La rinuncia ai crediti da parte dei soci non genera reddito imponibile per l’impresa debitrice solamente entro il limite del valore fiscale del credito del socio, che dovrà comunicare per iscritto alla partecipata. La quota eccedente rappresenta una sopravvenienza attiva. Il socio incrementa il valore della partecipazione di un importo pari al costo fiscale del credito rinunciato.

L'operazione di rinuncia ai crediti da parte dei soci di una società di capitali viene effettuata, solitamente, per procedere ad una ricapitalizzazione. Negli ultimi anni, infatti, una delle soluzioni maggiormente utilizzate per ricapitalizzare una società in perdita è legata alla rinuncia dei finanziamenti erogati alla società da parte dei soci.

Rispetto all'ordinaria procedura di aumento di capitale, la rinuncia ai crediti rappresenta una forma sicuramente più snella e quindi, più facilmente utilizzata dalle imprese. Attraverso la rinuncia alla restituzione del proprio credito il socio finanzia la società andando ad incrementarne il patrimonio senza modificare il valore nominale dello stesso. L'effetto in capo al socio è quello di aumentare il valore della propria partecipazione. Di seguito andiamo ad analizzare gli aspetti civilistici, fiscali e contabili dell'operazione.

Rinuncia al credito sotto il profilo civilistico

Il finanziamento soci, in base al codice civile, è un contratto di mutuo con il quale il socio finanziatore versa una somma di denaro alla azienda, che, a sua volta, si obbliga a restituirla nei modi e nei tempi convenuti tra le parti in un vero e proprio contratto di finanziamento. Le parti possono stabilire la fruttuosità o meno del finanziamento. In caso di finanziamento infruttifero, l’impegno della società finanziata è solo quello di restituire il capitale avuto in prestito.

La rinuncia a tali crediti può essere effettuata mediante un atto formale da parte del socio stesso con l’intento di rafforzare la società dal punto di vista patrimoniale. Inoltre, deve essere precisato che tale credito può essere sia di natura commerciale che finanziaria. Il primo caso deriva dall’ordinaria attività di impresa, da transazioni di natura commerciale intercorse tra il socio e la società.

Sotto il profilo civilistico la rinuncia del credito da parte del socio rappresenta una remissione di debito ex art. 1236 c.c. In pratica, si determina un incremento del patrimonio della società. A prevedere questa casistica è il principio contabile OIC 28. La rinuncia del credito da parte del socio – se dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società – è trattata contabilmente come se si fosse di fronte ad un apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito (senza passare da conto economico). Pertanto, in tal caso la rinuncia del socio al suo diritto di credito trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto.

La rilevanza ...

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