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Marchio d’impresa: disciplina civilistica e fiscale

Disciplina civilistica, contabile e fiscale (ai fini delle imposte dirette ed indirette) dei marchi di impresa.

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Il marchio d’impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un’impresa produce o mette in commercio da quelli di altre imprese. Chiunque, persona fisica o giuridica, può effettuare il deposito di un marchio d’impresa.

Qualsiasi segno, purché rappresentabile graficamente, può essere adottato come marchio: in particolare possono costituire oggetto di marchio le parole, i disegni, le lettere dell’alfabeto, le cifre, i suoni, le combinazioni di colore o tonalità cromatiche e la forma di un prodotto o una confezione (marchio tridimensionale) anche in combinazione tra loro.

Il marchio dà il diritto esclusivo di utilizzare uno dei segni distintivi sopra descritti, consentendo al proprio titolare di impedire a terzi di usarlo impropriamente o senza il proprio consenso. I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla data di deposito della domanda. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente per periodi decennali purché la domanda venga presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso o nei sei mesi successivi con l’applicazione della soprattassa.

Registrazione marchio

La protezione dei segni distintivi (registrazione marchio) è un’attività imprescindibile per un’azienda. Il segno di riconoscimento di un’impresa che opera in un mercato altamente concorrenziale rappresenta un vantaggio competitivo irrinunciabile, ma solo ed esclusivamente se adeguatamente tutelato.

Per questo motivo diventa fondamentale conoscere che cos’è un marchio aziendale, come si contraddistingue, come è possibile tutelarlo e qual’è la normativa fiscale (ai fini delle imposte dirette ed indirette) e contabile in materia.

Vediamo, in questo articolo che cos’è un marchio e qual’è la relativa civilistica e fiscale.

Che cos’è un marchio?

Il marchio, che contraddistingue i prodotti ed i servizi realizzati dall’impresa, è disciplinato dagli artt. 2569 – 2574 c.c. e dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 131/2010 e dal D.Lgs. n. 15/2019, che ha adeguato la normativa italiana a quella vigente a livello europeo).

Possono costituire marchi d’impresa, secondo la definizione contenuta all’art. 7 del D.Lgs. 30/2005 modificato dal D.Lgs. n. 15/2019:

“tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:
a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e
b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare”.

Il marchio può essere apposto dal fabbricante (c.d. “marchio di fabbrica“) o dal commerciante (c.d. “marchio di commercio“). Il rivenditore può apporre il proprio marchio sui prodotti che mette in vendita ma non può sopprimere quello del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci (art. 2572 c.c. e art. 20 co. 3 del D.Lgs. n. 30/2005).

Requisiti del marchio

Il marchio deve avere le seguenti caratteristiche:

  • Liceità (art. 14 del D.Lgs. n. 30/2005, secondo cui non possono costituire oggetto di registrazione i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume);
  • Non decettività (art. 14 co. 1 lett. b del D.Lgs. n. 30/2005, secondo il quale “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico“, con riferimento alla provenienza geografica, alla natura o alla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di  marchio);
  • Capacità distintiva rispetto agli altri prodotti o servizi dello stesso genere presenti sul mercato (art. 13 co. 1 del D.Lgs. n. 30/2005);
  • Novità (art. 12 co. 1 del D.Lgs. n. 30/2005).

Il marchio è nullo quando (art. 25 del D.Lgs. n. 30/2005):

  • Manca di uno dei requisiti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 30/2005 (non può essere oggetto di registrazione) o sussiste uno degli impedimenti previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 30/2005 (manca di novità);
  • Non è registrabile perché in contrasto con il disposto degli artt. 9, 10, 11, 11-bis,  13, 14 co. 1 e 19 co. 2 del D.Lgs. n. 30/2005;
  • E’ in contrasto con il disposto dell’art. 8 del D.Lgs. n. 30/2005, relativo ai requisiti per la registrazione come marchi di ritratti di persone, nomi e segni notori;
  • Nel caso dell’art. 118 co. 3 lett. b) del D.Lgs. n. 30/2005 (brevetto o registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto).

Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi (art. 11 co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 30/2005) o di marchi di certificazione (art. 11-bis co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 30/2005), la nullità non può essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d’uso ai sensi degli artt. 11 ed 11-bis co. 2 del D.Lgs. n. 30/2005.

Marchi collettivi e marchi di certificazione

I marchi collettivi sono segni distintivi che caratterizzano i prodotti o i servizi di più imprese e svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di quei beni o servizi (art. 2570 c.c. e art. 11 del D.Lgs. n. 30/2005).

Questi possono essere registrati da persone giuridiche di diritto pubblico, associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile.

I marchi di certificazione, introdotti dal D.Lgs. n. 15/2019, sono marchi che garantiscono l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, la cui registrazione può essere richiesta solo da soggetti che non svolgano un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato (art. 11-bis del D.Lgs. n. 30/2005). 

A differenza dei marchi collettivi, quelli di certificazione possono essere registrati da persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione, a garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi.

Marchi storici di interesse nazionale

L’art. 31 del D.L. n. 34/2019 in vigore dall’1.5.2019 e e convertito con Legge n. 58/2019, ha previsto, al fine di proteggere i marchi storici italiani, l’istituzione del “Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale“, presso l’ufficio italiano brevetti e marchi (art. 185-bis del D.Lgs. n. 30/2005).

L’iscrizione al registro potrà avvenire, su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio, in presenza delle seguenti condizioni (art. 11-ter del D.Lgs. n. 30/2005):

  • Che il marchio sia registrato da almeno 50 anni oppure che sia possibile dimostrarne l’uso continuativo da almeno 50 anni;
  • Che si tratti di un marchio utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.

Il logo “Marchio storico di interesse nazionale” che le imprese iscritte nel registro di cui sopra potranno utilizzare per finalità commerciali e promozionali e i criteri per il suo utilizzo saranno definiti da un decreto del Ministro dello Sviluppo economico.

Registrazione del marchio

Il capo IV del D.Lgs. n. 30/2005 contiene le norme in tema di procedura di registrazione del marchio.

Il marchio deve essere registrato presso “l’Ufficio italiano brevetti e marchi” o presso le “Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato” (art. 2569 co. 1 c.c. e art. 147 co. 1 del D.Lgs. n. 30/2005).

Dalla data di deposito della relativa domanda decorre il diritto all’uso esclusivo del marchio, che dura dieci anni (art. 15 del D.Lgs. n. 30/2005), con possibilità di rinnovo per periodi di dieci anni. Una volta presentata la domanda, è nullo ogni marchio uguale o simile successivamente presentato per la registrazione (art. 25 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 30/2005).

Tutela giurisdizionale del marchio

Il diritto del titolare al marchio può essere tutelato attraverso:

  • L’opposizione alla registrazione del marchio altrui (art. 174 e ss. del D.Lgs. n. 30/2005);
  • L’azione di nullità (art. 120; del D.Lgs. n. 30/2005), a cui il D.Lgs. n. 15/2019 ha affiancato una procedura amministrativa non giudiziale per l’accertamento della nullità o della decadenza del marchio (artt. 184-bis-184-decies del D.Lgs. n. 30/2005); 
  • L’azione di contraffazione, che consente di inibire l’uso non autorizzato del marchio (art. 120 del D.Lgs. n. 30/2005), a cui è legittimato, oltre al titolare del marchio, anche il licenziatario, alle condizioni di cui all’art. 122-bis del D.Lgs. n. 30/2005;
  • Sanzioni penali ed amministrative (artt. 473 – 474-quater e 517 – 517-quinquies c.p.).

Sussiste (ex art. 2571 c.c.) una tutela anche nei confronti di chi si avvale di un marchio senza averne chiesto la registrazione (c.d. “marchio di fatto“).

Disciplina fiscale del marchio ai fini delle imposte dirette

Ammortamento dei marchi per le imprese

Le quote di ammortamento dei marchi sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo (art. 103 co. 1 del TUIR).

Il processo di ammortamento deve, quindi, esaurirsi in un periodo non inferiore a 18 esercizi, che corrisponde ad un’aliquota massima di ammortamento pari a 5,56%. Tale misura di deducibilità è stata introdotta dal D.L. n. 223/2006. Per effetto dell’art. 103 co. 1 del TUIR, le quote di ammortamento possono essere dedotte anche per un importo non costante.

I marchi utilizzati in licenza

Un primo orientamento prevede che le licenze aventi ad oggetto marchi siano soggette all’applicazione dell’art. 103, comma 1, del TUIR, con la conseguente deduzione delle quote di ammortamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo. Questo, in quanto tale orientamento attribuisce rilievo alla natura del bene che costituisce oggetto del diritto. Tale orientamento trae origine dalla Risoluzione n. 35/E/2003 dell’Agenzia delle Entrate.

Un secondo orientamento prevede che tutti gli atti di licenza aventi per oggetto l’utilizzazione delle opere dell’ingegno, cioè beni immateriali, sia soggetto alla deducibilità integrale (ex art. 103, co. 2 del TUIR) che disciplina i diritti di concessione e gli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio. Tale deducibilità avviene “in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge“.

L’orientamento della Cassazione:
Ad avviso della Cassazione, l’art. 103, co. 1 del TUIR deve essere ricondotto “in ragione della assenza di limitazioni all’esercizio del diritto, sostanzialmente allo statuto proprietario“. Mentre, l’art. 103 co. 2 del TUIR disciplina “tutte le fattispecie residuali che il legislatore tributario sceglie di connotare sulla scorta di un unico elemento caratterizzante, costituito dalla durata limitata nel tempo dei diritti esercitabili sul bene immateriale attribuito” ( Cass. 9.8.2016 n. 16673).

Le variazioni fiscali e le imposte differite

Laddove la quota di ammortamento dei marchi stanziata a Conto economico (determinata sulla base della vita utile dei marchi, che non deve eccedere i 20 anni) sia superiore alla quota fiscalmente deducibile (un diciottesimo del costo), occorre operare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi (Circolare n. 28/E/2006), rilevando contabilmente la corrispondente fiscalità differita.

Diversamente, laddove la quota di ammortamento dei marchi stanziata a Conto economico sia inferiore a un diciottesimo del costo, l’ammontare fiscalmente deducibile coincide con l’importo risultante dal bilancio civilistico. Nell’attuale regime, non è, infatti, possibile dedurre dal reddito d’impresa quote di ammortamento superiori a quelle stanziate in bilancio.

In mancanza di differenze temporanee tra il risultato civilistico e il reddito imponibile, non occorre rilevare la fiscalità differita.

I marchi prodotti internamente

Anche per i marchi prodotti internamente dall’impresa trova applicazione la disposizione di cui all’art. 103, co. 1 del TUIR. Disposizione questa che, riguarda l’ammortamento del costo di diritti sui prodotti dell’ingegno. Per i marchi prodotti internamente, quindi, rileva il “costo di produzione” degli stessi, al pari dei costi sostenuti per l’acquisto del diritto di utilizzazione di detti beni. Ad esempio, i costi della manodopera sostenuti per la realizzazione di un nuovo processo produttivo.

Affrancamento dei marchi a seguito di operazioni straordinarie

I maggiori valori dei marchi affrancati ai sensi dell’art. 15 co. 10 del D.L. n. 185/2008 e assoggettati ad imposta sostitutiva del 16%:

  • Si considerano fiscalmente riconosciuti a decorrere dal periodo d’imposta in cui è versata l’imposta stessa;
  • Sono deducibili in misura non superiore a un quinto, a prescindere dall’imputazione al Conto economico. Questo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva.

Determinazione del costo dei marchi

Il costo dei beni immateriali si determina in base alle disposizioni di cui all’art. 110 del TUIR, ai sensi del quale si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione. Nonché (per i beni immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa) gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
L’applicazione del principio di derivazione rafforzata (art. 83 co. 1 del TUIR, così come modificato dal D.L. n. 244/2016 convertito) determina la rilevanza fiscale del valore di iscrizione in bilancio dei beni.

In specie, in caso di acquisto di beni con pagamento differito, il valore fiscale del bene, rilevante ai fini dell’ammortamento, tiene conto dell’attualizzazione del debito, cioè è dato dall’importo contabilizzato secondo i principi contabili al netto degli oneri finanziari (in riferimento ai soggetti IAS).

Professionisti e gestione dei marchi

Disciplina per il cedente

I corrispettivi percepiti per la cessione della clientela o di altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale, quale, ad esempio, il marchio, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo (art. 54 co. 1-quater del TUIR). Il corrispettivo, se percepito “in unica soluzione“, è soggetto a tassazione separata, fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi della tassazione ordinaria (art. 17 co. 1 lett. g-ter) del TUIR).

Il regime di tassazione separata è applicabile anche nel caso in cui il corrispettivo sia percepito in più rate, ma nello stesso periodo d’imposta. Diversamente, nell’ipotesi in cui il corrispettivo rateizzato sia percepito in più periodi d’imposta, la modalità di tassazione sarà, in ogni caso, quella ordinaria (Circolare n. 11/E/2007 Agenzia delle Entrate).

Disciplina per l’acquirente

Per il professionista acquirente, le spese sostenute per l’acquisizione di beni immateriali (es. marchio) sono deducibili secondo il principio di cassa, nel periodo d’imposta in cui il costo è stato sostenuto (Risoluzione n. 30/E//2016 Agenzia delle Entrate).

Disciplina fiscale del marchio: imposte indirette

Le cessioni, concessioni, licenze e simili relative ai marchi di cui all’art. 2563 c.c., in quanto operazioni relative a beni immateriali, si qualificano, ai fini IVA, come prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3 co. 2 n. 2) del DPR n. 633/72.

A norma dell’art. 3 co. 3 del DPR n. 633/72, sono considerate prestazioni di servizi anche le cessioni, concessioni, licenze e simili relative ai marchi effettuate da società o altri enti pubblici o privati nei confronti di soci, associati o partecipanti.

Il luogo di effettuazione delle cessioni, concessioni, licenze e simili relative ai marchi è determinato in base alle regole previste per le prestazioni di servizi. Esse si considerano effettuate in Italia:

  • Se sono rese a un committente soggetto passivo IVA stabilito in Italia (art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR n. 633/72);
  • Se sono rese a un privato residente o domiciliato nell’UE e il prestatore è stabilito in Italia (art. 7-ter co. 1 lett. b) del DPR n. 633/72).

In deroga all’art. 7-ter co. 1 lett. b) del DPR n. 633/72, se le prestazioni in argomento sono rese nei confronti di privati domiciliati e residenti fuori dall’UE, non si considerano effettuate in Italia (art. 7-septies co. 1 lett. a) del DPR n. 633/72).

Imposta di registro per i marchi

La cessione del marchio, operata, al di fuori dell’operazione di cessione d’azienda, da un soggetto IVA che agisce nell’esercizio dell’impresa o professione, costituisce operazione imponibile ad IVA e soggetta ad imposta di registro fissa (200,00 euro) in applicazione del principio di alternatività IVA-registro (art. 40 del DPR n. 131/86).

L’imposta di registro, inoltre, si applica:

  • Solo in caso d’uso se il contratto è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata e tutte le disposizioni contrattuali sono soggette all’IVA (art. 5 co. 2 del DPR n. 131/86);
  • In termine fisso (30 giorni dall’atto se la registrazione avviene tramite MUI), se quest’ultima avviene in forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico.

Invece, ove realizzata da un soggetto che non soddisfa il presupposto soggettivo dell’IVA, la cessione del marchio è fuori campo IVA e sconta l’imposta di registro del 3% ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/86. Questo sulla base imponibile costituita dal “valore del bene o del diritto alla data dell’atto” (art. 43 co. 1 lett. a) DPR n. 131/86), ovvero il valore  “dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito” (art. 51 co. 1 del DPR n. 131/86).

La registrazione dell’atto in questione, in questa ipotesi, è obbligatoria in termine fisso, sia per gli atti pubblici, che per le scritture private autenticate che non autenticate. Solo ove l’atto sia stipulato per corrispondenza, la registrazione è obbligatoria solo in caso d’uso.

Cessione del marchio nell’ambito della cessione d’azienda

Qualora il marchio sia ceduto unitamente all’azienda, l’intera operazione deve intendersi esclusa da IVA e soggetta ad imposta proporzionale di registro. Questo, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DPR n. 131/86.

Tale chiarimento, fornito con ris. Agenzia delle Entrate 3.4.2006 n. 48, ha confermato l’interpretazione affermatasi in dottrina e nella giurisprudenza comunitaria, secondo la quale, in caso di cessione del marchio unitamente all’azienda (o al ramo d’azienda), non deve procedersi a una distinta tassazione del primo.

Diverso è, invece, l’orientamento espresso in alcune sentenze della Corte di Cassazione, le quali, valorizzando il dato testuale dell’art. 3 co. 2 n. 2) del DPR n. 633/72, hanno sostenuto l’autonoma rilevanza impositiva della cessione del marchio effettuata nell’ambito della cessione d’azienda, o di un suo ramo.

Marchio e disciplina IRAP

Società di persone e imprenditori individuali

Riguardo alle società di persone commerciali e agli imprenditori individuali che, per obbligo o per scelta, non applicano le regole proprie delle società di capitali, la norma di riferimento è l’art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/97. Norma ai sensi della quale i proventi e gli oneri rilevanti, elencati dalla norma medesima (tra i quali rientrano anche gli ammortamenti dei marchi), concorrono alla determinazione del valore della produzione netta in base alla stessa disciplina prevista in materia di reddito d’impresa.

Sono in ogni caso irrilevanti le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione dei marchi.

Società di capitali

In capo alle società di capitali e agli enti commerciali (nonché ai soggetti IRPEF che hanno optato per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio), i componenti reddituali relativi ai marchi (es. plusvalenze, minusvalenze) concorrono alla formazione del valore della produzione netta in base all’ammontare stanziato a Conto economico (ex art. 5 del DLgs. n. 446/97). Questo fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla normativa IRAP.

Ad esempio, le quote di ammortamento del costo dei marchi sono ammesse in deduzione dalla base imponibile in misura non superiore a un diciottesimo del costo medesimo, indipendentemente dall’imputazione del costo a Conto economico (art. 5 co. 3 del D.Lgs. n. 446/97). 

La norma in esame è applicabile a tutte le imprese, anche a quelle che non redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

In pratica, ai fini IRAP, per tutte le imprese, il periodo minimo di ammortamento fiscale del marchio è in ogni caso pari a 18 anni (corrispondente ad un’aliquota massima di ammortamento del 5,56%), indipendentemente dalla quota di ammortamento effettivamente stanziata a Conto economico.

La disciplina contabile dei marchi d’impresa

Il marchio (insieme alla ditta e all’insegna) è uno dei segni distintivi dell’azienda (o di un suo prodotto fabbricato e/o commercializzato) e può consistere in qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, tra cui emblemi, parole, suoni e forme del prodotto o della sua confezione.

Ai fini contabili, i marchi sono compresi tra i beni immateriali, cioè i beni non monetari, individualmente identificabili, privi di consistenza fisica, di norma rappresentati da diritti giuridicamente tutelati (documento OIC 24, § 9).

Classificazione dei costi legati ai marchi

In base allo schema previsto dall’art. 2424 c.c., i marchi sono classificati tra le immobilizzazioni immateriali, alla voce “B.I.4 – Concessioni, licenze, marchi e diritti simili“. Tale voce può comprendere (documento OIC 24, § 28):

  • I costi per l’acquisto di marchi;
  • I costi per la produzione interna di marchi;
  • Oppure i costi per i diritti di licenza d’uso di marchi.

Il principio contabile non distingue, quindi, ai fini della classificazione in bilancio, i marchi detenuti in proprietà dai marchi utilizzati in forza di un contratto di licenza.
Viene, infatti, attribuito rilievo alla natura del bene immateriale che costituisce l’oggetto del diritto e non, invece, alla tipologia di diritto (proprietà o licenza) in virtù del quale l’impresa utilizza il bene medesimo.

Tale scelta privilegia gli aspetti sostanziali, posto che i beni immateriali acquisiti in proprietà e quelli acquisiti in licenza d’uso sono assimilabili dal punto di vista del loro utilizzo economico.

Condizioni per la rilevazione

I beni immateriali sono iscritti nell’attivo patrimoniale quando (documento OIC 24, § 50):

  • E’ soddisfatta la definizione di bene immateriale (in specie, trattasi di beni individualmente identificabili);
  • La società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e può limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici;
  • Il costo è stimabile con sufficiente attendibilità.

Un bene immateriale è individualmente identificabile quando (documento OIC 24, § 9):

  • E separabile, ossia può essere separato o scorporato dalla società e pertanto può essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato; oppure
  • Deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dalla società o da altri diritti e obbligazioni.

Rilevazione e valutazione

In generale, le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione (art. 2426 co. 1 n. 1 c.c. ).

Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori, che comprendono tutti i costi collegati all’acquisto che la società sostiene affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata, quali le spese di registrazione, l’IVA indetraibile, le consulenze tecniche specifiche, ecc. (documento OIC 24, § 50).

Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi del documento OIC 19 più gli oneri accessori.

Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili  all’immobilizzazione immateriale. Può comprendere anche altri costi, per la  quota ragionevolmente imputabile all’immobilizzazione, relativi al periodo di  fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli  stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi (art. 2426 co. 1 n. 1 c.c. ).

I costi relativi al marchio prodotto internamente possono ricondursi essenzialmente ai costi diretti interni ed esterni, sostenuti per la produzione del segno distintivo. Sono esclusi dalla capitalizzazione i costi sostenuti per l’avvio del processo produttivo del prodotto tutelato dal marchio e per l’eventuale campagna promozionale (documento OIC 24, § A.16).

I canoni e le royalties periodici per l’utilizzo di marchi sono rilevati nella voce “B.8 – Costi per godimento di beni di terzi” del Conto economico.
Tali componenti di reddito sono di competenza economica degli esercizi in cui sono ottenuti i relativi risultati.

Le scritture contabili in caso di acquisto di un marchio

La scrittura contabile, in caso di acquisto da terzi di un marchio, con corrispettivo erogato una tantum, è la seguente (per semplicità non si considera l’IVA):




Marchi (B.I.4 SP)aDebiti v/fornitori (D.7 SP) 


La scrittura contabile, in caso di pagamento di corrispettivi commisurati ai volumi di produzione o di vendita, è la seguente (per semplicità non si considera l’IVA):




Canoni per marchi (B.8 CE)aDebiti v/fornitori (D.7 SP) 


La scrittura contabile, in caso di produzione interna di un marchio, è la seguente:




Marchi (B.I.4 SP)aIncrementi di immobilizzazioni per lavori interni (A.4 CE)


Le scritture contabili per l’ammortamento dei marchi

In linea generale, le immobilizzazioni sono ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione (art. 2426 co. 1 n. 2 c.c. ). Per i beni immateriali non è esplicitato un limite temporale per l’ammortamento. Tuttavia, non è consentito l’allungamento del periodo di ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La vita utile può essere più breve a seconda del periodo durante il quale la società prevede di utilizzare il bene. La stima della vita utile dei marchi non deve eccedere i 20 anni.

L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. La scrittura contabile, in caso di ammortamento “fuori conto“, è la seguente:




Ammortamento marchi (B.10.a CE)aF.do amm.to marchi (B.I.4 SP)


Svalutazione per perdite durevoli di valore

Ai sensi dell’art. 2426 co. 1 n. 3 c.c., l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore rispetto al costo (al netto dell’ammortamento) deve essere iscritta a tale minore valore.

La differenza è imputata a Conto economico come perdita durevole di valore. La scrittura contabile, in caso di svalutazione “fuori conto”, è la seguente:




 Svalutazione marchi (B.10.c CE)a F.do svalutazione marchi (B.I.4 SP)


La svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’avevano giustificata. Il ripristino si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica non avesse mai avuto luogo.

La scrittura contabile, qualora la svalutazione sia stata registrata “fuori conto“, è la seguente:




 F.do svalutazione marchi (B.I.4 SP)a  Ripristino di valore marchi (A.5 CE)


Informativa in Nota integrativa

Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, nella Nota integrativa devono essere fornite le seguenti informazioni:

  • La motivazione delle “modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati” (art. 2426 co. 1 n. 2 c.c. );
  • I criteri applicati nella valutazione delle voci, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427 co. 1 n. 1 c.c. );
  • i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio” (art. 2427 co. 1 n. 2 c.c. );
  • La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio (art. 2427 co. 1 n. 3-bis c.c. );
  • l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce” (art. 2427 co. 1 n. 8 c.c. ).

Nel descrivere i criteri applicati alla valutazione delle immobilizzazioni immateriali, la Nota integrativa indica:

  • Il metodo e i coefficienti d’ammortamento usati nel determinare la quota dell’esercizio per le varie categorie o classi di immobilizzazioni immateriali;
  • Le modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione eventualmente oggetto di capitalizzazione.

Marchi di impresa: conclusioni

La disciplina dei marchi d’impresa richiede un’analisi sotto diversi profili. In questo contributo abbiamo analizzato gli aspetti civilistici e contabili, senza trascurare la disciplina fiscale ai fini delle imposte dirette o indirette.

I marchi oggi rappresentano uno degli asset principali per le imprese di produzione o commercializzazione di prodotti. Ci sono imprese, infatti, che oggi sono costruite attorno ad un marchio forte. Per questo motivo diventa importante conoscere come sfruttare i marchi anche ai fini dell’ottimizzazione fiscale. Sul punto ti invito a leggere questi contributi dedicati: “Royalty su marchi: la pianificazione fiscale” e “Intangibles assets come strumento di pianificazione fiscale“.

Se hai dubbi o desideri che un commercialista esperto valuti la tua situazione, contattaci al link sottostante. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata.

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