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Banner pubblicitari: tassazione dei proventi da advertising online

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
10 min di lettura
I proventi da spazi pubblicitari online sono sempre redditi d’impresa: nessuna soglia minima esonera dall’obbligo di partita IVA, ma il regime fiscale applicabile cambia in base al profilo del soggetto.

La tassazione dei guadagni da banner pubblicitari segue le regole del reddito d’impresa, indipendentemente dal volume dei compensi percepiti. La Risoluzione Ministeriale n. 129/1996 ha chiarito che la messa a disposizione di spazi web a fini pubblicitari costituisce attività commerciale abituale. Ne consegue l’obbligo di partita IVA, con scelta del regime fiscale più adatto al profilo del contribuente.

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Qual è la tua situazione di partenza?

Rispondi a 2 domande per individuare il regime fiscale corretto per i tuoi proventi da banner pubblicitari.

Qual è il tuo volume annuo stimato di proventi pubblicitari?

La tua attività principale è professionale (es. avvocato, commercialista) o commerciale (es. impresa)?

Il tuo reddito da lavoro dipendente supera 30.000 euro annui?

Regime forfettario (L. 190/2014)

Puoi aprire partita IVA in regime forfettario con codice ATECO 63.11.30. L’aliquota sostitutiva è del 15% (5% per i primi 5 anni). È obbligatoria l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS, con possibilità di richiedere la riduzione contributiva del 35%. Per la fatturazione a Google Ireland si applica il reverse charge ex art. 7-ter DPR 633/72.
Contabilità semplificata (regime ordinario)

Superata la soglia di 85.000 euro, il regime forfettario non è accessibile. È necessario operare in contabilità semplificata con applicazione dell’IVA, tenuta dei registri contabili e iscrizione alla Gestione Commercianti INPS. Si consiglia una valutazione con il proprio commercialista sull’opportunità di adottare forme societarie.
Secondo codice attività — nessun obbligo contributivo aggiuntivo

L’attività pubblicitaria è accessoria alla tua attività principale. È sufficiente comunicare all’Agenzia delle Entrate l’aggiunta del codice ATECO 63.11.30 alla partita IVA esistente. Non sono dovuti contributi INPS aggiuntivi se sei già iscritto a una Cassa professionale o come lavoratore dipendente full time.
Estensione dell’attività esistente

Non è necessaria una nuova partita IVA. È sufficiente aggiungere il codice ATECO 63.11.30 alla posizione fiscale già aperta e comunicare l’avvio dell’attività pubblicitaria. I proventi confluiranno nel reddito d’impresa già dichiarato. Verifica con il tuo commercialista l’impatto sul calcolo IRAP e sulla contabilità.
Partita IVA obbligatoria — regime forfettario non accessibile

Il reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro annui preclude l’accesso al regime forfettario. È necessario aprire partita IVA in regime ordinario (contabilità semplificata) con iscrizione alla Gestione Commercianti INPS. Valuta attentamente la sostenibilità economica: i costi fissi contributivi (circa 4.000 euro/anno) richiedono un volume minimo di proventi adeguato.
Partita IVA in regime forfettario — verificare compatibilità

Con reddito da dipendente sotto 30.000 euro, il regime forfettario è potenzialmente accessibile. È necessario aprire partita IVA con codice ATECO 63.11.30 e iscriversi alla Gestione Commercianti INPS. Attenzione: la compatibilità con il contratto di lavoro dipendente va verificata preventivamente (alcune categorie hanno vincoli di esclusività).

Cosa sono i banner pubblicitari e come funziona la remunerazione

I banner pubblicitari sono spazi web messi a disposizione di soggetti terzi, tipicamente agenzie o inserzionisti, che li utilizzano per promuovere prodotti o servizi dietro pagamento di un corrispettivo. Dal punto di vista tecnico si tratta di elementi grafici (immagini in formato .jpg o .gif, oppure componenti multimediali) collocati in posizioni specifiche di una pagina web, con dimensioni standardizzate espresse in pixel.

I formati più diffusi si dividono in tre famiglie principali: i banner rettangolari (leaderboard, medium rectangle, large rectangle), i banner a bottone (full banner, half banner, square button) e i cosiddetti skyscraper (wide skyscraper, half page ad), caratterizzati dallo sviluppo verticale. La scelta del formato incide sulla visibilità e, di conseguenza, sulla remunerazione ottenibile.

Il modello CPC (Cost per Click)

Il CPC — Cost per Click è il modello di remunerazione più diffuso nell'advertising online. Il gestore del sito percepisce un compenso per ogni click effettuato dagli utenti sul banner. La remunerazione media per singolo click si colloca indicativamente tra i 10 e i 50 centesimi di euro, con variazioni significative in base alla nicchia tematica e alla concorrenza tra inserzionisti. In questo modello il numero di visualizzazioni del banner è irrilevante ai fini del compenso: conta esclusivamente il numero di interazioni effettive.

Gli inserzionisti che adottano campagne CPC tendono a collocare i banner nella zona above the fold — la parte superiore della pagina visibile senza scorrimento — per massimizzare la probabilità di interazione da parte del visitatore.

Il modello CPM (Cost per Mille impressioni)

Il CPM — Cost per Mille impressioni basa la remunerazione sul numero di visualizzazioni ricevute dal banner, indipendentemente dai click generati. Per ogni mille utenti che visualizzano la pagina contenente il banner, il gestore del sito matura un compenso. Questo modello è generalmente meno remunerativo del CPC per i siti di piccole e medie dimensioni, poiché remunera anche i visitatori non interessati alla campagna pubblicitaria. È invece preferibile per portali con traffico molto elevato e audience ben profilata.

Come scegliere tra CPC e CPM

Per i siti con traffico inferiore al milione di pagine visitate al mese, la scelta è nella pratica obbligata: piattaforme come Google AdSense assegnano autonomamente il tipo di campagna, quasi sempre in modalità CPC. Il gestore del sito non ha margine di negoziazione. La possibilità di scegliere direttamente tra CPC e CPM — e di contrattare condizioni personalizzate con le agenzie — è riservata ai portali di grandi dimensioni, con volumi di traffico che giustificano un rapporto diretto con gli inserzionisti. Per approfondire gli aspetti operativi legati ad AdSense, incluse le modalità di fatturazione e le simulazioni reddituali, si rimanda all'articolo dedicato alla fatturazione a Google Adsense e dichiarazione dei redditi.

Qualificazione fiscale dei proventi: perché sono redditi d'impresa

I proventi derivanti dalla cessione di spazi pubblicitari online costituiscono redditi d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR, indipendentemente dal volume dei compensi percepiti e dalla durata dell'attività. Non esiste una soglia minima al di sotto della quale i guadagni da banner pubblicitari possano essere considerati fiscalmente irrilevanti o gestiti con strumenti alternativi alla partita IVA.

Il chiarimento della prassi: Risoluzione n. 129/1996

Il riferimento normativo di prassi è la Risoluzione Ministeriale n. 129 del 1996, con cui l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la messa a disposizione di spazi web a fini pubblicitari configura un'attività commerciale di natura abituale. Il presupposto è l'organizzazione dei fattori produttivi impiegati: il sito web, i banner, le relazioni contrattuali con le agenzie pubblicitarie. È proprio questa organizzazione — e non la figura soggettiva del gestore — a qualificare l'attività come imprenditoriale. L'aspetto intellettuale della prestazione, in questo contesto, non è preminente rispetto a quello organizzativo.

Un elemento decisivo ai fini della qualificazione è la continuità: i banner pubblicitari sono presenti sul sito 24 ore su 24, sette giorni su sette. Non si tratta di un'attività episodica o occasionale, ma di una prestazione strutturalmente permanente, che per sua natura non può che essere ricondotta all'esercizio abituale di un'attività commerciale.

Perché la prestazione occasionale non è applicabile

La prestazione di lavoro autonomo occasionale — disciplinata dall'art. 2222 del Codice Civile — riguarda attività di natura professionale svolte in modo episodico e senza organizzazione di mezzi. Non è applicabile alle attività di tipo imprenditoriale. Per approfondire la distinzione tra le due fattispecie si rimanda alla guida sulla prestazione occasionale e sui suoi limiti applicativi.

Nel caso dei proventi da banner pubblicitari, entrambi i requisiti della prestazione occasionale difettano simultaneamente: l'attività non è episodica — per le ragioni di continuità descritte sopra — e non è di natura meramente professionale, in quanto presuppone un'organizzazione di mezzi (il sito, le integrazioni tecniche con le piattaforme pubblicitarie, la gestione degli spazi). Tentare di ricondurre questi proventi alla prestazione occasionale espone il contribuente a un rischio di riqualificazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente applicazione delle sanzioni per omessa apertura di partita IVA e omessa iscrizione al Registro delle Imprese.

Obbligo di partita IVA e adempimenti amministrativi

L'esercizio di un'attività commerciale abituale — quale è la gestione di spazi pubblicitari online — comporta necessariamente l'apertura di una partita IVA prima dell'avvio dell'attività. L'obbligo prescinde dal volume dei compensi attesi: non esiste una soglia minima di guadagno che consenta di operare senza posizione fiscale aperta. Questo vale anche nei casi in cui i banner siano presenti sul sito solo parzialmente o i proventi siano modesti.

I codici ATECO per l'advertising online

Al momento dell'apertura della partita IVA è necessario individuare il codice ATECO che descrive correttamente l'attività svolta. Per la gestione di spazi pubblicitari online i codici utilizzabili sono i seguenti:

Codice ATECO Descrizione Profilo tipico
63.11.30 Spazi pubblicitari in internet Blogger, gestore di portale web con sola attività pubblicitaria
73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari Soggetto che svolge anche attività di web marketing per terzi
73.12.00 Attività delle concessionarie pubblicitarie Soggetto che gestisce spazi pubblicitari per conto di terzi editori

Per il blogger o il gestore di sito che monetizza esclusivamente tramite banner il codice più appropriato è il 63.11.30. I codici 73.11.02 e 73.12.00 si riferiscono ad attività più strutturate — rispettivamente la gestione di campagne per conto terzi e l'intermediazione pubblicitaria — e presuppongono un modello operativo diverso dalla semplice cessione di spazi sul proprio sito.

Iscrizione al Registro delle Imprese

Parallelamente all'apertura della partita IVA, chi avvia un'attività commerciale è tenuto all'iscrizione al Registro delle Imprese, gestito dalla Camera di Commercio territorialmente competente. I costi dell'iscrizione comprendono:

  • diritti e bolli: circa 35,50 euro una tantum;
  • diritto camerale annuo: 88,00 euro per i piccoli imprenditori iscritti nella sezione speciale; 200,00 euro per gli iscritti nella sezione ordinaria.

Il diritto camerale è dovuto annualmente per tutta la durata dell'attività, indipendentemente dal volume dei ricavi conseguiti.

Cosa fare se si ha già una partita IVA aperta

La situazione cambia in modo significativo per chi dispone già di una posizione fiscale aperta. Occorre distinguere due casi:

Impresa commerciale già attiva (es. negozio, e-commerce, studio organizzato in forma d'impresa): non è necessaria alcuna nuova apertura. È sufficiente comunicare all'Agenzia delle Entrate l'aggiunta del codice ATECO relativo alla gestione di spazi pubblicitari online. I proventi confluiranno nel reddito d'impresa già dichiarato.

Professionista con partita IVA autonoma (avvocato, commercialista, architetto, consulente informatico e categorie analoghe): l'attività pubblicitaria assume carattere accessorio rispetto a quella principale. Anche in questo caso è sufficiente aggiungere il secondo codice attività alla partita IVA esistente, senza obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese per la sola componente pubblicitaria. In questa fattispecie non sono dovuti contributi previdenziali aggiuntivi qualora il professionista sia già iscritto alla propria Cassa di previdenza di categoria o risulti lavoratore dipendente a tempo pieno.

Regime fiscale applicabile: forfettario o contabilità semplificata?

La scelta del regime fiscale è il passaggio più rilevante dopo l'apertura della partita IVA. Per chi avvia un'attività di gestione di spazi pubblicitari online le opzioni sono due: il regime forfettario, accessibile ai contribuenti che soddisfano determinati requisiti, e la contabilità semplificata, che rappresenta il regime ordinario per gli imprenditori individuali di minori dimensioni.

Regime forfettario per i proventi pubblicitari

Il regime forfettario per attività commerciali è il regime fiscale di vantaggio disciplinato dalla L. 190/2014. Consente di determinare il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività forfettario del 78% ai ricavi conseguiti, con tassazione sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività, in presenza dei requisiti di novità).

Per accedere al regime forfettario è necessario rispettare le seguenti condizioni principali:

  • ricavi annui non superiori a 85.000 euro;
  • assenza di partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
  • redditi da lavoro dipendente o assimilati non superiori a 30.000 euro annui nell'anno precedente.

Il superamento della soglia di 85.000 euro nel corso dell'anno comporta la fuoriuscita dal regime a partire dall'anno successivo. Il superamento della soglia di 100.000 euro nel corso dell'anno determina invece la fuoriuscita immediata, con applicazione dell'IVA dall'operazione che ha determinato il superamento.

In regime forfettario il gestore del sito è esonerato dall'applicazione dell'IVA sulle fatture emesse ai clienti italiani. Per le fatture emesse a Google Ireland — soggetto passivo comunitario — si applica in ogni caso il meccanismo del reverse charge ex art. 7-ter DPR 633/72, indipendentemente dal regime fiscale adottato. Anche i soggetti forfettari sono obbligati all'emissione della fattura elettronica per le operazioni verso soggetti esteri comunitari.

Contabilità semplificata: quando si applica

La contabilità semplificata è il regime ordinario degli imprenditori individuali che non possono o non intendono accedere al forfettario. Si applica obbligatoriamente al superamento della soglia di 85.000 euro di ricavi annui, oppure per scelta volontaria.

In questo regime il reddito imponibile è determinato dalla differenza tra ricavi imponibili e costi analiticamente deducibili ai sensi del TUIR. È obbligatoria la tenuta dei registri IVA, l'emissione della fattura elettronica e — al superamento di determinate soglie — la compilazione degli elenchi Intrastat per le operazioni con soggetti comunitari come Google Ireland.

Il confronto tra i due regimi evidenzia una differenza sostanziale sul piano della sostenibilità economica a bassi volumi di ricavi. In contabilità semplificata, i costi fissi contributivi (circa 4.000 euro annui di minimo INPS Gestione Commercianti) e i costi di gestione della contabilità assorbono una quota significativa del reddito prodotto, rendendo l'attività economicamente sostenibile solo al raggiungimento di un volume minimo di proventi adeguato. La tabella seguente sintetizza le principali differenze:

Caratteristica Regime forfettario Contabilità semplificata
Soglia ricavi Fino a 85.000 euro Nessun limite superiore
Determinazione reddito Forfettaria (78% dei ricavi) Analitica (ricavi - costi)
Aliquota imposta 15% (5% primi 5 anni) IRPEF a scaglioni (23%-43%)
IVA Non applicata (con eccezioni) Applicata e versata
Fattura elettronica Obbligatoria verso UE Sempre obbligatoria
Complessità gestionale Ridotta Elevata

Contributi previdenziali INPS

L'avvio di un'attività commerciale per la gestione di spazi pubblicitari online comporta, oltre agli adempimenti fiscali, l'obbligo di iscrizione a una delle gestioni previdenziali INPS. La scelta tra le due gestioni disponibili non è libera: dipende dalla natura e dalla prevalenza dell'attività svolta. Le due gestioni non sono alternative in senso elettivo è la configurazione concreta dell'attività a determinare quale sia quella applicabile.

Gestione Commercianti

La Gestione Commercianti INPS è obbligatoria per chi svolge esclusivamente — o in via prevalente — attività di gestione di spazi pubblicitari online. Si tratta del regime previdenziale ordinario degli imprenditori commerciali individuali.

La caratteristica più rilevante di questa gestione è la presenza di un contributo minimo fisso annuo, dovuto indipendentemente dal reddito prodotto. Il minimale ammonta attualmente a circa 4.000 euro annui (la cifra esatta è soggetta a rivalutazione annuale da parte dell'INPS: verificare il valore aggiornato sul sito istituzionale). Al superamento di una soglia di reddito imponibile — il cosiddetto reddito minimale da commerciante — sono dovuti contributi aggiuntivi calcolati in percentuale sul reddito eccedente.

I soggetti in regime forfettario possono richiedere la riduzione contributiva del 35% sull'importo complessivo dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti. Si tratta di un'opzione che incide in modo significativo sulla sostenibilità economica dell'attività a bassi volumi di ricavi e che va valutata attentamente in sede di pianificazione.

Gestione Separata

La Gestione Separata INPS è applicabile quando l'attività di gestione degli spazi pubblicitari ha carattere accessorio rispetto a un'altra attività prevalente svolta online — ad esempio web marketing, consulenza informatica, sviluppo web. In questo caso i contributi sono calcolati esclusivamente sul reddito effettivamente prodotto, con un'aliquota proporzionale (attualmente intorno al 26% per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) e senza alcun minimale fisso.

Questo aspetto rende la Gestione Separata strutturalmente più favorevole per chi produce redditi contenuti o discontinui, poiché in assenza di reddito non sono dovuti contributi. Il confronto tra le due gestioni può essere sintetizzato come segue:

Caratteristica Gestione Commercianti Gestione Separata
Quando si applica Attività pubblicitaria prevalente o esclusiva Attività pubblicitaria accessoria ad altra attività web
Contributo minimo Sì, circa 4.000 euro/anno No, proporzionale al reddito
Aliquota sul reddito Variabile, con quota fissa ~26% sul reddito imponibile
Riduzione forfettari Sì, -35% su richiesta Non applicabile
Favorevole quando Redditi stabili e volumi adeguati Redditi contenuti o discontinui

Un caso particolare riguarda i lavoratori dipendenti a tempo pieno e i professionisti già iscritti a una Cassa di previdenza di categoria: entrambi sono esonerati dal versamento di contributi previdenziali aggiuntivi sull'attività pubblicitaria accessoria, a condizione che questa non assuma carattere prevalente rispetto all'attività principale.

Quale assetto fiscale adottare in base al tuo profilo

La qualificazione dei proventi da banner pubblicitari come redditi d'impresa produce effetti pratici molto diversi a seconda della situazione fiscale di partenza del gestore del sito. Non esiste un assetto unico valido per tutti: il regime applicabile, gli adempimenti richiesti e il carico complessivo tra imposte e contributi variano in modo significativo in funzione del profilo soggettivo. Le quattro casistiche seguenti coprono le situazioni più frequenti che affrontiamo nella consulenza online.

Blogger puro senza partita IVA preesistente

Chi gestisce un sito o un blog senza alcuna posizione fiscale aperta deve avviare una vera e propria attività d'impresa prima di inserire il primo banner. Gli adempimenti sono: apertura della partita IVA con codice ATECO 63.11.30, iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e iscrizione alla Gestione Commercianti INPS.

Il regime fiscale naturale per chi si trova in questa situazione è il regime forfettario, accessibile fino a 85.000 euro di ricavi annui. Il punto critico è la sostenibilità economica: il minimale contributivo fisso della Gestione Commercianti (circa 4.000 euro annui) rappresenta un costo che matura indipendentemente dai ricavi. Chi non raggiunge un volume di proventi adeguato — stimabile in almeno 475-500 euro mensili — rischia di sostenere costi superiori ai guadagni. La richiesta della riduzione contributiva del 35% disponibile per i forfettari può migliorare significativamente questo equilibrio.

Lavoratore dipendente con sito monetizzato

Il lavoratore dipendente che monetizza il proprio sito con banner pubblicitari non può ricorrere alla prestazione occasionale. È comunque tenuto ad aprire partita IVA con codice ATECO 63.11.30 e a iscriversi al Registro delle Imprese.

L'accesso al regime forfettario dipende dal reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno precedente: se superiore a 30.000 euro, il forfettario è precluso e l'unica opzione è la contabilità semplificata, con un carico fiscale e contributivo che rende l'attività sostenibile solo a volumi di ricavi significativi. Se il reddito da dipendente è inferiore a 30.000 euro, il forfettario è accessibile, ma occorre verificare preventivamente la compatibilità con il contratto di lavoro dipendente: alcune categorie e alcuni contratti collettivi prevedono clausole di esclusività o vincoli all'esercizio di attività accessorie. Su questo aspetto è indispensabile una verifica puntuale prima dell'avvio.

Professionista con partita IVA autonoma

L'avvocato, il commercialista, l'architetto o il consulente informatico che gestisce un sito con banner pubblicitari si trova nella situazione fiscalmente più semplice da gestire. L'attività pubblicitaria assume carattere accessorio rispetto a quella professionale principale e non richiede l'apertura di una nuova partita IVA né l'iscrizione al Registro delle Imprese.

È sufficiente comunicare all'Agenzia delle Entrate l'aggiunta del codice ATECO 63.11.30 alla posizione fiscale esistente. I proventi da banner confluiscono nella dichiarazione dei redditi come redditi d'impresa accessori. Sul piano previdenziale, il professionista già iscritto alla propria Cassa di previdenza di categoria è esonerato dal versamento di contributi INPS aggiuntivi sull'attività pubblicitaria. L'errore più frequente in questa casistica è omettere la comunicazione del secondo codice attività, esponendosi a contestazioni in sede di verifica fiscale.

Impresa commerciale già attiva

Per un'impresa commerciale già costituita — un negozio, un e-commerce, uno studio organizzato in forma societaria — l'aggiunta dell'attività pubblicitaria è l'intervento fiscalmente meno oneroso. Non è richiesta alcuna nuova apertura: è sufficiente aggiungere il codice ATECO 63.11.30 alla posizione esistente e comunicare l'avvio della nuova attività.

I proventi da banner confluiscono nel reddito d'impresa già dichiarato dall'entità, senza generare obblighi previdenziali aggiuntivi. Per le società di capitali occorre verificare l'impatto sul calcolo dell'IRAP e la corretta classificazione contabile dei ricavi pubblicitari nel bilancio. Per le altre forme di monetizzazione del sito web che un'impresa può affiancare all'advertising, si rimanda all'articolo dedicato alle rendite passive da blog.


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Hai dubbi sul regime fiscale corretto per i tuoi proventi pubblicitari?

Ogni situazione ha caratteristiche specifiche che influenzano la scelta del regime fiscale, la gestione contributiva e gli adempimenti richiesti. Una valutazione preventiva consente di evitare errori costosi.

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Domande frequenti

I guadagni da banner pubblicitari possono essere gestiti come prestazione occasionale?

No. La messa a disposizione di spazi pubblicitari online ha carattere continuativo e configura attività d'impresa, indipendentemente dal volume dei compensi. La prestazione occasionale non è applicabile.

Esiste una soglia minima di guadagno sotto la quale non serve aprire la partita IVA?

No. L'obbligo di partita IVA scatta indipendentemente dall'importo dei proventi. È la natura continuativa dell'attività — non il suo volume — a determinare l'obbligo.

Quanto si deve guadagnare per sostenere i costi di una partita IVA con i banner?

In regime forfettario, il punto di equilibrio si colloca intorno a 475-500 euro mensili di proventi, tenuto conto del minimale contributivo INPS e dei costi di gestione. Al di sotto di questa soglia i costi fissi superano i guadagni.

Qual è il codice ATECO corretto per chi gestisce spazi pubblicitari sul proprio sito?

Il codice più appropriato per blogger e gestori di portali è il 63.11.30 "Spazi pubblicitari in internet". I codici 73.11.02 e 73.12.00 si riferiscono ad attività più strutturate di intermediazione pubblicitaria.

La riduzione contributiva del 35% per i forfettari si applica anche alla Gestione Commercianti?

Sì. I soggetti in regime forfettario iscritti alla Gestione Commercianti INPS possono richiedere la riduzione del 35% sull'importo complessivo dei contributi dovuti, incluso il minimale fisso annuo.

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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