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Regime fiscale degli impatriati in Francia

I dipendenti e i dirigenti che si trasferiscono in Francia per lavorare per una società francese possono beneficiare delle esenzioni dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (“PIT”) del “régime des impatriés, c.d. “opzione 30%“.


Il regime fiscale per i dipendenti espatriati prevede l’esenzione fiscale parziale per parte del reddito, i premi di espatrio e le indennità legate agli incarichi svolti all’estero di dipendenti e dirigenti stranieri che assumono incarichi in Francia. Fornisce inoltre vantaggi in termini di responsabilità per l’imposta sul patrimonio immobiliare (IFI).

Per rendere il sistema economico della Francia più attraente, il governo ha istituito, da qualche anno, un regime fiscale di favore per gli “impatriati“, codificato dall’articolo 155 B del Codice Generale delle Imposte (“Dispositions applicables aux impatriés“). Tali condizioni sono state ribadite dalla Corte suprema amministrativa francese ( Conseil d’État , 21-10-2020, n. 442799).

Si tratta di un regime fiscale introdotto dalla Legge n° 2008-776 del 4 agosto 2008, prevede l’esenzione dall’imposta sul reddito a beneficio della categoria di contribuenti cd “impatriati” e può essere applicata ai dipendenti e ai dirigenti aziendali che soddisfano determinate condizioni e sono assunti da una società con sede in Francia. Lo scopo di questo régime des impatriés è quello di garantire un regime fiscale favorevole alle persone che si trasferiscono in Francia per lavoro. Si tratta della c.d. “opzione 30%“, che andiamo ad analizzare in questo contributo.

Chi può beneficiare del regime degli impatriati francese?

Con maggiore dettaglio, possiamo dire che vi sono due tipologie di lavoratori impatriati che possono beneficiare di questa esenzione fiscale. Si tratta dei seguenti:

  • Gli impatriati reclutati direttamente dall’estero da una società francese;
  • Gli impatriati impiegati da una società straniera per lavorare all’interno di una società francese.

Di fatto, per beneficiare di questo regime, gli individui devono:

  • Lavora come dipendente o dirigente;
  • Essere assunto da una società francese o essere trasferito da una società straniera alla sua filiale francese;
  • Diventa residente fiscale francese al momento dell’assunzione della propria posizione in Francia e non è stato residente fiscale francese negli ultimi cinque anni.

Previo accordo fornito dalle autorità fiscali francesi, questo regime potrebbe applicarsi anche a determinate condizioni a persone fisiche che non soddisfano le condizioni.

Con maggiore dettaglio, possono beneficiare del regime le seguenti tipologie di amministratori di società:

  • All’interno di una société anonyme (SA) o di una société par actions simplifiée (SAS):
    • Presidente del consiglio di amministrazione;
    • Amministratore delegato;
    • Vice amministratori delegati;
    • Amministratori non esecutivi con delega temporanea;
    • Membri del consiglio di amministrazione;
    • Qualsiasi amministratore non esecutivo o membro del consiglio di sorveglianza investito di particolari cariche;
  • All’interno di una  société à responsabilité limitée (SARL):  tutti gli amministratori che sono azionisti di minoranza o uguali;
  • All’interno di altre società o stabili organizzazioni soggette all’imposta sulle società (impôt sur les sociétés – IS): tutti gli amministratori che sono considerati dipendenti dal punto di vista fiscale.

Come funziona il regime impatriati (opzione 30%) in Francia?

Con l’applicazione del regime fiscale speciale in commento, possono beneficiare delle esenzioni fiscale le seguenti tipologie reddituali percepite dal lavoratore impatriato:

  • Bonus di rimpatrio: esenzione PIT, eventualmente valutabile in misura forfettaria del 30% del reddito netto complessivo.
  • Esenzione della parte di reddito relativa all’attività svolta all’estero (fuori dalla Francia) nell’interesse del datore di lavoro (giorni lavorativi all’estero);
  • Esenzione del 50% del reddito da investimenti da fonti estere (interessi, dividendi, assicurazioni sulla vita e plusvalenze). Questa esenzione è subordinata alla condizione che tale reddito passivo provenga da un paese che ha concluso un trattato fiscale con la Francia comprendente una clausola di assistenza amministrativa;
  • Esenzione del 50% di alcuni diritti di proprietà intellettuale e industriale da fonti estere.

L’applicazione di questo regime di favore, inoltre, consente:

  • Un’esenzione per 5 anni dall’imposta sul patrimonio immobiliare francese (IFI) sugli immobili situati al di fuori della Francia;
  • Un’eventuale esenzione dall’iscrizione ai regimi previdenziali obbligatori francesi per l’assicurazione pensionistica di base e complementare per 3 anni, rinnovabile una volta.

Deve essere tenuto in considerazione che bonus impatrio (opzione 30%) è limitato alla retribuzione di riferimento applicabile ai dipendenti locali in posizione analoga. Infatti, la parte della retribuzione che resta imponibile deve essere pari alla retribuzione percepita da un dipendente non impatriato nelle stesse condizioni del dipendente impatriato (stessa azienda, funzioni simili, ecc.). Se non vi sono funzioni simili all’interno della società, la normativa francese prevede che il compenso di riferimento possa essere lo stesso corrisposto nelle società comparabili con sede in Francia.

In ogni caso, tutta la remunerazione esente è limitata, facoltativamente, a: 

  • 50% della retribuzione totale , o
  • Solo la parte corrispondente alle giornate lavorative all’estero sarà limitata al 20% del reddito imponibile esclusa la detrazione netta di impatriazione.

L’opzione dovrebbe essere fatta ogni anno attraverso la dichiarazione dei redditi e disponibile per i primi otto anni fiscali successivi all’anno di arrivo.

Riepilogando, schematicamente, possiamo dire che il regime degli immigrati francesi prevede i seguenti incentivi fiscali:

  • Il premio di rimpatrio che può essere percepito dal lavoratore durante l’intero soggiorno in Francia è totalmente esente dall’imposta sul reddito. Per essere esentato tale premio deve essere una remunerazione aggiuntiva legata all’attività professionale svolta in Francia. Per beneficiare di questa esenzione, il compenso dell’inpatriato, escluso il premio di inpatrio, deve essere almeno pari al compenso ricevuto da altri dipendenti in relazione a posizioni equivalenti nella stessa azienda o in società simili stabilite in Francia;
  • I dipendenti assunti direttamente da una società francese o da un’affiliata francese di una società straniera possono scegliere di avere il 30 per cento della loro retribuzione netta trattata come bonus di rimpatrio, e quindi essere esentati dall’imposta sul reddito;
  • Inoltre, la parte della retribuzione di tale dipendente relativa all’attività lavorativa svolta all’estero è anch’essa totalmente esentata ai fini dell’imposta sui redditi.

I suddetti benefici fiscali sono comunque limitati in quanto (i) i benefici derivanti da entrambe le esenzioni non dovrebbero comportare una riduzione della base imponibile superiore al 50 per cento del compenso totale o (ii) la parte della retribuzione relativa al lavoro svolto all’estero non deve superare il 20 per cento della remunerazione relativa al lavoro svolto in Francia.

Le aziende interessate devono redigere il contratto di lavoro francese (o lettera di incarico) per il proprio dipendente in modo che identifichi chiaramente separatamente le voci di remunerazione aggiuntiva che possono essere soggette alle esenzioni sopra menzionate. Ciò fornirà una base di prove più semplice per sostenere l’esenzione quando il dipendente lo richiede, il che sarà particolarmente utile in caso di verifica fiscale da parte delle autorità fiscali francesi.

Quali sono le condizioni da soddisfare per beneficiare di questo regime fiscale?

Il beneficio di questo regime fiscale speciale è soggetto alle seguenti condizioni

  • Avere un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in una società con sede in Francia tramite una società con sede all’estero (mobilità infragruppo) o assunto direttamente dalla società con sede in Francia. È essenziale che vi sia un collegamento stretto tra il trasferimento in Francia e l’inizio dell’attività lavorativa sul territorio francese;
  • Non essere stato considerato residente fiscale francese nei 5 anni precedenti l’inizio dell’incarico in Francia, indipendentemente dalla nazionalità dell’impatriato;
  • Essere residente in Francia ai fini fiscali.
  • Presentare la dichiarazione dei redditi, modello n. 2042 l’anno successivo all’assunzione, con la compilazione della sezione “altre informazioni“.

Queste condizioni devono essere soddisfatte entro lo stesso anno solare. In caso contrario, i beneficiari perdono il diritto solo per quell’anno, senza alcun effetto sugli anni precedenti e futuri.

Qual è la durata di applicazione di tale regime fiscale?

La durata dell’applicazione di questo regime dipenderà dalla data in cui gli impatriati si sono trasferiti in Francia. In particolare, la normativa prevede le seguenti durate: 

  • Se gli impatriati sono stati assunti prima del 6 luglio 2016: la durata della domanda è fissata al massimo fino al 31 dicembre del quinto anno solare successivo all’assunzione delle funzioni nell’azienda ospitante;
  • Se gli impatriati sono stati assunti dopo il 6 luglio 2016: la durata della domanda è fissata al massimo fino al 31 dicembre dell’ottavo anno solare successivo all’assunzione delle funzioni nell’azienda ospitante.

Il regime speciale di esenzione per gli espatriati continua ad applicarsi quando il dipendente o l’amministratore cambia lavoro all’interno della  stessa azienda o in un’altra azienda all’interno dello stesso gruppo , sia per ricoprire un ruolo simile o altro.

Il periodo di validità del regime non può essere prorogato in caso di cambiamento di lavoro e rimane limitato a un massimo di otto anni.

Come esercitare l’opzione per questo regime fiscale di vantaggio?

Per beneficiare del regime, il contribuente deve richiederne l’applicazione nella propria dichiarazione dei redditi. Il regime, infatti, non sarà applicato automaticamente. Inoltre, il contribuente dovrà presentare un documento denominato “mention expresse” che specifichi la scelta per l‘opzione 30% e il numero di giornate lavorate all’estero (se presenti). Può essere utile contattare un consulente fiscale francese per essere assistiti nella compilazione della propria dichiarazione dei redditi.

In particolare, residenti fiscali francesi devono ricordarsi di compilare annualmente alcune dichiarazioni, ad esempio relative alla detenzione di conti bancari all’estero, che hanno conservato dalla loro precedente residenza all’estero.

Conclusioni

Progettato per attrarre dirigenti stranieri, il regime fiscale degli espatriati si applica a dipendenti e dirigenti che non erano residenti in Francia ai fini fiscali durante i cinque anni solari precedenti l’inizio delle loro funzioni in una società con sede in Francia. La loro assunzione può derivare da un trasferimento infragruppo, o da un’assunzione esterna, cioè assunti direttamente all’estero per una posizione in una società in Francia. Per poter beneficiare di questo regime, il lavoratore deve trasferire la propria famiglia o il luogo di residenza principale in Francia, oltre a un’occupazione principale in Francia.

Il regime fiscale speciale per gli espatriati prevede l’esenzione dalla tassazione sul reddito delle persone fisiche per otto anni sul bonus espatriato e sulla quota di compenso relativa all’attività all’estero svolta nell’interesse del datore di lavoro. Inoltre, il bonus può essere valutato in misura forfettaria del 30% della remunerazione totale nel caso in cui il contratto non lo fissi.

Tali agevolazioni fiscali sono comunque soggette a un tetto a discrezione del contribuente: può trattarsi di un tetto complessivo, il che significa che questi due elementi non possono superare il 50% del compenso complessivo, oppure un tetto alla sola esenzione corrispondente all’incarico svolto all’estero, che non può superare il 20% della remunerazione imponibile al netto del bonus espatriato.

Questa esenzione per il reddito attivo è correlativamente accompagnata da un’esenzione fiscale per il reddito passivo. Infatti, i contribuenti che rientrano nell’ambito personale e temporale del regime fiscale speciale per gli espatriati possono beneficiare di un’esenzione fiscale del 50% per i redditi passivi da fonti estere, come redditi da investimenti, diritti di proprietà intellettuale o plusvalenze su titoli.

Come detto, è importante affidarsi ad un consulente fiscale francese per valutare la propria posizione in relazione a questa agevolazione.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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