Come si identifica una stabile organizzazione ai fini IVA? Quali sono i criteri di territorialità delle prestazioni di servizi? Gli obblighi di fatturazione elettronica per le operazioni di un soggetto passivo UE con la sua stabile organizzazione in Italia.

Un soggetto non residente può identificarsi ai fini IVA in Italia con diverse modalità. Ognuna di queste ha come obiettivo l'acquisizione dello stato di soggetto passivo IVA in Italia con l'applicazione di tutti gli obblighi sostanziali e formali obbligatori. Mi riferisco all'applicazione dell'imposta, alla liquidazione del tributo ed ai versamenti periodici, fino ad arrivare alla fatturazione e registrazione dei documenti. Sinteticamente, si possono individuare i seguenti tre livelli di identificazione IVA in Italia:

La stabile organizzazione;

L'identificazione diretta;

Il rappresentante fiscale.

Nel presente intervento, focalizzerò l'attenzione sulla stabile organizzazione ai fini IVA, delineandone i requisiti essenziali affinché la stessa si configuri e, con il supporto di esempi concreti e riferimenti di prassi (Circolare n. 52/E/2021), le ripercussioni sul piano operativo. Questo, con particolare attenzione alle modalità di fatturazione.

Che cos'è la stabile organizzazione ai fini IVA?

La stabile organizzazione ai fini IVA è identificata con qualsiasi organizzazione, diversa da quella riconducibile alla sede principale dell'attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura dotata di mezzi umani e tecnici atti a:

Consentire di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze di detta stabile organizzazione, c.d. "stabile organizzazione passiva";

Consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione, c.d. "stabile organizzazione attiva".

Consentirle di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa.

Individuare correttamente la presenza di una stabile organizzazione Iva consente di individuare nel corretto la rilevanza territoriale di prestazioni di servizi ricevute dalla stabile organizzazione passiva o di servizi resi dalla stabile organizzazione attiva. Sul punto deve essere evidenziato che essere a disposizione di un numero di identificazione IVA non è aspetto di per sé sufficiente per considerare che un soggetto passivo detenga una stabile organizzazione.

Un soggetto passivo, che è dotato di una stabile organizzazione all'interno del territorio di uno Stato membro UE in cui è debitore di imposta, si deve considerare soggetto passivo non stabilito. Questo, nel caso in cui il soggetto vada ad effettuare in tale paese una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile senza la partecipazione di una sede ivi situata.

STABILE ORGANIZZAZIONE IVALa stabile organizzazione IVA è una delle modalità con cui un soggetto passivo IVA non residente può identificarsi in Italia per l'IVA.La definizione di stabile organizzazione IVA diffe...

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