La tassazione dei redditi da pensione per i pensionati espatriati all’estero. Differenze di tassazione per i pensionati INPS rispetto ai pensionati INPDAP. Come effettuare Pianificazione Fiscale da pensionati. Se pensi di trasferirti all’estero incassando il lordo della tua pensione, con questo articolo scoprirai se e come farlo.


Trasferirsi all’estero è il sogno di molti pensionati italiani. L’idea di cambiare vita ed espatriare sfruttando una tassazione più favorevole rispetto a quella italiana è possibile. Tuttavia, è necessario prestare attenzione alla procedura da seguire.

Negli ultimi anni si è sparsa la voce che trasferirsi all’estero, da pensionati, permetta di ricevere comunque la pensione di anzianità senza imposte italiane. Questa informazione, corretta solo in parte, ha provocato la messa in pratica di questo progetto da parte di tantissimi pensionati italiani. Il problema, però è che solo pochi di loro sono stati messi al corrente delle cautele da prendere prima di dedicarsi con serenità a godersi la propria pensione italiana in un Paese estero.

Ci sono pensionati che in Italia stentano ad arrivare a fine mese e che possono vivere con mille euro in maniera agiata alle Canarie e in Thailandia. Stai pensando anche tu di fare questo passo? Allora fai attenzione a presta la dovuta cautela alla procedura per evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze fiscali. Ho deciso di realizzare questo articolo per analizzare la procedura da seguire quando si vuole trasferire all’estero la propria residenza da pensionati. Ti spiegherò i vantaggi che si possono ottenere in relazione alla fiscalità italiana ed i rischi che si corrono se non vengono seguite le corrette procedure. Inoltre, analizzeremo gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Al termine dell’articolo, inoltre, potrai trovare il link per metterti direttamente in contatto con me per ricevere una consulenza personalizzata.

Tassazione dei redditi da pensione di espatriati

La residenza fiscale dei pensionati

Trasferirsi all’estero prima di tutto ha delle conseguenze fiscali importanti. L’articolo 3 del DPR n 917/86 (TUIR), definisce, infatti, quelle che sono le regole di tassazione dei soggetti residenti e non residenti in Italia.

I soggetti fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti a dichiarare in Italia tutti i loro redditi, ovunque prodotti. Si tratta del principio della cd “worldwide taxation“. I soggetti non residenti fiscalmente, invece, sono tenuti a dichiarare in Italia solo i redditi ivi prodotti (salvo quanto indicato nelle varie Convezioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con i vari Paesi esteri). Capirai, quindi, che è importante capire come fare ad essere considerati fiscalmente residenti all’estero.

Per essere considerati residenti fiscalmente all’estero, devono sussistere le seguenti condizioni (ex art. 2 del TUIR):

  • Non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno. Cioè per 183 giorni negli anni normali (184 in quelli bisestili), con contestuale iscrizione all’A.I.R.E.;
  • Di non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
  • Non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni si è considerati residenti fiscalmente in Italia. Si è, inoltre, considerati residenti in Italia, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (art. 2, co. 2-bis del TUIR). Questi territori sono individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Se vuoi verificare la lista attuale di questi Paesi consulta il link seguente:

Per approfondire: “Residenza fiscale delle persone fisiche: gli elementi guida“.

Tassazione dei redditi da pensione nella norma nazionale

Trasferirsi all’estero, ed effettuare il corretto trasferimento da un punto di vista fiscale è il punto di partenza per poter godere del beneficio più grande. Si tratta dell’agevolazione, perfettamente legale, di vedersi tassare la propria pensione esclusivamente all’estero. Andiamo ad analizzare, a questo punto, la regola generale che disciplina la tassazione dei redditi da pensione corrisposti da Enti italiani. Successivamente, invece, vedremo come è possibile ottenere l’esenzione dall’applicazione delle ritenute italiane sulla pensione corrisposta ad un espatriato.

La normativa italiana prevede quanto segue:

Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.
Anche le persone non residenti nel territorio dello Stato italiano sono obbligate al pagamento delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF. Questo se, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’IRPEF dopo aver scomputato tutte le detrazioni spettanti e i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero che hanno subito la ritenuta d’imposta a titolo definitivo.

La regola generale è che un pensionato espatriato che percepisce una pensione di fonte italiana deve tassare tale reddito in Italia (Stato della fonte). Successivamente, tale reddito deve essere assoggettato a tassazione anche nello Stato di residenza fiscale. Questo è il principio generale di tassazione concorrente dei redditi da pensione.

Tassazione dei redditi da pensione nelle convenzioni internazionali

Come visto la tassazione delle pensioni del settore privato percepite da soggetti espatriati prevede una tassazione concorrente del reddito. In sostanza, siamo di fronte ad una fattispecie di doppia imposizione giuridica. Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione del reddito, l’Italia ha siglato delle Convenzioni internazionali con tantissimi Paesi. All’interno della convenzione si trovano le varie regole previste per superare le problematiche di doppia imposizione reddituale. La regola generale prevista nelle convenzioni OCSE è le pensioni corrisposte a soggetti non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni dei:

  • Lavoratori del settore privato;
  • Lavoratori del settore pubblico.

Andiamo ad analizzare, di seguito, le diverse modalità di tassazione dei redditi da pensione del settore privato e pubblico per il pensionato espatriato all’estero.

Tassazione della pensione italiana nel settore privato per il pensionato espatriato in Paese in Convenzione con l’Italia

Nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia secondo il modello OCSE l’art. 18 è quello che riguarda i criteri di collegamento per la tassazione dei redditi da pensione privata. La pensione privata è quella che deriva dall’esercizio di attività di lavoro per conto di enti “privati” (non appartenenti al settore pubblico). La fattispecie è quella legate al percepimento di redditi da pensione privata di fonte italiana da parte del pensionato trasferito all’estero in maniera stabile (che ha verificato i requisiti per la residenza fiscale estera). Su questa casistica l’art. 18 del modello di Convenzione OCSE prevede quanto segue:

Art. 18 Modello OCSE – Pensioni private
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato

In pratica, le pensioni dei lavoratori privati devono essere assoggettate a tassazione solo nello Stato di residenza fiscale del soggetto percettore. Questo, indipendentemente dal Paese ove egli abbia lavorato e maturato i requisiti pensionistici. Quindi, volendo riassumere è possibile individuare alcuni requisiti indispensabili per applicare l’art. 18 del modello OCSE:

  • Il pensionato italiano deve perfezionare il proprio trasferimento di residenza all’estero;
  • Il pensionato deve percepire dall’Italia una pensione “privata“;
  • Deve trasferirsi in un Paese con cui l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni che per l’art. 18 ricalca le disposizioni del modello OCSE.

Solo al verificarsi di queste condizioni è possibile ottenere l’accredito della pensione lorda all’estero, per ottenere la sola tassazione estera del reddito. Come avrai capito, quindi, è fondamentale effettuare una corretta procedura di trasferimento di residenza all’estero per ottenere questo importante vantaggio fiscale.

Tassazione della pensione italiana nel settore pubblico per il pensionato espatriato in Paese in Convenzione con l’Italia

Nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia secondo il modello OCSE l’art. 19 è quello che riguarda i criteri di collegamento per la tassazione dei redditi da pensione pubblica. La pensione pubblica è quella che deriva dall’esercizio di attività di lavoro per conto di enti “pubblici” (Stato ed enti pubblici locali). In questo caso, il pensionato italiano espatriato all’estero per la tassazione della pensione deve seguire le disposizioni previste dall’articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione OCSE. In particolare:

Art. 19, par. 2 Modello OCSE – Pensioni pubbliche
“2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, (per quanto riguarda l’Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato dal quale provengono le pensioni”

La possibilità di ottenere una tassazione della pensione esclusivamente nello stato estero di residenza, non vale per i pensionati che sono stati dipendenti della Pubblica Amministrazione (pensionati ex Inpdap) emigrati all’estero. Questi soggetti, invece, sono obbligati a subire una doppia tassazione (quella del Paese ospitante oltre alle imposte trattenute alla fonte in Italia). Riassumendo, uno statale, parastatale, ex militare, finanziere, ex dipendente degli Enti Locali (Comuni, Provincie, Regioni), un vigile del fuoco, poliziotto o forestale non hanno diritto alla defiscalizzazione della loro pensione se risiedono all’estero. Si tratta, in buona sostanza, di una importante differenza di trattamento, che dovrebbe essere sanata direttamente dal governo. Altrimenti, qualcuno dei soggetti interessati potrebbe fare ricorso alla Consulta. Tuttavia, trattandosi di disposizione Convenzionale è molto difficile che possa essere modificata senza un intervento a livello OCSE.

Tabella: criteri di tassazione dei redditi da pensione per gli emigrati all’estero

Di seguito, nella tabella sottostante, ho riassunto i criteri di collegamento che abbiamo visto legati alla tassazione dei redditi da pensione di fonte italiana percepiti da cittadini italiani espatriati all’estero (ed iscritti AIRE).

PENSIONATICRITERIO DI TASSAZIONEARTICOLO MODELLO OCSE
SETTORE PREIVATOTASSAZIONE ESCLUSIVA NEL PAESE DI RESIDENZA FISCALEARTICOLO 18 MODELLO OCSE
SETTORE PUBBLICOTASSAZIONE CONCORRENTE NEL PAESE DI RESIDENZA FISCALE E DELLA FONTE DEL REDDITOARTICOLO 19 MODELLO OCSE

La procedura da seguire per l’ottenimento della defiscalizzazione della pensione italiana

Dai criteri di collegamento analizzati precedentemente, se sei un pensionato INPS del settore privato puoi ottenere l’esenzione dall’applicazione delle ritenute alla fonte in Italia sulla pensione. In pratica, il pensionato che si è trasferito all’estero ha facoltà di chiedere all’INPS l’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore. Tramite questa procedura è possibile ottenere la detassazione della pensione italiana. Come previsto dall’articolo 18 del modello OCSE tale reddito rimane soggetto a tassazione esclusiva del Paese di residenza fiscale. Oppure è possibile richiedere l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato. Ad esempio l’imposizione fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione.

Per ottenere l’applicazione dell’art. 18 del modello OCSE è necessario seguire i seguenti passaggi:

  • Il pensionato italiano deve perfezionare il proprio trasferimento di residenza all’estero;
  • Il pensionato deve percepire dall’Italia una pensioneprivata“;
  • Deve trasferirsi in un Paese con cui l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni che per l’art. 18 ricalca le disposizioni del modello OCSE;
  • Presentare apposita domanda all’INPS per la richiesta dell’accredito della pensione lorda.

La domanda di pensione al lordo della tassazione all’INPS

Una volta verificati gli elementi sopra indicati il pensionato che ha trasferito all’estero la propria residenza fiscale può presentare apposita domanda all’INPS. Si tratta della domanda per la richiesta dell’accredito della pensione al lordo della tassazione italiana. A tal fine il pensionato deve presentare, alla sede INPS che gestisce la prestazione erogata, l’apposito modulo disponibile nel sito INPS. E’ possibile trovare il modulo nel sito INPS, alla sezione Moduli > Convenzioni Internazionali. Il modulo è presente in 4 versioni:

  • Modello CI531-EP-I/1 modulo italiano-inglese;
  • Modello CI532-EP-I/2 modulo italiano-francese;
  • Modelli CI533-EP-I/3 modulo italiano-tedesco;
  • Modello CI534-EP-I/4 modulo italiano-spagnolo.

Si tratta di un modello predisposto unilateralmente dall’Italia ed accettato dalla maggior parte dei Paesi partners dei trattati. Questo modello rappresenta l’istanza utile per chiedere la non effettuazione totale o parziale della ritenuta alla fonte dell’imposta italiana da operare sulle pensioni e/o altre remunerazioni analoghe, percepite da soggetti residenti in Stati con i quali l’Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che lo prevedono espressamente.

Il modello deve contenere anche la necessaria attestazione della residenza fiscale estera da parte della competente Autorità straniera e dovrà essere consegnato in modalità cartacea. Esistono altri modelli riconosciuti come validi da parte dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’attestazione della residenza fiscale estera, come ad esempio il modello 6166 rilasciato dall’IRS statunitense. Quello che possiamo dire è che diviene di fondamentale importanza per il pensionato espatriato essere in possesso di una certificazione di residenza fiscale rilasciata dall’autorità fiscale dello Stato ove è impatriato.

Richiesta di rimborso delle imposte relative ad annualità precedenti

La procedura per ottenere la defiscalizzazione della pensione italiana non è immediata. L’INPS prima di erogare la pensione lorda deve effettuare i relativi controlli di rito. Si tratta di controlli legati all’effettività della residenza fiscale estera, anche attraverso l’analisi della documentazione allegata alla domanda. Per questo motivo può venirsi a creare uno sfasamento temporale tra richiesta dell’agevolazione ed ottenimento della stessa. Per questo periodo di tempo il pensionato ha facoltà di chiedere il rimborso delle ritenute italiane applicate sulla pensione. La richiesta di rimborso delle imposte italiane deve essere presentata al seguente indirizzo:

Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, Via Rio Sparto 21, 65100 Pescara

L’istanza di rimborso deve essere prestata entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (articoli 37 e 38 del DPR n. 602/73). L’istanza di rimborso delle trattenute applicate deve contenere necessariamente:

  • L’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale nonché
  • La dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione.

Tassazione delle pensioni di espatriati: condizioni particolari con Francia Brasile e Canada

Come ho avuto modo di spiegarti la regola generale della tassazione dei redditi da pensione dei lavoratori privati è legata allo stato di residenza fiscale del pensionato. Soltanto questo Stato ha potestà impositiva su quel reddito da pensione. Questa regola generale di tassazione, tuttavia, presenta alcune deroghe. Questo, in quanto, la Convenzione contro le doppie imposizioni siglata dall’Italia ha previsto condizioni diverse. Alcuni fra questi accordi dettano regole del tutto peculiari, prevedendo specifiche soglie di esenzione o la tassazione concorrente in entrambi i Paesi contraenti.

Redditi da pensione nella Convenzione tra Italia e Francia

In particolare la Francia, con cui è in vigore la Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali (Legge n. 7/1/1992, n. 20), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati prevede, all’articolo 18, che:

Art. 18 Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni
“1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato, con applicazione quindi del principio della tassazione concorrente della prestazione in entrambi i Paesi contraenti

Tassazione concorrente dei redditi da pensione tra Italia e Francia

A tal proposito appare opportuno ricordare che tra le Amministrazioni finanziarie italiane e francesi, in data 20 dicembre 2000, è stato stipulato un accordo amichevole. Si tratta di un accordo disponibile sul sito internet del Consolato Generale d’Italia, alla voce “Pensioni – convenzione italo-francese”. In questa sezione si precisa che tutte le pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità e invalidità erogate dagli enti, tra i quali in primo luogo l’INPS rientrano nell’ambito applicativo del paragrafo 2 dell’articolo 18. Pertanto, tali redditi devono essere assoggettate ad imposizione sia in Italia sia nel Paese estero (principio della tassazione concorrente). Inoltre, per le imposte pagate in quest’ultimo Stato in via definitiva, spetta il credito di imposta se previsto.

Pertanto, come precisato dal Ministero dell’Economia e Finanze anche in occasione delle interrogazioni parlamentari n. 2-00184 del 22/11/2007 e n. 5-04938 del 22/06/2011, l’INPS risulta obbligato ad applicare alle pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità e reversibilità, corrisposte a beneficiari residenti in Francia, la ritenuta d’imposta, con le modalità previste dall’articolo 23 del DPR n. 600/73. Le Autorità fiscali francesi sono, a loro volta, tenute ad eliminare la doppia imposizione, per quanto riguarda le imposte pagate a titolo definitivo in Italia sui redditi in questione. Questo applicando le disposizioni contenute nell’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), della predetta Convenzione tra l’Italia e la Francia, intitolato “Disposizioni per eliminare le doppie imposizioni”.

Redditi da pensione nella Convenzione tra Italia e Brasile

Ulteriore Convenzione contro le doppie imposizioni con regime impositivo peculiare è quella in vigore con il Brasile. Per le pensioni della gestione previdenziale privata è prevista una soglia di esenzione corrispondente al valore equivalente in euro di 5.000 dollari statunitensi. Per l’eccedenza la tassazione è effettuata secondo le regole della legislazione fiscale italiana (tassazione ordinaria IRPEF).

Redditi da pensione nella Convenzione tra Italia e Canada

Altra ipotesi di convenzione particolare è quella in vigore tra Italia e Canada per i redditi da pensione. La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Canada prevede una soglia di esenzione pari alla somma equivalente in euro di dodicimila dollari canadesi. Per prestazioni di importo superiore, la tassazione dell’eccedenza con applicazione dell’aliquota più favorevole tra il 15% e quella prevista dalla legislazione fiscale italiana.


La richiesta di erogazione delle pensione all’estero

Il pensionato che ha perfezionato la propria residenza fiscale all’estero ha la possibilità di chiedere all’INPS l’erogazione della pensione su un conto corrente estero (aperto nel Paese di nuova residenza). In particolare:

  • Il pensionato che si è trasferito in uno dei paesi dell’Unione europea (Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna ecc…) può richiedere che gli venga versata la pensione in una delle seguenti modalità:
    • Su un conto corrente bancario estero, indicando le coordinate bancarie;
    • Su un conto corrente postale estero, indicando le coordinate del conto corrente postale;
    • Tramite l’emissione di un assegno bancario in euro.
  • Per chi invece decide di stabilire la propria residenza in uno stato al di fuori dell’Unione europea, le condizioni e le modalità di pagamento possono essere varie.

La soluzione migliore (come specificato sul sito dell’Inps), consiste nello scrivere un email all’Ufficio Pensioni Estero: [email protected] per richiedere tutte le informazioni necessarie.

La periodicità dei pagamenti rispetta le scadenze classiche delle pensioni pagate in Italia, cioè:

  • Mensile, se l’importo della pensione è maggiore di 65,00 euro;
  • Semestrale, se l’ammontare della pensione è maggiore di 5 e minore di 65,00 euro;
  • Annuale, se l’importo totale è minore di 5,00 euro.

Sette migliori Paesi ove trasferirsi da pensionato

Arrivato a questo punto della lettura di questa guida sono sicuro che ti sarai posto la domanda su quali siano le migliori prospettive per un pensionato che espatria. Ebbene, ho scritto un articolo dedicato proprio a questo argomento. Ho analizzato per te i regimi fiscali individuando 7 Paesi in cui vi è forte convenienza per trasferirti se sei un pensionato.

Leggi l’articolo: “Pensionati: i 7 migliori Paesi in cui espatriare“.


Giurisprudenza

Di seguito alcune posizioni di giurisprudenza sui criteri di collegamento per la tassazione dei redditi da pensione.

Ctg Abruzzo sentenza n. 642/7/2023 

Secondo i giudici della Ctg Abruzzo, sentenza n. 642/7/2023 il pensionato residente in Lussemburgo, ha diritto a ottenere il rimborso delle ritenute alla fonte Irpef operate dall’Inps sul reddito da pensione percepito. Questo in relazione all’applicazione dell’articolo 18, della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Lussemburgo, la quale prevede che la pensione percepita dal residente all’estero debba essere tassata solo in tale Stato di residenza e non anche in Italia. Secondo i giudici, il pensionato residente all’estero in uno Stato con un regime fiscale vantaggioso e che abbia subito la ritenuta alla fonte da parte dell’Inps può chiederne il rimborso: ciò che rileva è unicamente il potere impositivo, anche solo potenziale, dello Stato estero di residenza.

Conclusioni e consulenza fiscale online

Come abbiamo visto godersi la propria pensione all’estero, senza dover pagare le imposte allo Stato italiano è possibile, rispettando la normativa prevista e soltanto in specifiche fattispecie. Se vuoi effettuare una pianificazione fiscale mirata e programmare il tuo trasferimento all’estero, fallo consultandoti con un Commercialista esperto in questo ambito.

Il rischio di incorrere in errore è ampio, e può portarti a sanzioni che potresti benissimo evitare. L’Agenzia delle Entrate negli ultimi anni ha notevolmente aumentato i controlli. In particolare, si tratta di accertamenti volti ad individuare i soggetti che:

  • Non hanno applicato correttamente queste normative sul trasferimento di residenza all’estero;
  • Hanno effettuato il trasferimento all’estero al solo fine di eludere materia imponibile. Si tratta, per la maggior parte, di situazioni di soggetti che hanno trasferito la propria residenza all’estero (solo in senso civilistico), ma mantenendo il proprio domicilio in Italia (inteso come centro dei propri interessi familiari ed economici).

Situazioni di irregolarità nel trasferimento sono spesso legate al permanere di legami forti con l’Italia, come ad esempio il mantenimento di patrimoni in Italia, il trasferimento di denaro dall’estero all’Italia, o il trascorrere in Italia rilevanti periodi nel corso dell’anno. Classico caso è quello del pensionato che trascorre in mesi estivi in Italia e solo i mesi invernali all’estero, mantenendo abitazione ed utenze intestate in Italia. In caso di ricevimento di un avviso di accertamento in queste fattispecie è palese che non vi sono possibilità di difesa.

Per questi motivi, quindi, è importante conoscere la normativa ed affidarsi a consulenti esperti che sappiano indirizzarti verso le giuste soluzioni da prendere in relazione alla vostra situazione personale. Ricorda, infine, che in caso di audit dell’Agenzia è necessario farsi trovare preparati con un fascicolo personale che contenga tutte le informazioni utili a dimostrare la bontà della tua scelta e degli adempimenti fiscali che hai posto in essere. Per qualsiasi info ulteriore contattami attraverso il servizio di consulenza fiscale online.

107 COMMENTI

  1. Sono un pensionato ex INPDAP residente da oltre un anno in Spagna; c’è un modo per chiedere la detassazione della pensione?

  2. Sono un invalido civile al 70% vorrei trasferismi in Portogallo e’ possibile avere losgravio fiscale sulla pensione ?

  3. Certamente, è possibile. Dovrà seguire le indicazioni presenti nell’articolo. Tra qualche giorno uscirà proprio un articolo sul Portogallo e gli incentivi per i pensionati.

  4. Buongiorno, mi intrometto e rispondo che se la pensione ricevuta è per invalidità, questa viene persa e non ellargita in caso di trasferimento con residenza all’estero.

  5. SONO UN PENSIONATO INPS VORREI TRASFERIRMI NEL NEW JERSEY,,USA VISTO CHE HO LA RESIDENZA IN USA SE TRASFERISCO LA MIA PENSIONE INPS IN AMERICA STATI UNITI NEW JERSEY QUANTO SARA LA MIA TASSAZIONE ,,,,VISTO CHE ENTRA NEL ACCORDO UNA SOLA TASSAZIONE QUALCUNO MI PUO DARE NOTIZIA GRAZIE

  6. in caso di pensione anticipata, posso trasferirmi all’estero e ricevere là la pensione detassata?

  7. La risposta a questa domanda è dipende. Dipende da una serie di variabili. Per saperne di più mi contatti al servizio di consulenza fiscale online.

  8. Nell’atto pratico è preferibile incontrarsi o scrivere a Inps – Direzione Centrale Pensioni – Ufficio Residenti Estero – Via Ciro il Grande 2 – Roma. Rispondono rapidamente. Buona sorte a tutti!

  9. Articolo molto esauriente ed esposto in maniera comprensibile anche per chi non e’ addentro alla materia fiscale

  10. Prossima pensionata ex Inpdap con opzione donna, mio marito da mesi lavora in Francia e probabilmente ci resterà parecchio. Se mi trasferissi in Francia e chiedessi il regime fiscale locale, potrei avere qualche vantaggio rispetto al mantenere la residenza in Italia? Grazie

  11. La situazione andrebbe analizzata con maggiore dettaglio. Se vuole c’è il nostro servizio di consulenza fiscale online dedicato.

  12. Buon Giorno,

    sono cittadina tedesca, residente da qualche anno in Germania. Ora il fisco tedesco mi chiede di pagare tasse sulle mie pensioni italiane INPS dal 2011, anno in cui mi sono trasferita. Premetto che il fisco italiano mi ha già tassato alla fonte durante tutti questi anni. Ho richiesto la restituzione all`Agenzia delle Entrate di Pescara, ma mi dicono che posso richiedere una restituzione solo per gli ultimi 48 mesi – e che la restituzione richiede comunque anni.
    Domanda: visto che le tasse pagate negli anni precedenti ai 48 mesi non vengono restituiti dall`Italia (che comunque era al corrente della mia resdienza all`estero) sono costretta di fatto a pagare queste tasse due volte, nonostante l`Accordo contro la doppia tassazione tra i due paesi?? Grazie per l`attenzione.

  13. Se vuole siamo a disposizione per analizzare la situazione attraverso il servizio di consulenza fiscale online.

  14. Sig.ra Jhoanna, Lei deve richiamare l’art.23 della convenzione (mi pare sia il 23, comunque Detrazioni) che autorizza alla detrazione delle imposizioni che il pensionato ha pagato alla fonte. Lei ha in mano le certificazioni uniche, un tempo chiamate CUD, e può sottoporle alle Autorità Fiscali della Germania per la detrazione. Stia tranquilla, Lei non deve chiedere nulla a Pescara che, peraltro, se coinvolta le comunicherà la detrazione prevista in convenzione per evitare le doppie imposizioni.

  15. Gentile Signor Angelo,

    grazie per il Suo interessamento!
    Io vivo già da alcuni anni in Germania e ho annualmente mandato il REDEST in Italia, oltre a fare la dichiarazione tramite un commercialista in Germania. Evidentmente, il mio commercialista, avendo visto che le mie pensioni italiane venivano già tassate in Italia, non le ha più inserite e per anni per l`impiegata del fisco andava bene così…poi è arrivata una nuova collaboratrice, fresco dell`Università, che ha messo tutto in discussione e ha detto che comunque anche le pensioni tedesche dovevano essere tassate in Germania.

    Il nocciolo della questione è: la Germania mi chiede di pagare retroattivamente tasse sulle mie pensioni italiane (a parte ovviamente sulle mie entrate tedesche) per 6 anni, mentre Italia restituisce soltanto 4 anni (chissà quando!) – per cui debbo anticipare le tasse di sei anni già pagate in Italia qui in Germania entro un mese, di cui due anni che non venranno mai restituite dall`Italia.
    Purtroppo INPS, che pure era a conoscenza della mia residenza estera, ha sempre continuato a detrarre le tasse alla fonte!! Loro per primi avrebbero dovuto conoscere ed applicare le regole europee!! Non rispondono mai e comunque a qualunque richiesta scritta, c`è davvero un menefreghismo dilagante (mia personale esperienza)! Perciò occhio a chiunque voglia emigrare -è un bene che ci siano dei Forum come questo che danno consigli utili!!

    Un saluto a tutti che purtroppo devono lasciare la bellissima Italia per varie ragioni,

    Johanna

  16. Sig.ra Johanna buongiorno,
    L’INPS non le renderà mai nulla. Al solerte Funzionario del Fisco Tedesco mostri la convenzione e, sopratutto, l’art.23. Se farà ancora il riluttante non le resta che aprire una azione con un avv. tributarista internazionale. Saluti

  17. Salve Signor Angelo,

    la restituzione o meno delle tasse pagate in Italia è sicuramente una grande preoccupazione, anche perchè dall`estero è difficile, se non impossibile, contattare qualche funzionario direttamente. Ho sentito che a Pescara c`è una bella spiaggia e si mangia anche bene… magari converrà fare una gita in quella zona, visitando anche la AE..LOL

    In Germania applica a me l`Art. 19 punto 4- reddito da pensione INPS, non ho lì altri redditi. Ho paura che un tributarista internazionale superi come compenso di gran lunga il valore di quello che debbo recuperare.
    Comunque, cercherò per prima cosa di essere ricevuta dal Supervisor della funzionaria locale- sperando di farle capire che non è cosa giusta dover pagare le tasse due volte!!

    Buona serata!

  18. Pescare è una bella cittadina marina ma l’Agenzia delle Entrate è zeppa di “minotauri”. Si prepari. Sono pagati per non concedere nulla e si muovono unicamente nella aule di Tribunale. Provi con un Giudice di Pace oppure uno studio Legale che accetta di essere pagato sul buonfine…..spese vive a parte. Pagare 2 volte le imposte sullo stesso cespite da pensione è una ingiustizia palese e ci sono Sudi che potrebbero buttasi a capofitto per una tale questione. Non si faccia mettere i piedi sulla testa! Buona fortuna e buon tutto. Life is good!

  19. Life is good è un buon incentivo! Grazie per l`avvertimento riguardante Pescara-lo terrò bene a mente. Sicuramente non mi faro`mettere i piedi in testa quando penso di essere trattata ingiustamente – là emerge la mia caparbietà tedesca!!! Questo è il bello di aver vissuto a lungo nei due paesi: si estraggono le cose positve da tutti e due.
    Comunque lunedì chiederò l`appuntamento all`ufficio locael per presentare di persona le mie ragioni e dopodichè valutero` i prossimi passi da fare. Studi di quelli che dice Lei non le conosco e da estranea al settore è impossibile valutare la competenza, impegno, bravura e last but not least l`impegno finanziario di cui si andrebbe incontro.

    Le auguro un Buon Fine Settimana!!

  20. Mi sono trasferito in pensione in Portogallo e ho fatto tutte le procedure e ottenuto tutti i documenti, adesso desidero sapere se è possibile inviare all’autorità fiscale a Lisbona il Modello CI531-EP-I/1 (nelle copie previste e relativa documentazione) per posta elettronica, ci devo allegare anche il modello relativo per il Pedido de Certificação de Residência Fiscal? oppure a quale indirizzo inviare per raccomandata con ricevuta di ritorno. E poi ho visto che quando ritornano i documenti presso la mia residenza portoghese, dovrei poter inviare all’Inps l’EP-I/1 per via telematica (posseggo pin dispositivo)’ se si come?

  21. avrei bisogno di sapere se esistono opposizioni all accordo amichevole francia italia e che cosa si puo fare per opporsi. per 2 anni ho ricevuto pensioni lorde in francia dove risiedo e dove ho pagato le tasse anche sul reddito, non solo les taxes d habitation. ora l EMPAM mi ha comunicato di tassarmi alla fonte e quindi mi invia pensione netta, ovvero tassata. io però sono fiscalmente pagante in francia che mi ha richiesto il pagamento dell anticipo tasse in base alla mia denuncia dei redditi. che fare?che cosa mi consigliate? grazie

  22. L’accordo riguarda l’Inps per ottenere l’esenzione. Non le pensioni private come quelle erogate dall’ENPAM.

  23. @Giuiano Bono. La convenzione tra Italia e Francia è stata sottoscritta per “evitare le doppie imposizioni” quindi nel rispetto dell’ermeneutica il risultato finale è che un cittadino Italiano residente in Francia non deve pagare 2 volte l’imposizione sullo stesso cespite da pensione. A garanzia dell’ermeneutica il Legislatore ha inserito nella convenzione che nel caso succedesse una doppia imposizione il cittadino può chiedere la detrazione totale al Paese di residenza oppure alla fonte se si è residenti fiscalmente all’estero. L’Italia mette a disposizione l’Agenzia delle Entrate di Pescara per la presentazione della domanda di rimborso che, attenzione, non deve essere presentata dopo 4 anni pena l’estinzione. Molto meglio sarebbe: a) riuscire a farsi scontare la trattenuta alla fonte (Italia) nel Paese di residenza (Francia) oppure, mettendosi nelle mani di un buon tributarista internazionale, fare ricorso all’Inps perchè torni a liquidare la pensione al lordo (molto ma molto difficile ma non impossibile). Questo è un classico esempio di una Funzione che determina e giustifica la sua esistenza senza disposizioni amministrative. Insomma, sono furbi e fingono di essere pasticcioni.

  24. Se mi trasferisco in Francia con una pensione di reversibilità di 550euro, detassata, quanto arriverei a prendere ? Ho compiuto 65anni a novembre ed ho un invalidità non retribuita all’80% , ci sono rimborsi o detrazioni ? Possibilità lavorative in uffici pubblici o altro ?

  25. Arriverebbe a prendere la pensione lorda annua, che può vedere dalla sua pagina personale del sito Inps. Per le agevolazioni in Francia dovrà chiedere ad esperti del luogo.

  26. prende il lordo Inps Italia e poi pagherà le imposte francesi che le sono piu’ favorevoli di quelle italiane. avrà diritto ad entrare in una lista prioritaria per servizi sociali che sono molto poco retribuiti.

  27. A proposito di “esperti del luogo”, in questo caso Francia (ma mi interessebbe anche la Spagna-Canarie), sapete chi sono? Vorrei domandare qual’è il regime di tassazione attuale sulle pensioni INPS e in quale forma avviene l’accesso all’assistenza sanitaria. Vi ringrazio anticipatamente,

  28. a) leggiti le convenzioni bilaterali per “evitare le doppie imposizioni fiscali” che trovi sia sul sito Inps che Agenzia delle Entrate; b) per le aliquote Irpef entra nel sito Inps e/o nel sito pensionistico dei Paesi di interesse; c) l’iscrizione Aire ti cancella dalla sanità nazionale obbligatoria ma la residenza estera di da diritto alla tesserina LB-2 rilasciata dall’Asl che ti serve per quande sarai turista in Italia (ricoveri e urgenze comprese).

  29. In risposta a Giuliano, leggo che l’accordo non riguarda le pensioni private. Io ho una pensione integrativa privata (FIDEURAM VITA). Si puo’ avere l’esenzione anche per questa? giusto una curiosita’! l’attestazione della residenza fiscale all’estero immagino si debba presentare ogni anno, giusto ? un’altra banca italiana mi ha chiesto l’attestazione di residenza rilasciata dal paese estero (USA) di cui sono residente, per non tassare gli interessi bancari sul conto residenti all’estero. Attestazione da presentare entro Marzo di ogni anno. Il modello 6166 rilasciato dagli Stati Uniti costa $100. Per risparmiare una talle somma, considerando i bassissimi tassi di interessi bancari non vale la pena. Anche per la pensione integrativa che ho, tassata solo su una parte (il 40%) e considerando l’accordo sulla doppia imposizione fiscale tra Italia e USA, e’ piu’ facile far tassare in Italia e poi detrarre dalla dichiarazione USA. Negli Stati Uniti il fisco rimborsa il cittadino in 30-45gg, non 10 anni, come mi hanno detto giusto pochi giorni fa, in Italia!!! ma e’ vero??? perche’ ho difficolta’ a crederci!

  30. Come detto, per le pensioni private come quelle integrative bisogna vedere cosa è previsto nei contratti, non si può generalizzare. La certificazione di residenza fiscale gli istituti la chiedono ogni anno, per il CRS. Infine, non mi risulta che negli altri Paesi si ottengano rimborsi in 45 giorni. Certo non siamo ai livelli italiani, ma non sono nemmeno così veloci.

  31. In Brasile le pensioni private sia erogate da Inps che da Soc. Finanziarie sono tassate sia alla fonte che in Brasile. La certificazione di residenza in Brasile l’ottieni ogniqualvolta presenti la dichiarazione dei redditi e paghi le imposizioni ma nel l’Inps e ne le Soc. Private la chiedono annualmente ma di quando in quando. Le detrazione … 4 anni di tempo per il rimborso e a volte devi correre con un avvocato altrimenti rescrivono.

  32. Buongiorno, mi serve una informazione.
    Dal 1 GIUGNO 2017 sono residente in Portogallo, credo fiscalmente in quanto sono 214 giorni. nell’anno 2017 ho percepito la pensione in Italia con la dovuta trattenuta fiscale.
    Dal 24 OTTOBRE 2017 sono iscritta all’AIRE. a GENNAIO 2018 ho inviato all’Autorità Tributaria del Portogallo la mia pratica per ottenere la detassazione e fatta poi richiesta all’INPS PER L’ANNO 2018.
    Ora sono Residente Non Abituale
    Credo di dover fare la dichiarazione dei redditi in Portogallo per l’anno 2017 (?) E probabilmente fare richiesta di rimborso delle imposte trattenutemi sulla pensione per l’anno 2017 alla Agenzia delle Entrate di Pescara (?)
    e’ esatto ?. Poichè in Italia ho un appartamento in usufrutto sul quale verso l’imposta (è a mia disposizione) cosa devo fare per la dichiarazione in Italia? ASiccome avrò anche delle spese mediche posso farmi rimborsare sulla dichiarazione italiana se devo farla? E’ un po’ pasticciato spero di essermi spiegata. Grazie per una risposta.

  33. Sono italiana residente in Portogallo. Sono residente dal 1 GIUGNO 2017. Iscritta all’AIRE dal 24.10.2017
    Ho inviato la richiesta per avere la pensione detassata dal 2018. Credo di essere fiscalmente residente
    in Portogallo perchè ho superato i 183 giorni. (?) Devo fare la dichiarazione dei redditi anche in Portogallo? Devo pagare le tasse anche in Portogallo? E poi devo chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate di Pescara?
    Non so bene come comportarmi. Posso avere una risposta? Vi ringrazio

  34. Sono disponibile ad aiutarla a risolvere i suoi dubbi. Se vuole mi contatti in privato per una consulenza.

  35. Salve,
    sono un medico ed ho ottenuto in questi gg la pensione in cumulo ENPAM/INPS. I miei figli risiedono in Svizzera e sto riflettendo se in autunno trasferirmi a vivere con loro. Ev. effettuerei ivi un pò di libera professione.
    Come sarebbe tassata la mia pensione?E gli eventuali redditi in Svizzera?
    Grazie.

  36. Per quesiti di questo tipo se interessato mi contatti per una consulenza personalizzata. Risonderò alle sue domande e le indicherò modalità di tassazione ed eventuali modalità per evitare la doppia imposizione del reddito.

  37. sarò un futuro pensionato enti locali, ho intenzione di risiedere nella fascia costiera della Slovenia visto che già la frequento… cosa dovrei fare per evitare la doppia imposizione? E’ proprio necessario affidarsi ad uno studio legale?

  38. Salve Matt, se vuole offriamo un servizio di consulenza dedicato al trasferimento di residenza all’estero. Le indicheremo come chiudere le sue posizioni con l’Italia ed ottenere la residenza fiscale estera. Per quanto riguarda la pensione le indicheremo come ottenere la detassazione italiana. Se interessato la ricontatto per il preventivo.

  39. Sono un pensionato che gode di pensione ai superstiti ex indap, ho preso da poco la residenza in Andalusia Spagna sto procedendo alliscrizione all’ AIRE, volevo sapere se posso usufruire della de tassazione della pensione di reversibilità e non incorrere in una doppia tassazione a mio carico. Grazie

  40. Per questioni di carattere personale se vuole mi contatti attraverso il servizio di pianificazione fiscale internazionale.

  41. intenderei cessare la mia attività di avvocato e trasferirmi in portogallo. la mia attuale pensione è corrisposta dalla Cassa nazionale e non quindi dall’Inps. Avrò diritto ugualmente alla corresponsione della pensione senza le detrazioni di legge?

  42. L’esenzione riguarda solo le pensioni corrisposte dallo Stato e non quelle erogate da enti privati come la cassa forense.

  43. Buongiorno, se “riesce” ad ottenere anche la residenza fiscale in Portogallo e successivamente dimostrarlo sia all’Ente che le eroga la pensione ed all’Agenzia delle Entrate, piu’ o meno dopo 6 mesi la pensione le verrà erogata al lordo delle imposizioni Irpef e al netto delle addizionali regionali e comunali.

  44. Se la pratica e’ completa del mod F 772 ci vogliono 2-3 mesi per vedersi accreditare la pensione ricalcolata.

  45. Buongiorno, fra un po’ andrò in pensione e mi trasferiro in polonia. Cosa devo fare? E la pensione sarà tassata cone in italia? Insomma le domande son tante…come fare?
    Grz du leggermi attendo una vs

  46. Mi contatti per ricevere una consulenza in privato. Risponderò alle sue domande e risolverò i suoi dubbi.

  47. Luigi buonasera. La prima cosa da fare è quella di leggere gli articoli dedicati ai Pensionati Inps cittadini Italiani residenti o che andranno a risiedere in Polonia sulla “convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale sottoscritta tra Italia e Polonia” .
    Può trovare copia della convenzione sia sul sito Inps che su quello dell’Agenzia delle Entrate.
    Poi di preferenza recarsi all’Agenzia Inps che la amministra per comunicare la futura residenza e iniziare a conoscere gli aspetti burocratici che dovrà affrontare con l’Istituto e contemporaneamente recarsi all’Agenzia delle Entrate nella Sede della sua provincia e informarsi anche con loro. In seguito, preso atto, della complessità o meno della burocrazia da affrontare deciderà se rivolgersi ad uno specialista come Fiscomania o fare da solo.
    Infine le consiglio di cercare in web qualche blog aperto da Italiani residenti in Polonia, sicuramente ci saranno anche dei Pensionati ai quali potrà rivolgere delle domande operative del day by day. In bocca al lupo!

  48. buongiorno sono Danilo sono un pensionato inps e enasarco ,vorrei fare la residenza all estero .l enasarco è considerata un ente privato’.

  49. Buongiorno. Gli italiani che risiedono nelle Filippine hanno diritto a ricevere la pensione INPS lorda di tasse?

  50. Certamente è possibile, ad alcune condizioni, chiedere la detassazione della pensione.

  51. non basta avere la residenza permanente nelle Filippine ed avere dei comprovanti di residenza (cc bancario e
    utenze varie) ma necessariamente riuscire ad avere anche la residenza fiscale che la si ottiene solo pagando le imposte sui quattrini trasferiti dall’Italia e trasferendo il pagamento della pensione.
    deve utilizzare il modulo predisposto dall’Inps mod EP (mod 722 dell’Agenzia delle Entrate) per la domanda di detassazione…attenzione questo modulo deve essere timbrato e firmato da un delegato del fisco filippino autorizzato a farlo. tempi: ci vanno 2-3 anni dalla residenza…..nelle filippine la dichiarazione annuale di imposte di rendita la si deve fare tra marzo ed aprile di ogni anno.

  52. Salve. Se mi trasferisco a Malta, ma continuo a ricevere reddito derivante da commissioni pagate in italia come incaricato alle vendite con partita iva, come funziona? Devo cmq pagare su quelle somme tasse in Italia o a Malta? E l’iva sulle commissioni?
    Grazie

  53. Nella situazione che mi descrive ci sono vari aspetti problematici. Se vuole ne parliamo in dettaglio in consulenza. Mi faccia sapere se interessato così la ricontatto in privato.

  54. Buona giornata mi chiamo Franco sono trasferito in Tailandia con tutta documentazione corretta richiesta dall’ INPS e registrazione di residenza
    Tailandese la mia pensione viene versata dall’ INPS in una banca Thay Lorda .
    Ora avrei bisogno di sapere come debbo fare per pagare le tasse sulla pensione , è automatico secondo la documentazione dichiarata a enti Tailandesi ?
    Cordialmente
    Franco

  55. A questo punto deve avvalersi di un consulente fiscale del luogo per tassare la sua pensione, secondo la normativa del luogo, in dichiarazione dei redditi.

  56. Indicativamente la pensione viene tassata con un aliquota media del 10% in Spagna. Ci sono maggiori agevolazioni alle Canarie.

  57. Grazie per l a celerità. Mi hanno detto però che varia da prendere cincia a provincia
    Una pensione lorda da € 2.800 quanto viene tassata?

  58. Ogni distretto applica la sua trattenuta d’imposta, per es a Pattaya (provincia di Chonburi) e’ circa il 10/100, in altre province anche Di meno

  59. In Tailandia, per pagare le tasse, bisogna andare al consolato con il CUD e li ti rilasciano un foglio in cui si attesta l’importo della tua pensione. Poi con quel foglio ti rechi all’ufficio delle tasse ( THAI REVENUE DEPARTEMENT) e versi l’imposta annuale.

  60. Sono iscritto all’AIRE, vivo in Brasile dove ricevo la pensione. Attualmente la mia pensione è tassata in Italia. Come posso fare per ricevere l’importo lordo e dichiararlo in Brasile?

  61. Per motivi famigliari, una sorella alla quale badare, pensavo di tornare in Regno Unito da pensionato … settembre 2021. Entro quella data avrò accumulato 39 e mezzo anni di contributi e avrò raggunto l’età che permette che io vada in pensione. Non ho la cittadinanza italiana, ma ho una casa in Italia.
    Pensavo di tenere detta casa, mettendola ad uso delle mie figlie e pagando tasse/bollette appropriate da non residente. Da non italiano, suppongo che AIRE non possa riguardarmi. Informerò il comune di residenza attuale delle mie intenzioni di rinunciare alla residenza.
    Se tutto succederà come pianifico ora e se rimarrò in Regno Unito, sarà l’anno 2021 l’ultimo per il quale verrò tenuto a compilare la Dichiarazione dei Redditi?
    Grazie.
    F

  62. Salve Filippo, è impossibile fornirle la risposta adesso, questa analisi deve essere fatta nell’anno del suo trasferimento e dipenderà da quanti giorni nell’anno di residenza avrà accumulato in Italia.

  63. Buongiorno, sono un pensionato INARCASSA, trasferito all’estero (ROMANIA) ed ivi residente regolarmente e iscritto all’AIRE dal 15/12/2018, vorrei sapere se la normativa relativa alla doppia imposizione fiscale si applica anche nel mio caso, INARCASSA è un ente previdenziale autonomo, se sì dopo quanto tempo è possibile effettuare tutti gli incartamenti necessari anche per ricevere gli arretrati versati in Italia ma non dovuti. Grazie

  64. Quindi se capisco bene INARCASSA mi deve versare il netto di pensione e non deve effettuare alcuna ritenuta

  65. Buongiorno .Mi voglio trasferire in Grecia e prendere li residenza .Percepisco pensione imp e vitalizio x infortunio sul lavoro ..Ke mesi pensioni quanto mi verranno tassate .io vivo in Italia .

  66. Salve Maria, dal momento in cui acquisirà residenza fiscale greca sarà sottoposta alla tassazione del Paese. Attenzione ad eseguire correttamente la procedura per non vedersi tassare due volte la pensione.

  67. salve vorrei sapere se nel caso prendessi la cittadinanza nelle repubblica dominicana, la mia pensione sarebbe tassata ugualmente in Italia? Grazie

  68. Salve Francesco, la cittadinanza non ha un legame con la tassazione fiscale, ma è la residenza fiscale che influisce sulla tassazione. Per avere maggiori info sulla sua situazione mi contatti in privato per una consulenza.

  69. Salve, io sono nato nel 1952, e 25 anni fa o preso l’ictus, (braccio destro gamba e occhio sinistro)
    prendo la pensione di 880 euro al mese più 450 dalla Germania
    vorrei andare di nuovo via per sempre,
    Quando mi viene di pensione?
    Grazie
    Grosseto

  70. Salve. Sono pensionata exInpdap e risiedo attualmente in Germania. Oltre alla nazionalità italiana possiedo anche quella tedesca. Posso chiedere all’ Inps exiInpdap la detassazione della mia pensione all’estero tramite Modello CI533-EP-I/3 modulo italiano-tedesco? Grazie per un’eventuale risposta
    Maria

  71. Salve, sono un pensionato statale e a breve avrò la cittadinanza dell’Ecuador. Potrò avere la pensione defiscalizzata essendo residente è cittadino di uno stato estero?
    Grazie

  72. Sono penzionato statale exinpdap, italiano, sto trasferendo in germania come devo fare per non avere la doppia tassazione? Se mi scrivo in arie perdo assistenza sanitaria in Italia, per averla in germania che devo fare? Grazie dottore

  73. Buongiorno come faccio ha scrivere in privato, per una consulenza, inerente ad avere la pensione lorda all’estero? La Mia è una pensione del settore pubblico, è possibile riceverla con l’importo loro?

  74. Buongiorno,
    vorrei essere contattato da un consulente. Sono un insegnante in pensione che vuol trasferirsi in Tunisia e chiedere la defiscalizzazione.

  75. Buongiorno Federico
    In dicembre mi trasferisco in Ucraina per vivere con la mia nuova compagna trasferendo anche la mia residenza fiscale cosa devo fare fare per avere la possibilità della pensione al lordo?
    Cordialmente

  76. Bisogna aggiungere che in Francia sulle pensioni italiane ci sono tasse che si devono pagare, quindi decurta ulteriormente il reddito che arriva con tasse già pagate in Italia. Sono la csg la crds. In percentuale sulla pensione lorda. Un salasso.

  77. ciao Federico, mi sono trasferito in Irlanda 6 mesi fa sono pensionato INPS vorrei sapere se posso richiedere la defiscalizzazione della mia pensione italiana e passare al regime fiscale irlandese ho già fatto domanda di iscrizione all’AIRE, grazie

  78. Ho letto che tra gli obblighi c’è quello di far accreditare la pensione su conto bancario estero (o postale estero).
    Chiedo: va bene se il conto corrente estero viene acceso su banca italiana in Italia?

  79. Buon giorno dr. Migliorini.
    Ho letto su un suo articolo di questa mattina: “Situazioni di irregolarità nel trasferimento sono spesso legate al permanere di legami forti con l’Italia, come ad esempio …..in Italia, il …….. dall’estero all’Italia, o il trascorrere in Italia……….. Classico caso è quello del pensionato che trascorre in mesi estivi in Italia e solo i mesi invernali all’estero, mantenendo abitazione ed utenze intestate in Italia. In caso di ricevimento di un avviso di accertamento in queste fattispecie è palese che non vi sono possibilità di difesa.”
    Mi chiedo allora se il pensionato per espatriare deve necessariamente alienare la sua casa. Grazie.

  80. Quello che si può dire è che la presenza di immobili in Italia è un elemento attenzionato e rilevante, ma occorre sempre avere una visione complessiva della situazione del soggetto.

  81. Egregio Sig. Migliorini,
    Lei scrive:
    “La possibilità di ottenere una tassazione della pensione esclusivamente nello stato estero di residenza, non vale per i pensionati che sono stati dipendenti della Pubblica Amministrazione (pensionati ex Inpdap) emigrati all’estero”
    Ma pare che, in base all’art. 19, comma 2, lettera b, sia invece possibile qualora si ottenga la cittadinanza del Paese di residenza e si rinunci alla cittadinanza italiana ( cosa che sto facendo in base alla Convenzione tra Italia e Germania). Mi risulta anche che talvolta nella Convenzione tra Italia e un altro Paese ( per esempio Spagna) non vi sia necessità di rinunciare alla cittadinanza italiana, potendo mantenere la doppia cittadinanza.
    Mi sembra anche che, con alcuni Paesi ( per esempio Tunisia, Marocco, Australia), non si faccia differenza tra pensionati pubblici e privati.
    Può cortesemente dirmi se sbaglio?
    Viele Grüße aus Berlin

  82. La casistica della rinuncia alla cittadinanza o della doppia cittadinanza non è trattata nell’articolo, anche perché comunque, è opportuno che vi sia un analisi con l’Inps per valutare gli effetti. Vi sono poi alcuni paesi come Tunisia, etc ove non vi sono distinzioni tra pensioni pubbliche e private nella convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia.

  83. Buona sera Dott. Migliorini, le chiedo il seguente quesito: sono un italiano che al momento mi trovo in Spagna. Sono pensionato (ex pubblico dipendente ente locale) percepisco pensione INPS accreditata su conto bancario italiano. Devo sposarmi con la mia compagna spagnola, in Spagna. Ho dovuto iscrivermi all’AIRE per la documentazione. Successivamente ci trasferiremo in Brasile ( tra 5/6 mesi. Io posso mantenere la pensione così come è? Cioè tassata in Italia e fare denuncia dei redditi in Italia? Oppure non è possibile. Devo pagare la doppia tassazione Italia Spagna e successivamente Italia Brasile? Come devo comportarmi? Non voglio commettere errori per non conoscere la materia fiscale come in questi casistiche. Grazie per i chiarimenti.

  84. Buonasera , dott. Migliorini.. Io vivo in Spagna e ho fatto domanda per Opzione Donna in Dicembre 2020 (sono ex inpdap, Poste Spa). Devo iscrivermi all ‘AIRE, ora, prima che mi arrivi la pensione? O dopo? Io vivo sempre in Spagna, vado in Italia solo 2 settimana all’ anno. Sono ancora in attesa, e non vorrei che il problema sia l’iscrizione all’AIRE.. Inps non risponde. Grazie..

  85. Consiglio di prestare molta attenzione, l’AIRE e la pensione sono aspetti separati. Non ci occupiamo di richieste di pensione, ma se ha dei dubbi sull’AIRE e sugli aspetti fiscali ci può contattare per una consulenza.

  86. Sono una pensionata italiana Inps ferrovie dello stato spa residente in spagna dal 18 maggio 2021. Non ho redditi ne immobili in Italia.
    La dichiarazione dei redditi posso continuare a farla in Italia?o sono obbligata a farla in Spagna?
    Inoltre FS è considerata pubblica o privata?
    la ringrazio per la risposta

  87. Per rispondere alla sua domanda bisogna valutare tutta la sua situazione nel complesso e capire in quale Stato si trova la sua residenza fiscale ed a quel punto sarà possibile rispondere ai suoi dubbi. Può confrontarsi con il suo commercialista oppure contattarci in privato per una consulenza.

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