Income Statement ATO: guida alla dichiarazione del reddito australiano in Italia

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Dal 2019 il Payment Summary cartaceo è stato sostituito dall’Income Statement ATO digitale: per il residente italiano con retribuzioni di fonte australiana, sapere come leggerlo e raccordarlo all’anno solare è il passaggio operativo decisivo.

L’Income Statement ATO è il documento certificativo che l’Australian Taxation Office mette a disposizione di ogni lavoratore dipendente australiano dopo il 14 luglio di ogni anno. Per il contribuente fiscalmente residente in Italia, costituisce la fonte primaria per dichiarare le retribuzioni di fonte australiana nel Modello Redditi PF, quadro RC, e per calcolare il credito d’imposta estero nel quadro CE ai sensi dell’art. 165 TUIR.

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Chi deve dichiarare in Italia un reddito australiano

Il punto di partenza è sempre la residenza fiscale. Un contribuente che, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, è considerato fiscalmente residente in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, ovvero per almeno 183 giorni nell’anno solare, è soggetto al principio di worldwide taxation: tutti i redditi prodotti nel mondo, indipendentemente dal paese di fonte, concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia. Questo vale anche per le retribuzioni percepite da un datore di lavoro australiano. Per un approfondimento sui criteri di collegamento al territorio italiano si rimanda all’articolo sulla residenza fiscale delle persone fisiche.

Residenza fiscale italiana e principio di worldwide taxation

Ai fini TUIR, una persona fisica è residente in Italia se per la maggior parte del periodo d’imposta è iscritta nelle anagrafi della popolazione residente, oppure ha nel territorio dello Stato il proprio domicilio o la propria dimora abituale. Inoltre, dal 2024 la presenza fisica viene considerata anche per frazioni di giorno, come giornata intera.

Questi quattro criteri operano in via alternativa: è sufficiente che uno solo risulti integrato. Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, la permanenza del nucleo familiare in Italia, coniuge e figli, è considerata un indice forte di domicilio italiano, anche in presenza di un contratto di lavoro con un datore australiano e di una prolungata permanenza fisica in Australia.

I casi più frequenti: trasferimento parziale, famiglia in Italia, smart working

Questo articolo è rilevante in particolare per tre categorie di contribuenti. Il primo caso è il lavoratore trasferitosi in Australia nella seconda metà dell’anno solare: poiché ha mantenuto la residenza anagrafica in Italia per più di 183 giorni, rimane fiscalmente residente italiano per quell’intero anno e deve dichiarare in Italia anche il reddito australiano percepito dopo il trasferimento. Il secondo caso è il contribuente che, pur lavorando stabilmente in Australia, mantiene la famiglia in Italia: il domicilio fiscale, inteso come luogo in cui si sviluppano in via principale le principali relazioni personali e familiari, può rimanere italiano, con conseguente obbligo dichiarativo worldwide. Il terzo caso è il lavoratore in smart working dall’Italia per un datore di lavoro australiano, che non si è mai fisicamente spostato e rimane residente italiano a tutti gli effetti. Quest’ultimo scenario è trattato in una sezione dedicata più avanti.

Per la gestione del disallineamento fiscale nell’anno del trasferimento si rimanda all’articolo su trasferimento Italia-Australia: split year e disallineamento fiscale.

Cos’è l’Income Statement ATO: struttura e campi

L’Income Statement ATO è il documento certificativo che attesta, per ogni lavoratore dipendente australiano, il totale delle retribuzioni lorde percepite e delle ritenute alla fonte operate dal datore di lavoro nel corso di un Financial Year (1 luglio–30 giugno). Per il contribuente italiano che deve compilare il Modello Redditi PF, questo documento svolge la stessa funzione della Certificazione Unica italiana: è la fonte primaria da cui estrarre i dati di reddito e di imposta trattenuta da riportare in dichiarazione.

Dal Payment Summary all’Income Statement: il passaggio al Single Touch Payroll

Fino all’anno fiscale 2018-19, il documento certificativo australiano si chiamava Payment Summary (o Group Certificate nella versione più datata) ed era un documento cartaceo consegnato fisicamente dal datore di lavoro al dipendente entro il 14 luglio successivo alla chiusura del Financial Year. Dal 1° luglio 2019 l’ATO ha reso obbligatorio per tutti i datori di lavoro il sistema Single Touch Payroll (STP): un meccanismo di reportistica digitale in tempo reale tramite cui ogni pagamento di stipendio, comprensivo di retribuzione lorda, PAYG Withholding trattenuto e contributi alla Superannuation, viene comunicato istantaneamente all’ATO nel momento stesso in cui viene erogato. Il risultato è che il Payment Summary cartaceo è stato abolito: al suo posto, il datore di lavoro non consegna più nulla al dipendente. È il dipendente stesso che accede al proprio Income Statement ATO direttamente attraverso il portale myGov, dove il documento viene reso disponibile dall’ATO dopo la chiusura del Financial Year, a partire dal 14 luglio. Chi si avvale di un Tax Agent australiano può ottenere il documento anche tramite il proprio consulente, con accesso diretto ai sistemi ATO.

Questa transizione ha conseguenze operative rilevanti per il dichiarante italiano: chi ha lavorato in Australia prima del 2019 potrebbe avere in archivio dei Payment Summary cartacei, mentre per gli anni successivi il documento è esclusivamente digitale e accessibile solo tramite myGov o Tax Agent. In entrambi i casi, la struttura delle informazioni rilevanti per la dichiarazione italiana è sostanzialmente equivalente.

I campi dell’Income Statement ATO rilevanti per la dichiarazione italiana

Non tutti i campi dell’Income Statement ATO sono rilevanti ai fini del Modello Redditi PF. La tabella seguente isola i campi operativamente significativi e indica la corrispondente destinazione dichiarativa italiana.

Campo Income Statement ATO Descrizione Destinazione Modello Redditi PF
Gross Income (Reddito lordo) Totale retribuzioni lorde percepite nel Financial Year, al lordo di qualsiasi ritenuta Quadro RC — importo da convertire in euro e dichiarare come reddito lordo estero
Tax Withheld (PAYG Withholding) Totale ritenute alla fonte operate dal datore e versate all’ATO per conto del dipendente Quadro CE — base per il calcolo del credito d’imposta ex art. 165 TUIR, una volta divenuto definitivo
Employer Name / ABN Denominazione e codice fiscale australiano del datore di lavoro Documentazione a supporto — non si riporta nel modello ma è necessario per l’eventuale contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate
Reportable Fringe Benefits (RFBA) Benefit in natura erogati dal datore (auto aziendale, alloggio, ecc.) che superano la soglia di reportabilità ATO Quadro RC — da valutare caso per caso: se qualificabili come reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 TUIR, vanno inclusi nel reddito lordo
Reportable Employer Super Contributions (RESC) Contributi aggiuntivi volontari versati dal datore al fondo pensione australiano (Superannuation) oltre la quota obbligatoria Non inclusi nel Gross Income — trattamento fiscale italiano da valutare separatamente; potenziale monitoraggio fiscale nel Quadro RW
Financial Year di riferimento Periodo coperto dal documento (es. 1 luglio 2023 – 30 giugno 2024, indicato come FY2023-24) Elemento critico per il raccordo con l’anno solare italiano — determina quale IS ATO usare e in quale proporzione

Nota: i campi relativi alla Superannuation obbligatoria (Employer Super Guarantee) non compaiono nell’Income Statement ATO come voce separata di reddito imponibile australiano, poiché in Australia sono tassati direttamente in capo al fondo pensione. Il loro trattamento fiscale italiano è una questione distinta e non è oggetto di questo articolo.

Come e quando scaricare l’Income Statement ATO

L’Income Statement ATO per un dato Financial Year diventa disponibile su myGov a partire dal 14 luglio successivo alla chiusura del periodo (30 giugno). Per accedervi è necessario avere un account myGov attivo con il servizio ATO collegato, oppure rivolgersi al proprio Tax Agent australiano che dispone di accesso diretto ai sistemi ATO. Il documento rimane accessibile sulla piattaforma anche per gli anni precedenti, il che lo rende recuperabile anche a distanza di tempo — circostanza rilevante per chi deve regolarizzare dichiarazioni italiane di anni pregressi. Una volta scaricato, il documento si presenta come riepilogo digitale consultabile online: non esiste una versione PDF ufficiale standardizzata, ma i dati possono essere stampati o acquisiti tramite screenshot certificato dal sistema myGov.

Il raccordo tra Financial Year australiano e anno solare italiano

Il problema operativo centrale per il dichiarante italiano con redditi australiani non è leggere l’Income Statement ATO — è capire quale IS ATO usare e per quale porzione nella dichiarazione italiana. La causa è strutturale: i due sistemi fiscali misurano il tempo in modo diverso, e questa differenza genera un disallineamento permanente di sei mesi che nessun documento australiano risolve automaticamente.

Il disallineamento di sei mesi: 1 luglio–30 giugno vs 1 gennaio–31 dicembre

Il Financial Year australiano inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo. L’anno fiscale italiano segue invece l’anno solare: 1° gennaio–31 dicembre. Ne consegue che un singolo Income Statement ATO copre sempre un periodo che si sovrappone a due anni solari italiani distinti. L’IS ATO relativo al FY2023-24, ad esempio, copre il periodo 1 luglio 2023–30 giugno 2024: la prima metà (luglio-dicembre 2023) appartiene all’anno d’imposta italiano 2023, la seconda metà (gennaio-giugno 2024) appartiene all’anno d’imposta italiano 2024. Non esiste un singolo documento australiano che copra esattamente un anno solare italiano: il contribuente deve sempre lavorare su almeno due Income Statement ATO per ricostruire un anno solare completo.

Quanti Income Statement ATO servono per un anno solare italiano?

La risposta dipende dalla situazione del contribuente. Se il lavoratore è stato residente italiano per l’intero anno solare e ha lavorato in Australia per tutto il periodo, sono necessari due IS ATO per ricostruire i dodici mesi dell’anno d’imposta italiano. Se invece il lavoratore è diventato residente italiano (o ha iniziato a lavorare in Australia) nel corso dell’anno, potrebbe essere sufficiente un solo IS ATO, o anche una sua frazione. La tabella seguente mostra il raccordo sistematico tra Financial Year australiano e anno solare italiano.

Anno solare italiano IS ATO — prima metà anno (gen–giu) IS ATO — seconda metà anno (lug–dic) IS ATO necessari
2023 IS FY2022-23 (1 lug 2022 – 30 giu 2023) → porzione gen–giu 2023 IS FY2023-24 (1 lug 2023 – 30 giu 2024) → porzione lug–dic 2023 2
2024 IS FY2023-24 (1 lug 2023 – 30 giu 2024) → porzione gen–giu 2024 IS FY2024-25 (1 lug 2024 – 30 giu 2025) → porzione lug–dic 2024 2
2025 IS FY2024-25 (1 lug 2024 – 30 giu 2025) → porzione gen–giu 2025 IS FY2025-26 (1 lug 2025 – 30 giu 2026) → porzione lug–dic 2025 2

Nota: la tabella si applica al contribuente residente italiano per l’intero anno solare che ha lavorato in Australia per tutti i dodici mesi. Per i casi di residenza parziale o di inizio/fine del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, si applica l’albero logico seguente.

Albero logico: quale IS ATO usare nel Modello Redditi PF

L’albero logico seguente guida il contribuente nella selezione del corretto Income Statement ATO — o della corretta porzione — da utilizzare per ciascun anno d’imposta italiano.

PUNTO DI PARTENZA — Per quale anno solare italiano stai compilando il Modello Redditi PF?

▶ STEP 1 — Eri residente fiscale in Italia per l’intero anno solare?

→ SÌ (residente tutto l’anno) — Vai allo Step 2.

→ NO (sei diventato residente o hai cessato la residenza nel corso dell’anno) — Devi dichiarare solo i redditi percepiti nel periodo in cui eri residente italiano. Isola le buste paga corrispondenti a quel periodo e somma solo i valori di Gross Income e Tax Withheld relativi a quei mesi. Potrebbe essere sufficiente una frazione di un solo IS ATO.

▶ STEP 2 — Hai lavorato in Australia per tutti i dodici mesi dell’anno solare italiano?

→ SÌ (dodici mesi continui) — Hai bisogno di due IS ATO. Per l’anno solare N utilizza:
— IS ATO FY(N-1)/N → estrai la porzione gennaio–giugno N
— IS ATO FY(N)/(N+1) → estrai la porzione luglio–dicembre N
Somma i Gross Income parziali e i Tax Withheld parziali dei due IS. Il totale è la base per il quadro RC e il quadro CE.

→ NO (hai iniziato o cessato il rapporto di lavoro nel corso dell’anno) — Vai allo Step 3.

▶ STEP 3 — In quale semestre è iniziato o terminato il rapporto di lavoro?

→ Inizio o fine nel primo semestre italiano (gennaio–giugno) — Hai bisogno di un solo IS ATO: l’IS FY(N-1)/N copre interamente il periodo gennaio–giugno N. Estrai solo i mesi rilevanti sommando le buste paga corrispondenti.

→ Inizio o fine nel secondo semestre italiano (luglio–dicembre) — Hai bisogno di un solo IS ATO: l’IS FY(N)/(N+1) copre interamente il periodo luglio–dicembre N. Estrai solo i mesi rilevanti sommando le buste paga corrispondenti.

→ Rapporto di lavoro iniziato nel primo semestre e terminato nel secondo (ma non per tutti i dodici mesi) — Hai bisogno di due IS ATO in proporzione. Isola i mesi rilevanti da ciascuno dei due IS e somma i valori parziali.

▶ STEP 4 — Come ricavo i valori parziali da un IS ATO?

L’Income Statement ATO riporta i totali cumulativi dell’intero Financial Year, non i dati mensili. Per estrarre la porzione rilevante è necessario ricostruire il dato mensile a partire dalle buste paga (payslip) australiane. Il rapporto tra Gross Income mensile e Gross Income annuale dell’IS consente di verificare la coerenza del dato ricostruito. Lo stesso criterio proporzionale si applica al Tax Withheld per il calcolo del credito d’imposta nel quadro CE. In assenza di payslip, il dato può essere ricostruito con il Tax Agent australiano che ha accesso allo storico STP comunicato dal datore all’ATO in tempo reale.

Come compilare il Modello Redditi PF con i dati dell’Income Statement ATO

Una volta identificati i valori di Gross Income e Tax Withheld rilevanti per l’anno solare italiano, seguendo l’albero logico della sezione precedente, il contribuente dispone di tutti gli elementi necessari per compilare la dichiarazione italiana. I dati dell’Income Statement ATO confluiscono in due quadri distinti del Modello Redditi PF: il quadro RC per il reddito lordo e il quadro CE per il credito d’imposta. Il modello 730 non è utilizzabile per i redditi esteri che richiedono la compilazione del quadro CE: il contribuente con redditi australiani deve necessariamente presentare il Modello Redditi PF.

Il quadro RC: reddito lordo australiano convertito in euro

Nel quadro RC — sezione I, righi da RC1 a RC3 — va indicato il reddito da lavoro dipendente di fonte estera. Il valore da inserire è il Gross Income estratto dall’Income Statement ATO, convertito in euro, al netto di eventuali contributi previdenziali obbligatori australiani deducibili. La voce Superannuation Guarantee — il contributo pensionistico obbligatorio versato dal datore di lavoro, fissato al 12% della retribuzione ordinaria dal 1° luglio 2025 — non compare nel Gross Income dell’IS ATO perché in Australia è versata direttamente al fondo pensione e non transita nella busta paga del dipendente: non va quindi sommata né detratta dal valore dichiarato nel quadro RC. Nel rigo relativo al paese estero va indicato il codice Australia. Se il contribuente ha avuto più datori di lavoro australiani nello stesso anno, ciascun rapporto di lavoro genera un Income Statement ATO separato e va dichiarato in un rigo distinto del quadro RC, sommando poi i totali.

Il tasso di cambio: cambio medio mensile Banca d’Italia

La conversione del Gross Income australiano in euro non può avvenire con un tasso di cambio arbitrario. Per la compilazione del quadro RC, l’Agenzia delle Entrate richiede l’utilizzo del tasso di cambio riferito al momento di percezione del reddito, in applicazione del principio di cassa che governa il reddito da lavoro dipendente ex art. 51 TUIR. Poiché le retribuzioni australiane sono tipicamente erogate con cadenza settimanale o quindicinale, effettuare una conversione per ogni singolo pagamento sarebbe operativamente impraticabile. Nella prassi professionale è consolidato l’utilizzo del cambio medio mensile AUD/EUR pubblicato dalla Banca d’Italia, applicando il tasso del mese in cui ciascuna retribuzione è stata percepita e sommando poi i dodici importi mensili convertiti. I tassi di cambio medi mensili sono consultabili sul sito della Banca d’Italia nella sezione cambi di riferimento. Lo stesso criterio — cambio medio mensile del mese di percezione — si applica alla conversione del Tax Withheld da inserire nel quadro CE, con l’avvertenza che il tasso rilevante per il credito d’imposta è quello del momento in cui la ritenuta è stata operata, che coincide con il momento di erogazione dello stipendio.

Il quadro CE: PAYG Withholding come credito d’imposta

Il Tax Withheld indicato nell’Income Statement ATO — corrispondente al PAYG Withholding operato dal datore australiano — costituisce la base per il calcolo del credito per imposte pagate all’estero ai sensi dell'[art. 165 TUIR e del requisito di definitività delle imposte estere]. Il credito va indicato nel quadro CE, sezione I, e consente di scomputare dall’IRPEF italiana l’imposta australiana già pagata, evitando la doppia imposizione. Il credito spettante non può eccedere la quota d’imposta italiana proporzionalmente attribuibile al reddito estero, calcolata secondo la formula prevista dall’art. 165 TUIR:

Credito massimo spettante = Imposta lorda italiana × (Reddito estero / Reddito complessivo)

Il credito effettivamente utilizzabile è il minore tra:
— il Tax Withheld convertito in euro (imposta australiana pagata)
— il credito massimo calcolato con la formula sopra

Nel quadro CE vanno indicati: il paese di produzione del reddito (Australia), il reddito estero in euro, l’imposta estera in euro (Tax Withheld convertito) e l’anno di produzione del reddito estero. Se il contribuente ha utilizzato due IS ATO per ricostruire l’anno solare italiano, i Tax Withheld parziali dei due IS vanno sommati e il totale convertito in euro costituisce l’imposta estera da indicare nel quadro CE per quell’anno d’imposta.

Il problema della definitività: quando il PAYG diventa credito spendibile

Il requisito più critico per l’utilizzo del credito d’imposta è la definitività dell’imposta estera, richiesta dall’art. 165 TUIR. Un’imposta è definitiva quando non è più rimborsabile né ripetibile — ovvero quando il contribuente ha presentato la propria dichiarazione australiana (Tax Return ATO) e l’ATO ha emesso il Notice of Assessment, il documento con cui liquida definitivamente l’imposta dovuta per quel Financial Year. Il PAYG Withholding indicato nell’Income Statement ATO è una ritenuta provvisoria: può essere parzialmente rimborsata (se il contribuente ha diritto a deduzioni o detrazioni australiane che riducono l’imposta dovuta finale) o integrata (se le ritenute operate sono risultate insufficienti). Solo dopo la presentazione del Tax Return ATO e la ricezione del Notice of Assessment il PAYG Withholding diventa definitivo nel suo importo netto effettivo.

Questo genera un disallineamento temporale rilevante nella prassi: la scadenza del Modello Redditi PF italiano (tipicamente 30 novembre per i redditi dell’anno precedente) può precedere la disponibilità del Notice of Assessment australiano, specie quando il Financial Year ATO rilevante per la seconda metà dell’anno solare italiano (luglio-dicembre) si chiude il 30 giugno successivo e la Tax Return viene presentata entro il 31 ottobre. In questi casi, nella prassi professionale si adottano due approcci alternativi: presentare il Modello Redditi PF senza il credito d’imposta per la quota non ancora definitiva e recuperarlo con una dichiarazione integrativa a favore nell’anno successivo, oppure stimare il credito spettante sulla base del PAYG Withholding dell’IS ATO — che nella maggior parte dei casi di lavoro dipendente ordinario coincide con l’imposta definitiva — e rettificare con integrativa se il Notice of Assessment dovesse divergere significativamente.

Il caso dello smart working dall’Italia per datore australiano

Lo smart working internazionale rappresenta uno dei casi operativamente più rilevanti e al tempo stesso più fraintesi nella gestione dei redditi australiani da parte del contribuente italiano. Il punto critico è che il lavoratore riceve regolarmente un Income Statement ATO dal proprio datore australiano — con tanto di Gross Income e Tax Withheld — ma la sua situazione fiscale è strutturalmente diversa da quella del lavoratore fisicamente presente in Australia.

Art. 15 Convenzione Italia-Australia: attività svolta in Italia

Il paragrafo 1 dell’art. 15 della Convenzione Italia-Australia (L. 292/1985) stabilisce che le remunerazioni da lavoro dipendente sono imponibili nello Stato di residenza del lavoratore, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Nel caso dello smart working dall’Italia, l’attività dipendente viene svolta interamente nel territorio italiano: il lavoratore è fisicamente in Italia, usa strumentazione situata in Italia, eroga la propria prestazione dall’Italia. Il fatto che il datore di lavoro sia australiano e che il pagamento provenga dall’Australia non modifica il criterio di collegamento rilevante ai fini convenzionali, che è il luogo di svolgimento dell’attività e non il luogo di residenza del datore o di erogazione della retribuzione.

Ne consegue che, in una situazione di smart working puro dall’Italia, la potestà impositiva esclusiva spetta all’Italia: l’Australia non ha titolo ad applicare la propria imposta sul reddito prodotto in territorio italiano da un residente italiano. Il reddito va dichiarato integralmente nel quadro RC del Modello Redditi PF come reddito da lavoro dipendente estero, ma senza diritto al credito d’imposta nel quadro CE, poiché non dovrebbe esserci alcuna imposta australiana legittimamente applicabile.

L’Income Statement ATO in assenza di tassazione australiana

Il problema pratico è che il datore di lavoro australiano — soggetto agli obblighi del Single Touch Payroll — continua a operare il PAYG Withholding sulle retribuzioni del lavoratore in smart working dall’Italia, spesso senza distinguere tra dipendenti fisicamente presenti in Australia e dipendenti che lavorano remotamente dall’estero. L’Income Statement ATO che il lavoratore riceve al termine del Financial Year riporterà quindi un Tax Withheld che, dal punto di vista convenzionale, è stato trattenuto in eccesso o senza titolo.

Questa situazione genera due problemi distinti. Il primo riguarda la dichiarazione australiana: il lavoratore dovrebbe presentare il Tax Return ATO indicando la propria condizione di non residente australiano per i periodi di smart working dall’Italia, richiedendo il rimborso del PAYG Withholding indebitamente trattenuto. Il secondo riguarda la dichiarazione italiana: fino a quando il PAYG Withholding non viene rimborsato dall’ATO — ovvero fino a quando non diventa definitivo nell’importo effettivo netto — il contribuente non può utilizzarlo come credito d’imposta nel quadro CE, sia perché l’imposta australiana non è convenzionalmente dovuta, sia perché non ha ancora acquisito il requisito di definitività.

Nella prassi professionale, i casi di smart working internazionale con datore australiano richiedono una valutazione preventiva della struttura contrattuale e della residenza fiscale del lavoratore prima ancora di ricevere il primo Income Statement ATO. Un errore frequente è quello di dichiarare in Italia il reddito lordo dell’IS ATO utilizzando il Tax Withheld come credito d’imposta senza verificare se l’Australia avesse effettivamente titolo a tassare quel reddito: si rischia di riportare in dichiarazione un credito non spettante, con conseguente esposizione a recupero d’imposta e sanzioni in sede di controllo automatizzato.

Situazione Tassa l’Italia? Tassa l’Australia? Credito d’imposta nel quadro CE?
Residente IT, lavora fisicamente in Australia, presenza >183 gg — tassazione concorrente, credito sul Tax Withheld definitivo
Residente IT, lavora fisicamente in Australia, presenza ≤183 gg + datore non residente AUS + no stabile organizzazione No No — tassazione esclusiva Italia, eventuale rimborso ATO da richiedere
Residente IT, smart working dall’Italia per datore australiano No (attività svolta in IT) No — PAYG Withholding non dovuto convenzionalmente, rimborso ATO da richiedere prima di valutare il credito

Nota: la tabella sintetizza le fattispecie principali ai sensi dell’art. 15 della Convenzione Italia-Australia (L. 292/1985). Situazioni miste — in cui il lavoratore alterna periodi di presenza fisica in Australia a periodi di smart working dall’Italia nello stesso anno — richiedono una ripartizione proporzionale del reddito e una valutazione puntuale caso per caso.

I casi più frequenti che incontriamo nella pratica professionale

La gestione dichiarativa dei redditi australiani presenta criticità operative che emergono con regolarità nella pratica professionale e che difficilmente trovano risposta nella documentazione di prassi dell’Agenzia delle Entrate. I quattro scenari descritti di seguito non sono situazioni limite: rappresentano le casistiche che incontriamo con maggiore frequenza nelle consulenze su contribuenti italiani con redditi di fonte australiana. In ciascuno di essi il problema non è la norma applicabile — che è quella descritta nelle sezioni precedenti — ma la sua traduzione operativa in presenza di documenti certificativi (l’Income Statement ATO) che non sono stati progettati per interagire con il sistema dichiarativo italiano.

Il lavoratore trasferitosi a luglio con due datori di lavoro nell’anno

Un caso ricorrente nella nostra esperienza riguarda il contribuente che si trasferisce in Australia nel secondo semestre dell’anno solare italiano — tipicamente tra luglio e settembre — e nell’anno del trasferimento ha avuto due rapporti di lavoro distinti: uno con un datore italiano fino alla partenza, uno con un datore australiano dalla data di inizio attività in Australia. Poiché il trasferimento avviene dopo il 183° giorno, il contribuente rimane fiscalmente residente in Italia per l’intero anno solare, con obbligo di dichiarazione worldwide. Il problema operativo che incontriamo sistematicamente è la sovrapposizione dei documenti certificativi: il contribuente ha una CU italiana per i mesi precedenti la partenza e un Income Statement ATO che copre il Financial Year australiano iniziato il 1° luglio — ma il rapporto di lavoro australiano è iniziato, ad esempio, il 15 settembre. L’IS ATO riporta quindi un Gross Income che include solo i mesi da settembre a giugno, non l’intero Financial Year. In questi casi la soluzione operativa adottata è la ricostruzione del reddito australiano dalle payslip mensili, verificando la coerenza con il totale IS ATO, e la dichiarazione nel quadro RC della sola porzione luglio-dicembre dell’anno solare italiano — che in questo scenario coincide con il periodo settembre-dicembre del rapporto di lavoro australiano.

Il contribuente con famiglia in Italia e contratto australiano pluriennale

Nella prassi professionale è frequente il caso del lavoratore che ha firmato un contratto pluriennale con un datore australiano, si trova fisicamente in Australia per la maggior parte dell’anno, ma mantiene in Italia il coniuge, i figli in età scolare e l’abitazione principale. La questione della residenza fiscale — già analizzata nell’articolo sulla residenza fiscale delle persone fisiche — è in questi casi oggetto di valutazione annuale. Ciò che emerge con regolarità nella gestione dichiarativa è una difficoltà nella ricostruzione storica degli Income Statement ATO per gli anni precedenti: il contribuente che si rivolge al professionista dopo due o tre anni di lavoro in Australia spesso non ha conservato i documenti myGov e deve recuperarli retroattivamente tramite Tax Agent australiano. Un secondo elemento critico, che incontriamo nella pratica professionale, riguarda la conversione in euro degli stipendi settimanali australiani: l’utilizzo del cambio medio mensile Banca d’Italia richiede di ricostruire mese per mese l’importo percepito, operazione che in presenza di retribuzioni variabili (straordinari, bonus, allowance) richiede un raccordo sistematico tra payslip e IS ATO per evitare incongruenze tra il reddito dichiarato nel quadro RC e i dati in possesso dell’ATO.

Il lavoratore in smart working misto: parte dall’Italia, parte da Sydney

Un caso sempre più frequente è quello del lavoratore che nell’arco dello stesso anno solare alterna periodi di smart working dall’Italia a periodi di presenza fisica in Australia — per riunioni, formazione o per scelta contrattuale. L’Income Statement ATO che riceve a luglio riporta un unico Gross Income e un unico Tax Withheld riferiti all’intero Financial Year, senza distinzione tra i giorni lavorati in Italia e quelli lavorati in Australia. Nella nostra esperienza, questo è il caso in cui si concentrano gli errori dichiarativi più significativi: il contribuente tende a utilizzare l’intero Tax Withheld come credito d’imposta nel quadro CE, senza considerare che la quota di reddito prodotta in Italia — nei giorni di smart working — non è soggetta a imposizione australiana ai sensi dell’art. 15 della Convenzione e che il PAYG Withholding corrispondente è stato trattenuto senza titolo convenzionale. La soluzione operativa richiede una ripartizione del reddito per giorni lavorativi tra Italia e Australia, con verifica della presenza fisica attraverso i movimenti di ingresso e uscita dall’Australia (Entry/Exit records ATO), e una richiesta di rimborso parziale del PAYG Withholding tramite Tax Return ATO per la quota non dovuta.

Il rientro in Italia con Income Statement ATO dell’anno di rientro ancora aperto

Un quarto scenario che incontriamo con regolarità riguarda il contribuente che rientra definitivamente in Italia nel corso dell’anno — tipicamente nel primo semestre — e deve presentare il Modello Redditi PF italiano per quell’anno includendo i redditi australiani percepiti prima del rientro. Il problema operativo è che l’Income Statement ATO per il Financial Year in corso non è ancora disponibile al momento della compilazione della dichiarazione italiana: se il contribuente rientra in Italia a marzo 2025, l’IS ATO FY2024-25 (che copre luglio 2024–giugno 2025) sarà disponibile su myGov solo dopo il 14 luglio 2025, mentre il Modello Redditi PF 2024 ha scadenza novembre 2025. In questo caso la disponibilità temporale è allineata e non crea problemi. Il nodo critico si presenta invece quando il rientro avviene nel secondo semestre: l’IS ATO del Financial Year appena concluso è disponibile, ma quello in corso — che copre i mesi australiani dell’anno di rientro — non lo è ancora al momento della prima scadenza dichiarativa italiana. In questi casi nella pratica professionale si procede ricostruendo il reddito australiano dell’anno di rientro esclusivamente dalle payslip, utilizzando l’IS ATO come verifica di coerenza una volta disponibile e presentando dichiarazione integrativa se i totali dovessero divergere.

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Domande frequenti

Cos’è l’Income Statement ATO e a cosa serve per la dichiarazione italiana?

È il documento digitale che certifica retribuzioni lorde e ritenute operate dal datore australiano nel Financial Year. Per il residente italiano sostituisce la Certificazione Unica ed è la fonte da cui estrarre i dati per il quadro RC e il quadro CE del Modello Redditi PF.

Quanti Income Statement ATO servono per compilare il Modello Redditi PF?

Di norma due, perché il Financial Year australiano (1 luglio–30 giugno) non coincide con l’anno solare italiano. Per ciascun anno solare occorre estrarre la porzione gennaio–giugno da un IS e la porzione luglio–dicembre dall’IS successivo, sommando i valori parziali.

Il PAYG Withholding è sempre detraibile come credito d’imposta in Italia?

No. Diventa credito spendibile nel quadro CE solo quando è definitivo, ovvero dopo la presentazione del Tax Return ATO e la ricezione del Notice of Assessment. Inoltre, se il reddito è stato prodotto in Italia (smart working), il PAYG trattenuto potrebbe non essere convenzionalmente dovuto.

Cosa succede se l’Income Statement ATO non è ancora disponibile quando scade il Modello Redditi PF?

Si può procedere ricostruendo il reddito dalle payslip australiane, utilizzando l’IS ATO come verifica di coerenza una volta disponibile. Se i totali divergono, si presenta dichiarazione integrativa a favore nell’anno successivo.

Il lavoratore in smart working dall’Italia per un datore australiano deve dichiarare il reddito in Italia?

Sì, integralmente nel quadro RC. L’attività è svolta in Italia e la potestà impositiva spetta esclusivamente all’Italia ai sensi dell’art. 15 della Convenzione. Il PAYG eventualmente trattenuto dall’ATO va richiesto a rimborso tramite Tax Return australiano.

La Superannuation versata dal datore australiano va dichiarata in Italia?

La quota obbligatoria (Superannuation Guarantee) non compare nel Gross Income dell’IS ATO perché tassata in capo al fondo pensione australiano. Il trattamento fiscale italiano — incluso il monitoraggio nel quadro RW — richiede una valutazione separata caso per caso.

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
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Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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