Come 7 Paesi del Continente attirano nuovi residenti con regimi fiscali di favore: una panoramica generale dei diversi regimi di favore maggiormente attraenti se stai pensando di trasferirti all’estero.


La possibilità di apparire appetibili nei confronti di possibili investitori o persone fisiche facoltose è da tempo uno degli aspetti che affascina molti Paesi. L’attrattività dei regimi fiscali non dipende tanto dalle disposizioni fiscali “ordinarie“, ma piuttosto, dai regimi fiscali speciali. Tra questi i regimi legati ai soggetti “residenti non domiciliati” (resident but not domicilied) assumono un’importanza fondamentale quando si vuole scegliere un Paese per il proprio trasferimento di residenza all’estero.

Il Portogallo, per citare l’esempio sicuramente più conosciuto, ha fondato la sua fortuna su una particolare disposizione che per anni ha permesso ai pensionati di tutto il mondo di trascorrervi 10 anni, con una tassazione al 10% dei propri redditi da pensione. Accanto al Portogallo, infatti, molti altri Paesi UE, ed extra-UE hanno deciso di aprire i loro confini ad imprenditori o comunque persone fisiche “facoltose“, attraverso l’introduzione di speciali regimi fiscali di favore per impatriati.

Anche l’Italia negli ultimi anni non si è fatta mancare un regime fiscale di questo tipo. Infatti, al ricorrere di determinate condizioni, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia possono beneficiare del regime fiscale di favore previsto dall’art. 24-bis del DPR n. 917/86.

Regimi fiscali per favorire investimenti esteri

L’unico comune denominatore di questi regimi fiscalispeciali” è quello di favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento di individui e nuclei familiari ad elevato potenziale (High Net Worth Individual (HNWI)). Si tratta di regimi studiati per rilanciare l’economia dei Paesi che li hanno introdotti attraendo capitale umano qualificato. Tuttavia, dobbiamo dire che questi regimi fiscali non sono tutti uguali. Per questo motivo, in questo articolo ho deciso di riepilogarti le caratteristiche principali di quelli che, secondo il mio punto di vista, sono i migliori regimi fiscali al mondo per impatriati. In questo articolo il confronto, schematico, tra i regimi di 7 Paesi molto attrattivi da questo punto di vista.

I migliori regimi fiscali di favore per impatriati in Europa

Come ho anticipato in questo articolo voglio parlarti di quelli che secondo il mio giudizio sono i 7 migliori regimi fiscali al mondo per impatriati. Non si tratta dei regimi fiscali a tassazione zero, ma piuttosto, regimi fiscali legati a tassazione di tipo “territoriale” che deroga, al criterio classico di tassazione “worldwide” applicato dalla maggior parte dei Paesi ai soggetti ivi residenti. Sicuramente se hai esperienza in ambito fiscale hai già capito che essere soggetto ad una tassazione territoriale (piuttosto che “mondiale“) ha dei vantaggi non indifferenti. Pensa al caso di un imprenditore che ha basato le sue imprese nel Paese A, e che decide di trasferirsi in un Paese B, appunto, che applica un regime di vantaggio per i soggetti impatriati (come quelli che vedremo). Ebbene, a determinate condizioni, ha la possibilità di vedere detassati, o tassati con soglie o limitazioni i proventi esteri che percepisce dalle sue imprese, residenti in altro Paese.

Allo stesso modo un pensionato residente in un Paese A, può ottenere una tassazione di favore in un Paese B, per un determinato periodo di tempo, a patto di ivi stabilirvi la sua residenza. Gli esempi che si possono fare sono moltissimi. Tuttavia, non tutti i regimi fiscali per impatriati sono uguali. Per questo motivo di seguito ti mostrerò, in modo schematico, le condizioni, ed i regimi fiscali di 7 Paesi. In questo articolo, infatti, voglio andare ad evidenziare le caratteristiche principali del regime italiano per i “neo-domiciliati“, nonché le analogie e le differenze con i regimi fiscali per immigrati facoltosi in vigore in Portogallo, Svizzera, Regno Unito, Irlanda, Malta, Cipro e Spagna.

Regimi fiscali per impatriati: il regime dei “neo-domiciliati” in Italia

Il regime dei “neo-domiciliati” (o neo-residenti) in Italia offre un trattamento fiscale agevolato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Si tratta della disciplina di cui all’art. 24-ter del TUIR. In particolare, deve trattarsi di soggetti che non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno nove dei dieci periodi di imposta precedenti.

Coloro che aderiscono a tale regime possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera (con la sola eccezione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi di imposta). Tale imposta sostitutiva si applica nella misura forfetaria di 100.000 euro annue. Questo, indipendentemente dall’ammontare di tali redditi. I beneficiari hanno la facoltà di escludere uno o più Stati esteri dall’applicazione del regime. E’ possibile estendere questo regime fiscale anche ad uno o più familiari, che soddisfino i suddetti requisiti, con un’imposta addizionale forfettaria di 25.000 euro per familiare. Il regime dei neo-domiciliati prevede inoltre:

  • L’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale delle attività e degli investimenti finanziari esteri; e
  • L’esenzione dall’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) e dall’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). Questo ad eccetto che per gli immobili e le attività detenuti negli Stati esclusi dal regime.

Non ci sono particolari vantaggi legati agli aspetti successori. Successioni e donazioni, infatti, sono soggette all’ordinaria imposta sulle successioni e donazioni limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia (con aliquote del 4%, 6% e 8% e franchigie che variano in ragione del grado di parentela). I contribuenti possono presentare un’istanza di interpello al fine di ottenere dall’Amministrazione finanziaria la conferma della sussistenza dei requisiti di legge per l’accesso al regime. Gli effetti dell’opzione, che è sempre revocabile, cessano dopo quindici anni.

Vuoi approfondire il regime dei neo residenti in Italia?

Se desideri approfondire l’applicazione di questo regime fiscale legato all’applicazione del regime dei soggetti neo domiciliati in Italia ti lascio a questo articolo dedicato:


1) Il regime dei residenti non abituali (NHR) in Portogallo

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Paese collaborativoIncluso nella White list
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Convenzione contro le doppie imposizioni con l’ItaliaSI

Anche il Portogallo prevede un regime agevolato che esenta i redditi di fonte estera delle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Portogallo. In particolare, possiamo dire che molti regimi fiscali presenti in altri Paesi siano frutto del successo del Portogallo con il suo “NHR program“. L’applicazione del regime fiscale dei nuovi residenti avviene condizione che il soggetto rispetti i seguenti requisiti:

  • Non sia stato ivi residenti nei cinque periodi di imposta precedenti; e che
  • Venga presentata apposita istanza al fisco portoghese.

Al fine di essere considerati residenti, è sufficiente avere a disposizione una dimora in Portogallo che faccia “supporre l’intenzione” di usarla come propria dimora abituale. I redditi di fonte estera sono generalmente esenti da imposizione, fermo restando che:

  • I redditi di fonte estera sono esenti se assoggettabili a tassazione nello Stato della fonte ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni o sulla base del Modello di Convenzione OCSE (con possibile esclusione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari che di regola sono tassate nello Stato di residenza), e
  • L’esenzione non si applica per i redditi provenienti da Stati a fiscalità privilegiata (black List).

I redditi di lavoro dipendente o autonomo (con eccezione dei compensi per le cariche di amministratore), nonché alcune royalties, percepiti in Portogallo sono soggetti ad una flat tax del 10%. Il regime ha durata decennale e consente di accedere ad un’imposta di successione e donazione, generalmente, del 10% sui beni esistenti in Portogallo (con un’esenzione per coniugi e parenti in linea retta).

Vuoi approfondire il regime dei neo residenti in Portogallo?

Se desideri approfondire l’applicazione di questo regime fiscale legato all’applicazione del regime dei soggetti residenti non domiciliati in Portogallo ti lascio a questo articolo dedicato:


2) Il regime dei residenti non abituali (NHR) in Svizzera

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Al regime svizzero dedicato agli immigrati facoltosi possono accedere, senza limiti di tempo, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Svizzera e che non siano state ivi residenti nei precedenti dieci anni. I cittadini svizzeri e i cittadini stranieri coniugati con cittadini svizzeri non possono accedere al regime (che, però, può essere esteso ai partner e ai figli minori del contribuente principale, senza aggravio di imposte). Il regime prevede l’applicazione di imposte federali e cantonali alle aliquote ordinarie ma la base imponibile è calcolata in ragione delle spese sostenute dai contribuenti e dal loro nucleo familiare in Svizzera e all’estero, nonché applicando coefficienti predeterminati. L’imponibile minimo non può essere inferiore:

  • A 400.000 CHF ai fini delle imposte federali e
  • Alla soglia stabilita da ciascun Cantone ai fini delle imposte cantonali, se applicabile.

I contribuenti che optano per questo regime non possono svolgere attività lavorativa in Svizzera. Non è prevista una deroga alle norme in materia di imposte di successione e donazione (applicate ad aliquote medie superiori al 40%, anche se molti Cantoni prevedono un’esenzione per i trasferimenti tra coniugi o parenti in linea retta).


3 – 4) Regime dei residenti non domiciliati (NHR) nel Regno Unito e Irlanda

Il Regno Unito e l’Irlanda hanno adottato un sistema per cui i redditi di fonte estera percepiti dalle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in questi Paesi, ma rimangono domiciliate all’estero, sono tassati solo quando rimessi o spesi nel Regno Unito o in Irlanda (cd. remittance).

Regime del Regno Unito

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Il regime inglese, a differenza di quello irlandese, come ulteriore condizione, prevede che tali persone fisiche non siano state residenti nel Regno Unito per almeno sei dei venti periodi di imposta precedenti. Inoltre, a partire dal 2017, sono stati introdotti una presunzione di domicilio e obblighi di trasparenza più stringenti a carico di coloro che trasferiscono la propria residenza nel Regno Unito.

Il concetto di rimessione deve essere interpretato estensivamente e comprende qualsiasi trasferimento o utilizzo di redditi esteri, compreso l’accredito mediante bonifico bancario di fondi esteri su un conto corrente inglese, il trasferimento in Irlanda di opere d’arte acquistate con tali redditi di fonte estera, nonché l’utilizzo di una carta di credito estera per acquisti di beni o servizi o per ritirare denaro nel Regno Unito o in Irlanda. L’utilizzo di fondi percepiti prima del trasferimento non viene considerato come una remittance tassabile.

Regime dell’Irlanda

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A differenza dell’Irlanda, il regime inglese prevede il pagamento di un’imposta minima annuale da parte dei cd. res non-dom di lungo corso. In aggiunta, i contribuenti che risultino residenti – anche se non domiciliati – nel Regno Unito per almeno quindici periodi di imposta, acquistano automaticamente il domicilio inglese, perdendo la possibilità di fruire del regime.

I due regimi differiscono anche in relazione alle imposte sulle successioni e donazioni: mentre il Regno Unito non prevede particolari esenzioni o deroghe, le successioni e le donazioni dei res non-dom irlandesi, per i primi cinque anni di applicazione del regime, sono esenti dall’imposta a meno che abbiano ad oggetto beni esistenti in Irlanda.

Vuoi approfondire il regime dei neo residenti in Irlanda e Regno Unito?

Per approfondire:


5) Il regime dei residenti non domiciliati a Malta

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Al ricorrere di determinate condizioni, ivi inclusa la detenzione di proprietà immobiliari qualificate ed il pagamento annuale di un’imposta minima compresa tra 7.500 euro e 15.000 euro, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza (ma non il proprio domicilio) a Malta possono accedere a diversi regimi fiscali agevolativi. In questo caso i redditi di fonte estera sono tassati solo in caso di remittance a Malta con aliquota ridotta del 15% (con l’eccezione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni estere, che rimangono esenti).

Il regime fiscale di vantaggio applicato a Malta non prevede limitazioni temporali di utilizzo e può essere particolarmente interessante se legato all’esercizio di attività imprenditoriali in Paesi esteri.


6) Il regime fiscale per impatriati a Cipro

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Anche Cipro applica un particolare regime fiscale di favore per i soggetti neo residenti. Sono esenti da imposizione le plusvalenze, i dividendi e gli interessi – di fonte estera o cipriota – percepiti da persone fisiche residenti ma non domiciliate a Cipro. I contribuenti che siano stati residenti a Cipro per almeno diciassette di venti periodi di imposta acquistano automaticamente il domicilio cipriota e, quindi, smettono di beneficiare dell’esenzione.

I contribuenti che trasferiscono la propria residenza a Cipro e percepiscono redditi di lavoro dipendente per un ammontare superiore a Euro 100.000, con riferimento ad attività esercitate in territorio cipriota, beneficiano di un’esenzione pari al 50% di tale reddito per un periodo massimo di dieci periodi di imposta.


7) Il regime fiscale della “legge Beckham” in Spagna

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La Legge Beckham è un decreto legge spagnolo (Decreto reale n. 687/2005, conv. Legge n. 35/2006, art. 93) introdotto nel 2005 e successivamente abrogato a partire dal 2010. Per comprendere questa normativa occorre analizzare le disposizioni riguardanti l’imposta sul reddito delle persone fisiche (c.d. “LIRPF“). La Legge Beckham, prevede una deroga ai principi generali di tassazione dei redditi in Spagna. In particolare un individuo trasferito in Spagna ha la possibilità di scegliere se:

  • Essere tassato come residente fiscale in Spagna, ed essere assoggettato a tassazione su tutti i suoi redditi, ovunque prodotti, con tassazione spagnola LIRPF;
  • Essere tassato come soggetto non residente in Spagna, per vedersi tassare in Spagna solo i redditi di fonte spagnola con un’aliquota che adesso è del 24% fino alla soglia di 600.000 euro di reddito.

Questa scelta deve essere effettuata al momento dell’arrivo in Spagna ed è vincolante per i successivi cinque anni. Sostanzialmente con il regime dei non residenti il soggetto impatriato paga in Spagna soltanto le imposte sui redditi di fonte spagnola (con aliquota ridotta del 24%), mentre rimangono esenti i redditi di fonte estera. Il decreto in commento dal 2014 esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione i calciatori professionisti. Se tassato come residente, il soggetto impatriato in Spagna sarebbe soggetto alla imposta sul reddito Spagnola che viene di solito prelevata alla fonte ad un’aliquota che va dal 24% al 47%.

Fondamentalmente, qualsiasi straniero che si trasferisce in Spagna e rispetta le seguenti regole può applicare l’agevolazione:

  • Lavoratori stranieri che si sono appena trasferiti in Spagna;
  • Espatriati facoltosi che detengono gestione o posizioni;
  • Amministratori che vengono a lavorare per un’azienda.

Quali sono i requisiti per l’applicazione della Legge Beckam?

Gli individui che, per la prima volta nell’arco di dieci anni, si trasferiscono nel territorio spagnolo possono godere di un regime opzionale legato agli impatriati, con una tassazione ridotta per i soli redditi di fonte spagnola. I requisiti da rispettare per poter beneficiare di questo regime li troviamo all’art. 93 LIRPF, e sono i seguenti:

  • Non essere stati residenti in Spagna durante i 10 anni precedenti;
  • Che il trasferimento di residenza in Spagna avvenga in conseguenza di:
    • Un contratto di lavoro sottoscritto con una società spagnola;
    • L’incarico di amministratore di una società spagnola, facendo attenzione a non possedere partecipazioni societarie superiori al 25% della stessa società;
  • Non percepire redditi qualificabili come derivanti da una stabile organizzazione situata sul territorio spagnolo.

Schema riassuntivo: 7 regimi per impatriati in Europa

ITALIASVIZZERAPORTOGALLOUK E IRLANDACIPROMALTASPAGNA
REQUISITI DI ACCESSOTrasferimento di residenza in Italia.Trasferimento di residenza in Svizzera purché non residenti negli ultimi 10 anni.
Cittadini svizzeri esclusi.
Non possono svolgere attività lavorativa in Svizzera
Trasferimento di residenza in Portogallo purché non residenti nei 5 periodi di imposta precedenti.Trasferimento di residenza in UK/Irlanda purché sia mantenuto domicilio all’estero.

UK: chiede di non essere stati residenti per 6 dei 20 periodi di imposta precedenti

Trasferimento di residenza fiscale a Cipro.Trasferimento di residenza fiscale a Malta purché si detenga immobile e venga versata imposta minima di € 7.500 max. € 15.000.Non essere stati residenti durante i 10 anni precedenti;
Il trasferimento a seguito di contratto di lavoro con società spagnola;
L’incarico di amministratore di una società spagnola, con possesso partecipazioni societarie inferiore al 25%;
Non percepire redditi derivanti da una stabile organizzazione
PAESE BLACK LIST NOSINONOSINONO
ESTENSIONE AI FAMILIARI SISI (coniuge e figli minorenni)NONONONONO
IMPOSIZIONE Imposta fissa di € 100.000 per redditi di fonte estera e € 25.000 per ciascun familiare.

Capital gain su partecipazioni qualificate nei primi 5 anni escluso.
Base imponibile calcolata secondo spese e coefficienti predeterminati.

Base imponibile minima federale: CHF 400.000
Esenzione per i redditi di fonte estera a condizione che siano astrattamente tassabili nello Stato della Fonte.

Tassazione del capital gain da partecipazioni

Flat tax del 20% sui redditi da lavoro.
Redditi di fonte estera tassati solo in caso di remittance.

In UK imposta minima annuale per i residenti non domiciliati di lungo corso.
Plusvalenze, dividendi e interessi di fonte cipriota o estera esenti.

Reddito da lavoro dipendente superiore a € 100.000 per attività esercitate a Cipro esente al 50% per 10 anni.
Redditi di fonte estera tassati solo in caso di remittance.

Aliquota ridotta per i redditi esteri immessi a Malta del 15%.
Tassazione
come soggetto non residente in Spagna, per vedersi tassare in Spagna solo i redditi di fonte spagnola con aliquota del 24% fino ai 600.000 euro di reddito.
DURATA MASSIMA15 anniNessuna10 anniUK: 15 anni
Irlanda: nessuna
17 anniNessuna6 anni
DONAZIONI E SUCCESSIONI Regime ordinario (4, 6, 8%) con franchigia. Solo su assets italiani.Regime ordinario: 0 – 50% a seconda del Cantone (esenzione per coniuge e parenti in linea retta).Regime ordinario: solo su assets portoghesi con aliquota 10%. Esenzione per coniuge e parenti.UK: regime ordinario (40% con franchigie ed esenzioni).

Irlanda: per i primi 5 anni tassazione solo per gli assets irlandesi. Dopo regime ordinario al 33%
Nessuna tassazione.Nessuna tassazione.Regime ordinario: aliquote dal 7,65% all’81,6%

Problematiche legate all’applicazione dei regimi dei residenti non domiciliati

L’applicazione di regimi legati ai residenti non domiciliati può avere delle conseguenze legate al mantenimento della residenza fiscale nel Paese di emigrazione (in questo caso l’Italia). Infatti, deve essere tenuto in considerazione che le Convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono, generalmente, che il generale “criterio di residenza” non trovi applicazione con riguardo ai soggetti imponibili nel supposto stato di residenza (nello stato di immigrazione) esclusivamente per redditi derivanti da fonti ivi situate. In pratica, il criterio di residenza, secondo le convenzioni contro le doppie imposizioni, non si rende applicabile ai soggetti che pagano le tasse solo sui redditi provenienti da fonti ivi situate. Questo significa che si trasferisce in un Paese che applica un regime fiscale per i residenti non domiciliati, potrebbe non essere considerato residente all’estero da parte dello Stato di partenza (Italia), in virtù di quanto indicato nella Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra i due stati.

Detta in termini ancora più semplici: se ti trasferisci in uno di questi Stati e adotti regimi “non dom” rischi di dover continuare a pagare le tasse in Italia. Per questo motivo occorre prestare molta molta attenzione quando si effettuano trasferimenti di residenza all’estero legati soprattutto da motivazioni fiscali (prevalenti rispetto a quelle personali/familiari ed economico/patrimoniali).

Consulenza fiscalità internazionale

In questo articolo ho cercato di riepilogare, in modo schematico, i principali regimi fiscali applicabili per soggetti non domiciliati o neo residenti (res non dom). Ognuno di questi regimi fiscali di vantaggio presenta peculiarità diverse. Per questo motivo il consiglio che posso darti è sempre quello di valutare la tua situazione con un dottore Commercialista esperto. Inoltre, quando si sceglie di effettuare un trasferimento di residenza all’estero legato dall’applicazione di vantaggi fiscali occorre sempre prestare attenzione alle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con l’Italia, che potrebbero andare a limitare la possibilità di ottenere residenza fiscale nello Stato di emigrazione, proprio in virtù delle motivazioni fiscali del trasferimento.

Se necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento.

5 COMMENTI

  1. Buongiorno Dott Migliorini,
    sto leggendo con grande interesse il suo sito e mi chiedevo quanto mi costerebbe una consulenza (ben fatta) per capire meglio la mia situazione.
    Vivo in Australia ca circa 30 anni. Ho famigliari in Italia ed immobili, sono socia a Milano con mio fratello dell’azienda ereditaria da nostro padre, mancato nel 2016.
    Abbiamo un commercialista a Milano che ci segue da anni le nostre aziende, pero’ non e’ specializzato in residenze estere che sono un po’ difficili da comprendere.
    La situazione e’ delicata perché non vorrei causare scompiglio, ma vorrei fare chiarezza su diversi punti, soprattutto come avrà’ capito, la tassazione dei due paesi.
    Io risiedo a Sydney, ma forse dovrò rientrare più avanti, ma volevo anche qui capire come. Ho da poco ricevuto la pensione Italiana che mi sono pagata da sola in Italia attraverso la nostra azienda artigianale.
    In breve quanto mi costerebbe una sua consulenza per fare un po’ di chiarezza e capire se sono sulla strada giusta oppure stiamo sbagliando o abbiamo spazio per muoverci meglio. La metterei anche in contatto con il mio commercialista di Sydney che parla italiano (un po’ scalcinato, ma si fa capire).
    Attendo un suo riscontro e porgo cordiali saluti
    Maria Antonietta Fiore

  2. BUONGIORNO, DR. MIGLIORINI. LEGGO DA TEMPO I SUOI INTERESSANTISSIMI ARTICOLI DI FISCALITA’ INTERNAZIONALE. TRA I PAESI DA LEI CITATI NON FIGURA L’UNGHERIA, PAESE CHE NON TASSA LE PENSIONI (NE’ LE PENSIONI INTEGRATIVE), E DOVE VORREI TRASFERIRMI A BREVE. MI PIACEREBBE LEGGERE QUALCOSA SUL REGIME FISCALE UNGHERESE. GRAZIE. CORDIALI SALUTI

  3. Grazie, lo farò senz’altro. Se risulterà completo ed interessante, come i suoi precedenti, le chiederò un consulenza.

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