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Quali sono i principi di redazione del bilancio?

Fisco NazionaleBilancioQuali sono i principi di redazione del bilancio?

Principi di redazione e clausole generali di redazione del bilancio d'esercizio ex art. 2423 c.c.

La redazione del bilancio d’esercizio è compito dell’organo amministrativo, il quale è tenuto ad adempiere a questo obbligo di legge attraverso la concreta applicazione dei principi generali e dei principi di redazione del bilancio. Si tratta di disposizioni in grado di assicurare il sistema amministrativo contabile di un’azienda soddisfi i requisiti legati a garantire che il bilancio d’esercizio rappresenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Tale situazione deve essere quanto più corretta e comprensibile possibile per fornire ai vari stakeholder aziendali le informazioni di cui necessitano per entrare in contatto con l’azienda.

Per questo motivo, al fine di comprendere, quali sono i principi di redazione del bilancio d’esercizio, andiamo a vedere una breve e sintetica introduzione ai principi ed ai criteri di redazione del bilancio d’esercizio.

In particolare, la redazione del bilancio d’esercizio è regolata dall’art. 2423 del codice civile. Si tratta di disposizioni che riguardano le società per azioni, ma sono applicabili anche:

Vediamo, quindi, quali sono per queste società le clausole generali ed i principi di redazione del bilancio d’esercizio.

Le clausole generali ed i principi di redazione del bilancio d’esercizio

La predisposizione del bilancio d’esercizio è disciplinata dall’art. 2423 del c.c., dove viene indicato che:

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e dalla Nota integrativa

art. 2423 c.c.

Questa disposizione è molto importante e deve essere il punto di partenza per l’imprenditore per arrivare a redigere il bilancio d’esercizio della propria azienda. Infatti, redigere un bilancio non è esclusivamente un’operazione di stima di valori contabili, ma piuttosto una raccolta organica e completa di documenti che fotografino l’azienda ad una data prestabilita (per le aziende con esercizio coincidente con l’anno solare il 31 dicembre), da un punto di vista patrimoniale, finanziario ed economico.

È proprio in questo senso che il bilancio rappresenta un insieme organico di documenti che l’azienda mette a disposizione dei propri stakeholder (interni ed esterni).

Il successivo comma 2 dell’art. 2423 c.c. introduce una clausola generale di redazione del bilancio d’esercizio. In particolare, tale disposizione prevede che:

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio

art. 2423 co. 2 c.c.

Dobbiamo dire, in modo molto pragmatico che, all’interno di questa clausola generale possiamo individuare i primi due postulati legati alla predisposizione del bilancio d’esercizio. Si tratta di due linee guida fondamentali che devono guidare l’organo amministrativo che si pone come obiettivo la redazione del bilancio d’esercizio. Mi riferisco alle seguenti:

  • La chiarezza;
  • La rappresentazione veritiera e corretta.

Vediamo entrambe queste linee guida con maggiore dettaglio.

La chiarezza come linea guida per la redazione del bilancio

La chiarezza rappresenta il primo postulato che il redattore di un bilancio deve osservare. Chiarezza significa, essenzialmente, una diretta esposizione delle parti di cui si compone il bilancio d’esercizio (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa).

Con il termine chiarezza si vuole intendere l’immediata comprensibilità dell’informazione fornita. Si tratta di rendere facilmente comprensibili i dati esposti nei documenti di bilancio al fine di una più semplice lettura e comprensione da parte degli stakeholder aziendali. In buona sostanza l’intelleggibilità di un dato per i vari soggetti interessati e la comprensibilità del processo di formazione del risultato economico e della situazione patrimoniale della società, rappresentano l’obiettivo da raggiungere con questo postulato.

Il bilancio deve contenere dati analitici ed essere integrato da un’informazione in nota integrativa che possa facilitare la comprensione dei valori esposti. Volendo essere più diretti, rispettare il principio di chiarezza, in buona sostanza, significa:

  • Escludere compensazioni di voci. In bilancio deve esserci una precisa indicazione delle singole componenti di reddito e di patrimonio, senza compensazioni di partite, anche di segno opposto;
  • Separata classificazione delle voci. Significa effettuare un’indicazione separata di costi e di ricavi della gestione tipica, rispetto ad altre covi di costo e di ricavo, magari derivanti da componenti straordinarie.

Da un punto di vista pratico il bilancio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo, quindi rilevante, sui dati che lo compongono e sul processo decisionale.

Quando un’informazione è significativa?
Un’informazione è significativa quando riesce a soddisfare le esigenze dei diversi stakeholder, aiutandoli alla valutazione degli eventi.

La rappresentazione veritiera e corretta per la redazione del bilancio

La rappresentazione veritiera e corretta riguarda l’attendibilità dei valori e la conseguente correttezza delle valutazioni. Il bilancio è utile quando le informazioni ivi contenute sono attendibili. Questo significa che i valori di bilancio devono essere stimati nel rispetto delle norme previste dai principi contabili L’informazione è davvero completa quando il bilancio riesce ad individuare quei fatti di gestione che ancora non sono stati oggetto di rilevazione contabile in quanto ne mancano ancora i presupposti (è il caso, ad esempio, degli impegni verso terzi).

Il bilancio d’esercizio non assolve in modo completo la sua funzione informativa se non riesce a trasmettere informazioni su impegni e rischi in corso, ma anche future strategie di gestione. In questo senso assume importanza fondamentale la corretta compilazione della nota integrativa. Questa, infatti, ha la funzione di offrire un’adeguata funzione informativa sulle linee guida sulla lettura dei valori esposti in bilancio, nonché integrare le informazioni contenute nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.

I principi di redazione del bilancio d’esercizio ex art. 2423 c.c.

Sulla base dei due postulati di bilancio sopra indicati è possibile, a questo punto, individuare quali sono, ex art. 2423 c.c. i principi di redazione del bilancio. Mi riferisco, in particolare, ai seguenti:

  • Continuità aziendale;
  • Prudenza;
  • Competenza;
  • Prevalenza della sostanza sulla forma;
  • Valutazione separata degli elementi patrimoniali;
  • Continuità di redazione.

Quello che possiamo dire è che le clausole generali ed i principi di redazione rappresentano un insieme di disposizioni ordinato e non separabile. Questa è la chiave di lettura da fornire a queste informazioni. Vediamo adesso con maggiore dettaglio l’approfondimento sui principi di redazione del bilancio d’esercizio.

La continuità aziendale

Il comma 1 dell’art. 2423-bis c.c. così recita:

La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato

comma 1 dell’art. 2423-bis c.c.

Il principio della continuità della gestione aziendale riguarda il fatto che, al momento della redazione del bilancio non è possibile prescindere dal naturale proseguimento della vita dell’azienda oltre la scadenza del periodo amministrativo (esercizio sociale). In buona sostanza la continuità aziendale è il principio cardine legato alla redazione di tutti i bilanci di aziende in funzionamento. Infatti, attraverso l’applicazione di questo principio il bilancio rappresenta un’azienda che è in dinamico funzionamento ed in grado di svolgere la continuità operativa.

Il rispetto del principio di continuità aziendale richiede che i valori da imputare ai beni del patrimonio di una società non devono essere valori di mercato, ma piuttosto valori di funzionamento nel tempo. Questo significa valutare i beni nella logica della prosecuzione dell’attività nel tempo. La redazione del bilancio con criteri di mercato, invece, implica la redazione non di un bilancio di esercizio, ma piuttosto, di un bilancio di liquidazione. Questo significa che il principio di continuità aziendale deve essere verificato dall’organo amministrativo di anno in anno.

In sostanza, con l’asseverazione della continuità aziendale, si presume che un’impresa sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della normale attività. Ciò significa che la liquidità derivante dalla gestione corrente, insieme ai fondi disponibili saranno sufficienti per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza.

Nel caso in cui, viceversa, le prospettive future non permettano l’adozione del presupposto della continuità aziendale, risulta evidente che il bilancio d’impresa assumerà valori fondati su considerazioni completamente diverse rispetto all’ipotesi di continuità aziendale: ad esempio, le immobilizzazioni, in ipotesi di continuità aziendale, sono valutate considerando la loro vita utile e la recuperabilità mediante l’uso, mentre, in ipotesi di liquidazione, viene preso a riferimento il loro valore di realizzo.

Ne consegue che, nel momento in cui l’impresa non è in grado di far fronte ai propri impegni senza porre in atto operazioni che esulano dalla normale attività di gestione, il presupposto di continuità aziendale deve essere messo in discussione ed attentamente valutato.

Principio di competenza economica

Secondo il principio di competenza economica il bilancio deve accogliere tutti gli oneri e quei proventi guardando non alla loro manifestazione finanziaria (uscita o entrata finanziaria), ma alla data in cui le relative operazioni hanno luogo. Questo significa che l’effetto delle operazioni e degli eventi deve essere imputato in bilancio in relazione al momento in cui hanno luogo e non al momento in cui avviene la relativa movimentazione finanziaria.

Più in dettaglio, il rispetto del principio di competenza economica consente il rispetto della correlazione tra ricavi e costi. Infatti, non è semplicemente l’aver sostenuto un costo a giustificare il suo inserimento in bilancio. Tale costo per l’iscrizione in bilancio deve aver concorso alla formazione di ricavi propri del periodo amministrativo a cui il bilancio fa riferimento.

Sostanzialmente questo è un principio di correlazione dei costi e dei ricavi: sono considerati di competenza dell’esercizio quei ricavi che si riferiscono a scambi o a produzioni avvenuti e terminati nell’esercizio, mentre si considerano di competenza quei costi che si riferiscono a ricavi di competenza dell’esercizio stesso.

Esempi:
– Acquisto di beni ad utilità ripetuta (es. macchinari, automezzi, etc);
– Pagamento di canoni di affitto commerciale;
– Acquisto di immobilizzazioni immateriali (es. software, marchi, etc).

A corollario di questo principio è necessario affermare che non si possono imputare a conto economico costi o ricavi per cui non siano stati conseguiti i relativi ricavi o costi. Questo principio, quindi, determina l’iscrizione in bilancio di: rimanenze, ammortamenti, ratei e risconti.

Principio del rispetto della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica

L’articolo 2423-bis, comma 1, n.1 c.c. prevede che:

La valutazione delle voci deve essere fatta (…) tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato

articolo 2423-bis, comma 1, n.1 c.c.

Il principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica riguarda la funzionalità economica dei beni aziendali. E’ indispensabile, infatti, che i fatti di gestione rilevanti per l’azienda vengano rilevati con diretto riferimento alla loro sostanza economica, e non solo in relazione alla loro forma giuridica. Non è possibile, quindi, prescindere dalla funzione economica che quel bene svolge nel sistema azienda.

A tale riguardo, l’OIC 11 prevede di osservare i seguenti comportamenti contabili per il rispetto di questo principio:

Aspetti formali e sostanziali coincidonoAd esempio, nel caso del riporto, l’operazione, in base alla sostanza economica, costituisce un finanziamento e il passaggio di proprietà avviene per garantire il finanziamento.
Tali operazioni devono essere iscritte, da parte del cessionario, come crediti verso il cedente e, da parte del cedente, come debiti verso il cessionario, mentre i titoli continuano a figurare nel bilancio del cedente.
Aspetti formali e sostanziali non coincidono
e la normativa impone un trattamento
contabile in base agli aspetti formali
In tali situazioni si devono fornire in Nota integrativa tutte le informazioni necessarie idonee ad esprimere la sostanza economica dell’operazione (es. operazioni di locazione finanziaria).
Aspetti formali e sostanziali non coincidono
e la normativa impone un trattamento
contabile in base agli aspetti formali. Tuttavia, è consentito esprimere gli “effetti”
secondo la sostanza economica
Gli effetti dell’operazione devono essere trattati secondo la sostanza economica e si devono fornire le necessarie informazioni in Nota integrativa.
Ad esempio, l’operazione di “sale and lease back” costituisce, da un punto di vista sostanziale, un’operazione di finanziamento. Pertanto, è necessario rilevare contabilmente la vendita in quanto il sottostante negozio giuridico non può essere ignorato. Tuttavia, nel rispetto della sostanza dell’operazione, la plusvalenza da sale and lease back deve essere accreditata a Conto economico gradualmente, in base alla durata del correlato contratto di leasing.

Principio di valutazione separata degli elementi patrimoniali

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati
separatamente.

Il rispetto di questo principio significa aver l’obbligo di specificare distintamente nella Nota integrativa le voci oggetto di raggruppamento. Solo in questo modo, infatti, i destinatari possono avere evidenza dei beni del processo produttivo. Indirettamente, quindi, sono escluse le valutazioni di sintesi, che possono portare anche a compensazioni.

Questo principio vieta di compensare la mancata svalutazione di alcune voci di
bilancio, imposta dal codice civile in applicazione del principio di prudenza, con la
mancata rivalutazione di altre voci, non ammessa dal codice civile sempre in
applicazione al medesimo principio di prudenza. Qualora una merce in magazzino
venga svalutata di un dato importo non è quindi ammesso compensare tale
svalutazione con la rivalutazione (non consentita) di un’altra merce presente in
magazzino. Occorre pertanto svalutare la prima merce e non rivalutare la seconda.

Principio di continuità nella redazione del bilancio

I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.

Il principio di continuità nella redazione del bilancio è l’obbligo di non modificare i criteri di valutazione da un esercizio sociale all’altro. E’ indubbio il fatto che il rispetto dei principi di valutazione da un esercizio all’altro è uno degli elementi fondamentali per la rappresentazione delle voci di bilancio, anche in confronto con l’annualità precedente (comparabilità). In buona sostanza questo principio comporta anche l’indiretto rispetto dell’omogeneità dei valori.

Questo principio prevede la continuità di applicazione nel tempo dei principi
contabili e dei criteri di valutazione, per agevolare il confronto dei risultati conseguiti
nei diversi periodi.

Gli schemi obbligatori di bilancio

Il Codice civile nella sua attuale versione con l’art. 2423 ha stabilito che il bilancio da
assoggettare a pubblicazione obbligatoria deve essere costituito da tre documenti, che
formano un complesso inscindibile:

  • Lo Stato patrimoniale;
  • Il Conto economico;
  • La Nota integrativa.

Caratteristiche (art. 2423-ter c.c.)

1) Struttura rigida del bilancio
Le voci previste dal Codice civile per lo stato patrimoniale e per il conto economico
devono essere iscritte separatamente e nell’ordine indicato. La norma si propone lo
scopo di agevolare la comparabilità dei bilanci tra aziende diverse.

2) Comparazione con i dati dell’esercizio precedente
Per ogni singola voce contenuta nello stato patrimoniale e nel conto economico deve
essere indicato l’importo della stessa voce dell’esercizio precedente.

3) Divieto al compenso di partite
Di regola sono vietati i compensi di partite, salvo quando espressamente previsti dalla
norma (fondi ammortamenti e svalutazioni) devono essere rilevati distintamente
in voci dell’attivo o del passivo dello stato patrimoniale oppure distintamente in voci
dei ricavi o dei costi del conto economico.

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