Istanza di interpello ordinario AdE: come si presenta ed effetti

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L’interpello ordinario rappresenta il diritto del contribuente di chiedere all’Amministrazione Finanziaria un parere fiscale riguardante l’applicazione di caso concreto e personale in situazioni di obbiettiva incertezza normativa.

Si tratta di una procedura per richiedere il parere preventivo dell’Amministrazione Finanziaria su un determinato caso concreto e personale. Sostanzialmente, in casi di obiettiva incertezza normativa il contribuente può chiedere un parere all’Agenzia delle Entrate su:

  • La corretta interpretazione delle disposizioni;
  • La corretta qualificazione della fattispecie.

È opportuno sottolineare, da subito, che le risposte rese dall’Amministrazione finanziaria vincolano solo l’Amministrazione stessa (e quindi gli uffici periferici in sede di accertamento). Al contrario, il contribuente può decidere di adeguarsi o meno al parere reso.

Le tipologie di interpello

L’attuale formulazione dell’art. 11, della Legge n. 212/00 individua le seguenti tipologie di interpello:

  • Ordinario interpretativo (comma 1, lettera a): legato a condizioni di obiettiva incertezza sull’interpretazione di disposizioni normative;
  • Ordinario qualificatorio (comma 1, lettera a): legato alla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
  • Probatorio (comma 1, lettera b): legato alla sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali (es. neo residenti) nei casi espressamente previsti dalla legge;
  • Antiabuso (comma 1, lettera c): disciplina dell’abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;
  • Disapplicativo (comma 2): disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.

La nuova formulazione dell’art. 11 raggruppa tutte le fattispecie di interpello al comma 1, nell’intento di razionalizzare la disciplina e disponendo quindi che il contribuente possa interpellare l’Amministrazione finanziaria per ottenere risposta riguardante fattispecie concrete e personali.

L’interpello ordinario

Il comma 1, lettera a) dell’articolo 11, Legge n. 212/00 (post D.lgs. n. 156/15) prevede l’applicazione dell’interpello ordinario quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza:

  • Sulla corretta interpretazione delle disposizioni, ovvero
  • Sulla corretta qualificazione di fattispecie

e contemporaneamente non siano comunque attivabili le procedure (artt. 1 e 2 D.Lgs. n. 147/15) relative:

  • All’accordo preventivo per le imprese con attività internazionale;
  • All’interpello sui nuovi investimenti.

Pertanto, a fianco all’interpello ordinario, possiamo trovare quello che può essere definito interpello qualificatorio.

L’interpello ordinario qualificatorio

L’interpello qualificatorio può essere proposto nel caso in cui le condizioni di obiettiva incertezza incidano sulla corretta qualificazione delle fattispecie ai fini fiscali. Dunque oggetto della relativa istanza non è la norma, bensì la qualificazione del caso in questione. In sintesi il contribuente non chiederà nulla in merito all’applicazione di una disposizione, bensì in merito alla corretta qualificazione delle fattispecie complesse. Si tratta di un ampliamento rispetto al tradizionale interpello ordinario. L’Amministrazione può fornire una risposta che contiene una valutazione basata più sulle circostanze di fatto relative alla fattispecie, piuttosto che sull’interpretazione delle norme invocate dal contribuente nel caso concreto.

Prima dell’introduzione di tale forma di interpello risultavano precluse in sede di lavorazione degli interpelli ordinari tutte quelle valutazioni caratterizzate da una spiccata prevalenza degli elementi fattuali rispetto a quelli giuridici. Ossia tutti i casi in cui, di fatto, il dubbio del contribuente – più che vertere sulla interpretazione delle norme – aveva ad oggetto la qualificazione del fatto. Vedi la Circolare n. 9/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate.

Esempi di interpello qualificatorio

Rimangono escluse dall’interpello qualificatorio le fattispecie caratterizzate da una particolare ed elevata rilevanza dei profili fattuali. Profili collegati all’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria. Ad esempio, è il caso di una fattispecie come l’esterovestizione. Alcuni esempi di questo tipo di interpello ordinario sono quelli che prevedono la possibilità di chiedere un parere. A titolo esemplificativo:

  • Sulla riconducibilità di una determinata spesa alla categoria delle spese di pubblicità o di rappresentanza;
  • Sulla sussistenza di una stabile organizzazione per l’esenzione degli utili e delle perdite di stabili organizzazioni di imprese residenti (articolo 168-ter DPR n. 917/86).

Devono essere escluse dall’area dell’interpello qualificatorio tutte quelle ipotesi che, coerentemente alla natura e alle finalità dell’istituto, alternativamente sono caratterizzate da:

  • Una spiccata ed ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dall’Amministrazione finanziaria, ma solo in sede di accertamento. Si tratta di tutte quelle fattispecie nelle quali, più che rilevare l’aspetto qualificatorio, rilevano i meri accertamenti di fatto. Ad esempio per i problemi legati alla residenza delle persone fisiche (articolo 2 TUIR) e dei soggetti diversi (articolo 73). Problemi rispetto ai quali operano nel sistema:
    • Sia disposizioni che stabiliscono i requisiti per la qualificazione del soggetto come residente nel territorio dello Stato (art. 2, co. 2, TUIR e art. 73, co. 3, primo periodo, TUIR),
    • Sia disposizioni che introducono specifiche presunzioni di residenza, suscettibili di prova contraria (art. 2, co. 2-bis, e art. 73, co. 3, secondo periodo e co. 5-bis);
  • Dalla necessità di espletare attività istituzionalmente di competenza di altre Amministrazioni che presuppongono accertamenti di tipo tecnico e non di carattere fiscale. È il caso ad esempio della qualificazione alla stregua di opere di urbanizzazione primaria o secondaria di un determinato bene rilevante ai fini IVA, oppure, la qualifica di una determinata attività di ricerca e sviluppo come agevolabile.

Le obiettive condizioni di incertezza

Che cosa si deve intendere con “condizioni di obiettiva incertezza“? Possiamo ricavare una definizione in negativo. Infatti, queste condizioni ricorrono quando l’Amministrazione finanziaria non abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa della fattispecie. Quindi, non devono esserci circolari, risoluzioni, istruzioni o note (art. 11, co. 4, Legge n. 212/00).

Gli orientamenti ministeriali devono essere portati a conoscenza dei contribuenti attraverso la pubblicazione nella banca dati “documentazione tributaria” del Ministero delle Finanze. La documentazione è consultabile attraverso i siti Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it/portale) e del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) e devono essere disponibili sia in tali siti. Qualora l’Amministrazione finanziaria si sia pronunciata su una determinata disposizione normativa di natura tributaria, questa non può più considerarsi “obiettivamente incerta”. Questo, indipendentemente dalla portata del chiarimento fornito e dall’esistenza di orientamenti dottrinali o giurisprudenziali contrastanti. Si ricorda in ogni caso che:

  • Non sono irrogate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria. Con la precisazione che non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria (art. 10, co. 3, L. 212/2000);
  • Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 472/97).

Tributi di competenza delle Entrate

La trattazione delle istanze di interpello è ripartita in ragione della competenza delle Agenzie delle Entrate, del Territorio e delle Dogane a gestire il tributo di riferimento. Il Legislatore ha demandato ad appositi provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali la regolamentazione delle modalità di presentazione delle istanze. Rientrano nella competenza dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n 50/E/01) le istanze relative ai tributi gestiti dall’Agenzia medesima ed in particolare:

  • Le imposte sui redditi;
  • L’Imposta sul valore aggiunto;
  • L’IRAP;
  • L’imposta di registro;
  • Imposta sulle successioni e donazioni;
  • L’imposta di bollo;
  • Le tasse sulle concessioni governative;
  • L’imposta sugli intrattenimenti;
  • Gli altri tributi minori.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non rientra nell’ambito dell’interpello ordinario la verifica della residenza fiscale del soggetto istante (Risoluzione n. 312/E/07). Nella fattispecie posta all’attenzione dell’Agenzia, la questione verteva sul rapporto tra la presunzione di residenza per le società “esterovestite” (art. 73 co. 5-bis del TUIR) e le disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Paesi Bassi, che prevede, tra i criteri per dirimere i casi di doppia residenza, quello della sede della direzione effettiva. Le prove da addurre per dimostrare la residenza estera della società o ente dovrebbero, quindi, essere fornite non in via preventiva, ma in sede di accertamento.

Ripartizione delle competenze per le istanze di interpello

Con il Provvedimento Prot. 109929/2018 del 31.5.2018, ha stabilito le ripartizioni delle competenze per le istanze di interpello. La Divisione Contribuenti e le Direzioni Centrali in cui la stessa si articola, sono competenti per le istanze di interpello:

  • Interpello Ordinario, disapplicativo, probatorio ed antiabuso (art. 11, co 1 e 2 L. 212/2000);
  • Interpello sull’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (art. 24-bis, co. 3 DPR n. 917/86);
  • Interpello relativo alla procedura di adempimento collaborativo (art. 6, co 2 D.Lgs. n. 128/2015).

La Direzione Centrale Coordinamento Normativo (DCCN) è competente per le istanze di interpello ordinario, disapplicativo, probatorio ed antiabuso aventi ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore non oltre un anno rispetto al momento di presentazione dell’istanza.

Interpello in materia di IRAP

La competenza a gestire l’interpello in materia di IRAP è della stessa Amministrazione che esercita il potere di accertamento. Detta potestà in materia di IRAP è attribuita all’Agenzia delle Entrate (artt. 24 e 25 del DLgs. 446/97). Salvo che non sia diversamente previsto dalle leggi regionali o dalle convenzioni intervenute in materia (circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2001 n. 50). In tal caso, ai fini dell’individuazione dell’esatto organo competente a ricevere l’istanza di interpello, si deve fare riferimento alle eventuali disposizioni emanate dalla singola Regione competente (ris. Dipartimento politiche fiscali – Ufficio federalismo fiscale 29.1.2002 n. 1/DPF).

Interpello in materia di IMU

Le istanze di interpello riguardanti l’IMU sono di competenza dei singoli Comuni impositori (ris. Agenzia delle Entrate 6.7.2012 n. 63).


Presentazione dell’istanza

L’istanza di interpello deve essere inoltrata per iscritto all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità sotto riportate. Essa deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello. La presentazione dell’istanza deve avvenire prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello. L’interpello ordinario, infatti, ha una funzione “preventiva”. In particolare l’istanza deve essere presentata:

“prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all’amministrazione per rendere la propria risposta

Articolo 2, comma 2, Dlgs n 156/15

Si precisa che non assumono rilievo i termini entro cui i contribuenti possono sanare l’omissione o correggere la dichiarazione presentata. Per i comportamenti che non trovano, invece, attuazione nella presentazione di una dichiarazione, occorre considerare elementi diversi. Per quanto attiene, ad esempio, agli interpelli rilevanti in materia di imposta di registro, occorre far riferimento alla presentazione dell’atto per la registrazione. In sintesi l’istanza va presentata prima dell’assolvimento dell’obbligo fiscale oggetto dell’istanza o comunque connesso alla fattispecie.

Soggetti che possono presentare l’istanza

L’istanza di interpello può essere presentata da ciascun contribuente, persona fisica o giuridica, anche non residente. Possono presentare l’istanza i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti (art. 2, co. 1, DLgs. 156/2015). L’Amministrazione ha precisato (Circolare n. 9/E/2016) che, per questioni attinenti l’applicazione dell’IVA, non sono legittimati a presentare istanze d’interpello i cessionari o i committenti considerati “consumatori privati” ai fini di tale tributo. Detti soggetti non possono essere, infatti, qualificati in termini di “contribuenti” in quanto su di loro non incombono obblighi in ordine all’attuazione del rapporto tributario.

Contenuto dell’istanza

L’istanza deve essere redatta (provv. Agenzia delle Entrate 4.1.2016 n. 27) in carta libera ed esente da bollo e deve contenere (art. 3 co. 1, DLgs. 156/2015):

  • I dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
  • L’indicazione del tipo di istanza di interpello che si propone;
  • La circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  • Le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione;
  • L’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  • L’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
  • La sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell’atto, essa deve essere allegata allo stesso.

All’istanza di interpello deve essere allegata la copia della documentazione non in possesso dell’Amministrazione procedente o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dall’istante, rilevante ai fini della risposta.

Modalità di presentazione

L’istanza di interpello deve essere presentata “con le modalità di presentazione consentite”. Dunque alternativamente, mediante (Provvedimento n 27/E/116):

  • Consegna diretta a mano;
  • Spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  • Presentazione per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata. Ovvero attraverso l’utilizzo di un servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate.

Per i soggetti non residenti è possibile la presentazione dell’istanza a determinate caselle di posta elettronica ordinaria. Indirizzi indicati nell’allegato “A” del provv. Agenzia delle Entrate n. 27/E/2016).

Invio delle richieste

L’istanza riguardante i tributi erariali deve essere presentata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Le istanze concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché le istanze di interpello ordinario aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale sono presentate alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello. Per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Area Dogane, per le quali l’istituto resta disciplinato dalle norme unionali, l’istanza di interpello è presentata alla Direzione Interregionale, Regionale o Interprovinciale territorialmente competente per la soluzione del caso particolare. Per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’istanza di interpello è presentata agli Uffici territorialmente competenti per la soluzione del caso particolare.

Presentazione ad ufficio competente

In caso di presentazione dell’istanza ad ufficio incompetente ovvero ad un indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria diverso da quello corrispondente all’ufficio competente, essa deve essere trasmessa tempestivamente all’ufficio competente o all’indirizzo di posta elettronica corretto. In tal caso, il termine per la risposta dell’Amministrazione inizia a decorrere dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente o dalla consegna dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica corretto. Della data di ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente è data notizia al contribuente.

Effetti della presentazione dell’istanza

La presentazione dell’istanza di interpello da parte del contribuente

“non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione”


Procedure legate all’esame dell’istanza da parte dell’AdE

L’Ufficio destinatario dell’istanza dovrà procedere alla verifica della documentazione e dei dati di seguito riepilogati.

  • Verifica della competenza territoriale dell’Ufficio;
  • Verifica di eventuali cause di inammissibilità dell’istanza;
  • Richiesta di regolarizzazione della mancata sottoscrizione;
  • (Eventuale) richiesta di documentazione in originale;
  • (Eventuale) richiesta di integrazione della documentazione;
  • Risposta con circolare o risoluzione (caso di interesse generale).

Inammissibilità dell’istanza

L’istanza è considerata inammissibile (art. 5 D.Lgs. n. 156/2015) qualora:

  1. Manchino i dati identificativi dell’istante (o del suo legale rappresentante) o la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  2. Non sia presentata preventivamente rispetto alla scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima;
  3. Non ricorrano le obiettive condizioni di incertezza;
  4. Abbia ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere. Salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  5. Verta su materie oggetto degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale o riguardanti l’interpello preventivo indirizzato alle società che effettuano nuovi investimenti. Ovvero riguardanti la procedura abbreviata di interpello preventivo sulla certezza del diritto;
  6. Verta su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza. In tal caso è stato precisato che l’inammissibilità, visto che la norma fa riferimento non all’istante ma alle questioni oggetto dell’istanza, ricorre non solo per le attività riferite direttamente al contribuente (quindi anche a terzi), purché l’istante ne sia formalmente a conoscenza e opera anche nel caso in cui oggetto di accertamento non siano direttamente i comportamenti oggetto dell’istanza ma altri, riferiti a precedenti periodi di imposta, comunque strettamente correlati alla richiesta di interpello, perché, tra l’altro, perfettamente sovrapponibili;
  7. Il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti (30 giorni).

Modalità e tempistiche di risposta

La risposta scritta e motivata dall’Ufficio competente, in caso di interpello ordinario, deve essere fornita entro 90 giorni decorrenti (art. 11 co. 3 L. 212/2000):

  • Nel caso di consegna diretta, dalla data in cui l’istanza di interpello è assunta al protocollo dell’Ufficio;
  • In caso di spedizione a mezzo servizio postale, dalla data in cui è sottoscritto l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata spedita l’istanza;
  • In caso di successiva regolarizzazione, dalla data in cui la regolarizzazione è stata effettuata;
  • Qualora l’Ufficio interessato non sia autorizzato a rispondere, dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’Ufficio competente;
  • In caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata, dalla data in cui l’Ufficio richiedente riceve la documentazione integrativa.

Modalità di comunicazione della risposta

La risposta scritta e motivata deve essere notificata (art. 60 del DPR 600/73) all’interpellante entro 90 giorni. In alternativa, la risposta può essere comunicata:

  • Mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio del contribuente o dell’eventuale domiciliatario;
  • Per via telematica tramite posta elettronica certificata o servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate;
  • Per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, per invio telematico alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nell’istanza.

La risposta si intende notificata o comunicata al momento della ricezione da parte del contribuente, ed in particolare si intende per data di consegna quella risultante:

  • Dall’avviso di ricevimento rilasciato dal sistema postale;
  • Dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata;
  • Dalla ricevuta emessa dal servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate o dalla casella di posta elettronica ordinaria nei casi previsti di utilizzo della stessa.

Il silenzio assenzo

Qualora la risposta dell’Ufficio su istanze ammissibili e recanti l’indicazione della soluzione interpretativa che il contribuente intende adottare non pervenga al contribuente entro 90 giorni

“il silenzio equivale a condivisione, da parte dell’amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente”

Articolo 11 comma 3 Legge n 212/00

Efficacia della risposta

La risposta scritta e motivata dell’Amministrazione finanziaria vincola ogni organo dell’Amministrazione:

  • Limitatamente al richiedente;
  • Con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello.

Il riferimento ad “ogni organo dell’Amministrazione” ricomprende anche quelli “ausiliari” come la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Pertanto, ad esempio, in sede di accessi, ispezioni e verifiche, dovrebbe essere prelusa la possibilità di formulare rilievi nel PVC se le stesse questioni sono già state oggetto dell’analisi dell’Amministrazione in sede di risposta all’interpello presentato dal contribuente. Tale preclusione verrebbe meno nel caso in cui nel corso della verifica siano emersi fatti o elementi nuovi e diversi rispetto a quelli indicati nell’istanza di interpello.

In ogni caso è espressamente previsto che sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati dagli uffici in difformità della risposta ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la risposta fornita all’interpello “non impegna il contribuente, il quale è libero di determinarsi in senso non conforme”.


Fac simile di istanza di interpello ordinario

Se dalla lettura di questa guida ti rendi conto che devi presentare anche tu istanza di interpello, ho predisposto per te una bozza di istanza. Puoi utilizzarla come base per la presentazione del tuo interpello all’Agenzia delle Entrate.

Presentazione solo a pagamento

L’attuale formulazione dell’art. 11 della Legge n. 212/00, così come modificato dal D.Lgs. n. 219/23 contiene l’applicazione dell’interpelloa pagamento”. Invero, contrariamente a quanto accadeva in passato, ora è espressamente previsto che la presentazione dell’istanza di interpello sia in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, che è destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali. La misura di tale contributo e le relative modalità di versamento saranno individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.

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