vivos;
- La necessità, per limiti alla circolazione non temporanei, di assicurare al titolare delle azioni la possibilità di liquidare la partecipazione ad un valore congruo; e
- La limitabilità od escludibilità della circolazione a causa di morte. Con l’attribuzione all’acquirente mortis causa del diritto ad una liquidazione a valore congruo.
In altre parole, quindi, entro il limite dei cinque anni, è riconosciuto e tutelato l’interesse della compagine sociale a “chiudersi“. Anche in modo forte e con totale compressione dell’interesse del socio ad alienare la propria partecipazione.
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