I contribuenti non obbligati all'emissione della fattura devono rilasciare, la ricevuta fiscale (o lo scontrino fiscale).
La ricevuta fiscale è il documento utilizzabile dai soggetti passivi IVA, in alternativa al documento commerciale (ex scontrino fiscale), per adempiere agli obblighi di certificazione dei corrispettivi (art. 12 Legge n. 413/91). Con l’introduzione della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (co. 1, art. 2, D.Lgs. n. 127/15), le casistiche di emissione della ricevuta sono molto diminuite.
Cos’è la ricevuta fiscale?
La ricevuta fiscale è un documento IVA che certifica l’avvenuto pagamento da parte di un soggetto debitore nei confronti di un altro soggetto, ovvero il creditore. Prima di proseguire nell’analisi dettagliata relativa all’emissione di una ricevuta fiscale appare opportuno premettere che la ricevuta fiscale è quella emessa da soggetti dotati di partita IVA. I soggetti privati che emettono ricevute devono seguire le regole relative alle ricevute “non fiscali“. E’ il caso ad esempio degli hobbisti.
La ricevuta fiscale è il documento utilizzabile dai soggetti passivi IVA, in alternativa allo scontrino fiscale, al fine di adempiere l’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 12 della Legge n. 413/91. Tuttavia, per effetto dell’introduzione del regime obbligatorio di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 127/2015), le tradizionali modalità di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta sono state gradualmente sostituite dai nuovi adempimenti telematici. Di conseguenza, a partire dal 2020, la generalità delle operazioni di cui all’art 22 del DPR n. 633/72 non può più essere certificata mediante scontrino o ricevuta. Dall’1.1.2021, invece, possono certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale soltanto i soggetti che rientrano in alcune delle ipotesi di esonero dall’invio dei corrispettivi previste dal DM 10.5.2019.
Chi la emette?
Come anticipato, a partire dall’1.1.2020, i soggetti che effettuano operazioni ex art. 22 del DPR n. 633/72 (e dall’1.7.2019 i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro) sono tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, fatte salve alcune esclusioni. Infatti, la memorizzazione e la connessa trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate sostituiscono le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale (nonché la registrazione dei corrispettivi ex art. 24 co. 1 del DPR n. 633/72). Di conseguenza, a partire dal 2020, la generalità delle operazioni di cui all’art 22 del DPR n. 633/72 non potrà più essere certificata mediante scontrino o ricevuta. Le tradizionali modalità di certificazione resteranno valide per alcune operazioni escluse dalla trasmissione telematica (DM 10.5.2019), ovvero le seguenti:
- Le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 696/96. Si tratta, ad esempio, delle seguenti:
- cessioni di tabacchi;
- cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;
- cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri;
- etc;
- prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale
Questi soggetti per le sopra indicate operazioni sono tenuti a rilasciare una ricevuta fiscale cartacea che deve riportare gli identificativi fiscali del cliente (codice fiscale) e della transazione, solo quando il cliente lo richieda espressamente.
Documenti fiscali alternativi
Scontrino fiscale
Le operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non su richiesta del cliente, ma per le quali sussiste l’obbligo di certificazione fiscale, possono essere documentate, indipendentemente dall’esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale (art. 1 del DPR n 696/96), salvo che debba applicarsi l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Fattura
Non è obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale (così come dello scontrino fiscale) nel caso in cui, per la stessa operazione soggetta all’obbligo di certificazione, sia emessa fattura immediata ai sensi dell’art. 21 co. 1 del DPR 633/72 (art. 3 co. 2 del DPR n. 696/96). Con C.M. 4.4.97 n. 97 era stato chiarito che la fattura ha funzione sostitutiva dei citati documenti soltanto se emessa contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione. Ciò in considerazione del fatto che, in caso di emissione del documento in un momento successivo, verrebbe meno la possibilità di controllo immediato sulle operazioni. Tuttavia, il termine di emissione della fattura immediata è stato ampliato a 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione.
Come si compila la ricevuta?
La ricevuta fiscale deve essere emessa in duplice esemplare utilizzando modelli sostanzialmente conformi a quello approvato con D.M. 30.03.1992. La ricevuta fiscale può essere acquistata in blocchi da rivenditori autorizzati (tabacchi, edicole, ecc). Al momento dell’acquisto è necessario presentare al rivenditore il proprio numero di partita IVA e la propria visura camerale (nel caso in cui siate soggetti tenuti all’iscrizione in Camera di Commercio, come artigiani e commercianti). La ricevuta fiscale deve essere emessa in duplice copia: al cliente deve essere consegnato l’originale della ricevuta. Mentre, al soggetto emittente resterà la copia, che dovrà poi consegnare al proprio Commercialista che si occupa della tenuta della sua contabilità. Questo in modo tale da adempiere gli obblighi Iva.
Elementi obbligatori della ricevuta fiscale
La Ricevuta Fiscale, ai fini della sua validità, deve contenere al suo interno, i seguenti elementi:
- La numerazione progressiva effettuata per anno solare (n. 1, n. 2, n. 3, ecc);
- La data di emissione. Ovvero, la data in cui si riceve il pagamento del corrispettivo;
- I dati della propria attività: nome, cognome, eventuale ragione sociale, codice fiscale, partita Iva e indirizzo. I dati del soggetto che effettua il pagamento non devono essere inseriti;
- Descrizione dei beni ceduti o dei servizi prestati, quantità degli stessi;
- Importo totale della prestazione o della cessione, al lordo dell’Iva. Nelle ricevute fiscali l’Iva è incorporata al costo del bene o del servizio reso;
- Se si tratta di prestazioni esenti da Iva, come quelle rese da parte di medici, sulla ricevuta fiscale dovrà essere apposta una marca da bollo da €. 2,00. L’apposizione della marca è a carico del cedente, ma egli avrà facoltà di riaddebitare al cliente il costo della marca da bollo, nella ricevuta che emette.
Fanno utilizzo della ricevuta fiscale la maggior parte dei commercianti e degli artigiani che la utilizzano al posto dello scontrino fiscale, al fine di ridurre i costi legati alla gestione di un registratore di cassa fiscalizzato.
Esonero dall’emissione della ricevuta
Esistono, poi, delle operazioni per le quali è previsto l’esonero dell’emissione della ricevuta fiscale (e dello scontrino fiscale). Si tratta di operazioni quali, ad esempio, le cessioni di tabacchi, di carburanti per l’autotrazione, di giornali e beni mediante distributori automatici funzionanti a gettone o a moneta. Altri casi di esonero del rilascio della ricevutaan> fiscale sono previsti per i conducenti di taxi (i quali, tuttavia, in caso di specifica richiesta del cliente, sono tenuti al rilascio della fattura) e per altre attività considerate minori (ad esempio, ciabattini, ombrellai ed arrotini).
Che differenza c’è tra ricevuta fiscale e non fiscale?
Molto spesso si tende a confondere la Ricevuta Fiscale con la ricevuta non fiscale.
La Ricevuta Fiscale è un documento valido, ai fini fiscali appunto, per certificare l’avvenuta transazione commerciale conseguente ad uno scambio di denaro. Per questo motivo l’emissione della ricevuta fiscale, o dello scontrino fiscale è obbligatoria per tutti i commercianti al minuto, secondo quanto previsto dal DPR n. 600/73 e dal DPR n. 633/72.
La ricevuta non fiscale, invece, non è obbligatoria per legge, ed è quella che deve essere emessa dai soggetti non titolari di partita Iva, quando effettuano una transazione commerciale (ad esempio la cessione di un quadro, un motorino, la vendita di oggetti home made in genere, ecc). La ricevuta non fiscale, rappresenta essenzialmente un documento rilasciato a garanzia del debitore a fronte del pagamento del compenso fissato per la prestazione ottenuta.
La differenza fondamentale tra ricevuta fiscale e non fiscale sta nel fatto che:
- La ricevuta fiscale contiene all’interno del valore dei beni ceduti o dei servizi prestati, anche l’IVA;
- La ricevuta non fiscale essendo emessa da privati, non contiene l’IVA. Per questo motivo, su tutte le ricevute non fiscali, deve essere sempre apposta una marca da bollo da €. 2,00. L’applicazione della marca da bollo è responsabilità di entrambe le parti in causa.
Quando si emette la ricevuta?
La ricevuta fiscale va emessa di regola al momento di ultimazione della prestazione, anche se il corrispettivo non viene pagato in tutto o in parte. Il mancato pagamento del corrispettivo deve risultare dalla ricevuta fiscale. Occorre distinguere a seconda che la consegna del bene o l’ultimazione del servizio precedano o seguano il pagamento del corrispettivo ed a seconda che l’operazione consista di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. Se la consegna del bene o l’ultimazione del servizio precede il pagamento del corrispettivo, la ricevuta deve essere emessa al momento della consegna del bene o dell’ultimazione del servizio.
Momento di emissione per beni e servizi
Nelle cessioni di beni, però, non occorre rilasciare un’ulteriore ricevuta al momento del pagamento. Questo in quanto l’Iva è comunque esigibile per l’Erario alla data della consegna del bene. Questo ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del DPR n. 633/72.
Nelle operazioni di servizi, invece, l’esigibilità dell’imposta scatta nel momento del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3). Pertanto, l’Iva è dovuta soltanto quando il committente la corrisponde il corrispettivo in denaro al prestatore.
Operativamente, occorre dunque:
- Emettere la ricevuta fiscale al momento della conclusione dell’operazione;
- Indicare in tale ricevuta che il corrispettivo non è stato pagato (in tale modo si evita di anticipare l’Iva).
- Emettere un’ulteriore ricevuta, al momento del pagamento, che faccia esplicito riferimento alla precedente ricevuta rilasciata.
Ricevuta e corrispettivo non incassato
Nel caso in cui venga emessa una ricevuta fiscale per prestazione di servizi con la dicitura “corrispettivo non incassato“, questa non deve essere annotata nel registro dei corrispettivi. Tuttavia, al contrario, la registrazione deve avvenire al momento dell’incasso, momento in cui verrà emessa un’altra ricevuta con l’aliquota in vigore in tale momento.
L’indicazione della dicitura “corrispettivo non pagato” consente, cioè, di non includere nei corrispettivi del giorno, da riportare in apposito registro ai fini della liquidazione dell’imposta, gli importi per i quali non è ancora scattata l’esigibilità dell’IVA. In tale modo i corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi concorrono alla liquidazione Iva del periodo in cui vengono incassati, anziché del periodo in cui vengono certificati. Se, invece, il pagamento del corrispettivo viene anticipato, in tutto o in parte, rispetto alla consegna del bene o all’ultimazione del servizio, occorre, in ogni caso, emettere due ricevute. La prima al momento del pagamento anticipato. La seconda al momento della consegna del bene o ultimazione del servizio, indicando nell’ultima ricevuta gli estremi della ricevuta già emessa.
Tabella riepilogativa: emissione della ricevuta fiscale per le cessioni di beni
| MOMENTO DEL PAGAMENTO – CESSIONE BENI | MOMENTO DI EMISSIONE DELLA RICEVUTA |
| Pagamento effettuato, in tutto o in parte, dopo la consegna o spedizione | La ricevuta va emessa all’atto della consegna o spedizione dei beni, per l’intero importo |
| Pagamento effettuato, in tutto o in parte, prima della consegna o spedizione | La ricevuta va emessa all’atto del pagamento, per l’importo già versato. In caso di pagamento parziale, all’atto della consegna o spedizione dei beni dovrà essere emessa un’altra ricevuta fiscale, recante gli estremi del documento già emesso |
Tabella riepilogativa: emissione della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi
| MOMENTO DEL PAGAMENTO – PRESTAZIONE SERVIZI | MOMENTO DI EMISSIONE DELLA RICEVUTA |
| Pagamento effettuato, in tutto o in parte, prima dell’ultimazione della prestazione | La ricevuta va emessa all’atto del pagamento, per l’importo già versato. In caso di pagamento parziale, in coincidenza con l’ultimazione della prestazione dovrà essere emessa un’altra ricevuta fiscale per il residuo importo pagato, recante gli estremi della ricevuta già emessa. |
| Pagamento effettuato, in tutto o in parte, dopo l’ultimazione della prestazione | La ricevuta va emessa al momento dell’ultimazione della prestazione, con l’indicazione che il corrispettivo non è stato pagato, in tutto o in parte. In ogni caso, all’atto del pagamento occorrerà emettere un’altra ricevuta fiscale per l’importo versato, recante gli estremi del documento già emesso. |
La registrazione contabile delle ricevute fiscali
I corrispettivi riscossi, certificati mediante emissione di scontrino o ricevuta fiscale, devono essere registrati nei registri Iva. La registrazione, suddivisa per giorni, va eseguita, ai sensi DPR n. 695/96 e dell’articolo 15 DPR n. 435/2001, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. La registrazione nel registro corrispettivi deve essere effettuata con riferimento a tutti i corrispettivi riscossi in ciascun mese solare precedente.
Sanzioni per mancata emissione della ricevuta
Il mancato rilascio della ricevuta fiscale nei termini di legge, al termine della prestazione di un servizio o della cessione di un bene comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e penali, per il soggetto cedente (commerciante). Allo stesso tempo, però non è prevista alcuna sanzione per il soggetto cessionario acquirente (cliente finale).
Le sanzioni applicabili possono essere così riepilogate:
- Sanzione amministrativa:
- Violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell’Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di €. 516;
- Registrazione con indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non documentata, con un minimo di €. 516;
- Omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell’importo non versato.
- Sanzione penale:
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l’importo è inferiore a €. 154.937,07 per periodo d’imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Modello ricevuta da scaricare
Di seguito il link per scaricare un modello di ricevuta fiscale
Conclusioni: oggi chi può emettere una ricevuta?
La regola generale è che un soggetto titolare di partita IVA deve sempre emettere una fattura o nel caso in cui sia un commerciante al minuto, il documento commerciale, nei confronti del cliente. In quest’ultimo caso la fattura, viene emessa su richiesta del cliente e prima della conclusione della transazione. Come abbiamo visto, ad oggi, solo le categorie esonerate dall’emissione dei corrispettivi elettronici possono ancora rilasciare una ricevuta fiscale compilata a mano per la quale oggi non esiste un corrispondente documento elettronico. Tutte le altre categorie di professionisti e lavoratori autonomi/imprese devono, invece, rilasciare una fattura elettronica B2B o B2C. In ogni caso è opportuno chiedere l’ausilio del proprio Commercialista di fiducia per approfondire la propria situazione ed individuare la soluzione idonea alla propria situazione.
Fonti dell’articolo:
GAZZETTA UFFICIALE | D.MEF – 10/05/2019
GAZZETTA UFFICIALE | D.MEF – 24/12/2019
GAZZETTA UFFICIALE | DPR n. 696/96