L’IVAFE è l’imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da parte di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. La norma è stata introdotta dall’art. 19, commi da 18 a 22 del D.L. n. 201/11. Questa normativa obbliga tutti i contribuenti residenti fiscalmente in Italia a dichiarare nel modello Redditi l’entità e la consistenza delle attività finanziarie che detengono in Paesi esteri, in attuazione della normativa sul monitoraggio fiscale.
Il requisito della detenzione all’estero delle attività finanziarie trova riscontro quando le attività sono detenute in custodia o in deposito presso un intermediario non residente (anche tramite società fiduciaria non residente). Allo stesso modo anche le attività depositate in una cassetta di sicurezza all’estero o in luoghi fuori dal territorio nazionale devono essere monitorate. Tali attività finanziarie devono poi verificare l’applicabilità dell’imposta. Si tratta, in buona sostanza, dell’imposta patrimoniale che colpisce il proprietario o detentore dell’attività finanziaria estera.
In questo contributo intendo analizzare tutte le peculiarità che caratterizzano l’IVAFE. Ti indicherò le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, relativamente a questi aspetti.
Indice degli Argomenti
- Imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere – IVAFE
- Quali sono le attività estere di natura finanziaria?
- Come si indicano le attività finanziarie estere nel quadro RW?
- L’indicazione delle attività finanziarie estere nel quadro RW: FAQ
- Come si determina la base imponibile per il calcolo dell’IVAFE?
- Situazioni particolari
- Casi di esonero dalla compilazione del quadro RW
- Credito per imposte estere
- Versamento liquidazione e controlli
- Il ravvedimento operoso ai fini IVAFE per l’errata o infedele indicazione delle attività finanziarie estere in dichiarazione
- Consulenza fiscale online
Imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere – IVAFE
L’IVAFE è dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia. Classico caso è quello di un soggetto che detiene il proprio risparmio all’estero in un conto corrente. Il conto estero è da sempre una prerogativa degli italiani. Questo sia per difendersi dai rischi di cambio, ma anche e soprattutto per possibili rischi legati all’instabilità del mercato finanziario italiano (vedasi anche “imposta patrimoniale: cos’è e come funziona?“).
L’IVAFE è l’imposta patrimoniale dello 0,2% (0,4% dal 2024 per le attività detenute in Paesi black list) che si applica sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero. Essa deve essere liquidata all’interno del quadro RW (monitoraggio fiscale). In origine, l’imposta era dovuta dalle sole persone fisiche residenti. A partire dal primo gennaio 2020, invece, essa risulta dovuta anche:
- Dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;
- Dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).
Inoltre, al fine di uniformare la disciplina al prelievo previsto dall’imposta di bollo sui conti correnti ed i prodotti finanziari, l’art. 134 del D.L. n. 34/2020 ha modificato l’art. 19 co. 20 del D.L. n. 201/2011 stabilendo:
- La misura fissa di 100,00 euro per l’IVAFE applicabile sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche;
- La misura massima dell’imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche, in misura pari a 14.000 euro come previsto per l’imposta di bollo.
L’IVAFE trova applicazione sulla detenzione di attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, come precisato dall’Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui tali attività siano state ricevute a titolo di successione ereditaria o donazione. Deve essere evidenziato che rientrano tra i soggetti interessati dall’imposta anche le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, nonché i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in zone di frontiera e nei Paesi limitrofi.
Quali sono le attività estere di natura finanziaria?
Per attività estere di natura finanziaria si intende: “tutte le attività finanziarie e gli strumenti finanziari da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera“.
Il monitoraggio fiscale di attività finanziarie estere si basa su sulle seguenti attività finanziarie, se detenute all’estero:
- Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti;
- Obbligazioni italiane o estere e i titoli similari;
- Titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero;
- Titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote OICR);
- Valute estere;
- Conti depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione. Ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi;
- Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti. Tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
- Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
- Diritto all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- Ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
La presenza di queste attività finanziarie da parte del contribuente determina un obbligo di monitoraggio fiscale. Sostanzialmente significa che vi è obbligo di segnalazione dell’attività finanziaria nel quadro RW del modello Redditi P.F. Da questa indicazione, poi potrebbe scaturire l’obbligo di pagamento dell’IVAFE. Restano escluse dall’applicazione della norma le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.
Vediamo, quindi, come inserire le attività finanziarie estere nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.
Quali sono le attività finanziarie estere escluse dall’IVAFE?
Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta le attività finanziarie che, nonostante siano detenute all’estero, sono amministrate da intermediari finanziari residenti in Italia e le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.
Le attività finanziarie oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente in Italia o di rapporti di custodia, amministrazione o gestione con soggetti intermediari residenti, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta. Tali attività, infatti, risultano essere assoggettabili ad imposta di bollo ordinaria (ex art. 13, co. 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del DPR n. 642/72.
Il conto corrente estero deve essere tassato?
La risposta è si, il contribuente italiano vede tassato il proprio conto corrente estero, ma come? Prima di tutto attraverso la tassazione dei proventi derivanti dal conto, ovvero gli interessi, soggetti a ritenuta del 26%. In secondo luogo vi è l’IVAFE, che colpisce il patrimonio.
Per i conti correnti il valore è fisso pari ad 34,20 euro. In tutti gli altri casi è pari al 2 per mille dell’attività finanziaria (4 per mille per attività detenute in paesi black list, dal 2024). Si tratta, sostanzialmente, dell’imposta di bollo che si applica sui conti correnti (anche di deposito) italiani.
Attenzione però, l’IVAFE prevede alcuni casi di esenzione. Ad esempio, in tutti i casi in cui interviene un intermediario finanziario italiano nella riscossione dei proventi, l’imposta non è dovuta. Pensa al caso di un soggetto che detiene un conto titoli all’estero, ma appoggiato su una banca italiana che si occupa di fare da sostituto di imposta. Ebbene, in questo caso non vi sono obblighi per il soggetto sia per l’IVAFE che per il Monitoraggio fiscale. Si considerano come attività detenute all’estero anche le attività finanziarie detenute, ad esempio:
- In cassette di sicurezza all’estero o
- Tramite intermediari non residenti.
L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso e al periodo di detenzione. Rimane ininfluente la modalità di acquisizione di queste attività, che possono arrivare anche da eredità o donazioni.
Come si indicano le attività finanziarie estere nel quadro RW?
Il titolare di attività finanziarie estere è tenuto compilare il quadro RW del modello Redditi P.F. Attraverso questo modello è possibile:
- Assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale;
- Adempiere all’eventuale pagamento dell’IVAFE.
Il quadro RW, quindi, assume una duplice veste. Da una parte consente l’indicazione dell’attività finanziaria estera ai fini del Monitoraggio e permette il calcolo IVAFE. La compilazione del quadro RW per le attività finanziarie estere è obbligatorio. Questo, indipendentemente dalla necessità di determinare e versare l’imposta. Ovviamente, qualora il contribuente debba assolvere i soli obblighi di monitoraggio, non dovrà compilare le caselle utili alla liquidazione dell’imposta. Vediamo adesso alcuni aspetti del quadro RW, riprendendo le principali domande arrivate sull’argomento.
L’indicazione delle attività finanziarie estere nel quadro RW: FAQ
Il quadro RW ai fini IVAFE deve essere compilato anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo di imposta.
Può essere il caso, ad esempio, di un conto corrente estero chiuso nel corso dell’anno. La compilazione del quadro riguarda solo i giorni dell’anno di detenzione. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione.
Per gli importi in valuta estera il soggetto deve indicare il controvalore in euro. Si deve utilizzare il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili. Questo agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del DPR n. 917/86.
Casistica frequente è quella del soggetto che ha presentato il modello 730 e adesso si chiede come poter compilare il quadro RW. Ebbene, ordinariamente il quadro RW deve essere presentato unitamente alla dichiarazione dei redditi, nello stesso modello.
Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il modello 730, il quadro RW per la parte relativa al monitoraggio deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Quindi unitamente al frontespizio del modello Redditi Persone fisiche debitamente compilato. In tal caso il quadro RW costituisce un “quadro aggiuntivo” al modello 730.
Se queste indicazioni non ti sono state sufficienti per chiarire i tuoi dubbi ti rimando a questi approfondimenti: “Il quadro RW del modello Redditi” e “Casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi“
Come si determina la base imponibile per il calcolo dell’IVAFE?
L’IVAFE è dovuta in relazione ai giorni di detenzione nel corso del periodo di imposta e, nel caso di attività finanziarie cointestate, in proporzione alla percentuale di possesso. L’art. 19, co. 19 del D.L. n. 201/11 indica la base imponibile su cui applicare l’imposta. In particolare, il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare.
Questa è la regola generale da ricordare per il calcolo. Tale valore deve essere rilevato al termine di ciascun anno di detenzione. Naturalmente, di fondamentale importanza è la documentazione fornita dall’intermediario estero. E’ tale soggetto, infatti, a determinare la bontà della corretta compilazione del quadro RW. E’ importante, quindi, chiedere i prospetti di detenzione e di rendimento delle attività detenute, ai fini della dichiarazione dei redditi. Da questi prospetti si determina il valore di mercato dell’attività e si calcola l’IVAFE. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
Qualora le attività finanziarie non siano possedute dal soggetto residente in Italia alla data del 31 dicembre, al fine di determinare il valore di mercato da attribuire a dette attività finanziarie, si deve fare riferimento al valore di mercato rilevato al termine del periodo di detenzione.
Valore di mercato di titoli quotati e non quotati
Le azioni, le obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati devono essere valorizzate al valore di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. Qualora alla data di valutazione non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo. Per le azioni, le obbligazioni e altri titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Infine, qualora manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso si deve fare riferimento al valore di acquisto dei titoli.
Utilizzo del metodo LIFO di determinazione del valore
Al fine di semplificare il calcolo del valore di mercato il legislatore ha previsto una semplificazione. Nel caso in cui siano ceduti prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria, acquistati a prezzi e in tempi diversi, è possibile utilizzare il c.d. metodo LIFO. Pertanto, per la determinazione del valore di mercato si considerano ceduti per primi i prodotti acquistati in epoca più recente. In questo modo è possibile stabilire quale dei prodotti finanziari è detenuto nel periodo di riferimento.
Dichiarazione complessiva con il prospetto riepilogativo delle attività finanziarie estere
Sovente capita che il contribuente effettui tantissime attività finanziarie nell’anno. Basti pensare ai soggetti che effettuano operazioni con le criptovalute, oppure con il mercato azionario o del Forex. In questi casi, per non dover compilare centinaia di righi nel quadro RW l’Amministrazione finanziaria ha permesso una semplificazione. Il contribuente può indicare, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutti i prodotti finanziari e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo. L’indicazione complessiva può avvenire solo se si è in possesso di un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria in caso di controlli.
Situazioni particolari
Andiamo ad analizzare, di seguito, le modalità di calcolo della base imponibile per alcune categorie particolari di attività finanziarie.
Stock option e stock grant
Una fattispecie particolare di applicazione dell’imposta riguarda le stock option estere. Si tratta di titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti. Tali titoli, dopo un certo periodo (vesting period) offrono la possibilità di acquistare ad un determinato prezzo, azioni della società. Altra opzione, invece, è quella delle stock grant. Si tratta sempre di titoli che danno diritto ad acquistare azioni, ma in questo caso, l’assegnazione delle azioni avviene a titolo gratuito. In entrambi i casi le stock devono sempre essere dichiarate ai fini del monitoraggio Fiscale. Ai fini IVAFE, invece, l’imposta è dovuta soltanto qualora i diritti all’acquisto delle azioni siano cedibili.
Per approfondire: “Stock Option estere: la normativa ai fini monitoraggio ed IVAFE“.
Forme di previdenza complementare detenuta all’estero
Un lavoratore fiscalmente residente in Italia che lavora per datore estero può trovarsi nella situazione di avere forme di previdenza complementare estera. Questi versamenti devono essere oggetto di Monitoraggio fiscale e sono soggetti ad IVAFE. Tuttavia, qualora l’attività finanziaria sia oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente, le cose cambiano. In questo caso l’imposta non è dovuta, in quanto su tali attività viene applicata l’imposta di bollo ordinaria. Tali attività, infatti, non sono considerate come detenute all’estero in virtù dell’intermediario italiano.
I versamenti effettuati in virtù di previdenza obbligatoria versata per la propria attività di lavoro dipendente non deve essere oggetto di monitoraggio fiscale nel quadro RW.
Azioni obbligazioni e titoli quotati
Sono tutte attività oggetto di monitoraggio fiscale. Per le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli o strumenti negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. Questo valore è quello alla base del calcolo IVAFE. Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.
Azioni obbligazioni e titoli non quotati
Anche in questo caso vi è obbligo di Monitoraggio fiscale. Tuttavia, se azioni obbligazioni e titoli non sono quotati, non vi è obbligo di pagamento IVAFE. Infatti, l’art. 9 della Legge n. 161/2014 ha sancito in modo inequivocabile che l’imposta non trova applicazione in relazione alle attività finanziarie in genere, ma solamente ai prodotti finanziari.
L’indicazione dell’attività ai fini del monitoraggio avviene in base al loro valore nominale. Oppure, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Infine, nell’ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.
Conti correnti esteri e depositi di risparmio
Per i conti correnti ed i depositi di risparmio esteri l’IVAFE è fissa di 34,20 euro. Tale imposta è valida per tutti i Paesi che consentono adeguato scambio di informazioni con l’Italia. Vedi l’articolo 13, comma 2-bis, lettera a) della Tariffa allegata al DPR n. 642/72. Pertanto, l’imposta è pari a 34,20 euro. Questo per tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Paesi White list. Tale misura va applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero dal contribuente. In caso di detenzione di conti correnti in Paesi black list, l’IVAFE torna ad essere in percentuale del 2 per mille.
Conto corrente estero e soglia di rilevanza
L’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a 5.000,00 euro. A tal fine, occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso il medesimo intermediario. A rilevano il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo di imposta.
Nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, al fine della determinazione del predetto limite si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota al medesimo contribuente. Infine, se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l’esenzione.
Il mancato raggiungimento della soglia di esenzione, in un determinato periodo di imposta, libera il contribuente dall’obbligo di indicare nella relativa dichiarazione dei redditi i dati afferenti ai conti correnti o ai libretti detenuti nei Paesi UE o SEE ma non lo esonera dall’eventuale obbligo dichiarativo previsto per il monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW).
Per approfondire: “Conti correnti esteri: quadro RW“.
Applicazione per le altre attività finanziarie
Per tutte le attività finanziarie ad esclusione dei conti correnti e dei depositi di risparmio, l’IVAFE si applica con un’aliquota del 2 per mille. A differenza di quanto espressamente stabilito per l’IVIE, non è prevista alcuna soglia di esenzione per il versamento dell’imposta in esame. L’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate.
Casi di esonero dalla compilazione del quadro RW
Sono previsti alcuni casi di esonero dalla compilazione del quadro RW, descritti dalla Circolare n. 38/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti esonerati dal monitoraggio fiscale sono comunque tenuti alla compilazione del quadro RW per il calcolo di IVIE e IVAFE, ove ne ricorrano i presupposti.
Esoneri soggettivi dalla compilazione del quadro RW
Sono esonerati dal monitoraggio fiscale:
- Società di capitali e di persone (ad eccezione delle società semplici);
- Enti commerciali;
- Enti pubblici e altri soggetti di cui all’art. 74 comma 1 del DPR n. 917/86;
- Organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi immobiliari soggetti al regime di non imponibilità ex art. 6 del D.L. n. 351/2001. Forme pensionistiche complementari soggette a regime fiscale sostitutivo ex art. 17 del D.Lgs. n. 252/2005;
- Persone fisiche che lavorano all’estero per lo Stato italiano o per organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia (es: Onu, Nato). Persone la cui residenza fiscale in Italia sia determinata (in deroga agli ordinari criteri del DPR n. 917/86) in base ad accordi internazionali ratificati. L’esonero è limitato al periodo in cui viene prestata attività lavorativa all’estero e vale anche per le attività patrimoniali e finanziarie detenute in Stati esteri diversi da quello in cui si svolge attività lavorativa;
- Persone fisiche che lavorano in via continuativa in zone di frontiera e Paesi limitrofi. Questo limitatamente alle attività patrimoniali e finanziarie detenute nei Paesi in cui lavorano e al periodo in cui viene prestata attività lavorativa all’estero.
Esoneri oggettivi dalla compilazione del quadro RW
La circolare n. 38/E/2013 ha specificato che, in base a quanto previsto dal nuovo art. 4 comma 3 del D.L. n. 167/1990 come modificato dalla Legge n. 97/2013, non occorre dichiarare nel quadro RW:
- Le attività patrimoniali e finanziarie affidate in gestione o in amministrazione a intermediari finanziari residenti;
- I contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi con l’intervento di intermediari finanziari residenti (come controparte o mandatari della controparte);
- Le attività patrimoniali e finanziarie i cui redditi sono riscossi tramite intermediari finanziari residenti.
Tali esoneri sono validi a condizione però che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva da parte degli intermediari residenti. La Circolare n. 38/E/2013 fa riferimento a tal proposito anche alla nuova ritenuta sui bonifici esteri, che è stata in seguito abrogata dal D.L. n. 66/2014. Si può notare come (a differenza di quanto previsto dalla normativa antecedente all’entrata in vigore della Legge n. 97/2013) ai fini dell’esonero dalla compilazione del quadro RW:
La presenza di intermediari finanziari residenti
Vi sono, inoltre, alcuni casi di esonero dalla compilazione del quadro RW per l’intervento di intermediari finanziari residenti in Italia. Si tratta di esoneri riguardanti:
- Le attività patrimoniali o finanziarie che non hanno prodotto reddito o sono infruttifere, a condizione che siano state affidate in gestione o amministrazione ad intermediari residenti. Anche in assenza di opzione per i regimi di risparmio gestito o amministrato, purché non si tratti di una prestazione occasionale ma ci sia l’instaurazione di un rapporto duraturo con l’incarico di regolare tutti i flussi finanziari relativi all’investimento, al disinvestimento e al pagamento dei relativi proventi. In caso contrario (come si è visto in precedenza) il contribuente dovrà comunque dichiarare nel quadro RW le attività estere, anche se non hanno prodotto reddito imponibile o sono infruttifere;
- I beni di cui il contribuente è titolare effettivo. Questo se la partecipazione nella società estera o nell’entità giuridica tramite cui ha acquisito tale status è amministrata o gestita da intermediari finanziari residenti in Italia;
- I beni di natura patrimoniale e finanziaria oggetto di rimpatrio fisico o giuridico in base all’art. 13-bis del D.L. n. 78/2009. Purché siano detenuti in Italia o amministrati/gestiti tramite un intermediario residente.
Oltre alle ipotesi di intervento di intermediari finanziari residenti (che rappresentano la principale casistica di esonero oggettivo), la Circolare n. 38/E/2013 ha poi individuato ulteriori casi in cui non va compilato il quadro RW:
- Applicazione dell’imposta sostitutiva opzionale ex art. 26-ter del DPR n. 600/1973 da parte di imprese di assicurazioni estere;
- Somme versate per obbligo di legge o in base a contratti collettivi nazionali (con esclusione quindi degli accordi individuali) a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.
Attività finanziarie estere senza IVAFE
L’articolo 9 della Legge n.161/2014 ha modificato la base imponibile dell’IVAFE. La modifica è avvenuta sostituendo nell’articolo 19, comma 18 del D.L. n. 201/2011, la locuzione “attività finanziarie”, con il riferimento ai prodotti finanziari, ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti all’estero, con la più specifica “prodotti finanziari“. Conseguentemente, a decorrere dal 2014 l’imposta non deve applicarsi sulle quote di società a responsabilità limitata. Cui devono essere aggiunte le altre attività finanziarie che non scontano imposta di bollo in Italia. Ad esempio:
- Finanziamenti;
- Contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza;
- Quote di società di persone;
- Valute estere;
- Metalli preziosi;
- Aazioni od obbligazioni non depositate in banca
Le attività finanziarie che non scontano l’imposta devono essere indicate nel quadro RW, assolvendo così l’obbligo della Legge n. 167/1990. Tuttavia, esser non verranno comprese nella base imponibile dell’imposta patrimoniale. Allo scopo deve essere barrata la colonna 20 del quadro (“solo monitoraggio”) dei righi da RW1 a RW5.
Credito per imposte estere
Dall’imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta (art. 19, co. 21 D.L. n. 201/11). Tale credito è pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio sono detenuti.
Il credito non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia. Inoltre, non spetta alcun credito di imposta se con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Convenzione riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che prevede, per l’attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero può essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.
Per approfondire: “Credito di imposta su redditi prodotti all’estero“.
Versamento liquidazione e controlli
Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi. Nonché anche per il contenzioso, relativamente all’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero, si applicano le disposizioni previste per l’Irpef (Legge n. 228/2012). Non deve essere eseguito il versamento per il debito della singola imposta o addizionale risultanti della dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di 12 euro. La misura dell’acconto è pari al 100% dell’ammontare indicato nel quadro RW del modello, con riferimento all’anno precedente. Il versamento deve avvenire sia in acconto (entro il 30 giugno) che a saldo (entro il 30 novembre) con gli stessi criteri previsti per l’Irpef.
Codice tributo per il pagamento dell’IVAFE con modello F24
I codici tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24, sono i seguenti:
- Codice tributo 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO;
- Ivafe acconto prima rata – Codice tributo “4047“, riportando l’anno di imposta corrente;
- Ivafe acconto seconda rata o in unica soluzione – Codice tributo “4048“, riportando l’anno di imposta corrente.
Per quanto riguarda le possibilità di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate si rendono validi gli ordinari termini di accertamento relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Per approfondire: “Termini di accertamento delle imposte sui redditi“.
Leggi anche: “Guida al versamento degli acconti delle persone fisiche“.
Leggi anche: “Acconti Imposte: Sanzioni per mancato o insufficiente versamento“.
Il ravvedimento operoso ai fini IVAFE per l’errata o infedele indicazione delle attività finanziarie estere in dichiarazione
Sul tema l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 38/E/2013 ha chiarito che le violazioni riguardanti il quadro RW hanno natura tributaria. Per questo motivo, quindi, è quindi possibile provvedere alla regolarizzazione mediante lo strumento del ravvedimento operoso. Tuttavia la mancata compilazione del quadro RW ha un duplice risvolto sanzionatorio, che possiamo così riassumere.
Le sanzioni legate al monitoraggio fiscale
La mancata compilazione del quadro RW nel caso in cui la presentazione dello stesso è richiesta ai fini del monitoraggio fiscale costituisce una violazione formale. A tale omissione si ritiene applicabile il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 167/90, modificato dalla Legge n. 97/2013 (“Legge Europea 2013”). Regime che prevede le seguenti sanzioni per le omissioni legate al monitoraggio fiscale:
- 258 euro in caso di presentazione del quadro RW tardivo, entro 90 giorni dal termine ordinario;
- Dal 3% al 15% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi non Black List;
- Dal 6% al 30% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi Black List.
Le sanzioni per il mancato versamento
La mancata compilazione del quadro RW nel caso in cui sia dovuto il pagamento dell’IVAFE comporta l’applicazione del regime sanzionatorio delle imposte sui redditi. Questo stante il rinvio dell’articolo 19 del D.L. n. 201/2011. Naturalmente tutte le sanzioni sopra riportate devono essere lette con il combinato disposto dalla Legge n. 190/2014. Normativa che ha modificato l’istituto del ravvedimento operoso anche per le violazioni del quadro RW. In questo ambito la Circolare n. 38/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate afferma che è possibile effettuare il ravvedimento operoso per l’omessa compilazione del quadro RW, confermando l’applicazione del principio del favor rei. Le violazioni relative alla omessa od infedele compilazione della sezione II del quadro RW commesse e non ancora definite alla data del 4 settembre 2013, sono soggette alla sanzione amministrativa dal 3 al 15 per cento degli importi non dichiarati e tra il 6 ed il 30 per cento in caso di detenzione degli investimenti ovvero delle attività in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Le violazioni per omessa compilazione della sezione III non sono più sanzionabili.
Consulenza fiscale online
Hai bisogno di maggiori informazioni sulle attività finanziarie all’estero che possiedi? Oppure ti serve una consulenza per capire se e come devi compilare il modello Redditi PF in merito alla determinazione e al pagamento dell’Ivafe?
In questo articolo ho cercato di riassumere, schematicamente, tutte le informazioni che riguardano l’applicazione dell’imposta e la compilazione del quadro RW per le attività finanziarie estere. Naturalmente, ho indicato soltanto le disposizioni principali, e per questo la tua casistica potrebbe non essere stata esplicitata. Posso garantirti che molto spesso ogni situazione è diversa dall’altra e per questo necessita sempre della massima attenzione in relazione alla complessità della materia.
Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.