Versare tributi italiani vivendo all’estero richiede procedure diverse a seconda che tu disponga o meno di un conto corrente italiano: questa guida illustra entrambi i percorsi con le coordinate IBAN aggiornate al 1° gennaio 2025.
Il pagamento delle imposte dall’estero è obbligatorio per i soggetti fiscalmente non residenti in Italia che percepiscono redditi di fonte italiana, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 917/86 (TUIR). La procedura si articola in due percorsi distinti: tramite modello F24 con addebito su conto corrente italiano, oppure tramite bonifico bancario internazionale con coordinate IBAN fornite dall’Agenzia delle Entrate, aggiornate al 1° gennaio 2025.

Indice degli argomenti
- Chi è obbligato al versamento delle tasse italiane dall’estero
- Percorso guidato: quale procedura seguire
- I casi più frequenti che incontriamo nella pratica professionale
- Versamento tramite modello F24 con conto corrente italiano
- Versamento tramite bonifico senza conto corrente italiano
- Addizionali regionali e comunali per i non residenti
- Come pagare l’IMU dall’estero
- Come pagare la TARI dall’estero
- Pagamento di cartelle e avvisi esattoriali dall’estero: il canale pagoPA
- Scadenze da ricordare per il versamento delle imposte italiane
- Consulenza fiscale online
- Domande frequenti
Chi è obbligato al versamento delle tasse italiane dall’estero
I soggetti fiscalmente non residenti in Italia sono tenuti a dichiarare e versare le imposte italiane esclusivamente sui redditi prodotti nel territorio dello Stato, secondo il principio della fonte sancito dall’art. 3 del DPR n. 917/86 (TUIR). Questo criterio si contrappone al principio della tassazione mondiale (worldwide taxation), che si applica invece ai residenti fiscali italiani, chiamati a dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti. L’obbligo per il non residente sorge indipendentemente dalla nazionalità: riguarda tanto il cittadino italiano iscritto all’AIRE quanto lo straniero che abbia percepito redditi di fonte italiana.
I casi più frequenti che generano un obbligo dichiarativo in Italia per soggetti non residenti sono:
- redditi da lavoro dipendente prestato fisicamente in Italia (salvo diverse disposizioni convenzionali);
- redditi da locazione di immobili situati nel territorio italiano;
- pensioni erogate da enti previdenziali italiani a soggetti trasferitisi all’estero;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili o partecipazioni italiane.
Va precisato che questo criterio generale deve essere sempre coordinato con le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con i singoli Paesi esteri. In presenza di una Convenzione applicabile, alcuni redditi possono essere imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percettore, ovvero tassati in misura ridotta in Italia. L’analisi convenzionale è quindi preliminare a qualsiasi valutazione sull’obbligo di versamento.
Il domicilio fiscale del contribuente non residente
Il domicilio fiscale del soggetto non residente determina a quale ente territoriale sono dovute le addizionali regionali e comunali all’IRPEF, ed è quindi rilevante anche ai fini del versamento dall’estero. Le regole applicabili sono le seguenti:
- nel Comune in cui è stato prodotto il reddito tassato in Italia, o la maggior parte di esso, per la generalità dei non residenti;
- nella sede INPS territorialmente competente, per i pensionati residenti all’estero che percepiscono trattamenti previdenziali italiani;
- nel Comune di ultima residenza anagrafica in Italia, per i cittadini che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.
Identificare correttamente il domicilio fiscale è indispensabile per individuare il codice regione o comune da indicare nel bonifico e, nel caso dell’addizionale comunale, per richiedere all’Agenzia delle Entrate le coordinate IBAN del comune beneficiario.
Percorso guidato: quale procedura seguire
La scelta della modalità di versamento dipende da un unico discrimine preliminare: la disponibilità di un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate e dotata di servizio di home banking. Il seguente albero logico consente di identificare il percorso corretto prima di procedere.
Trova la procedura corretta per il tuo caso
Hai un conto corrente italiano attivo presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate?
Nota: I conti correnti con IBAN estero — inclusi quelli di istituti come Revolut, N26 o BBVA — non sono utilizzabili per il pagamento del modello F24, indipendentemente dal fatto che il titolare sia un cittadino italiano. Il sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate richiede che la banca di addebito sia accreditata sui propri canali. Chi dispone esclusivamente di un conto estero deve necessariamente seguire il percorso del bonifico internazionale.
I casi più frequenti che incontriamo nella pratica professionale
Le procedure illustrate in questa guida trovano applicazione concreta in situazioni molto diverse tra loro. Di seguito quattro scenari ricorrenti nella nostra attività di consulenza con clienti non residenti, che illustrano come le variabili individuali — tipo di reddito, Paese di residenza, disponibilità di un conto italiano — influenzino significativamente la scelta della modalità di versamento.
Caso 1 — L’espatriato con immobile in affitto in Italia
Il caso più frequente riguarda il cittadino italiano trasferitosi all’estero per lavoro che mantiene un immobile in Italia concesso in locazione. Il contribuente percepisce un canone annuo soggetto a cedolare secca e deve versare l’imposta pur non avendo più residenza fiscale italiana. Nella maggior parte dei casi che seguiamo, il cliente ha mantenuto un conto corrente italiano attivo — spesso lo stesso su cui riceve il canone di locazione — e può quindi utilizzare l’home banking per il pagamento tramite F24 ordinario con codice tributo 1842 (cedolare secca saldo) o 1840/1841 (acconti). La criticità più comune in questo scenario non è la modalità di pagamento, ma la corretta determinazione del domicilio fiscale ai fini delle addizionali: il comune competente è quello in cui è ubicato l’immobile, non quello di ultima residenza anagrafica.
Caso 2 — Il pensionato AIRE senza conto corrente italiano
Un secondo scenario ricorrente riguarda il pensionato italiano residente all’estero da molti anni, iscritto all’AIRE, che percepisce una pensione INPS soggetta a tassazione in Italia in base alla Convenzione applicabile. Spesso questo soggetto ha chiuso il conto corrente italiano al momento del trasferimento e non intende riaprirne uno. In questi casi il versamento avviene necessariamente tramite bonifico internazionale verso i conti di tesoreria della Banca d’Italia. L’aspetto che genera più difficoltà operative è la compilazione della causale: molti istituti esteri limitano il numero di caratteri inseribili nel campo causale, rendendo necessario concordare con la propria banca estera un formato abbreviato che contenga almeno codice fiscale, codice tributo e anno di riferimento. Un secondo elemento critico è la riduzione IMU del 50% spettante ai pensionati con convenzione internazionale, che deve essere verificata e spesso richiesta esplicitamente al comune.
Caso 3 — Il lavoratore dipendente non residente con redditi italiani
Un terzo caso riguarda il soggetto — spesso cittadino straniero — che presta attività lavorativa dipendente in Italia per periodi limitati nell’anno, senza aver mai avuto residenza fiscale italiana. Il datore di lavoro italiano effettua le ritenute alla fonte, ma residuano obblighi dichiarativi e versamenti a saldo che il lavoratore deve gestire autonomamente dall’estero. In questo scenario il soggetto è tipicamente sprovvisto di conto corrente italiano e deve ricorrere al bonifico con codice tributo 4001 (IRPEF saldo) verso l’IBAN IT68X0100003245348006102313. La difficoltà principale che riscontriamo è la corretta identificazione del domicilio fiscale — che coincide con il comune in cui è stato prodotto il reddito — indispensabile per il calcolo e il versamento delle addizionali regionali e comunali. Per approfondire le regole di tassazione applicabili a questa categoria, si rimanda alla guida sugli impatriati e il trasferimento della residenza fiscale.
Caso 4 — Il soggetto con crediti fiscali e pagamento dall’estero
Un quarto scenario, tecnicamente più complesso, riguarda il contribuente non residente che matura crediti fiscali — ad esempio per ritenute subite in eccesso o per imposte pagate all’estero detraibili — e si trova a dover gestire la compensazione in fase di versamento. Chi paga tramite bonifico internazionale non può avvalersi della compensazione orizzontale: il credito IRPEF non può essere utilizzato per abbattere un debito cedolare secca o viceversa. In questi casi, nella nostra prassi professionale, la soluzione più efficiente è stata quella di valutare il mantenimento o la riapertura di un conto corrente italiano che consenta l’utilizzo del modello F24 con compensazione, oppure — quando i crediti sono di importo rilevante — il conferimento di delega a un intermediario abilitato per la gestione dei pagamenti con compensazione. Una valutazione errata in questa fase può comportare versamenti in eccesso non immediatamente recuperabili.
Versamento tramite modello F24 con conto corrente italiano
Il modello F24 è il modulo unificato di versamento istituito dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 attraverso cui i contribuenti — residenti e non residenti — assolvono la quasi totalità degli obblighi di pagamento verso il fisco italiano. Per i soggetti che vivono stabilmente all’estero ma dispongono di un conto corrente aperto presso una banca italiana convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, questa rimane la modalità di versamento ordinaria e preferibile, in quanto consente di avvalersi dell’istituto della compensazione tra crediti e debiti fiscali di natura diversa (c.d. compensazione orizzontale), opzione preclusa nel caso del bonifico internazionale. Per approfondire gli obblighi dichiarativi che precedono il versamento, si rimanda alla guida sulla dichiarazione dei redditi per non residenti.
Il conto può essere sia un conto ordinario che il titolare continua a utilizzare dall’estero dopo l’espatrio, sia un conto per non residenti aperto in Italia da chi non ha mai avuto residenza fiscale nel territorio dello Stato. Ai fini del pagamento dell’F24 la distinzione non rileva: la procedura è identica in entrambi i casi.
Come pagare l’F24 dall’estero con home banking
Il pagamento del modello F24 tramite home banking dall’estero si articola nei seguenti passaggi:
1. Accesso alla piattaforma bancaria. Collegati al portale internet della tua banca italiana (es. Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM, Deutsche Bank Italia) e autenticati con le credenziali in tuo possesso — codice cliente, PIN e, dove previsto, il codice OTP generato dall’app o dalla chiavetta digitale.
2. Navigazione alla sezione pagamenti F24. Una volta autenticato, accedi al menu Pagamenti online e seleziona la voce relativa ai modelli F24. I modelli disponibili sono tre:
- F24 ordinario — per IRPEF, addizionali regionali e comunali, IMU e la generalità delle imposte dirette;
- F24 Elide — per l’imposta di registro sui contratti di locazione;
- F24 Accise — per il versamento delle accise.
Per la maggior parte dei casi che riguardano i non residenti — IRPEF, addizionali, cedolare secca, IVIE, IVAFE — il modello da utilizzare è l’F24 ordinario.
3. Compilazione del modello Inserisci i dati anagrafici del contribuente, il codice fiscale italiano, i codici tributo relativi alle imposte da versare, l’anno di riferimento e gli importi. I codici tributo sono indicati direttamente nel modello F24 che il commercialista ti avrà consegnato a corredo della dichiarazione dei redditi.
4. Conferma e autorizzazione Dopo aver verificato il riepilogo, autorizza l’operazione tramite il codice OTP richiesto dalla banca e conferma il pagamento.
Conferma e quietanza del pagamento
La quietanza di pagamento è l’unico documento che attesta in modo inconfutabile l’avvenuto versamento ed è quindi indispensabile conservarla. Dopo aver confermato l’operazione, la banca prende in carico il pagamento e lo registra nell’estratto conto. Trascorsi circa cinque giorni lavorativi, è possibile accedere nuovamente al portale bancario e scaricare la quietanza in formato PDF dalla sezione dedicata ai documenti e all’estratto conto.
In alternativa al canale bancario, il pagamento del modello F24 può essere effettuato direttamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate — servizio “F24 web” o “F24 online” — accessibile con identità digitale SPID o CIE, purché si disponga di un conto corrente italiano su cui addebitare l’importo.
Versamento tramite bonifico senza conto corrente italiano
I contribuenti non residenti in Italia e non titolari di conti correnti presso banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate possono eseguire il versamento delle imposte dovute mediante bonifico in euro in favore dei conti di tesoreria della Banca d’Italia (codice BIC: BITAITRRENT). Il beneficiario da indicare è il Ministero dell’Economia e delle Finanze per le imposte erariali, oppure la denominazione della regione o del comune per i tributi locali. Le coordinate IBAN riportate nelle tabelle seguenti sono in vigore dal 1° gennaio 2025, come aggiornato dall’Agenzia delle Entrate.
A differenza del pagamento tramite F24, il bonifico internazionale non consente la compensazione orizzontale: non è possibile versare un’imposta al netto di crediti maturati su tributi di natura diversa. È ammessa esclusivamente la compensazione verticale, ovvero il versamento al netto di crediti relativi allo stesso tributo, ove espressamente previsto dalla disciplina di quel tributo.
Tabella IBAN e BIC per i tributi più comuni (aggiornata al 1° gennaio 2025)
| Codice tributo | Descrizione |
|---|---|
| 4001 | IRPEF — saldo |
| 4033 | IRPEF — acconto prima rata |
| 4034 | IRPEF — acconto seconda rata o unica soluzione |
| 4200 | Acconto 20% IRPEF — tassazione separata |
| 1842 | Cedolare secca locazioni — saldo |
| 1840 | Cedolare secca locazioni — acconto prima rata |
| 1841 | Cedolare secca locazioni — acconto seconda rata o unica soluzione |
| 4041 | IVIE — saldo |
| 4044 | IVIE — acconto prima rata |
| 4045 | IVIE — acconto seconda rata o unica soluzione |
| 4043 | IVAFE — saldo |
| 4047 | IVAFE — acconto prima rata |
| 4048 | IVAFE — acconto seconda rata o unica soluzione |
| 2001 | IRES — acconto prima rata |
| 2002 | IRES — acconto seconda rata o unica soluzione |
| 2003 | IRES — saldo |
| 1001 | IRPEF — ritenute lavoro dipendente |
| 1040 | IRPEF — ritenute lavoro autonomo |
| NRPP | Imposta sostitutiva IRPEF — nuovi residenti (art. 24-bis TUIR) |
| 1919 | Ritenuta su locazioni brevi (art. 4, c. 5, D.L. 50/2017) |
| 6001–6013 | IVA mensile (gennaio–acconto) |
| 6031–6035 | IVA trimestrale (primo–quarto trimestre e acconto) |
| 6099 | Saldo IVA — dichiarazione annuale |
| Codice tributo | IBAN | BIC |
|---|---|---|
| 4001 | IT68X0100003245348006102313 | BITAITRRENT |
| 4033 | IT45Y0100003245348006102314 | BITAITRRENT |
| 4034 | IT45Y0100003245348006102314 | BITAITRRENT |
| 4200 | IT05C0100003245348006102323 | BITAITRRENT |
| 1842 | IT20E0100003245348006105301 | BITAITRRENT |
| 1840 | IT94F0100003245348006105302 | BITAITRRENT |
| 1841 | IT94F0100003245348006105302 | BITAITRRENT |
| 4041/4044/4045 | IT91M0100003245348006107800 | BITAITRRENT |
| 4043/4047/4048 | IT14N0100003245348006107900 | BITAITRRENT |
| 2001/2002 | IT46E0100003245348006102408 | BITAITRRENT |
| 2003 | IT94Y0100003245348006102402 | BITAITRRENT |
| 1001 | IT51Y0100003245348006102303 | BITAITRRENT |
| 1040 | IT28Z0100003245348006102304 | BITAITRRENT |
| NRPP | IT13D0100003245348006103900 | BITAITRRENT |
| 1919 | IT48H0100003245348006105304 | BITAITRRENT |
| 6001–6099 | IT64W0100003245348008120301 | BITAITRRENT |
Nota: per i codici tributo relativi all’addizionale regionale IRPEF e all’IRAP, l’IBAN varia in base alla regione beneficiaria. Le tabelle per regione sono riportate nelle sezioni dedicate di seguito. Per l’addizionale comunale IRPEF, le coordinate devono essere richieste all’Agenzia delle Entrate scrivendo a: dc.sir.strutturadigestione@agenziaentrate.it.
IBAN per l’addizionale regionale IRPEF
| Regione | Cod. | IBAN |
|---|---|---|
| Abruzzo | 1 | IT14Z0100003245350200022948 |
| Basilicata | 2 | IT21E0100003245350200022959 |
| P.A. Bolzano | 3 | IT91A0100003245350200022963 |
| Calabria | 4 | IT81A0100003245350200022949 |
| Campania | 5 | IT44D0100003245350200022958 |
| Emilia Romagna | 6 | IT70X0100003245350200022960 |
| Friuli Venezia Giulia | 7 | IT47Y0100003245350200022961 |
| Lazio | 8 | IT37Y0100003245350200022947 |
| Liguria | 9 | IT16A0100003245350200022955 |
| Lombardia | 10 | IT45C0100003245350200022965 |
| Marche | 11 | IT69Y0100003245350200022953 |
| Molise | 12 | IT18W0100003245350200022951 |
| Piemonte | 13 | IT67C0100003245350200022957 |
| Puglia | 14 | IT92X0100003245350200022952 |
| Sardegna | 15 | IT90B0100003245350200022956 |
| Sicilia | 16 | IT96E0100003245350200022967 |
| Toscana | 17 | IT41V0100003245350200022950 |
| P.A. Trento | 18 | IT24Z0100003245350200022962 |
| Umbria | 19 | IT46Z0100003245350200022954 |
| Valle d’Aosta | 20 | IT22D0100003245350200022966 |
| Veneto | 21 | IT68B0100003245350200022964 |
IBAN per l’IRAP
| Regione | Cod. | IBAN |
|---|---|---|
| Abruzzo | 1 | IT26A0100003245350200022872 |
| Basilicata | 2 | IT32D0100003245350200022883 |
| P.A. Bolzano | 3 | IT37H0100003245350200022887 |
| Calabria | 4 | IT03B0100003245350200022873 |
| Campania | 5 | IT55C0100003245350200022882 |
| Emilia Romagna | 6 | IT09E0100003245350200022884 |
| Friuli Venezia Giulia | 7 | IT83F0100003245350200022885 |
| Lazio | 8 | IT56Z0100003245350200022871 |
| Liguria | 9 | IT59H0100003245350200022879 |
| Lombardia | 10 | IT88J0100003245350200022889 |
| Marche | 11 | IT08F0100003245350200022877 |
| Molise | 12 | IT54D0100003245350200022875 |
| Piemonte | 13 | IT78B0100003245350200022881 |
| Puglia | 14 | IT31E0100003245350200022876 |
| Sardegna | 15 | IT04A0100003245350200022880 |
| Sicilia | 16 | IT10D0100003245350200022891 |
| Toscana | 17 | IT77C0100003245350200022874 |
| P.A. Trento | 18 | IT60G0100003245350200022886 |
| Umbria | 19 | IT82G0100003245350200022878 |
| Valle d’Aosta | 20 | IT33C0100003245350200022890 |
| Veneto | 21 | IT14I0100003245350200022888 |
Come compilare la causale del bonifico
La causale del bonifico è un elemento essenziale per l’imputazione corretta del versamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Una causale incompleta o errata può rendere il pagamento non riconoscibile e generare successivi solleciti o irregolarità. La causale deve contenere, nell’ordine, le seguenti informazioni:
- Codice fiscale del contribuente (non il nome o il numero di partita IVA)
- Codice tributo F24 corrispondente all’imposta da versare
- Anno di riferimento nel formato AAAA, oppure mese/anno nel formato MM/AAAA per i versamenti periodici
- Rateazione, se il pagamento è dilazionato (es. “rata 1 di 6”)
- Ravvedimento operoso, se il versamento avviene in ritardo (abbreviato “ravv.”)
Esempio di causale correttamente compilata:
c.f. AAABBB99M88C123D – cod. trib. 4001 – anno 2024 – rata 1 di 7 – ravv.
Nel caso di versamento in unica soluzione senza ravvedimento, la causale si semplifica:
c.f. AAABBB99M88C123D – cod. trib. 4001 – anno 2024
Per i soggetti con obblighi dichiarativi complessi — ad esempio chi detiene immobili in Italia e deve versare sia IRPEF che cedolare secca — è consigliabile effettuare un bonifico separato per ciascun codice tributo, indicando la causale specifica per ciascuno, anziché cumulare importi su un unico bonifico. Questo evita ambiguità nell’imputazione da parte dell’ente ricevente. Per una valutazione della propria situazione dichiarativa, è possibile richiedere una consulenza fiscale strategica.
Addizionali regionali e comunali per i non residenti
Le addizionali regionale e comunale all’IRPEF sono dovute da tutti i contribuenti — residenti e non residenti — nei confronti dei quali sia dovuta l’IRPEF in Italia. Il presupposto impositivo delle addizionali è quindi subordinato all’esistenza di un debito IRPEF: se il contribuente non residente possiede esclusivamente redditi esenti, soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva — e che quindi non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile IRPEF ordinaria — non sussiste l’obbligo di versamento delle addizionali.
Il domicilio fiscale del non residente, già illustrato nella sezione introduttiva, determina a quale regione e a quale comune spettano rispettivamente l’addizionale regionale e quella comunale. In sintesi:
- l’addizionale regionale si versa alla regione nel cui territorio è stato prodotto il reddito imponibile in Italia, utilizzando il codice IBAN corrispondente riportato nella tabella per regione;
- l’addizionale comunale si versa al comune di domicilio fiscale, le cui coordinate IBAN devono essere richieste direttamente all’Agenzia delle Entrate scrivendo a
dc.sir.strutturadigestione@agenziaentrate.it, specificando il codice catastale del comune beneficiario.
Per i pensionati residenti all’estero che percepiscono trattamenti previdenziali italiani, il domicilio fiscale coincide con la sede INPS territorialmente competente, che determina sia la regione che il comune ai fini del calcolo e del versamento delle addizionali. Per un approfondimento sul regime fiscale dei pensionati esteri in Italia, comprese le ipotesi di esenzione o riduzione convenzionale, si rimanda alla guida dedicata.
Compensazione di crediti fiscali e pagamento dall’estero
Il pagamento tramite bonifico internazionale esclude la possibilità di avvalersi della compensazione orizzontale, ovvero dell’istituto che consente — nel modello F24 — di estinguere un debito fiscale utilizzando crediti maturati su tributi di natura diversa. Questa limitazione è strutturale: il bonifico è un versamento diretto a un conto di tesoreria intestato a uno specifico tributo, e non esiste un meccanismo tecnico equivalente alla compensazione nel circuito bancario internazionale.
È ammessa, invece, la compensazione verticale — denominata anche compensazione interna — che consiste nel versare l’imposta al netto di crediti maturati per lo stesso tributo, ove questa facoltà sia espressamente prevista dalla disciplina che regola quel tributo. Ad esempio, un contribuente che abbia versato in eccesso l’acconto IRPEF nell’anno precedente e vanti un credito IRPEF riconosciuto in dichiarazione, può portarlo in diminuzione del saldo IRPEF dovuto nello stesso bonifico, a condizione che tale possibilità sia prevista per quel codice tributo specifico.
In termini pratici, chi paga dall’estero tramite bonifico e dispone di crediti fiscali compensabili orizzontalmente — ad esempio un credito IVA da utilizzare in compensazione con debiti IRPEF — non può avvalersi di tale facoltà. In questi casi, la soluzione più efficiente è valutare se sia possibile aprire o mantenere attivo un conto corrente italiano che consenta l’utilizzo del modello F24 con compensazione, oppure conferire delega a un intermediario abilitato.
Come pagare l’IMU dall’estero
L’IMU (Imposta Municipale Propria) è dovuta da tutti i soggetti — residenti e non residenti, cittadini italiani e stranieri — che possiedono immobili nel territorio italiano, salvo specifiche ipotesi di esenzione. Il versamento dall’estero avviene tramite bonifico bancario intestato al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili: non esiste un IBAN centralizzato per l’IMU, poiché si tratta di un tributo di competenza comunale e ogni comune dispone di proprie coordinate bancarie.
Prima di effettuare il versamento è quindi indispensabile contattare preventivamente l’ufficio tributi del Comune interessato per ottenere gli estremi del bonifico. La richiesta può essere inoltrata via email o telefono; molti comuni pubblicano le coordinate direttamente sul proprio sito istituzionale nella sezione dedicata ai tributi locali.
In alternativa al bonifico, il modello F24 per il pagamento dell’IMU può essere versato tramite Poste Italiane con carta di credito, opzione praticabile anche dall’estero attraverso il portale online di Poste Italiane, purché si disponga di una carta di credito abilitata ai pagamenti internazionali.
Vale la pena ricordare alcune casistiche rilevanti per i non residenti:
- i cittadini italiani iscritti all’AIRE e i cittadini stranieri residenti all’estero sono soggetti all’IMU sull’immobile posseduto in Italia, salvo esenzioni specifiche;
- i pensionati residenti in un Paese con cui l’Italia ha stipulato una convenzione internazionale in materia previdenziale beneficiano di una riduzione del 50% dell’IMU sull’immobile posseduto in Italia, a condizione che non sia locato o dato in comodato d’uso;
- l’immobile adibito ad abitazione principale è esente IMU, ma questa esenzione non si applica ai non residenti, in quanto l’abitazione principale deve coincidere con la residenza anagrafica e il domicilio fiscale in Italia.
Come pagare la TARI dall’estero
La TARI (Tassa sui Rifiuti) è il tributo comunale che finanzia il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. È dovuta dal soggetto che occupa o detiene a qualsiasi titolo i locali e le aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Anche in questo caso il versamento dall’estero avviene tramite bonifico bancario al Comune competente, le cui coordinate devono essere richieste preventivamente all’ufficio tributi comunale.
Una specificità rilevante per i proprietari non residenti riguarda la base imponibile: qualora l’immobile non sia locato né dato in comodato d’uso a terzi, il proprietario non residente è tenuto al versamento della TARI nella misura ridotta di un terzo dell’importo complessivo ordinariamente dovuto. Questa riduzione — prevista dalla disciplina TARI per gli immobili a disposizione di soggetti non residenti nel territorio dello Stato — costituisce un elemento spesso trascurato in fase di liquidazione del tributo e può generare versamenti in eccesso se non correttamente applicata.
È opportuno verificare presso il Comune se tale riduzione venga applicata automaticamente in fase di emissione dell’avviso di pagamento, oppure se debba essere richiesta esplicitamente dal contribuente non residente. La prassi varia sensibilmente da comune a comune.
Pagamento di cartelle e avvisi esattoriali dall’estero: il canale pagoPA
Il sistema pagoPA è la piattaforma di pagamento digitale della Pubblica Amministrazione italiana e rappresenta il canale ufficiale per il versamento di cartelle di pagamento e avvisi esattoriali emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. A differenza del modello F24 — che riguarda i versamenti spontanei di imposte dichiarate — pagoPA viene utilizzato quando il contribuente riceve una richiesta di pagamento formale da parte dell’ente della riscossione.
I soggetti non residenti che devono saldare una cartella esattoriale dall’estero possono utilizzare pagoPA attraverso tre canali:
- portale online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, inserendo i dati del modulo pagoPA allegato alla cartella ricevuta;
- canali telematici di banche, Poste Italiane e tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA — la lista completa è disponibile sul sito istituzionale di pagoPA;
- bonifico bancario su conto corrente intestato all’Agente della riscossione, indicando obbligatoriamente la banca, il codice IBAN, il numero della cartella o dell’avviso ricevuto e il codice fiscale del contribuente.
Un aspetto rilevante per chi paga dall’estero è che i PSP aderenti a pagoPA includono istituti operanti a livello internazionale, il che rende questo canale praticabile anche senza un conto corrente italiano, a condizione che la propria banca estera aderisca al circuito. Prima di procedere è consigliabile verificare direttamente con il proprio istituto bancario estero se il servizio pagoPA è disponibile tra i canali di pagamento offerti.
Scadenze da ricordare per il versamento delle imposte italiane
Il rispetto delle scadenze di versamento è determinante per evitare l’applicazione di sanzioni e interessi. I termini ordinari valgono anche per i contribuenti non residenti, indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata — modello F24 o bonifico internazionale. I tempi tecnici del bonifico internazionale, che può richiedere alcuni giorni lavorativi per essere accreditato, devono essere considerati in anticipo rispetto alla scadenza formale.
Le scadenze principali per i versamenti IRPEF sono le seguenti:
- 30 giugno — termine ordinario per il versamento del saldo IRPEF relativo all’anno precedente e del primo acconto IRPEF dell’anno in corso, calcolato con il metodo storico o previsionale;
- 30 luglio — termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% per chi non riesce a rispettare la scadenza di giugno (proroga ordinaria con interessi);
- 30 novembre — termine per il versamento del secondo acconto IRPEF o dell’acconto in unica soluzione.
Per la cedolare secca sulle locazioni le scadenze coincidono con quelle IRPEF. Per l’IMU i termini ordinari sono il 16 giugno per l’acconto e il 16 dicembre per il saldo, salvo proroghe deliberate annualmente dal legislatore.
Una precisazione operativa importante: chi effettua il versamento tramite bonifico internazionale deve considerare che la data rilevante ai fini del rispetto della scadenza è quella di esecuzione del bonifico presso la propria banca, non quella di accredito sul conto di tesoreria della Banca d’Italia. È tuttavia buona prassi disporre il bonifico con almeno tre-cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza formale, per evitare che ritardi tecnici nel circuito interbancario internazionale generino un versamento tardivo involontario. In caso di versamento effettuato oltre la scadenza, è possibile regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso, indicando l’apposita dicitura nella causale del bonifico.
Consulenza fiscale online
Hai dubbi sul versamento delle tue imposte italiane dall’estero?
Ogni situazione ha variabili specifiche: il tipo di reddito, il Paese di residenza, le convenzioni applicabili e la presenza o meno di crediti compensabili. Una valutazione puntuale evita errori di versamento e possibili sanzioni.
Richiedi una consulenza →Domande frequenti
Solo se ha percepito redditi di fonte italiana: lavoro dipendente prestato in Italia, locazioni di immobili italiani, pensioni erogate da enti previdenziali italiani o plusvalenze su beni situati nel territorio dello Stato. L’obbligo va sempre verificato alla luce delle Convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili.
No. I conti con IBAN estero — inclusi quelli di istituti digitali come Revolut o N26 — non sono abilitati al pagamento del modello F24, poiché la banca di addebito deve essere accreditata sui canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Chi dispone esclusivamente di un conto estero deve ricorrere al bonifico internazionale verso i conti di tesoreria della Banca d’Italia.
Dal 1° gennaio 2025 il beneficiario da indicare per i tributi erariali è “Ministero dell’Economia e delle Finanze”. Per le addizionali regionali e per l’IRAP si indica la denominazione della regione beneficiaria; per i tributi comunali la denominazione del comune.
No. Il bonifico internazionale ammette esclusivamente la compensazione verticale, cioè il versamento al netto di crediti relativi allo stesso tributo ove previsto. La compensazione orizzontale tra tributi diversi — possibile con il modello F24 — non è tecnicamente praticabile con il bonifico.
Per i pensionati residenti all’estero il domicilio fiscale coincide con la sede INPS territorialmente competente. Questo determina sia la regione che il comune ai quali sono dovute le rispettive addizionali sull’IRPEF.