Deducibilità fiscale dei contributi previdenziali dei professionisti. Per la deducibilità occorre fare attenzione alla tipologia di contributo versato: non è deducibile il contributo integrativo addebitato al cliente in fattura.

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività professionale sono tenuti all’iscrizione ad una cassa di previdenza. Per le professioni regolamentate da Albi o elenchi professionali i professionisti sono obbligati all’iscrizione alla propria cassa previdenziale di appartenenza per ciascun Albo. Per i professionisti che operano in attività che non prevedono la presenza di Albi professionali, vi è l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’INPS. In generale tutti i professionisti possono dedurre dal reddito professionale, senza alcun limite di spesa, gli importi versati, per ciascun periodo di imposta, alla propria cassa di previdenza, a titolo di contributi previdenziali obbligatori.

La previsione del TUIR

A prevedere questa possibilità è l’articolo 10, comma 1, lettera e) del DPR n 917/86 (TUIR). Questa disposizione prevede la completa ed illimitata deducibilità dal reddito professionale IRPEF per:

Art. 10, co. 1, lett. e) del TUIR – Deducibilità IRPEF dei contributi previdenziali dei professionisti
i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1, D.Lgs. n. 565/96. I contributi di cui all’art. 30, co. 2, Legge n. 101/89 sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti

La prima tipologia di contributi deducibili riguarda i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per l’esercizio dell’attività professionale, mentre i secondi (versamenti volontari) riguardano:

  • I versamenti relativi a periodi non coperti da contribuzione;
  • Il versamento relativo al riscatto di laurea, ex art. 2 D.Lgs. n. 184/97;
  • La prosecuzione volontaria dei versamenti (anche post pensionamento);
  • La ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie, come nel caso delle ricongiunzioni tra INPS e casse private.

I contributi previdenziali ed assistenziali versati dai professionisti sono deducibili nel rispetto de criterio di cassa in base all’effettivo pagamento, indipendentemente da periodo contributivo di versamento. In questo contributo voglio riepilogare le regole e le modalità di deduzione dal reddito professionale dei contributi previdenziali. Mi riferisco ai contributi obbligatori versati dai liberi professionisti, per ciascun periodo di imposta.

Le casse di previdenza obbligatorie per i professionisti iscritti ad albi professionali

Quasi tutti i professionisti sono iscritti ad Albi o elenchi professionali. Ciascun Albo professionale è dotato della propria cassa di previdenza. Si tratta di un Ente privato a cui i vari professionisti iscritti possono aderire. In questo modo è possibile versare i contributi previdenziali obbligatori, che poi daranno diritto ad ottenere la pensione (maturando tutti i requisiti necessari).

Ogni cassa di previdenza ha regole proprie, per quanto anche i contributi e le tipologie degli stessi da versare cambiano, non essendoci regole comuni. L’iscrizione alla cassa di previdenza per i lavoratori autonomi iscritti ad Albi non è obbligatoria. Questo significa che è sempre possibile (anche se non consigliabile), optare per l’adesione alla gestione separata dell’INPS. Gestione che, ricordo, accoglie i versamenti di tutti i professionisti “senza cassa” di previdenza autonoma.

Quali sono le casse di previdenza obbligatorie dei professionisti?

Ad oggi, le casse di previdenza a cui possono iscriversi i professionisti (lavoratori autonomi dotati di partita IVA) iscritti ai vari Albi professionali sono:

  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati – Cassa Forense;
  • Cassa Nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti – Inarcassa;
  • La Cassa Nazionale di previdenza ad assistenza per i geometri – Cipag;
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti – CNPADC;
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali – Cassa ragionieri;
  • La Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari – ENPAV;
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti – ENPAF;
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro – ENPACL;
  • La Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei medici – ENPAM;
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza degli infermieri professionali – ENPAPI;
  • Cassa Notariato – Cassa notariato;
  • La Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza degli psicologi – ENPAP;
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei chimici, dottori agronomi e dottori forestali, dei geologi – EPAP;
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei biologi – ENPAB;
  • La Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati – EPPI.

Contributi previdenziali: la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi

I lavoratori autonomi iscritti ad una cassa di previdenza legata all’appartenenza ad un Albo professionale versano annualmente i contributi previdenziali obbligatori. Si tratta di contributi che possono essere suddivisi in quattro diverse categorie di contributi, così riepilogate:

  • Contributo soggettivo obbligatorio;
  • Contributi integrativo;
  • Contributo integrativo volontario;
  • Contributo di maternità.

La suddivisione dei contributi obbligatori in queste categorie diventa importante. Questo in quanto ai fini della deducibilità ai fini IRPEF, occorre fare attenzione alla tipologia di contributo versato. Come abbiamo detto, infatti, non esistono limitazioni  ai contributi deducibili per i professionisti iscritti all’Albo. Ossia per loro tutti i contributi previdenziali versati nell’anno di imposta (anche se relativi ad annualità precedenti) potranno essere portati a deduzione del reddito imponibile IRPEF, senza alcun limite. Tuttavia, ancorché non vi siano limitazioni di importo deducibile, esistono limitazioni legate alla natura del contributo versato. Vediamo quindi, quali tipologie di contributi obbligatori è possibile dedurre dal reddito.

Tipologie di contributi previdenziali deducibili dal reddito

Sono integralmente deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi previdenziali e assistenziali versati obbligatoriamente a casse professionali, da parte dei professionisti iscritti alle stesse. Ad esempio dottori commercialisti, ragionieri, avvocati, notai, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, geometri, medici, farmacisti, veterinari, ecc. La deducibilità:

  • Riguarda il contributo soggettivo e il contributo integrativo minimo“;
  • Non riguarda, di regola, il contributo integrativo (pari normalmente 2% o 4%) addebitato in fattura al cliente. Si tratta, infatti, di un onere che rimane a carico di quest’ultimo anche se poi viene materialmente versato dal professionista.

Il contributo soggettivo obbligatorio per i professionisti

Il contributo soggettivo si calcola in percentuale rispetto al reddito professionale ottenuto dal lavoratore autonomo nell’anno di imposta precedente. Ogni professionista entro la fine del periodo di imposta è chiamato a presentare una dichiarazione reddituale alla propria cassa di previdenza. Comunicazione con la quale deve indicare il reddito imponibile ai fini Irpef realizzato nell’anno precedente, ed il proprio volume d’affari. Queste due informazioni sono indispensabili per determinare il contributo soggettivo ed integrativo obbligatorio. Il contributo soggettivo, in particolare, è determinato sulla base del reddito imponibile IRPEF realizzato nell’anno precedente.

Esempio di calcolo del contributo soggettivo

Quindi, ipotizziamo che un professionista abbia realizzato un reddito imponibile IRPEF nell’anno “n-1” di 30.000 euro. Nell’anno “n” il contributo soggettivo obbligatorio da versare sarà dovuto in percentuale sui 30.000 euro realizzati nell’anno precedente. Nello stesso anno il professionista realizzerà un reddito che dovrà comunicare alla Cassa di previdenza, al fine di calcolare il contributo soggettivo da versare l’anno successivo.

La maggior parte delle casse di previdenza prevede poi l’obbligo del versamento dei contributi minimi, sia soggettivi che integrativi. È previsto, infatti, che ogni iscritto versi per ogni anno un importo di contributi minimi, che coprono un certo reddito minimo. Se il professionista nell’anno consegue un reddito imponibile più basso del minimo, non avrà altri versamenti di contributi da effettuare (oltre al versamento del contributo minimo). Altrimenti, in caso di reddito professionale superiore al minimo, ci saranno da versare i contributi in percentuale, con la modalità vista sopra.

Il contributo integrativo obbligatorio per i professionisti

Il contributo integrativo è un contributo previdenziale obbligatorio che i liberi professionisti iscritti all’Albo sono tenuti a versare alla cassa di previdenza. Il versamento del contributo avviene in percentuale riguardo al loro volume di affari. Come abbiamo visto, non è possibile dedurre dal reddito imponibile ai fini IRPEF, i contributi integrativi che vengono addebitati in fattura dal professionista. L’unico contributo integrativo deducibile dal reddito è il contributo integrativo volontario, che rientra nei contributi minimi da versare. Questo in quando non essendo addebitato al cliente, è un vero e proprio costo, per cui sarà deducibile ai fini IRPEF. In genere il contributo integrativo è costituto da un’aliquota pari al 4% (in alcuni casi 2%).

Si tratta di un contributo previdenziale che tutti gli iscritti al relativo albo devono applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA. La percentuale contributiva varia secondo quanto stabilito dalla legge e dagli ordinamenti delle singole casse previdenziali. Tale importo poi va versato alla Cassa, indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, nei cui confronti tale maggiorazione risulta ripetibile. Normalmente è previsto che la stessa maggiorazione non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile agli effetti dell’IRPEF e dell’IVA.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che il contributo integrativo:

  • È indeducibile nel caso in cui l’iscritto, pur avendo maturato il diritto alla rivalsa, per qualsiasi motivo, non lo eserciti;
  • È deducibile per la parte di contributo integrativo minimo, cioè rimasto effettivamente a carico del contribuente, a causa dell’insufficienza o addirittura della mancanza del volume d’affari.

Il contributo di maternità

Il contributo di maternità è un contributo previdenziale obbligatorio che tutti gli iscritti a ciascuna cassa professionale sono chiamati a versare annualmente. Si tratta di un contributo previdenziale deducibile dal reddito imponibile ai fini IRPEF. Contributo, il cui importo viene determinato annualmente da ciascuna cassa professionale. L’obiettivo di questo contributo è quello di andare a corrispondere un’indennità a ciascun iscritto di sesso femminile che si trova in situazione di “maternità“.

I contributi previdenziali dei professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata Inps

I contributi dovuti dai professionisti non iscritti ad una cassa professionale, sono versati alla gestione separata dell’INPS. L’importo dei contributi dovuti alla Gestione separata sono calcolati al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi). Il calcolo avviene sulla base del reddito imponibile IRPEF derivante dall’attività professionale.

Il contributo è dovuto in percentuale sulla base di aliquote stabilite ogni anno dall’INPS. I contributi versati ogni anno dai professionisti sono interamente deducibili dal reddito imponibile IRPEF. Anche in questo caso, il versamento è deducibile secondo il criterio di cassa, per ogni anno di pagamento. Questo a prescindere dall’anno contributivo del versamento. Anche i professionisti iscritti alla gestione separata possono applicare una maggiorazione del 4%. Tale importo è richiesto a titolo di rivalsa di parte del contributo INPS che il professionista è chiamato a versare. Tuttavia, l’INPS e l’Agenzia delle Entrate considerano questo contributo un “reddito aggiuntivo“. Quindi, a differenza dei professionisti iscritti ad una cassa professionale, gli iscritti alla Gestione separata devono tassare ai fini IRPEF anche la rivalsa INPS applicata in fattura.

Per approfondire: “Rivalsa INPS 4%: chi può applicarla in fattura“.

La deduzione fiscale dei contributi previdenziali per i contribuenti in Regime Forfettario

Anche i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario possono portare in deduzione i contributi versati alla propria cassa professionale di appartenenza o i contributi INPS. Valgono le stesse regole di deducibilità previste per i professionisti in regime fiscale ordinario (“contabilità semplificata“). La deduzione dei contributi è effettuata per cassa. Quindi si deve portare in deduzione tutti i contributi versati nell’anno di imposta senza guardare l’anno di competenza del contributo. Per i contribuenti in regime fiscale forfettario, ricordiamo, che i contributi previdenziali versati rappresentano l’unica possibilità di deduzione dal reddito imponibile. Non vi sono infatti altri oneri sostenuti che possono essere dedotti dal reddito.

La deduzione dei contributi versati per il riscatto degli anni di laurea

I contributi previdenziali versati per il riscatto degli anni di laurea sono integralmente deducibili dal reddito imponibile IRPEF del professionista. Sia che si tratti di riscatto degli anni di laurea, prosecuzione volontaria di versamenti contributivi, ricongiunzione di diversi periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie. Il versamento di questi contributi è deducibile dal reddito senza limitazioni. Tali contributi, infatti, rientrano nella categoria dei contributi previdenziali volontari versati dal professionista. Si tratta di contributi che sono interamente deducibili. Si tratta di contributi utili al fine del conseguimento del diritto alla pensione. La deducibilità integrale di questi contributi è condizionata però al fatto che i contributi integrativi minimi obbligatori siano effettivamente rimasti a carico del contribuente.

Secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 29/E/2001 questi contributi devono essere inclusi tra i contributi versati volontariamente all’ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

Contributi volontari versati ad ente estero deducibili solo se il reddito è imponibile in Italia

L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della deducibilità dei contributi previdenziali versati all’estero con la risposta ad interpello n. 284/E/2019. Il punto di partenza è che i contributi obbligatori e facoltativi versati alle forme pensionistiche obbligatorie possono, pertanto, essere dedotti fino a capienza del reddito complessivo.

Al riguardo, il Ministero delle Finanze, con Circolare 326/E del 23 dicembre 1997, al punto 2.2.1, ha espressamente chiarito che “… tenuto conto che il legislatore ha fissato la disciplina dei contributi distinguendo soltanto i contributi obbligatori versati in ottemperanza a una disposizione di legge da quelli che, invece, tali non sono, si deve ritenere che sia irrilevante la circostanza che detti contributi, obbligatori o “facoltativi”, siano versati in Italia, sempreché le somme e i valori cui i contributi si riferiscono siano assoggettate a tassazione in Italia”. Questo significa che, i contributi previdenziali versati all’estero dal contribuente possono essere dedotti in Italia (anche a versamento facoltativo) fino a concorrenza del reddito complessivo, qualora il reddito i cui contributi si riferiscono sia assoggettato a tassazione in Italia.

La previdenza complementare

La previdenza complementare rappresenta la possibilità di andare ad integrare la previdenza obbligatoria, garantendo al professionista una adeguata tutela pensionistica. In particolare, l’art. 10, lettera e-bis) del TUIR prevede che sono deducibili ai fini IRPEF:

Art. 10, co. 1, lett. e-bis) del TUIR – Deducibilità IRPEF contributi previdenza complementare
“I contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/05 alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 8 del medesimo Decreto, nonché ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) … alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo Regolamento. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al primo periodo sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo“.

Rientrano nella categoria della previdenza complementare:

  • I fondi pensione negoziali, istituiti dai datori di lavoro o dai lavoratori;
  • I fondi aperti istituiti da banche, assicurazioni, SGR o SIM, aperti alla generalità degli investitori;
  • I piani pensionistici individuali, istituiti dalle assicurazioni, corrispondenti ad assicurazioni sulla vita aventi finalità previdenziali.

Il limite di deducibilità annuale per i versamenti effettuati ai fondi di previdenza complementare è fissata a 5.164,57 euro. Sono deducibili negli stessi limiti anche i contributi versati a forme pensionistiche complementare istituite da Stati membri dell’Unione Europea o dell’Accordo sullo spazio economico europeo.

Deduzione dei contributi da parte dell’erede del professionista

Ai sensi dell’art. 10, co. 2 del TUIR è ammessa la deduzione dei contributi versati dal contribuente per conto delle persone di cui all’art. 433 c.c. (coniugi, figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, etc) fiscalmente a carico. In particolare, è ammessa la possibilità di dedurre i contributi versati per l’erede per conto del de cuius. A chiarirlo la risposta ad interpello n. 267/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate.

La deduzione dei contributi è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • Deve rientrare tra quelli elencati e previsti dalla legge, non ammettendosi ulteriori ipotesi di deducibilità;
  • Deve risultare da idonea documentazione;
  • Deve essere effettivamente sostenuto dal contribuente nel periodo di riferimento e nel proprio interesse personale. Pertanto, è necessario, ai fini della deduzione, che vi sia un nesso tra versamento del contributo ed un controprestazione di natura previdenziale a favore degli eredi.

I contributi previdenziali dei professionisti in dichiarazione dei redditi

Per poter portare in deduzione i contributi versati durante il periodo d’imposta (vale, a tale proposito, il principio di cassa), il professionista è tenuto ad indicare gli stessi nell’apposito rigo del quadro della dichiarazione dedicato agli oneri e le spese.

In particolare, occorre inserire l’importo nel quadro RP, rigo RP21 (Contributi previdenziali ed assistenziali) del modello Redditi PF. Gli oneri indicati in questo rigo sono deducibili anche se sostenuti per familiari fiscalmente a carico. In questo rigo deve essere indicato l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.

Tale valore dovrà essere riportato, insieme a tutti gli altri oneri deducibili, nel rigo RP39 (Totale oneri e spese deducibili). Tale importo, va, poi, indicato, nel rigo RN3 del quadro RN, per essere, quindi, sottratto dal reddito complessivo (rigo RN1).

I professionisti nel regime forfettario devono riportare i contributi versati (obbligatori, in osservanza di specifiche disposizioni di legge) nel rigo LM35.

Consulenza fiscale online

Se hai letto questo articolo molto probabilmente vuoi approfondire la situazione legata ai tuoi contributi previdenziali. Questo in relazione alla possibilità di poterli dedurre dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Se hai dei dubbi hai a disposizione il servizio di consulenza fiscale online al link che ti indico di seguito:

31 COMMENTI

  1. Quindi il Contributo Integrativo del 4% che viene addebitato in fattura al Cliente è totalmente a carico del Cliente stesso e quest’ultimo come sempre è il famoso PANTALONE che paga per tutti.
    Quindi anche chi lo paga effettivamente (il Cliente) non può metterlo in detrazione dal proprio reddito se ho capito bene. Ulteriore buffonata vessatoria all’italiana !!!

  2. Professionista fiscalmente a carico (genitori): pagamento Contributi effettuato dai genitori: la deduzione può essere attribuita al genitore che ha effettuato il pagamento? (Togliendo eventuale contributo integrativo addebitato dal professionista ai clienti). Oppure i contributi alla Cassa di previdenza sono in ogni caso legati all’attività professionale?

  3. Se il pagamento è effettuato dai genitori possono beneficiare loro della deduzione. Anche se sarebbe opportuno analizzare la posizione del figlio, con una partita Iva aperta che non fattura.

  4. Dubbi esistono perché a esempio secondo Parte della Dottrina i contributi previdenziali (anche in Alcuni regimi fiscali) (proprie Casse di previdenza) non devono finire nel quadro RP (devono andare fra le spese dell’attività).
    Comunque le Istruzioni dichiarazioni dei redditi sembrano consentire Tal deduzione (ai genitori che effettuano il pagamento).

    In caso di figlio (professionista) non a carico (se il pagamento è effettuato da un genitore)? Documentazione tutta intestata chiaramente al Professionista: il Professionista può dedurre i Contributi (cassa di previdenza) (anche se il pagamento è effettuato da un genitore)? Rientrando nell’Attività ……

  5. Nel suo commento precedente ha parlato di quadro RP, quindi, si presuppone si faccia riferimento a regimi fiscali che prevedono l’indicazione dei contributi in quel Quadro. Se il figlio non è a carico dovrà dedurre lui i contributi.

  6. Per un avvocato che versa alla Cassa Forense quanto dovuto, è possibile versare in un altro fondo pensione (in questo caso aperto, per esempio tramite PIP) e dedurre comunque (in aggiunta a quello che il versamento nel fondo pensione di categoria permette) fino a 5.164 euro/anno?

  7. Un professionista a partita iva in regime forfettario, può dedurre oltre i contributi previdenziali obbligatori, anche i contributi volontari versati in un Pip?

  8. Non può dedurli dal reddito professionale, ma può dedurli dall’Irpef, se ha redditi imponibili per questa imposta.

  9. Un commercialista in regime forfettario (età 31 anni), nella fattura deve riportare il contributo minimo integrativo del 4%?

  10. Professionista decide d’inserire i contributi versati alla Propria cassa di previdenza fra le spese dell’attività e non nel quadro RP. Tal atteggiamento (ritenuto legittimo da Parte della dottrina e contrario alle Istruzioni Redditi 2018) consente al Professionista:
    di risultare fiscalmente a carico dei genitori nel 2017.

    Pur non essendo consentito dalle Istruzioni, Tal atteggiamento ricalca quanto consentito in Altri regimi fiscali (a esempio Regime fiscale di vantaggio e Regime forfetario).
    Ulteriore possibile vantaggio: i Soggetti che hanno il Professionista fiscalmente a carico (oltre a beneficiare della relativa Detrazione) possono portare essi stessi in deduzione eventuali Contributi (pagati da loro) alla Cassa di previdenza del professionista.

  11. Quello che è stato fatto non è corretto, e soprattutto non è a vantaggio del professionista stesso.

  12. un contribuente forfettario, pensionato può scegliere dove portare in deduzione i contributi versati? Perchè il risparmio è decisamente più alto indicandoli nel q RP piuttosto che nel quadro LM!

  13. Salve sono un giovane avvocato alle prime armi con la dichiarazione dei redditi,nel senso che causa crisi e pochi guadagni mi sto compilando da solo la dichiarazione dei redditi 2018 anno imposta 2017. Volevo un chiarimento cosa devo inserire in unico per quanto concerne la cassa previdenziale o i contributi pagati nel 2017.Spero di essere stato chiaro nell’esposizione e vi prego di aiutarmi.Grazie

  14. Deve inserire, come indicato nell’articolo i contributi soggettivi e maternità versati nel periodo di imposta. Consiglio però di avvalersi di un commercialista per evitare errori. Se vuole sono a disposizione e la contatto in privato per la nostra offerta in tal senso.

  15. Se un professionista versa dei contributi a cavallo di due anni e all’inizio del secondo anno e’ andato in pensione, chiudendo la partita iva, puo’ portare in deduzione i contributi versati in questo secondo anno anche se non lavora piu’ ed e’ pensionato?

  16. I contributi previdenziali obbligatori versati sono sempre deducibili, anche con partita Iva chiusa.

  17. Buongiorno, a proposito di contributi previdenziali se uno ha un reddito da lavoro dipendente e un reddito da lavoro autonomo (regime minimi) su quale reddito vanno dedotti i contributi previdenziali (INARCASSA)?
    Nel quadro RP per l’IRPEF o nel quadro LM per la sostitutiva IRPEF?
    Grazie mille per l’attenzione e complimenti per il sito!

  18. Nel caso di contribuente che gode di pensione ex INPDAP (docente in pensione) ed esercita la libera professione, il contributo soggettivo INARCASSA va dedotto dal reddito complessivo o da quello professionale? (Cambia molto nel calcolo del contributo del 14,5% da versare a INARCASSA)

  19. Il contributo dovuto ad Inarcasssa si deduce in modo diverso a seconda del regime fiscale adottato.

  20. Buonasera,
    una domanda relativa al calcolo dei contributi previdenziali nel regime forfettario (Gestione separata INPS – attività di professionista autonomo – start-up):
    – nella determinazione del reddito imponibile (INPS), ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, si prende in considerazione il reddito derivante dal fatturato e lo si moltiplica per il coefficiente di redditività (78%) su cui poi si applicherà l’aliquota (25,72%). A questo reddito però, non è possibile “dedurre” nè le tasse e i contributi versati nell’anno, nè i 5000 euro non soggetti alla contribuzione (mi riferisco al limite ad di sotto del quale non dovrebbero essere dovuti i contributi), nè l’eventuale contributo INPS 4% ex art. 2 c. 26 L.335/95 esposto in fattura (che fa cumulo col reddito in quanto facoltativo), nè altra tipologia di “deduzione”?! E’ corretto?
    Ringrazio anticipatamente

  21. Ci sono molte imprecisioni in quello che dice. Prima tra tutte, non esiste una soglia di esenzione contributiva per i soggetti dotati di partita IVA. Se vuole approfondiamo il tutto in consulenza se vuole approfondire quanto spiegato nell’articolo.

  22. Buonasera, per chi sceglie il regime fiscale forfetario 2019 si crea una perdita ai fini pensionistici? (sono un avvocato libero professionista) Se si di quale genere o entità e per quale motivo? grazie

  23. Salve Annarita, scegliendo il regime forfettario continuerà a versare i contributi previdenziali alla sua cassa previdenziale di appartenenza, ovvero la cassa forense. Non si crea alcun problema previdenziale aderendo al regime forfettario.

  24. Buonasera, un forfettario iscritto alla gestione separata, può portare in deduzione i contributi anche nel rigo RP21 oltre che nel quadro LM?

  25. Buongiorno. Ma i contributi integrativi minimi sono deducibili se si ha un volume d’affari pari a zero?
    Grazie

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