Su tutti i redditi corrisposti per lo sfruttamento economico del diritto di autore, a qualsiasi titolo corrisposti, è prevista l’applicazione della tassazione ordinari IRPEF, con una deduzione forfettaria del 25% in caso di età superiore ai 35 anni (40% per età inferiore). Sulla quota imponibile, al momento del pagamento, il sostituto di imposta deve applicare una ritenuta di acconto del 20% (30% in caso di autore residente all’estero).
La tassazione dello sfruttamento economico del diritto d’autore in Italia è regolata da normative specifiche che determinano come le entrate derivanti da diritti d’autore debbano essere dichiarate e tassate. Le entrate derivanti dai diritti d’autore sono considerate redditi di lavoro autonomo. Questo include compensi per la cessione o la concessione in uso di diritti d’autore, come quelli provenienti da libri, composizioni musicali, opere d’arte, software, ecc.
I redditi da diritto d’autore godono di un regime fiscale agevolato in Italia per il percettore soggetto privato. Una parte del reddito, fino ad una certa soglia, viene considerata come indennità per l’ammortamento della proprietà intellettuale e quindi esente da tassazione. La percentuale di esenzione varia in base al tipo di opera e all’età dell’autore. Vediamo, di seguito tutte le principali informazioni utili per comprendere la tassazione dei compensi legati allo sfruttamento economico del diritto di autore.
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Lo sfruttamento economico del diritto di autore
Il punto di partenza della disciplina sul diritto di autore riguarda il fatto che i diritti legati dell’autore sussistono sin dal momento in cui l’opera è creata. Di fatto, quindi, vi è una forma di tutela “automatica” dei diritti spettanti all’autore. Tuttavia, questi deve essere in grado di provare la creazione dell’opera in un dato momento storico (attraverso l’attribuzione di un data certa all’opera). Per questo, a seconda della tipologia di opera, è opportuno utilizzare delle forme di regolamentazione e tutela giuridica, come ad esempio la registrazione alla SIAE, la registrazione dei marchi, etc.
L’autore dell’opera, in quanto tale, ha la possibilità di concedere a terzi i diritti di utilizzazione economica (sfruttamento) della sua opera a carattere creativo (quali le opere letterarie, drammatiche, didattiche e religiose, nonché le composizioni musicali, teatrali, le coreografie, le pantomime, i film, le fotografie, i lavori di architettura, i programmi per elaboratore e le banche dati). A fronte di questa concessione in utilizzo l’autore ha diritto al riconoscimento, in contropartita, di una somma di denaro (le c.d. “royalties“).
Attraverso lo sfruttamento economico dell’opera, l’autore ne rimane proprietario, ma concede a terzi lo sfruttamento economico della stessa. In cambio di questa concessione di utilizzo l’autore riceve dei proventi, solitamente in percentuale rispetto al fine commerciale dell’opera.
Lo sfruttamento di un’opera a carattere creativo attraverso la cessione o l’utilizzo del diritto di autore è disciplinato dalla Legge n. 633/41. Questa disposizione, all’art. 12, stabilisce che l’autore di un’opera dell’ingegno ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo. Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera come particolare espressione del lavoro intellettuale.
Diritti riconosciuti all’autore
Il diritto di autore nasce in capo all’autore dell’opera e con il riconoscimento di tale diritto si acquista il:
- Diritto di pubblicizzare l’opera;
- Diritto di utilizzare economicamente l’opera;
- Infine, il diritto di rivendicare la paternità dell’opera.
Il diritto di pubblicizzare l’opera e il diritto di utilizzarla economicamente sono diritti patrimoniali, e come tali possono essere oggetto di cessione. Mentre il diritto di paternità dell’opera ha carattere personale è non può mai essere oggetto di cessione.
Sfruttamento economico diretto o indiretto dell’opera
L’autore di un’opera a carattere intellettuale ha il diritto di sfruttare l’opera economicamente. Tale sfruttamento può avvenire in modo diretto o indiretto. Lo sfruttamento diretto si ha quando è lo stesso autore a curare lo sfruttamento economico dell’opera. Si pensi al caso dello scrittore di un libro che decide autonomamente di promuoverlo, stamparlo, diffonderlo nelle librerie, curare il marketing, etc. Oppure qualora lo stesso autore decida di mettere in vendita il libro (direttamente) attraverso piattaforme online come Amazon (vedi “Vendita ebook: guida alla disciplina fiscale“). Lo sfruttamento diretto dell’opera, sotto il profilo fiscale, determina l’esercizio di attività di impresa. Di fatto, quindi, non si rientra nella disciplina dello sfruttamento economico del diritto di autore che riguarda, invece, lo sfruttamento indiretto dell’opera.
Qualora, invece, l’autore decida di concedere a terzi il diritto di sfruttare economicamente la sua opera (il libro), magari ad una casa editrice, ecco che possiamo trovarci di fronte ad alla disciplina legale e fiscale legata allo sfruttamento del diritto di autore. Il presupposto per poter validamente applicare questa disciplina è la presenza di un contratto valido e vincolante tra le parti legato alla concessione in uso dell’opera a fronte del pagamento di un importo in denaro legato al rendimento economico ottenuto dallo sfruttamento dell’opera.
Per questo motivo, prima di applicare la disciplina fiscale legata allo sfruttamento del diritto di autore è opportuno sempre un’analisi legale dei contratti per individuare se rientrano all’interno dei canoni di questa disciplina. Solo una attenta lettura del contratto sottoscritto è fondamentale per valutare uno sfruttamento economico del diritto di autore, da un contratto di distribuzione dell’opera (come nel caso di portali come Amazon, etc). Questo aspetto è, molto spesso, fonte di errore. Se si pubblica la propria opera con portali come Amazon, non si sta effettuando sfruttamento del diritto di autore. Infatti, il contratto sottoscritto ha le caratteristiche del contratto di distribuzione. In questi casi, la disciplina fiscale di riferimento è quella che fa riferimento alle attività commerciali. Questo significa obbligo di apertura della partita Iva e iscrizione alla gestione previdenziale INPS.
È importante, quindi, a leggere sempre con attenzione i contratti che sottoscrivi con terzi in relazione alla vendita della tua opera. Detto questo, occupiamoci della disciplina fiscale dello sfruttamento del diritto di autore.
Tassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento del diritto di autore
Ai fini delle imposte dirette la normativa di riferimento connessa allo sfruttamento economico del diritto di autore è contenuta nell’art. 53, co. 2, lett. b) del TUIR. Tale disposizione prevede quanto segue
REDDITI PERCEPITI DALL’AUTORE DELL’OPERA – ART. 53, CO. 2, LETT. B) TUIR |
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I compensi percepiti dall’autore dell’opera (sia essa legata alle scienze, alla letteratura, alla musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, ecc), a titolo di corrispettivo per la cessione o la concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore, se non sono conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale, ai fini delle imposte sui redditi, sono classificati come redditi di lavoro autonomo. |
Il trattamento fiscale di questi compensi, ha un carattere del tutto peculiare rispetto alle regole generali che disciplinano i redditi di lavoro autonomo. Ai fini delle imposte dirette, infatti, tali compensi sono tassati “per cassa“, ovvero nell’anno in cui vengono percepiti. L’articolo 54, comma 8, del TUIR prevede una tassazione al netto di alcune deduzioni forfettarie. In particolare:
ETA’ DELL’AUTORE | DEDUZIONE FORFETTARIA IRPEF |
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Fino ai 35 anni | 40% |
Dai 35 anni | 25% |
Nel caso in cui, invece, i compensi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno percepiti da persone fisiche diversi dagli autori sono sono considerati, invece, redditi diversi (art. 67, lettera g) del TUIR).
Correlazione tra attività professionale e diritto di autore
Il legislatore fiscale, per questa particolare categoria di redditi ha previsto che il soggetto percettore possa rilasciare una semplice ricevuta non fiscale. Tuttavia, qualora il soggetto percettore svolga anche altra attività di lavoro autonomo (professionale), per la quale è richiesta la partita Iva, la gestione dei compensi legati al diritto di autore devono transitare attraverso la fattura, ma rispettando la disciplina peculiare ai fini delle imposte dirette. Questa modalità operativa è legata al fatto che entrambe le tipologie reddituali (professionale e legata allo sfruttamento del diritto di autore) siano comunque percepite nello stesso ambito dell’attività professionale. Qualora, invece, l’attività di lavoro autonomo esercitata con partita Iva sia totalmente slegata ai compensi percepiti con la disciplina del diritto di autore, il soggetto percettore potrebbe emettere:
- Ricevute non fiscali, per le royalties derivanti da diritto di autore; e
- Fatture per i compensi legati all’attività di lavoro autonomo.
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9/E/2019 ha precisato che, qualora il contribuente consegua proventi a titolo di diritti d’autore, ai sensi dell’art. 53, co. 2, lett. b), del TUIR, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal co. 8 del successivo art. 54.
Per approfondire: “Compilazione della ricevuta per royalties da diritto di autore“.
ESEMPIO: |
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Pensa al classico caso del giornalista che percepisce redditi da diritto di autore, ma anche compensi legati all’attività professionale. In questo caso, trattandosi di compensi comunque rientranti nell’attività tipica, il giornalista è tenuto ad aprire partita Iva per gestire la sua attività professionale. Attraverso di essa il giornalista gestirà i compensi legati alla sua attività professionale, ma anche i compensi legati al diritto di autore. |
Compensi legati al diritto di autore percepiti in regime forfettario
Un aspetto su cui spesso si commettono errori riguarda la fatturazione del compensi legati al diritto di autore in regime forfettario. Spesso ci si chiede se un soggetto in regime forfettario che riceva compensi (royalty) legate al diritto di autore le debba fatturare. Ebbene, la risposta dipende dal tipo di attività esercitata.
Pensa al caso del giornalista, sopra affrontato. Se questi riceve royalty e compensi da lavoro autonomo, le royalty devono essere fatturate. La fatturazione è legata al fatto che le royalty sono attinenti alla sua attività professionale. Il giornalista è tenuto ad emettere fattura, per questi proventi, tuttavia, non si deve seguire la disciplina legata al regime forfettario, ma piuttosto, quella sul diritto di autore. Pertanto, gli adempimenti sono i seguenti:
- Soggiacciono alle modalità di certificazione dei compensi del regime forfettario;
- Sono soggetti all’imposta sostitutiva del 15% o del 5%.
Quindi, i diritti di autore conseguiti da un contribuente forfettario, se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta dal soggetto, vanno tassati:
- Applicando all’importo percepito la riduzione del 25% (o del 40%, se il forfettario è di età inferiore ai 35 anni), in modo da individuare l’ammontare imponibile;
- Cumulando l’importo imponibile così calcolato con gli altri compensi della professione. L’ammontare complessivo derivante da tale somma sconta l’imposta sostitutiva del 15% o del 5%.
- Sono soggetti alle stesse modalità di certificazione dei compensi previste per il regime agevolato, con conseguente esclusione dalla ritenuta d’acconto (cui ordinariamente sottostanno i compensi per diritto d’autore, ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600/73).
Ai fini della verifica del requisito dell’accesso al regime forfettario (compensi non superiori ad euro 85.000), i compensi da diritto d’autore (per il loro valore intero) devono essere sommati ai compensi dell’attività di lavoro autonomo professionale soltanto nel nel caso in cui il diritto d’autore è correlato all’attività professionale. La correlazione si integra quando l’attività professionale è il presupposto necessario per la realizzazione del diritto d’autore. Sul punto vedasi i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Applicazione della ritenuta di acconto
Sui compensi percepiti dallo sfruttamento economico del diritto di autore il committente, qualora rivesta i requisiti del sostituto di imposta, è è tenuto a trattenere una ritenuta di acconto IRPEF pari al 20% della quota di compenso imponibile (al netto delle deduzioni fiscali). La prerogativa per l’applicazione di questa ritenuta è che vi sia un committente residente (sostituto di imposta) ed un autore residente in Italia.
Come detto, l’applicazione della ritenuta di acconto viene fatta sulla parte imponibile delle royalty. Quindi, sull’importo al netto della deduzione forfettaria spettante. L’importo della ritenuta da applicare è del:
- 20% per i compensi che rientrano nella disciplina dei redditi da lavoro autonomo;
- Aliquota IRPEF variabile, in caso di percepimento di un reddito diverso, in capo ad altro soggetto rispetto all’autore dell’opera.
Vediamo adesso chi sono i soggetti tenuti ad operare la ritenuta d’acconto sulle royalty. Mi riferisco alle società e agli enti residenti indicati nell’articolo 73, comma 1, del TUIR. Ovvero, i seguenti:
- Le società e le associazioni indicate nell’articolo 5 del TUIR;
- Le persone fisiche che esercitano imprese agricole o imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
- Infine, le persone fisiche che esercitano arti e professioni e il condominio quale sostituto d’imposta.
Sfruttamento economico del diritto di autore con soggetti esteri
Quanto l’attività legata allo sfruttamento del diritto di autore viene svolta per conto di un soggetto committente residente in un Paese estero il prestatore italiano non deve essere assoggettato a ritenuta. Questo in quanto il committente non può qualificarsi come “sostituto di imposta” italiano. Il prestatore è tenuto a rilasciare ricevuta, senza l’applicazione della ritenuta d’acconto.
Nel caso in cui i compensi siano corrisposti a soggetti non residenti (ad esempio committente italiano e prestatore estero) deve essere effettuata una ritenuta a titolo d’imposta pari al 30%. La ritenuta deve essere applicata al valore del 100% dei compensi ad eccezione dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Sul punto è importante sottolineare che è necessario, se ti trovi in questa fattispecie, consultare un dottore commercialista esperto in fiscalità internazionale. In questo modo potrai verificare se vi sono convenzioni internazionali esistenti tra l’Italia e il Paese estero in questione. Nelle convenzioni, infatti, è possibile che possano esserci accordi diversi, con l’applicazione di una ritenuta ridotta, oppure, al contrario la ritenuta potrebbe non essere proprio prevista. Affinché però, la convenzione possa trovare applicazione concreta è necessario analizzare la situazione in dettaglio e chiederne l’applicazione.
Disciplina legata all’imposta sul valore aggiunto (Iva)
Oltre alla disciplina fiscale legata alle imposte sui redditi deve essere tenuta in considerazione anche la disciplina legata all’Imposta sul Valore Aggiunto. In particolare, le cessioni effettuate dagli autori o dai loro eredi o legatari sono considerate operazioni fuori dal campo di applicazione dell’Iva, ex art. 3, co. 4, lett. a) del DPR n. 633/72, in base al quale:
DIRITTO DI AUTORE FUORI CAMPO IVA |
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Ai sensi dell’art. 3, co. 4, lett. a) del DPR n. 633/72 “non sono considerate prestazioni di servizi le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti di autore effettuate dagli autori“. Nella ricevuta per diritto di autore, dovrà quindi essere riportata l’indicazione: “Operazione fuori campo IVA ai sensi del articolo 3, quarto comma, lettera a) del DPR n. 63/1972“ |
Indicazione dei compensi (royalties) in dichiarazione dei redditi
L’autore che abbia percepito, nel corso del periodo d’imposta, dei compensi per la cessione o concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore è tenuto a dichiarare tali compensi. In particolare, l’indicazione deve essere effettuata nella sezione III del Quadro RL del modello Redditi P.F., al rigo RL25. Come anticipato, su tali proventi spettano deduzioni forfettarie nella seguente misura:
- Del 25% dei proventi stessi se il beneficiario ha un’età pari o superiore ai 35 anni, alla data di percezione dei redditi dichiarati;
- Del 40% dei proventi stessi se il beneficiario ha un’età inferiore ai 35 anni.
L’importo della deduzione spettante deve essere indicato al rigo RL29.
Le persone fisiche diverse dagli autori, compresi i soggetti che abbiano acquistato i diritti d’autore per successione o donazione, indicheranno i compensi percepiti al rigo RL13, della sezione II A del Quadro RL. In questo caso il compenso deve essere riportato già al netto della deduzione forfettaria (sopra indicata) spettante. È bene ricordare che nessuna deduzione spetta per gli acquirenti a titolo gratuito.
Dichiarazione dei redditi per i soggetti titolari di partita Iva
I soggetti che percepiscono royalty derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di autore con partita Iva, sono tenuti allo stesso comportamento visto sopra. In questo caso il contribuente è tenuto a separare il reddito derivante dalla propria attività di lavoro autonomo, da quello derivante dal diritto di autore.
Il reddito da lavoro autonomo deve essere tassato secondo il regime fiscale applicabile a tale reddito (nel quadro RE). Allo stesso modo, le royalty devono essere gestite separatamente ed indicate nel quadro RL della dichiarazione. In questo modo tali redditi vengono ricondotti al loro “normale” tassazione. Questo indipendentemente dall’emissione del documento giustificativo (fattura o ricevuta a seconda dei casi).
Il regime sanzionatorio
Quando si parla di sfruttamento economico del diritto di autore è necessario prestare attenzione anche al sistema sanzionatorio. L’aspetto su cui riflettere è il seguente. È prevista una sanzione per dichiarazione infedele, che varia dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta e/o de minor credito spettante, quando vi è:
- Una omessa indicazione del reddito derivante dallo sfruttamento economico del diritto di autore;
- Quando vi è una minore od errata indicazione del reddito derivante dallo sfruttamento economico del diritto di autore.
Nel caso in cui si ometta la presentazione della dichiarazione dei redditi o si presenti la dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni è prevista una sanzione per dichiarazione omessa. In questo caso la sanzione amministrativa va dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute e non versate, con un minimo di 250 euro. In assenza di debito d’imposta ovvero nei casi in cui il contribuente presenti la dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione amministrativa varia da 250 a 1.000 euro. È comunque possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso.
Sfruttamento economico del diritto di autore: i contributi previdenziali
I soggetti che effettuano attività legate allo sfruttamento del diritto di autore, in generale, non sono soggetti a contribuzione legata alla Gestione separata dell’INPS. Lo stesso ente, con il messaggio 19435 del 28 novembre 2013 ha chiarito che non è dovuta contribuzione alla gestione separata per tutti quei soggetti che effettuano sfruttamento del diritto di autore. L’obbligo di Iscrizione alla gestione separata INPS, oltre a chi produce redditi di lavoro autonomo, infatti sussiste (articolo 50, comma 1, lett. c)-bis del DPR n. 917/86) in capo a chi ha redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Si tratta di contratti con retribuzione definita su base periodica, non in base alla cessione del diritto di autore.
Lo sfruttamento economico del diritto di autore (regolato dalla lettera b) dell’articolo 53, comma 2 del DPR n. 917/86), al contrario, non ricade sotto le tipologie di redditi che definiscono gli autori come lavoratori autonomi obbligati a iscriversi alla Gestione Separata (ex articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995).
Gli unici soggetti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata dell’INPS sono tutti quei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo (Fpls), oggi confluito nella Gestione Separata INPS. All’importo del compenso annuo percepito deve essere applicata la franchigia del 40% (per prestazione lavorativa + redditi con diritto di autore). Questo per determinare il contributo annuo da versare alla Gestione separata, entro i massimali previdenziali.
Esempio: royalty per diritto di autore di uno scrittore
L’autore di un articolo giornalistico ha percepito nel corso dell’anno € 10.000 per la cessione di diritti di autore. L’autore ha 32 anni, quindi può sfruttare la deduzione forfettaria del 40%. Questo soggetto, quindi, è tenuto alla compilazione della sezione III del Quadro RL del modello Redditi PF nel modo seguente:
- Rigo RL25 compenso lordo per l’importo di 10.000 euro. Importo loro pattuito nel contratto.
- Rigo RL29 deduzione di 4.000 euro. La deduzione è rapportata all’età;
- Rigo RL30 compenso netto per l’importo di 6.000 euro;
- Rigo RL31 ritenuta d’acconto (20%) su 6.000 euro, pari a 1.200 euro.
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Domande frequenti
I redditi da diritti d’autore sono considerati redditi di lavoro autonomo. Una parte di questi redditi, determinata dalla legge, è esente da imposta, per i percettori. La restante parte è soggetta a tassazione secondo le aliquote IRPEF.
In questo caso, possono applicarsi trattati internazionali per evitare la doppia imposizione. È consigliabile verificare la presenza di accordi fiscali tra l’Italia e il paese da cui provengono i pagamenti.
I redditi da diritto d’autore devono essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi annuale, specificando la parte imponibile e quella esente secondo le disposizioni legali.
Sì, il regime forfettario può essere un’opzione vantaggiosa per i piccoli autori. Offre una tassazione semplificata e agevolata, con requisiti specifici riguardanti il reddito e altre condizioni.