Il Quadro RG del modello Redditi P.F. deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di attività commerciali in contabilità semplificata.
Il quadro RG del modello Redditi P.F. deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di attività commerciali in contabilità semplificata (art. 18, DPR n. 600/1973). Caso classico è quello degli esercenti attività di impresa in forma individuale (es. una partita IVA individuale, che effettua attività di commercio o artigianato).
I soggetti che adottano la contabilità semplificata determinano il reddito di impresa secondo le norme previste per le imprese minori (di cui all’articolo 66 del DPR n. 917/1986, TUIR). Poiché non è prevista la redazione del bilancio, il reddito si desume dalla compilazione dell’apposito quadro RG del modello Redditi P.F. L’obiettivo di questo articolo è quello di andare ad individuare le modalità di compilazione di questo quadro dichiarativo per gli esercenti attività di impresa.
Indice degli Argomenti
- Chi sono i soggetti tenuti ad applicare la contabilità semplificata?
- Contabilità semplificata secondo il criterio di cassa
- Chi sono i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RG?
- Lavoratori impatriati che operano in forma di impresa individuale
- Applicazione del regime della branch exemption
- Dati relativi all’attività
- La determinazione del reddito
- Conclusioni
Chi sono i soggetti tenuti ad applicare la contabilità semplificata?
La c.d. “contabilità semplificata” è un regime fiscale dedicato a quelle attività di impresa che non raggiungono determinate soglie dimensionali che altrimenti imporrebbero l’obbligo di tenuta della “contabilità ordinaria“.
In particolare, sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata (ex art. 18 del DPR n. 600/73), e quindi, determinano il reddito ai sensi dell’art. 66 del TUIR i soggetti esercenti attività commerciali che non hanno optato per la contabilità ordinaria. In particolare, si tratta di:
- Imprese individuali;
- Società di persone;
- Enti non commerciali (in relazione all’attività commerciale esercitata).
La possibilità di adottare la contabilità semplificata è legata al rispetto deli miti previsti dagli art. 57 e 85 del TUIR, i quali prevedono che nell’anno precedente l’impresa non abbia superato le seguenti soglie:
- Per i soggetti che, svolgono prestazioni di servizi, il limite di ricavi ricavi è fissato a 400.000 euro;
- Per i soggetti che, svolgono altre attività, il limite dei ricavi è fissato a 700.000 euro.
Importante:
Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Se l’attività è iniziata in corso d’anno per la verifica del limite si deve effettuare il ragguaglio ad anno dei ricavi ottenuti. Resta ferma la possibilità, comunque, di optare per l’applicazione della contabilità ordinaria.
Comportamento concludente
Qualora l’impresa pur non superando i limiti di cui sopra continui a tenere la contabilità ordinaria, si concretizza la fattispecie della contabilità ordinaria per opzione che dovrà essere comunicata nel Quadro VO del modello della dichiarazione IVA. La verifica deve essere effettuata all’inizio di ogni anno con riferimento ai ricavi dell’anno precedente. Se nell’anno precedente sono stati superati i limiti, l’impresa deve adottare la contabilità ordinaria. Ugualmente, può essere riapplicata la contabilità semplificata a partire dall’esercizio successivo a quello in cui i ricavi non hanno superato i limiti previsti.
Contabilità semplificata secondo il criterio di cassa
L’art. 1, commi da 17 a 19, della Legge n. 232/16, ha modificato le regole di determinazione del reddito per le imprese minori in contabilità semplificata. In particolare, è stato parzialmente riformulato l’art. 66 del TUIR introducendo “un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa”. Il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni dell’art. 66 del TUIR è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, sia in sede di prima applicazione del nuovo art. 66 del TUIR sia tutte le volte in cui le imprese transitano dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi (vedasi la Circolare n. 11/E/2017).
Chi sono i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RG?
Il Quadro RG del modello Redditi P.F., dedicato ai contribuenti in contabilità semplificata, deve essere utilizzato dalle seguenti categorie di soggetti:
- Dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata (articolo 18 del DPR n. 600/1973);
- Dagli imprenditori agricoli che esercitano attività di agriturismo (Legge n. 92/2006).
Il Quadro RG non deve essere compilato dai soggetti che adottano il regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111), e i contribuenti che adottano il Regime forfettario (di cui alla Legge n. 190/2014, così come modificato dalla Legge n. 208/2015), in quanto obbligati alla compilazione dell’apposito Quadro LM. I soggetti che esercitano attività artigiana, iscritti nell’apposito albo, devono barrare la casella “Artigiani”.
Lavoratori impatriati che operano in forma di impresa individuale
I soggetti di cui alla Legge n. 238/10, trasferitisi in Italia entro il 31 dicembre 2015 per avviare un’attività d’impresa, possono
fruire del trattamento fiscale previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15, nella versione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. n. 34/19, avendo effettuato previa opzione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo (vedasi la Circolare n. 17/E/2017).
In tal caso il reddito prodotto dall’attività dagli stessi avviata concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento. I predetti soggetti devono indicare il codice 1 nella casella posta a margine del quadro denominata “Impatriati”.
I contribuenti che hanno traferito la residenza in Italia successivamente al 30 aprile 2019, e che avviano un’attività d’impresa in Italia ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 147/15, se in possesso dei relativi requisiti, possono fruire delle agevolazioni previste per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al citato art. 16 del D.Lgs. n. 147/15, come modificato dall’art. 5, comma 1, del D.L. n. 34/19 e dall’art. 13-ter del D.L. n. 124/19 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157/19. A tal fine, tali soggetti devono compilare la predetta casella indicando:
- Il codice 2, qualora fruiscano dell’agevolazione prevista dal comma 1 del citato articolo 16. In tal caso il reddito d’impresa concorre alla
formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del relativo ammontare; - Il codice 4, qualora fruiscano dell’agevolazione prevista dal comma 5-bis del citato articolo 16, in quanto hanno trasferito la residenza
in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. In tal caso il reddito d’impresa
concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del relativo ammontare.
Si precisa che i benefici sopra citati non sono cumulabili con gli effetti dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva riservata ai
nuovi residenti, di cui all’art. 24-bis del TUIR. Pertanto i predetti regimi agevolativi sono esclusivi e fra loro non cumulabili in capo allo
stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta (Circolare n. 17/E/2017).
Applicazione del regime della branch exemption
In caso di opzione per il regime di cui all’art. 168-ter del TUIR (c.d. “Branch Exemption“), l’impresa residente nel territorio dello Stato deve compilare il presente quadro escludendo i componenti positivi e negativi delle stabili organizzazioni all’estero. A tal fine, il primo modulo del presente quadro deve essere compilato senza riportare i componenti positivi e negativi delle predette stabili organizzazioni, il cui reddito va separatamente indicato, a seconda dei casi, in ulteriori moduli del presente quadro.
Dati relativi all’attività
Nel rigo RG1, colonna 1, deve essere indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, ATECO 2007. Si precisa che la tabella ATECO2007 è consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Strumenti”, unitamente al volume d’ausilio contenente le note esplicative e le tabelle di raccordo tra i codici ATECOFIN 2004 e ATECO 2007. In caso di esercizio di più attività, il codice attività va riferito all’attività prevalente sotto il profilo dell’entità dei ricavi.
La colonna 2 deve essere compilata dai soggetti per i quali operano cause d’esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:
- Barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo di dichiarazione”;
- Compilare ed allegare gli appositi Modelli ISA.
La determinazione del reddito
Rigo RG2 – Ricavi di cui ai commi 1 lett. a) e b) e 2 dell’art. 85 TUIR
Nel rigo RG2, colonna 2, deve essere indicato l’ammontare dei ricavi percepiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR. Proventi costituiti dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Ai sensi dell’art. 57 e del comma 2 dell’art. 85 del TUIR, inoltre si comprende tra i ricavi anche il valore normale dei predetti beni destinati
al consumo personale o familiare dell’imprenditore, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 85, comma 2, del TUIR, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ad es. i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti; le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS). Tali ultimi ricavi concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza.
In colonna 1 dello stesso rigo va indicato l’ammontare dei ricavi per i quali è stata emessa fattura. Tale importo va ricompreso anche in
colonna 2.
Rigo RG3 – Altri proventi considerati ricavi
Nel rigo RG3 deve essere indicato l’ammontare dei proventi percepiti considerati ricavi, diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, al comma 2 del medesimo articolo e all’art. 57. Devono essere indicati in questo rigo anche i ricavi previsti dalle lettere c), d) ed e) del comma 1 dello stesso articolo 85.
Rigo RG5 – Ricavi non annotati nelle scritture contabili
Nel rigo RG5, colonna 2, devono essere indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili, comprensivi degli importi esposti in colonna 1. Questo anche qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione “Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale” rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell’articolo 9-bis del D.L n. 50/17.
Rigo RG6 – Plusvalenze patrimoniali
Nel rigo RG6, colonna 1, deve essere indicato l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR, afferenti i beni relativi all’impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. Tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 86, concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
In colonna 2, deve essere indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’importo delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 comma 2 del TUIR, costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 86, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La scelta per la rateizzazione deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e sopravvenienze attive”, contenuto nel quadro RS. Pertanto, nel presente rigo deve essere indicato l’intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell’anno e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS3 del quadro RS relativa a quelle, da indicare nel rigo RS2, che si intendono rateizzare unitamente alle quote costanti delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite, oggetto di rateazione in precedenti periodi d’imposta. Ai sensi dell’art. 58, comma 1, secondo periodo, del TUIR, il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa.
Rigo RG7 – Sopravvenienze attive
Nel rigo RG7 deve essere indicato l’ammontare delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG6, colonna 2). Tali sopravvenienze concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa le sopravvenienze attive derivanti dallo storno o integrazione di componenti negativi o positivi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa. I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati ovvero a scelta del contribuente, in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto. La scelta per la rateizzazione deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive”. Relativamente ai proventi incassati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, da evidenziare nel quadro RS, rigo RS4, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS5 del predetto quadro la quota costante. Tale quota deve essere indicata nel presente rigo, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d’imposta e oggetto di rateazione.
Rigo RG10 – Altri componenti positivi
Nel rigo RG10, devono essere indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il:
- Codice 1, i dividendi diversi da quelli indicati con il codice 8 e gli interessi attivi di cui all’art. 89 del TUIR. Gli utili comunque distribuiti dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, del TUIR rilevano per il 40 per cento del loro ammontare se formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ovvero per il 49,72 per cento se formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ovvero per il 58,14 per cento, se formati con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017). La stessa concorrenza limitata si applica alla remunerazione percepita relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto;
- Codice 2, i redditi degli immobili relativi all’impresa che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell’art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all’estero. Tale disciplina non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti.
- Codice 3, in caso di locazione di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento, il 60 per cento di detto reddito;
- Codice 4, i canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura”, non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni qualora gli stessi risultino relativi all’impresa. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d’impresa senza alcun abbattimento;
- Codice 6, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi;
- Codice 8, gli utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, se relativi a redditi non assoggettati a tassazione separata (quadro RM);
- Codice 9, i redditi imputati da Trust trasparenti o misti di cui l’impresa risulta beneficiaria;
- Codice 10, gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o hanno aderito a un contratto di rete;
- Codice 11, i redditi di cui al comma 3 dell’art. 166 del TUIR, determinati a seguito del trasferimento all’estero. Tale ammontare non deve tener conto della plusvalenza soggetta a tassazione separata.
- Codice 12, i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
- Codice 13, la quota dei contributi destinati all’acquisto di beni ammortizzabili, nell’ipotesi in cui il costo dei beni sia registrato al lordo dei contributi ricevuti;
- Codice 14, gli interessi e altri proventi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Nel caso in cui tali interessi e proventi siano stati assoggettati ad imposta sostitutiva, gli stessi concorrono a formare il reddito d’impresa e l’imposta sostitutiva si intende versata a titolo d’acconto;
- Codice 15, la quota imponibile degli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel comma 2, lett. b), del citato art. 47-bis, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole. Tale quota è pari al 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ovvero la quota pari al 49,72 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ovvero al 58,14 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017);
- Codice 16, l’ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all’estero, a seguito dell’applicazione della disciplina di cui al comma 7 dell’art. 168-ter del TUIR, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 10 del rigo RG41 di tutti i moduli compilati;
- Codice 17, da parte dei contribuenti che nel periodo d’imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 75 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’ammontare delle quote residue dei componenti positivi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR.
- Codice 19, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura;
- Codice 20, l’ammontare dei proventi di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital (art. 31 del decreto-legge n. 98 del 2011);
- Codice 21, gli utili provenienti dalla branch esente che soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR distribuiti ai soci di casa madre (si vedano i punti 9.3 e 9.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017);
- Codice 22, l’importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero;
- Codice 24, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, percepiti dai soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia asseverata (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109);
- Codice 25, l’importo delle plusvalenze che non ha concorso alla formazione del reddito d’impresa in periodi d’imposta precedenti, derivanti dalla cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito dell’agevolazione “patent box”, qualora almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni non sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali (art. 10, comma 4, del decreto interministeriale del 30 luglio 2015);
- Codice 26, in caso di contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento, il 60 per cento del reddito;
- Codice 99, gli altri componenti positivi non espressamente elencati
Rigo RG12 – Totale componenti positivi
Nel rigo RG12 deve essere indicato il totale dei componenti positivi, risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG2 a RG10.
Rigo RG13 – Esistenze iniziali
Nel rigo RG13, i contribuenti che nel periodo d’imposta precedente applicavano il regime di contabilità ordinaria indicano:
- Nella colonna 1, le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale (art. 92 e 92-bis del TUIR);
- Nella colonna 2, le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);
- Nella colonna 3, le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative ai titoli di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR (art. 94 del TUIR);
- Nella colonna 4, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del presente rigo.
Rigo RG15 – Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci
Nel rigo RG15 deve essere indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi.
Rigo RG16 – Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo
Nel rigo RG16 deve essere indicato l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, assimilato ed autonomo. In particolare:
- L’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l’INPS, a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
- Le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- L’importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari (art. 105, comma 3, del TUIR), nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell’esercizio precedente all’erogazione delle prestazioni;
- I premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell’anno;
- Le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati, ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall’art. 95, comma 3, del TUIR. Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
- Le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, integralmente deducibili per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi. Per il medesimo periodo di tempo, tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi (artt. 95, comma 2, e 43, comma 2, del TUIR).
Importante:
Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all’impresa di cui al comma 4 dell’art. 5 del TUIR.
Rigo RG17 – Utili spettanti agli associati in partecipazione
Nel rigo RG17 deve essere indicata la remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti di cui al comma 1 dell’art. 2554 del codice civile, con apporto esclusivo di opere e servizi. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo il criterio di competenza. Devono essere annotati:
- Gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- La remunerazione relativa ai contratti di interessenza agli utili senza partecipazione alle perdite;
- La remunerazione relativa ai contratti con il quale si attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite con apporto esclusivo di opere e servizi (art. 2254, co. 1 c.c.).
Rigo RG18 – Quote di ammortamento
Nel rigo RG18 deve essere indicato l’ammontare deducibile delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l’esercizio dell’impresa, determinato ai sensi degli artt. 102 e 103 del TUIR. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR. Per le immobilizzazioni materiali ammortizzabili la deducibilità è ammessa in misura non superiore a quella derivante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988. Per le immobilizzazioni immateriali la quota deducibile non deve superare quella prevista dall’art. 103 del TUIR. Relativamente all’ammortamento delle immobilizzazioni materiali si precisa che:
- Il processo di ammortamento inizia nell’esercizio in cui il bene è immesso nel sistema produttivo;
- Per il primo esercizio l’aliquota di ammortamento è dimezzata;
- Il beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro possono essere ammortizzati integralmente nell’esercizio in cui è stato sostenuto il costo o ammortizzati applicando i coefficienti ministeriali;
- Il costo dei fabbricati deve essere assunto al netto dell’area sottostante il fabbricato e di quella relativa alla pertinenza. Il costo delle aree è pari al maggio valore tra quello risultante dal registro cespiti e il 20% (30% per i fabbricati industriali) del costo complessivo;
- Le spese sostenute per l’acquisto di autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli sono deducibili nella misura del 20% del costo fino al limite di spese di 18.075,84 euro. Per gli agenti e rappresentanti la deducibilità della spesa è elevata all’80% del costo e fino al limite di 25.822,84 euro. Per le auto date in uso gratuito ai dipendenti la deduzione è ammessa nella misura del 70%.
- Le spese relative alla telefonia fissa e mobile sono deducibili nella misura dell’80% del costo.
Rigo RG19 – Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro
Nel rigo RG19 devono essere indicate le spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46. Questo nel caso in cui il contribuente decida di dedurre il costo interamente nell’esercizio in cui è stato sostenuto.
Rigo RG20 – Canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali
Nel rigo RG20 devono essere indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. Nello specifico la quota capitale più interessi. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR.
Rigo RG22 – Altri componenti negativi
Nel rigo RG22, devono essere indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il:
- Codice 2, il costo sostenuto per l’acquisto di azioni, quote di partecipazione in società ed enti di cui all’art. 73 del TUIR;
- Codice 3, i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG20;
- Codice 4, la quota degli interessi passivi deducibile ai sensi dell’art. 61 del TUIR, corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
- Codice 5, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all’art. 101 del TUIR. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR;
- Codice 6, le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- Codice 7, la quota imputabile al periodo d’imposta delle spese relative a più esercizi deducibili ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUIR (ad esempio, costi d’impianto, spese di sviluppo e altri costi simili). Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo il criterio di competenza;
- Codice 8, le spese di rappresentanza, di cui all’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, compreso il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza per l’ammontare deducibile ai sensi del secondo periodo del citato comma 2;
- Codice 9, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili quali spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR, per la quota deducibile ai sensi del comma 5 dell’art. 109 del TUIR;
- Codice 10, la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell’art. 66, comma 4, del TUIR agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell’art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando all’ammontare dei ricavi le seguenti percentuali: 3 per cento dei ricavi fino a 6.197,48 euro; 1 per cento dei ricavi oltre 6.197,48 euro e fino a 77.468,53 euro; 0,50 per cento dei ricavi oltre 77.468,53 euro e fino a 92.962,24 euro;
- Codice 11, le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito;
- Codice 12, le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere e), f), per la quota delle stesse che non danno diritto al credito d’imposta “Art- bonus” ( art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014), i), m), m-bis), n), o) e o-ter) del comma 2 dell’art. 100 del TUIR, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate;
- Codice 13, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell’art. 102, comma 6, del TUIR;
- Codice 14, l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d’impresa per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.;
- Codice 15, l’ammontare dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis,4-bis.1 e 4-octies del decreto legislativo n. 446 del 1997 versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d’impresa. Resta fermo che la somma della deduzione di cui al presente codice e di quella indicata con il codice 14 non può eccedere l’IRAP complessivamente versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione;
- Codice 16, la deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa;
- Codice 17, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66, comma 5, del TUIR a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa;
- Codice 19, l’ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi prevista in misura forfetaria annua di euro 154,94;
- Codice 20, le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari;
- Codice 21, la deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 della legge n. 183/11, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione;
- Codice 22, le perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
- Codice 23, il 50 per cento delle imposte relative agli immobili strumentali, versate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione;
- Codice 26, l’ammontare della quota delle plusvalenze, già indicate per il loro intero ammontare nel rigo RG6, derivanti dalla cessione dei beni oggetto dell’agevolazione “Patent box” che non concorre a formare il reddito a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali;
- Codice 27, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi;
- Codice 28, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0»;
- Codice 29, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla citata legge n. 232 del 2016;
- Codice 30, la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa e per uso personale o familiare dell’imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa;
- Codice 31, dai contribuenti che nel periodo d’imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario;
- Codice 32, l’ammontare della quota (pari a un quinto) delle sopravvenienze attive esclusa ai sensi del comma 3-bis dell’art. 88 del TUIR;
- Codice 33, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, già indicati nel rigo RG10 con il codice 19, che non concorrono alla formazione del reddito imponibile;
- codice 34, l’ammontare delle perdite residue della stabile organizzazione utilizzate in abbattimento dei redditi dalla stessa conseguiti, nell’ipotesi di cessazione dell’efficacia dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR;
- Codice 35, l’ammontare dei proventi, già indicati nel rigo RG10 con il codice 20, non soggetti a imposizione di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital;
- Codice 45, la quota annuale delle plusvalenze di cui al beneficio “Patent box”, già indicate per il loro intero ammontare nel rigo RG6 della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di cessione, qualora il contribuente abbia optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019;
- Codice 99, gli altri componenti negativi non espressamente elencati.
Rigo RG23 – Reddito esente e detassato
Nel rigo RG23, in colonna 1, deve essere indicata la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito, pari al 50 per cento (art. 1, commi da 37
a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
In colonna 2, al fine di consentire l’accesso al beneficio “Patent box” fin dal periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza di ruling, va indicata la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la sottoscrizione dell’accordo o tra la predetta data e il periodo di riferimento della dichiarazione integrativa a favore, qualora ci si avvalga di tale facoltà.
In colonna 3, va indicata la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio “Patent box” qualora il contribuente abbia optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta.
In colonna 4 va indicato l’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457. Nel caso in cui in tale reddito sia ricompresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione delle predetti navi, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 145, comma 66, della legge n. 388/00, e per tale plusvalenza ci si avvalga dell’opzione di cui al comma 4 dell’art. 86 del TUIR, l’80 per cento della quota della plusvalenza di competenza del presente periodo d’imposta (qualora successiva alla prima) va separatamente esposta in colonna 5.
Tale separata esposizione non è richiesta con riferimento al periodo d’imposta di realizzo della plusvalenza e, pertanto, l’80 per cento della prima quota della plusvalenza rateizzata va ricompresa in colonna 4. Pertanto, nel caso in cui le plusvalenze di cui sopra siano realizzate nel presente periodo d’imposta, e per le stesse ci si avvalga dell’opzione di cui al comma 4 dell’art. 86 del TUIR, il risparmio d’imposta da indicare nella colonna 17 del rigo RS401 va determinato non tenendo conto della predetta opzione.
In colonna 6 va indicato:
- L’80 per cento del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e il 56 per cento, pari al 70 per cento dell’80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, ai sensi dell’art. 6-bis del medesimo decreto legge n. 457 del 1997;
- Il 64 per cento, pari al 80 per cento dell’80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
- L’80 per cento del reddito derivante dall’esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l’armatore.
In colonna 7, va indicata la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 6.
Rigo RG 24 – Totale componenti negativi
Nel rigo RG24 deve essere indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG13 a RG23.
Rigo RG25 – Somma algebrica A – B
Nel rigo RG25 deve essere indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo RG12, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo RG24. In caso si risultato negativo l’importo da indicare deve essere preceduto dal segno “-“.
Rigo RG28 – reddito lordo o perdita
Nel rigo RG28, col. 2, va indicato l’importo derivante dalla seguente somma algebrica:
RG25 + RG26 col. 4 – RG27 col. 3
Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno “–”.
Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 3 del rigo RG26, l’importo da indicare nel rigo RG28 col. 2 non può essere inferiore al “reddito minimo”. In tal caso si dovrà procedere alla compilazione della colonna 1, del rigo RG28 che contiene l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa non compensate per effetto dell’applicazione della disciplina delle società “di comodo”. Tale eccedenza si determina applicando la seguente somma algebrica:
RG27 col. 3 – (RG25 + RG26 col. 4 – RG28 col. 2)
L’eccedenza della perdita indicata nella colonna 1 del rigo RG28 non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa di periodo. deve essere riportata nell’apposito prospetto del quadro RS.
Rigo RG31 – Reddito di impresa (o perdita)
Nel rigo RG31, deve essere indicata la differenza tra l’importo di rigo RG28, colonna 2 e le erogazioni liberali di rigo RG29. Qualora nel rigo RG28, colonna 2 sia indicata una perdita, nel rigo RG31, deve essere esposta la perdita ridotta dell’importo del rigo RG30.
Rigo RG38 – Rimanenze finali
Anche se le rimanenze non concorrono alla formazione del reddito nel presente rigo devono essere indicate:
- Colonna 1: le rimanenze finali di materie prime sussidiarie, semilavorati e merci, nonché i prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata ultrannuale;
- Colonna 3: rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- Colonna 4: rimanenze di titoli di cui alla lettera c), d) ed e) del c. 1 art. 85 TUIR.
Conclusioni
La compilazione del quadro RG dedicato alla determinazione del reddito dei lavoratori autonomi in contabilità semplificata presenta diverse variabili. I campi da compilare e le variabili a disposizione sono molteplici. Per questo motivo occorre sempre partire da una corretta tenuta della contabilità al fine di poter arrivare alla compilazione del quadro dichiarativo con il maggiore dettaglio e precisione possibili. Solo in questo modo si potrà evitare di commettere errori.
Il nostro consiglio è quello di rivolgervi sempre ad un dottore commercialista preparato che sappia indirizzarvi verso la corretta compilazione del quadro.
Fonti:
Si precisa che le informazioni riportate in questo articolo sono state riprese dalle istruzioni al quadro RG pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.