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IVIE l’imposta sugli immobili all’Estero: presupposti

Fiscalità InternazionaleMonitoraggio fiscale e quadro RWIVIE l'imposta sugli immobili all'Estero: presupposti

Enti non commerciali società semplici e persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, devono adempiere al monitoraggio fiscale dei beni immobili detenuti all'estero e versare l'IVIE. Di seguito i criteri, le modalità di compilazione del quadro RW, le conseguenze in caso di mancata compilazione del quadro e le sanzioni amministrative, con le possibilità di sanare la situazione con i vantaggi del ravvedimento operoso.

Le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, sono soggetti ad obbligo di monitoraggio fiscale. Questa disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. n. 167/90, convertito poi dalla Legge n. 227/90.

Il monitoraggio fiscale, sostanzialmente, è un obbligo che comporta il fatto di dover dichiarare annualmente il possesso dell’immobile e versare un’imposta patrimoniale denominata IVIE. In pratica, tutti i contribuenti residenti che possiedono un immobile all’estero sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, modello Redditi Persone Fisiche. All’interno della dichiarazione vi è l’obbligo di adempiere al monitoraggio attraverso la compilazione del quadro RW, per l’indicazione (tra gli altri) anche degli immobili detenuti all’estero. Tale indicazione, come vedremo, può comportare il pagamento dell’imposta patrimoniale sugli immobili detenuti fuori dai confini nazionali. Si tratta, infatti, di un tributo la cui ratio è quella di sottoporre a tassazione il possesso, da parte della persona fisica fiscalmente residente in Italia, di un immobile sito in un Paese estero.

L’IVIE non è altro che l’IMU (che riguarda gli immobili siti in Italia) per gli immobili detenuti all’estero da parte di soggetti residenti in Italia. Detto questo entriamo nel dettaglio ed andiamo ad analizzare le principali informazioni utili sull’applicazione ed il calcolo dell’imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero.


Che cos’è l’IVIE e qual è il suo ambito di applicazione?

L’IVIE è un’imposta patrimoniale dello 1,06% (dal 2024 prima dello 0,76%) sul valore degli immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati (art. 19 co. 13 del D.L. n. 201/2011). L’imposta deve essere liquidata all’interno del quadro RW relativo al monitoraggio fiscale.

L’imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero è un imposta patrimoniale che colpisce i titolari di diritti reali su beni immobili detenuti al di fuori dei confini nazionali. Presupposto per l’applicazione dell’imposta è che il soggetto titolare del diritto reale sia residente fiscalmente in Italia. L’IVIE è entrata in vigore nel 2012, con la Legge n. 214/2011. Essa prevede che i contribuenti, fiscalmente residenti in Italia, che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare ogni anno la relativa imposta patrimoniale. Tale imposta è dovuta soltanto se l’importo spettante derivante dal calcolo supera la franchigia di 200 euro. Da un punto di vista soggettivo, sono tenuti al pagamento dell’imposta i seguenti soggetti (Circolare n. 28/E/2012 § 1.1):

  • Le persone fisiche residenti in Italia ex art. 2, co. 2, del TUIR, indipendentemente dalla nazionalità;
  • Le società semplici e gli enti equiparati (incluse le associazioni professionali);
  • Le società di persone (SAS e SNC);
  • I trust e le fondazioni;
  • Gli altri enti non commerciali,

che risultano essere proprietari di diritti reali (usufrutto, il diritto di abitazione e l’enfiteusi), concessionari di aree demaniali o locatari di immobili in locazione finanziaria (leasing). Detto questo occorre prestare attenzione ad un particolare aspetto legato all’applicazione dell’IVIE per i paesi di common law secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 28/E/2012:

per gli immobili situati in Paesi di common law può sussistere sia un diritto di proprietà fondiaria assoluta – “freehold” – che un diritto al possesso dei beni – “leasehold“. Quest’ultimo da diritto al possesso di beni immobili, disgiuntamente alla proprietà, solitamente per un periodo di tempo molto elevato, dietro il pagamento di un corrispettivo. Considerato che tale istituto presenta maggiori analogie con i diritti reali come disciplinati dall’ordinamento italiano (in particolare con l’usufrutto) […] si ritiene che il tal caso sono tenuti al pagamento dell’imposta in questione i titolari di tale diritto e non anche i titolari della proprietà fondiaria assoluta

Come si calcola l’IVIE sugli immobili esteri?

Esattamente come previsto dalla disciplina dell’IMU, l’IVIE è un’imposta patrimoniale dovuta in misura proporzionale e varia in relazione a due variabili. In particolare:

  • Alla quota di possesso dell’immobile, e
  • Ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

Nel calcolo viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni. Sempre con la Circolare n. 28/E/2012 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • L’imposta patrimoniale è dovuta per gli immobili in comunione è ripartita tra i soggetti partecipanti all’istituto pro-quota;
  • L’interposizione di un soggetto (ad esempio interposta persona, società fiduciaria, turst, etc) quale intestatario legale dell’immobile non fa venir meno l’obbligazione tributaria in capo ai soggetti che effettivamente dispongono del medesimo.

L’introduzione nel nostro ordinamento dell’imposta risponde all’esigenza dell’Amministrazione finanziaria di effettuare il monitoraggio fiscale di tutte le attività patrimoniali e finanziarie detenute oltre confine da tutti i soggetti residenti. Per questo motivo tutti i soggetti che detengono queste attività (immobiliari o finanziarie) sono tenuti ad effettuare il monitoraggio fiscale, che si ottiene andando obbligatoriamente a compilare il quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche.

La compilazione del quadro è soltanto il punto di partenza per la determinazione dell’imposta. L’imposta patrimoniale è pari allo 1,06% del valore degli immobili esteri (art. 19, co. 15 del D.L. n. 201/11). Nel caso in cui l’imposta si attesti su valori non superiori alla soglia di 200 euro essa non è dovuta. In tal caso, il contribuente è comunque tenuto alla compilazione del suddetto quadro dichiarativo. L’imposta da confrontare con il limite di 200 euro è quella determinata sul valore complessivo dell’immobile. Questo, a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per l’eventuale credito d’imposta. L’eventuale credito di imposta è riconosciuto nel caso in cui sia stata eventualmente versata una tassa patrimoniale nello Stato estero in cui è situato l’immobile.


Come si determina il valore dell’immobile posseduto all’estero ai fini IVIE?

La determinazione del valore dell’immobile detenuto all’estero è sicuramente uno degli aspetti più ostici di quest’imposta. In particolare, la base imponibile dell’imposta patrimoniale sugli immobili esteri deve essere rinvenuta, in modo gerarchico, con i seguenti valori:

  • Costo di acquisto dell’immobile;
  • Costo di costruzione (se l’immobile è stato edificato dal contribuente stesso);
  • Valore di mercato. Si utilizza soltanto nel caso in cui i due valori precedenti non siano disponibili. Il valore di mercato deve essere preso nel luogo id ubicazione, al termine del periodo d’imposta di riferimento.

Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato:

  • Nella dichiarazione di successione o
  • Nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe.

In assenza può riferirsi al costo riconosciuto in capo al de cuius. Ovvero ancora al valore di mercato.

La nuda proprietà viene considerata una consistenza estera astrattamente produttiva di reddito dalla disciplina sul monitoraggio fiscale e, come tale, deve essere indicata nel quadro RW. In tale prospettiva, la nuda proprietà di un immobile estero potrebbe essere equiparata ad un diritto reale rilevante ai fini dell’imposta, come, ad esempio, avviene in sede di cessione immobiliare plusvalente ai sensi dell’art. 67 del TUIR

L’imposta sugli immobili detenuti all’estero è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Utilizzo del valore catastale dell’immobile per la UE o lo SEE

La normativa prevede una semplificazione nel caso in cui l’immobile estero sia detenuto in uno dei Paesi appartenenti:

  • Alla Unione europea o
  • Allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (quindi Norvegia e Islanda),

Qualora l’immobile sia ubicato in uno di questi paesi è possibile far riferimento al valore catastale come base imponibile per il calcolo dell’IVIE. Si tratta del valore catastale così come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale. Ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili. Sul punto la Circolare n. 28/E/2012 individua per ciascun Paese, se presente, l’imposta che deve essere presa a riferimento. Per questo motivo è sempre opportuno prendere il valore indicato nella circolare di prassi delle Entrate, e sviluppare il calcolo necessario a trovare la base imponibile corretta.

Qualora non vi sia la possibilità di determinare il valore catastale nelle modalità sopra descritte (valore catastale ai fini delle imposte patrimoniali o, subordinatamente, reddito medio ordinario rivalutato in base ai moltiplicatori richiesti dalla normativa locale), il contribuente ha la possibilità di valorizzare l’immobile prendendo quale dato di riferimento il costo di acquisto oppure, qualora l’acquisto sia avvenuto in un epoca non recente, identificando la base imponibile dell’imposta con il valore dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU.

La corretta applicazione dell’IVIE presenta alcune situazioni particolari su cui voglio soffermarmi. Vi sono, infatti, alcuni paesi, in particolare:

  • Belgio;
  • Francia;
  • Irlanda;
  • Malta

nei quali non è presente alcuna imposta che presenti una base imponibile catastale. Pertanto, per la determinazione della base imponibile dell’imposta patrimoniale, si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto dell’immobile. In assenza di questo, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Oppure, si deve far riferimento al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario (l’equivalente della rendita catastale), eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti IMU stabiliti per ciascuna categoria di immobili. Il reddito medio ordinario così ottenuto deve essere preso a riferimento tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale.

Tabella: determinazione del valore per gli immobili UE o SEE

La determinazione della base imponibile dell’imposta sugli immobili eteri si determina individuando, con criterio gerarchico, i criteri seguenti:

ORDINEDESCRIZIONE
Valore catastale come da Circolare n. 28/E/12.
Reddito medio ordinario x moltiplicatori previsti delle normative locali
Reddito medio ordinario x moltiplicatori IMU
Valore di mercato

Per approfondire: “Acquisto immobile in Francia: obblighi fiscali“.

Situazione degli immobili nel Regno Unito

Per gli immobili situati nel Regino Unito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (Telefisco 2021) che la base imponibile da utilizzare ai fini IVIE a partire dal 2021 (post Brexit) è costituita dal costo di acquisto dell’immobile, o in mancanza dal valore di mercato ricavabile al termine di ciascun anno (perizia). Questo significa che non può più essere preso a riferimento il valore imponibile dell’immobile ai fini della Council Tax (del Regno Unito).

Per approfondire: “Casa nel regno unito: monitoraggio fiscale“.

La franchigia di 200 euro

L’imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero non è dovuta se l’importo non supera la soglia di 200,00 euro. Questa franchigia si applica per ogni singolo immobile soggetto ad imposizione patrimoniale. In particolare, con riferimento alla colonna 13 del quadro RW, qualora il valore che si ottiene moltiplicando il valore dell’immobile per l’aliquota sia inferiore a 200 euro la colonna 13 deve essere uguale a zero. Inoltre, deve essere considerato che ai fini dell’applicazione della soglia di esenzione di 200 euro si deve fare riferimento all’imposta determinata sul valore complessivo dell’immobile:

  • A prescindere da quote e periodo di possesso;
  • Senza tenere conto delle detrazioni previste per l’eventuale scomputo dei crediti di imposta.

Credito per imposte estere

La normativa prevede la possibilità di detrarre dall’IVIE, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile e ad esso relativa. Il credito si determina e si utilizza direttamente nel quadro RW del modello Redditi. Quindi, ad esempio, dall’IVIE dovuta per l’anno “n” possono essere scomputate le sole imposte patrimoniali estere ad essa equiparabili versante dal contribuente nello stesso anno “n”.

Nel caso in cui l’imposta patrimoniale fosse corrisposta anche con riferimento ad altri beni (non immobili) è necessario predisporre un calcolo in misura proporzionale per individuare la parte dell’imposta riferibile agli immobili. In ogni caso, il credito di imposta non può mai superare l’imposta dovuta in Italia.

Deve essere evidenziato che nel caso in cui sussista un’eccedenza di imposta reddituale gravante su immobili ivi situati, non utilizzata ai sensi dell’art. 165 del TUIR, dall’imposta dovuta in Italia per quegli immobili si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza.

È possibile trovare nella Circolare n. 28/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate e all’interno delle istruzioni del modello “Redditi” un quadro dettagliato di tutte le imposte estere fruibili. Queste imposte, se versate nell’anno, contribuiranno ad ottenere il credito di imposta. Mentre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo è possibile operare in modo diverso. In particolare, per i Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla somma dovuta per l’imposta si detraggono, prioritariamente, le imposte patrimoniali effettivamente pagate, per ciascun anno di riferimento. Il credito di imposta utilizzabile in abbattimento dell’IVIE non può, in ogni caso, superare l’imposta dovuta in Italia.

Lo scomputo è previsto anche per i paesi diversi da quelli UE e SEE. Sul punto la circolare individua, a titolo esemplificativo, quale imposta può essere scomputata per gli immobili situati negli:

  • Stati Uniti. La Real Property Tax;
  • Argentina. La Impuesto Inmobiliario;
  • Svizzera. Imposta sulla sostanza delle persone fisiche e l’Imposta immobiliare e
  • Russia. La Nalog na imuschestvo fizicheskih litz.

Abitazione principale all’estero

È prevista l’esenzione dall’IVIE per l’immobile posseduto all’estero, adibito ad abitazione principale. L’esenzione comprende anche le pertinenze. Questa esenzione è prevista anche per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nella pratica, tuttavia, è raro che un residente fiscale italiano possa giustificare di avere abitazione principale all’estero.

L’esenzione non opera per le abitazioni c.d. di lusso. Si tratta degli immobili con categoria catastale A/1, A/8 e A/9. In questi casi trova applicazione l’aliquota ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, di 200 euro. Eventualmente, la detrazione rapportata al periodo durante il quale si realizza la destinazione ad abitazione principale. Per l’immobile abitazione principale di più soggetti, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto. In proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica.

Tabella: imposte da prendere a riferimento per il calcolo IVIE

Di seguito la tabella riportata nella Circolare n. 28/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’imposta da prendere a riferimento ai fini della determinazione del valore dell’immobile e per individuare le imposte patrimoniali detraibili. L’imposta indicata rappresenta la base imponibile su cui applicare l’aliquota di tassazione dell’IVIE.

STATOIMPOSTA PRESA A RIFERIMENTO AI
FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL
VALORE DELL’IMMOBILE
IMPOSTE PATRIMONIALI DETRAIBILI
AUSTRIAGrundsteuerGrundsteuer
BELGIOPrécompte immobilier/ Onroerende Voorheffing
BULGARIADanak varhu nedvizhimite imoti
(Данък върху недвижимите имоти)
Danak varhu nedvizhimite imoti (Данък върху недвижимите имоти)
CIPROForos akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
DANIMARCALov om statslig, kommunal og
amtskommunal ejendomsværdiskat;
Kommunal og amtskommunal
grundskyld
Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat;
Kommunal og amtskommunal grundskyld
ESTONIAMaamaksMaamaks
FINLANDIAKiinteistövero/
Fastighetsskatt
Kiinteistövero/Fastighetsskatt
FRANCIA– Tax foncière
– Impôt de Solidarité sur la Fortune
GERMANIAGrundsteuerGrundsteuer
GRECIAForos akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
IRLANDAThe rates
ISLANDAFasteignagjöldFasteignagjöld
LETTONIANekustamā īpašuma nodoklisNekustamā īpašuma nodoklis
LITUANIANekilnojamojo turto mokestisNekilnojamojo turto mokestis
LUSSEMBURGOImpôt foncierImpôt foncier
MALTA
NORVEGIAEiendomsskatt– Eiendomsskatt
– Formuesskatt
OLANDAOnroerendzaak belastingOnroerendzaak belasting
POLONIAPodatek od nieruchomościPodatek od nieruchomości
PORTOGALLOImposto Municipal sobre ImóveisImposto Municipal sobre Imóveis
REPUBBLICA CECADaň z nemovitostíDaň z nemovitostí
ROMANIATaxa pe cladiriTaxa pe cladiri
SLOVACCHIADan z nehnutelnostiDan z nehnutelnosti
SLOVENIANadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča
Davek na premoženje Davek na nepremično
premoženje večje vrednosti
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča Davek na premoženje Davek na nepremično
premoženje večje vrednosti
SPAGNAImpuesto sobre Bienes InmueblesImpuesto sobre Bienes Inmuebles
SVEZIA– Fastighetsskatt
– Kommunal Fastighetsavgift
– Fastighetsskatt
– Kommunal Fastighetsavgift
UNGHERIAEpítményadòEpítményadò

Liquidazione e versamento dell’IVIE sugli immobili esteri

Per quanto possibile, si adottano per l’IVIE le stesse disposizioni previste per le imposte sui redditi (IRPEF). Quindi, per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso, si rimanda alle disposizioni sull’IRPEF. Questo, anche per i versamenti di acconto e saldo che devono essere sempre effettuati con modello F24. In pratica, nel mese giugno il contribuente è chiamato a versare il saldo relativo all’imposta dell’anno precedente e il primo acconto per l’anno in corso. Il secondo acconto, invece, sarà dovuto entro il mese di novembre di ogni anno.

Quali codici tributo per il versamento?

I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’IVIE con modello F24 sono i seguenti:

  • Codice tributo 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO;
  • Codice tributo 4042 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO;
  • Codice tributo 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla Legge n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA;
  • Codice tributo 4045 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE;
  • Codice tributo 4046 – “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO”.

Immobili all’estero tra ISEE e reddito di cittadinanza

Gli immobili detenuti all’estero devono essere inclusi nel calcolo del valore del patrimonio immobiliare del contribuente anche ai fini ISEE. Questi immobili devono essere dichiarati ai fini ISEE con riferimento al valore del 31 dicembre dell’anno precedente, indicando il valore previsto ai fini dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero. Tale valore, quindi, concorre alla verifica della soglia di 30.000 euro, come valore del patrimonio immobiliare (esclusa la casa di abitazione) ai fini dell’ottenimento del Reddito di cittadinanza (RdC).


Come compilare il quadro RW in caso di immobili esteri?

Una volta individuata la disciplina connessa al monitoraggio fiscale ed all’imposta patrimoniale sugli immobili esteri andiamo ad individuare le istruzioni per la compilazione del quadro RW. Si tratta, in particolare, della compilazione dei 24 campi connessi alla compilazione di un rigo del modello connesso al possesso di bene immobile detenuto fuori dai confini nazionali.

ColonnaDescrizioneValore da indicare
1CODICE TITOLO DI POSSESSODeve essere indicato uno dei seguenti codici:
1→ proprietà
2→ usufrutto
3→ nuda proprietà
4→ altro diritto reale
3CODICE INDIV. BENECodice 15 – Investimenti in beni immobili
4CODICE STATO ESTEROIndicare il codice dello stato estero desumibile dalla specifica tabella nelle istruzioni
5QUOTA DI POSSESSOIndicare la percentuale di possesso
6CRITERIO DETERMINAZIONE VALOREI codici da utilizzare sono i seguenti:
1 → Valore di mercato 
4 → Costo di acquisto 
5 → Valore catastale 
6 → Valore dichiarato in successione
7VALORE INIZIALEIndicare il valore al primo gennaio o nel primo giorno di detenzione dell’immobile. Il valore non deve essere aggiornato di anno in anno in relazione alle movimentazioni dei cambi tra valute.
8VALORE FINALEIndicare il valore al trentuno dicembre o nell’ultimo giorno in cui si detiene l’immobile. Il valore non deve essere aggiornato di anno in anno in relazione alle movimentazioni dei cambi tra valute.
11MESI IVIEIndicare il numero di mesi per i quali è dovuta l’imposta. Deve essere considerato per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
12CREDITO DI IMPOSTADevono essere indicate le eventuali imposte patrimoniali pagate all’estero che si possono scomputare (vedi tabella precedente nell’articolo).
13DETRAZIONI IVIERiportare la detrazione di 200 euro rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVIE)
14CODICEIndicare il codice del quadro reddituale collegato all’immobile. In questo caso se vi sono redditi da locazione dell’immobile estero indicare il codice “1” che indica il quadro RL12.
31IVIEL’imposta patrimoniale deve essere così calcolata:
Quota di possesso (col. 5) x  Valore (col. 8) x  Mesi/12 (col. 11) x 1,06%
32IVIE DOVUTAIndicare l’IVIE dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 31) e il credito d’imposta spettante (colonna 12) e la detrazione (colonna 13)
18/19CODICE FISCALE COINTESTATARIDeve essere indicato il codice fiscale dell’eventuale/i cointestatario/i dell’immobile/i estero/i

Esonero dalla compilazione in caso immobili esteri che non hanno subito variazioni

Secondo quanto disposto dall’art. 7-quater, comma 23, D.L. n. 193/2016, il quadro RW non deve essere obbligatoriamente compilato se non sono intervenute variazioni in relazione agli immobili detenuti all’estero. Tale disposizione agevolativa dispone, in particolare, quanto seguente:

“Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

Tale semplificazione, tuttavia, deve essere attentamente valutata. Infatti, qualora vi sia IVIE da versare, e qualora si vada a compilare la casella 14 dedicata al credito per imposte estere si ritiene che si debba comunque procedere alla compilazione del quadro, per i soli obblighi IVIE. Sulla base di questo aspetto, sotto il profilo sanzionatorio, ci sono delle riflessioni da fare. Qualora non vi sia obbligo di compilazione del quadro RW, per esonero dal monitoraggio potrebbe ritenersi esclusa l’applicazione delle sanzioni, questo anche nel caso in cui il rigo venga compilato ai soli fini IVIE. Tuttavia, al momento a quanto ci risulta mancano ancora chiarimenti di prassi che possano chiarire questo punto. Inoltre, in caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l’indicazione di tutti gli immobili situati all’estero compresi quelli non variati.

Mancata indicazione di immobili esteri nel quadro RW: sanzioni amministrative

Il mancato obbligo legato al monitoraggio fiscale di beni immobili situati all’estero, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative. In particolare, si è soggetti all’applicazione di due diverse tipologie di sanzioni. In particolare, mi riferisco alle seguenti:

  • Sanzione legata all’omesso monitoraggio fiscale, che va dal:
    • 3% al 15% degli importi non dichiarati, ordinariamente;
    • 6% al 30%, se la violazione ha ad oggetto investimenti all’estero detenuti in paesi non collaborativi;
  • Sanzione amministrativa da ritardato versamento in caso di versamento effettuato in ritardo dell’IVIE, con sanzione amministrativa pecuniaria del 30% del valore dell’imposta.

Nel caso in cui il contribuente sani in autonomia la violazione connessa alla mancata indicazione di immobili esteri nel quadro RW è possibile avvalersi della disciplina di favore del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97. Utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso, ove possibile, permette di ridurre notevolmente l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, rispetto a quelle eventualmente applicate dall’ufficio accertatore in caso di controlli. Per questo motivo è importante individuare per tempo eventuali errori commessi e predisporre le dichiarazioni dei redditi integrative per sanare la situazione, sfruttando la possibilità di versare sanzioni ridotte. Se desideri approfondire il ravvedimento operoso relativo alla mancata compilazione del quadro RW, ti consiglio il seguente articolo: “Ravvedimento operoso quadro RW: sanzioni“.

Consulenza fiscale online

Se vuoi avere maggiori informazioni sulla disciplina riguardante la corretta compilazione del quadro RW, per la determinazione dell’IVIE, avrai a disposizione la mia esperienza sul campo. Posso assicurarti che sono tantissime le possibilità di errore, o di non corretta indicazione del valore del tuo immobile all’estero. Per questo occorre prestare la dovuta attenzione.

Affidati sempre ad un professionista esperto per questo tipo di gestione fiscale. Se hai una situazione particolare, oppure se ti sei dimenticato di effettuare il monitoraggio fiscale, non disperare. In molti casi è ancora possibile intervenire, sfruttando sanzioni ridotte. Naturalmente è necessario analizzare la tua situazione in modo completo e dettagliato.

Per questo motivo se hai un quesito riguardante la tua situazione personale puoi usufruire del servizio di consulenza fiscale online. Segui il link seguente e compila il form per metterti direttamente in contatto con me. Analizzerò la tua situazione e sarò in grado di farti un preventivo per eventualmente risolvere la tua situazione. Non aspettare a risolvere i tuoi problemi, potrebbero diventare con il tempo ancora più grandi.


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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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