L’attività di trading online viene svolta giornalmente da tantissimi soggetti che finiscono per chiedersi quali sono i propri obblighi fiscali. In particolare la domanda che maggiormente si pongono questi soggetti è se sia obbligatorio (o meno) aprire partita IVA per esercitare attività di trading online. Di seguito andiamo ad analizzare l’attività del prop trader dopo aver analizzato quando è necessario aprire partita IVA per fare trading.
Che cos’è il trading online?
Il trading online è un’attività finanziaria che consiste nell’acquisto e nella vendita di strumenti finanziari tramite internet. Gli strumenti finanziari più comunemente scambiati online sono le azioni, le obbligazioni, i fondi comuni di investimento, le valute (forex) e le materie prime.
Il trading online può essere effettuato attraverso una piattaforma di trading online fornita da una banca o da un broker, oppure tramite una piattaforma indipendente di trading online. Per accedere a una piattaforma di trading online, è necessario creare un account e depositare dei fondi per effettuare gli acquisti e le vendite.
Il trading online offre numerosi vantaggi rispetto al trading tradizionale. Innanzitutto, consente di effettuare operazioni in tempo reale e di monitorare i propri investimenti in modo costante. Inoltre, le commissioni di trading online sono generalmente inferiori rispetto al trading tradizionale, il che rende più conveniente l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari. Inoltre, il trading online offre una maggiore flessibilità, poiché gli investitori possono effettuare operazioni in qualsiasi momento della giornata.
Tuttavia, il trading online comporta anche dei rischi, tra cui la volatilità dei mercati finanziari e la possibilità di subire perdite finanziarie. Pertanto, è importante che gli investitori comprendano i rischi e le opportunità del trading online prima di iniziare a investire.
Trading online: quando occorre la patita IVA?
Il linea generale per fare trading online su capitali propri non è necessario operare con partita IVA, l’attività può essere gestita da privato, in dichiarazione dei redditi. Di fatto per investire propri capitali andando ad operare con un broker (italiano o estero) non è necessario essere in possesso di partita IVA. Tuttavia, nel momento in cui non si gestiscono più capitali propri ma si riceve incarico di gestire capitali di terzi (direttamente da risparmiatori o da società specializzate o broker) allora l’attività svolta cambia e richiede l’utilizzo della partita IVA.
Questo aspetto è molto importante e spesso sottovalutato. Quando si opera professionalmente nel mondo finanziario andando ad avere incarichi da soggetti terzi per effettuare attività di trading si sta svolgendo un’attività economica e come tale devono essere adempiuti tutti gli obblighi amministrativi del caso come l’apertura della propria posizione IVA all’Agenzia delle Entrate. Tale adempimento, infatti, è propedeutico alla dichiarazione dei redditi generati dall’attività di trading per conto di soggetti terzi.
Deve essere evidenziato anche che l’avvio dell’attività ed i relativi adempimenti devono essere effettuati al momento del ricevimento del primo incarico. Non è possibile attendere ed avviare questo tipo di attività senza le adeguate procedure amministrative. Operare da privato su questo tipo di attività non è regolare ed espone all’applicazione di sanzioni importanti in caso di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per questo motivo se ti stai affacciando all’attività di Prop Trader è importante che tu valuti, da subito, tutti gli adempimenti necessari all’avvio dell’attività.
Prop trader e prop house: cosa sono?
Negli ultimi anni una delle professioni che è venuta fuori dal web è quella del Prop Trader. Si tratta di una figura professionale che, sostanzialmente, prende in gestione portafogli di investimento per conto di una o più Proprietary Firm (c.d. “Prop House“). Questa società, solitamente non è una società di intermediazione, ma una società finanziaria che gestisce portafogli finanziari di investitori. Per la gestione di questi portafogli di investimento la Property Firm si avvale della professionalità di Trader professionisti. Questi ultimi hanno a disposizione un portafoglio finanziario da gestire. In pratica, il Prop Trader è un professionista che gestisce portafogli di investimento di un committente, la Prop House.
Questa figura professionale è molto particolare, in quanto, non si tratta di un promotore finanziario, e non vi è nemmeno gestione diretta del rischio. Infatti, il Trader ha a disposizione una somma di denaro, ma non risponde delle perdite subite dall’attività di investimento, ma beneficia, esclusivamente di una quota dei profitti ottenuti dalla sua attività di investimento. Di fatto, quindi, il rapporto legato alla gestione dell’investimento è tra la Prop House e l’investitore. Il Trader, di fatto è una figura che opera per conto della Prop House a cui risponde. Infatti, qualora il Trader vada a conseguire una perdita rilevante il committente ha la possibilità di decidere di interrompere il rapporto di collaborazione professionale.
Definizione | Descrizione |
---|---|
Prop House | È una società di investimento che si rivolge a risparmiatori per investire per loro conto i loro capitali. Il rapporto di investimento è quindi diretto con il risparmiatore che decide di investire i propri capitali attraverso l’ausilio di questa società. Per operare in Italia queste società devono essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per rivolgersi ai risparmiatori. Le Prop House investono i propri capitali, affidandoli a traders selezionati, in modo che possano generare profitti. |
Prop Trader | È un professionista, solitamente un trader finanziario, di cui le Prop House possono avvalersi, attraverso un contratto di collaborazione professionale, per la gestione dei capitali ricevuti in gestione dai risparmiatori. Il suo rapporto professionale è con la società di investimento, pertanto non ha rapporto diretto con i risparmiatori. Per questo motivo, non appare iscrivile all’OCF. Il trader coinvolto non risponde delle perdite, ma trattiene i profitti che riesce ad ottenere, spartendoli in parte con la Prop House. |
Che cos’è la fase di valutazione?
L’avvio di questo tipo di attività passa, solitamente, dal superamento di un programma di valutazione. Questo programma consiste in un processo in due fasi in cui il professionista effettua una simulazione su un conto demo al fine di raggiungere l’obiettivo di profitto senza violare le regole di trading. Si tratta di un processo di selezione dei professionisti che attuano, con modalità diverse le società di investimento. Solitamente, una volta superata la selezione il Trader ha la possibilità di stipulare un contratto di collaborazione con la società di investimento partecipando ad una quota dei profitti realizzati dalla sua attività (solitamente si parla di ripartizioni di 80/20 a favore del Trader).
Occorre la partita Iva per operare come prop trader?
Come per ogni attività professionale esercitata in modo continuativo ed abituale nel tempo, la normativa fiscale prevede l’obbligo di operare con una partita IVA. Questo tipo di attività, nella maggior parte dei casi, è legata ad un rapporto contrattuale di collaborazione con la società di investimento (e non direttamente con gli investitori). Devi sapere, quindi, che l’obbligo di aprire la partita IVA sorge nel momento in cui si svolge con continuità l’attività di collaborazione professionale come Trader.
Non vi sono soglie da minime al di sotto delle quali si può operare senza partita IVA. L’elemento dirimente è la continuità e la professionalità dell’attività svolta. In ogni caso, per il passato, anche se non è stata aperta subito la partita IVA, resta fermo l’obbligo di dichiarare i proventi conseguiti dall’attività seguendo le disposizioni di legge (in ogni caso ogni situazione deve essere attentamente valutata singolarmente, anche in relazione a possibili profili sanzionatori in caso di accertamenti fiscali). Il consiglio che posso darti su questo aspetto è di non improvvisare è rivolgerti ad un dottore Commercialista che abbia esperienza in questo tipo di attività. Al termine dell’articolo puoi trovare il link per metterti in contatto con noi.
Tornando agli obblighi connessi all’avvio dell’attività vi sono due aspetti molto importanti da considerare:
- L’individuazione del codice ATECO;
- La gestione previdenziale.
Codice ATECO per attività di trader prop
L’attività professionale in commento non è stata oggetto, sino a questo momento, di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questo significa che di fatto, non vi sono indicazioni utili all’individuazione del codice ATECO da utilizzare. Sicuramente, possiamo affermare che non esiste un codice specifico per questo tipo di attività. Questo significa, evidentemente, che si deve andare ad utilizzare uno dei codici esistenti relativi ad attività residuali, non espressamente indicate. L’unico codice che potrebbe avvicinarsi è il seguente:
Codice ATECO | Descrizione |
---|---|
66.12.00 | Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci |
Inoltre, la valutazione del codice da adottare deve essere valutata anche in relazione allo specifico contratto stipulato con la società di investimento committente. Per questo motivo, riassumendo, non esiste un codice ATECO valido in generale ma, piuttosto, deve esserci una analisi specifica con il Commercialista, in relazione all’attività concretamente svolta dal Trader che presta la propria attività professionale.
La gestione previdenziale del trader
Come per l’aspetto precedente mancano chiarimenti ufficiali anche per quanto riguarda gli aspetti previdenziali di questa attività professionale. Nella generalità dei casi è possibile ritenere che si possa trattare di attività professionale, quindi inquadrabile sotto il profilo previdenziale nella gestione separata INPS. Tale gestione prevede una aliquota previdenziale (variabile di anno in anno) da applicare sul valore del reddito prodotto per ciascuna annualità da professionista. Tuttavia, occorre evidenziare che deve essere analizzata ogni situazione in concreto per verificare se vi può essere un diverso inquadramento previdenziale. Tutto è legato al contratto predisposto con il committente.
Aspetti legati all’eventuale iscrizione all’OCF
L’OCF è l’Organismo di vigilanza e tutela dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari. Il ruolo del consulente finanziario è quello di aiutare i risparmiatori a pianificare le risorse finanziarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi di vita. Per iscriversi all’OCF è necessario il superamento di apposito esame. Su questo aspetto appare legittimo il dubbio legato al fatto che il Prop Trader, per operare, debba iscriversi a questo specifico albo. Quello che si può dire, anche in questo caso in assenza di chiarimenti ufficiali in merito, è che le disposizioni che regolano l’OCF sono legate alla tutela del mercato e del singolo risparmiatore/investitore.
Nella prestazione professionale che si instaura tra un consulente e la Prop House non sembrano emergere né l’esigenza di tutela del mercato e tanto meno l’esigenza di tutela del risparmiatore/investitore. Infatti, solitamente, una società di investimento non può definirsi un consumatore e comunque deve essere in possesso di tutte le conoscenze tecniche e professionali necessarie a valutare il rischio di investimento a cui va incontro. Inoltre, queste società devono essere dotate di specifiche autorizzazioni per operare nei vari mercati.
Il rapporto professionale del Trader in questo caso non è con il risparmiatore (come nel caso del promotore finanziario indipendente) ma con una società di investimento, che a propria volta conclude accordi con i risparmiatori/investitori. Inoltre, occorre evidenziare che, in ogni caso, il consulente Prop Trader agisce su una piattaforma i cui ordini sono comunque approvati e valutati dalla stessa Prop House (solitamente, non si fa ricorso a broker esterni). Quest’ultimo punto appare, probabilmente, quello dirimente e porta (in assenza di chiarimenti ufficiali) a ritenere che questi rapporti siano esterni rispetto alle disposizioni normative che regolano l’attività dei consulenti finanziari. Tuttavia, è consigliabile, preventivamente, chiedere chiarimenti sulla propria posizione all’OCF in modo da evitare sul nascere possibili problematiche, con l’ausilio di un legale (in quanto si tratta di aspetti legati al contratto che devono essere ben delineati attraverso assistenza legale).
Prop house non residenti e tassazione
Particolare attenzione deve essere prestata quando la società di investimento non è residente in Italia. In questi casi per il professionista residente in Italia deve emettere fattura per la propria prestazione professionale. In questi casi occorre prestare la dovuta attenzione all’applicazione di eventuali ritenute in uscita (“withholding tax“) nello Stato di residenza della società che eroga il reddito. Inoltre, è importante verificare se vi sono in essere Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni tra i due Stati coinvolti per capire se vi sono possibilità di esenzione dall’applicazione di ritenute (o comunque di una loro attenuazione).
Scelta del regime fiscale
Aprire una partita IVA come prop trader comporta anche la scelta del regime fiscale legato alla determinazione del reddito imponibile e della tassazione dovuta. A tal proposito è utile valutare di ricorrere al regime forfettario, a cui possono, in genere, accedere i lavoratori autonomi iscritti alla cassa di gestione separata. Il regime forfettario è un regime fiscale fuori campo IVA.
Uno dei vantaggi di questo regime è la presenza di un’imposta sostitutiva con un’aliquota molto bassa del 5% o 15%, pertanto, non si pagheranno né IRPEF, IRAP o altre imposte addizionali. Al reddito imponibile così determinato è applicata un imposta sostitutiva del 5% (per i primi cinque anni), che poi a regime passa al 15%. L’accesso al regime forfettario, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che possiedono determinati requisiti. In generale, è possibile accedere a questo regime essendo in possesso dei seguenti requisiti:
- Ricavi e compensi non superiori a 85.000 euro annui;
- Percepimento di redditi da lavoro dipendente o pensione non superiori a 30.000 euro annui;
- Non deve essere superata la soglia di 20.000 euro per le spese relative all’assunzione di dipendenti;
- Non essere in possesso di quote di partecipazione a società di persone o associazioni;
- Non devono esserci partecipazioni di controllo in SRL che svolgono attività analoghe o riconducibili a quella professionale esercitata.
Qualora il regime forfettario non possa essere applicato è necessario valutare una diversa soluzione, come ad esempio, la partita IVA individuale in contabilità semplificata, oppure l’apertura di una SRL. Anche in questi casi è utile valutare queste opportunità con un Commercialista esperto.
Consulenza fiscale online
Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Tieni presente, come ho cercato di riportare nell’articolo, che non vi sono chiarimenti ufficiali su questa attività, sia sotto il profilo amministrativo, fiscale e previdenziale, pertanto l’inquadramento è davvero molto problematico e chi decide di avviare questa attività deve tenere presente questa situazione. Pertanto, è consigliabile, valutare il proprio caso anche con l’ausilio del proprio legale di fiducia.
Riceverai il preventivo per una consulenza fiscale personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento e potrai capire meglio quali sono gli aspetti fiscali che riguardano l’attività di amministratore di condominio. Inoltre, potrai capire l’impatto fiscale dell’attività attraverso una simulazione numerica. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.